Termine di referendum: 12 ottobre 2006
Codice civile svizzero (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie) Modifica del 23 giugno 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 20051; visto il parere del Consiglio federale del 9 novembre 20052, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 28a, titolo marginale 2. Azioni a. In genere
Art. 28b b. Violenza, minacce o insidie
Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di:
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1.
avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
2.
trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
3.
mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.
Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.
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FF 2005 6127 FF 2005 6151 RS 210
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Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o molestie
Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:
3
1.
obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o
2.
con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.
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Art. 28c, titolo marginale 3. Provvedimenti cautelari a. Condizioni
Art. 28d cpv. 2, secondo periodo, e cpv. 3 ... Questa limitazione non si applica ai provvedimenti provvisori di protezione contro violenze, minacce o insidie.
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Il giudice può obbligare l'instante a prestare garanzie se il provvedimento cautelare può causare un danno alla controparte, tranne che per i provvedimenti cautelari ordinati in caso di violenze, minacce o insidie.
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Art. 28g, titolo marginale 4. Diritto di risposta a. Principio
Art. 172 cpv. 3, secondo periodo ... La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.
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Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o molestie
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2006
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006
Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 4 luglio 20064 Termine di referendum: 12 ottobre 2006
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