Traduzione1

Decisione 1/2005 del Comitato misto AELS-Turchia

Appendice 5 AELS-Turchia

(approvata il 15 maggio 2005)

Emendamento degli articoli 18, 23 e dell'Allegato II, nonché soppressione degli Allegati X e XI concernenti gli aiuti governativi Il Comitato misto, considerati gli sviluppi a livello mondiale nel settore delle sovvenzioni dall'entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall'entrata in vigore dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; tenuto conto dell'articolo 28 dell'Accordo, decide: 1. L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente: «Art. 18

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Sovvenzioni

1.

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, tranne ove il presente articolo disponga altrimenti.

2.

La portata dell'impegno delle Parti contraenti a garantire la trasparenza delle misure di sovvenzionamento è determinata dai criteri enunciati nell'articolo XVI:1 del GATT 1994 e nell'articolo 25 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.

Prima che, a seconda del caso, uno Stato dell'AELS o la Turchia, conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, apra un'inchiesta per accertare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata in Turchia o in uno Stato dell'AELS, la Parte che intende aprire l'inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto dev'essere oggetto dell'inchiesta e accordare un termine di 30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Se una siffatta soluzione non è trovata entro 30 giorni, le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte contraente entro dieci giorni dalla scadenza del citato termine di 30 giorni. Le consultazioni devono tenersi senza indugio ed essere finalizzate alla ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Se il Comitato misto non trova una soluzione accettabile entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, lo

Dal testo originale inglese.

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Decisione 1/2005 del Comitato misto AELS-Turchia

Stato parte interessato può portare avanti il caso secondo le procedure dell'OMC.» 2. Gli Allegati X e XI dell'Accordo sono soppressi.

3. Il primo periodo dell'articolo 23 paragrafo 2 è modificato come segue: «2. Nei casi considerati negli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22, uno Stato parte al presente Accordo che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio al Comitato misto.» 4. L'articolo 2 dell'Allegato II dell'Accordo è soppresso.

5. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di accettazione di tutte le Parti contraenti sono stati consegnati al depositario; ciò avvenuto, quest'ultimo ne informa tutte le altre Parti contraenti.

6. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio consegna al depositario il testo della presente decisione.

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