Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti OUC (Istruzioni OUC) Modifica del 29 marzo 2006 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni I Le istruzioni OUC del 27 ottobre 20041 sono modificate come segue: Art. 3 cpv. 1bis­1quater L'UFCOM garantisce un utilizzo parsimonioso delle frequenze OUC e il mantenimento della qualità di ricezione esistente. Se elabora una nuova pianificazione o modifica quella attuale, evita di adottare misure che ostacolerebbero un'eventuale futura digitalizzazione dello spettro OUC.

1bis

Nel pianificare la copertura, l'UFCOM fa in modo che i programmi radiofonici concessionati possano essere captati in modo soddisfacente mediante apparecchi di ricezione di gamma da media a bassa. Non è garantita una ricezione soddisfacente mediante apparecchi portatili di gamma inferiore.

1ter

1quater Per la pianificazione delle frequenze, l'UFCOM tiene conto di una deviazione di frequenza massima di +/­ 75 kHz con un tasso di deviazione massimo del 10 per cento nella gamma tra i +/­ 75 kHz e i +/­ 85 kHz e di una potenza di modulazione (potenza del segnale multiplex) massima di + 3 dBr. Verifica il rispetto di questi valori massimi da parte delle emittenti e stabilisce i dettagli della procedura di misurazione in una direttiva.

Art. 6 cpv. 5 5 La portata e la qualità di ricezione derivanti dalla sovraportata tecnica al di fuori della zona di diffusione non sono contemplate nella pianificazione delle frequenze e non godono di alcuna protezione.

1

FF 2004 5957

2006-0497

3459

Istruzioni OUC

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

29 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3460