Termine di referendum: 25 gennaio 2007

Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge intende potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali.

Art. 2

Principi

La politica regionale si fonda sui seguenti principi: a.

devono essere considerate le esigenze dello sviluppo sostenibile;

b.

le regioni sviluppano proprie iniziative, volte a incrementare la loro concorrenzialità e la loro produzione di valore aggiunto;

c.

i centri regionali sono i motori dello sviluppo;

d.

i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni;

e.

i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con istituzioni e organizzazioni svizzere ed estere.

Art. 3

Regioni

Sono regioni ai sensi della presente legge gruppi di Cantoni e Comuni come pure consorzi di Cantoni o Comuni con altri enti o associazioni privati o di diritto pubblico.

1

1 2

RS 101 FF 2006 221

2005-2127

7731

Politica regionale. LF

Nella costituzione di una regione è data priorità all'unità geografica, alla funzionalità economica e all'obiettivo di uno svolgimento comune dei compiti piuttosto che alle delimitazioni istituzionali.

2

Occorre tenere conto delle strutture regionali già esistenti, purché siano adatte a realizzare lo scopo della presente legge.

3

Spetta alle regioni decidere quali unità organizzative intendono creare per svolgere i loro compiti.

4

Sezione 2: Misure Art. 4

Promozione di iniziative, programmi e progetti

Gli aiuti finanziari possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare iniziative, programmi e progetti che:

1

2

a.

promuovono lo spirito e l'attività imprenditoriali in una regione;

b.

consolidano la capacità di innovazione in una regione;

c.

sfruttano le potenzialità regionali e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto; oppure

d.

promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e istituzioni private, tra regioni e con agglomerati urbani.

Gli aiuti finanziari sono concessi solo se le iniziative, i programmi e i progetti: a.

hanno carattere innovativo per la regione interessata; e

b.

profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali.

Art. 5

Promozione di enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali

Gli aiuti finanziari possono essere concessi a enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali, allo scopo di: a.

elaborare e realizzare strategie di promozione pluriennali;

b.

coordinare e seguire iniziative, programmi e progetti di promozione regionale.

7732

Politica regionale. LF

Art. 6

Promozione della cooperazione transfrontaliera

Gli aiuti finanziari possono essere concessi allo scopo di sostenere la partecipazione svizzera a programmi, progetti e azioni innovative nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, purché questa:

1

a.

incida positivamente sulla produzione di valore aggiunto di una regione di frontiera, in modo diretto o indiretto; oppure

b.

rivesta un'importanza strategica a livello nazionale.

Le partecipazioni strategicamente importanti a livello nazionale devono essere coordinate dalla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.

2

3

I progetti di costruzione non beneficiano degli aiuti finanziari.

Nella promozione della cooperazione transfrontaliera va tenuto conto della politica di collaborazione territoriale europea e di quella nazionale, nonché delle loro modalità d'attuazione e dei rispettivi calendari.

4

Art. 7

Mutui per progetti infrastrutturali

La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, purché questi:

1

2

a.

siano direttamente legati alla realizzazione e alla prosecuzione di progetti conformi all'articolo 4;

b.

siano parte integrante di un sistema per la produzione di valore aggiunto e contribuiscano a potenziarlo; oppure

c.

favoriscano immediatamente investimenti indotti in altri settori economici della regione.

Questi mutui possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che: a.

profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali;

b.

sono finanziati almeno in parte uguale anche dal Cantone; e

c.

non siano già altrimenti sussidiati dalla Confederazione.

Art. 8

Tasso d'interesse dei mutui, rimborso e perdite

Il tasso d'interesse del mutuo deve essere fissato tenendo conto delle possibilità finanziarie del beneficiario.

1

I mutui devono essere rimborsati entro 25 anni. Il termine di scadenza deve essere fissato tenendo conto della durata di vita delle infrastrutture sussidiate.

2

Eventuali perdite derivanti da mutui sono a carico per metà del Cantone che li ha assegnati.

3

7733

Politica regionale. LF

Art. 9

Presupposti e condizioni generali

Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4­6 e di mutui secondo l'articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

1

2

Essi adottano misure adatte a sorvegliarne e valutarne la realizzazione.

Occorre tenere conto per quanto possibile della pianificazione del territorio e degli obiettivi delle politiche settoriali della Confederazione che incidono sul territorio.

3

Nel singolo caso, gli aiuti finanziari e i mutui possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

4

Art. 10

Regioni montane e altre aree rurali

Il Consiglio federale stabilisce, insieme con i Cantoni, la zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (art. 4 cpv. 2 lett. b e art. 7 cpv. 2 lett. a).

Art. 11

Versamento degli aiuti finanziari e dei mutui

Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4­6 e i mutui di cui all'articolo 7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

1

L'importo degli aiuti finanziari e dei mutui è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.

2

Art. 12

Sgravi fiscali

Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta.

1

2

Gli sgravi sull'imposta federale diretta sono concessi soltanto se: a.

un'impresa industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti;

b.

il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di economia regionale;

c.

il Cantone prevede il recupero d'imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente.

Consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi e determina le modalità della vigilanza finanziaria, segnatamente l'obbligo di procurarsi e trasmettere informazioni in merito agli effetti degli sgravi fiscali concessi.

3

3

RS 642.14

7734

Politica regionale. LF

Art. 13

Misure di accompagnamento

La Confederazione può prendere misure per: a.

potenziare la cooperazione e sfruttare le sinergie tra la sua politica regionale e le sue altre politiche settoriali;

b.

promuovere regioni che hanno particolari problemi;

c.

istituire e amministrare un sistema per la gestione di informazioni e conoscenze volto a promuovere lo sviluppo regionale;

d.

provvedere alla qualificazione dei segretari regionali e degli altri attori regionali, come pure dei responsabili della preparazione e della realizzazione di iniziative, programmi e progetti.

Sezione 3: Esecuzione Art. 14 1

2

Programma pluriennale

L'Assemblea federale stabilisce in un programma pluriennale: a.

le priorità e i contenuti promozionali della politica regionale;

b.

le priorità delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13.

Il programma pluriennale prende in considerazione un periodo di otto anni.

Al momento dell'elaborazione del programma pluriennale, i Cantoni presentano le loro riflessioni strategiche e le loro necessità, tenendo conto anche dei bisogni delle loro regioni.

3

Art. 15

Compiti dei Cantoni

Sulla base delle direttrici del programma pluriennale e in collaborazione con gli enti per lo sviluppo, i segretariati regionali o altri attori regionali, i Cantoni elaborano programmi cantonali d'attuazione e li aggiornano periodicamente.

1

2 In collaborazione con gli enti regionali per lo sviluppo, i segretariati regionali e gli altri attori regionali, i Cantoni garantiscono il coordinamento dei progetti di importanza sovraregionale, sovracantonale o transfrontaliera.

Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari o mutui.

3

Art. 16

Convenzioni di programma e partecipazione finanziaria dei Cantoni

Sulla base dei programmi cantonali d'attuazione, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma sull'arco di più anni. Esse costituiscono la base per un contributo della Confederazione calcolato su base forfettaria.

1

I Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei loro programmi d'attuazione con un contributo pari a quello della Confederazione.

2

7735

Politica regionale. LF

Art. 17

Sorveglianza

Il Cantone prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione delle iniziative, dei programmi, dei progetti e dei progetti d'infrastruttura sussidiati.

1

La Confederazione prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione del programma pluriennale.

2

Art. 18

Valutazione del programma pluriennale

Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e ne riferisce all'Assemblea federale.

Art. 19

Domande di sgravio fiscale e procedura

La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

1

La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia. Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta.

2

La decisione concernente gli sgravi sull'imposta federale diretta è pronunciata dall'autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal Dipartimento federale dell'economia e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

3

Art. 20

Collaborazione

Il Consiglio federale decide come debba essere assicurata sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali.

Sezione 4: Finanziamento Art. 21

Fondo per lo sviluppo regionale

Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge, la Confederazione alimenta un Fondo per lo sviluppo regionale.

1

Gli interessi, i rimborsi e le prestazioni di garanzia annuali provenienti da mutui assegnati e versati in virtù della legge federale del 21 marzo 19974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) e dai mutui concessi in virtù dell'articolo 7 devono essere accreditati al Fondo per lo sviluppo regionale.

2

I prelievi dal fondo e le condizioni di prestito devono essere definiti tenendo conto delle perdite derivanti da mutui in corso, degli interessi e del rincaro. Entro i limiti del possibile, il valore del fondo va mantenuto a lungo termine.

3

4

RU 1997 2995

7736

Politica regionale. LF

Art. 22

Stanziamento dei mezzi finanziari

Per ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale, l'Assemblea federale stabilisce, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa limitato a un periodo di otto anni.

1

Il limite di spesa è stabilito tenendo conto del fabbisogno esposto nel programma pluriennale, dei mezzi a disposizione del Fondo per lo sviluppo regionale, nonché della situazione finanziaria della Confederazione.

2

Sezione 5: Rimedi giuridici Art. 23 Le decisioni dell'Amministrazione federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 25

Disposizioni transitorie

All'entrata in vigore della presente legge, il saldo del fondo d'aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14 LIM5 è trasferito al Fondo per lo sviluppo regionale.

1

Fino al loro completo rimborso, per i mutui d'aiuto agli investimenti valgono le disposizioni della LIM.

2

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli impegni contratti dalla Confederazione sulla base della LIM, della legge federale dell'8 ottobre 19996 concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000­2006, del decreto federale del 21 marzo 19977 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aeree rurali e dell'articolo 6a del decreto federale del 6 ottobre 19958 in favore delle zone di rilancio economico saranno onorati dal Fondo per lo sviluppo regionale.

3

5 6 7 8

RU 1997 2995 RS 616.9; RU ... (FF 2006 5393) RS 901.3; RU ... (FF 2006 5395) RS 951.93; RU ... (FF 2006 5397)

7737

Politica regionale. LF

Art. 26

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 20069 Termine di referendum: 25 gennaio 2007

9

FF 2006 7731

7738

Politica regionale. LF

Allegato (art. 24)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I I seguenti atti normativi sono abrogati: 1.

legge federale dell'8 ottobre 199910 concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000­2006;

2.

legge federale del 21 marzo 199711 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane;

3.

decreto federale del 21 marzo 199712 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali;

4.

decreto federale del 6 ottobre 199513 in favore delle zone di rilancio economico.

II La legge federale del 25 giugno 197614 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane è modificata come segue: Titolo

Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali Art. 1 cpv. 1 1 La presente legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

10 11 12 13 14

RU 2000 609 RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 RU 1997 1610, 2000 187 (FF 2006 5393) RU 1996 1918, 2001 1911 (FF 2006 5395) RS 901.2

7739

Politica regionale. LF

Art. 2

Luogo

La legge si applica alla zona definita dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 200615 sulla politica regionale.

Art. 3

Materia

La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituende, efficienti o in grado di svilupparsi.

1

Prestazioni secondo la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione.

2

Art. 9 cpv. 3 Abrogato Art 10 cpv. 1 e 4 La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.

1

4

Abrogato

15

RS ...; RU ... (FF 2006 7731)

7740