Traduzione1

Decisione 3/2004 del Comitato misto AELS-Romania

Appendice 4 AELS-Romania

(approvata il 1° aprile 2004)

Emendamento degli articoli 19, 25 e dell'Allegato II, nonché soppressione degli Allegati XII e XIII concernenti gli aiuti governativi Il Comitato misto, considerati gli sviluppi a livello mondiale nel settore delle sovvenzioni dall'entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall'entrata in vigore dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; tenuto conto dell'articolo 36 dell'Accordo, decide: 1. L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: «Art. 19

Sovvenzioni

1.

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, tranne ove il presente articolo disponga altrimenti.

2.

La portata dell'impegno delle Parti contraenti a garantire la trasparenza delle misure di sovvenzionamento è determinata dai criteri enunciati nell'articolo XVI:1 del GATT 1994 e nell'articolo 25 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.

Prima che, a seconda del caso, uno Stato dell'AELS o la Romania, conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, apra un'inchiesta per accertare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata in Romania o in uno Stato dell'AELS, la Parte che intende aprire l'inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto dev'essere oggetto dell'inchiesta e accordare un termine di 30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte contraente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica.»

2. Gli Allegati XII e XIII dell'Accordo sono soppressi.

3. L'articolo 25 capoverso 3 lettera a è abrogato.

4. Le lettere b e c dell'articolo 25 capoverso 3 diventano lettere a e b.

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Dal testo originale inglese.

2005-3476

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Decisione 3/2004 del Comitato misto AELS-Romania

5. L'articolo 2 dell'Allegato II dell'Accordo è abrogato.

6. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di accettazione di tutte le Parti contraenti sono stati consegnati al depositario; ciò avvenuto, quest'ultimo ne informa tutte le altre Parti contraenti.

7. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio consegna al depositario il testo della presente decisione.

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