Termine di referendum: 13 luglio 2006

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 71, 92 e 93 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 20022, decreta:

Titolo primo: Campo d'applicazione, definizioni Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi). Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC).

1

La presente legge non è applicabile alle offerte che hanno una portata editoriale limitata. Il Consiglio federale definisce i criteri.

2

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2 3

a.

programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;

b.

trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;

c.

trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità;

d.

emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;

RS 101 FF 2003 1399 RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309)

2000-1794

3331

Legge federale sulla radiotelevisione

e.

programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 19894 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;

f.

trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC5);

g.

diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;

h.

servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);

i.

servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma;

j

preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;

k.

pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;

l.

televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;

m. trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;

4 5

n.

programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;

o.

sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine.

RS 0.784.405 RS 784.10

3332

Legge federale sulla radiotelevisione

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obbligo di notificazione e obbligo di concessione Art. 3 Chi intende emettere un programma svizzero deve: a.

notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale); oppure

b.

disporre di una concessione secondo la presente legge.

Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi Art. 4

Esigenze minime relative al contenuto del programma

Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza.

1

Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.

2

3 Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera.

4 I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità.

Art. 5

Trasmissioni nocive per la gioventù

Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale.

Art. 6

Indipendenza e autonomia

Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali.

1

3333

Legge federale sulla radiotelevisione

Le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione; ne assumono la responsabilità.

2

Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni.

3

Art. 7

Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche

1 Il Consiglio federale può obbligare le emittenti televisive, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, a:

a.

riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale del tempo d'antenna;

b.

riservare nei loro programmi televisivi una parte adeguata del tempo d'antenna o del costo dei programmi alla diffusione di opere svizzere ed europee di realizzatori indipendenti.

Se trasmettono film nei loro programmi, le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono destinare almeno il quattro per cento dei loro proventi lordi all'acquisto, alla produzione o alla coproduzione di film svizzeri oppure versare una corrispondente tassa di promozione del quattro per cento al massimo. Questo obbligo si applica anche alle emittenti di programmi televisivi esteri che propongono finestre di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche e che trasmettono film. Esso non si applica tuttavia alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

2

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adattare una parte adeguata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti.

3

Art. 8 1

Obblighi di diffusione

Le emittenti svizzere devono: a.

inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone come pure i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare;

b.

informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

L'autorità che ha ordinato trasmissioni secondo il capoverso 1 ne assume la responsabilità.

2

3 Se

necessario, il Consiglio federale estende gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera a ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi.

6

RS 170.512

3334

Legge federale sulla radiotelevisione

Il Consiglio federale provvede affinché nelle situazioni di crisi l'informazione della popolazione sia assicurata tramite la radio. Le autorità concedenti disciplinano i particolari nelle concessioni della SSR e delle emittenti radiofoniche conformemente agli articoli 38­43.

4

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni Art. 9

Riconoscibilità della pubblicità

La pubblicità deve essere nettamente separata dalla parte redazionale del programma ed essere chiaramente riconoscibile come tale. Il Consiglio federale può vietare quelle forme di pubblicità che non garantiscono il rispetto di questi principi o sottoporle a un disciplinamento speciale.

1

I collaboratori in pianta stabile dei programmi dell'emittente non possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie della medesima. Sono eccettuate da questa restrizione le emittenti locali e regionali che dispongono di mezzi finanziari limitati.

2

Art. 10 1

2

3

7 8

Divieti in materia di pubblicità

È vietata la pubblicità per: a.

i prodotti del tabacco;

b.

le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 19327 sull'alcool; la pubblicità per le altre bevande alcoliche, fatta con la parola, l'immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni e rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;

c.

tutte le bevande alcoliche in programmi televisivi di emittenti svizzere ed estere per quanto tali programmi siano diffusi in Svizzera a livello nazionale o di regione linguistica e si rivolgano di per sé al pubblico svizzero;

d.

i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari;

e.

le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano.

Sono vietate: a.

la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici;

b.

le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche.

Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale.

RS 680 RS 812.21

3335

Legge federale sulla radiotelevisione

4

È vietata la pubblicità che: a.

offende le convinzioni religiose o politiche;

b.

è fallace o sleale;

c.

induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale.

A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie.

5

Art. 11

Inserimento nei programmi e durata della pubblicità

La pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio.

Le deroghe non devono pregiudicare l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata.

1

La pubblicità non deve di regola superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano di un programma, nonché il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora.

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2

Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri:

3

a.

mandati di prestazione delle emittenti;

b.

posizione economica della radio e della televisione;

c.

concorrenza transfrontaliera;

d.

normative internazionali in materia di concorrenza;

e.

esigenze del pubblico.

Art. 12

Sponsorizzazione

Per il contenuto e l'orario di programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa vigila affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'autonomia redazionale.

1

Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione.

2

Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo a beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi.

3

Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor la cui attività principale consiste nella fabbricazione o nella vendita di prodotti o nella fornitura di prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti.

4

3336

Legge federale sulla radiotelevisione

5 La sponsorizzazione dei notiziari e delle trasmissioni di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata.

Art. 13

Tutela dei minorenni

La pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni non deve sfruttarne la scarsa esperienza né nuocere al loro sviluppo fisico e psichico. Il Consiglio federale emana corrispondenti prescrizioni in materia.

1

2

Le trasmissioni per bambini non devono essere interrotte da pubblicità.

3

Le televendite non devono rivolgersi ai minorenni.

Per tutelare i minorenni conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale esclude determinate forme di sponsorizzazione dalle trasmissioni per bambini.

4

Art. 14

Disposizioni speciali per la SSR

Nei programmi radiofonici della SSR la pubblicità è vietata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'autopromozione della SSR.

1

La pubblicità per le bevande alcoliche è vietata nei programmi della SSR. È vietata anche la sponsorizzazione da parte di aziende attive in questo settore.

2

3 Il Consiglio federale può limitare interamente o in parte la pubblicità e le sponsorizzazioni nei programmi radiofonici e televisivi della SSR e nell'ulteriore offerta editoriale, necessaria per adempiere il suo mandato di programma e finanziata mediante i proventi del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b).

Sezione 4: Obblighi di notificazione, d'informazione, di rapporto e di registrazione Art. 15

Notificazione dei proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni

Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie devono notificare all'Ufficio federale i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni.

Art. 16

Notificazione delle partecipazioni

Le emittenti di programmi svizzeri devono notificare all'Ufficio federale le modifiche di capitale e di ripartizione dei diritti di voto nonché le partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende.

Art. 17

Obbligo d'informazione

Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito

1

3337

Legge federale sulla radiotelevisione

della loro attività di vigilanza e delle misure contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 75).

2

Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: a.

nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini;

b.

che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente;

c.

che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato;

d.

che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72;

e.

che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione.

3 Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 18

Relazione annuale e conto annuale

Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'Ufficio federale la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.

1

2 L'Ufficio federale può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti.

3 Il

Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'Ufficio federale.

Art. 19

Dati statistici

L'Ufficio federale allestisce una statistica in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per:

1

a.

elaborare e applicare il diritto;

b.

avere una visione d'insieme del mercato.

Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari.

2

3

L'Ufficio federale può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici.

4

9

RS 172.021

3338

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 20

Registrazione e conservazione delle trasmissioni

Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo.

1

Se, entro quattro mesi, è interposto reclamo o ricorso o è aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza contro una o più trasmissioni, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento.

2

Art. 21

Conservazione di programmi

Il Consiglio federale può obbligare le emittenti svizzere a tenere a disposizione le registrazioni dei loro programmi affinché possano essere conservate in modo durevole per il pubblico. Le emittenti possono essere indennizzate per le spese che ne derivano loro.

1

Il Consiglio federale stabilisce i programmi da conservare e disciplina l'indennizzo delle emittenti nonché la consegna, l'archiviazione e la disponibilità delle registrazioni. In particolare può emanare prescrizioni tecniche relative al genere e al formato dei supporti di dati e designare organi incaricati di coordinare i lavori necessari e di selezionare i programmi da conservare.

2

Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l'indennizzo versato alle emittenti conformemente al capoverso 1 sono finanziati con le risorse generali della Confederazione qualora i proventi della rimunerazione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione nonché il ricavo delle tasse di concessione non siano sufficienti.

3

Per assicurare a lungo termine l'utilizzazione degli archivi, il Consiglio federale può prendere provvedimenti di sostegno volti a conservare i pertinenti apparecchi di riproduzione.

4

Sezione 5: Tassa di concessione Art. 22 1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e finanziare l'archiviazione (art. 21), in secondo luogo per nuove tecnologie (art. 58).

La tassa non supera l'uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia.

2

3339

Legge federale sulla radiotelevisione

Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione Sezione 1: Mandato di programma e concessione Art. 23

Principio

La SSR fornisce un servizio di pubblica utilità. Non ha scopo di lucro.

Art. 24

Mandato di programma

La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (mandato di programma). In particolare:

1

a.

fornisce programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali;

b.

promuove la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali e tiene conto delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni;

c.

promuove il mantenimento di strette relazioni fra gli Svizzeri all'estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per le sue aspirazioni.

2 Per la Svizzera romancia la SSR allestisce almeno un programma radiofonico.

Peraltro, il Consiglio federale stabilisce i principi volti a considerare ulteriormente le esigenze radiofoniche e televisive di questa regione linguistica.

Il Consiglio federale stabilisce altresì i principi intesi a considerare le esigenze delle persone affette da deficienze sensorie. Esso determina in particolare in qual misura si debbano offrire ai non udenti trasmissioni speciali in linguaggio gestuale.

3

4

La SSR contribuisce: a.

alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un'informazione completa, diversificata e corretta, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale;

b.

allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese nonché alla promozione della cultura svizzera, tenendo conto in special modo della letteratura svizzera, nonché delle opere musicali e cinematografiche svizzere, in particolare diffondendo produzioni svizzere e trasmissioni prodotte in proprio;

c.

all'educazione del pubblico, segnatamente tramite trasmissioni periodiche di contenuto formativo;

d.

all'intrattenimento.

Nelle trasmissioni informative importanti, esulanti dai confini linguistici e nazionali, la lingua dev'essere di regola utilizzata nella sua forma standard.

5

3340

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 25 1

Concessione

Il Consiglio federale rilascia una concessione alla SSR.

Prima di rilasciare la concessione o di apportarvi modifiche significative dal profilo della politica dei mezzi di comunicazione, si procede a una consultazione.

2

3

La concessione stabilisce in particolare: a.

il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi;

b.

il volume dell'ulteriore offerta editoriale necessaria per adempiere il mandato di programma a livello di regione linguistica come pure a livello nazionale e internazionale e finanziata mediante i proventi del canone;

c.

i dettagli relativi alla presa in considerazione della letteratura svizzera e delle opere musicali e cinematografiche svizzere secondo l'articolo 24 capoverso 4 lettera b; può imporre quote minime.

LA SSR può offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. La collaborazione è disciplinata in contratti subordinati all'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

4

5

Il Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi. Alla SSR è versata un'adeguata indennità.

6

Il Dipartimento può limitare o sospendere in parte la concessione della SSR se: a.

l'autorità di vigilanza ha presentato una richiesta conformemente all'articolo 89;

b.

la SSR ha violato ripetutamente o in modo grave i suoi obblighi conformemente agli articoli 35 e 36.

Sezione 2: Offerta editoriale Art. 26 1

Limitazioni dell'offerta regionale

La SSR non è autorizzata a diffondere programmi regionali.

Con l'autorizzazione del Dipartimento la SSR può introdurre nei suoi programmi radiofonici finestre regionali di durata limitata. In tali finestre la sponsorizzazione è vietata.

2

Art. 27

Produzione di programmi

I programmi della SSR devono essere prodotti prevalentemente nelle regioni linguistiche del Paese alle quali sono destinati.

3341

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 28

Offerta editoriale destinata all'estero

Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull'estensione dell'offerta editoriale destinata all'estero conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c e sui relativi costi.

1

2 In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli.

La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2.

3

Sezione 3: Attività non previste nella concessione Art. 29 La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo devono notificare previamente all'Ufficio federale le attività non definite nella concessione che potrebbero nuocere alla posizione e al compito di altre aziende mediatiche svizzere.

1

Se l'attività in questione nuoce all'adempimento del mandato di programma o limita considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche, il Dipartimento può imporre oneri in materia di attività commerciale, finanziamento, contabilità separata e separazione delle strutture organizzative o vietare tale attività.

2

Sezione 4: Diffusione dei programmi della SSR Art. 30 I programmi radiotelevisivi della SSR sono diffusi capillarmente almeno nella rispettiva regione linguistica. Almeno un programma radiofonico e un programma televisivo della SSR sono diffusi nell'intera Svizzera in lingua tedesca, francese e italiana. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Inoltre, tiene conto delle esigenze dei romanci conformemente all'articolo 24 capoverso 2. Si assicura per altro che per ogni modalità di diffusione vi siano frequenze e canali a disposizione delle altre emittenti.

1

2 Il Consiglio federale determina per ogni programma la zona di copertura e le modalità di diffusione.

Sezione 5: Organizzazione e finanziamento Art. 31 1

Organizzazione della SSR

La SSR adotta un'organizzazione tale da assicurare: a.

3342

la propria autonomia e indipendenza nei confronti dello Stato e delle varie entità sociali, economiche e politiche;

Legge federale sulla radiotelevisione

2

b.

una gestione efficace e un impiego del canone conforme allo scopo previsto;

c.

il rispetto delle aspirazioni delle regioni linguistiche, nonché una direzione e un coordinamento nazionali;

d.

la rappresentanza del pubblico nell'organizzazione;

e.

la separazione fra attività redazionale e attività economiche;

f.

una direzione, una sorveglianza e un controllo conformi ai principi del diritto in materia di società anonima.

Gli statuti della SSR sottostanno all'approvazione del Dipartimento.

Art. 32

Organi

La SSR dispone obbligatoriamente dei seguenti organi: assemblea generale, consiglio d'amministrazione, ufficio di revisione e direzione.

1

Salvo diversa disposizione della presente legge, alla disciplina statutaria dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli organi della SSR si applicano per analogia le disposizioni del diritto in materia di società anonima.

2

Art. 33

Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio federale può designare fino a un quarto dei membri del Consiglio d'amministrazione.

1

Il Consiglio d'amministrazione non impartisce istruzioni specifiche nell'ambito degli affari correnti relativi ai programmi.

2

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere alle dipendenze della SSR o di aziende di cui essa detiene il controllo. Essi non sottostanno ad alcuna istruzione.

3

Art. 34

Finanziamento

La SSR è finanziata essenzialmente mediante il canone. Può ricorrere ad altre fonti di finanziamento, per quanto la presente legge, l'ordinanza, la concessione o il diritto internazionale pertinente non impongano limitazioni.

Art. 35

Impiego dei mezzi finanziari

La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo gestiscono le loro finanze secondo i principi riconosciuti della miglior prassi. Esse operano secondo criteri economici, impiegano i mezzi finanziari in modo conforme alle prescrizioni e provvedono a mantenere a lungo termine la sostanza dell'azienda, in funzione dell'adempimento del loro mandato.

1

La SSR impiega la sua quota di canone esclusivamente per sopperire all'onere derivante dall'emittenza inerente ai programmi radiotelevisivi e all'ulteriore offerta editoriale (art. 25 cpv. 3 lett. b).

2

3343

Legge federale sulla radiotelevisione

Se la SSR rinuncia a un'attività che ha avuto un'importanza considerevole nella determinazione del canone, il Dipartimento può obbligarla a costituire riserve per un importo corrispondente, di cui va tenuto conto nel successivo adattamento del canone.

3

4 Il Consiglio federale provvede affinché, nella SSR e nelle aziende di cui essa detiene il controllo, ai membri degli organi direttivi, ai quadri dirigenti nonché all'altro personale con retribuzione analoga si applichino per analogia le disposizioni dell'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale.

Art. 36

Sorveglianza finanziaria

La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo tengono la loro contabilità secondo le prescrizioni applicabili alle società anonime e secondo gli standard in materia di bilancio riconosciuti dalle borse svizzere.

1

Esse tengono conti separati per le attività che servono all'adempimento del mandato di prestazioni connesso alla concessione e per le altre attività.

2

3

Il Consiglio d'amministrazione della SSR notifica ogni anno al Dipartimento: a.

il conto di gruppo;

b.

il conto annuale, il preventivo, la pianificazione finanziaria e la relazione annuale della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo.

Il Dipartimento esamina la gestione finanziaria della SSR in base alla relazione del Consiglio d'amministrazione. Può chiedere informazioni complementari. In particolare, può esigere informazioni dal Consiglio d'amministrazione della SSR e dagli organi incaricati della direzione strategica delle aziende controllate su come hanno assunto la loro responsabilità.

4

Il Dipartimento può svolgere verifiche in loco presso la SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo, se:

5

a.

la relazione è lacunosa e la SSR, nonostante l'invito del Dipartimento, non ha fornito informazioni sufficienti entro il termine impartito; o

b.

vi è fondato sospetto che la SSR o una delle aziende di cui essa detiene il controllo non abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 35 capoverso 1.

Il Dipartimento può incaricare il Controllo federale delle finanze oppure altri periti di verificare le finanze della SSR, alle condizioni previste nel capoverso 5. La legge del 28 giugno 196711 sul Controllo delle finanze non è applicabile.

6

7

Non sono ammessi meri controlli d'opportunità.

10 11

RS 172.220.1 RS 614.0

3344

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 37

Partecipazioni in altre emittenti

Le partecipazioni della SSR in altre emittenti richiedono l'approvazione del Dipartimento.

Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni Sezione 1: Concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone Art. 38

Principio

Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono:

1

a.

nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura;

b.

negli agglomerati, un contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro.

Le concessioni con partecipazione al canone danno diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura (diritto d'accesso) e all'attribuzione di una quota del canone.

2

Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone.

3

4

La concessione stabilisce perlomeno: a.

la zona di copertura e il tipo di diffusione;

b.

le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione;

c.

le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere.

La diffusione di un programma in base a una concessione con partecipazione al canone è di regola limitata alla zona di copertura prevista; il Consiglio federale prevede eccezioni.

5

Art. 39

Zone di copertura

Dopo aver consultato la Commissione federale delle comunicazioni, il Consiglio federale determina il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone, nonché le modalità di diffusione nella rispettiva zona. In tal ambito differenzia tra zone di copertura radiofonica e zone di copertura televisiva.

1

3345

Legge federale sulla radiotelevisione

Le zone di copertura ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a devono essere stabilite in modo da:

2

a.

costituire un'entità politica e geografica o presentare legami culturali o economici particolarmente stretti; e

b.

disporre di possibilità di finanziamento sufficienti affinché le emittenti possano adempiere il loro mandato di prestazioni ricevendo una quota adeguata dei proventi del canone.

Possono essere previste eccezioni per programmi regionali diffusi almeno in due lingue nazionali in un'area di frontiera linguistica.

3

4 Il Consiglio federale verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l'estensione delle zone di copertura. Il Dipartimento può effettuare adeguamenti minimi riguardanti l'estensione delle zone.

Prima di determinare le zone di copertura e prima di ogni modifica rilevante vengono sentiti in particolare i Cantoni e le emittenti concessionarie direttamente interessate.

5

Art. 40

Partecipazione al canone

Le concessioni radiofoniche o televisive con partecipazione al canone danno diritto al quattro per cento dei proventi del rispettivo canone. Al momento di stabilire l'importo del canone (art. 70), il Consiglio federale determina la quota attribuita alle concessioni e la percentuale massima che questo importo deve rappresentare rispetto alle spese d'esercizio delle singole emittenti.

1

Il Dipartimento stabilisce la quota dei proventi del canone attribuita a ogni concessionario per un periodo determinato. A tale scopo, tiene conto dell'ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell'investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni.

2

3

Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 199012 sui sussidi.

Art. 41

Obblighi delle emittenti titolari di concessioni con partecipazione al canone

Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono adempiere il mandato di prestazioni definito nella concessione. Il Consiglio federale può stabilire altri obblighi per garantire l'adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipendente. In particolare, può obbligare le emittenti a elaborare linee direttrici e uno statuto redazionale.

1

Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono impiegare i mezzi finanziari in modo razionale e conforme alle prescrizioni. La distribuzione di utili non è ammessa. L'emittenza del programma sussidiato attraverso il canone dev'essere separata nella contabilità da eventuali altre attività economiche del concessionario. Se un'azienda controllata economicamente dal concessionario

2

12

RS 616.1

3346

Legge federale sulla radiotelevisione

fornisce prestazioni in relazione con il programma, il concessionario provvede a separare contabilmente queste prestazioni dalle altre attività.

La collaborazione con altre emittenti non deve compromettere né l'adempimento del mandato di prestazioni né l'indipendenza della programmazione.

3

Art. 42

Sorveglianza finanziaria

Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all'Ufficio federale. L'Ufficio federale verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso.

1

L'Ufficio federale può anche esigere informazioni dal concessionario e dalle persone tenute a informare secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettere a­c e svolgere verifiche finanziarie in loco.

2

3

Non sono autorizzati meri controlli d'opportunità.

Sezione 2: Concessioni con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone Art. 43 Il Dipartimento può rilasciare ad altre emittenti una concessione per la diffusione via etere di un programma che:

1

a.

tiene conto, in una determinata regione, delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale e contribuisce a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura;

b.

contribuisce in misura speciale, in una regione linguistica, ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale.

La concessione definisce l'estensione dell'accesso alla diffusione e il mandato di prestazioni in materia di programmi. Il Dipartimento può stabilire altri obblighi per garantire l'adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipendente.

2

Sezione 3: Prescrizioni relative alle concessioni Art. 44 1

Condizioni generali per il rilascio di una concessione

Una concessione può essere rilasciata se il richiedente: a.

è in grado di adempiere il mandato di prestazioni;

b.

dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e l'esercizio; 3347

Legge federale sulla radiotelevisione

c.

dichiara all'autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo capitale e chi mette a sua disposizione importanti mezzi finanziari;

d.

offre garanzia di rispettare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro di categoria, il diritto applicabile e, in particolare, gli obblighi e oneri legati alla concessione;

e.

separa l'attività redazionale dalle attività economiche;

f.

è una persona fisica domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera;

g.

non pregiudica la pluralità delle opinioni e dell'offerta.

A condizione che non vi si opponga alcun obbligo internazionale, il rilascio della concessione può essere negato a una persona giuridica sotto controllo estero, a una persona giuridica svizzera con partecipazione estera o a una persona fisica che non possiede la cittadinanza svizzera se il corrispondente Stato estero non accorda la reciprocità in misura analoga.

2

3 Un'emittente o l'azienda cui questa appartiene non può ottenere più di due concessioni televisive e più di due concessioni radiofoniche.

Art. 45

Procedura di rilascio della concessione

Le concessioni sono rilasciate dal Dipartimento. L'Ufficio federale indice di regola un concorso pubblico; può consultare le cerchie interessate.

1

Per il rilascio di concessioni di breve durata il Consiglio federale può prevedere una procedura speciale.

2

Se nel concorso pubblico sono presentate diverse candidature, la concessione è rilasciata al candidato che è meglio in grado di adempiere il mandato di prestazioni.

Se più candidature soddisfano questo requisito, la concessione è accordata al candidato che contribuisce più degli altri ad accrescere la pluralità delle opinioni e dell'offerta.

3

Di regola, le concessioni per la diffusione di programmi via etere sono rilasciate prima di mettere a concorso le corrispondenti concessioni di radiocomunicazione secondo l'articolo 24 LTC13.

4

Art. 46

Durata ed estinzione della concessione

Ogni concessione è rilasciata per un periodo determinato. Di regola, le concessioni analoghe hanno la stessa scadenza.

1

Una concessione si estingue in caso di rinuncia da parte dell'emittente, in caso di ritiro o alla sua scadenza.

2

13

RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309)

3348

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 47

Adempimento del mandato di prestazioni

L'Ufficio federale verifica se il programma concessionato adempie il mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti.

1

Se rileva considerevoli inadeguatezze, l'Ufficio federale prende provvedimenti.

Può in particolare ridurre al massimo della metà il diritto alle quote del canone fintanto che le inadeguatezze non siano rimosse.

2

Art. 48

Trasferimento della concessione

Il trasferimento della concessione va notificato previamente al Dipartimento ed è subordinato all'approvazione di quest'ultimo.

1

Il Dipartimento verifica se le condizioni della concessione sono adempiute anche dopo il trasferimento. Può rifiutare l'approvazione entro tre mesi dal ricevimento della notificazione; in casi particolari questo termine può essere prorogato.

2

Per trasferimento si intende anche il trapasso economico della concessione. Questo avviene quando è trasferito oltre il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o eventualmente dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto.

3

Art. 49

Modifica della concessione

Il Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi pubblici.

1

Il concessionario è adeguatamente indennizzato nel caso in cui la modifica provochi una sostanziale riduzione dei diritti conferiti con la concessione. Non riceve alcun indennizzo se l'adeguamento è imputabile a importanti interessi nazionali o a una modifica di obblighi internazionali.

2

Su richiesta dell'emittente, il Dipartimento può modificare singole disposizioni se la modifica proposta è conforme alle condizioni per il rilascio della concessione.

3

Art. 50 1

Limitazione, sospensione e ritiro della concessione

Il Dipartimento può limitare, sospendere o ritirare la concessione se: a.

il concessionario l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte;

b.

il concessionario viola in modo grave la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione;

c.

il concessionario viola ripetutamente i suoi obblighi stabiliti nella concessione nonostante i provvedimenti di cui all'articolo 47 capoverso 2;

d.

il concessionario sfrutta in modo grave la concessione a fini illeciti;

e.

importanti interessi nazionali lo esigono.

Il Dipartimento ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute.

2

3349

Legge federale sulla radiotelevisione

3

Il concessionario ha diritto a un indennizzo se il Dipartimento: a.

ritira la concessione poiché le condizioni essenziali per il suo rilascio sono venute meno per motivi imputabili alla Confederazione;

b.

sospende o ritira la concessione poiché importanti interessi nazionali lo esigono.

Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi Capitolo 1: Norme generali Art. 51

Principio

Le emittenti possono diffondere direttamente i loro programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione.

1

I servizi per la diffusione dei programmi sono offerti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie.

2

3 L'articolo 47 LTC14 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i loro programmi.

Art. 52

Limitazioni

L'Ufficio federale può limitare o vietare la trasmissione di un programma mediante tecniche di telecomunicazione se il programma:

1

a.

viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Svizzera;

b.

viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di programmi, pubblicità o sponsorizzazioni; o

c.

è oggetto di un divieto di trasmissione secondo l'articolo 89 capoverso 2.

Contro la decisione dell'Ufficio federale può interporre ricorso sia l'emittente del programma interessato sia il fornitore di servizi di telecomunicazione che lo diffonde o lo fa diffondere.

2

3 I programmi delle emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone non possono essere diffusi fuori della zona designata nella concessione (art. 38 cpv. 5).

14

RS 784.10

3350

Legge federale sulla radiotelevisione

Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere Art. 53

Programmi con diritto d'accesso

I programmi con diritto d'accesso per la diffusione via etere nell'ambito della concessione sono: a.

i programmi della SSR;

b.

i programmi delle emittenti titolari di una concessione con mandato di prestazioni.

Art. 54

Frequenze per i programmi

La Commissione federale delle comunicazioni garantisce che siano disponibili sufficienti capacità di frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d'accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista.

1

Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC15), sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi la Commissione determina: 2

a.

la zona di diffusione;

b.

il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi.

La Commissione provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi.

3

Il Consiglio federale stabilisce i principi determinanti per l'adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1­3.

4

Art. 55

Obbligo e condizioni di diffusione

Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritti d'accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni.

1

Per la diffusione di programmi con diritti d'accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all'asta, il prezzo d'aggiudicazione di cui all'articolo 39 capoverso 4 LTC16 non rientra tra i costi computabili.

2

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritti d'accesso.

3

15 16

RS 784.10 RS 784.10

3351

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 56

Procedimento di conciliazione e di decisione

Se entro tre mesi le parti non giungono a un'intesa in merito all'obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l'Ufficio federale.

1

L'Ufficio federale basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri, sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga.

2

Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudicato della decisione, l'Ufficio federale può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie.

3

4 Le

disposizioni della LTC17 relative all'interconnessione (art. 11 LTC) si applicano per analogia alla procedura e all'obbligo d'informazione.

Art. 57

Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

L'Ufficio federale accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari.

1

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l'Ufficio federale accorda i contributi.

2

Art. 58

Contributi agli investimenti per nuove tecnologie

L'Ufficio federale può versare alle emittenti concessionarie contributi ai costi d'investimento insorti nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie per la realizzazione di reti di trasmettitori; il presupposto è che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.

1

2 I contributi sono prelevati dal ricavo delle tasse di concessione (art. 22) e, se questo non basta, dal provento del canone.

Quando stabilisce l'importo del canone (art. 70) il Consiglio federale determina anche la quota disponibile per i contributi agli investimenti. Tale quota ammonta al massimo all'uno per cento dell'intero provento del canone.

3

4 Il

17

Consiglio federale stabilisce i criteri per i contributi agli investimenti.

RS 784.10; v. anche art. 106 (Coordinamento con la modifica del 24 marzo 2006 della LTC; FF 2006 3368)

3352

Legge federale sulla radiotelevisione

Capitolo 3: Diffusione su linea Art. 59 1

Diffusione su linea di programmi con diritti d'accesso e di programmi esteri

Nella loro zona di copertura devono essere diffusi su linea: a.

i programmi della SSR conformemente alla sua concessione;

b.

i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni.

Il Consiglio federale può inoltre designare i programmi di emittenti estere che devono essere diffusi su linea per il loro particolare contributo all'educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni.

2

Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di programmi con diritto di accesso secondo i capoversi 1 e 2 nell'ambito delle possibilità tecniche del fornitore di servizi di telecomunicazione. I programmi devono essere diffusi gratuitamente e con un grado di qualità soddisfacente.

3

È innanzitutto obbligato alla diffusione il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde già programmi nella zona di copertura e raggiunge il maggior numero di economie domestiche. Se è necessario per consentire la ricezione del programma da parte del pubblico in generale, l'Ufficio federale può obbligare più di un fornitore di servizi di telecomunicazione a diffondere nella stessa zona di copertura. In caso di rifiuto, l'Ufficio federale può decidere in via cautelativa l'immediata attivazione.

4

Se l'adempimento di quest'obbligo implica un eccessivo onere economico per il fornitore di servizi di telecomunicazione interessato, l'Ufficio federale impone all'emittente autorizzata di versare un adeguato indennizzo.

5

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritti d'accesso.

6

Art. 60

Altri obblighi d'attivazione

Su richiesta di un'emittente, l'Ufficio federale impone per una durata determinata a un fornitore di servizi di telecomunicazione di diffondere un programma su linea in una determinata zona, se:

1

2

a.

il programma contribuisce in misura particolare all'adempimento del mandato costituzionale; e

b.

il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone delle capacità di trasmissione necessarie e la diffusione non rappresenta per lui un onere economico eccessivo.

Il Consiglio federale determina il numero massimo di programmi.

L'Ufficio federale può ritirare il diritto alla diffusione gratuita dei programmi prima della scadenza prevista se l'emittente non fornisce più le prestazioni fissate nella decisione.

3

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritti d'accesso.

4

3353

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 61

Diffusione su linea di altri programmi

Per i programmi la cui diffusione non è disciplinata dagli articoli 59 e 60, il fornitore di servizi di telecomunicazione decide nell'ambito delle capacità di cui dispone per la diffusione medesima. I costi di diffusione possono essere indennizzati in particolare anche in funzione della redditività del servizio di diffusione per l'emittente interessata.

Art. 62

Attribuzione dei canali

Il Consiglio federale può stabilire che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano su canali preferenziali i programmi da trasmettere secondo l'articolo 59 capoversi 1 e 2.

Capitolo 4: Preparazione tecnica dei programmi Art. 63

Principi

Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.

1

Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.

2

Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:

3

a.

a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;

b.

all'Ufficio federale, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.

Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.

4

Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'Ufficio federale prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.

5

Art. 64

Interfacce aperte e specificazione tecnica

Se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni, il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, può prescrivere interfacce aperte per i dispositivi o i servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi oppure emanare altre disposi3354

Legge federale sulla radiotelevisione

zioni sulla loro specificazione tecnica. In tal ambito, esso considera adeguatamente i dispositivi o servizi già presenti sul mercato e impartisce adeguati termini transitori.

Art. 65

Demultiplazione

Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.

2

Titolo quarto: Ricezione dei programmi Capitolo 1: Libertà di ricezione Art. 66

Libertà di ricezione dei programmi

Ognuno è libero di captare i programmi svizzeri e esteri destinati al pubblico in generale.

Art. 67

Divieti cantonali riguardanti le antenne

I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se:

1

a.

la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e

b.

la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli.

L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.

2

Capitolo 2: Canone di ricezione Art. 68

Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio

Chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pagare un canone. Il Consiglio federale disciplina quali categorie d'apparecchi si ritengono atte alla ricezione e determina in particolare a quali condizioni apparecchi atti anche ad altre applicazioni (apparecchi multifunzionali) sottostanno al pagamento del canone e all'obbligo d'annuncio.

1

3355

Legge federale sulla radiotelevisione

Un unico canone è dovuto per economia domestica o unità commerciale, indipendentemente dal numero degli apparecchi.

2

Chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione deve previamente annunciarlo all'organo di riscossione del canone. Tutte le modifiche della fattispecie devono parimenti essere annunciate.

3

L'obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in funzione.

4

Esso termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all'organo di riscossione del canone.

5

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può esentare determinate categorie di persone dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio.

Art. 69

Organo di riscossione del canone

Il Consiglio federale può delegare la riscossione del canone e i relativi compiti a un'organizzazione indipendente (organo di riscossione del canone). Questa organizzazione è considerata un'autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e PA18 e dell'articolo 79 della legge federale dell'11 aprile 188919 sull'esecuzione e sul fallimento e può emanare decisioni. Per stabilire l'obbligo di annuncio e di pagare il canone può trattare dati personali degni di particolare protezione. In caso di sospetta violazione dell'obbligo di annuncio, sporge denuncia all'Ufficio federale.

1

L'organo di riscossione del canone può esigere che Cantoni e Comuni forniscano sotto forma di liste su supporti elettronici di dati nome, cognome, indirizzo, anno di nascita e economia domestica di appartenenza degli abitanti. È tenuto a rimborsare le spese supplementari provocate dalla sua richiesta.

2

3 Esso può trattare questi dati unicamente per controllare il rispetto dell'obbligo di annuncio e per incassare il canone. Non può comunicare questi dati a terzi; il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

L'organo di riscossione del canone prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato.

4

5 L'Ufficio federale esercita la vigilanza sull'organo di riscossione del canone e tratta i ricorsi interposti contro le sue decisioni.

Art. 70

Importo del canone

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone. Nella sua decisione tiene conto del fabbisogno per:

1

a.

18 19

finanziare i programmi e le ulteriori offerte editoriali della SSR necessarie per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b); RS 172.021 RS 281.1

3356

Legge federale sulla radiotelevisione

b.

sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 38);

c.

i compiti connessi alla riscossione del canone, come pure all'applicazione dell'obbligo di annuncio e a quello di pagare il canone;

d.

il sostegno alla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (art. 81 cpv. 1);

e.

la creazione di reti di trasmettitori nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie (art. 58).

Il Consiglio federale può stabilire un canone differenziato per la ricezione privata e per quella nell'ambito dell'attività professionale come pure per l'utilizzo commerciale della possibilità di ricezione dei programmi.

2

Nella sua decisione, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.

3

Il provento e l'impiego del canone non figurano nel consuntivo della Confederazione.

4

Art. 71

Tasse d'uso per la diffusione via etere

I Cantoni possono prevedere tasse per la ricezione di programmi radiotelevisivi diffusi via etere in base a un mandato di distribuzione pubblico.

Titolo quinto: Provvedimenti per tutelare la pluralità e promuovere la qualità dei programmi Capitolo 1: Garanzia di accesso agli avvenimenti pubblici Art. 72

Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici

Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità dell'avvenimento in una forma mediatica confacente.

1

2 L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell'avvenimento.

3

Essi danno alle emittenti interessate: a.

accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e

b.

le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate.

L'Ufficio federale può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di

4

3357

Legge federale sulla radiotelevisione

adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 90.

Art. 73

Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

La cronaca di avvenimenti di grande importanza sociale dev'essere liberamente accessibile alla maggior parte del pubblico.

1

2 Il Dipartimento tiene una lista degli avvenimenti nazionali e internazionali di grande importanza sociale e l'aggiorna periodicamente.

Le liste compilate dagli Stati membri della Convenzione europea del 5 maggio 198920 sulla televisione transfrontaliera sono vincolanti per le emittenti di programmi televisivi svizzeri per quanto concerne il libero accesso nello Stato interessato.

3

Capitolo 2: Provvedimenti contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione Art. 74 1

Minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta

La pluralità delle opinioni e dell'offerta risulta minacciata se: a.

un'emittente abusa della sua posizione dominante sul mercato interessato;

b.

un'emittente o un'altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo abusa della sua posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione.

Il Dipartimento consulta la Commissione della concorrenza per valutare se un'emittente o un'azienda occupa una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 199521 sui cartelli. La Commissione della concorrenza può rendere pubblico il proprio parere.

2

Art. 75

Provvedimenti

Se, sulla base della perizia della Commissione della concorrenza, il Dipartimento accerta che un'emittente o un'altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo ha minacciato la pluralità delle opinioni e dell'offerta abusando della sua posizione dominante sul mercato, esso può adottare provvedimenti nel settore radiotelevisivo.

Di regola il Dipartimento decide entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la perizia.

1

2

Il Dipartimento può esigere che l'emittente o l'azienda in questione:

20 21

a.

assicuri la pluralità mediante provvedimenti quali la concessione di un tempo d'antenna a terzi o la collaborazione con altri operatori del mercato;

b.

prenda provvedimenti contro il giornalismo di gruppo, quali l'adozione di uno statuto redazionale a tutela della libertà redazionale;

RS 0.784.405 RS 251

3358

Legge federale sulla radiotelevisione

c.

adegui le proprie strutture imprenditoriali e organizzative, qualora i suddetti provvedimenti si rilevassero manifestamente insufficienti.

Capitolo 3: Formazione e perfezionamento dei programmisti Art. 76 La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento di programmisti, in particolare mediante contributi a istituti di formazione e perfezionamento professionale. L'Ufficio federale disciplina i criteri d'attribuzione e decide in merito al versamento dei contributi.

Capitolo 4: Ricerca Sezione 1: Ricerca mediatica Art. 77 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali i progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo sono sostenuti mediante i proventi della tassa di concessione (art. 22).

Sezione 2: Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva Art. 78

Compito

La Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva provvede al rilevamento di dati scientifici sull'utenza radiotelevisiva in Svizzera. In tal ambito si attiene a criteri scientifici ed è indipendente dalla SSR, dalle altre emittenti e dall'economia pubblicitaria. Può delegare in tutto o in parte le sue attività a filiali da essa dominate e, per il rilevamento dei dati, fare capo a specialisti indipendenti. Essa sottostà alla vigilanza del Dipartimento.

1

La Fondazione provvede affinché le emittenti svizzere e la ricerca scientifica dispongano di dati sufficienti sull'utenza radiotelevisiva. Alle emittenti concessionarie nelle regioni di montagna e periferiche i dati devono essere messi a disposizione in forma qualitativamente comparabile.

2

Art. 79

Rapporto e consegna dei dati

La Fondazione pubblica almeno una volta all'anno i risultati più importanti dei suoi rilevamenti.

1

Essa mette a disposizione di terzi i dati fondamentali, a prezzi volti a coprire le spese. Alla ricerca universitaria e all'Ufficio federale i dati sono messi a disposizione gratuitamente.

2

3359

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 80

Organizzazione

La Fondazione disciplina la propria organizzazione e le proprie attività in un regolamento che richiede l'approvazione del Dipartimento.

1

Il Consiglio di fondazione e i consigli d'amministrazione di eventuali filiali constano pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi fanno tuttavia parte anche altre persone.

2

Il Dipartimento nomina il Consiglio di fondazione. Tiene conto a tal fine delle proposte degli interessati.

3

Art. 81

Contributo finanziario

Per lo sviluppo e l'acquisizione di metodi e sistemi di rilevamento la Fondazione riceve annualmente un contributo attinto ai proventi del canone.

1

Il Consiglio federale stabilisce il contributo quando determina l'ammontare del canone.

2

È applicabile la legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi. Le attività di cui agli articoli 78 e 79 devono essere registrate separatamente nella contabilità della Fondazione e delle eventuali filiali.

3

Titolo sesto: Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Art. 82

Composizione

L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Autorità di ricorso) si compone di nove membri che esercitano la loro funzione a titolo accessorio.

1

Il Consiglio federale nomina i membri dell'Autorità di ricorso e ne designa il presidente.

2

3

Non possono far parte dell'Autorità di ricorso: a.

i membri dell'Assemblea federale;

b.

le persone impiegate dalla Confederazione;

c.

i membri degli organi di emittenti svizzere nonché le persone alle loro dipendenze.

In caso di incompatibilità, la persona interessata dichiara per quale delle due funzioni opta. Se opta per una funzione di cui al capoverso 3, essa si ritira dall'Autorità di ricorso al più tardi quattro mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità.

4

22

RS 616.1

3360

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 83 1

2

Compiti

L'Autorità di ricorso è competente per: a.

trattare i ricorsi riguardanti il contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 94);

b.

nominare e sorvegliare gli organi di mediazione (art. 91).

Essa presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale.

Art. 84

Indipendenza

L'Autorità di ricorso non è vincolata ad alcuna istruzione dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. Rimane salvo il diritto di impartirle istruzioni secondo l'articolo 104 capoverso 2.

Art. 85

Organizzazione

Se il Consiglio federale non prevede altrimenti, è applicabile l'ordinanza del 3 giugno 199623 sulle commissioni.

1

L'Autorità di ricorso si organizza da sé. Adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione. Il regolamento dev'essere approvato dal Consiglio federale.

2 3

L'Autorità di ricorso dispone di una segreteria indipendente. Essa ne disciplina i compiti nel regolamento di cui al capoverso 2. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.

Titolo settimo: Vigilanza e rimedi giuridici Capitolo 1: Vigilanza generale Sezione 1: Procedura Art. 86

Principi

L'Ufficio federale vigila sull'osservanza della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione, della concessione e delle pertinenti convenzioni internazionali.

Per la trattazione di ricorsi riguardanti il contenuto di trasmissioni redazionali (art. 83 cpv. 1 lett. a) la competenza spetta all'Autorità di ricorso.

1

Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e la preparazione tecnica dei programmi né meri controlli d'opportunità.

2

3 La procedura di vigilanza sottostà alle disposizioni della PA24, per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

4 Nelle procedure concernenti la vigilanza sulle trasmissioni redazionali (art. 91­98) non sono ammessi provvedimenti cautelari.

23 24

RS 172.31 RS 172.021

3361

Legge federale sulla radiotelevisione

L'Autorità di ricorso giudica unicamente ricorsi a posteriori contro trasmissioni radiotelevisive di emittenti svizzere. Non interviene d'ufficio.

5

Art. 87

Informazione del pubblico

Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. In particolare, possono pubblicare e rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali.

1

2

Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d'affari.

Art. 88

Protezione dei dati

Le autorità di vigilanza possono trattare dati degni di particolare protezione se è necessario per adempiere i compiti imposti dalla presente legge.

1

Il trattamento dei dati da parte delle autorità di vigilanza e la vigilanza sul medesimo sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 199225 sulla protezione dei dati.

2

Sezione 2: Provvedimenti in caso di violazione del diritto Art. 89 1

In generale

Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto: a.

essa può esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione: 1. vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione, 2. la informi sulle misure prese, 3. versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;

b.

essa può chiedere al Dipartimento di completare con oneri la concessione, di limitarla, di sospenderla o di ritirarla.

2 Il Dipartimento, su proposta dell'Autorità di ricorso, può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione (art. 97 cpv. 4, secondo periodo).

Art. 90

Sanzioni amministrative

La competente autorità di vigilanza può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi chiunque:

1

25

a.

viola una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza o dell'autorità di ricorso;

b.

infrange in modo grave le disposizioni della concessione;

RS 235.1

3362

Legge federale sulla radiotelevisione

c.

viola le prescrizioni concernenti la pubblicità e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 4 e 5 e 9­14), nelle disposizioni d'esecuzione e nelle pertinenti convenzioni internazionali;

d.

viola le prescrizioni sull'obbligo di diffusione (art. 55);

e.

non osserva l'obbligo di accordare il diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici (art. 72);

f.

non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 73);

g.

disattende provvedimenti ai sensi dell'articolo 75 (concentrazione dei mezzi di comunicazione);

h.

nell'anno che segue la comminatoria di una sanzione ai sensi dell'articolo 97 viola gli obblighi sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 4 cpv. 1 e 3 e art. 5, nonché rifiuto illegale di accordare l'accesso al programma).

Può essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi chiunque non adempie uno dei seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni:

2

a.

obbligo di notifica (art. 3);

b.

obblighi di diffusione (art. 8);

c.

obbligo di notificare i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni (art. 15);

d.

obbligo di notificare le partecipazioni (art. 16);

e.

obbligo di informazione (art. 17);

f.

obbligo di rendiconto (art. 18);

g.

obbligo di fornire dati statistici (art. 19);

h.

obbligo di registrare e conservare i programmi (art. 20) o di archiviare i programmi (art. 21);

i.

obblighi della SSR (art. 29);

j.

obblighi per le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 41);

k.

obbligo di comunicare il trasferimento della concessione (art. 48);

l.

obbligo di rispettare la zona di concessione designata dal Consiglio federale nel diffondere o far diffondere programmi (art. 52 cpv. 3);

m. obbligo di diffondere su canali preferenziali i programmi prescritti (art. 62); n.

obbligo di informare e di fornire documentazione (art. 63 cpv. 3).

Per calcolare l'importo della sanzione, la competente autorità di vigilanza tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie della persona fisica o giuridica sanzionata.

3

3363

Legge federale sulla radiotelevisione

Capitolo 2: Vigilanza sul contenuto delle trasmissioni redazionali Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione Art. 91

Organi di mediazione

L'Autorità di ricorso designa per ogni regione delle tre lingue ufficiali un organo di mediazione indipendente, che le è amministrativamente subordinato.

1

2 La 3

SSR dispone di propri organi indipendenti di mediazione.

Gli organi di mediazione trattano reclami contro: a.

trasmissioni redazionali diffuse, interposti per violazione degli articoli 4­5 della presente legge o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere;

b.

il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l'accesso al programma.

Gli organi di mediazione delle regioni linguistiche sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di ricorso.

4

Art. 92

Reclamo

Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione entro 20 giorni dalla diffusione della trasmissione o dal rifiuto di accordare l'accesso al programma. Se il reclamo concerne più trasmissioni, il termine decorre dalla diffusione dell'ultima trasmissione contestata. Nondimeno, tra la prima e l'ultima trasmissione contestata non devono intercorrere più di tre mesi.

1

Il reclamo deve essere presentato per scritto. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto della trasmissione o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l'accesso al programma è illegale.

2

L'organo di mediazione registra il reclamo e ne informa senza indugio l'emittente interessata.

3

Art. 93

Disbrigo

L'organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:

1

2

a.

discutere la questione con l'emittente o, nei casi di lieve gravità, trasmetterle la pratica per disbrigo diretto;

b.

predisporre un incontro fra le parti;

c.

fare raccomandazioni all'emittente;

d.

informare le parti sulle diverse competenze, la normativa applicabile e le vie legali.

L'organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni.

3364

Legge federale sulla radiotelevisione

Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione riferisce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo del reclamo.

3

4

Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale.

Dopo la trattazione del reclamo, l'organo di mediazione fattura i costi all'emittente. Nel caso di reclamo temerario l'Autorità di ricorso può, su richiesta dell'organo di mediazione o dell'emittente, addossare le spese di procedura al reclamante.

5

Sezione 2: Procedura dinanzi all'Autorità di ricorso Art. 94

Legittimazione

Può interporre ricorso contro una trasmissione o contro il rifiuto di accordare l'accesso a un programma chiunque: 1

a.

ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione; e

b.

dimostra di avere uno stretto legame con l'oggetto delle trasmissioni contestate o la cui domanda di accesso al programma è stata respinta.

Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.

2

Le persone fisiche che interpongono ricorso o che firmano un ricorso secondo il capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, avere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.

3

Anche il Dipartimento può interporre ricorso; in questo caso non si applicano le condizioni di cui al capoverso 1.

4

Art. 95

Termine e forma del ricorso

Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto secondo l'articolo 93 capoverso 3, può essere interposto ricorso per scritto all'Autorità di ricorso. Al ricorso va allegato il rapporto dell'organo di mediazione.

1

2 Il Dipartimento presenta ricorso direttamente all'Autorità di ricorso entro 30 giorni dalla diffusione della trasmissione in questione.

3

Il ricorso deve indicare brevemente: a.

in che modo la trasmissione contestata ha violato le disposizioni concernenti il contenuto delle trasmissioni redazionali di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge o il diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o

b.

in che modo il rifiuto dell'accesso al programma è illegale.

3365

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 96

Entrata nel merito e scambio di scritti

Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l'Autorità di ricorso entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi.

In tal caso il ricorrente non ha diritti di parte.

1

Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, l'Autorità di ricorso invita l'emittente a pronunciarsi.

2

L'Autorità di ricorso può rifiutare o sospendere l'esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile o penale permangono possibili o non sono stati utilizzati oppure se nello stesso affare è in corso una procedura amministrativa.

3

Art. 97

Decisione

Le deliberazioni dell'Autorità di ricorso sono pubbliche, salvo che vi si oppongano interessi privati degni di protezione.

1

2

L'Autorità di ricorso accerta se: a.

le trasmissioni contestate hanno violato le disposizioni della presente legge (art. 4 e 5) o del diritto internazionale pertinente relative al contenuto delle trasmissioni redazionali; o

b.

il rifiuto di accordare l'accesso al programma è illegale.

Se accerta una violazione, l'Autorità di ricorso può adottare o proporre i provvedimenti previsti nell'articolo 89.

3

In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 3 e all'articolo 5, nonché in caso di ripetuto rifiuto illegale di accordare l'accesso al programma, l'Autorità di ricorso può comminare o infliggere una sanzione amministrativa in applicazione dell'articolo 90 capoverso 1 lettera h. In casi particolarmente gravi può inoltre proporre un divieto di diffusione o un onere, conformemente all'articolo 89 capoverso 2.

4

Art. 98 1

Spese

La procedura di ricorso dinanzi all'Autorità di ricorso è gratuita.

In caso di ricorso temerario, al ricorrente possono essere addossate le spese di procedura. È applicabile la PA26.

2

Capitolo 3: Rimedi giuridici Art. 99 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Contro le decisioni dell'Autorità di ricorso nell'ambito della

26

RS 172.021

3366

Legge federale sulla radiotelevisione

vigilanza sul contenuto delle trasmissioni redazionali può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.

Titolo ottavo: Emolumenti amministrativi Art. 100 1

L'autorità competente riscuote emolumenti amministrativi in particolare per: a.

il rilascio, la modifica e la soppressione di concessioni;

b.

l'attività di vigilanza;

c.

l'emanazione di decisioni amministrative;

d.

il disbrigo di richieste.

Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti. A tale scopo, considera l'onere amministrativo e può tener conto delle limitate risorse economiche della persona fisica o giuridica assoggettata.

2

3

L'autorità competente può esigere un'adeguata garanzia dalle persone assoggettate.

Titolo nono: Disposizioni penali Art. 101

Infrazioni

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione (art. 68 cpv. 1) senza averlo annunciato in precedenza all'autorità competente (art. 68 cpv. 3).

1

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque viola intenzionalmente una decisione passata in giudicato della competente autorità di vigilanza o di una delle istanze di ricorso.

2

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque influenza a suo favore con false indicazioni una procedura per il rilascio o la modifica di una concessione.

3

4

Nei casi di lieve entità si può prescindere dalla punizione.

Art. 102

Competenza e procedura

L'Ufficio federale è competente per il perseguimento e il giudizio dei reati. È applicabile la legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo.

1

L'organo di riscossione del canone permette all'Ufficio federale di accedere con procedura di richiamo ai dati personali necessari per il perseguimento penale secondo l'articolo 101 capoverso 1. Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione riguardanti l'accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicurezza.

2

27

RS 313.0

3367

Legge federale sulla radiotelevisione

Titolo decimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione, nonché abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 103

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge sempre che i relativi compiti non siano affidati a un'altra autorità. Esso emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare al Dipartimento il compito di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 104

Accordi internazionali e rappresentanza in organismi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di portata limitata che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

1

Può delegare al dipartimento competente la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico o amministrativo nonché di rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali. Il dipartimento competente può a sua volta delegare a un'autorità da esso designata la facoltà di rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali e impartirle istruzioni in proposito.

2

Art. 105

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 106

Coordinamento con la modifica del 24 marzo 200628 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni

1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge (LRTV) o la modifica del 24 marzo 2006 della legge del 30 aprile 199729 sulle telecomunicazioni, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l'articolo 56 capoverso 4 LRTV riceve il seguente tenore: Art. 56 cpv. 4 Le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni relative alla concessione dell'accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11a LTC30) si applicano per analogia alla procedura e all'obbligo d'informazione.

4

28 29 30

RU ... (FF 2006 3309) RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309) RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309)

3368

Legge federale sulla radiotelevisione

2. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge (LRTV) o la modifica del 24 marzo 2006 della legge del 30 aprile 199731 sulle telecomunicazioni, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della legge sulle telecomunicazioni ricevono il seguente tenore: Art. 6

Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione

Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve: a.

disporre delle necessarie capacità tecniche;

b.

rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la legge federale del 24 marzo 200632 sulla radiotelevisione e le relative disposizioni d'esecuzione;

c.

osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;

d.

offrire un adeguato numero di posti di tirocinio.

Art. 11

Concessione dell'accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato

1I

fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi, le seguenti prestazioni d'accesso ai loro dispositivi e servizi: a.

accesso completamente disaggregato alla rete locale;

b.

per quattro anni, accesso a flusso di bit ad alta velocità;

c.

fatturazione per l'uso della rete locale;

d.

interconnessione;

e.

linee affittate;

f.

accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità sufficienti.

Essi sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all'Ufficio federale una copia dei loro accordi relativi all'accesso. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l'Ufficio federale consente la consultazione di questi accordi.

4

5

Per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun obbligo d'accesso.

31 32

RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309) RS ...; RU ... (FF 2006 3331)

3369

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 40

Tasse amministrative

L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:

1

a.

la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e la vigilanza sugli stessi;

b.

le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interoperabilità, linee affittate e coutenza di impianti;

c.

la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto;

d.

il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione;

e.

l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;

f.

l'amministrazione, l'attribuzione e la revoca di elementi d'indirizzo;

g.

la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

Se un'attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l'autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell'emittente titolare di un diritto d'accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.

2

Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all'Ufficio federale per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza.

3

Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

4

3. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge (LRTV) o la modifica del 24 marzo 2006 della legge del 30 aprile 199733 sulle telecomunicazioni, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l'articolo 83 lettera p della legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale riceve il seguente tenore: Art. 83 lett. p Il ricorso è inammissibile contro: p.

33 34

le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni e di radiotelevisione concernenti: 1. concessioni oggetto di una pubblica gara,

RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309) RS 173.110; RU 2006 ... (FF 2005 3643)

3370

Legge federale sulla radiotelevisione

2.

controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199735 sulle telecomunicazioni;

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Art. 107

Concessioni radiotelevisive

Le concessioni per i programmi radiotelevisivi rilasciate sulla base della legge federale del 21 giugno 199136 sulla radiotelevisione (LRTV 1991) sono valide sino alla loro scadenza, fatto salvo il capoverso 2, se le emittenti non vi rinunciano espressamente.

1

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale può revocare le concessioni della SSR, di Radio Svizzera Internazionale, di Teletext SA e di tutte le emittenti che emettono i loro programmi in collaborazione con la SSR secondo l'articolo 31 capoverso 3 LRTV 1991, con un preavviso di nove mesi per la fine di un anno civile.

2

Il Consiglio federale può prorogare le concessioni della SSR e di Radio Svizzera Internazionale rilasciate sulla base della LRTV 1991 per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3

4 Il Dipartimento può prorogare le altre concessioni rilasciate sulla base della LRTV 1991 per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le concessioni prorogate possono prevedere un diritto di disdetta.

Se le concessioni della SSR o di Radio Svizzera Internazionale rimangono valevoli o sono prorogate, gli articoli 22 e 25 capoversi 5 e 6 sono applicabili per analogia.

5

Per le altre concessioni che rimangono valevoli o sono prorogate, le disposizioni concernenti le concessioni con mandato di prestazioni secondo l'articolo 22 nonché secondo gli articoli 44-50 sono applicabili per analogia.

6

Art. 108

Piani delle reti emittenti

Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l'articolo 8 capoverso 1 LRTV 199137 per al massimo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni.

Art. 109

Contributi provenienti dal canone

Le emittenti di programmi radiotelevisivi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricevono una quota dei proventi del canone secondo l'articolo 17 capoverso 2 LRTV 199138 possono far valere un diritto a una quota del canone sino alla scadenza della loro concessione secondo l'articolo 107. Il diritto a una 1

35 36 37 38

RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309) RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904

3371

Legge federale sulla radiotelevisione

quota del canone e il calcolo della quota si conformano all'articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991 e all'articolo 10 dell'ordinanza del 6 ottobre 199739 sulla radiotelevisione.

2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale può attribuire quote del canone a emittenti titolari di una concessione rilasciata conformemente alla LRTV 1991 e che hanno iniziato a diffondere il loro programma dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone (art. 70) tenendo conto del fabbisogno finanziario.

3

Il disciplinamento transitorio di cui al capoverso 1 è applicabile sino al momento in cui sono rilasciate le concessioni con partecipazione al canone secondo gli articoli 38­42, al più tardi però cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4

Art. 110

Concessioni per l'utilizzo di linee

Le concessioni per la ridiffusione su linea di programmi radiotelevisivi secondo l'articolo 39 LRTV 199140 (concessioni per l'utilizzo di linee) rimangono valide sino a quando i loro titolari ricevono una concessione di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. LTC41, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

2

I titolari di una concessione per l'utilizzo di linee sottostanno a: a.

l'articolo 42 capoversi 2­4 LRTV 1991;

b.

l'articolo 47 capoverso 1 LRTV 1991 relativo alla diffusione di programmi di altre emittenti la cui concessione è stata prorogata in virtù dell'articolo 106 della presente legge.

Gli obblighi che incombono al titolare di una concessione per l'utilizzo di linee secondo il capoverso 2 terminano non appena la diffusione di tali programmi su linea (secondo gli art. 59 e 60) nella sua zona di copertura è stata dichiarata definitivamente valida, ma al più tardi dopo cinque anni.

3

Art. 111

Concessioni di ridiffusione

Le concessioni per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi secondo l'articolo 43 LRTV 199142 (concessioni di ridiffusione) rimangono valide sino a quando il loro titolare riceve una concessione di radiocomunicazione e di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. o gli articoli 22 segg. LTC43, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

39 40 41 42 43

RU 1997 2903 RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309) RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309)

3372

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 112

Struttura organizzativa della SSR

La SSR deve attuare la propria struttura organizzativa (art. 31­33) al momento del rinnovo della sua concessione.

Art. 113

Procedimenti di sorveglianza pendenti

I procedimenti secondo gli articoli 56 segg. e 70 segg. LRTV 199144 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati dall'autorità competente secondo il nuovo diritto. È applicabile il nuovo diritto in materia di procedura.

1

Se una fattispecie in materia di sorveglianza è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, è applicabile la LRTV 1991. Se una fattispecie perdura dopo l'entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo la LRTV 1991. Rimane salva l'applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 del Codice penale45.

2

Art. 114

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 4 aprile 200646 Termine di referendum: 13 luglio 2006

44 45 46

RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 311.0 FF 2006 3301

3373

Legge federale sulla radiotelevisione

Allegato (art. 105)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 21 giugno 199147 sulla radiotelevisione è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196848 sulla procedura amministrativa Art. 3 lett. ebis Abrogata

2. Legge del 30 aprile 199749 sulle telecomunicazioni Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 200650 sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti.

Art. 3 lett. h Nella presente legge si intendono per: h.

47 48 49 50 51

programmi radiotelevisivi: una serie di trasmissioni ai sensi dell'articolo 2 LRTV51.

RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 172.021 RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309) RS ...; RU ... (FF 2006 3331) RS ...; RU ... (FF 2006 3331)

3374

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 652 cpv. 1 lett. b 1

Chi vuole ottenere una concessione deve: b.

offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV53 e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione;

Art. 1154 cpv. 6 6 Per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun obbligo d'interconnessione.

Art. 23 cpv. 1 lett. b 1

Chiunque vuole ottenere una concessione deve: b.

offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV55 e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

Art. 24 cpv. 1bis 1bis Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate in tutto o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi.

Art. 25 cpv. 2 2

Il Consiglio federale approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

Art. 35a

Altri collegamenti

Oltre al collegamento di cui all'articolo 16, il proprietario dell'immobile deve tollerare altri collegamenti richiesti da un locatario o un affittuario che ne assume i costi.

1

È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali.

2

3

Non può essere riscosso alcun compenso per l'utilizzo quando: a.

52 53 54 55

il locatario o l'affittuario rinuncia fin dall'inizio a utilizzare un nuovo collegamento;

v. anche art. 106 LRTV (Coordinamento con la modifica del 24 marzo 2006 della LTC; FF 2006 3368) RS ...; RU ... (FF 2006 3331) v. anche art. 106 LRTV (Coordinamento con la modifica del 24 marzo 2006 della LTC; FF 2006 3368) RS ...; RU ... (FF 2006 3331)

3375

Legge federale sulla radiotelevisione

b.

il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.

Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli.

4

Art. 39

Tasse della concessione di radiocomunicazione

L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione.

Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi secondo le disposizioni della LRTV56.

1

2

L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: a.

la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;

b.

la larghezza di banda attribuita;

c.

la copertura territoriale; e

d.

la durata di utilizzazione.

Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi e per trasmettere altre informazioni, per la trasmissione di queste altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

3

4 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima.

A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:

5

56

a.

le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;

b.

le imprese pubbliche di trasporto;

c.

le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative;

d.

gli enti privati, purché salvaguardino interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

RS ...; RU ... (FF 2006 3331)

3376

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 4057 cpv. 1bis 1bis Se un'attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l'autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell'emittente titolare di un diritto d'accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.

3. Legge del 17 giugno 200558 sul Tribunale federale Art. 8359 lett. p Il ricorso è inammissibile contro: p.

57 58 59 60

le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni e di radiotelevisione concernenti: 1. concessioni oggetto di una pubblica gara, 2. controversie secondo l'articolo 11 della legge del 30 aprile 199760 sulle telecomunicazioni;

v. anche art. 106 LRTV (Coordinamento con la modifica del 24 marzo 2006 della LTC; FF 2006 3368) RS 173.110; RU 2006 ... (FF 2005 3643) v. anche art. 106 LRTV (Coordinamento con la modifica del 24 marzo 2006 della LTC; FF 2006 3368) RS 784.10; RU ... (FF 2006 3309)

3377

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