Termine di referendum: 25 gennaio 2007

Legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20051, decreta: I Sono emanate le seguenti leggi: 1.

legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione), allegato 1;

2.

legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn), allegato 2;

3.

legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), allegato 3.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice civile2 Titolo finale, art. 39 1 La Confederazione 2. Misurazione ufficiale a. Finanziamento razione ufficiale.

e i Cantoni finanziano congiuntamente la misu-

L'Assemblea federale disciplina i dettagli in un'ordinanza. Quest'ultima rappresenta la base per i contributi globali fissati in accordi di programma.

2

1 2

FF 2005 5349 RS 210

2005-1466

7655

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Le spese di misurazione autorizzate conformemente alla versione del presente articolo del 10 dicembre 19073 sono sopportate conformemente al diritto anteriore.

3

2. Codice penale4 Art. 372 cpv. 3 3

I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.

3. Legge federale del 5 ottobre 19845 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure Art. 1 lett. a Le prestazioni previste nella presente legge devono contribuire: a.

a garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni e dei principi dell'esecuzione delle pene e delle misure;

Art. 3 cpv. 1 lett. a e abis, nonché 3 1

I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni: a.

una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'assistenza alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità; il Consiglio federale fissa le esigenze in materia di prova della necessità;

abis. i progetti di costruzione di stabilimenti per l'esecuzione di sanzioni privative della libertà sono stati approvati dal pertinente concordato o dalla competente autorità cantonale; 3 Se nel Cantone in cui il progetto di costruzione è realizzato non è garantita un'esecuzione conforme al diritto federale, i sussidi possono essere ridotti o negati. I sussidi che servono a rimediare a un'irregolarità non possono essere ridotti o negati.

Art. 4

Ammontare dei sussidi

Il sussidio della Confederazione ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.

1

I costi di costruzione riconosciuti sono di norma calcolati sulla base di importi forfettari; in questo caso si deve tener conto della dimensione e del tipo di istituto. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo.

2

3 4 5

CS 2 3 RS 311.0; RU 2006 3459 RS 341

7656

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

3 Se l'istituto adempie solo in parte i compiti previsti dall'articolo 2, il sussidio della Confederazione è ridotto proporzionalmente.

4

Non sono versati sussidi federali inferiori a 100 000 franchi.

Art. 7 cpv. 3 Nell'ambito di un accordo di prestazioni concluso con la competente autorità cantonale può essere concordato un indennizzo forfettario a favore di case di educazione sussidiabili. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro e i criteri di calcolo.

3

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 4a: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario Art. 10a La Confederazione può accordare sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario.

1

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

4. Legge federale del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale Art. 53 cpv. 1 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguatamente conto dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il Consiglio federale può considerare altri criteri.

5. Legge federale dell'8 ottobre 19997 sull'aiuto alle università Art. 18 cpv. 4 La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese; ammonta al massimo al 45 per cento per gli istituti che hanno diritto a un sussidio.

4

6 7

RS 412.10 RS 414.20

7657

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

6. Legge federale del 17 marzo 19728 che promuove la ginnastica e lo sport Art. 2 cpv. 3 e art. 4 Abrogati 7. Legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 13 Aiuti finanziari per la conservazione d'oggetti meritevoli di protezione

La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l'acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d'esplorazione e di documentazione.

1

In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

2

L'importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

3

Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

4

5 I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC10).

Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.

Art. 16a Stanziamento dei sussidi

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti quadro di durata limitata per l'assegnazione di sussidi.

Art. 18d

Finanziamento

8 9 10

RS 415.0 RS 451 RS 210

7658

Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica.

1

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

2

L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

3

Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

4

La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi d'importanza nazionale.

5

Art. 23c cpv. 3­6 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.

3

In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

4

L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti.

5

Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

6

8. Legge militare del 3 febbraio 199511 Titolo prima dell'art. 105

Titolo settimo: Materiale dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 105

Materiale dell'esercito

Il materiale dell'esercito comprende: a.

l'equipaggiamento personale;

b.

il rimanente materiale dell'esercito.

Art. 106

Fornitura

Il materiale dell'esercito è fornito dalla Confederazione.

11

RS 510.10

7659

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 106a

Gestione e manutenzione

La Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell'esercito.

1

2

Può incaricare della gestione e della manutenzione i Cantoni, dietro rimunerazione.

Art. 107, 110 cpv. 2 e 111 Abrogati Capitolo 3 (art. 115) Abrogato Art. 149a, primo periodo Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell'esercito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace. ...

9. Legge federale del 6 ottobre 196612 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Art. 23 cpv. 1 La Confederazione sussidia nei limiti dei crediti stanziati le misure di protezione conformemente all'articolo 24. I sussidi sono concessi a condizione che il finanziamento della spesa restante sia garantito. Per l'assegnazione dei sussidi cantonali fa stato il diritto cantonale.

1

10. Legge del 5 ottobre 199013 sui sussidi Art. 1 cpv. 1 lett. e Abrogata Art. 6 lett. b Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se: b.

12 13

secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni;

RS 520.3 RS 616.1

7660

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 7, frase introduttiva, nonché lett. c ed i Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi: c.

il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica;

i.

gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell'ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente.

Art. 8

Aiuti finanziari complementari dei Cantoni

I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all'esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e versati gli aiuti finanziari. L'attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare doppioni negli oneri amministrativi.

Art. 9 cpv. 2 lett. d Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico se:

2

d.

le indennità devono essere versate nell'ambito di accordi di programma tra Confederazione e Cantoni.

Art. 10 cpv. 2 lett. b Nell'emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati:

2

b.

il fatto che, di norma, l'indennità dev'essere accordata nell'ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;

Art. 16 cpv. 1, 1bis e 2 Gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi mediante decisione formale o mediante contratto.

1

1bis Gli aiuti finanziari e le indennità destinati ai Cantoni sono di regola concessi in base ad accordi di programma.

2

Può essere concluso un contratto di diritto pubblico qualora: a.

l'autorità competente disponga di un ampio margine di valutazione; o

b.

nel caso di aiuti finanziari, si tratti di escludere che il beneficiario possa rinunciare unilateralmente all'esecuzione del suo compito.

7661

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 19 cpv. 2 2 Dopo le trattative, l'autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall'articolo 17 o dall'articolo 20a. Se la proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.

Art. 20a

Accordi di programma

Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d'intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria.

1

2

Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni.

Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali.

3

4

L'articolo 23 non si applica agli accordi di programma.

11. Legge federale del 14 dicembre 199014 sull'imposta federale diretta Art. 196 cpv. 1 I Cantoni versano alla Confederazione l'83 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

1

Art. 197 cpv. 1, secondo periodo Abrogato 12. Legge federale del 13 ottobre 196515 sull'imposta preventiva Art. 2 B. Provvigione dei Cantoni

L'aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell'imposta preventiva ammonta al 10 per cento.

1

La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all'inizio dell'anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l'ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali.

3

14 15

RS 642.11 RS 642.21

7662

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

13. Legge del 21 giugno 193216 sull'alcool Art. 73 cpv. 1, terzo periodo Abrogato 14. Legge federale del 21 giugno 199117 sulla sistemazione dei corsi d'acqua Art. 6

Indennità per misure di protezione contro le piene

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione promuove le misure atte a proteggere la vita umana e i beni materiali considerevoli dai pericoli delle acque.

1 2

Essa accorda indennità segnatamente per: a.

l'esecuzione, il ripristino e la sostituzione di opere e installazioni di protezione;

b.

l'allestimento di catasti e di carte dei pericoli, l'approntamento e l'esercizio di stazioni di misurazione, nonché la creazione di sistemi d'allarme per la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione.

Art. 7

Aiuti finanziari per le rinaturazioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per le rinaturazioni delle acque pregiudicate da opere idrauliche.

Art. 8

Forma dei contributi

La Confederazione accorda ai Cantoni gli aiuti finanziari e le indennità sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

1

Per progetti particolarmente onerosi, le indennità e gli aiuti finanziari possono essere accordati singolarmente.

2

Art. 9

Condizioni per la concessione dei contributi

I contributi sono accordati solo per provvedimenti che si basano su un'adeguata pianificazione, adempiono le condizioni legali e presentano un buon rapporto costiutilità.

1

Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

2

Art. 10

Stanziamento dei mezzi

L'Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.

1

16 17

RS 680 RS 721.100

7663

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.

2

I crediti d'impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all'Assemblea federale mediante messaggio separato.

3

15. Legge del 22 dicembre 191618 sulle forze idriche Art. 22 cpv. 4 Abrogato 16. Legge federale dell'8 marzo 196019 sulle strade nazionali Ingresso ...

visti gli articoli 8120, 8221, 8322, 8623 e 197 numero 3 della Costituzione federale24; ...

Art. 7 cpv. 3 Con riserva della legislazione federale e dell'approvazione dei progetti da parte delle autorità federali competenti, spetta ai Cantoni accordare i diritti necessari per la costruzione, l'ampliamento e la gestione degli impianti accessori.

3

Art. 8 cpv. 1 e 2 Le strade nazionali sono di proprietà della Confederazione e sottostanno alla sua sovranità in materia stradale.

1

Gli impianti accessori di cui all'articolo 7 sono di proprietà dei Cantoni.

2

18 19 20 21 22 23 24

RS 721.80 RS 725.11 Questa disposizione corrisponde all'articolo 23 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 37 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36ter della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

RS 101; RU ... (FF 2003 5745)

7664

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 14 cpv. 2 Ove dette zone possano essere assicurate mediante il diritto cantonale, l'applicazione del medesimo rimane salva nel completamento della rete delle strade nazionali25.

2

Art. 16 cpv. 2, secondo periodo ... L'autorità cantonale sente l'Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire. ...

2

Art. 18 cpv. 2, primo periodo L'interessato notifica per scritto le sue pretese all'autorità competente secondo l'articolo 21. ...

2

Art. 21 1. Allestimento dei progetti esecutivi

I progetti esecutivi indicano la specie, l'ampiezza e la posizione dell'opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

1

2

L'allestimento dei progetti esecutivi compete a: a.

i Cantoni in collaborazione con l'Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazionali26;

b.

l'Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dei progetti esecutivi e dei piani.

3

Art. 24 cpv. 2, secondo periodo ... L'autorità cantonale sente l'Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire. ...

2

25

26

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

7665

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 25 cpv. 3, primo periodo L'interessato notifica per scritto le sue pretese all'autorità competente entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà. ...

3

Art. 27c d. Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr27 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 32 cpv. 1 e 2, primo periodo 1

Le autorità competenti provvedono all'acquisto del terreno.

2

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 39 cpv. 1 Il diritto d'espropriazione spetta alle autorità competenti. I Cantoni sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.

1

Art. 40 II. Provvedimenti per l'impiego dei fondi

Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato a trattative private o mediante espropriazione, le autorità competenti provvedono pure a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.

Titolo prima dell'art. 40a

D. Costruzione e sistemazione delle strade nazionali Art. 40a I. Competenze

27 28

Sono competenti: a.

i Cantoni, per il completamento della rete delle strade nazionali28;

b.

l'Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

RS 711 Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

7666

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Titolo prima dell'art. 41 Abrogato Art. 41, titolo marginale e cpv. 2 II. Costruzione.

1. Metodi, aggiudicazione e vigilanza

Le autorità competenti aggiudicano e sorvegliano i lavori. Il Consiglio federale fissa i principi determinanti per i Cantoni.

2

Art. 42 cpv. 1 Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire la sicurezza della costruzione, per evitare pericoli alle persone e ai beni e per proteggere i vicini dalle molestie che non possano essere tenuti a tollerare.

1

Art. 44, titolo marginale e cpv. 3 Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

III. Trasformazioni edilizie nel settore delle strade nazionali

3

IV. Ripartizione delle spese di spostamenti, incroci e raccordi.

1. Nuove opere

1

Art. 45, titolo marginale e cpv. 1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 46, titolo marginale 2. Trasformazione di incroci

Art. 47, titolo marginale e cpv. 2, primo periodo 3. Disciplinamen- 2 to derogatorio delle spese.

Decisione in caso di contestazioni

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 48, titolo marginale V. Ripartizione delle spese di adattamenti alle opere militari

7667

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Titolo prima dell'art. 49

Capo terzo: Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali Art. 49 I. Manutenzione ed esercizio.

1. Principio

Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.

2. Competenza

1

Art. 49a La Confederazione è competente per la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.

Essa conclude con i Cantoni o con enti da essi costituiti accordi sulle prestazioni concernenti l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione. Se per determinate unità territoriali nessun Cantone o nessun ente è disposto a concludere un accordo sulle prestazioni, la Confederazione può affidare l'esecuzione a terzi. In casi motivati, può eseguire essa stessa questa manutenzione in singole unità territoriali o in parti di esse.

2

Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sulla delimitazione delle unità territoriali, l'ampiezza e l'indennizzo della prestazione. Esso determina l'assegnazione delle singole unità territoriali.

3

Art. 50 II. Gestione degli impianti accessori

La gestione degli impianti accessori è subordinata in particolare alle prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell'industria, l'igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico o interessi d'ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare altre prescrizioni.

Art. 54

I. Alta vigilanza

29

1 Il completamento della rete delle strade nazionali29 sottostà all'alta vigilanza della Confederazione.

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

7668

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in comune l'elaborazione dei progetti e i lavori di costruzione.

2

Art. 55 II. Surrogazione

Mediante decisione del Consiglio federale, la Confederazione può assumere, interamente o in parte, i compiti di un Cantone in conformità della presente legge se:

1

a.

il Cantone ne fa domanda e è realmente impossibilitato ad assumere esso stesso tali compiti;

b.

è necessario per assicurare l'esecuzione dell'opera e il Cantone rifiuta d'adempiere tali compiti entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.

Anche in questi casi le spese sono ripartite secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 198530 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

2

Capo quinto (art. 56­58) Abrogato Art. 60 I. Esecuzione della legge 1. Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'applicazione e vigila sulla loro esecuzione.

1

Adotta, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione a regola d'arte, un'esecuzione economica dei lavori, un controllo sufficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un esercizio adeguati.

2

Art. 61a Ia. Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali che riguardano le opere edilizie transfrontaliere nell'ambito di un collegamento di strade nazionali con arterie stradali estere a grande capacità.

Art. 62a

IIa. Disposizioni 1 All'entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottotransitorie relative 31 alla modifica del bre 2006 , la Confederazione diventa, senza indennizzo, proprietaria 6 ottobre 2006 delle strade nazionali.

30 31

RS 725.116.2 RU ... (FF 2006 7655)

7669

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Il Consiglio federale designa i fondi, i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione al momento dell'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Dipartimento può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.

2

Il Consiglio federale disciplina i rapporti di proprietà e le conseguenze in materia di indennità per le superfici, i posti di manutenzione e i centri di polizia che non sono più necessari per le strade nazionali o lo sono solo in parte. L'obbligo d'indennizzo è limitato a 15 anni.

3

I fondi e i diritti reali limitati trasferiti alla Confederazione sono iscritti nel registro fondiario o intestati alla Confederazione senza prelievo di tassa.

4

Il Consiglio federale designa le tratte che devono essere costruite nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali32. I Cantoni rimangono proprietari di tali tratte finché esse non vengano aperte alla circolazione.

5

Al momento del trasferimento della proprietà alla Confederazione, i Cantoni le consegnano i documenti, i piani e le banche dati pertinenti, conformemente all'attuale stato dell'esecuzione. I Cantoni archiviano gli atti storici a tempo indeterminato e i giustificativi contabili conformemente alle prescrizioni legali.

6

Il Consiglio federale disciplina la competenza per l'ultimazione dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.

7

32

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

7670

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

17. Legge federale del 22 marzo 198533 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata Ingresso ...

visti gli articoli 8234, 8335 e 8636 della Costituzione federale37; ...

Art. 3, frase introduttiva, lett. a, b, bbis, c, frase introduttiva e n. 1, nonché d n. 1 e 2 Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale e il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali per: a.

il finanziamento delle strade nazionali;

b.

i contributi alle spese delle strade principali;

bbis. provvedimenti intesi a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati; c.

gli altri contributi direttamente vincolati ad opere: 1. contributi per binari di raccordo privati;

d.

contributi non direttamente vincolati ad opere: 1. per le spese dei Cantoni per le strade aperte agli autoveicoli; 2. ai Cantoni privi di strade nazionali già aperte al traffico;

Art. 4 cpv. 3 e 4 Abrogati

33 34 35 36 37

RS 725.116.2; RU 2004 4625 Questa disposizione corrisponde all'articolo 37 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 36ter della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

RS 101

7671

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 6 cpv. 2 I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono versati; sono eccettuati le quote versate a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali38 e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 3: Finanziamento delle strade nazionali Art. 7 1

Principio

Il finanziamento comprende: a.

le spese per la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali;

b.

la partecipazione alle spese per il completamento della rete delle strade nazionali39 secondo l'articolo 11.

Il finanziamento degli impianti accessori ai sensi dell'articolo 7 della legge federale dell'8 marzo 196040 sulle strade nazionali compete ai Cantoni.

2

Art. 8

Costruzione e sistemazione

Per costruzione si intende l'edificazione di un nuovo impianto stradale; per sistemazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in esercizio.

1

2

Costruzione e sistemazione comprendono:

38

39

40

a.

la pianificazione, l'ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e l'amministrazione;

b.

l'acquisto di terreni, comprese le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;

c.

l'esecuzione dell'opera e i necessari lavori d'adeguamento, compresa la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri;

d.

i provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, come anche le opere di protezione contro le forze della natura;

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

RS 725.11

7672

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

e.

le installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d'intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso e altri controlli della circolazione, le corsie e aree di posteggio;

f.

le installazioni per la gestione del traffico, come la centrale di gestione del traffico e la centrale dei dati sul traffico.

I Cantoni assumono le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196041 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. Le spese della futura manutenzione corrente sono computati. A titolo eccezionale la Confederazione può partecipare alle spese computabili, fino a concorrenza del 30 per cento. Il Consiglio federale decide nel singolo caso.

3

Art. 9

Manutenzione

Per manutenzione si intendono i lavori di rinnovamento e gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione di un impianto stradale esistente.

1

Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono:

2

a.

i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche, in particolare i lavori al corpo stradale e ai manufatti;

b.

i lavori di complemento, come anche i lavori d'adeguamento di impianti stradali in esercizio alle esigenze del nuovo diritto.

3 I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196042 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda.

La Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l'amministrazione.

4

Titolo prima dell'art. 10 Abrogato Art. 10

Esercizio

Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni.

1

La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l'agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d'assistenza invernale, la pulizia

2

41 42

RS 725.11 RS 725.11

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delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, tutti i lavori necessari per una prontezza permanente d'esercizio degli impianti del traffico, come anche le piccole riparazioni.

Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di pianificazione e con spese limitate.

3

La gestione del traffico comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per un traffico sicuro e fluido sulle strade nazionali, segnatamente:

4

a.

regolazione, ripartizione e controllo del traffico;

b.

informazioni sul traffico, come la raccolta e il trattamento di dati, nonché l'allestimento e la diffusione di informazioni sul traffico che permettano agli utenti della strada di prendere decisioni ottimali prima e durante un viaggio sulle strade nazionali.

5 La protezione contro i danni comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per la sicurezza del traffico sulle strade nazionali, nonché per la protezione delle persone e dell'ambiente, come la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni.

6 Sono

considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l'amministrazione.

Art. 11

Completamento della rete delle strade nazionali

Per il completamento della rete delle strade nazionali43, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all'articolo 8 capoverso 2:

1

a.

per le strade nazionali di prima e seconda classe ­ fuori dalle città il 75­90 per cento, ­ nelle città il 50­80 per cento;

b.

per le strade nazionali di terza classe ­ nella regione delle Alpi e nel Giura il 75­90 per cento, ­ fuori da queste regioni il 55­70 per cento, ­ nelle città il 50­70 per cento.

2 Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale.

43

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

7674

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.

3

Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l'aliquota massima. Tale aliquota può tuttavia essere superata del 7 per cento al massimo delle spese computabili.

4

Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l'articolo 8 capoverso 3.

5

La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.

6

Titolo prima dell'art. 12

Capitolo 4: Contributi alle spese delle strade principali Art. 12 cpv. 1 Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.

1

Art. 13

Contributi globali

La prestazione della Confederazione ai Cantoni avviene sotto forma di contributi globali.

1

2

I contributi globali sono calcolati in base a: a.

la lunghezza delle strade;

b.

l'intensità del traffico, che ingloba anche il carico ambientale;

c.

l'altitudine e il carattere di strada di montagna.

Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.

3

Art. 14 e 15 Abrogati Art. 17

Costruzione, manutenzione ed esercizio

I Cantoni costruiscono e provvedono alla manutenzione e all'esercizio delle strade principali. Per adempiere questi compiti, utilizzano i contributi globali.

7675

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Titolo prima dell'art. 17a

Capitolo 4a: Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città e negli agglomerati Art. 17a

Scopo

La Confederazione accorda contributi per infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati.

1

2 I contributi sono versati per il potenziamento dell'infrastruttura in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento.¨

Contributi possono essere versati anche per il finanziamento di misure corrispondenti nelle regioni estere limitrofe.

3

4

Sono esclusi i contributi d'esercizio.

Art. 17b

Aventi diritto ai contributi

I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti si costituiscono secondo il diritto cantonale.

1

2 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, designa le città e gli agglomerati che hanno diritto ai contributi. Si attiene alla classificazione dell'Ufficio federale di statistica.

I contributi per le infrastrutture ferroviarie destinate al traffico d'agglomerato sono versati alle imprese di trasporto mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla legislazione sulle ferrovie. Il contributo all'ente responsabile è ridotto di conseguenza.

3

Art. 17c

Condizioni

I contributi possono essere versati se in un programma d'agglomerato gli enti responsabili provano che: a.

i progetti previsti si iscrivono in una pianificazione globale dei trasporti e sono coordinati con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli insediamenti conformemente ai piani direttori cantonali;

b.

i progetti previsti sono conformi ai piani direttori cantonali;

c.

il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è assicurato e la sostenibilità degli oneri risultanti dalla manutenzione e dall'esercizio è comprovata;

d.

gli investimenti per i progetti previsti hanno un effetto complessivo positivo.

7676

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 17d

Entità dei contributi

I contributi sono calcolati in funzione dell'effetto complessivo dei programmi d'agglomerato. Ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

1

L'effetto complessivo è il rapporto tra l'onere finanziario e i seguenti obiettivi di efficacia:

2

a.

migliore qualità del sistema dei trasporti;

b.

maggior sviluppo centripeto degli insediamenti;

c.

minor carico ambientale e minor impiego di risorse;

d.

maggior sicurezza del traffico.

Sono prioritari i programmi d'agglomerato che contribuiscono a risolvere i maggiori problemi di traffico e ambientali.

3

Capitolo 5: Altri contributi direttamente vincolati alle opere Sezione 1: Contributi per binari di raccordo privati Art. 18

Principio

La Confederazione può versare contributi alle spese di costruzione di binari di raccordo privati.

1

2

I contributi non possono superare il 60 per cento delle spese computabili.

Art. 19 e 20 Abrogati Art. 27

Rapporto con altre quote ed altri contributi

Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali44, i necessari provvedimenti di protezione ecologica secondo l'articolo 25 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

44

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

7677

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 30

Rapporto con altre quote ed altri contributi

Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali45, i necessari provvedimenti di protezione del paesaggio secondo l'articolo 28 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali.

Art. 33

Rapporto con altre quote ed altri contributi

Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali46, le necessarie opere di protezione contro le forze della natura secondo l'articolo 31 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese per le opere di protezione sono indennizzate mediante i contributi globali.

Art. 34, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, c, d, nonché cpv. 3 e 4 Contributi generali I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli sono commisurati a:

1

a.

la lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli, escluse le strade nazionali;

c.

abrogata

d.

abrogata

Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.

3

4

I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2 e 4 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali 1

Abrogato

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compensativi. Tali contributi sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli e all'onere stradale di questi Cantoni.

2

4

I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.

45

46

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

Conformemente al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'articolo 197 numero 3 della Costituzione federale, RS 101; RU ... (FF 2003 5745).

7678

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Art. 41b

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 ottobre 2006

Se la realizzazione di progetti di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali si prolunga oltre la data di entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 200647, alle spese accumulate sino a quel momento si applica il diritto anteriore.

1

I costi di sistemazione delle infrastrutture intese a gestire e controllare il traffico merci pesante attraverso le Alpi possono essere assunti integralmente e retroattivamente dalla Confederazione.

2

Ai progetti di costruzione sulle strade principali non ancora terminati al momento dell'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006 si applica il diritto anteriore.

3

I Cantoni con progetti di costruzione di cui al capoverso 3 ricevono contributi globali conformemente all'articolo 13 soltanto in misura pari alla somma cui ammontano, nel contributo globale che spetta loro, i contributi legati alle singole opere.

4

5 La Confederazione può partecipare alle spese dei piani sociali dei Cantoni, se tali spese derivano dal cambiamento di competenze nell'ambito delle strade nazionali. I Cantoni possono presentare una domanda in tal senso entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Consiglio federale fissa la partecipazione.

18. Legge federale del 19 dicembre 195848 sulla circolazione stradale Art. 2 cpv. 3bis, primo periodo 3bis L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. ...

Art. 53a Controlli del traffico pesante

Per attuare le norme della legislazione stradale e conseguire gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 199949 sul trasferimento del traffico i Cantoni svolgono controlli stradali del traffico pesante, tenendo conto del grado di rischio.

Art. 57a cpv. 1 Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il servizio di polizia.

1

47 48 49

RU ... (FF 2006 7655) RS 741.01; RU 2006 2197 RS 740.1

7679

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Titolo prima dell'art. 57c

Capo ottavo: Gestione del traffico Art. 57c Gestione del traffico da parte della Confederazione

La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi.

1

2

La Confederazione può: a.

ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali;

b.

ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico motorizzato sulle strade nazionali; rimane salvo l'articolo 3 capoverso 6;

c.

emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico motorizzato per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 199950 sul trasferimento del traffico.

La Confederazione consulta i Cantoni per l'allestimento dei piani di gestione del traffico.

3

La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gestori di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali.

4

La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali.

5

I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico necessari per adempiere tali compiti.

6

Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuitamente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5.

Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori.

7

La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traffico.

8

50

RS 740.1

7680

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 57d Gestione del traffico da parte dei Cantoni

I Cantoni allestiscono piani di gestione del traffico per le strade designate dal Consiglio federale che sono rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali. Questi piani devono essere approvati dalla Confederazione.

1

I Cantoni informano gli utenti della strada sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade per la rimanente rete stradale sul loro territorio. Per quanto la situazione lo esiga, informano la Confederazione, altri Cantoni e gli Stati limitrofi.

2

I Cantoni possono delegare il loro compito d'informazione alla centrale di gestione del traffico o a terzi.

3

La Confederazione assiste i Cantoni mediante una consulenza tecnica e nel coordinamento delle informazioni sul traffico che interessano gli altri Cantoni o gli Stati limitrofi.

4

19. Legge federale del 20 dicembre 195751 sulle ferrovie Art. 53 cpv. 1, 2 e 2bis La quota di partecipazione della Confederazione all'indennizzo globale delle offerte di trasporto nel traffico regionale, commissionate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 50 per cento.

1

Il Consiglio federale stabilisce, almeno ogni quattro anni, le quote di indennizzo dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

2

2bis Il Consiglio federale stabilisce di quanto, al massimo, ci si può temporaneamente scostare dalla quota federale di cui al capoverso 1.

Art. 61 cpv. 1 La quota di partecipazione della Confederazione alle prestazioni per i miglioramenti tecnici (art. 56) ammonta al minimo al 5 per cento e al massimo al 50 per cento. Si applica inoltre l'articolo 53 capoversi 2­5.

1

51

RS 742.101

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20. Legge federale del 5 ottobre 199052 sui binari di raccordo ferroviario Art. 11 cpv. 2 La Confederazione può sussidiare la costruzione dei binari di raccordo secondo l'articolo 18 della legge federale del 22 marzo 198553 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

2

21. Legge federale del 21 dicembre 194854 sulla navigazione aerea Art. 101a Abrogato Art. 103 cpv. 1 lett. a La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'Accordo del 21 giugno 199955 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

1

a.

dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101 e 102 della presente legge;

22. Legge del 7 ottobre 198356 sulla protezione dell'ambiente Art. 50

Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade

Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:

1

52 53 54 55 56 57

a.

per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 198557 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin;

b.

per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell'efficacia delle misure.

RS 742.141.5 RS 725.116.2 RS 748.0 RS 0.748.127.192.68 RS 814.01 RS 725.116.2

7682

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I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull'utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale e lungo le rimanenti strade.

2

23. Legge del 24 gennaio 199158 sulla protezione delle acque Art. 61

Impianti per le acque di scarico

Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la costruzione e l'acquisto di: 1

a.

impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione dell'azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori della Svizzera;

b.

canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

Le indennità sono stabilite in funzione della quantità di azoto eliminato mediante i provvedimenti di cui al capoverso 1.

2

Art. 62a cpv. 2­4 Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei provvedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199859 sull'agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196660 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

3

Abrogato

L'Ufficio federale dell'agricoltura accorda le indennità come contributi globali sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un'adeguata protezione delle acque, consulta l'Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.

4

Art. 64 cpv. 1 e 3 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie.

1

58 59 60

RS 814.20 RS 910.1 RS 451

7683

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

3 Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché:

a.

gli inventari siano allestiti conformemente alle direttive federali; e

b.

le domande siano presentate prima del 1° novembre 2010.

Art. 65 cpv. 1 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito quadro limitato nel tempo per l'assegnazione dei contributi.

1

24. Legge federale del 20 dicembre 194661 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 101bis cpv. 1, frase introduttiva e lett. c­d, nonché cpv. 2 e 3 L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:

1

c.

coordinamento e sviluppo;

d.

perfezionamento professionale per il personale ausiliario.

Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni e oneri. L'Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.

2

3

Abrogato

Art. 102 cpv. 2 2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 103

Contributo federale

Il contributo federale ammonta al 19,5 per cento delle spese annue dell'assicurazione; da esso è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.

1

La Confederazione devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.

2

Art. 107 cpv. 2 2

La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione.

61

RS 831.10

7684

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell'assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all'articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell'anno precedente e dell'aliquota percentuale determinante per l'ammontare del contributo nell'anno civile prima dell'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 200662 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell'istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.

1

L'aliquota definitiva del contributo federale conformemente all'articolo 103 capoverso 1 è stabilita nell'ambito di una legge federale intesa a determinare i contributi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. L'articolo 103 capoverso 1 dev'essere adattato di conseguenza prima dell'entrata in vigore della NPC.

2

25. Legge federale del 19 giugno 195963 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 8 cpv. 2 e 3 lett. c Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

2

3

I provvedimenti d'integrazione sono: c.

abrogata.

Art. 14 cpv. 1 lett. a 1

I provvedimenti sanitari comprendono: a.

la cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie;

Titolo prima dell'art. 19 Abrogato Art. 19 e 73 Abrogati

62 63

RU ... (FF 2006 7655) RS 831.20; RU ... (FF 2006 7627)

7685

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 74, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d Organizzazioni private d'aiuto agli invalidi 1

L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di regione linguistica o a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi o di mutua assistenza, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti: d.

abrogata

Art. 75 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall'articolo 74.

...

1

Il diritto ai sussidi dell'assicurazione decade per quanto le spese che li giustificano, conformemente all'articolo 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

2

Art. 77 cpv. 1 lett. b e 2 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: 1

b.

2

dai contributi della Confederazione;

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 78

Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 38 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da esso viene dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 77 capoverso 2.

1

2

L'articolo 104 LAVS64 si applica per analogia.

Art. 78bis Abrogato Art. 79 cpv. 1 Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4­51, 66­68 e 74­76, nonché le uscite causate da regressi secondo gli articoli 72­75 LPGA65 sono conteggiate nel Fondo di compensazione previsto dall'articolo 107 LAVS66.

1

64 65 66

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10

7686

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Se, prima che siano trascorsi 25 anni dall'ultimo pagamento di contributi secondo il previgente articolo 73, le costruzioni sono distolte dallo scopo cui erano destinate o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica i contributi devono essere restituiti al Fondo di compensazione secondo l'articolo 107 LAVS67 a favore del conto dell'assicurazione invalidità.

1

2 L'importo da rimborsare è diminuito del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.

La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dal cambiamento di destinazione.

3

L'aliquota definitiva del contributo federale conformemente all'articolo 78 capoverso 1 è stabilita nell'ambito di una legge federale intesa a determinare i contributi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. L'articolo 78 capoverso 1 dev'essere adattato di conseguenza prima dell'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 200668 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

4

26. Legge federale del 18 marzo 199469 sull'assicurazione malattie Art. 65 cpv. 2 Abrogato Art. 66

Sussidio della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a.

1

Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2

Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

3

27. Legge federale del 20 giugno 195270 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art. 20 cpv. 3 Abrogato

67 68 69 70

RS 831.10 RU ... (FF 2006 7655) RS 832.10 RS 836.1

7687

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Art. 21

Contributi dei Cantoni

I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all'importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.

1

Il Consiglio federale riduce proporzionalmente i contributi dei Cantoni mediante il versamento di cui all'articolo 20 capoverso 2.

2

28. Legge del 25 giugno 198271 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 92 cpv. 7bis, secondo periodo ... Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. ...

7bis

29. Legge del 29 aprile 199872 sull'agricoltura Art. 97a

Accordi di programma

La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell'ambito di accordi di programma.

1

I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma.

2

La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.

3

Art. 136 La consulenza è concepita per persone attive nell'agricoltura, nell'economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.

1

2

I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d'importanza nazionale per le prestazioni fornite.

3

Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni.

4

71 72

RS 837.0 RS 910.1

7688

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.

5

Art. 137, 138, 143 lett. a e 144 cpv. 1, secondo periodo Abrogati 30. Legge forestale del 4 ottobre 199173 Art. 35

Principi

Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che: 1

a.

i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente;

b.

i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, globalmente e tenendo conto delle loro sinergie;

c.

il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;

d.

i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento;

e.

le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.

Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d'autosostegno dell'economia forestale e del legno.

2

Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché cpv. 2 e 3 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti intesi a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per:

1

a.

la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti protettivi;

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

2

L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

3

Art. 37

Foresta di protezione

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per:

1

73

RS 921.0

7689

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

a.

la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione;

b.

la garanzia dell'infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.

L'ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di protezione da curare, al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.

2

Art. 38

Diversità biologica della foresta

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:

1

2

a.

la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;

b.

la cura dei giovani popolamenti;

c.

il collegamento di spazi vitali della foresta;

d.

la conservazione di gestioni forestali tradizionali;

e.

la produzione di materiale di riproduzione forestale.

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a­d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

b.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera e: mediante decisione dell'Ufficio federale.

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

3

Art. 38a

Economia forestale

La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività dell'economia forestale, segnatamente per:

1

2

a.

basi di pianificazione sovraziendali;

b.

provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale;

c.

provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall'economia forestale e del legno in caso di sovraproduzione straordinaria;

d.

il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria.

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a.

7690

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

b.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell'Ufficio federale.

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'efficacia dei provvedimenti.

3

Art. 40 cpv. 1 lett. b La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:

1

b.

per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b;

Art. 41

Assegnazione dei contributi

L'Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per l'assegnazione dei contributi e dei mutui.

1

I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento.

2

31. Legge federale del 20 giugno 198674 sulla caccia Art. 11 cpv. 6, secondo periodo ... Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aeree.

6

Art. 13 cpv. 3 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina di una bandita federale.

3

32. Legge federale del 21 giugno 199175 sulla pesca Art. 12 cpv. 2 e 3 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati in funzione dell'importanza dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a-c per la protezione e lo sfruttamento dei pesci e dei gamberi; ammontano al massimo al 40 per cento delle spese.

2

3

Abrogato

74 75

RS 922.0 RS 923.0

7691

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

33. Legge federale del 3 ottobre 200376 sulla Banca nazionale Art. 31 cpv. 3 La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni.

3

III 1. Coordinamento della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), Allegato 3 della presente legge, con il numero 4 dell'Allegato della modifica del 6 ottobre 200677 della legge federale del 19 giugno 1059 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la modifica della LAI o la LPC, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, le disposizioni qui appresso della LPC ricevono il seguente tenore: Art. 4 cpv. 1 lett. d 1 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA78) hanno diritto a prestazioni complementari se:

d.

avrebbero diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195979 sull'assicurazione per l'invalidità.

Art. 31 cpv. 1 lett. d È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale80 commina una pena più grave, chiunque:

1

d.

non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA81).

2. Coordinamento della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), Allegato 3 della presente legge, con la modifica del 23 giugno 200682 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS) 76 77 78 79 80 81 82

RS 951.11 RU ... (FF 2006 7648) RS 830.1 RS 831.20; RU ... (FF 2006 7627) RS 311.0; RU 2006 3459 RS 830.1 RU ... (FF 2006 5307)

7692

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la modifica della LAVS o la LPC, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, l'articolo 26 LPC riceve il seguente tenore: Art. 26

Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS83 concernenti il trattamento di dati personali e la comunicazione di dati si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA84; ciò vale anche per le disposizioni della LAVS concernenti il numero d'assicurato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 200685 Termine di referendum: 25 gennaio 2007

83 84 85

RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 830.1 FF 2006 7655

7693

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

7694