8.2.3

Messaggio e legge federale sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna dell'11 gennaio 2006

8.2.3.1 8.2.3.1.1

Situazione iniziale Obbligo di rendiconto sulle misure relative alla tariffa delle dogane

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (RS 632.91), il Consiglio federale presenta ogni semestre all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in applicazione dei suddetti atti legislativi.

L'Assemblea federale decide se tali provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Con la mozione 04.3618 del 29 giugno 2004 della Commissione della politica esterna del Consiglio nazionale, accolta dal Consiglio nazionale il 9 marzo 2005 e dal Consiglio degli Stati il 2 giugno 2005, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le modifiche di legge necessarie affinché il rapporto concernente le misure tariffali sia integrato una volta all'anno al rapporto sulla politica economica esterna. Ne consegue che il rapporto concernente le misure tariffali avrà una scadenza annuale e non semestrale come avviene attualmente.

L'attuazione della mozione implica la modifica degli articoli di legge surriferiti.

L'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201) deve inoltre essere completato da un capoverso 4.

8.2.3.1.2

Modifica dei termini di prescrizione dell'azione penale fissati nella legge federale sulle misure economiche esterne

Secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne, l'azione penale per le infrazioni alle disposizioni esecutive della presente legge si prescrive in ogni caso in cinque anni: questo sia per le contravvenzioni (art. 7 cpv. 1 primo periodo: multa fino a 100 000 franchi) sia per i delitti (art. 7 cpv. 1 secondo periodo: detenzione fino a un anno oltre alla multa).

Nel quadro della revisione della prescrizione dell'azione penale nel Codice penale, il 1° ottobre 2002 (data della sua entrata in vigore) con l'articolo 333 capoverso 5 CP è stato istituito un regime transitorio (RS 311.0, RU 2002 2986). Detto regime, che concerne la prescrizione dell'azione penale nel diritto penale accessorio (come nella legge federale sulle misure economiche esterne), è applicabile fino all'adeguamento

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delle singole leggi interessate. Esso prevede di aumentare della metà i termini di prescrizione dell'azione penale per i delitti (art. 333 cpv. 5 lett. a CP) e di raddoppiarli per le contravvenzioni (art. 333 cpv. 5 lett. b CP). Questa regolamentazione transitoria ha come conseguenza che dal 1° ottobre 2002 l'azione penale prevista nell'articolo 7 della legge federale sulle misure economiche esterne si prescrive in sette anni e mezzo per i delitti e in dieci anni per le contravvenzioni. In questo modo viene a instaurarsi una situazione iniqua poiché la durata della prescrizione dell'azione legale è più lunga per le contravvenzioni che per i delitti passibili di pene più severe.

8.2.3.1.3

Intervento parlamentare

La revisione delle disposizioni legali menzionate al numero 1.1 adempie la mozione «Misure tariffali. Rapporto annuale» (04.3618) della Commissione della politica esterna del Consiglio nazionale. Proponiamo perciò di togliere di ruolo questa mozione.

8.2.3.2 8.2.3.2.1

Commenti Modifiche di legge relative al obbligo di rendiconto

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale sulle misure economiche esterne, almeno una volta all'anno il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. Esso adempie questo obbligo legale presentando al Parlamento, in occasione di ogni sessione primaverile, un rapporto sulla politica economica esterna. Per quanto concerne la tariffa doganale, la presentazione ora semestrale del rapporto si rivela sicuramente utile poiché permette al Parlamento di esaminare la conformità delle misure adottate dal Consiglio federale con le linee direttrici della politica. Tuttavia, un rapporto annuale meglio corrisponde ai bisogni reali e alla preoccupazione di un'amministrazione più economica. Il rapporto annuale sulla politica economica esterna è in questo senso lo strumento più appropriato. Il passaggio da un ritmo semestrale a un ritmo annuale implica che le espressioni «due volte all'anno», «semestralmente» contenute nell'articolo 13 capoverso 1 LTD, nell'articolo 6a della legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e nell'articolo 4 capoverso 2 del decreto sulle preferenze tariffali siano sostituite da «annualmente». Inoltre l'articolo 10 della legge federale sulle misure economiche esterne deve essere completato da un nuovo capoverso (art. 10 cpv. 4) secondo il quale d'ora in poi i rapporti fondati sulle tre basi legali menzionate sono integrati nel rapporto sulla politica economica esterna.

8.2.3.2.2

Modifica di legge in relazione ai termini di prescrizione

Secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne («la legge»), l'azione penale si prescrive in cinque anni in tutti i casi ai quali si riferiscono le disposizioni penali enunciate nell'articolo 7 capoverso 1 e questo si applica sia alle contravvenzioni (art. 7 cpv. 1 primo periodo della legge; 1710

cfr. art. 101 CP) sia ai delitti (art. 7 cpv. 1 secondo periodo della legge; cfr. art. 9 cpv. 2 CP). Come indicato al numero 1.2 i termini di prescrizione menzionati nell'articolo 333 capoverso 5 CP implicano che, fino all'adeguamento del diritto penale accessorio, il termine concernente le contravvenzioni sarà di dieci anni (art. 333 cpv. 5 lett. b CP) e quello relativo ai delitti di sette anni e mezzo (art. 333 cpv. 5 lett. a CP). Per correggere tale anomalia noi proponiamo di modificare l'articolo 7 capoverso 3 della legge nel modo seguente: «L'azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni». Altre leggi e progetti di legge come quello sulla sorveglianza dei revisori (FF 2004 3707) prevedono un termine di prescrizione di sette anni. Così, analogamente a quanto previsto originariamente dalla legge, verrebbe applicato lo stesso termine di prescrizione sia alle contravvenzione che ai delitti.

8.2.3.2.3

Entrata in vigore

Le modifiche legislative dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2007. Per quanto concerne la tariffa delle dogane, l'informazione del Parlamento sulle misure prese nel 2006 dovrebbe ancora avvenire nel quadro dei rapporti semestrali sulle misure relative alla tariffa delle dogane, per l'ultima volta quindi nel «Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2006». In seguito, a partire dal 2007 il rapporto su tali misure dovrebbe essere integrato nel rapporto sulla politica economica esterna.

8.2.3.3

Ripercussioni finanziarie e sul personale

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o sul personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

8.2.3.4

Rapporto con il programma di legislatura

L'oggetto non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969). Con il presente messaggio il Consiglio federale adempie tuttavia il compito che il Parlamento gli aveva conferito trasmettendo la mozione della Commissione della politica esterna del Consiglio nazionale (04.3618); esso pone inoltre rimedio all'anomalia risultante dalla revisione del Codice penale per le disposizioni penali della legge federale sulle misure economiche esterne.

8.2.3.5

Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche proposte non hanno alcun legame con il diritto europeo.

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8.2.3.6

Base giuridica

L'atto modificatore poggia sulle stesse basi costituzionali della legge sulla tariffa delle dogane, la legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, il decreto sulle preferenze tariffali e la legge federale sulle misure economiche esterne.

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