Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Progetto

(Legge sulle lingue, LLing) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 4 e 70 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 15 settembre 20062; visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 20063, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

l'uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali;

b.

la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;

c.

il sostegno dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali;

d.

il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per le misure a favore del romancio e dell'italiano.

Art. 2

Scopo

La presente legge intende:

1 2 3

a.

rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera;

b.

consolidare la coesione interna del Paese;

c.

promuovere il plurilinguismo individuale e istituzionale nell'uso delle lingue nazionali;

d.

salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano in quanto lingue nazionali.

RS 101 FF 2006 8229 FF 2006 8295

2006-2545

8283

Legge sulle lingue

Art. 3

Principi

Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione si attiene segnatamente ai seguenti principi:

1

a.

assicura pari diritti alle quattro lingue nazionali;

b.

garantisce e realizza la libertà di lingua in tutti gli ambiti della sua attività;

c.

rispetta la composizione linguistica tradizionale delle regioni;

d.

promuove la comprensione tra le comunità linguistiche.

Nell'adempimento dei suoi compiti di politica linguistica e della comprensione, la Confederazione collabora con i Cantoni.

2

Sezione 2: Lingue ufficiali della Confederazione Art. 4 1

Campo d'applicazione

La presente sezione è applicabile alle seguenti autorità federali: a.

l'Assemblea federale e i suoi organi;

b.

il Consiglio federale;

c.

l'Amministrazione federale secondo l'articolo 2 capoversi 1­3 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

d.

i tribunali della Confederazione;

e.

le commissioni della Confederazione.

Per quanto gli obiettivi perseguiti dalla presente legge lo esigano, il Consiglio federale può prevedere che:

2

a.

talune disposizioni della presente sezione siano applicabili a organizzazioni o persone di cui all'articolo 2 capoverso 4 LOGA cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale;

b.

il rilascio di concessioni, l'attribuzione di mandati o l'assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all'osservanza di disposizioni della presente sezione.

Art. 5

Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

1

2

4

Le autorità federali usano le lingue ufficiali nella loro forma standard.

RS 172.010

8284

Legge sulle lingue

Art. 6 1

Scelta della lingua

Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.

Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore.

Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale.

2

Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun.

3

Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero.

4

Nei rapporti con le persone che non parlano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile.

5

Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale.

6

Art. 7

Comprensibilità

Le autorità federali perseguono un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.

1

2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e al perfezionamento del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.

Minoranza

(Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Kunz)

Art. 7 cpv. 2 Stralciare Art. 8

Camere federali

Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta.

1

Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.

2

Art. 9

Consiglio federale e Amministrazione federale

I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati della Confederazione lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.

1

I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.

2

8285

Legge sulle lingue

Minoranza

(Füglistaller, Fattebert, Freysinger)

Art. 9 cpv. 2 Stralciare Art. 10

Pubblicazioni in tedesco, francese e italiano

I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati ufficialmente a tenore della legge del 18 giugno 20045 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

1

2

La pubblicazione avviene simultaneamente in tedesco, francese e italiano.

Art. 11

Pubblicazioni in romancio

I testi di particolare importanza e la documentazione per le elezioni e le votazioni federali sono pubblicati anche in romancio. Tali testi sono designati dalla Cancelleria federale, sentiti la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni e i servizi federali interessati.

Art. 12

Avvisi, scritte e documenti

1

Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo.

2

Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare:

3

a.

nei loro stampati;

b.

nelle pagine iniziali dei loro siti;

c.

nelle insegne dei loro edifici.

I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali.

I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone.

4

Art. 13

Trattati internazionali

Dei trattati bilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione dev'essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

1

2 Dei trattati multilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

5

RS 170.512

8286

Legge sulle lingue

Sono salve le eccezioni secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali o previste da disposizioni speciali della legislazione federale.

3

Sezione 3: Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche Art. 14

Scambi in ambito scolastico

La Confederazione e i Cantoni promuovono a tutti i livelli scolastici lo scambio di allievi e insegnanti tra le comunità linguistiche.

1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e alle organizzazioni di scambio.

2

Minoranza I

(Füglistaller, Fattebert, Kunz, Pfister Theophil)

Art. 14 Stralciare Minoranza II

(Savary, Dormond, Béguelin, Graf Maya, Lang, Schenker Silvia, Stump, Widmer)

Art. 14 cpv. 2 La Confederazione concede aiuti finanziari ai Cantoni e alle organizzazioni di scambio.

2

Art. 15

Insegnamento

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli scolastici si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard.

1

Nell'ambito delle loro competenze, promuovono il plurilinguismo individuale degli allievi e dei docenti.

2

La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la prima lingua straniera insegnata sia una delle lingue nazionali.

3

6

RS 170.512

8287

Legge sulle lingue

Minoranza

(Sadis, Brunschwig Graf, Egerszegi-Obrist, Galladé, Häberli-Koller, Ineichen, Müller-Hemmi, Noser, Reymond, Riklin)

Art. 15 cpv. 3 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché l'insegnamento delle lingue straniere garantisca al termine della scuola dell'obbligo competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali propri a un Paese plurilingue.

3

Art. 16

Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per: a.

creare i presupposti per l'insegnamento di una seconda e terza lingua nazionale;

b.

promuovere la conoscenza della lingua nazionale del posto da parte degli alloglotti;

c.

promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti.

Minoranza I

(Savary, Bruderer, Fässler, Galladé, Genner, Graf Maya, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Stump)

Art. 16 frase introduttiva La Confederazione concede ...

Minoranza II

(Füglistaller, Kunz, Pfister Theophil, Reymond, Rutschmann, Wäfler)

Art. 16 Stralciare Art. 17

Istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo

Per coordinare, introdurre e svolgere la ricerca applicata nel campo linguistico e del plurilinguismo, la Confederazione e i Cantoni possono sostenere un apposito centro scientifico di competenza.

Minoranza I Art. 17 Stralciare

8288

(Freysinger, Fattebert, Flüglistaller, Kunz, Pfister Theophil)

Legge sulle lingue

Minoranza II

(Freysinger, Fattebert, Flüglistaller)

Proposta subordinata, qualora la proposta di minoranza I sia respinta Art. 17 Per promuovere, coordinare e gestire la ricerca applicata nel campo linguistico e del plurilinguismo la Confederazione e i cantoni possono sostenere centri scientifici di competenza capaci di adempiere tali obiettivi nell'ambito degli istituti linguistici universitari.

Art. 18

Pubblicazione di opere scientifiche

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la traduzione e la pubblicazione di opere scientifiche sul plurilinguismo come pure sulla politica linguistica e della comprensione, se queste sono d'interesse regionale o nazionale e destinate a un vasto pubblico.

Minoranza

(Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Flüglistaller, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil)

Art. 18 Stralciare Art. 19

Sostegno a organizzazioni

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a: a.

agenzie di stampa d'importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera;

b.

organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d'importanza nazionale che operano in almeno una regione linguistica a favore della comprensione o che svolgono un'attività fondamentale per la promozione del plurilinguismo e ne diffondono i risultati;

c.

enti pubblici che promuovono progetti a favore della comprensione tra le comunità linguistiche.

Minoranza I

(Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Kunz, Noser)

Art. 19 Stralciare Minoranza II

(Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Füglistaller, Ineichen, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil, Sadis)

Art. 19 lett. c Stralciare

8289

Legge sulle lingue

Art. 20

Aiuti finanziari per traduzioni

La Confederazione può concedere a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e attive a livello nazionale aiuti finanziari per la traduzione di testi nelle lingue nazionali.

Minoranza

(Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Ineichen, Kunz)

Art. 20 Stralciare Art. 21

Plurilinguismo nel Servizio pubblico

La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale.

1

La Confederazione provvede a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell'esercito.

2

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per la formazione e il perfezionamento linguistico del loro personale nelle lingue nazionali.

3

La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione le rispettive banche dati terminologiche.

4

Minoranza

(Füglistaller, Fattebert, Ineichen, Kunz, Pfister Theophil)

Art. 21 cpv. 1 Stralciare Minoranza

(Füglistaller, Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Ineichen, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil, Sadis)

Art. 21 cpv. 3 Stralciare

Sezione 4: Sostegno ai Cantoni plurilingui Art. 22 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali.

1

2

Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese.

8290

Legge sulle lingue

3

Sono compiti speciali segnatamente: a.

la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione;

b.

la promozione, a tutti i livelli scolastici, del plurilinguismo individuale degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone.

Sezione 5: Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana Art. 23 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:

1

a.

misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana;

b.

organizzazioni e istituzioni impegnate a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana;

c.

attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.

La Confederazione può sostenere la promozione della stampa romancia nell'intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia.

2

L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.

3

Sezione 6: Esecuzione e valutazione Art. 24

Concessione di aiuti finanziari

La Confederazione concede i suoi aiuti finanziari dietro domanda. Le domande descrivono le misure previste e contengono un piano di finanziamento.

1

La Confederazione assegna gli aiuti finanziari sotto forma di decisione o di accordi di prestazione. Nella misura del possibile, gli accordi di prestazione sono stipulati per più anni.

2

Art. 25

Esclusione del sostegno multiplo

La medesima misura non può beneficiare di più aiuti finanziari secondo la presente legge.

8291

Legge sulle lingue

Art. 26

Rapporto e valutazione

I Cantoni, le organizzazioni e le istituzioni riferiscono periodicamente alla Confederazione sull'impiego degli aiuti finanziari.

1

2

La Confederazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 27

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 28

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sulle lingue

Allegato (art. 27)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 6 ottobre 19957 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 18 giugno 20048 sulle pubblicazioni ufficiali Art. 15 Abrogato

2. Legge del 4 dicembre 19479 di procedura civile federale Art. 4 cpv. 1 1 Il giudice e le parti devono servirsi di una delle lingue ufficiali della Confederazione.

3. Legge federale del 15 giugno 193410 sulla procedura penale Art. 97 cpv. 2 Davanti alla Corte penale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in tedesco, francese o italiano.

2

7 8 9 10

RU 1996 2280 2514 RS 170.512 RS 273 RS 312.0

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