Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPC) (2a parte dell'11a revisione dell'AVS: introduzione d'una prestazione di prepensionamento) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20051, decreta: I La legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a e alla prestazione di prepensionamento prevista nella sezione 1b, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

1

Titolo prima dell'art. 9c (nuovo)

1b. Prestazione di prepensionamento Art. 9c (nuovo)

Diritto alla prestazione di prepensionamento

Hanno diritto a una prestazione di prepensionamento le persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA4) che:

1 2 3 4

a.

hanno compiuto 62 anni;

b.

sono state assicurate ininterrottamente all'AVS durante i 20 anni immediatamente precedenti la data a partire dalla quale fanno valere il diritto alla prestazione;

FF 2006 1925 RS 831.30 RS 830.1 RS 830.1

2005-3122

1975

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

c.

vivono in condizioni economiche modeste e

d.

non beneficiano di alcuna prestazione complementare ai sensi dell'articolo 3.

Art. 9d (nuovo)

Calcolo e importo della prestazione di prepensionamento

L'importo della prestazione di prepensionamento corrisponde alla parte delle spese riconosciute eccedente il reddito determinante, ma al massimo:

1

a.

per le persone sole: a due volte e mezzo l'importo massimo fissato nell'articolo 3b capoverso 1 lettera a numero 15, per la copertura del fabbisogno vitale;

b.

per i coniugi: a due volte e mezzo l'importo massimo fissato nell'articolo 3b capoverso 1 lettera a numero 26, per la copertura del fabbisogno vitale.

Le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, dei figli minorenni e dei figli maggiorenni di età inferiore ai 25 anni ancora in formazione che vivono in comunione domestica con l'assicurato sono sommati.

2

Per il calcolo della prestazione di prepensionamento, non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.

3

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

il calcolo della prestazione di prepensionamento per i coniugi se ciascuno di essi ha diritto a tale prestazione;

b.

il calcolo della prestazione di prepensionamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale;

c.

il periodo di riferimento per determinare i redditi e le spese;

d.

la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute nonché della sostanza;

e.

l'importo forfetario per le spese accessorie di una persona che abita un immobile quale proprietario o usufruttuario;

f.

l'importo forfetario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato, se tali spese sono a carico del locatario;

g.

il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della LAMal7.

La prestazione di prepensionamento è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA), versata mensilmente.

5

5 6 7

2005: 44 100 franchi 2005: 66 150 franchi RS 832.10

1976

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 9e (nuovo)

Spese riconosciute

Le spese riconosciute sono le seguenti: a.

l'importo massimo fissato nell'articolo 3b capoverso 1 lettera a8, per la copertura del fabbisogno vitale;

b.

a titolo di spese supplementari: 1. 8000 franchi per le persone sole, 2. 12 000 franchi per i coniugi, 3. 4000 franchi per ogni figlio minorenne ed ogni figlio maggiorenne di età inferiore ai 25 anni ancora in formazione che vive in comunione domestica con l'assicurato;

c.

la pigione di un appartamento ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera b, fino a concorrenza dell'importo massimo fissato conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera b9;

d.

le spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

e.

le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

f.

i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

g.

l'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Esso deve corrispondere al premio medio cantonale o a quello per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

h.

le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

Art. 9f (nuovo)

Redditi determinanti

I redditi determinanti comprendono:

8 9

a.

il reddito della sostanza mobile e immobile;

b.

un quindicesimo della sostanza netta, nella misura in cui superi 25 000 franchi per le persone sole e 40 000 franchi per i coniugi. Per le persone che vivono in comunione domestica con i figli minorenni o i figli maggiorenni di età inferiore ai 25 anni ancora in formazione, questi importi sono aumentati di 15 000 franchi per figlio. In relazione agli averi della previdenza professionale, il calcolo della sostanza netta tiene conto solamente della parte eccedente la franchigia fissata dal Consiglio federale. Se il beneficiario della prestazione di prepensionamento o un'altra persona considerata nel calcolo è proprietario dell'immobile che serve da abitazione ad almeno una di queste

2005: 17 640 franchi per persone sole; 26 460 per coniugi; 9225 per figlio di età inferiore ai 18 o di età inferiore ai 25 anni ancora in formazione.

2005: 13 200 franchi per persone sole, 15 000 franchi per coniugi e persone con figli.

1977

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; c.

le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. In relazione alle rendite della previdenza professionale, si tiene conto soltanto della parte eccedente la franchigia fissata dal Consiglio federale;

d.

le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

e.

gli assegni familiari;

f.

le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia;

g.

le entrate pecuniarie o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa, nella misura in cui eccedono i 1000 franchi annui per le persone sole e i 1500 franchi annui per i coniugi e le persone con figli;

h.

le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

Art. 9g (nuovo)

Nascita e fine del diritto alla prestazione di prepensionamento

Il diritto a una prestazione di prepensionamento sorge il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda, per quanto siano adempiute tutte le condizioni legali.

1

Il diritto si estingue con il beneficio di una rendita di vecchiaia anticipata dell'AVS, con la riscossione di una prestazione di vecchiaia di un'assicurazione obbligatoria straniera, con il raggiungimento dell'età pensionabile fissata nell'articolo 21 LAVS10 o con il decesso del beneficiario.

2

Art. 9h (nuovo)

Organi competenti

Per la ricezione delle domande, la fissazione e il versamento delle prestazioni di prepensionamento sono competenti gli organi designati dai Cantoni conformemente all'articolo 6 capoverso 1. La cassa svizzera di compensazione (art. 62 cpv. 2 LAVS11) è competente per il versamento della prestazione di prepensionamento all'estero.

1

2 Nei Cantoni che hanno designato più organi, la competenza spetta alla cassa cantonale di compensazione (art. 61 cpv. 2 LAVS).

Per le persone residenti in Svizzera, l'organo competente è quello del Cantone in cui avevano il domicilio civile al momento di presentare la domanda.

3

Per le persone residenti all'estero, l'organo competente è quello dell'ultimo Cantone in cui hanno esercitato un'attività lucrativa. Il Consiglio federale determina l'organo competente per le persone che non hanno mai esercitato un'attività lucrativa in Svizzera.

4

10 11

RS 831.10 RS 831.10

1978

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 9i (nuovo)

Finanziamento

Le prestazioni di prepensionamento e le spese amministrative sostenute dagli organi d'esecuzione sono finanziate mediante le risorse generali della Confederazione.

1

Il Consiglio federale disciplina il rimborso delle spese amministrative agli organi d'esecuzione.

2

Art. 9j (nuovo)

Revoca dell'effetto sospensivo

L'articolo 97 LAVS12 sulla revoca dell'effetto sospensivo si applica per analogia.

Art. 15b (nuovo) Registro delle prestazioni complementari L'Ufficio centrale di compensazione conformemente all'articolo 74 capoverso 4 LAVS tiene un registro delle prestazioni complementari che censisce tutti i beneficiari.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum.

Entra in vigore al momento dell'aumento a 65 anni dell'età di pensionamento per le donne.

2

12

RS 831.10

1979

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 103 cpv. 1 lett. a Gli enti pubblici partecipano come segue al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione:

1

a.

la Confederazione assume il 16,36 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione, dedotti il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 1bis lettera a e il costo della prestazione di prepensionamento conformemente all'articolo 9i della legge federale del 19 marzo 196514 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.

2. Legge federale del 25 giugno 198215 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 8 cpv. 1 lett. dbis (nuova) 1

L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: dbis.. non beneficia di alcuna prestazione di prepensionamento ai sensi dell'articolo 9c della legge federale del 19 marzo 196516 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità al momento in cui comincia a decorrere il termine quadro per la riscossione di un'indennità;

13 14 15 16

RS 831.10 RS 831.30 RS 837.0 RS 831.30

1980