Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) Modifica del 6 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004 e del 12 ottobre 20051, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo (CC) per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione territoriale)2: Art. 2 cpv. 2 lett. f f.

Ginevra: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ lavorazione dell'intonaco e vernice ­ lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici ­ lavori di piastrellista ­ altri lavori: tenuta; copertura; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di tapparelle; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo

Campo d'applicazione completo Art. 1 Viene conferita obbligatorietà generale alle disposizioni, riprodotte in allegato, del contratto collettivo del 2 giugno 2003 per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA).

1 2

FF 2005 5865­5868 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2006-2750

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Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

Art. 2 Alle disposizioni del CC, stampate in caratteri normali, viene conferita obbligatorietà generale sostanzialmente per i seguenti lavori:

1

a.

Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui: ­ fabbricazione e/o montaggio di finestre legno, legno-metallo e PVC ­ riparazione e/o restauro di mobili ­ fabbricazione e/o montaggio di mobili di cucina ­ parquet (posa di pavimenti in tassellato) ­ fabbricazione di sci ­ fabbricazione e/o montaggio di arredamenti interni e per ufficio, e di saune ­ impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, fabbricazione di mobile e di lavorazione dell'intonaco e di vernice ­ dimensione di struttura, effettuata da carpentieri qualificati

b.

Fabbricazione di mobili

c.

Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)

d.

Lavorazione dell'intonaco e vernice, tra cui: ­ fabbricazione e pone di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo ­ posa di carta da parati

e.

Lavori di piastrellista.

f.

Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all'«involucro dell'edificio».

Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento).

g.

Altri lavori.

L'obbligatorietà generale si applica a tutte le aziende e parti di esse che effettuano i seguenti lavori conformemente al capoverso 1 nel rispettivo territorio dei Cantoni enumerati qui di seguito:

2

a.

8346

Friburgo: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ fabbricazione di mobili ­ lavorazione dell'intonaco e vernice ­ lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)

Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

b.

Giura e Giura bernese (zona di Courtelary, La Neuveville e Moutier): ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)

c.

Neuchâtel: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ lavorazione dell'intonaco e vernice ­ lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)

d.

Vallese: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ lavorazione dell'intonaco e vernice ­ lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici

e.

Vaud: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ lavorazione dell'intonaco e vernice ­ lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici ­ altri lavori: lavorazione delle specchio; lavorazione dell'asfalto, tenuta e lavori speciali di resina; piastrella e rivestimento di suolo

f.

Ginevra: ­ falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ lavorazione dell'intonaco e vernice ­ lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici ­ lavori di piastrellista ­ altri lavori: tenuta; copertura; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di tapparelle; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo

g.

Basilea-Campagna ­ lavori di piastrellista.

h.

Basilea-Città ­ gessatura e pittura ­ vetreria e vetreria tecnica ­ lavori di piastrellista ­ copertura di tetti

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Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

­

i.

altri lavori: vetrificazione (produzione di specchi); produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); scultura e lavori su pietra naturale; parquet (posa di pavimenti in tassellato); lavori di pavimentazione in linoleum e materiali speciali.

Ticino ­ lavori di piastrellista ­ altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); parquet (posa di pavimenti in parquet).

Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese di cui al capoverso 2 (compresi i capi-squadra e i capi-reparto), indipendentemente dal tipo di rimunerazione. Sono esclusi i lavoratori operanti esclusivamente nei settori tecnici e commerciali dell'azienda e gli apprendisti.

3

II Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2006 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

6 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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