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Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco CHERRY POT versione 0.9 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 25 ottobre 2006: 1.

In accoglimento dell'istanza del 22 dicembre 2005, l'apparecchio automatico da gioco CHERRY POT versione V 0.9 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'istallazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco CHERRY POT versione V 0.9 sono autorizzati, fatti salvi l'adempimento di altre disposizioni legali e altri oneri.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio dev'essere previamente sottoposta per esame e autorizzazione alla Commissione federale delle case da gioco.

4.

I costi di procedura, pari a 37 700 franchi sono messi a carico del signor Matthias Schaufelberger (art. 112 e segg. OCG). Il saldo di 7700 franchi, dedotto l'anticipo di 30 000 franchi versato alla CFCG, deve essere pagato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione. La corrispondente fattura sarà inviata separatamente.

5.

Notifica e pubblicazione: A. Matthias C. Schaufelberger, Riedwiesstrasse 15, 8962 Bergdietikon B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA, RS 172.021.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, casella postale 5972, 3001 Berna.

7 novembre 2006

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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