Decreto federale concernente il 9° credito quadro per contributi di investimento destinati alle imprese ferroviarie concessionarie per gli anni 2007­2010 del 25 settembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 61a della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 20063, decreta: Art. 1 Per gli anni 2007­2010 è concesso un credito quadro di 800 milioni di franchi per la prosecuzione delle misure previste nella legge sulle ferrovie destinate a miglioramenti tecnici e alla trasformazione dell'esercizio delle imprese ferroviarie concessionarie.

1

Se si rendono necessarie mutazioni tra le forme dei contributi costituite dalle indennità e dai mutui, il credito quadro viene adeguato di conseguenza.

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3

Gli impegni sono limitati alla fine del rispettivo anno corrente.

All'entrata in vigore del nuovo disciplinamento del finanziamento dell'infrastruttura non vengono più presi nuovi impegni.

4

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2006

Consiglio nazionale, 25 settembre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

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RS 101 RS 742.101 FF 2006 3605

2005-3400

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Credito quadro per contributi di investimento destinati alle imprese ferroviarie concessionarie. DF

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