Procedura di consultazione Dipartimento federale delle finanze NPC ­ Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) La nuova legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, RS 613.2) assegna molteplici deleghe normative al Consiglio federale, come l'adeguamento annuo dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, la ripartizione dei mezzi fi-nanziari ai Cantoni deboli di risorse, i criteri per la ripartizione ai Cantoni dei mezzi finanziari a titolo di compensazione degli oneri e la ripartizione dei mezzi finanziari nell'ambito della compensazione dei casi di rigore.

Data limite: 13 ottobre 2006 La documentazione puņ essere ottenuta presso: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (UFCL), 3003 Berna La documentazione spedita in consultazione puņ essere consultata all'indirizzo seguente: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

18 luglio 2006

2006-1956

Cancelleria federale

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