Termine di referendum: 25 gennaio 2007

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 20052; visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 20063, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

1

A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

2

Art. 2

Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

1 2 3

a.

sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;

b.

le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;

c.

siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d'azienda e quelle delle persone che aspirano a un'attività indipendente;

d.

gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.

RS 101 FF 2006 2771 FF 2006 2799

2006-0066

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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari Art. 3

Beneficiari

Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese che contraggono mutui presso banche conformemente alla legge dell'8 novembre 19344 sulle banche.

Condizioni del riconoscimento

Art. 4 1

Sono riconosciute le organizzazioni: a.

gestite senza scopo di lucro;

b.

aperte alle imprese di tutti i settori;

c.

indipendenti dai mutuanti sotto il profilo giuridico ed economico;

d.

dirette con professionalità ed efficienza; e

e.

attive a livello sovracantonale.

Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute.

Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

2

Art. 5 1

Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono versati: a.

per la copertura di perdite da fideiussioni;

b.

per le spese d'amministrazione.

In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

2

Art. 6

Perdite da fideiussioni

Le perdite da fideiussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita.

1

Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 19765 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a­71d della legge del 25 giugno 19826 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2

4 5 6

RS 952.0 RS 901.2 RS 837.0

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Art. 7

Spese d'amministrazione

La Confederazione assume le spese che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti.

Art. 8

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare: 1

a.

impegni eventuali risultanti dall'assunzione delle perdite da fideiussioni secondo l'articolo 5 capoverso 1;

b.

mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 1 non può superare i 600 milioni di franchi.

2

Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

3

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici Art. 9

Riconoscimento e sorveglianza

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

1

Il Dipartimento sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

2

Se un'organizzazione non adempie più le condizioni, il Dipartimento può revocarle il riconoscimento.

3

Art. 10

Rimedi giuridici

Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 4: Valutazione Art. 11 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge.

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Sezione 5: Disposizioni finali Art. 12 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Il Dipartimento è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all'esecuzione.

2

3

La delega di compiti d'esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

Art. 13

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Il decreto federale del 22 giugno 19497 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.

1

2

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 25 giugno 19768 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane Art. 10 cpv. 4 Le domande che non sono conformi al programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo la legge federale del 6 ottobre 20069 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

4

2. Legge del 25 giugno 198210 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 71a cpv. 2 Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 200611 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.

2

Art. 71b cpv. 2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200612 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.

2

7 8 9 10 11 12

RU 1949 II 1691, 1968 105 RS 901.2 RS ...; RU ... (FF 2006 7619) RS 837.0 RS ...; RU ... (FF 2006 7619) RS ...; RU ... (FF 2006 7619)

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Art 71d cpv. 1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200613 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

1

Art. 14

Disposizione transitoria

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 194914 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 15

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 200615 Termine di referendum: 25 gennaio 2007

13 14 15

RS ...; RU ... (FF 2006 7619) RU 1949 II 1691, 1968 105 FF 2006 7619

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