Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «per naturalizzazioni democratiche»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per naturalizzazioni democratiche», depositata il 18 novembre 20052; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 20063, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 18 novembre 2005 «per naturalizzazioni democratiche» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 38 cpv. 4 (nuovo) Gli aventi diritto di voto di ciascun Comune stabiliscono nel regolamento comunale quale organo concede la cittadinanza comunale. Le decisioni di tale organo concernenti la concessione della cittadinanza comunale sono definitive.
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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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RS 101 FF 2004 2137 FF 2006 8205
2006-2069
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Iniziativa popolare federale «per naturalizzazioni democratiche». DF
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