Decisione generale concernente l'importazione di sementi di mais trattate con il prodotto Gaucho 70 WS del 23 marzo 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 50 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, decide: Come da richiesta della ditta Bayer (Schweiz) AG, CropScience, 3052 Zollikofen, è autorizzata l'importazione di sementi di mais trattate con il prodotto Gaucho 70 WS.

Le sementi sono trattate con una dose di 50 g di imidacloprid per unità di 50 000 semi di mais nel quadro della lotta alla larva di elaterio e alla mosca frit.

La presente decisione è valida fino al 22 marzo 2007.

Notifica e pubblicazione: A.

Bayer (Schweiz) AG, CropScience, 3052 Zollikofen

B.

Foglio federale

Un eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

23 marzo 2006

Ufficio federale dell'agricoltura: Divisione Mezzi di produzione Olivier Félix

1

RS 916.161

2006-0935

3411