Decreto federale Disegno che approva due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d'autore del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: Art. 1 1

2

Sono approvati: a.

il trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore (WCT);

b.

il trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT).

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 La legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d'autore è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 lett. c e f 2

Egli ha in particolare il diritto di: c.

recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;

f.

far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse.

Art. 33 cpv. 1 e 2, frase introduttiva, nonché lett. a­c ed e È artista interprete la persona fisica che esegue un'opera o un'espressione del folclore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione.

1

1 2 3

RS 101 FF 2006 3135 RS 231.1

2005-2770

3191

Approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d'autore. DF

2

L'artista interprete ha il diritto esclusivo di: a.

far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;

b. e c. concerne solo il testo francese; e.

far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione.

Art. 33a (nuovo) Diritti della personalità dell'artista interprete 1 L'artista interprete ha il diritto al riconoscimento della sua qualità di interprete per le sue prestazioni.

La tutela dell'artista interprete da pregiudizi alle sue prestazioni è retta dagli articoli 28 segg. del Codice civile4.

2

Art. 36

Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi

Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di: a.

riprodurre le registrazioni e di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;

b.

mettere a disposizione le registrazioni mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Art. 37 lett. e (nuova) L'organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di: e.

mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Art. 39 cpv. 1 e 1bis (nuovo) La protezione inizia con l'esecuzione dell'opera o dell'espressione del folclore da parte dell'artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o con il loro allestimento, se non sono stati oggetto di una pubblicazione, oppure con la diffusione dell'emissione; si estingue dopo 50 anni.

1

1bis Il diritto dell'artista interprete al riconoscimento della sua qualità di interprete secondo l'articolo 33a capoverso 1 si estingue con il suo decesso ma non prima dello scadere del termine di protezione di cui al capoverso 1.

4

RS 210

3192

Approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d'autore. DF

Titolo terzo a: Protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti Art. 39a (nuovo) Protezione dei provvedimenti tecnici I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.

1

Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all'accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.

2

È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che, a prescindere dall'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata e che:

3

a.

sono oggetto di un'azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci; o

b.

sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.

Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un'utilizzazione legalmente autorizzata.

4

Art. 39b (nuovo) Osservatorio dei provvedimenti tecnici 1

Il Consiglio federale istituisce un servizio che: a.

osserva gli effetti dei provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 2) sulle restrizioni del diritto d'autore disciplinate nel capitolo 5 del titolo secondo della presente legge e riferisce sulle sue osservazioni;

b.

funge da organismo di collegamento tra gli utenti e i consumatori e fra gli utilizzatori dei provvedimenti tecnici e promuove soluzioni concertate.

2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l'organizzazione del servizio. Può prevedere che quest'ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l'interesse pubblico espresso dalle restrizioni del diritto d'autore lo esige.

Art. 39c (nuovo)

Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti

Le informazioni sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.

1

Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i

2

3193

Approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d'autore. DF

numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l'elemento d'informazione: a.

è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o

b.

appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un'opera o di un altro oggetto protetto.

Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.

3

Art. 62 cpv. 1bis (nuovo) Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3.

1bis

Art. 67 cpv. 1 lett. gbis (nuova) e i A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

1

gbis. mette a disposizione un'opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; i.

fa vedere o udire un'opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;

Art. 69 cpv. 1 lett. e, ebis (nuova) ed eter (nuova) A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

1

e.

fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;

ebis. utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d'arte scelto dall'artista interprete; eter. mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un'emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta; Art. 69a (nuovo)

Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti

A querela della parte lesa, è punito con l'arresto o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

1

a.

3194

elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l'articolo 39a capoverso 2 con l'intenzione di procedere a un'utilizzazione legalmente non autorizzata di opere o di altri oggetti protetti;

Approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d'autore. DF

b.

produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, dà in locazione, lascia in uso o possiede a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti oppure offre al pubblico o fornisce servizi che, a prescindere dall'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata e che: 1. sono oggetto di un'azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci; o 2. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci;

c.

fa pubblicità per mezzi o servizi punibili conformemente alla lettera b;

d.

rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini secondo l'articolo 39b capoverso 2;

e.

riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l'articolo 39b capoverso 2 sono state rimosse o alterate.

Se ha agito per mestiere, l'autore è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi.

2

Gli atti di cui al capoverso 1 lettere d ed e sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d'autore o di un diritto di protezione affine.

3

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale menzionata nell'articolo 2.

2

3195

Approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica della legge sul diritto d'autore. DF

3196