06.080 Messaggio concernente gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaigian, l'Arabia Saudita e la Colombia del 22 settembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, cinque disegni di decreto federale concernenti gli accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaigian, l'Arabia Saudita e la Colombia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 settembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-1949

7767

Compendio Dalla fine del 2005 a questa parte la Svizzera ha firmato, con riserva di ratifica, cinque nuovi accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti (APPI) con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaigian, l'Arabia Saudita e la Colombia.

Gli APPI si propongono di garantire sia agli investimenti effettuati nei Paesi partner da privati o imprese svizzeri, sia a quelli operati in Svizzera da investitori del Paese partner una protezione contrattuale dai rischi non commerciali, vale a dire in particolare le discriminazioni statali rispetto agli investitori nazionali, le espropriazioni illecite o gli ostacoli ingiustificati frapposti al trasferimento di pagamenti correnti e di altri capitali. La previsione di procedure di composizione delle controversie consente, dove necessario, di ricorrere all'arbitrato al fine di garantire l'applicazione delle norme dell'accordo. Concludendo un APPI, le Parti contraenti migliorano le condizioni quadro della propria piazza economica, rendendola pertanto maggiormente attrattiva per gli investimenti internazionali.

Da lungo tempo l'investimento internazionale ricopre un ruolo di primo piano per la Svizzera. Nel confronto internazionale, il volume di investimenti diretti operati all'estero (450 miliardi di franchi alla fine del 2004) e il numero di posti di lavoro offerti da aziende svizzere fuori dei confini nazionali (1,9 milioni) si attestano a livelli eccezionali. Gli investimenti diretti di aziende estere in Svizzera e gli investimenti di portafoglio internazionali contribuiscono inoltre in modo rilevante alla prosperità del nostro Paese.

L'apporto dell'investimento internazionale allo sviluppo dell'economia mondiale è pressoché indiscusso. La globalizzazione dell'economia, acceleratasi dagli anni Ottanta a questa parte, ha dimostrato come esso sia uno dei fattori determinanti per la crescita e lo sviluppo della maggior parte delle economie nazionali. Ciò nonostante, questo settore non può tuttora contare su un ordinamento applicabile su scala mondiale, come quello di cui beneficiano, grazie agli accordi dell'OMC, il commercio dei beni (GATT), i servizi (GATS) e la proprietà intellettuale (TRIPS).

Tale lacuna è colmata dagli accordi sull'investimento conclusi tra Stati o gruppi di Stati.

Dai primi anni Sessanta a questa
parte, la Svizzera ha concluso 119 APPI, 105 dei quali erano in vigore a metà del 2006. In virtù di un'apposita delega di competenze (prorogata a tre riprese), tra il 1963 e il 2004 il Consiglio federale poteva concludere autonomamente accordi di questo tipo. Dinanzi all'importanza crescente dell'investimento internazionale e all'evoluzione registrata nel settore degli APPI, all'inizio del 2004 il Consiglio federale ha nondimeno deciso di sottomettere questi accordi, fino a nuovo avviso, all'approvazione del Parlamento.

7768

Il presente messaggio illustra dapprima l'importanza degli investimenti internazionali e degli accordi sull'investimento (n. 1), per passare quindi in rassegna le relazioni economiche tra la Svizzera e gli altri cinque Stati contraenti e descrivere poi lo svolgimento dei negoziati e il contenuto di ciascun accordo (n. 2). Si sofferma infine sulle ripercussioni degli accordi per la Svizzera (n. 3), sul programma di legislatura (n. 4) e sulla costituzionalità (n. 5).

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Indice Compendio

7768

1 Parte generale 1.1 Gli investimenti internazionali 1.2 Gli accordi sull'investimento in generale 1.3 Gli accordi sull'investimento conclusi dalla Svizzera

7772 7772 7773 7774

2 Parte speciale 2.1 Situazione economica dei cinque Paesi e relazioni economiche con la Svizzera 2.2 Svolgimento dei negoziati 2.3 Sintesi del contenuto degli accordi 2.3.1 In generale 2.3.2 Commento alle disposizioni degli accordi

7776 7776 7778 7779 7779 7779

3 Ripercussioni 3.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 3.2 Per l'economia

7784 7784 7784

4 Programma di legislatura

7784

5 Costituzionalità

7785

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Serbia e Montenegro concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Disegno)

7787

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Serbia e Montenegro concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

7789

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Guyana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Disegno)

7797

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Guyana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

7799

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Disegno)

7805

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

7807

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Decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno dell'Arabia Saudita concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Disegno)

7813

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno dell'Arabia Saudita concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

7815

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (Disegno)

7821

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

7823

7771

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Gli investimenti internazionali

Gli investimenti internazionali sono uno dei vettori dello sviluppo economico.

Offrono agli investitori e alle imprese alla ricerca di un rendimento ottimale la possibilità di impegnare risorse al di fuori dei confini nazionali. Gli Stati che intendono attirare capitali stranieri, con le conseguenti ricadute positive in termini di posti di lavoro, cercano pertanto di far valere i vantaggi offerti dalla loro piazza economica. In presenza di adeguate condizioni quadro, gli investimenti internazionali concorrono in tal modo alla prosperità del Paese di provenienza e di quello di destinazione, divenendo nel contempo un fattore di crescita e uno stimolo della concorrenza.

Quanto detto vale per i collocamenti di titoli (investimenti di portafoglio) e, più in particolare, per gli investimenti diretti, vale a dire la creazione o l'acquisizione di imprese all'estero, compresa la partecipazione a joint venture. Negli investimenti diretti, l'apporto di capitale è di norma abbinato al trasferimento di altri valori economici, quali gli standard di produzione, le tecnologie e i metodi di gestione. Nel contempo, l'impresa che opera un investimento diretto può beneficiare di vantaggi in termini di costi e di accesso al mercato, che la rendono più competitiva.

Non appena ebbero riconosciuto, decenni or sono, il carattere mutuamente benefico dell'investimento internazionale, i Paesi industrializzati lo inclusero nelle loro politiche economiche. Oggi tali effetti benefici sono pressoché universalmente riconosciuti. Benché l'87 per cento degli investimenti diretti provenga dalla zona OCSE e il 72 per cento vi sia destinato, numerosi Paesi in via di sviluppo o in transizione stanno recuperando terreno. Prima fra tutti, la Cina è divenuta negli ultimi anni la destinazione privilegiata di investimenti diretti. Parallelamente, sono sempre più numerose le aziende cinesi o indiane, per esempio, che investono all'estero. In linea generale, l'investimento privato, abbia esso carattere nazionale o internazionale, svolge un ruolo essenziale nel processo di sviluppo. Tale ruolo è stato peraltro riaffermato dall'ONU nell'ambito del Consenso di Monterrey (2002), in relazione con gli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Per la Svizzera, gli investimenti internazionali rivestono da lungo tempo un'importanza di primo piano. Il
numero di grandi multinazionali presenti in un piccolo Paese come il nostro ne fa un caso unico. Migliaia di altre aziende (perlopiù PMI) la cui sede principale si trova in Svizzera dispongono all'estero di centri di ricerca o di importanti strutture di produzione e di distribuzione. Viceversa, i numerosi investimenti stranieri operati in Svizzera, siano essi diretti o di portafoglio, contribuiscono in misura sostanziale alla prosperità della nostra economia.

Alla fine del 2004 il volume di investimenti diretti svizzeri all'estero ammontava, secondo la Banca mondiale, a 450 miliardi di franchi, e le filiali estere di società svizzere davano lavoro a 1,9 milioni di persone. In rapporto al numero di abitanti e al prodotto interno lordo (PIL), si tratta di valori eccezionali. Nello stesso anno, gli investimenti diretti esteri in Svizzera erano pari a 220 miliardi di franchi e davano lavoro a 170 000 persone.

7772

Nel 2004 gli investimenti di portafoglio svizzeri all'estero si attestavano intorno agli 850 miliardi di franchi, contro i 590 miliardi degli investimenti di portafoglio esteri in Svizzera. Nell'anno in questione, gli investimenti diretti svizzeri all'estero e gli investimenti di portafoglio hanno generato un reddito rispettivamente di 48 e di 23 miliardi di franchi. Dedotti i redditi degli investimenti esteri in Svizzera, il rendimento netto delle due forme di investimento è ammontato a 44 miliardi di franchi, pari al 10 per cento del PIL svizzero.

1.2

Gli accordi d'investimento in generale

Benché l'apporto dell'investimento internazionale allo sviluppo dell'economia mondiale sia oggi un fatto pressoché indiscusso, tale settore non può tuttora contare su un ordinamento applicabile su scala mondiale, come quello di cui beneficiano, grazie agli accordi dell'OMC, il commercio di beni (GATT), i servizi (GATS) e la proprietà intellettuale (TRIPS). Nel 2003 l'OMC ha accantonato il progetto di includere gli investimenti nel ciclo di negoziati di Doha.

Come già rilevato, gli Stati dell'OCSE sono stati tra i primi a battersi per la liberalizzazione dei capitali sul piano internazionale e per la rimozione delle discriminazioni nei confronti degli investimenti esteri. Gli strumenti negoziati in seno all'OCSE negli anni Sessanta e Settanta costituiscono tuttora il principale corpus di regole in materia di investimento internazionale1, la cui esistenza spiega del resto perché gli Stati dell'OCSE abbiano concluso tra loro accordi sull'investimento soltanto in casi eccezionali.

Accordi di questo tipo vengono inoltre siglati sul piano bilaterale o regionale. La forma di gran lunga più frequente è l'accordo concluso fra due Stati allo scopo di proteggere gli investimenti già effettuati (accordo bilaterale di protezione degli investimenti). Più di rado, negli accordi bilaterali sull'investimento vengono incluse clausole di non discriminazione nell'accesso al mercato, cosicché tali accordi disciplinano tutte le fasi di un investimento. Sempre più spesso l'investimento internazionale è infine integrato, e questo è un fenomeno relativamente nuovo, in accordi di libero scambio di grande portata.

Sino all'inizio degli anni Novanta, la grande maggioranza degli accordi bilaterali sull'investimento veniva conclusa tra una serie di Stati dell'OCSE e Paesi in via di sviluppo. Con la fine della guerra fredda, il processo di globalizzazione dell'economia ha registrato una notevole accelerazione. Ovunque si sono compiuti sforzi per liberalizzare i movimenti di capitale, a testimonianza della volontà degli Stati di trarre profitto dai flussi degli investimenti. Ciò spiega l'interesse crescente destato non solo dagli accordi sull'investimento tra Stati membri dell'OCSE e Paesi in via di sviluppo, ma anche, sempre più spesso, da quelli tra Paesi dell'emisfero Sud. Il numero di accordi bilaterali sull'investimento è infatti passato dai 450 del 1990 agli odierni 2400, un quarto dei quali siglato tra Stati non membri dell'OCSE.

1

Gli strumenti dell'OCSE sono il Codice di liberalizzazione dei movimenti di capitale (1961), il Codice di liberalizzazione delle partite invisibili correnti (1961), la Dichiarazione e le Decisioni relative all'investimento internazionale e alle imprese multinazionali (1976). Tali strumenti sono stati riveduti o aggiornati a più riprese (si veda il sito www.oecd.org, seguendo il percorso: par thème; Entreprises, industrie et services; investissement international; Instruments de l'OCDE pour l'investissement; Publications & Documents; Les instruments juridiques de l'OCDE et les documents y relatifs).

7773

Il quadro è infine completato da 200 accordi di libero scambio contenenti disposizioni sugli investimenti.

In un primo tempo, gli accordi internazionali sull'investimento potevano essere invocati unicamente dalle Parti contraenti, attraverso i canali della protezione diplomatica o mediante una procedura di composizione delle controversie tra Stati. In seguito si è aggiunta la possibilità per gli investitori di comporre direttamente con lo Stato ospitante, dinanzi a una giurisdizione arbitrale internazionale, le controversie relative all'applicazione dell'accordo (composizione delle controversie tra investitore e Stato). La sicurezza giuridica ne esce rafforzata, a profitto degli Stati, che mirano a rendere più attrattiva la loro piazza economica, e degli investitori, che spesso impegnano a lungo termine risorse importanti in un ordinamento giuridico estero.

L'introduzione di tale giurisdizione si è tradotta in un forte incremento delle procedure arbitrali introdotte in applicazione degli accordi sull'investimento. Tale evoluzione riguarda in primo luogo il CIRDI2, la giurisdizione arbitrale istituita sotto l'egida della Banca mondiale e specializzata nella composizione di controversie relative agli investimenti internazionali. La Convenzione che istituisce il CIRDI offre all'investitore l'accesso diretto a un efficace meccanismo internazionale di composizione delle controversie, garantendo allo Stato che sia parte alla controversia di non dovere affrontare un altro procedimento o un'azione di protezione diplomatica. Nel decennio scorso, il CIRDI dirimeva in media sette casi all'anno. Oggi sono oltre un centinaio i casi pendenti dinanzi al CIRDI, il quale conta attualmente 143 Stati membri.

Mentre gli accordi sull'investimento riconoscono una serie di diritti e garanzie agli investitori che svolgono attività all'estero, gli obblighi di questi ultimi sono disciplinati da altre normative e strumenti. Tali investitori devono in primis rispettare la legislazione del Paese di destinazione e, inoltre, le prescrizioni derivanti dall'ordinamento giuridico del Paese d'origine, quale ad esempio il divieto di corrompere agenti pubblici stranieri3. Come altri Paesi, la Svizzera rivolge poi alle proprie imprese all'estero raccomandazioni di comportamento elaborate sul piano multilaterale, cui talvolta è abbinata la possibilità di rivolgersi, in un caso concreto, a un ente ufficiale4.

1.3

Gli accordi d'investimento conclusi dalla Svizzera

Dal 1961 a questa parte, la Svizzera ha firmato 119 accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti (APPI), 105 dei quali erano in vigore a metà del 2006. Nell'ambito dell'AELS, il nostro Paese ha inoltre concluso con Stati terzi quattro accordi di libero scambio contenenti disposizioni importanti relative agli investimenti; tre di questi accordi disciplinano anche l'accesso delle imprese al 2 3

4

Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (RS 0.975.2).

La Svizzera si è infatti dotata di disposizioni penali in applicazione delle seguenti convenzioni internazionali: Convenzione dell'OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (RS 0.311.21); Convenzione penale del Consiglio d'Europa del 1999 sulla corruzione (RS 0.311.55). Nel 2003 la Svizzera ha inoltre firmato la Convenzione dell'ONU contro la corruzione.

Si vedano in particolare le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (FF 2001 817).

7774

mercato5. Se si tiene conto anche delle convenzioni di doppia imposizione, si rileva come la Svizzera vanti una rete di accordi di promozione e di protezione degli investimenti tra le più estese al mondo.

L'obiettivo degli APPI è quello di offrire agli investimenti operati nel Paese partner da cittadini svizzeri o imprese svizzere ­ e a quelli effettuati in Svizzera da investitori del Paese partner ­ un'elevata protezione contro i rischi non commerciali. Fondata sul diritto internazionale e dotata di un meccanismo di composizione delle controversie, tale protezione si basa sul divieto dello Stato di destinazione di discriminare gli investitori svizzeri rispetto agli investitori nazionali o a quelli di uno Stato terzo (standard «relativi») e, inoltre, su un insieme di garanzie materiali, concernenti ad esempio l'espropriazione o il trasferimento di capitali e dei redditi degli investimenti (standard «assoluti»). A seconda del Paese, la conclusione di tali accordi permette di migliorare considerevolmente le condizioni quadro offerte agli investimenti internazionali, accrescendo così il potere d'attrazione del Paese in questione. L'interesse della Svizzera alla conclusione di APPI è dunque condiviso dai suoi partner. Oggi, infatti, sono spesso i Paesi in via di sviluppo o in transizione a sollecitare la conclusione di simili accordi.

Tenuto conto della notevole ampiezza dell'attuale rete di APPI, il compito della Svizzera consisterà, conformemente all'orientamento strategico della politica economica esterna definito dal nostro Consiglio6, nel colmare le ultime importanti lacune e nell'adeguare alla nuova realtà gli APPI conclusi con partner importanti, quali ad esempio Cina e Russia. A seconda delle circostanze, l'avvio di negoziati con altri partner potrà eventualmente entrare nel novero degli obiettivi prioritari.

Nel 1963 il Parlamento autorizzò per la prima volta il Consiglio federale a concludere autonomamente gli APPI. Limitata a dieci anni, tale delega di competenze fu rinnovata a tre riprese, per scadere quindi il 13 febbraio 20047, dato che il nostro Consiglio aveva deciso di non chiedere un'ulteriore proroga. I nuovi APPI saranno pertanto sottoposti, di norma nell'ambito del rapporto annuale sulla politica economica esterna, all'approvazione dell'Assemblea federale ­ sempre che quest'ultima
non ritenga più opportuno conferire una nuova delega di competenze al nostro Consiglio. Tale scelta è giustificata dall'importanza crescente assunta in questi ultimi anni dall'investimento internazionale e dall'evoluzione osservata in materia di APPI.

Dopo lo scadere della delega summenzionata, la Svizzera ha negoziato vari nuovi APPI, cinque dei quali sono stati firmati tra il dicembre del 2005 e il maggio del 2006. Tenuto conto del loro numero e del fatto che il Parlamento è chiamato a esaminare tali accordi per la prima volta dagli anni Sessanta a questa parte, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre gli APPI in questione raggruppandoli nel presente messaggio, piuttosto che nel rapporto sulla politica economica esterna.

5

6 7

Messico (2000; RS 0.632.315.631.1), Singapore (2002; RS 0.632.316.891.1), Cile (2003; RS 0.632.312.451), Repubblica di Corea (2005; FF 2006 839). I tre ultimi accordi contengono clausole di non discriminazione nell'accesso al mercato.

FF 2005 949 RU 1994 1766

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2

Parte speciale

Con il presente messaggio vi proponiamo di approvare gli accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti conclusi con, in ordine di firma, la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaigian, l'Arabia Saudita e la Colombia. Dopo aver passato brevemente in rassegna la situazione economica di questi Paesi, le loro relazioni economiche con la Svizzera e lo svolgimento dei negoziati, il presente messaggio analizza il contenuto degli accordi, dando risalto alle soluzioni che si differenziano dagli accordi standard abitualmente conclusi dalla Svizzera.

2.1

Situazione economica dei cinque Paesi e relazioni economiche con la Svizzera

Serbia e Montenegro Nel febbraio del 2003 l'Unione di Serbia e Montenegro è succeduta alla Repubblica federale di Jugoslavia. L'APPI è stato dunque negoziato e firmato con l'Unione, che già nel maggio del 2006 ha notificato alla Svizzera il consenso definitivo a essere vincolata dall'accordo. Dopo la dichiarazione d'indipendenza del Montenegro, nel giugno 2006, la Repubblica di Serbia, in quanto Stato successore, ha ricondotto automaticamente gli impegni internazionali assunti dall'Unione, segnatamente in materia di trattati. Una volta conclusa la procedura d'approvazione, perché l'accordo entri in vigore sarà sufficiente che la Svizzera esprima il proprio consenso definitivo a essere vincolata nei confronti della Repubblica di Serbia.

Per quanto riguarda il nuovo Stato del Montenegro, invece, la riconduzione dei trattati conclusi tra Svizzera e Unione dovrà essere discussa caso per caso. Dato che la Repubblica del Montenegro ha già comunicato ufficialmente alla Svizzera che rispetterà i principi del diritto internazionale, nonché tutti i trattati firmati dall'Unione e le disposizioni degli stessi, la Svizzera dovrà unicamente pronunciarsi sulla riconduzione di ciascun trattato. Per quanto concerne l'APPI, la Svizzera dovrà dunque comunicare separatamente alla Repubblica del Montenegro il proprio consenso a essere vincolata affinché tale accordo entri in vigore anche nei confronti di questo nuovo Stato.

Dei 10,6 milioni di abitanti che contava l'Unione di Serbia e Montenegro, 10 milioni vivono in Serbia, il cui PIL annuo pro capite è pari a circa 3000 dollari. Negli anni Novanta, i conflitti armati che hanno coinvolto il Paese e il conseguente blocco delle relazioni commerciali hanno prodotto una massiccia contrazione dell'attività economica. Soltanto in tempi recenti si è osservata un'evoluzione positiva, prodotta da riforme economiche e da un miglioramento delle condizioni quadro offerte agli investitori esteri. Mentre le imprese svizzere presenti in Serbia già vantano un volume di investimenti complessivo superiore ai 200 milioni di franchi, gli investimenti serbi in Svizzera sono per il momento di entità trascurabile.

Guyana Situata tra il Venezuela e il Suriname, la Guyana conta poco meno di un milione di abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 200 000 km2. Il PIL annuo pro capite
si attesta intorno ai 1000 dollari. Una serie di ostacoli al commercio e all'investimento sono stati recentemente rimossi, il che dovrebbe favorire lo sviluppo economico del 7776

Paese. Secondo l'UNCTAD, la Guyana figura attualmente tra i Paesi in via di sviluppo con il maggiore potenziale in materia di investimento. I flussi commerciali e d'investimento tra Guyana e Svizzera sono attualmente insignificanti.

Azerbaigian Con otto milioni di abitanti e una superficie pari a due volte la Svizzera, l'Azerbaigian vanta da qualche tempo tassi di crescita elevati, riconducibili soprattutto al rapido sviluppo dei settori del petrolio e del gas. Il PIL annuo pro capite ammonta a 2000 dollari. Negli ultimi anni il volume degli scambi commerciali e degli investimenti ha registrato un forte incremento. Le imprese svizzere hanno sinora partecipato in misura modesta a questi sviluppi. La firma dell'APPI e di una convenzione di doppia imposizione con l'Azerbaigian dovrebbe migliorare considerevolmente le condizioni quadro per le nostre imprese.

Arabia Saudita Primo produttore ed esportatore di petrolio al mondo, l'Arabia Saudita detiene anche le maggiori riserve petrolifere del pianeta. Il settore petrolifero rappresenta peraltro quasi la metà del PIL. Paese che conta 25 milioni di abitanti, l'Arabia Saudita ha un reddito annuale pro capite di 13 000 dollari. Negli anni 2004 e 2005 ha avuto un tasso di crescita superiore al 5 per cento e le prospettive economiche restano positive.

Malgrado l'incremento delle entrate derivanti dal petrolio, le autorità saudite stanno cercando di diversificare l'economia del Paese. Gli sforzi profusi per favorire gli investimenti ne sono un esempio. Nel 2005 l'Arabia Saudita ha aderito all'OMC. È il secondo partner commerciale della Svizzera in Medio Oriente. Le società svizzere sono coinvolte in una cinquantina di joint venture, per un investimento complessivo di oltre 200 milioni di franchi. La firma dell'APPI con l'Arabia Saudita colma un'importante lacuna della nostra rete di accordi sull'investimento.

Colombia Particolarmente diversificata, da qualche anno a questa parte l'economia colombiana è contraddistinta da una forte crescita che apre prospettive incoraggianti. Paese con 45 milioni di abitanti, la Colombia vanta un PIL annuo pro capite di 3000 dollari. Le esportazioni e l'afflusso di capitali stranieri svolgono un ruolo importante in questa evoluzione positiva. Siglando accordi di libero scambio ­ come quello firmato di recente con gli Stati
Uniti ­ e accordi di protezione degli investimenti, la Colombia afferma in modo netto la propria volontà di crescere economicamente.

Quinto partner commerciale della Svizzera in America latina, la Colombia è inoltre al quarto posto nella regione per quanto riguarda gli investimenti svizzeri, attualmente pari a 800 milioni di franchi dopo aver toccato 1,2 miliardi di franchi nel 2002. Il presente APPI ­ tra i primi conclusi dalla Colombia ­ dovrebbe concorrere a migliorare ulteriormente le condizioni quadro offerte alle imprese svizzere dal Paese sudamericano.

7777

2.2

Svolgimento dei negoziati

Serbia e Montenegro Avviato da colloqui esplorativi nel 1996, il processo che ha portato all'elaborazione del presente accordo prese concretamente il via soltanto nel 2003: solo un anno dopo la nascita dell'Unione, la Serbia e Montenegro manifestò formalmente la propria intenzione di concludere un accordo di protezione degli investimenti con la Svizzera. La prima tornata negoziale si svolse nel gennaio del 2005 a Belgrado, mentre la seconda si tenne a Berna nel giugno dello stesso anno. L'accordo venne parafato al termine di quest'ultima tornata negoziale, per essere poi firmato il 7 dicembre 2005 a Belgrado. Il parlamento dell'Unione di Serbia e Montenegro, nel frattempo disciolta, ha quindi ratificato l'APPI già nel maggio del 2006.

Guyana Sollecitata in tal senso dalla Guyana, la Svizzera le sottopose nel 2000 un progetto di APPI che cercava di venire incontro ai desiderata espressi dal Paese sudamericano nell'ambito di colloqui esplorativi. I negoziati che seguirono, svoltisi esclusivamente per corrispondenza, culminarono nella parafatura dell'accordo nel novembre del 2004, che venne poi firmato il 13 dicembre 2005 a Hong Kong, a margine della Conferenza ministeriale dell'OMC.

Azerbaigian Nel corso dell'unica tornata negoziale relativa all'APPI, tenutasi a Baku nel 1998, si raggiunse un'intesa sulla quasi totalità delle disposizioni dell'accordo, eccezion fatta per un problema di definizione che le due delegazioni convennero di risolvere per via diplomatica. Dopo vari tentativi, la situazione fu finalmente sbloccata alla fine del 2005. Il 23 febbraio 2006 l'accordo venne quindi firmato a Baku, unitamente a una convenzione di doppia imposizione, a un accordo quadro di cooperazione tecnica, umanitaria e finanziaria e a una dichiarazione comune in materia di migrazione.

Arabia Saudita Apertisi a Riad nel 1999, i negoziati relativi all'APPI con l'Arabia Saudita proseguirono a Berna nel 2000 per concludersi (dopo una lunga interruzione) con la parafatura nel marzo del 2005, avvenuta a Riad al termine della terza tornata negoziale.

Il successo dei negoziati, che dimostra inoltre i progressi compiuti dal processo di liberalizzazione dell'economia saudita, è stato infine suggellato dalla firma dell'accordo, il 1° aprile 2006.

Colombia Nel 1996, quando a Bogotà si aprirono i negoziati inerenti al
presente accordo, la Colombia aveva già negoziato APPI con altri Paesi, ma tali accordi non avevano superato lo scoglio costituito dalla Corte costituzionale colombiana. Nel 2003 i lavori vennero ripresi, sempre a Bogotà, con presupposti migliori: una revisione della Costituzione colombiana aveva infatti permesso di smussare talune rigidità del testo standard di APPI colombiano. Gli ultimi ostacoli vennero infine rimossi nel corso del terzo round negoziale, tenutosi a Berna nel marzo del 2006. Preceduta dalla firma di una Dichiarazione di cooperazione tra l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Colombia, la firma dell'accordo ebbe luogo a Berna il 17 maggio 2006.

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2.3

Sintesi del contenuto degli accordi

2.3.1

In generale

Gli APPI sinora conclusi dalla Svizzera coincidono ampiamente dal profilo dei contenuti. Gli accordi firmati con i cinque Paesi in questione ripropongono i principi fondamentali che la Svizzera ha costantemente difeso in questo settore e contemplano le proposte dei nostri partner che abbiamo ritenuto di poter accogliere. L'APPI con la Colombia è inoltre corredato di un protocollo, che è parte integrante dell'accordo.

2.3.2

Commento alle disposizioni degli accordi

Preambolo Il preambolo dei cinque accordi sottolinea la volontà delle Parti contraenti di intensificare la cooperazione economica bilaterale creando condizioni favorevoli agli investimenti stranieri. La promozione e la protezione degli investimenti si prefiggono di stimolare il flusso di capitali e di tecnologie, promuovendo in tal modo la prosperità economica delle Parti. La conclusione di accordi di questo tipo dev'essere in linea con gli altri obiettivi perseguiti dagli Stati per il benessere della propria popolazione. Sotto questo profilo, il preambolo dell'APPI concluso con la Serbia e Montenegro sottolinea espressamente che gli obiettivi dell'accordo devono poter essere raggiunti senza pregiudizio per le norme riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente.

Definizioni L'articolo 1 (dei cinque APPI) definisce le principali nozioni utilizzate in questo tipo di accordi, segnatamente quelle di investimento (beni mobili e immobili, diritti reali e immateriali, partecipazioni, concessioni, ecc.), di redditi ­ definiti da un elenco non esaustivo ­ e di investitore, sia esso una persona fisica o un ente giuridico. In quest'ultimo caso, la qualità di investitore è stabilita in base alla legislazione in conformità alla quale è stata costituita la società (criterio dell'incorporazione) e alla sede della stessa, nonché in base al controllo effettivo esercitato sulla società in questione (criterio del controllo; Guyana: par. 1 lett. b e c; Colombia: par. 2 lett. b e c, nonché protocollo ad art. 1 par. 2 lett. a e c). Negli altri tre accordi, il criterio del controllo è previsto nell'ambito del campo d'applicazione. I cinque accordi si applicano infine agli investimenti operati nel territorio e nelle zone marittime di ciascuna Parte, in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale.

Campo di applicazione Secondo questa disposizione (art. 2 dei cinque APPI), ciascun accordo si applica agli investimenti regolarmente effettuati dagli investitori di ciascuna Parte, siano essi operati prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Gli APPI non si applicano per contro alle controversie sorte prima della loro entrata in vigore; l'accordo con la Guyana prevede inoltre che il principio di non retroattività si applichi anche se non espressamente menzionato. Negli APPI con Serbia e Montenegro,
Azerbaigian e Arabia Saudita, il criterio del controllo è contenuto, come detto, nella presente disposizione, in quanto correlato all'investimento e non alla definizione di investito7779

re: perché l'accordo sia applicabile, l'investimento deve dunque essere effettuato regolarmente ed essere detenuto o controllato da un investitore dell'altra Parte contraente.

L'accordo con la Colombia presenta alcune particolarità. È ad esempio prevista una restrizione all'applicabilità dell'accordo agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore. Il protocollo all'accordo (ad art. 1 par. 1 lett. c) stabilisce infatti che, per essere considerati investimenti, i prestiti devono essere stati contratti dopo l'entrata in vigore dell'accordo. L'APPI menziona inoltre espressamente il diritto della Colombia di adottare misure derogatorie, conformemente ai criteri stabiliti dalla sua costituzione, qualora l'ordine pubblico sia gravemente minacciato (protocollo, ad art. 2).

È infine opportuno rilevare che, come gli altri APPI conclusi dalla Svizzera, nessuno dei cinque accordi obbliga gli Stati parte ad ammettere gli investimenti esteri nel proprio territorio (non è dunque dato un diritto di accesso al mercato; fase anteriore all'insediamento). Gli obblighi di diritto internazionale nascono soltanto quando un investitore di una Parte contraente ha effettuato regolarmente un investimento nel territorio dell'altra Parte contraente (obbligo di protezione; fase posteriore all'insediamento). Gli APPI non disciplinano pertanto tutte le fasi di un investimento.

Promozione e ammissione All'articolo 3 paragrafo 1 (dei cinque APPI) ciascuna Parte contraente esprime la propria volontà di incoraggiare per quanto possibile gli investitori dell'altra Parte a operare investimenti nel proprio territorio, ad esempio fornendo informazioni sulle possibilità d'investimento (Serbia e Montenegro, Colombia). L'articolo 3 dei cinque accordi prevede peraltro che le Parti contraenti rilascino, in conformità alle proprie legislazioni, le autorizzazioni necessarie relative agli investimenti regolarmente ammessi.

Protezione e trattamento Un'altra delle norme chiave degli accordi prevede che il Paese di destinazione accordi agli investimenti operati dagli investitori dell'altra Parte contraente protezione integrale e un trattamento giusto ed equo, e vieta nel contempo qualsivoglia ostacolo giuridico o fattuale a questi standard di diritto internazionale consuetudinario (Serbia e Montenegro: art. 4; Guyana e Azerbaigian:
art. 4 par. 1; Arabia Saudita: art. 3 par. 2 e 4 par. 1; Colombia: art. 4 par. 1 e 2). L'obbligo generale di riconoscere tale trattamento è associato a quello di garantire agli investimenti dei cittadini e delle imprese dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri cittadini (trattamento nazionale) o degli investitori di uno Stato terzo (clausola della nazione più favorita ­ NPF), qualora il trattamento riservato a questi ultimi sia più favorevole all'investitore in questione.

Com'è consuetudine in questo tipo di accordi, tale obbligo non sussiste tuttavia se il Paese di destinazione ha accordato privilegi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù della sua partecipazione a una zona di libero scambio, a un'unione doganale o a un mercato comune oppure in virtù di una convenzione di doppia imposizione (Serbia e Montenegro: art. 5; art. 4 per gli altri accordi).

Tre APPI tengono conto di talune particolarità della legislazione nazionale.

L'accordo con la Guyana autorizza le Parti contraenti ad accordare incentivi speciali a propri cittadini e società, allo scopo di promuovere la creazione di imprese locali; richiesta dalla Guyana, questa eccezione mirante a promuovere lo sviluppo locale 7780

non può tuttavia pregiudicare in modo notevole gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente (art. 4 par. 4). L'APPI con l'Arabia Saudita dispone inoltre che le norme sul trattamento non si applichino ai vantaggi fiscali di cui potrebbero beneficiare gli investitori nazionali (e i loro investimenti), a condizione che si tratti di investitori locali, onde evitare che, ad esempio, un investitore svizzero venga discriminato in Arabia Saudita rispetto a un cittadino saudita residente in Svizzera (art. 4 par. 5). L'accordo con la Colombia prevede infine due precisazioni che rispecchiano lo stato attuale della giurisprudenza internazionale relativa a tale settore (protocollo, ad art. 4 par. 2).

Trasferimento degli importi relativi a un investimento È garantito il libero trasferimento ­ vale a dire il trasferimento verso e dal Paese ospitante senza restrizioni, senza indugio e in valuta liberamente convertibile ­ degli importi relativi all'investimento (Serbia e Montenegro: art. 8; Guyana, Azerbaigian e Colombia: art. 5; Arabia Saudita: art. 6). Un elenco non esaustivo enumera le diverse forme di reddito che possono essere generate da un investimento e altri importi connessi con la sua conservazione, sviluppo o liquidazione. Possono aggiungervisi precisazioni di altra natura, ad esempio relative al tasso di cambio (p. es. Azerbaigian: art. 5 par. 2; Arabia Saudita: art. 7) o, in virtù di considerazioni di ordine pubblico, alla protezione dei creditori o all'esecuzione di sentenze (Colombia: art. 5 par. 4).

L'accordo con la Colombia prevede espressamente la possibilità di derogare al principio del libero trasferimento qualora una Parte si trovi in difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti o debba far fronte a squilibri macroeconomici, sempre che siano soddisfatte talune severe condizioni. Più in particolare, le difficoltà in questione devono rivestire carattere eccezionale e le misure di restrizione devono essere limitate nel tempo nonché rispettare i principi di equità e non discriminazione (protocollo, ad art. 5).

Espropriazione e indennizzo Gli APPI subordinano l'adozione di provvedimenti di espropriazione, diretti o indiretti (formali o materiali), a condizioni molto severe, quali l'esistenza di un interesse pubblico, la non discriminazione degli investitori dell'altra Parte
contraente, il versamento all'investitore interessato di un indennizzo effettivo e adeguato e il rispetto delle garanzie previste dalla legge (Serbia e Montenegro, Guyana e Azerbaigian: art. 6 par. 1; Arabia Saudita: art. 5 par. 1; Colombia: art. 6). L'ammontare dell'indennizzo è inoltre liberamente trasferibile.

A questo riguardo, il protocollo all'accordo con la Colombia prevede talune precisazioni inerenti all'ordinamento giuridico colombiano, concernenti i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ad art. 6 par. 1) o l'interpretazione della nozione di interesse pubblico alla luce della costituzione colombiana (ad art. 6 par. 2 lett. a).

Compensazione delle perdite Qualora subiscano perdite a seguito di un conflitto armato, di una rivoluzione o di disordini civili verificatisi sul territorio dello Stato di destinazione, gli investitori dell'altra Parte contraente fruiscono, per quanto attiene al risarcimento del danno subito, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Paese interessato ai propri investitori o a quelli della nazione più favorita (Serbia e Montenegro e Colombia: art. 7; Guyana e Azerbaigian: art. 6 par. 2; Arabia Saudita: art. 5 par. 2).

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Imposizione Come rilevato nella sezione Protezione e trattamento, questo tipo di accordi prevede sistematicamente che la clausola NPF non si applichi alle convenzioni di doppia imposizione. Taluni accordi rammentano che il libero trasferimento lascia impregiudicato qualsiasi obbligo fiscale che incomba all'investitore (Serbia e Montenegro: art. 8 par. 3; Guyana: art. 5 par. 2). L'articolo 8 dell'APPI con la Colombia, per contro, è inconsueto in quanto esclude espressamente dall'accordo le misure fiscali, eccezion fatta per quelle che implicano un'espropriazione (art. 6) e quelle derivanti da un accordo concluso dal Paese di destinazione con un investitore dell'altra Parte contraente (art. 10 par. 2). Nel primo caso, l'accordo dispone che le autorità fiscali delle due Parti contraenti si consultino: l'investitore potrà dare seguito alla procedura di composizione delle controversie unicamente se le predette autorità non sono concordi nel ritenere che la misura fiscale non implichi un'espropriazione. Questo meccanismo non interferirà su una futura convenzione bilaterale di doppia imposizione, come quella che la Svizzera sta attualmente negoziando con la Colombia.

Surrogazione Questa disposizione concerne le garanzie contro i rischi non commerciali accordate agli investitori dal Paese di provenienza: è il caso ad esempio della nostra Garanzia contro i rischi dell'investimento (GRI). Se, dopo avere perso un investimento nel territorio dell'altra Parte contraente, un investitore ha ricevuto un importo in forza di tale garanzia, lo Stato di provenienza è surrogato nei diritti di tale investitore (Serbia e Montenegro: art. 11; Guyana e Azerbaigian: art. 7; Arabia Saudita: art. 8; Colombia: art. 9).

Altri obblighi La nozione abbraccia due categorie di obblighi dello Stato di destinazione dell'investimento: quelli derivanti dalla legislazione nazionale o da trattati internazionali di cui tale Stato è parte e quelli che discendono da impegni specifici assunti con un investitore dell'altra Parte contraente, ad esempio un contratto in cui lo Stato di destinazione riconosce all'investitore prestazioni o condizioni particolari, quali ad esempio agevolazioni inerenti al trasporto della produzione verso determinati scali portuali, garanzie relative all'approvvigionamento energetico o sgravi fiscali. Queste clausole
rivestono importanza soprattutto nel secondo caso, in quanto consentono all'investitore di far valere, fondandosi sull'APPI, impegni che possono avere influito in modo decisivo sulla sua decisione di operare l'investimento in questione.

Ciascuno dei cinque APPI fa riferimento a entrambe le categorie di obblighi (Serbia e Montenegro: art. 9 e 10; Guyana, Azerbaigian, e Colombia: art. 10; Arabia Saudita: art. 9).

Composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte Oltre a costituire una delle caratteristiche essenziali degli attuali accordi sull'investimento, questa disposizione rappresenta il primo tassello del meccanismo di composizione delle controversie. In presenza di una controversia con lo Stato ospitante relativa all'applicazione dell'accordo, essa riconosce infatti all'investitore il diritto di adire, se necessario, una giurisdizione arbitrale internazionale. Riconoscendo tale facoltà all'investitore, le Parti contraenti affermano la propria volontà di conformarsi alle norme dell'accordo e di adoperarsi per una maggiore certezza del diritto.

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L'esperienza dimostra nondimeno che i problemi di applicazione degli APPI sono di norma risolti senza dover ricorrere all'arbitrato internazionale.

La soluzione prevista dai cinque APPI (Serbia e Montenegro: art. 12; Guyana e Azerbaigian: art. 8; Arabia Saudita: art. 10; Colombia: art. 11) consta di due fasi: in un primo tempo, le parti si consultano per cercare di risolvere la vertenza in via amichevole. Se le consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi, l'investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione competente del Paese ospitante o all'arbitrato internazionale secondo le norme del Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito sotto l'egida della Banca mondiale dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19658. Tre APPI (Serbia e Montenegro, Azerbaigian e Colombia) prevedono un'opzione supplementare: un tribunale arbitrale ad hoc costituito, sempre che le parti non convengano altrimenti, secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

I cinque accordi prevedono che le parti diano il loro consenso preliminare a che tutte le controversie in materia d'investimento siano sottoposte all'arbitrato conformemente all'APPI. In questo contesto vanno nondimeno segnalate due particolarità. La prima riguarda l'accordo con la Colombia, secondo cui il consenso preliminare non concerne le controversie relative a un impegno particolare assunto dal Paese di destinazione nei confronti dell'investitore (art. 11 par. 3; si veda la sezione Altri obblighi). La seconda è costituita da una riserva formale posta dall'Arabia Saudita alla Convenzione di Washington e riguardante principalmente il settore petrolifero.

Composizione delle controversie tra le Parti Il secondo tassello del meccanismo di composizione delle controversie concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo (composizione delle controversie tra le Parti contraenti; Serbia e Montenegro: art. 13; Guyana e Azerbaigian: art. 9; Arabia Saudita: art. 11; Colombia: art. 12). Anche per la composizione di queste controversie sono previste due fasi: si cerca di negoziare una soluzione per via diplomatica e, se non si raggiunge un'intesa entro sei mesi, la controversia è deferita a un
tribunale arbitrale ad hoc la cui costituzione e funzionamento sono stabiliti in base ai principi usuali in tale campo.

È soprattutto in questo contesto che s'iscrive la protezione diplomatica, vale a dire l'intervento dello Stato in favore di uno dei suoi cittadini, ancorché essa abbia carattere sussidiario rispetto alla procedura di composizione delle controversie tra investitore e Stato9 (cfr. la sezione Composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte).

Clausole finali (entrata in vigore, durata e denuncia) I cinque accordi sono stati conclusi per una durata iniziale di dieci anni e sono rinnovabili tacitamente. La denuncia va notificata con un preavviso di sei (Serbia e Montenegro: art. 14 par. 1; Guyana: art. 11 par. 1; Azerbaigian: art. 11 par. 2) o dodici mesi (Arabia Saudita: art. 12 par. 2; Colombia: art. 14 par. 2). In caso di denuncia, la altre disposizioni degli accordi restano inoltre applicabili per dieci anni (quindici secondo l'accordo con l'Arabia Saudita) agli investimenti operati prima che l'accordo abbia preso fine.

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RS 0.975.2 Si veda la risposta del nostro Consiglio all'interpellanza Recordon (04.3628).

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3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La conclusione dei presenti accordi non ha ripercussione alcuna sulle finanze e l'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Non si può tuttavia escludere che la Svizzera sia un giorno coinvolta (da una Parte contraente o da un investitore straniero) in una procedura di composizione delle controversie (cfr.

le sezioni Composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte e Composizione delle controversie tra le Parti) o sia chiamata a intervenire ­ nell'ambito di una procedura formale di composizione delle controversie ­ per ottenere il rispetto di uno di tali accordi, il che potrebbe avere ripercussioni finanziarie. In quest'ultimo caso, spetterebbe al nostro Consiglio determinare chi debba farsi carico di tali spese e, se del caso, chiedere un credito apposito al Parlamento10.

3.2

Per l'economia

L'impatto economico degli accordi di protezione degli investimenti non può essere misurato basandosi sui modelli di valutazione applicati alle convenzioni di doppia imposizione o agli accordi di libero scambio, in cui ai proventi attesi si contrappongono minori entrate fiscali o doganali.

L'importanza economica degli APPI consiste nel fatto che questi forniscono una base di diritto internazionale pubblico alle nostre relazioni d'investimento con i Paesi partner, accrescendo in misura considerevole la sicurezza giuridica dei nostri investitori e riducendo il rischio che vengano discriminati o lesi in altro modo.

Peraltro evidenziata dalla globalizzazione, la rilevanza economica di tali accordi assume un significato particolare per la Svizzera alla luce delle dimensioni ridotte del mercato interno. Sostenendo le nostre imprese (segnatamente le PMI) nel misurarsi con la concorrenza internazionale mediante investimenti all'estero, gli APPI rafforzano inoltre la piazza economica svizzera.

4

Programma di legislatura

Il presente messaggio non è contemplato dal rapporto sul programma di legislatura 2003­200711.

10

11

Conformemente alla legge sulle finanze della Confederazione (RS 611.0; art. 49) e alla relativa ordinanza, vanno iscritti a bilancio gli impegni esistenti alla data di chiusura dei conti e il cui adempimento comporterà verosimilmente (con una probabilità superiore al 50 %) un deflusso di fondi pari almeno a 500 000 franchi. Se la probabilità è inferiore al 50 per cento, tali impegni non sono iscritti a bilancio, ma vengono indicati nell'allegato al conto annuale, quali impegni eventuali.

FF 2004 969

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5

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)12, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali discende dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali gli accordi di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1) che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

I presenti accordi possono essere denunciati allo scadere del periodo iniziale di validità e al concludersi di ogni periodo successivo (o in qualsiasi momento: Colombia), con un preavviso di sei o dodici mesi (cfr. il n. 2.3.2, Clausole finali).

Gli APPI non implicano l'adesione a un'organizzazione internazionale. Come gli altri APPI conclusi dalla Svizzera, l'attuazione dei presenti accordi non richiederà l'emanazione di leggi federali. Le disposizioni comprendenti norme di diritto (parità di trattamento) previste dai cinque accordi non posso essere ritenute importanti ai sensi dell'articolo 141 Cost.: non rimpiazzano infatti alcuna disposizione del diritto interno, né comportano decisioni di principio per la legislazione nazionale. Tali disposizioni, inoltre, concernono unicamente misure e settori che per la Svizzera non risultano problematici. I cinque APPI, infine, non vanno al di là degli impegni assunti dalla Svizzera in accordi precedenti. Il contenuto degli accordi è infatti analogo a quello degli APPI conclusi negli ultimi dieci o quindici anni, e lo stesso può dirsi della loro importanza economica, giuridica e politica. Le differenze riscontrabili rispetto agli accordi precedenti non si traducono peraltro in importanti obblighi supplementari per la Svizzera.

In occasione del dibattito relativo alla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del 22 aprile 2004, le Camere federali hanno condiviso la tesi del nostro Consiglio, secondo cui gli accordi internazionali che soddisfano tali criteri non sottostanno al referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

12

RS 101

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