A Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Programma di legislatura) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1o febbraio 20062, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 74 cpv. 3 L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro i trattati intercantonali e contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e programma di legislatura.

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Art. 94a (nuovo) Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura Per il decreto federale sul programma di legislatura, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza residua. Su ogni proposta si vota separatamente.

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Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

Art. 144 cpv. 3 Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori superiori. Eventuali deroghe nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

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FF 2006 1715 FF 2006 1735 RS 171.10

2005-2913

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Legge sul Parlamento

Art. 146

Programma di legislatura

All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura e il disegno di decreto federale semplice sul programma medesimo.

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Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

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Nel messaggio sul programma di legislatura, per gli obiettivi sono specificati gli indicatori superiori. Il messaggio fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

3

Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

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Art. 147

Trattazione del programma di legislatura

Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

1

Minoranza (Schibli, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Walker, Weyeneth) Le due Camere deliberano sul programma di legislatura nella stessa sessione.

1

Il presidente della Confederazione difende il programma di legislatura dinnanzi alle Camere.

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I regolamenti delle Camere possono prevedere che: a.

nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi, di maggioranza o di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare; e

b.

le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

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