Traduzione1

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale (Protocollo III) Ginevra, 8 dicembre 2005

Preambolo Le Alte Parti contraenti, (PP1) riaffermando le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (in particolare gli art. 26, 38, 42 e 44 della prima Convenzione di Ginevra) e, ove necessario, dei loro Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977 (in particolare gli art. 18 e 38 del Protocollo aggiuntivo I e l'art. 12 del Protocollo aggiuntivo II), relativi all'utilizzo dei segni distintivi; (PP2) auspicando il completamento delle predette disposizioni al fine di rafforzare il loro valore di protezione e il loro carattere universale; (PP3) prendendo nota del fatto che il presente Protocollo non lede il diritto riconosciuto delle Alte Parti contraenti di continuare a utilizzare gli emblemi che esse utilizzano conformemente agli obblighi loro derivanti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi; (PP4) ricordando che l'obbligo di rispettare le persone e i beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli aggiuntivi deriva dalla protezione loro riconosciuta dal diritto internazionale e non dipende dall'utilizzo degli emblemi, dei segni o segnali distintivi; (PP5) sottolineando il fatto che i segni distintivi non hanno un significato religioso, etnico, razziale, regionale o politico; (PP6) insistendo sulla necessità di garantire il pieno rispetto degli obblighi legati ai segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi; (PP7) ricordando che l'articolo 44 della prima Convenzione di Ginevra stabilisce la distinzione tra utilizzo protettivo e utilizzo indicativo dei segni distintivi; (PP8) ricordando inoltre che le Società nazionali che intraprendono attività sul territorio di un altro Stato devono assicurarsi che gli emblemi che prevedono di utilizzare nell'ambito di queste attività possono essere utilizzati nel Paese nel quale si svolgono queste attività e nel Paese di transito; (PP9) riconoscendo le difficoltà che i segni distintivi esistenti possono creare ad alcuni Stati e ad alcune Società nazionali;

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Dal testo originale francese.

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Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Protocollo aggiuntivo relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale

(PP10) prendendo nota della decisione del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di conservare la denominazione e i segni distintivi attuali; hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Rispetto e campo d'applicazione del presente Protocollo

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.

2. Il presente Protocollo riafferma e completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (qui di seguito «Convenzioni di Ginevra») e, ove necessario, dei loro due Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977 (qui di seguito «Protocolli aggiuntivi del 1977») relativi ai segni distintivi, vale a dire la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e il sole rossi, e si applica in circostanze identiche a quelle a cui si fa riferimento in dette disposizioni.

Art. 2

Segni distintivi

1. Il presente Protocollo riconosce un segno distintivo addizionale che si aggiunge con le stesse finalità ai segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra. I segni distintivi hanno lo stesso statuto.

2. Detto segno distintivo addizionale, composto da un cornice rossa a forma di quadrato posto sulla punta, su fondo bianco, è conforme all'illustrazione riportata nell'allegato al presente Protocollo. Nel presente Protocollo si fa riferimento a tale segno distintivo definendolo «emblema del terzo Protocollo».

3. Le condizioni di utilizzo e di rispetto dell'emblema del terzo Protocollo sono identiche a quelle stabilite per i segni distintivi dalle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, dai loro Protocolli aggiuntivi del 1977.

4. I servizi sanitari e il personale religioso delle forze armate delle Alte Parti contraenti possono, senza ledere gli emblemi attuali, utilizzare a titolo temporaneo ogni segno distintivo menzionato nel paragrafo 1 del presente articolo, se tale utilizzo può rafforzare la loro protezione.

Art. 3

Utilizzo indicativo dell'emblema del terzo Protocollo

1. Le società nazionali delle Alte Parti contraenti che decidono di utilizzare l'emblema del terzo Protocollo possono, al momento dell'utilizzo di detto emblema conformemente alla legislazione nazionale in materia, scegliere di incorporare a titolo indicativo: a)

un segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra oppure una combinazione di detti emblemi, oppure

b)

un altro emblema che un'Alta Parte contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti contraenti e al

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Comitato Internazionale della Croce Rossa per il tramite del depositario prima dell'adozione del presente Protocollo.

L'incorporazione deve essere realizzata conformemente all'illustrazione presentata nell'allegato al presente Protocollo.

2. Una Società nazionale che sceglie di incorporare all'interno dell'emblema del terzo Protocollo un altro emblema, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può, in conformità con la legislazione nazionale, utilizzare la denominazione di tale emblema ed esporre tale emblema sul territorio nazionale.

3. Le Società nazionali possono, conformemente alla loro legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e al fine di facilitare il proprio operato, utilizzare a titolo temporaneo i segni distintivi menzionati nell'articolo 2 del presente Protocollo.

4. Il presente articolo non modifica lo statuto giuridico dei segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dal presente Protocollo: esso non riguarda nemmeno lo statuto giuridico di ogni singolo emblema nel caso in cui questo sia incorporato a titolo indicativo conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo.

Art. 4

Comitato Internazionale della Croce Rossa e Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, così come il loro personale autorizzato, possono ­ in circostanze eccezionali e per facilitare il proprio operato ­ utilizzare i segni distintivi menzionati nell'articolo 2 del presente Protocollo.

Art. 5

Missioni sotto l'egida delle Nazioni Unite

I servizi sanitari e il personale religioso partecipanti a operazioni poste sotto l'egida delle Nazioni Unite possono, con il permesso degli Stati partecipanti, utilizzare uno dei segni distintivi menzionati negli articoli 1 e 2.

Art. 6

Prevenzione e repressione degli abusi

1. Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, i Protocolli aggiuntivi del 1977 che regolano la prevenzione e la repressione dell'utilizzo abusivo dei segni distintivi, si applicano in modo identico anche all'emblema del terzo Protocollo. In particolare, le Alte Parti contraenti prendono le misure necessarie per prevenire e reprimere, in ogni circostanza, qualsiasi abuso dei segni distintivi menzionati negli articoli 1 e 2 e qualsiasi abuso della loro denominazione, unitamente al loro utilizzo doloso e all'utilizzo di qualsiasi simbolo o denominazione che ne costituisca un'imitazione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Alte Parti contraenti possono autorizzare i precedenti utilizzatori dell'emblema del terzo Protocollo, o di un qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, a proseguire detto utilizzo fermo restando che esso non potrà, in tempo di guerra, mirare a conferire la protezione 1817

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delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi del 1977, sempre che i diritti autorizzanti tale utilizzo siano stati acquisiti prima dell'adozione del presente Protocollo.

Art. 7

Diffusione

Le Alte Parti contraenti si impegnano, in tempo di pace e in tempo di guerra, a dare la massima diffusione al presente Protocollo nel proprio Paese e, in particolare, ad includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo che detto strumento possa essere conosciuto dalle forze armate e dalla popolazione civile.

Art. 8

Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni di Ginevra il giorno stesso della sua adozione e rimarrà aperto durante un periodo di 12 mesi.

Art. 9

Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi del 1977.

Art. 10

Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni di Ginevra non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni di Ginevra che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 12

Rapporti convenzionali dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo

1. Se le Parti delle Convenzioni di Ginevra sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno così come sono state completate dal presente Protocollo.

2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti al presente Protocollo rimarranno comunque vincolate da esso nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo nei rapporti con la Parte ad esso non aderente nel caso in questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

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Art. 13

Emendamenti

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al depositario il quale, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e con la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti.

2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti e le Parti delle Convenzioni di Ginevra, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Art. 14

Denuncia

1. Nel caso in cui un'Alta Parte contraente denunci il presente Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

Tuttavia, se allo scadere dell'anno, la Parte denunciante si trova in una situazione di conflitto armato o di occupazione, la denuncia avrà effetto solo alla fine del conflitto armato o dell'occupazione.

2. La denuncia sarà notificata per scritto al depositario che ne informerà tutte le Alte Parti contraenti.

3. La denuncia avrà effetto solo per la Parte denunciante.

4. La denuncia notificata ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sugli obblighi contratti dalla Parte denunciante per il caso di conflitto armato o di occupazione ai sensi del presente Protocollo, se gli atti sono stati commessi prima che detta denuncia sia diventata effettiva.

Art. 15

Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti e le Parti delle Convenzioni di Ginevra, siano essi firmatarie o no del presente Protocollo: a)

delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articolo 8, 9 e 10;

b)

della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo 11, nei 10 giorni seguenti l'entrata in vigore;

c)

delle comunicazioni ricevute conformemente all'articolo 13;

d)

delle denuncie notificate conformemente all'articolo 14.

Art. 16

Registrazione

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso dal depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Il depositario informerà il Segretariato delle Nazioni Unite anche di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

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Art. 17

Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il depositario che ne farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni di Ginevra.

(Seguono le firme)

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Allegato

Emblema del terzo Protocollo (art. 2 cpv. 2 e art. 3 cpv. 1 del Protocollo) Art. 1

Segno distintivo

Art. 2

Uso indicativo dell'emblema del terzo Protocollo

Incorporazione secondo l'art. 3

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