06.065 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Armenia del 23 agosto 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Armenia, firmata il 12 giugno 2006.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il 12 giugno 2006 è stata firmata con la Repubblica di Armenia una convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente convenzione offre anche una protezione fiscale alle persone che hanno rapporti fiscali con entrambi gli Stati e in particolare alle imprese investitrici. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati.

La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Per quanto concerne l'imposizione di dividendi, interessi e canoni le soluzioni auspicate dalla Svizzera hanno potuto essere in gran parte adottate. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione di questa Convenzione.

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Messaggio 1

Caratteristiche della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, l'Armenia ha acquisito la sua indipendenza quale Stato sovrano. Il Paese è retto da un sistema di governo presidenziale. È membro di numerose organizzazioni e istituzioni internazionali tra cui l'ONU, il Consiglio d'Europa, le Istituzioni di Bretton Woods (Banca mondiale e FMI) e la Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

Il volume commerciale tra Svizzera e Armenia è modesto e concerne prodotti tradizionali (orologi e prodotti farmaceutici). Un Accordo di commercio e di cooperazione bilaterale e un Accordo sulla protezione degli investimenti sono in vigore dal 1° gennaio 2000 rispettivamente dal 4 novembre 2002.

Dopo due cicli di negoziati, il 15 dicembre 2000 sono stati parafati a Berna il disegno di Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo disegno di Protocollo.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno espresso il loro parere positivo sulla Convenzione. La Convenzione è stata firmata, unitamente al Protocollo, il 12 giugno 2006 a Erevan.

1.2

Apprezzamento

La Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e rispetta la prassi svizzera in materia di convenzioni. Sono state convenute soluzioni per evitare la doppia imposizione che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui Armenia ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. In alcuni punti si è dovuto tenere conto della particolare situazione dell'Armenia quale Stato giovane che si trova in una fase di trasformazione. In particolare la Convenzione contribuisce a garantire la certezza del diritto e porta notevoli vantaggi allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Essa fornisce un contributo alla promozione degli investimenti diretti svizzeri in Armenia.

2

Spiegazioni dei singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in gran parte il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione nonché a commentare le principali deroghe al modello di convenzione rispettivamente alla prassi svizzera.

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Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 4

Residenza

In casi di doppia residenza di altre persone diverse da quelle fisiche, le autorità competenti di entrambi i Paesi disciplinano la residenza mediante procedura amichevole.

Art. 5

Stabile organizzazione

Cantieri di costruzione o catene di montaggio o attività di sorveglianza connesse costituiscono una stabile organizzazione solo quando la loro durata oltrepassa i sei mesi.

Art. 9

Imprese associate

Nel paragrafo 3 le Parti hanno convenuto un termine di cinque anni per la rettifica degli utili, fatti salvi i casi di frode od omissione intenzionale.

Art. 10

Dividendi

Nei rapporti di partecipazione, l'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 5 per cento nel caso in cui la partecipazione tenuta da una società di capitali ammonta ad almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il capitale investito nella partecipazione supera il controvalore di 200 000 franchi svizzeri. In tutti gli altri casi l'imposta alla fonte ammonta al massimo al 15 per cento.

Art. 11

Interessi

L'imposta alla fonte sugli interessi è limitata al 10 per cento.

Per interessi in relazione a vendite a credito di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici nonché per mutui bancari, è stato però possibile convenire il diritto esclusivo di imposizione nello Stato di residenza del beneficiario degli interessi.

Art. 12

Canoni

L'aliquota d'imposta alla fonte sui canoni è in generale limitata al 5 per cento. I canoni a titolo di leasing non rientrano nella definizione di canoni.

Art. 13

Utili di capitale

In caso di alienazione di partecipazioni in società, i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in detto stato, la Convenzione prevede un diritto d'imposizione dello Stato in cui sono situati i beni.

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Art. 18 e 19

Pensioni e funzioni pubbliche

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, è espressamente precisato nel numero 6 del Protocollo che gli articoli 18 e 19 della Convenzione sono applicabili anche alle prestazioni in capitale.

Art. 21

Altri redditi

Per quanto concerne gli altri redditi, la Convenzione contiene una regola di ripartizione a favore dello Stato di residenza del beneficiario. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, le vincite alle lotterie sono escluse dal campo di applicazione di questa Convenzione.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

L'Armenia elimina la doppia imposizione ricorrendo al metodo del computo.

La Svizzera applica come di consueto il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione e per le imposte alla fonte non restituibili su dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d'imposta. I dividendi che una società svizzera riceve da una fonte armena fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero i dividendi pagati da una società svizzera.

Art. 26

Scambio di informazioni

Nella Convenzione è stata integrata una clausola sullo scambio d'informazioni come già avvenuto con diversi Stati non membri dell'OCSE. Lo scambio è limitato a informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per la tassazione e la riscossione delle imposte contemplate nella Convenzione. Lo scambio di informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, bancari, industriali, professionali o metodi commerciali è escluso.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

Questo articolo è conforme alla prassi svizzera, più dettagliata rispetto al modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene la seconda notificazione. Le sue disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3

Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate in Armenia sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Dato che gli investimenti armeni in Svizzera erano sinora pressoché inesi7019

stenti, gli ammanchi non dovrebbero essere considerevoli. Per contro, il computo forfettario d'imposta, sancito nel decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. La portata non può tuttavia essere valutata, dato che mancano pertinenti informazioni.

Nella Convezione sono state convenute con l'Armenia soluzioni per evitare la doppia imposizione che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui l'Armenia ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. Nel complesso, la Convenzione apporta vantaggi considerevoli per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e contribuirà a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in Armenia. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della presente Convenzione. Del resto, occorre ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, ciò che rappresenta uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

4

Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)

che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In base all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale contiene norme di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che proporrà anche in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera. Sebbene la presente Convenzione contenga norme di diritto, queste si limitano tuttavia a circoscrivere la facoltà d'imposizione della Svizzera senza creare ulteriori obblighi fiscali. Inoltre il contenuto della Convenzione corrisponde alla politica svizzera in materia di doppia imposizione. Il decreto federale che approva una Convenzione di doppia imposizione con l'Armenia non sottostà dunque a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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