Traduzione 1

Accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, agenti per conto delle autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti d'America sulla costituzione di gruppi inquirenti comuni per la repressione del terrorismo e del suo finanziamento Concluso il 12 luglio 2006 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, (qui appresso «gli Stati firmatari») hanno convenuto quanto segue: desiderosi di completare e consolidare il perseguimento penale nella lotta al terrorismo e al suo finanziamento, il Ministero pubblico della Confederazione Svizzera e la Procura generale degli Stati Uniti d'America possono decidere la costituzione di gruppi inquirenti comuni secondo le condizioni quadro di cui nel presente accordo:

I. Campo d'applicazione e rispetto del diritto interno Art. 1

Campo d'applicazione ­ Inchieste penali

1. L'accordo disciplina lo scambio di agenti delle autorità preposte al perseguimento penale (qui di seguito Autorità) della Svizzera e degli Stati Uniti d'America e il loro intervento in gruppi inquirenti comuni per inchieste penali in corso in entrambi gli Stati nell'ambito della repressione del terrorismo e del suo finanziamento.

2. La costituzione e la composizione di gruppi inquirenti comuni sono stabilite di comune accordo dal Ministero pubblico della Confederazione Svizzera e dalla Procura generale degli Stati Uniti conformemente al presente accordo.

Art. 2

Rispetto del diritto interno

Gli agenti di entrambi gli Stati lavorano nei gruppi inquirenti comuni dello Stato ospitante in conformità con il diritto ivi vigente. Gli agenti che lavorano nei gruppi inquirenti comuni hanno accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere i

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Dal testo originale tedesco.

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loro compiti nei limiti consentiti dal diritto interno dello Stato ospitante e dal loro livello di abilitazione in materia di sicurezza.

II. Distaccamento e collaborazione Art. 3

Distaccamento di agenti statunitensi in gruppi inquirenti comuni

1. Nel caso in cui un gruppo inquirente comune attivo in Svizzera sia chiamato a intervenire, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento della sicurezza interna distaccano uno o più agenti dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) o dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a detto gruppo. Durante il suo intervento l'agente o gli agenti lavorano esclusivamente alle inchieste e ai procedimenti penali di competenza del gruppo inquirente comune.

2. L'attaché legale dell'FBI competente per la Svizzera o l'attaché dell'ICE, nonché gli altri agenti assegnati a questi servizi, oltre a svolgere gli usuali compiti e a sottostare agli usuali obblighi, sono accreditati senza restrizioni quali membri del gruppo attivo in Svizzera secondo il presente accordo, fatto salvo il consenso del responsabile del gruppo inquirente comune in Svizzera.

3. La comunicazione degli agenti dell'FBI o dell'ICE con le Autorità negli Stati Uniti inerente al lavoro del gruppo inquirente comune è coordinata dall'attaché legale dell'FBI o dall'attaché dell'ICE, d'intesa con il responsabile svizzero del gruppo inquirente comune. È fatto salvo il capitolo 3 del presente accordo.

Art. 4

Distaccamento di agenti svizzeri in gruppi inquirenti comuni

1. Nel caso in cui un gruppo inquirente comune attivo negli Stati Uniti sia chiamato a intervenire, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) unitamente all'Ufficio federale di polizia (fedpol) distacca uno o più agenti della Divisione indagini finanziamento del terrorismo della Polizia giudiziaria federale a detto gruppo. Durante il suo intervento l'agente o gli agenti lavorano esclusivamente alle inchieste e ai procedimenti penali di competenza del gruppo inquirente comune.

2. Gli agenti di collegamento svizzeri competenti per gli Stati Uniti e gli altri agenti assegnati a questi servizi, oltre a svolgere gli usuali compiti e a sottostare agli usuali obblighi, sono accreditati senza restrizioni quali membri del gruppo attivo negli Stati Uniti secondo il presente accordo, fatto salvo il consenso del responsabile del gruppo inquirente comune negli Stati Uniti.

3. La comunicazione degli agenti della divisione Indagini Finanziamento del terrorismo con le Autorità in Svizzera inerente al lavoro del gruppo inquirente comune è coordinata dall'agente di collegamento svizzero menzionato, d'intesa con il responsabile statunitense del gruppo. È fatto salvo il capitolo 3 del presente accordo.

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Art. 5

Agenti, numero e requisiti

1. Le competenti Autorità si comunicano reciprocamente i nominativi dei responsabili dei rispettivi gruppi inquirenti comuni o il responsabile dell'inchiesta e del procedimento penale in questione; da quel momento questi possono comunicare direttamente tra di loro, informando sulla comunicazione i rispettivi attaché e agenti di collegamento.

2. Gli agenti distaccati devono soddisfare i seguenti requisiti: ­

disporre di conoscenze approfondite dell'inchiesta o del procedimento penale in questione in corso nel loro Stato, per quanto abbiano un nesso con lo Stato ospitante;

­

avere accesso a informazioni rilevanti sull'inchiesta o sul procedimento penale in corso nel loro Stato ed essere autorizzati a trasmettere tali informazioni;

­

disporre nel limite del possibile di adeguate conoscenze linguistiche; e

­

per quanto abbiano accesso a informazioni classificate, disporre del relativo livello di abilitazione in materia di sicurezza.

3. l numero di agenti delegati è proporzionale all'importanza delle inchieste e dei procedimenti penali in corso ed è stabilito di comune accordo dal Ministero pubblico della Confederazione Svizzera e dalla Procura generale degli Stati Uniti, previa consultazione dei responsabili dei rispettivi gruppi inquirenti comuni.

Art. 6

Intervento degli agenti nei gruppi inquirenti comuni

1. Fatte salve le limitazioni prescritte dalla legge o dal presente accordo, nel gruppo inquirente comune gli agenti esteri svolgono gli stessi compiti che svolgono gli agenti dello Stato ospitante. Tutti gli agenti sostengono in ugual misura l'analisi delle informazioni raccolte nell'ambito delle inchieste e dei procedimenti penali in corso e raccomandano strategie per il proseguimento delle indagini.

2. Gli agenti esteri partecipano agli interrogatori di testimoni e imputati e ad altri atti d'inchiesta che comportano misure coercitive nello Stato ospitante, previo consenso del relativo responsabile dell'inchiesta o del procedimento penale.

3. Gli agenti esteri dei gruppi inquirenti comuni non portano con sé armi da fuoco nello Stato ospitante.

4. Le ricerche nelle banche dati automatizzate e negli archivi ufficiali possono essere compiute esclusivamente da un agente del gruppo inquirente comune dello Stato ospitante. Le informazioni ottenute sono trasmesse in seguito agli agenti esteri previa autorizzazione del responsabile del gruppo o del suo sostituto.

5. Gli agenti distaccati hanno accesso agli edifici e agli uffici previa autorizzazione del responsabile gruppo e nella misura prevista dalle direttive e dalle disposizioni interne vigenti per i locali interessati.

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Art. 7

Spese

Entrambi gli Stati firmatari prendono a carico le spese cagionate dal distacco dei rispettivi agenti nello Stato ospitante.

III. Organizzazione e informazione negli ambiti dell'assistenza giudiziaria e della collaborazione dei corpi di polizia Art. 8

Limitazione dell'utilizzo delle informazioni

1. Salvo diversa autorizzazione della la Procura generale o del Ministero pubblico della Confederazione Svizzera dello Stato ospitante, le informazioni acquisite dal gruppo inquirente comune possono essere utilizzate esclusivamente per: a.

le inchieste e i procedimenti penali per i quali il gruppo inquirente comune è stato chiamato a intervenire;

b.

le inchieste e i procedimenti penali in relazione ad altre persone che hanno partecipato o agevolato i crimini per i quali il gruppo inquirente comune è stato chiamato a intervenire.

A prescindere dalle disposizioni di cui al numero 1 precedente, le informazioni acquisite mediante misure coercitive nell'ambito del presente accordo o concernenti la sfera segreta possono essere utilizzate solo in procedimenti giudiziari secondo le disposizioni del Trattato del 25 maggio 19732 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale che disciplina l'assistenza giudiziaria formale.

2. Su domanda, le Autorità di uno Stato firmatario informano le Autorità dell'altro Stato firmatario in merito all'utilizzo delle informazioni acquisite nell'ambito del presente accordo.

Art. 9

Obbligo d'informare in caso di azioni di polizia rilevanti

Il Ministero pubblico della Confederazione Svizzera e la Procura generale degli Stati Uniti d'America si consultano e s'informano reciprocamente ogni qualvolta sia possibile, tramite il relativo responsabile dell'inchiesta o del procedimento penale in corso, in merito a imminenti interventi della polizia che potrebbero avere ripercussioni sulle inchieste o sui procedimenti penali in corso del gruppo inquirente comune.

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RS 0.351.933.6

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IV. Notifica della presenza di agenti del gruppo inquirente comune Art. 10

Notifica

L'Ambasciata dello Stato che distacca gli agenti notifica, secondo i casi, al Dipartimento federale degli affari esteri o al Dipartimento di Stato dello Stato ospitante i nomi dei membri del gruppo inquirente comune nonché il loro arrivo e la loro partenza definitiva.

V. Disposizioni finali Art. 11

Scambio di opinioni

Lo scambio d'informazioni sull'interpretazione del presente accordo ha luogo, se del caso, per il tramite del Ministero pubblico della Confederazione Svizzera e della Procura generale degli Stati Uniti d'America.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui gli Stati firmatari si notificano l'adempimento dei requisiti interni per l'entrata in vigore. L'entrata in vigore del presente accordo abroga l'«Operative working arrangement» firmato il 4 settembre 2002.

Art. 13

Denuncia dell'accordo

1. Entrambi gli Stati firmatari possono denunciare il presente accordo mediante comunicazione scritta all'attenzione dell'altro Stato firmatario. La denuncia si applica a tutti gli uffici interessati dal presente accordo.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese seguente la ricezione della comunicazione.

Art. 14

Diritto applicabile

Il presente accordo è soggetto al diritto interno vigente negli Stati Uniti d'America e a quello vigente nella Confederazione Svizzera.

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Firmato a Washington D.C. il 12 luglio 2006 in due esemplari in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America

Christoph Blocher

Alberto Gonzales

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