05.087 Rapporto sulla politica economica esterna 2005 e Messaggi concernenti accordi economici internazionali e la legge federale sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna dell'11 gennaio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «la legge») vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 8.1.1­8.1.2).

Vi proponiamo di prenderne atto (art. 10 cpv. 1 della legge). Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoversi 2­3 della legge, vi sottoponiamo due messaggi concernenti accordi economici internazionali.

Vi proponiamo di adottare i decreti federali relativi all'emendamento degli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele, la Romania e la Turchia (n. 8.2.1 e allegati), all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica tunisina nonché l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Tunisia (n. 8.2.2 e allegati).

Vi sottoponiamo inoltre il messaggio e la legge federale sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna. Vi proponiamo di approvare la legge federale (n. 8.2.3, allegato) e di togliere di ruolo l'intervento parlamentare seguente: 2005 M 04.3618

Misure tariffali. Rapporto annuale (N 9.3.05, Commissione della politica esterna CN; S 2.6.05).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 gennaio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-2464

1547

Compendio Il capitolo introduttivo (n. 1) è dedicato all'attuazione dell'orientamento strategico della politica economica esterna svizzera descritta nel rapporto del 2004: ne concretizza gli obiettivi e mostra l'impatto della strategia sulla struttura operativa della politica economica esterna, vale a dire sulle tre dimensioni di quest'ultima: l'«accesso ai mercati esteri e dispositivo normativo internazionale», la «politica svizzera del mercato interno» e il «contributo allo sviluppo economico dei Paesi partner». Il rapporto fornisce in seguito una visione d'insieme sulle attività di politica economica esterna del 2005, sui piani multilaterale, bilaterale e autonomo (n. 2­7 e allegati 8.1). Infine sono annessi al presente rapporto due messaggi concernenti accordi economici internazionali (allegati 8.2.1. e 8.2.2) nonché un messaggio e una legge federale sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna (allegato 8.2.3).

Sintesi delle attività di politica economica esterna nel 2005 Il 5 giugno il popolo ha accettato l'associazione della Svizzera a Schengen/Dublino e il 25 settembre ha approvato il Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (estensione ai dieci nuovi Stati membri dell'UE): la Svizzera ha in questo modo aperto la via alla ratifica dei «Bilaterali II».

Nel quadro dell'AELS, la Svizzera ha concluso negoziati di libero scambio con la Repubblica di Corea e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU). Sono inoltre stati avviati i negoziati con la Thailandia. Hanno pure preso avvio i colloqui esplorativi con gli Stati Uniti e il Giappone volti a esaminare le possibilità di negoziazione di accordi bilaterali di libero scambio.

Dal 13 al 18 dicembre si è svolta ad Hong Kong la sesta Conferenza ministeriale dell'OMC in occasione della quale è stato possibile prendere le necessarie decisioni per rispettare le scadenze del ciclo di Doha. Questo dovrà concludersi entro la fine del 2006.

In occasione della conferenza annuale del Consiglio dei ministri dell'OCSE e del Consiglio ministeriale dell'AIE si è discusso dell'elevato livello dei prezzi del petrolio. L'OCSE ha proceduto all'esame della Svizzera in materia di politica della concorrenza, di politica economica e di riforma della regolamentazione.

Accanto ai lavori concernenti
una sua riforma generale, l'ONU si è occupata in particolar modo delle questioni di sviluppo. La 60a sessione dell'Assemblea generale ha stilato il bilancio dei progressi realizzati in questi ultimi cinque anni per raggiungere gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo.

In materia di cooperazione economica allo sviluppo la Svizzera si è impegnata per 154 e 85 milioni di franchi in progetti a favore dei Paesi in sviluppo o in transizione. Il 1° giugno la Sifem AG (Swiss Investment Fund for Emerging Markets), istituita dal Seco, ha iniziato la sua attività. La cooperazione con le istituzioni multilaterali di finanziamento è stata caratterizzata dalla conclusione dei negoziati sulla ricostituzione dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e dal

1548

lancio, da parte dei Paesi del G8, dell'iniziativa a favore dello sdebitamento dei Paesi più poveri.

Nell'ambito della garanzia dei rischi delle esportazioni sono state concesse nuove garanzie per un importo totale di 1,7 miliardi di franchi. Nel mese di ottobre le Camere federali si sono pronunciate a favore del prosieguo del finanziamento della promozione delle esportazioni nel 2006 e 2007.

1549

Indice Compendio

1548

Elenco delle abbreviazioni

1554

1 Attuazione dell'orientamento strategico della politica economica esterna della Svizzera 1.1 Attuazione della strategia: esempi dell'anno in rassegna 1.1.1 Prima dimensione: accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale 1.1.2 Seconda dimensione: la politica del mercato interno svizzero 1.1.3 Terza dimensione: il contributo allo sviluppo economico dei Paesi partner 1.2 Future tappe dell'attuazione 1.2.1 Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti 1.2.2 Introduzione del principio Cassis de Dijon ­ aspetti di politica economica 1.2.3 Promozione della piazza economica svizzera ­ coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera 2 Integrazione economica europea 2.1 Relazioni tra la Svizzera e l'UE 2.1.1 Relazioni nel quadro degli accordi in vigore 2.1.1.1 Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-CE del 1972 2.1.1.2 Accordi settoriali Svizzera-CE del 1999 2.1.1.3 Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999 2.1.2 Approvazione e attuazione dei «Bilaterali II» 2.1.3 Contributo della Svizzera alla coesione dell'Europa allargata 2.2 Associazione europea di libero scambio (AELS) e altri rapporti di libero scambio 2.2.1 Relazioni interne all'AELS 2.2.2 Relazioni dell'AELS con Stati europei terzi e Paesi mediterranei 2.2.3 Accordi di libero scambio conclusi con Stati extraeuropei e al di fuori del bacino mediterraneo 2.3 Cooperazione europea nel settore della ricerca e della tecnologia 2.3.1 Eureka 2.3.2 COST 3 Cooperazione economica multilaterale 3.1 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 3.1.1 Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello dei ministri 3.1.2 Punti salienti delle attività analitiche 3.1.2.1 Riunione dei ministri degli affari sociali 3.1.2.2 Politica dell'impiego 3.1.2.3 Politica e sviluppo 3.1.2.4 Politica dell'educazione 3.1.2.5 Politica agricola 3.1.2.6 Politica degli scambi 1550

1558 1558 1559 1565 1566 1568 1569 1571 1573 1574 1575 1575 1575 1576 1579 1580 1582 1582 1582 1583 1584 1585 1585 1586 1586 1586 1587 1588 1588 1588 1588 1589 1589 1590

3.1.2.7 Esame della politica svizzera di regolamentazione 3.1.2.8 Esame della politica economica svizzera 3.1.3 Strumenti nel settore degli investimenti 3.1.3.1 Regole multilaterali di investimento 3.1.3.2 Codice per imprese multinazionali 3.1.3.3 Pratiche di corruzione 3.1.4 Strumenti in altri settori 3.1.4.1 Cooperazione internazionale nel settore della concorrenza 3.1.4.2 Principi dell'OCSE relativi al governo d'impresa 3.1.4.3 Pratiche fiscali sleali 3.2 Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 3.2.1 Sesta Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong 3.2.2 Agricoltura 3.2.3 Prodotti industriali 3.2.4 Servizi (GATS) 3.2.5 Regole dell'OMC 3.2.6 Composizione delle controversie 3.2.7 Commercio e ambiente 3.2.8 Commercio e sviluppo 3.2.9 Appalti pubblici 3.2.10 Procedura d'adesione 3.3 Nazioni Unite 3.3.1 UNCTAD 3.3.2 UNIDO 3.3.3 Seguito di Rio e Johannesburg 3.3.4 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 3.4 Cooperazione multilaterale nel settore dell'energia

1590 1591 1592 1592 1592 1593 1593 1593 1594 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1599 1600 1600 1600 1601 1601 1602 1602 1603 1604 1605 1606

4 Sistema finanziario internazionale 4.1 Fondo monetario internazionale 4.1.1 Situazione dell'economia mondiale 4.1.2 Importanti dossier del FMI 4.1.3 Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI 4.2 Il Gruppo dei Dieci (G10) 4.3 Organi internazionali di sorveglianza 4.3.1 Comitato di Basilea per la supervisione bancaria 4.3.2 Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) 4.3.3 Joint Forum 4.3.4 Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni (IAIS) 4.3.5 Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI, Financial Action Task Force on Money Laundering)

1607 1607 1607 1608 1609 1610 1610 1610

1612

5 Cooperazione economica allo sviluppo 5.1 Misure di aiuto ai Paesi in sviluppo o in transizione 5.1.1 Paesi in sviluppo 5.1.2 Europa dell'Est e CSI

1613 1614 1614 1616

1611 1611 1612

1551

5.2 Istituzioni multilaterali di finanziamento 5.2.1 Gruppo della Banca mondiale 5.2.2 Banche regionali di sviluppo 5.2.2.1 Banca africana di sviluppo 5.2.2.2 Banca asiatica di sviluppo 5.2.2.3 Banca interamericana di sviluppo 5.2.3 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

1618 1618 1620 1620 1621 1621 1621

6 Rapporti bilaterali 6.1 Europa occidentale 6.2 Europa centrale e CSI 6.3 Europa sudorientale 6.4 America settentrionale 6.5 America centrale e meridionale 6.6 Asia/Oceania 6.7 Medio Oriente 6.8 Africa

1622 1622 1623 1623 1624 1625 1625 1627 1627

7 Politica economica esterna autonoma 7.1 Misure di controllo delle esportazioni e misure di embargo 7.1.1 Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa e di armi convenzionali 7.1.1.1 Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego 7.1.1.2 Ordinanza sul controllo dei composti chimici 7.1.1.3 Ordinanza sull'applicazione delle garanzie 7.1.2 Misure di embargo 7.1.2.1 Misure di embargo dell'ONU 7.1.2.2 Misure di embargo dell'UE 7.1.3 Misure relative ai «diamanti della guerra» 7.2 GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni, conversione del debito 7.2.1 Garanzia dei rischi delle esportazioni 7.2.2 Garanzia dei rischi degli investimenti 7.2.3 Finanziamento delle esportazioni 7.2.4 Conversione dei debiti 7.3 Promozione delle esportazioni, della piazza economica e del turismo 7.3.1 Promozione dell'esportazione 7.3.2 Promozione della piazza economica 7.3.3 Turismo

1628 1629

8 Allegati 8.1 Allegati 8.1.1­8.1.2 8.1.1 Impegno finanziario della Svizzera nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo nel 2005 8.1.2 Ispezioni pre-imbarco effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri e sottoposte ad autorizzazione

1552

1629 1629 1631 1631 1632 1632 1634 1634 1634 1635 1635 1635 1636 1637 1637 1638 1638 1640 1640 1641 1643

8.2 Allegati 8.2.1­8.2.3 8.2.1 Messaggio concernente l'emendamento degli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele, la Romania e la Turchia Decreto federale concernente l'emendamento degli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati dell'AELS e Israele, la Romania e la Turchia (Progetto) Decisione 3/2005 del Comitato misto AELS-Israele Decisione 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele Decisione 3/2004 del Comitato misto AELS-Romania Decisione 1/2005 del Comitato misto AELS-Turchia 8.2.2 Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina (Disegno) Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina 8.2.3 Messaggio e legge federale sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna Legge federale sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna (Disegno)

1645

1647 1653 1655 1657 1659 1661 1663 1673 1675 1709 1713

1553

Elenco delle abbreviazioni AELS

Associazione europea di libero scambio

AfDB

African Development Bank Banca africana di sviluppo

AFTA

Asian Free Trade Association Associazione asiatica di libero scambio

AIE

Agenzia internazionale dell'energia

AIEA

Agenzia internazionale dell'energia atomica

AGC

Accordi generali di credito del FMI

ALS

Accordo di libero scambio Svizzera-CEE

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation Cooperazione economica dei Paesi del Bacino del Pacifico

AsDB

Asian Development Bank Banca asiatica di sviluppo

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations Associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico

BERS

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

CAFTA

US-Central American Free Trade Agreement Accordo di libero scambio tra USA e Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Repubblica dominicana

CAS

Comitato per l'aiuto allo sviluppo (OCSE)

CCG

Consiglio di cooperazione del Golfo

CE

Comunità europea

CEEA(Euratom)

Comunità europea dell'energia atomica

CIME

Committee on International Investment and Multinational Enterprises Comitato per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali (OCSE)

CSI

Comunità degli Stati indipendenti

Cleaner Production Centers

Centri di tecnologie ambientali

Club di Parigi

Riunione degli Stati creditori più importanti

Corporate Governance

Governo societario

COST

Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica

1554

CSD

Commission for Sustainable Development Commissione per lo sviluppo sostenibile

DSP

Diritti speciali di prelievo

ECOSOC

United Nations Economic and Social Council Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

Equity Fund

Fondo equity

Eureka

European Research Coordination Agency Agenzia europea di coordinamento della ricerca

FCAS

Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale

FMI

Fondo monetario internazionale

FTAA (ZLEA)

Free Trade Area of the Americas Zona panamericana di libero scambio

G10

Gruppo dei 10 (comitato informale che riunisce gli ora 11 principali Stati donatori del FMI)

G8

Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Russia

GAFI

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (il cui segretariato è presso l'OCSE)

GATS

General Agreement on Trade in Services Accordo generale sul commercio di servizi

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

GEF

Global Environment Facility Fondo mondiale per l'ambiente

Global Compact (Patto Mondiale)

Iniziativa delle Nazioni Unite avente per obiettivo di impegnare (su base volontaria) le imprese attive su scala mondiale al rispetto dei diritti dell'uomo, all'osservanza di giuste condizioni di lavoro e alla protezione dell'ambiente

GRE

Garanzia dei rischi delle esportazioni

GRI

Garanzia dei rischi degli investimenti

HIPC

Heavily Indebted Poor Countries Iniziativa del FMI e della Banca mondiale per sgravare l'onere del servizio del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati

IAIS

International Association of Insurance Supervisors Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni

IBRD (BIRS)

International Bank for Reconstruction and Development Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

IDA

International Development Association Associazione internazionale per lo sviluppo

1555

IDB

Interamerican Development Bank Banca interamericana di sviluppo

IMFC

International Monetary and Financial Committee Comitato internazionale monetario e finanziario del FMI

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (OICV)

Joint Implementation

Attuazione congiunta da parte dei Paesi in sviluppo e dei Paesi industrializzati di provvedimenti di protezione del clima

Mercosur

Mercado Común del Sur Mercato comune dell'America del Sud

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti

MTCR

Missile Technology Control Regime Regime di controllo della tecnologia missilistica

NAC

Nuovi accordi di credito del FMI

NAFTA

North American Free Trade Agreement Accordo di libero scambio nordamericano (USA-Canada-Messico)

NEPAD

New Partnership for Africa's Development Iniziativa «Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa»

NSG

Nuclear Suppliers Group Gruppo di fornitori nucleari

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

OMPI

Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

ONG

Organizzazione non governativa

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

OPCW

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche

OPEP

Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio

Osec

Osec Business Network Switzerland Ufficio svizzero per l'espansione commerciale

Peer Review

Esame condotto da altri Stati membri delle prestazioni di un Stato membro in un settore determinato allo scopo di sostenerlo per migliorare la politica e la prassi applicate e rispettare le regole convenute

PMI

Piccole e medie imprese

1556

PRGF

Poverty Reduction and Growth Facility Fondo per la riduzione della povertà e per la crescita

Processo Kimberley

Comitato consultivo (dal nome di una città mineraria del Sudafrica) istituito per lottare contro il commercio dei «diamanti della guerra»

SACU

Southern African Customs Union Unione doganale dell'Africa australe (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland)

SDFC

Swiss Development Finance Corporation Società svizzera per il finanziamento dello sviluppo

SEE

Spazio economico europeo

SFI

Società finanziaria internazionale

Sifem AG

Swiss Investment Fund for Emerging Markets Società svizzera di finanziamento per lo sviluppo

SII

Società interamericana di investimenti

SIPPO

Swiss Import Promotion Program Programma svizzero per il promovimento delle importazioni dei Paesi in sviluppo o in transizione

SOFI

Swiss Organisation for Facilitating Investments Organizzazione svizzera per il promovimento degli investimenti dei Paesi in sviluppo o in transizione

SPG

Sistema delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (decreto sulle preferenze tariffali, RS 632.91)

STEP

Fondazione che promuove il rispetto di condizioni di lavoro eque nella fabbricazione e nel commercio dei tappeti

TRIPS

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (ADPIC)

UE

Unione europea (primo pilastro: CE, CECA, CEEA; secondo pilastro: politica estera e in materia di sicurezza comune, terzo pilastro: collaborazione nei settori della giustizia e degli affari interni)

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo

UNDP

United Nations Development Program Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNEP

United Nations Environment Program Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

1557

Rapporto 1

Attuazione dell'orientamento strategico della politica economica esterna della Svizzera Nel capitolo introduttivo del rapporto 2004 sulla politica economica esterna della Svizzera1, il Consiglio federale ha presentato l'orientamento strategico di tale politica e le sue tre dimensioni: l'accesso ai mercati esteri e il dispositivo normativo internazionale, la politica svizzera del mercato interno e il contributo allo sviluppo economico dei Paesi partner. Esso ha inoltre fissato obiettivi per ciascuna di queste dimensioni.

L'applicazione di questa strategia è esposta qui di seguito e così il modo in cui essa influisce sull'organizzazione concreta della politica economica esterna. Gli effetti sul piano operativo dei singoli elementi della strategia sono illustrati con esempi significativi presi dall'anno in rassegna (n. 1.1). Altri esempi sono menzionati nei numeri 2­7 del rapporto. Infine nel numero 1.2 sono presentati tre importanti progetti relativi al proseguimento dell'attuazione della strategia in un prossimo futuro.

1.1

Attuazione della strategia: esempi dell'anno in rassegna

Il fenomeno della divisione internazionale del lavoro ha raggiunto un'ampiezza tale da non poter più considerare le politiche interna e esterna indipendentemente l'una dall'altra. Al contrario, la politica economica esterna dispiega oggi i suoi effetti sull'insieme dei parametri politici che influiscono sugli scambi internazionali di ogni tipo: merci, servizi, investimenti, manodopera o proprietà intellettuale.

Queste nuove condizioni quadro hanno tre diverse implicazioni. In primo luogo la politica economica generale coincide per molti aspetti con la politica economica esterna poiché ogni misura di politica economica ha conseguenze sull'accesso degli offerenti esteri al mercato interno, sulla qualità della piazza economica svizzera e sulla competitività del nostro Paese sul piano internazionale. In secondo luogo l'accesso dei fornitori svizzeri ai mercati esteri, garantito mediante accordi, avrà maggiori benefici se il mercato del Paese partner è economicamente dinamico.

Abbiamo dunque un interesse vitale a che nei Paesi nei quali esportiamo e effettuiamo investimenti diretti prevalgano condizioni economiche stabili. In terzo luogo soltanto i negoziati condotti in un ambito multilaterale possono assicurare un accesso sostenibile al mercato. Tali condizioni devono altresì considerare le legittime esigenze dei Paesi emergenti o in sviluppo. La strategia di politica economica esterna della Svizzera si articola di conseguenza in tre fasi: ­

1

prima dimensione: miglioramento dell'accesso ai mercati esteri e attuazione di un dispositivo normativo economico internazionale; FF 2005 962

1558

­

seconda dimensione: politica del mercato interno della Svizzera;

­

terza dimensione: contributo svizzero al miglioramento delle condizioni economiche nei Paesi partner.

L'attuazione di ogni dimensione di tale politica persegue gli obiettivi definiti nell'orientamento strategico. I mezzi operativi impiegati per raggiungere gli obiettivi sono illustrati in questo capitolo con l'aiuto di esempi.

Tavola Esempi che illustrano l'attuazione della politica economica esterna Politica economica esterna Prima dimensione1 Accesso ai mercati esteri e dispositivo normativo internazionale

Seconda dimensione Terza dimensione Politica del mercato Contributo allo interno della Svizzera sviluppo economico dei Paesi partner

Esempio relativo all'obiettivo 1: agevolazione degli scambi in seno all'OMC

Esempio:

Esempio:

attuazione delle misure a favore della crescita

­ mobilitazione delle risorse dell'economia privata

­ revisione della legge sul mercato interno

­ contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata

Esempio relativo all'obiettivo 2: Bilaterali II e libera circolazione delle persone Esempio relativo all'obiettivo 3: accordo commerciale con la Repubblica di Corea Esempio relativo all'obiettivo 4: Business Network Switzerland

­ politica agricola 2011

Esempio relativo all'obiettivo 5: applicazione degli accordi con l'UE (regola delle 24 ore) 1

Gli obiettivi della prima dimensione sono esposti in seguito nel numero 1.1.1.

1.1.1

Prima dimensione: accesso al mercato e dispositivo normativo internazionale

L'orientamento strategico della politica economica esterna fissa cinque obiettivi concreti in materia di accesso ai mercati esteri e di dispositivo normativo internazionale: ­

obiettivo 1: partecipare attivamente al rafforzamento del sistema economico internazionale;

­

obiettivo 2: migliorare l'accesso ai mercati esteri importanti;

­

obiettivo 3: aprire i mercati esteri a tutte le categorie economiche; 1559

­

obiettivo 4: migliorare l'accesso ai mercati esteri per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro grandezza;

­

obiettivo 5: attuare gli accordi esistenti e garantire la loro applicazione.

Gli obiettivi sono descritti brevemente e illustrati mediante esempi nei paragrafi seguenti.

Obiettivo 1: Partecipare attivamente al rafforzamento del sistema economico internazionale Istituendo un quadro normativo per il sistema economico internazionale o completando quello esistente si intendono migliorare a livello mondiale le condizioni che disciplinano gli scambi di ogni tipo: merci, servizi, investimenti, manodopera o proprietà intellettuale. In prospettiva politica la partecipazione a un tale processo è la soluzione ideale per una nazione commerciale di media grandezza. Per essere riconosciuto come partner serio a livello internazionale, un Paese deve istituire condizioni adeguate alla propria economia.

Esempio: facilitazione degli scambi in seno all'OMC La Svizzera partecipa ai negoziati dell'OMC sull'agevolazione degli scambi internazionali. Questo esempio illustra l'attuazione del primo obiettivo: si tratta di migliorare il dispositivo normativo del GATT del 19942 sul transito (art. V), i diritti e le formalità doganali (art. VIII) e la trasparenza nello svolgimento delle transazioni (art. X).

La difficoltà consiste nell'apportare miglioramenti in materia di flussi di merci e di trasparenza nonostante le restrizioni poste dalle legislazioni nazionali. La Svizzera ha proposto di riorientare il trattamento speciale accordato ai Paesi in sviluppo: questi dovrebbero onorare i loro impegni nei confronti dell'OMC soltanto con un aiuto diretto sotto forma di sostegno tecnico e finanziario da parte dei Paesi industrializzati. Un tale sostegno potrebbe ad esempio essere accordato per un'acquisizione efficace di informazioni doganali o per una procedura rapida di sdoganamento. Le modalità di questi negoziati permettono per la prima volta di tenere conto della specificità dei Paesi in sviluppo nella formulazione di regole dell'OMC. I loro effetti sulla politica degli Stati membri sono considerevoli sia sul piano finanziario sia su quello operativo. Il modo in cui verrà affrontata la questione nel quadro del ciclo attuale dovrebbe essere determinante per i futuri negoziati dell'OMC.

Vista l'importanza, per l'economia svizzera e in special modo per le PMI, dei negoziati sull'agevolazione degli scambi (cfr. n. 3.2.5), il Consiglio federale si è impegnato ad attuare i mezzi necessari a raggiungere questo obiettivo ambizioso che tiene ugualmente conto, a giusto titolo, dei particolari problemi riscontrati dai Paesi in sviluppo.

2

Cfr. l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, allegato 1.A.1 (RS 0.632.20) in combinato disposto con RS 0.632.21.

1560

Obiettivo 2: Migliorare l'accesso ai mercati esteri importanti In qualità di Paese esportatore, la Svizzera ha tutto l'interesse ad avere un accesso ai mercati quanto più ampio possibile. Fondamentalmente un sistema di regole multilaterali è il miglior mezzo per raggiungere questo risultato. Tuttavia nel caso di mercati particolarmente grandi e dinamici, è auspicabile fare capo ad accordi plurilaterali e bilaterali al fine di agevolare l'accesso ai mercati e prevenire svantaggi nei confronti dei concorrenti di Paesi terzi. Essendo il partner economico più importante della Svizzera, l'UE riveste una posizione centrale. È dunque essenziale migliorare l'accesso dei fornitori e degli investitori svizzeri a questo mercato. Tale obiettivo può essere raggiunto sia mediante accordi sia unilateralmente mediante un'armonizzazione o il mutuo riconoscimento delle legislazioni svizzera e comunitaria. Del resto, per quanto possibile, anche le soluzioni unilaterali devono essere garantite giuridicamente.

Esempio: l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i Bilaterali II Grazie in particolare ai Bilaterali I e II e all'Accordo di libero scambio del 1972, il nostro Paese gode di una base solida e affidabile che garantisce rapporti stretti e regolamentati con l'UE, il nostro partner economico e politico principale. Nel corso dell'anno in rassegna, due votazioni popolari hanno confermato e consolidato gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. L'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri dell'UE e i Bilaterali II costituiscono importanti tappe dell'attuazione del secondo obiettivo della strategia di politica economica esterna: entrambi migliorano il nostro accesso al mercato del nostro partner politico ed economico principale.

Il 25 settembre 2005, il popolo ha accettato l'estensione controllata ai nuovi Stati membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, confermando contemporaneamente l'insieme dei Bilaterali I, in virtù della «clausola capestro»3 (cfr. n. 2.1.1.3). L'accordo con i nuovi Stati membri sulla libera circolazione delle persone presenta vantaggi importanti per l'economia svizzera. Con oltre 75 milioni di abitanti con un livello di formazione superiore alla media, questi Paesi rappresentano un interessante potenziale per il reclutamento
di personale qualificato. Questo accordo offre inoltre prospettive ai lavoratori svizzeri e semplifica, per le imprese del nostro Paese, il distaccamento di collaboratori nei nuovi Stati membri che offrono sbocchi sempre più attrattivi per gli investimenti.

La revisione del Protocollo n. 2 all'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE, come parte dei Bilaterali II, è entrata in vigore nel 2005 (cfr. n. 2.1.2). Questo protocollo migliora l'accesso dell'industria alimentare svizzera al mercato dell'UE, eliminando lo svantaggio concorrenziale che il livello elevato dei prezzi dei prodotti di base in Svizzera rappresentava per i fabbricanti di prodotti agricoli trasformati (come i biscotti o il cioccolato). L'Accordo di Schengen/Dublino permette invece di introdurre il visto Schengen, semplificando considerevolmente le formalità d'entrata 3

La «clausola capestro» stabilisce un legame giuridico tra i Bilaterali I del 1999. La denuncia di uno solo di questi accordi comporterebbe automaticamente l'abrogazione di tutti gli altri, fatto salvo quello sulla ricerca scientifica.

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in Svizzera per i cittadini di Paesi non membri dell'UE che viaggiano in Europa.

Detto accordo è particolarmente importante per gli imprenditori di questi Paesi ma anche per il turismo svizzero. Infine, l'accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma «MEDIA» dell'UE apre maggiormente il mercato europeo al cinema svizzero, finora confinato a un mercato interno di dimensioni ridotte, segmentato in diverse aree culturali.

Obiettivo 3: Aprire l'accesso ai mercati esteri a tutte le categorie economiche L'agevolazione dell'accesso ai mercati esteri deve applicarsi, per quanto possibile, a tutte le categorie economiche. Per questa ragione, oltre ai disciplinamenti concernenti i classici scambi di merci, occorrono accordi migliori in materia di servizi e investimenti e per le politiche orizzontali (ad es. concorrenza, fiscalità, diritto delle società). Queste categorie occupano un posto sempre più importante nel tessuto economico internazionale.

Esempio: l'Accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea I negoziati condotti nel quadro dell'AELS sull'Accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea si sono conclusi nel 2005; l'accordo è stato firmato nello stesso anno. Dopo Messico, Cile e Singapore, la Corea è il quarto partner commerciale d'oltremare con cui gli Stati dell'AELS concludono un accordo di libero scambio (merci, servizi, investimenti, manodopera e proprietà intellettuale).

La conclusione di questi negoziati illustra come viene realizzato concretamente il terzo obiettivo strategico.

L'Accordo con la Repubblica di Corea (cfr. n. 2.2.3) agevola la circolazione di prodotti industriali e di prodotti agricoli trasformati. Il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da un accordo bilaterale aggiuntivo tra la Svizzera e la Corea, nel quale si tiene conto delle particolarità dei mercati e delle politiche agricole dei diversi Stati dell'AELS. Rispetto ai precedenti accordi conclusi nel quadro dell'AELS, l'Accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea comprende regole d'origine che migliorano le possibilità di spedizione delle merci attraverso un Paese di transito. Questo aspetto riveste un'importanza particolare per la Svizzera, le cui esportazioni d'oltremare transitano spesso per centrali di distribuzione situate in Paesi dell'UE. L'accordo include
parimenti gli scambi di servizi e disposizioni sulla proprietà intellettuale, la concorrenza e gli appalti pubblici. Parallelamente a ciò, la Svizzera ha condotto negoziati con la Repubblica di Corea in prospettiva di un accordo di sede e di protezione degli investimenti. Tali discussioni sono state condotte insieme ad altri due Stati membri dell'AELS, ossia l'Islanda e il Liechtenstein.

Gli accordi tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea saranno sottoposti alle Camere federali all'inizio del 2006. Essi dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2006, fatta salva la ratifica degli Stati contraenti.

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Obiettivo 4: Migliorare l'accesso ai mercati esteri di ogni impresa indipendentemente dalla sua dimensione Occorre che l'agevolazione dell'accesso ai mercati esteri accresca il potenziale delle imprese di ogni dimensione. Per questo gli accordi contrattuali non sono i soli strumenti applicati. Anche se l'accesso ai mercati esteri è garantito sul piano contrattuale, per le imprese svizzere e in particolar modo per le PMI può risultare difficile varcare i confini nazionali. Gli strumenti di promozione delle esportazioni e dell'economia esterna diventano allora assai decisivi.

Esempio: Business Network Switzerland La denominazione «Business Network Switzerland» designa una piattaforma che permette di coordinare in modo più efficiente a livello operativo e istituzionale i principali strumenti di promozione delle esportazioni e dell'economia esterna. Ne fanno segnatamente parte l'«Osec Business Network Switzerland» (organizzazione per la promozione delle esportazioni), la GRE (garanzia dei rischi delle esportazioni), la SOFI (strumento per il promovimento degli investimenti) e il SIPPO (programma per il promovimento delle importazioni). Il «Business Network Switzerland» permette di raggiungere il quarto obiettivo semplificando sostanzialmente per le imprese svizzere l'impiego dei differenti strumenti di promozione e di conseguenza le possibilità di accesso ai mercati.

Grazie al progetto «Business Network Switzerland» (cfr. n. 7.3) il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) può impiegare più efficacemente gli strumenti federali di promozione del commercio estero, sfruttare le sinergie e ottenere un effetto di rete. Il primo successo registrato da questo progetto è stata l'apertura di un centro di servizi comune a Osec, GRE, SOFI e SIPPO, istituito nell'autunno 2004, per le PMI interessate ad aprirsi ai mercati internazionali.

La seconda tappa, attualmente in corso, consiste nell'esaminare la possibilità di ristrutturare e di semplificare sul piano istituzionale il promovimento economico esterno del Seco. L'idea è quella di riunire gli strumenti del commercio estero (Osec, SOFI e SIPPO) sotto uno stesso tetto, con una direzione operativa comune. Una siffatta ristrutturazione permetterebbe di aumentare l'efficacia dei mezzi impiegati e di liberare ulteriori sinergie, ad esempio nell'acquisizione di
dati o nella gestione del segretariato. In questo modo le imprese svizzere approfitterebbero di un ufficio unico in grado di fornire sia consigli in materia di esportazioni sia un accesso agli strumenti di promovimento della cooperazione economica allo sviluppo. Si prevede infine, in una terza fase, di cercare un mezzo per meglio armonizzare le attività di incoraggiamento delle esportazioni degli altri uffici federali4 con la promozione del commercio estero.

4

Oltre al Segretariato di Stato dell'economia (Seco), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), l'Ufficio federale dell'energia (UFEN), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) dispongono altresì di strumenti di promozione del commercio estero.

1563

Obiettivo 5: Attuare gli accordi esistenti e garantire la loro applicazione L'attuazione e lo sfruttamento effettivo degli accordi esistenti come anche la garanzia del loro rispetto sono elementi determinanti per accedere ai mercati. Al fine di fare rispettare i propri diritti garantiti dagli accordi la Svizzera ricorre, se del caso, a tutti i mezzi giuridici di cui dispone; questo è possibile soltanto mobilitando importanti risorse di personale. Le procedure di consultazione e di composizione delle controversie previste nei numerosi accordi economici costituiscono i principali strumenti giuridici.

Esempio: revisione del codice doganale («regola delle 24 ore») La revisione del codice doganale, prevista dall'UE per l'anno in rassegna, che prevede, fra l'altro, l'introduzione di un «preavviso di 24 ore», potrebbe essere assai dannosa per l'industria d'esportazione svizzera. Gli intensi negoziati attualmente in corso con l'UE sono emblematici dell'attuazione del quinto obiettivo: la Svizzera insiste affinché siano applicate le disposizioni dell'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).

Nell'UE le basi legali necessarie all'introduzione del preavviso di 24 ore nel traffico di merci sono entrate in vigore nel marzo 2005. È previsto che i trasporti di merci destinate all'importazione o all'esportazione oppure in transito siano previamente annunciati alle autorità doganali. Mediante questa regola la Commissione intende rispondere agli sforzi dispiegati a livello mondiale volti ad aumentare le esigenze in materia di sicurezza dei trasporti internazionali di merci. Il principio del preavviso di 24 ore decretato dall'UE presenta un elevato rischio per l'economia svizzera5 a causa della vicinanza geografica del nostro Paese con i mercati dell'UE e della stretta connessione delle strutture economiche moderne. Tuttavia l'UE deve ancora adottare i regolamenti d'esecuzione necessari all'applicazione del nuovo regime.

La Svizzera riconosce pienamente la legittimità delle misure volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini; esse devono tuttavia essere proporzionate e non compromettere inutilmente i flussi economici. Durante l'anno in rassegna si sono svolti diversi colloqui con la Commissione europea (cfr. n. 2.1.1.1). L'obiettivo del Consiglio federale è il
riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle procedure svizzere e comunitarie. Grazie a tale riconoscimento la Svizzera potrebbe beneficiare dello status di «Paese sicuro» accordato dall'UE e adempirebbe così la condizione per un'esenzione dall'obbligo di preavviso per i trasporti di merci con l'UE. La questione della necessità di un adeguamento dell'ordinanza relativa alla legge sulle dogane al fine di ottenere l'equivalenza resta ancora aperta.

5

Le cerchie economiche svizzere temono che l'obbligo di preavviso abbia un effetto di distorsione degli scambi sulle strutture «just-in-time» dell'industria. Questo potrebbe altresì influire negativamente sugli scambi economici «normali» delle PMI nelle regioni di frontiera.

1564

1.1.2

Seconda dimensione: la politica del mercato interno svizzero

La seconda dimensione, vale a dire la politica del mercato interno svizzero, è caratterizzata dall'esigenza di una maggiore concorrenza sul mercato interno. La competitività dell'economia interna è determinante per il successo economico di un Paese sia per quanto attiene alle esportazioni di merci e di servizi, sia per gli investimenti esteri. Affinché l'aumento delle esportazioni abbia ripercussioni sostenibili sull'economia interna e non si limiti a un aumento delle importazioni di prodotti semifiniti, i rami dell'economia che finora hanno lavorato essenzialmente per il mercato interno devono migliorare la loro competitività. Oltre che con un aumento della competitività in senso ampio ciò avviene anche attraverso un'intensificazione della concorrenza nel settore delle importazioni, sia sotto forma di prodotti importati che di investimenti diretti.

Esempio: attuazione della serie di misure a favore della crescita La revisione della legge sul mercato interno (RS 943.02) e il prosieguo del progetto «Politica agricola 2011» sono le misure che hanno concretizzato, durante l'anno in rassegna, la «politica del mercato interno svizzero». Esse hanno permesso di aprire maggiormente alla concorrenza internazionale la parte dell'economia svizzera che è ancora molto protetta e si iscrivono nella serie di misure decretata dal Consiglio federale per raggiungere il suo obiettivo di crescita6.

Revisione della legge sul mercato interno La legge sul mercato interno è stata adottata dopo il no al SEE al fine di instaurare, almeno in Svizzera, una libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e dei lavoratori paragonabile a quella che esiste tra i Paesi membri dell'UE. La legge del 1995 ha mostrato le sue lacune, in particolare per l'impossibilità di cambiare liberamente la sede commerciale dopo l'inizio di un'attività. Anche il diritto comunitario in materia di riconoscimento dei diplomi è più favorevole alla mobilità rispetto alle norme della giurisprudenza svizzera. La revisione decisa dal Parlamento nel 2005 corregge entrambe queste lacune estendendo alle sedi commerciali il principio del libero accesso al mercato e fondando il riconoscimento intercantonale dei certificati di capacità cantonali (standard minimo) sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'UE
(RS 0.142.112.681). La revisione ha inoltre permesso di rafforzare i meccanismi di applicazione accordando alla Commissione della concorrenza il diritto di interporre ricorso.

Politica agricola 2011 La «Politica agricola 2011», posta in consultazione nell'autunno 2005 nel quadro della serie di misure a favore della crescita, si iscrive nel processo di riforma iniziato in questi ultimi anni. Essa lo sviluppa coerentemente sopprimendo le sovvenzioni 6

Per la politica del mercato interno della Svizzera vedi in particolare: Dipartimento federale dell'economia (2002): Der Wachstumsbericht (ed. Seco: Grundlagen der Wirtschaftspolitik,d/f) e: Gruppo di lavoro interdipartimentale «Crescita economica» (2004): Das Wachstumspaket des Bundesrates (ed. Seco: Grundlagen der Wirtschaftspolitik, d/f).

1565

all'esportazione, riducendo il sostegno interno legato alla produzione e semplificando il sistema dei pagamenti diretti. La riforma del diritto fondiario rurale e dell'affitto agricolo agevola inoltre la realizzazione di strutture agricole competitive in Svizzera. Sulla base di valutazioni recenti, la strategia fissata nella «Politica agricola 2011» permetterebbe di gestire una parte delle conseguenze prevedibili del ciclo di Doha. Provoca infatti un riavvicinamento al mercato interno europeo e crea così un margine di manovra in termini di politica economica esterna.

1.1.3

Terza dimensione: il contributo allo sviluppo economico dei Paesi partner

La politica economica esterna intende rafforzare lo sviluppo economico e l'integrazione su scala mondiale soprattutto dei Paesi poveri e contribuisce a migliorare le condizioni quadro generali dell'economia nazionale dei Paesi partner.

La cooperazione economica allo sviluppo e la cooperazione con l'Europa dell'Est orientano le loro attività sul promovimento dell'economia di mercato e una crescita economica sostenibile, sul rafforzamento degli incentivi a favore di iniziative e di investimenti privati nonché su una migliore integrazione dei Paesi partner al commercio internazionale. Il sostegno ai Paesi dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) si concentra geograficamente nell'Europa sudorientale e nell'Asia centrale, dove le sfide sul fronte della transizione economica e politica sono ancora impegnative. È nell'interesse della Svizzera che i Paesi in sviluppo o in transizione sfruttino le opportunità della globalizzazione e ne controllino i rischi; soltanto in questo modo potranno ridurre in modo sostenibile la loro povertà.

L'integrazione di questi Paesi nell'economia mondiale interessa a lungo termine anche l'economia svizzera poiché essi potranno costituire nuovi sbocchi e offrire possibilità di investimento e di acquisizioni interessanti.

Esempio: mobilitazione di risorse dell'economia privata Per raggiungere gli obiettivi fissati relativi al contributo allo sviluppo economico dei Paesi partner (terza dimensione), la Svizzera cerca di rafforzare l'effetto leva dei fondi pubblici impiegati mobilitando risorse dell'economia privata.

La mobilitazione dell'economia privata permette di aumentare considerevolmente l'efficacia delle misure pubbliche di cooperazione economica allo sviluppo e di cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est. Le partecipazioni del Seco al fondo di capitale di rischio per le PMI nei Paesi in sviluppo sono un esempio concreto di questo effetto leva. Progetti condotti con successo in Paesi del Maghreb, in America Latina, in India e in Cina illustrano il potenziale che esiste in questo settore e incentivano gli investitori strategici dell'economia privata ­ fra cui anche svizzeri ­ a partecipare. Nella mobilitazione di fondi del settore privato gli investitori pubblici svolgono un ruolo di catalizzatore e mostrano effettivamente la via da seguire.

Attualmente la Confederazione detiene 27 partecipazioni a fondi di capitale di rischio per un volume finanziario di circa 240 milioni di franchi.

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Il successo di tale approccio ha spinto il Seco a conferire, durante l'anno in rassegna, la gestione del proprio portafoglio allo Swiss Investment Fund for Emerging Markets (Sifem AG; cfr. n. 5.1.1), una società anonima incaricata di consigliare la Confederazione in materia di nuovi investimenti e di mettere a disposizione per i conti di quest'ultima capitali a lungo termine a favore di progetti del settore privato nei Paesi partner. Questo scorporo (outsourcing) permette di promuovere il partenariato pubblico-privato e di utilizzare al meglio le limitate risorse finanziarie della Confederazione.

La Sifem gestirà il portafoglio del Seco durante un periodo transitorio sino alla fine del 2006. I fondi investiti restano, durante questo periodo, di proprietà della Confederazione. Si prevede di istituire le basi legali necessarie all'iscrizione di questi investimenti negli attivi della Sifem nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (FF 2004 1705). Durante la fase transitoria la Sifem è finanziata da fondi della Confederazione. L'obiettivo a lungo termine è il suo autofinanziamento.

Esempio: contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Il contributo finanziario previsto dalla Svizzera al fine di ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata illustra bene la terza dimensione dell'orientamento strategico della politica economica esterna. Esso influirà direttamente sullo sviluppo dei Paesi partner aiutandoli a instaurare condizioni quadro propizie al rafforzamento sostenibile della loro competitività nel rispetto delle severe norme europee, ad esempio in materia di ambiente e protezione dei consumatori.

L'entrata dei dieci nuovi Paesi membri nell'UE avvenuta il 1° maggio 2004 segna una tappa importante nel cammino che porta a maggiore sicurezza, stabilità e benessere comune in Europa. La Svizzera può trarne profitto poiché questo ampliamento estende il campo degli accordi bilaterali a una delle regioni più dinamiche del mondo. È essenziale per il nostro Paese che la loro integrazione nelle strutture dell'UE sia un successo.

Sulla base di questa constatazione, il 12 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso, fatta salva l'approvazione del Parlamento, di fornire un contributo, neutrale dal punto di vista del budget
(cfr. n. 2.1.3), di un miliardo di franchi per un periodo di cinque anni per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, come segno di solidarietà di fronte alle sfide poste dal più grande allargamento nella storia dell'UE. Benché abbiano condotto brillantemente il processo di transizione degli anni Novanta, gli ex Paesi comunisti che si sono recentemente uniti all'UE accusano ancora importanti ritardi economici e sociali rispetto ai Paesi dell'Europa occidentale. Mediante il suo contributo la Svizzera intende continuare a sostenere questi Paesi per i quali dal 1990 ha già speso circa 700 milioni di franchi nel quadro dell'aiuto alla transizione.

Il contributo di coesione è un'iniziativa autonoma della Svizzera che non partecipa alla politica condotta in questo settore dall'UE ma realizza, sotto la propria responsabilità, progetti e programmi nei dieci nuovi Paesi membri, in stretta collaborazione con i suoi partner in loco. Le modalità generali del contributo svizzero sono fissate 1567

in un memorandum d'intesa con l'UE, che non ha carattere vincolante nel diritto internazionale. Questo documento definisce lo scopo, la durata e l'entità del contributo nonché la ripartizione geografica dei fondi tra i Paesi beneficiari e l'orientamento dei progetti e dei programmi.

Conformemente al contenuto di questo accordo, la Svizzera negozierà accordi quadro bilaterali con ciascun Paese partner e ciò non esclude una stretta cooperazione con altri donatori. È possibile una partecipazione a progetti e programmi multilaterali (ad es. della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) o condotti su una base multi-bilaterale (cofinanziamenti con altri donatori).

I progetti e i programmi contribuiscono a migliorare le condizioni quadro nei nuovi Paesi membri e a istituirvi condizioni favorevoli al loro sviluppo sostenibile. Essi rafforzano inoltre la presenza della Svizzera e approfondiscono le relazioni pubbliche ed economiche reciproche. Infine offrono l'opportunità di costituire partenariati tra imprese svizzere e responsabili di progetti locali che possono rivelarsi utili nell'ottica di programmi di coesione dell'UE ai quali i fornitori svizzeri hanno un accesso illimitato.

Dopo la firma del memorandum d'intesa, il Consiglio federale avvierà i negoziati sugli accordi quadro bilaterali con i dieci nuovi Paesi membri. La legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, attualmente discussa in Parlamento, prevede di delegare al Consiglio federale la competenza di concludere tali accordi. Il Consiglio federale sottoporrà a tempo debito al Parlamento una richiesta di credito quadro a titolo di contributo di coesione. È opportuno poter iniziare per tempo ad attuare il contributo di coesione.

1.2

Future tappe dell'attuazione

Questa parte concerne le sfide con le quali prossimamente sarà confrontata la politica esterna della Svizzera. Si tratterà innanzitutto di attuare le misure proposte dal Consiglio federale nel pacchetto di misure a favore della crescita, poiché istituiscono sul mercato interno le condizioni appropriate per un posizionamento come partner negoziale solido a livello internazionale. Sul mercato interno l'intensità della concorrenza è lacunosa soprattutto in materia di appalti pubblici, di approvvigionamento in elettricità, di servizi della sanità e di altri rami di servizi. Parallelamente alle evoluzioni in atto nell'UE, anche in Svizzera occorre tenere conto della crescente importanza del settore dei servizi nell'economia, procedendo alle necessarie riforme.

Nel futuro per l'economia svizzera continueranno a svolgere un importante ruolo tre gruppi di Paesi: in primo luogo, l'UE e i suoi membri nonché i membri dell'AELS, non solo a causa delle loro dimensioni ma anche della loro vicinanza geografica; in secondo luogo, i membri extraeuropei dell'OCSE (segnatamente Stati Uniti e Giappone ma anche Canada, Corea, Messico, Australia e Nuova Zelanda); in terzo luogo, i grandi e dinamici Paesi emergenti o in transizione come Cina, India, Brasile e Russia. In termini di prodotto interno lordo questi quattro Paesi dovrebbero, nel corso dei prossimi dieci anni, rafforzare ulteriormente la loro posizione tra le dieci più grandi economie di mercato del mondo.

Le votazioni sui dossier di politica europea nel corso dell'anno in rassegna hanno confermato la via bilaterale scelta dalla Svizzera per trattare con l'UE e i suoi Stati membri (primo gruppo di Paesi). Sviluppare gli accordi, aprire i negoziati in nuovi 1568

settori e migliorare il quadro istituzionale rappresentano sfide che la Svizzera deve affrontare. Il Consiglio federale presenterà i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni nel rapporto sull'Europa.

Il miglioramento dell'accesso ai mercati del secondo gruppo di Paesi, importanti in prospettiva economica, è una nuova sfida per la politica economica svizzera a causa del moltiplicarsi degli accordi plurilaterali e bilaterali. I colloqui esplorativi in vista di approfondire le relazioni economiche bilaterali con il Giappone e gli Stati Uniti, l'apertura e la preparazione di nuovi negoziati nel quadro dell'AELS con la Thailandia, gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Indonesia e l'Algeria sono altresì mezzi per ridurre quanto più possibile la discriminazione dell'economia svizzera.

Per quanto riguarda i dinamici grandi Paesi emergenti o in transizione quali il Brasile, l'India, la Cina e la Russia (terzo gruppo di Paesi), l'accento è posto sul rafforzamento e il miglioramento della sicurezza giuridica delle relazioni economiche per tutte le categorie economiche (merci, servizi, investimenti, proprietà intellettuale e politiche orizzontali). Sulla base dell'analisi di un'ampia serie di dati vengono elaborate misure per sopprimere gli ostacoli al commercio e agli investimenti che sono stati identificati.

I tre progetti presentati nei paragrafi seguenti costituiscono la concretizzazione a corto termine dell'orientamento strategico della politica economica esterna. Per ciascuno di questi progetti è stabilito il legame con la politica economica esterna, ne vengono in seguito presentate le prospettive e infine è azzardato un pronostico. I progetti sono i seguenti: la conclusione di un eventuale accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, l'attuazione del principio Cassis de Dijon e il coordinamento dell'immagine della Svizzera all'estero.

1.2.1

Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti

Legame con la strategia di politica economica esterna Il progetto di accordo di libero scambio con gli Stati Uniti fa parte del secondo obiettivo (migliorare l'accesso ai mercati esteri importanti) della prima dimensione della strategia di politica economica esterna (accesso ai mercati esteri e dispositivo normativo internazionale). Per valutare i partner di potenziali trattative sono stati elaborati quattro criteri nel quadro dell'orientamento strategico della politica economica esterna: (1) importanza attuale e potenziale del Paese partner per la Svizzera; (2) entità della discriminazione attuale o imminente della Svizzera sul mercato del Paese partner rispetto a concorrenti di Paesi terzi, qualora la Svizzera non concludesse alcun accordo; (3) volontà di negoziare del Paese partner; (4) opportunità politica di avviare dei negoziati.

Secondo questi criteri gli Stati Uniti potrebbero essere i partner di un futuro accordo; il Consiglio federale ha dunque agito di sua propria iniziativa.

1569

Primo criterio: gli Stati Uniti attualmente sono la maggiore potenza economica mondiale e dovrebbero continuare a esserlo nel prossimo futuro.

L'idea di un accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli Stati Uniti si giustifica inoltre perché i due Stati intrattengono strette relazioni economiche. Nel 2004 la Svizzera ha esportato negli Stati Uniti merci per un valore di 15,3 miliardi di franchi, facendo degli Stati Uniti il suo secondo mercato di esportazione dopo la Germania. Inoltre, secondo informazioni americane risalenti al 2003, anche lo scambio bilaterale di servizi è assai intenso e ammonta a circa 8 miliardi di dollari nelle due direzioni. L'interconnessione è particolarmente rilevante per gli investimenti diretti, per i quali gli Stati Uniti sono il partner principale della Svizzera. Nel 2003 gli investimenti diretti svizzeri negli Stati Uniti raggiungevano 81,6 miliardi di franchi, assai più degli investimenti diretti svizzeri effettuati in Germania, Francia, Italia e Austria che insieme ammontavano a 60,8 miliardi di franchi. In quello stesso anno il volume degli investimenti diretti provenienti dagli Stati Uniti (79,6 miliardi di franchi) era addirittura superiore del doppio al totale degli investimenti diretti dei quattro Paesi limitrofi Germania, Francia, Italia e Austria (38,2 miliardi).

Secondo criterio: anche se fondamentalmente gli Stati Uniti possono essere considerati un'economia aperta, come dimostra l'intensità delle relazioni economiche bilaterali, la Svizzera subisce tuttavia ancora discriminazioni in termini di accesso al mercato per rapporto ad attori economici americani o a esportatori di Paesi con i quali gli Stati Uniti hanno concluso un accordo di libero scambio. Attualmente gli Stati Uniti hanno concluso un tale accordo con il Canada e il Messico (NAFTA), l'Australia, Singapore, il Cile e Israele. Un accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli Stati Uniti permetterebbe non solo di sopprimere le rimanenti barriere al commercio, ma di dare un nuovo impulso alle relazioni economiche bilaterali. Occorrerebbe stabilire regole per abolire i dazi doganali e gli ostacoli non tariffari al commercio delle merci, sopprimere le limitazioni in materia di scambi di servizi e investimenti e aprire ulteriormente gli appalti pubblici. La Svizzera sarebbe innanzitutto
confrontata con sfide nel settore agricolo, sia nel settore della tariffa doganale sia nel settore non tariffario.

Terzo criterio: gli Stati Uniti e l'AELS hanno stabilito contatti da circa due anni al fine di valutare il loro reciproco interesse a rafforzare le relazioni economiche bilaterali. Visto che non tutti gli Stati dell'AELS hanno manifestato il proprio interesse a un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, la Svizzera ha potuto lanciarsi sulla via di un accordo bilaterale. La Svizzera del resto era iscritta sulla lista dei potenziali partner di libero scambio degli Stati Uniti.

Quarto criterio: se effettivamente venissero aperti i negoziati, questi dovrebbero concludersi in pochi mesi poiché la competenza legale di negoziazione e conclusione agevolata di accordi commerciali conferita al presidente degli Stati Uniti («Trade Promotion Authority», TPA) decade nel giugno 2007. Dopo la suddetta data il presidente degli Stati Uniti non potrà più, fino a nuovo ordine, fare approvare accordi commerciali ne varietur dal Congresso.

Prospettive Nel giugno 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFE di esaminare la possibilità di aprire negoziati su un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Nel luglio dello stesso anno il capo del DFE e il Delegato al commercio americano Robert 1570

Portman hanno deciso che specialisti delle due Parti si sarebbero riuniti per condurre colloqui esplorativi in materia. Alla conclusione di questi colloqui, il primo dei quali si è svolto nel settembre 2005, nella primavera 2006 si deciderà sul seguito della procedura.

1.2.2

Introduzione del principio Cassis de Dijon ­ aspetti di politica economica

Legame con la strategia di politica economica esterna La seconda dimensione, vale a dire la «politica del mercato interno svizzero», esige maggiore concorrenza sul mercato interno. Aumentare la concorrenza significa ricercare maggiormente prestazioni intermedie a miglior mercato, anche per quanto riguarda le importazioni, ed esercitare pressioni per trovare nuovi sbocchi di mercato, in particolare all'estero. L'attuazione operativa di questa dimensione si realizza tra l'altro grazie a maggiori sforzi nella soppressione degli ostacoli tecnici al commercio. Decidendo di introdurre il principio Cassis de Dijon, il Consiglio federale mirava a rafforzare la concorrenza sul mercato interno. Parallelamente, l'adeguamento autonomo della legislazione svizzera a quella dell'UE è proseguito nella prospettiva di un ulteriore riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni svizzere con quelle dell'UE (prodotti chimici, sicurezza delle derrate alimentari).

Nella sua risposta del 25 maggio 2005 alla mozione Hess (04.3473 «Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio»), il Consiglio federale dichiara che l'applicazione unilaterale del principio Cassis de Dijon da parte della Svizzera costituirà un ulteriore strumento in grado di ravvivare la concorrenza nel nostro Paese e di produrre così una riduzione delle spese per le imprese e un abbassamento dei prezzi al consumo. Per i nostri esportatori la Svizzera, considerata un'isola dei prezzi elevati, presenta in termini di competitività inconvenienti diretti e indiretti: diretti perché le imprese esportatrici non possono approvvigionarsi sufficientemente in servizi intermedi di qualità e a buon mercato, e indiretti, perché un elevato costo della vita rispetto all'estero si traduce in un elevato livello salariale in Svizzera. La capacità dell'economia interna influisce sulla riuscita all'estero di un Paese. Le importazioni rappresentano un modo per lottare contro la cosiddetta isola dei prezzi elevati svizzera, poiché generano maggiore concorrenza sul mercato interno. Le imprese indigene si vedono dunque costrette a migliorare continuamente la loro produttività e la loro capacità di innovazione per poter fare fronte alla concorrenza dei prodotti importati. L'introduzione del principio Cassis de Dijon costituisce dunque una misura supplementare presa dal Consiglio
federale al fine di realizzare gli obiettivi fissati nel quadro della politica di crescita.

Gli ostacoli alle importazioni di merci sono molteplici. Ciascuna di queste limitazioni, da sola o associata con altre, conduce a una chiusura più o meno importante del mercato elvetico. Tra gli ostacoli alle importazioni figurano un diritto della concorrenza insufficiente ma anche dazi doganali, procedure doganali, altre tasse e prescrizioni relative ai prodotti divergenti rispetto a quelle in uso all'estero.

Eliminare gli ostacoli causati dalle normative tecniche non è dunque sufficiente a sopprimere le differenze di prezzo tra la Svizzera e l'UE, né a prevenire tali differenze. L'introduzione del principio Cassis de Dijon è tuttavia uno strumento in grado di rafforzare l'impatto della revisione della legge sui cartelli (RS 251) e della legge 1571

sul mercato interno (RS 943.02). Le prescrizioni relative ai prodotti sono già state ampiamente adeguate a quelle dell'UE, in applicazione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Gli ostacoli tecnici al commercio che tuttora sussistono (si tratta principalmente di disposizioni divergenti concernenti l'informazione sui prodotti e l'obbligo d'omologazione per i prodotti già autorizzati all'estero) hanno tuttavia considerevoli ripercussioni in termini di chiusura del mercato. Nel quadro degli accordi settoriali conclusi nel 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea (Bilaterali I), numerose convenzioni internazionali hanno posto le basi per la soppressione reciproca degli ostacoli tecnici al commercio. Si tratta in particolare dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.945.526.81) nel settore dei prodotti industriali e dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

È nell'interesse della nostra industria di esportazione privilegiare le soluzioni in grado di garantire ai prodotti svizzeri, per il tramite di adeguati accordi conclusi sulla base della reciprocità, un accesso al mercato dell'UE o del SEE. Se questo non è possibile, l'apertura unilaterale del mercato svizzero, vale a dire l'introduzione del principio Cassis de Dijon, rappresenta uno strumento adeguato per intensificare la concorrenza sul mercato interno. Se tuttavia la Svizzera riconoscesse sistematicamente in modo unilaterale tutte le prescrizioni applicabili allo scambio di merci nell'UE, quest'ultima non avrebbe più alcun interesse a portare avanti o sviluppare gli accordi conclusi con la Svizzera ingiungendole di dare ai prodotti svizzeri l'accesso al mercato europeo. Il Consiglio federale ritiene dunque che il riconoscimento unilaterale delle prescrizioni relative ai prodotti applicabili nel diritto comunitario o nella legislazione dei diversi Paesi membri deve limitarsi ai settori nei quali le norme tecniche in Svizzera non coincidono con quelle negli Stati membri dell'UE o del SEE.

Prospettive È previsto di proseguire i lavori relativi all'applicazione del principio Cassis de Dijon in vista di un'apertura unilaterale del mercato svizzero ai prodotti per i quali le norme tecniche in Svizzera e nell'UE divergono: a fine 2006­inizio
2007 il Consiglio federale dovrebbe potere sottoporre al Parlamento un messaggio sulla revisione in questa direzione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Nel quadro di questa revisione saranno esaminate e valutate anche le differenze esistenti tra l'ordine giuridico svizzero e quello comunitario in materia di prescrizioni relative ai prodotti, come era stato chiesto dal postulato del gruppo socialista (05.3122 «Potere d'acquisto e prezzi 8. Soppressione degli ostacoli non tariffari»).

Nei settori in cui le prescrizioni del diritto comunitario o la legislazione degli Stati dell'UE o del SEE risultano insufficienti, si prevede di introdurre deroghe atte a proteggere l'ambiente, la salute e i consumatori7. Nel corso di questa revisione è inoltre previsto di adottare disposizioni volte a intensificare la collaborazione con l'UE nei settori della valutazione del rischio e della sua gestione, della vigilanza sui mercati e dell'informazione pubblica.

7

Tali misure di protezione si fondano sull'articolo 4 LOTC (RS 946.51).

1572

1.2.3

Promozione della piazza economica svizzera ­ coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera

Legame con la strategia di politica economica esterna Il progetto di «coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera» fa parte della dimensione «politica del mercato interno della Svizzera». La promozione della piazza economica svizzera contribuisce al rilancio dell'economia nazionale, segnatamente incoraggiando le imprese estere a insediarsi in Svizzera, valorizzando il marchio «Svizzera» oppure favorendo l'aumento del numero dei turisti stranieri.

Attualmente la concorrenza si intensifica non soltanto fra le imprese internazionali e i settori economici: anche tra gli Stati si è instaurata una forte competizione per garantirsi l'insediamento delle imprese e i fattori di produzione mobili. A questo livello, oltre ai vantaggi comparativi legati all'organizzazione dei fattori di produzione, sono soprattutto le condizioni quadro attuate dallo Stato a svolgere un ruolo importante. Grazie alla sua azione lo Stato può ridurre i dispositivi normativi, mantenere flessibile il mercato del lavoro e assicurare la disponibilità di forze lavoro qualificate. Esso può offrire beni pubblici di grande attrattiva come paesaggi naturali o infrastrutture efficienti. Infine può vigilare sulla stabilità politica e sulla pace sociale, sulla tutela delle diversità culturali e dell'autonomia. Su questo piano la Svizzera dispone di buone condizioni quadro nel confronto internazionale.

La forte concorrenza tra gli Stati e tra le piazze economiche esige tuttavia che i vantaggi derivanti dalle particolarità della Svizzera vengano sfruttati in modo ancora più mirato e soprattutto meglio coordinato. Occorre ancora e sempre che i vantaggi economici, sociali e politici del nostro Paese siano resi noti all'estero mediante la comunicazione di un'immagine forte. La promozione della piazza economica svizzera e in particolare il miglioramento del coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera rappresentano una sfida costante.

Per rispondere a due postulati (04.3434 CET-N «Strategia per una promozione coordinata dell'immagine della Svizzera»; 04.3199 CET-S «Coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera»), il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un rapporto sul coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera che fornisce per la prima volta una visione d'insieme dei mezzi
finanziari e degli strumenti impiegati in questo settore dalla Confederazione. Coinvolgendo le istituzioni interessate è stato sviluppato un nuovo modello a favore di un'immagine forte della Svizzera all'estero. Il rapporto propone quattro soluzioni organizzative la cui attuazione implica, a dipendenza del modello scelto, una modifica più o meno profonda delle attuali strutture.

Il primo modello prevede di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni principali della promozione dell'immagine della Svizzera8 mediante un contratto di cooperazione vincolante. Il secondo modello prevede l'istituzione di una società di gestione per tali istituzioni con il compito di assicurare una direzione più omogenea. I modelli tre e quattro propongono l'istituzione di una società designata provvisoriamente con il nome di «Promozione Svizzera». Le due varianti si distinguono per il numero di istituzioni che sarebbero finanziate dalla Confederazione e raggruppate sotto un tetto comune. Grazie alle sue proposte il Consiglio federale desidera contribuire al miglioramento del coordinamento e della promozione dell'immagine della Svizzera.

8

PResenza Svizzera, Svizzera Turismo, Location:Switzerland, Swissinfo.

1573

Si limita, nello spirito della riforma dell'amministrazione, a fornire gli incentivi necessari a realizzare gli obiettivi più importanti in questo settore.

Prospettive Se il Parlamento chiede l'attuazione di uno dei modelli surriferiti occorrerà elaborare una legge federale sul coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera che disciplini lo scopo, l'organizzazione, il finanziamento e la vigilanza della nuova istituzione. I lavori preliminari all'attuazione potrebbero essere avviati contemporaneamente. La nuova organizzazione dovrebbe in seguito stabilire la strategia di «Promozione Svizzera». In collaborazione con le istituzioni che fanno parte della rete di promozione dell'immagine della Svizzera e le istituzioni federali, la nuova organizzazione dovrebbe inoltre riconfigurare la rete esterna al fine di realizzare l'immagine uniforme della Svizzera all'estero come auspicato.

2

Integrazione economica europea L'integrazione economica della Svizzera in Europa si fonda da un lato su accordi bilaterali con l'UE (essenzialmente l'Accordo di libero scambio del 1972, i Bilaterali I del 1999 e i Bilaterali II del 2004) e, dall'altro, sulla Convenzione dell'AELS che disciplina i rapporti economici tra i Paesi dell'AELS.

Nel quadro di questa associazione la Svizzera conclude accordi di libero scambio con Paesi europei e non europei.

L'approvazione da parte del popolo svizzero il 25 settembre del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone ha confermato l'estensione dei Bilaterali I ai dieci nuovi Paesi membri dell'UE. Il successo del referendum del 5 giugno sull'associazione all'Accordo di Schengen e Dublino ha aperto la via all'approvazione e all'entrata in vigore dei Bilaterali II. Nel quadro dell'AELS si sono ormai conclusi i negoziati per un Accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU).

1574

2.1

Relazioni tra la Svizzera e l'UE

In seguito all'adozione da parte dell'Assemblea federale dei Bilaterali II e del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono stati organizzati due referendum, uno relativo all'associazione della Svizzera all'Accordo di Schengen e Dublino e l'altro relativo all'estensione ai dieci nuovi Paesi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Il primo referendum, svoltosi il 5 giugno9, ha raccolto il 54,6 per cento dei voti a favore dell'oggetto. Il secondo referendum, avvenuto il 25 settembre10, si è concluso con l'accettazione da parte del 56 per cento dei votanti del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e il rafforzamento delle misure collaterali. I processi di approvazione dei Bilaterali II e del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone da parte della Svizzera sono dunque terminati. Alcuni di questi accordi sono già in vigore, altri sono in via di ratifica. Il 26 ottobre il Consiglio federale ha deciso, in occasione di una seduta speciale sulla politica europea, di non ritirare la domanda di adesione della Svizzera all'UE, congelata dal 1992. Il Consiglio federale presenterà un rapporto sulle opzioni di politica europea prima dell'estate 2006. L'adesione all'UE è considerata un'opzione a lungo termine.

2.1.1

Relazioni nel quadro degli accordi in vigore

2.1.1.1

Accordo di libero scambio (ALS) Svizzera-CE del 1972

L'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la CE del 1972 (RS 0.632.401) costituisce uno dei pilastri delle relazioni economiche bilaterali.

La 50a riunione del Comitato misto si è tenuta a metà dicembre. Al centro delle discussioni vi era la revisione del codice doganale dell'UE che prevede l'introduzione di un obbligo di preavviso per i trasporti di merci. Si tratta di annunciare preventivamente all'ufficio doganale competente, entro un termine minimo, tutte le forniture transfrontaliere di merci. Le Parti contraenti si accordano sulla necessità di elaborare una soluzione adeguata alla relazione Svizzera-UE. I lavori mirano a raggiungere un accordo sul riconoscimento reciproco dei controlli doganali, che permetterebbe di rinunciare all'obbligo di preavviso in materia di trasporti di merci.

Nel quadro del Comitato misto, la Svizzera e l'UE si sono dichiarate soddisfatte delle esperienze condotte in occasione della revisione del Protocollo n. 2 relativo all'Accordo di libero scambio (prodotti agricoli trasformati). La sua entrata in vigore ha reso caduco lo scambio di lettere del 17 marzo 2000 (RS 0.632.401.22, RU 2001 1291), che contiene norme CE relative all'importazione di bevande rinfrescanti. Il Comitato misto ha dibattuto fra l'altro della richiesta della Svizzera di sopprimere le misure di vigilanza nel settore dell'acciaio. È stata inoltre discussa la domanda dell'UE relativa alle pratiche fiscali dei Cantoni.

9 10

FF 2005 4643 FF 2005 6157

1575

Il Comitato doganale, il cui compito è di approfondire il dibattito sulle questioni doganali in relazione con l'accordo di libero scambio, si è occupato in particolare della questione dell'origine. L'approvazione del protocollo relativo al modello Euromed ha istituito le condizioni per un'estensione del cumulo paneuropeo delle origini del 1997 ai Paesi del bacino mediterraneo. Il protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Sarà così rafforzata la competitività delle imprese svizzere sul mercato interno dell'UE (in particolare nel settore tessile e del prêt-à-porter).

Nel corso dell'anno in rassegna la Svizzera e l'UE hanno dato il via a colloqui esplorativi nel settore dell'elettricità. A causa della sua situazione geografica centrale, la Svizzera svolge un importante ruolo di crocevia per il trasporto di elettricità in Europa. Rifacendosi all'interruzione generalizzata della rete elettrica del 28 settembre 2003 in Italia, la Commissione europea ha proposto di concludere un accordo di partecipazione della Svizzera alla nuova normativa comunitaria sul commercio transfrontaliero di elettricità, entrata in vigore il 1° luglio 2004. La Svizzera si è dichiarata disposta a esaminare un tale accordo a condizione che includa, oltre al transito di elettricità, l'accesso al mercato e il riconoscimento dei certificati di origine per l'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili. Un tale accordo potrebbe fondarsi sulla futura legge sull'approvvigionamento elettrico e sulla legge sugli impianti elettrici modificata, i cui disegni sono attualmente al vaglio del Parlamento.

2.1.1.2

Accordi settoriali Svizzera-CE del 1999

I sette accordi settoriali fra la Svizzera e la CE del 21 giugno 1999 (RU 2002 1527), correntemente designati «Bilaterali I», e la riveduta Convenzione dell'AELS (RU 2003 2684) sono entrati in vigore il 1° giugno 2002. Essi completano l'Accordo di libero scambio del 1972 in settori essenziali come il commercio di prodotti agricoli, la soppressione degli ostacoli tecnici al commercio e gli appalti pubblici. A questo si aggiunge l'apertura del mercato del lavoro e di alcuni servizi (trasporto terrestre e aereo). La cooperazione nel settore della ricerca è altresì rafforzata. I Bilaterali I hanno dunque permesso di sviluppare intense relazioni economiche tra la Svizzera e l'UE.

Accordo sugli scambi di prodotti agricoli L'Accordo agricolo (RS 0.916.026.81) facilita gli scambi di prodotti sopprimendo i dazi doganali e riducendo gli ostacoli al commercio non tariffali. La liberalizzazione progressiva del commercio di formaggio fino al 2007 è il fulcro di questo accordo.

In seguito all'allargamento dell'UE, il campo di applicazione dell'Accordo agricolo è stato adeguato. Nel quadro dell'AELS, la Svizzera aveva concluso accordi di libero scambio con otto dei dieci nuovi Stati membri dell'UE. L'entrata di questi Paesi nell'UE ha comportato la denuncia di questi accordi e ciò ha provocato la perdita di alcune agevolazioni doganali concernenti i prodotti agricoli. La Svizzera e l'UE si sono accordate per mantenere tali agevolazioni doganali (con effetto retroattivo al 1° maggio 2004) al livello degli scambi commerciali esistenti. Questa decisione, applicata in precedenza in modo autonomo, è stata sancita nel diritto internazionale mediante la modifica delle liste di concessioni relative all'Accordo, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.

1576

La dichiarazione comune di entrambe le Parti contraenti nell'atto finale dell'Accordo agricolo, secondo cui il rispetto delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette rappresenta una componente essenziale della liberalizzazione del commercio bilaterale di prodotti agricoli e alimentari, è sfociata in colloqui bilaterali per i quali il Consiglio federale ha conferito un mandato il 10 giugno scorso. Il 12 luglio la Svizzera ha consegnato alla Commissione europea un progetto di accordo.

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità L'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81) consente di evitare le duplici procedure di controllo e d'autorizzazione conformemente alle normative svizzere e a quelle dell'UE per la maggior parte dei prodotti industriali.

Questo accordo è stato rivisto in occasione di una riunione del Comitato misto. Le modifiche prevedono che l'accordo non si limiti più ai soli prodotti d'origine delle Parti contraenti. La gestione dell'accordo sarà altresì facilitata: ad esempio, la procedura per la modifica dell'elenco degli organismi di valutazione della conformità riconosciuta dall'accordo sarà considerevolmente semplificata. Il Consiglio federale ha approvato tali modifiche nel suo decreto del 10 giugno. L'accordo modificato potrà essere firmato ed entrare in vigore dopo che l'UE avrà approvato la versione modificata. Alcuni colloqui hanno trattato dell'estensione dell'accordo ad altri prodotti come gli ascensori, i prodotti chimici e i prodotti da costruzione.

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Quanto alle relazioni tra la Svizzera e l'UE, l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) estende il campo di applicazione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) ai Comuni e alle imprese private concessionarie attive, in virtù di un diritto speciale o esclusivo, nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'approvvigionamento di acqua e di energia.

Le due Parti contraenti si accordano per esentare dalle disposizioni dell'accordo il settore delle telecomunicazione nel quale le condizioni di concorrenza dominano manifestamente. Le corrispondenti procedure sono state introdotte e portate
avanti nel corso dell'anno in rassegna. I colloqui sull'intensità della concorrenza nel settore del trasporto ferroviario proseguono e concernono un'eventuale esenzione dagli obblighi dell'accordo per le società ferroviarie.

La Svizzera ha partecipato a titolo di osservatrice alle riunioni del Comité consultatif pour les marchés publics de la Commission européenne (CCMP) al fine di seguire da vicino l'evoluzione del diritto comunitario nel settore degli appalti pubblici.

Questo potrebbe essere utile nella prospettiva di una revisione della legislazione svizzera.

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Con l'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72), la Svizzera ha ottenuto un accesso agevolato al mercato europeo dei trasporti ferroviari e su strada. Parallelamente ha introdotto la «tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni» (TTPCP) e ha progressivamente aumentato il limite di peso per i mezzi pesanti. Dal 1° gennaio 2005 il limite di peso è fissato a 1577

40 tonnellate e sono stati soppressi i contingenti in vigore fino ad allora per i mezzi pesanti di 40 tonnellate. Contemporaneamente è stata aumentata la TTPCP: attraversare le Alpi per un veicolo di 40 tonnellate costa in media 292,50 franchi (per una distanza di riferimento di 300 km).

Queste misure intendono sostenere gli sforzi volti a favorire un trasferimento più importante del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia. Tra il 2000 e il 2004 il numero di mezzi pesanti attraverso le Alpi è diminuito del 10,6 per cento dopo essere aumentato di circa l'8 per cento annuo negli anni Novanta. Se la tendenza constatata nei tre primi trimestri è confermata, alla fine dell'anno in rassegna il numero di mezzi pesanti che hanno attraversato le Alpi sarà diminuito del 14 per cento rispetto al 2000.

In occasione delle sue due riunioni ordinarie, il Comitato misto ha trovato un'intesa di principio per una futura liberalizzazione dei trasporti triangolari delle merci concernenti la Svizzera, uno stato membro dell'AELS/SEE e uno Stato membro dell'UE, sia per i trasportatori svizzeri sia per quelli europei.

Non appena il Consiglio dei ministri dell'UE avrà dato il via libera, il rilevamento dei dati sul transito alpino, legato al futuro Osservatorio del traffico (art. 45 dell'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia), sarà affidato a un organismo esterno per il tramite di un bando di concorso.

Accordo sul trasporto aereo L'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68) disciplina, su base reciproca, l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato del trasporto aereo in Europa. Le compagnie aeree svizzere beneficiano degli stessi diritti rispetto ai loro concorrenti europei, ad eccezione della cosiddetta «ottava libertà», vale a dire il cabotaggio (ad es. tra Parigi e Lione), e non devono essere discriminate (divieto di discriminazione).

Il Comitato misto ha deciso in luglio e novembre di riprendere nell'allegato dell'Accordo determinati atti della Comunità, segnatamente in materia di sicurezza aerea. In occasione della riunione del novembre 2005 ha inoltre discusso delle modifiche del diritto comunitario della concorrenza nel settore del trasporto aereo e in particolare della partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea
(AESA), fatta salva l'approvazione del Parlamento, nonché della sua partecipazione allo spazio aereo unico («Single European Sky»).

Accordo sulla libera circolazione delle persone Entrato in vigore il 1° giugno 2002, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) concerne i cittadini degli allora Paesi membri dell'UE (Europa dei Quindici) e della Svizzera. La libera circolazione si è in primo luogo concretizzata per le persone che esercitano un'attività professionale sul territorio delle Parti contraenti o per coloro che intendono stabilirvisi senza esercitare un'attività professionale e dispongono di mezzi finanziari sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Nel quadro di questo accordo sono stati negoziati periodi transitori. Così i cittadini dell'Europa dei Quindici soggiacciono al contingentamento fino al 31 maggio 2007. Ogni anno ai cittadini che ne fanno richiesta vengono rilasciati 15 000 permessi di soggiorno di un anno o più (soggiorni di lunga durata) e 115 500 permessi di soggiorno da quattro mesi a un anno (soggiorni di breve durata).

1578

Nel periodo dal 1° giugno 2003 al 31 maggio 2005 i contingenti per i soggiorni di lunga durata sono stati esauriti dopo circa undici mesi: questo significa che il numero definito nell'Accordo corrisponde approssimativamente ai bisogni dell'economia nazionale. Nei due anni successivi l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti per i soggiorni di breve durata sono stati sollecitati soltanto per il 60 per cento circa. Il numero dei frontalieri (non sottoposti a contingentamento) è aumentato di un buon 5 per cento (ossia 8639 persone) tra il secondo trimestre 2003 e il terzo trimestre del 2005, passando da 167 744 a 176 383 persone. Nel corso dei primi tre trimestri del periodo in rassegna il numero dei frontalieri è rimasto praticamente invariato.

Dal 1° giugno 2004 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE è entrato nella seconda fase del regime transitorio. Da questa data i cittadini svizzeri hanno libero accesso al mercato del lavoro dell'Europa dei Quindici. Allo stesso modo per i cittadini dei quindici Stati membri dell'UE sono stati soppressi i precedenti controlli delle condizioni di lavoro e salariali nonché la priorità accordata ai lavoratori indigeni. Parallelamente alla soppressione di tali restrizioni sul mercato di lavoro, il 1° giugno 2004 sono entrate in vigore misure collaterali atte a evitare il dumping salariale e sociale. L'applicazione di queste misure si rivela soddisfacente.

Dopo le difficoltà iniziali sono stati registrati netti miglioramenti grazie a un rafforzamento dei controlli svolti dalle commissioni tripartite e paritetiche. Sui 14 000 controlli effettuati dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, il tasso delle infrazioni si situa al 6 per cento e nel 2,5 per cento dei casi si trattava di dumping salariale.

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica I programmi quadro dell'UE sono lo strumento principale dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca in Europa. Essi sono aperti a tutte le istituzioni di ricerca private e pubbliche. Il sesto programma quadro dell'UE (2002­2006) è dotato di un budget totale di 19,1 miliardi di euro. Questi fondi sono assegnati ai migliori progetti di ricerca per il tramite di bandi di concorso. Non esiste una chiave di ripartizione tra i differenti Paesi.
L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (RS 0.420.513.1; RU 2005 5057), che associa la Svizzera al sesto programma quadro dell'UE, è stato firmato il 16 gennaio 2004 dopo essere stato applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004. Secondo le statistiche dell'UE disponibili attualmente, la Commissione ha assicurato ai partner svizzeri mediante contratto quasi 38 milioni di euro fino al 31 dicembre 2004. Il 20 per cento delle proposte di progetto con partecipazione svizzera è stato ammesso dalla Commissione, mentre la percentuale dei progetti condotti a buon fine nei Paesi dell'UE è del 18 per cento.

2.1.1.3

Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999

L'allargamento dell'UE del 1° maggio 2004 ha reso necessario negoziare un Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione del 1999, che estende la libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE e definisce nuove misure transitorie (FF 2004 5253). Il Protocollo, approvato dal Parlamento nel corso della sessione invernale 2004 (FF 2004 6685), è stato sottoposto a votazione popolare. In occasione del referendum del 25 settembre 2005, il Protocollo e le misure collaterali 1579

elaborate dal Consiglio federale e i partner sociali sono state accettate con il 56 per cento dei voti. Il Protocollo entrerà in vigore, dopo la sua ratifica da parte della Svizzera e del Consiglio dell'UE, presumibilmente il 1° febbraio 2006.

Analogamente al dispositivo normativo adottato in seno al SEE, il regime transitorio concordato nel Protocollo per l'introduzione della libera circolazione delle persone è valido fino al 30 aprile 2011. Fino ad allora i lavoratori soggiacciono alle limitazioni relative alla priorità accordata ai lavoratori indigeni, al controllo delle condizioni salariali e di lavoro e ai contingenti. Inoltre, alle persone che intendono lavorare in Svizzera per una durata di quattro mesi al massimo verrà rilasciato un permesso di soggiorno soltanto se sono qualificati. I lavoratori indipendenti saranno sottoposti a contingentamento fino al 31 maggio 2007. Nel corso del periodo transitorio e fino al 2011 i contingenti annui passano a 3000 permessi di soggiorno di lunga durata e a 29 000 permessi di breve durata.

Il rafforzamento delle misure collaterali implica segnatamente l'obbligo per i Cantoni di impiegare un numero adeguato di ispettori del lavoro, l'inasprimento delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro esteri che violano le norme del diritto svizzero del lavoro nonché agevolazioni relative al carattere obbligatorio dei contratti collettivi di lavoro. A ciò si aggiunge un onere della prova per i lavoratori indipendenti al fine di evitare che i lavoratori esteri si sottraggano alle misure collaterali simulando un'attività indipendente fittizia.

Dal 26 ottobre 2004 fino all'entrata in vigore del Protocollo, la Svizzera ha rilasciato ai cittadini dei dieci nuovi Paesi membri dell'UE 700 permessi di soggiorno di un anno e 2500 permessi di soggiorni di breve durata (inferiore a un anno). Le condizioni per il rilascio di un permesso e il soggiorno sono definiti nella legislazione svizzera sugli stranieri.

2.1.2

Approvazione e attuazione dei «Bilaterali II»

La conclusione dei «Bilaterali II» è una tappa importante per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione con l'UE e rappresenta il prosieguo coerente della via bilaterale sulla quale la Svizzera si è impegnata negoziando i «Bilaterali I». Contrariamente a questi ultimi, i «Bilaterali II» non sono accordi economici nel senso classico, ad eccezione dell'Accordo sui prodotti agricoli trasformati che migliora la competitività dei prezzi praticati dall'industria agroalimentare svizzera sul mercato interno europeo. Le ripercussioni economiche sono tuttavia considerevoli. Ad esempio gli accordi sulla fiscalità del risparmio, la lotta contro la frode e Schengen, che disciplinano lo scambio di informazioni nel quadro dell'assistenza giudiziaria e amministrativa nel caso di reati nel settore fiscale, garantiscono la protezione del segreto bancario, componente essenziale della piazza finanziaria svizzera.

L'introduzione del visto Schengen è importante nel settore del turismo poiché grazie a tale visto i turisti dei Paesi non membri dell'UE, per i quali è necessario un visto Schengen per recarsi in Europa, non devono chiedere un visto supplementare per viaggiare in Svizzera. Grazie alla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA dell'UE, concepito per promuovere la produzione di opere audiovisive e facilitare la diffusione di film e telefilm in tutta Europa, l'industria cinematografica svizzera può varcare più facilmente le frontiere del mercato nazionale, piuttosto limitato e segmentato a causa della coesistenza di tre culture.

1580

Processo di approvazione Degli otto «Bilaterali II» tre sono già in vigore. L'Accordo sui prodotti agricoli trasformati, applicato provvisoriamente dal 1° febbraio, è entrato formalmente in vigore il 30 marzo. L'Accordo per evitare la doppia imposizione dei funzionari in pensione delle istituzioni e agenzie delle Comunità europee residenti in Svizzera è seguito il 31 maggio ed è applicato dal 1° gennaio 2006. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio è entrato in vigore il 1° luglio, dopo che tutte le Parti contraenti hanno applicato le misure convenute a partire dalla stessa data.

Per quanto concerne i rimanenti «Bilaterali II», il processo di approvazione non si è ancora concluso. Il Parlamento europeo si è pronunciato a favore di tutti gli accordi ma il Consiglio dell'UE non li ha ancora approvati. L'Accordo sulla lotta contro la frode, in quanto accordo «misto», richiede ancora l'avallo di tutti gli Stati membri.

Per il momento soltanto l'Estonia e la Lituania lo hanno approvato. Finora la Svizzera ha ratificato gli accordi nei settori statistica, ambiente e media.

Processo di attuazione L'Accordo del 26 ottobre 2004 sui prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.23, RU 2005 1533), che modifica il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972 (RS 0.632.401.2), è applicato dal 1° febbraio 2005 (RU 2005 1641). Esso ha per oggetto le misure relative all'importazione e all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (ad es. cioccolato, biscotti, paste, gelati). Il meccanismo di compensazione dei prezzi che serve a equilibrare le differenze di prezzo delle materie prime tra Svizzera e UE, dovute alla politica agricola, è al centro di questa revisione. Il campo di applicazione dell'accordo è inoltre esteso ad altri prodotti.

Finora l'applicazione di questo Accordo non ha posto particolari problemi.

Le disposizioni dell'Accordo per evitare la doppia imposizione dei funzionari in pensione delle istituzioni e agenzie delle Comunità europee residenti in Svizzera (RS 0.672.926.81), entrato in vigore il 31 maggio, si applicano soltanto alle pensioni versate dalla Commissione europea dal 1° gennaio 2006.

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81) è entrato in vigore il 1° luglio ed è completato mediante una legge federale (legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità
del risparmio, RS 641.91). L'Accordo concerne essenzialmente l'introduzione da parte della Svizzera di una ritenuta d'imposta sui redditi da risparmio delle persone imponibili nell'UE. Un altro elemento importante è la soppressione dell'imposizione di dividendi, interessi e canoni tra società figlie nello Stato d'origine, grazie alla quale le imprese svizzere attive nell'UE sono sgravate sul piano fiscale. Gli accordi di doppia imposizione tra la Svizzera e i diversi Stati membri dell'UE prevedono inoltre, sulla base della reciprocità, un'assistenza amministrativa in materia di frode fiscale e altri reati simili. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha elaborato una direttiva all'indirizzo degli agenti pagatori (banche, agenti di cambio ecc.). Le ritenute vanno versate all'Amministrazione federale delle contribuzioni per la prima volta il 31 marzo 2006.

1581

2.1.3

Contributo della Svizzera alla coesione dell'Europa allargata

In relazione con l'allargamento dell'UE ai dieci nuovi Stati membri, il 12 maggio 2004 il Consiglio federale ha annunciato, fatta salva l'approvazione del Parlamento, che la Svizzera verserà un contributo per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata il cui importo ammonta a un miliardo di franchi ripartito su un periodo di impegno di cinque anni. Questa iniziativa unilaterale della Svizzera si traduce in progetti e programmi a favore dei dieci nuovi Stati membri dell'UE.

Le consultazioni con la Commissione europea concernenti le modalità del contributo svizzero si sono concluse il 15 aprile 2005. Sono sfociate in un memorandum d'intesa non vincolante. La realizzazione di questo contributo si fonda su accordi di cooperazione bilaterali con i dieci Stati beneficiari, elaborati nello spirito del Protocollo e sulla legge federale relativa alla cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI, attualmente esaminata dal Parlamento. Nel 2006 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un credito quadro per il contributo alla coesione sulla base di tale legge. Il finanziamento di questo contributo non deve avere ripercussioni sul bilancio federale.

2.2

Associazione europea di libero scambio (AELS) e altri rapporti di libero scambio

La Convenzione AELS è regolarmente adeguata alle modifiche degli accordi settoriali Svizzera-CE del 1999 («Bilaterali I»). È inoltre esaminata la ripresa nella Convenzione dell'AELS di settori specifici coperti dai «Bilaterali II». I lavori relativi all'estensione del cumulo paneuropeo delle origini ai Paesi mediterranei proseguono come previsto. L'Accordo di libero scambio tra l'AELS e la Repubblica tunisina è applicato dal 1° giugno. I negoziati sugli accordi di libero scambio tra l'AELS e la Repubblica di Corea e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU)11 sono terminati. Sono stati avviati i negoziati per un accordo di libero scambio tra l'AELS e la Thailandia e si è convenuto con l'Algeria di avviare le trattative nel 2006. Gli Stati membri dell'AELS condurranno con l'Indonesia uno studio per la conclusione di un accordo commerciale preferenziale. La Svizzera ha avviato colloqui esplorativi bilaterali con gli Stati Uniti d'America e il Giappone al fine di esaminare le possibilità di negoziazione di un accordo di libero scambio.

2.2.1

Relazioni interne all'AELS

Il Consiglio dell'AELS si è riunito a due riprese a livello ministeriale (il 27 giugno a Vaduz e il 29 novembre a Ginevra). Le disposizioni della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31) sono adeguate regolar-

11

Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

1582

mente alle modifiche dei «Bilaterali I». Si esamina se la normativa dei «Bilaterali II» debba essere applicata alla Convenzione AELS in alcuni settori.

Con la decisione n. 2 del Consiglio dell'AELS, dal 1° agosto le regole di cumulo nella definizione dell'origine delle merci che figurano nell'allegato A della Convenzione AELS sono state adeguate al protocollo relativo al modello Euromed.

L'adeguamento delle regole di cumulo interne dell'AELS al nuovo sistema paneuropeo di cumulo delle origini Euromed ha permesso di compiere un importante passo verso una partecipazione degli Stati membri dell'AELS all'istituzione di una vasta zona di libero scambio euromediterranea.

2.2.2

Relazioni dell'AELS con Stati europei terzi e Paesi mediterranei

Gli Stati membri dell'AELS hanno concluso undici accordi di libero scambio con Paesi europei e mediterranei. L'accordo firmato con la Tunisia nel 2004 è applicato provvisoriamente dal 1°giugno (cfr. allegato, n. 8.2.2); l'accordo con il Libano entrerà in vigore dalla sua ratifica da parte di quest'ultimo. I negoziati con l'Egitto per la conclusione di un accordo di libero scambio proseguono. In occasione di una riunione del Comitato misto AELS-Algeria, si è convenuto di avviare i negoziati nel 2006 in prospettiva di un accordo di libero scambio.

Nel quadro dell'estensione del cumulo paneuropeo delle origini ai Paesi mediterranei, le regole di origine che figurano negli accordi conclusi dall'AELS con Israele (RS 0.632.314.491) e l'Autorità palestinese (RS 0.632.316.251) e quelle contenute nell'Accordo sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.632.313.141) sono state adattate al modello Euromed. Gli accordi conclusi dall'AELS con il Marocco (RS 0.632.315.491), il Libano e la Tunisia (FF 2005 1103) contengono già il protocollo euromediterraneo sulla definizione dell'origine; gli altri accordi dell'AELS saranno adeguati nel 2006.

Per quanto concerne gli accordi esistenti, si sono svolti incontri dei Comitati misti con Israele e la Croazia nel corso dei quali è stato deciso di aggiornare diverse disposizioni degli accordi. Altre modifiche, che sono state effettuate mediante procedura scritta (cfr. allegato, n. 8.2.1), concernono gli accordi di libero scambio con la Romania (RS 0.632.316.631) e la Turchia (RS 0.632.317.631.

In occasione dell'incontro del Comitato misto AELS-Israele del 15 giugno è stata concordata una normativa relativa alle prove dell'origine delle merci provenienti dai territori occupati. Il corrispondente accordo amministrativo, analogamente a quello concluso tra l'UE e Israele, prevede che in futuro sulle prove dell'origine israeliana, allestite conformemente all'Accordo di libero scambio AELS-Israele, venga indicato il luogo o la zona industriale nella quale le merci esportate da Israele hanno subito un trattamento o una trasformazione che ha conferito loro il carattere di prodotto originario. Queste informazioni permettono all'Amministrazione federale delle dogane di identificare il luogo di produzione. Alle merci la cui origine esula dai confini di Israele riconosciuti dal diritto internazionale, all'entrata in Svizzera non viene applicato alcun regime doganale preferenziale in virtù dell'accordo di libero scambio.

1583

Il Comitato misto si è inoltre riunito nel quadro delle dichiarazioni di cooperazione degli Stati membri dell'AELS con l'Ucraina e l'Albania. Questi due incontri hanno permesso di valutare lo stato delle relazioni economiche e commerciali nonché le opportunità di rafforzare la cooperazione.

2.2.3

Accordi di libero scambio conclusi con Stati extraeuropei e al di fuori del bacino mediterraneo

Gli Stati membri dell'AELS si adoperano attivamente per ampliare la loro rete di accordi di libero scambio. Attualmente sono in vigore tre accordi con Stati extraeuropei e al di fuori del bacino mediterraneo, vale a dire il Messico (RS 0.632.315.631.1), Singapore (RS 0.632.316.891.1) e il Cile (RS 0.632.312.451).

Il 15 dicembre è stato firmato un vasto accordo di libero scambio tra l'AELS e la Corea. I negoziati di libero scambio dell'AELS con l'Unione doganale dell'Africa australe si sono conclusi nella sostanza e l'accordo dovrebbe essere firmato nel primo semestre del 2006.

L'accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea liberalizza il commercio dei prodotti industriali (prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca compresi) e dei servizi. Esso migliora la protezione della proprietà intellettuale e contiene regole relative alla concorrenza e agli appalti pubblici. Parallelamente la Svizzera (in collaborazione con l'Islanda e il Liechtenstein) ha concluso con la Repubblica di Corea un accordo di sede e di protezione degli investimenti che va oltre e sostituirà l'attuale accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e la Corea sulla protezione degli investimenti. È stato concluso anche un accordo bilaterale sui prodotti agricoli non trasformati, che contiene concessioni doganali per determinati prodotti agricoli.

Dopo il Messico, la Repubblica di Corea è il secondo Stato membro dell'OCSE non europeo con il quale l'AELS ha concluso un accordo di libero scambio; la Corea diventerà il più importante partner di libero scambio della Svizzera dopo l'UE.

L'accordo di libero scambio tra l'AELS e la SACU concerne essenzialmente il commercio di beni industriali, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati. L'accordo eliminerà ampiamente le discriminazioni subite dagli Stati membri dell'AELS a causa dell'accordo di associazione tra il Sudafrica e l'UE (in vigore dal gennaio 2000). Le concessioni su alcuni prodotti agricoli non trasformati sono fissate in accordi bilaterali tra i differenti Stati membri dell'AELS e la SACU. In merito ai servizi e alla proprietà intellettuale sono confermati gli impegni nel quadro dell'OMC. I negoziati in questo settore sono previsti successivamente. Lo stesso vale per gli investimenti e gli appalti pubblici.

Sono proseguiti i lavori relativi
alla conclusione di un accordo di libero scambio con il Canada. Sono inoltre stati aperti negoziati in prospettiva di un accordo di libero scambio con la Thailandia. Con l'Indonesia è stata presa la decisione di istituire un gruppo di studio congiunto incaricato di esaminare entro la fine del 2006 la portata e il contenuto di un eventuale accordo commerciale preferenziale AELS-Indonesia. I negoziati con i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)12 saranno aperti nel 2006. Gli Stati membri dell'AELS esaminano regolarmente le opportunità di nuovi partenariati di libero scambio (segnatamente con i Paesi del Mercosur, altri Stati dell'America Latina al di fuori del Mercosur e diversi Paesi asiatici).

12

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

1584

Nel quadro dell'accordo di libero scambio AELS-Messico (RS 0.632.315.631.1), il Comitato misto ha tenuto una sessione nel corso della quale gli Stati membri dell'AELS hanno sottoposto proposte di semplificazione delle regole doganali relative all'invio di merci via Stati terzi. Sono proseguiti i negoziati condotti nel quadro degli accordi di libero scambio con il Messico e Singapore (RS 0.632.316.891.1) al fine di migliorare le disposizioni relative ai servizi fissate negli accordi di libero scambio conclusi con l'AELS.

Per la Svizzera gli accordi di libero scambio con partner commerciali selezionati rimangono uno strumento indispensabile al fine di mantenere e rafforzare la competitività e l'attrattiva della piazza economica svizzera. L'incertezza che regna sulla riuscita dei negoziati in corso all'OMC non fa che rafforzare la tendenza a concludere accordi bilaterali e regionali di libero scambio. In tale contesto questi accordi permettono alla Svizzera di evitare le discriminazioni nei relativi mercati. L'AELS rimane così il quadro ideale in cui negoziare accordi di libero scambio con partner extraeuropei. Ciò non esclude tuttavia un processo bilaterale qualora un'azione comune degli Stati membri dell'AELS non sembri interessante.

Visto che non tutti gli Stati membri dell'AELS si sono dichiarati interessati all'esplorazione di relazioni di libero scambio con gli Stati Uniti, il capo del DFE e il delegato americano al commercio si sono incontrati nel mese di luglio e hanno deciso di avviare consultazioni esplorative sulla possibilità di un vasto accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Alcuni specialisti hanno in seguito intrapreso lavori i cui risultati dovrebbero essere noti all'inizio del 2006. Sempre a livello bilaterale la Svizzera ha istituito un gruppo di riflessione con il Giappone, che non ha mostrato interesse per un accordo con l'AELS, al fine di identificare le possibilità di un vasto accordo di libero scambio. I lavori sono iniziati in ottobre.

2.3

Cooperazione europea nel settore della ricerca e della tecnologia

La Svizzera è membro fondatore di Eureka e COST. Questi due programmi sono caratterizzati da un approccio «dal basso»: l'iniziativa di lanciare progetti e azioni emana infatti dai ricercatori interessati. Insieme ai programmi quadro dell'UE, che seguono un approccio «dall'alto», Eureka e COST rappresentano i fondamenti della ricerca europea.

2.3.1

Eureka

Istituito nel 1985 (FF 1986 I 474) allo scopo di mobilitare le risorse europee mediante partenariati transnazionali nel settore della ricerca e dello sviluppo, Eureka è uno strumento internazionale di cooperazione transfrontaliera tra le imprese e i centri di ricerca europei. Esso mira a rafforzare la produttività e la competitività dell'Europa in materia di tecnologie di punta e a ridurre il ritardo tecnologico rispetto al Giappone e agli Stati Uniti. Eureka conta 36 membri: 35 Stati e la Commissione europea.

1585

Attualmente nel quadro di Eureka sono condotti 631 progetti (per un importo globale di 1,894 miliardi di euro) e vi partecipano 2842 partner. In occasione della XXII Conferenza parlamentare Eureka, tenutasi in giugno a Maastricht, sono stati approvati 183 progetti Eureka per un importo totale di 315 milioni di euro. In Svizzera 59 progetti beneficiano attualmente dello statuto Eureka. Essi riuniscono 100 partner svizzeri di cui circa un terzo sono PMI, partner industriali importanti e scuole universitarie/scuole universitarie professionali/ PF. Il costo globale di questi 59 progetti ammonta a 101 milioni di franchi.

2.3.2

COST

La «Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica» (COST), istituita nel 1971, è uno strumento internazionale destinato alla messa in rete di attività di ricerca nazionali. Le azioni COST interessano la ricerca precompetitiva e fondamentale a fini civili e di interesse pubblico. COST raggruppa attualmente 34 Stati membri e un Paese cooperante nonché circa 100 istituzioni di altri 16 Paesi.

Circa 30 000 ricercatori di tutta Europa partecipano alle 180 azioni COST attualmente in corso. La Svizzera partecipa a circa l'80 per cento delle azioni COST in corso. Durante l'anno in rassegna il nostro Paese ha approvato 40 azioni COST. Le spese assunte dalla Confederazione per COST ammontavano a un importo totale di 8,7 milioni di franchi. La partecipazione elvetica è ripartita come segue: PF (49 %), università e scuole universitarie professionali (37 %), imprese private (5 %) e diversi uffici federali (9 %).

3

Cooperazione economica multilaterale

3.1

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

In occasione della Conferenza annuale del Consiglio dei ministri dell'OCSE e del Consiglio ministeriale dell'AIE sono state esaminate le ragioni del livello elevato dei prezzi del petrolio, le implicazioni economiche e le misure da adottare.

L'OCSE si è occupata di come utilizzare meglio la globalizzazione nell'interesse di tutti i Paesi e al contempo di come procedere agli adeguamenti strutturali. Un altro tema centrale era come sfruttare al meglio il potenziale di creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi.

La Svizzera è stata sottoposta dall'OCSE a un esame per Paesi nei settori della politica economica, della politica della concorrenza e della riforma della regolamentazione. Il rapporto del 2004 relativo all'esame della lotta contro la corruzione è stato pubblicato in febbraio.

Il Consiglio dell'OCSE ha designato Ángel Gurría (Messico) quale successore del Segretario generale Donald Johnston il cui mandato scade il 31 maggio 2006.

1586

3.1.1

Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello dei ministri

Il Consiglio dell'OCSE si è riunito il 3 e 4 maggio a Parigi sotto la presidenza svedese. La Svizzera era rappresentata dal capo del DFE e dal segretario di Stato dell'economia. Il filo conduttore della riunione era «Mettere a profitto la globalizzazione». La riunione si è svolta in gran parte in presenza di Paesi non membri dell'OCSE. L'OCSE aveva invitato quindici Paesi non membri.

I temi principali del Consiglio dei ministri dell'OCSE concernevano le conseguenze della globalizzazione, l'impatto dell'interdipendenza economica a livello internazionale sull'adeguamento strutturale, la politica di sviluppo e il sistema multilaterale degli scambi. Il Consiglio dei ministri considera la globalizzazione come una forza positiva. Esso sostiene tuttavia l'adozione di misure affinché tutti possano beneficiarne. Per questo l'OCSE ha elaborato due studi che erano stati commissionati dalla Conferenza ministeriale del 2003. Lo studio «Trade and structural Adjustement» indaga le interazioni tra commercio e adeguamento strutturale. Esso giunge alla conclusione che le misure protezionistiche impediscono l'adeguamento strutturale.

Lo studio intitolato «Growth in Services» si occupa del contributo dei servizi alla crescita economica. Nello spazio OCSE i servizi rappresentano circa il 70 per cento delle attività economiche. In questo settore esiste un grande potenziale di crescita dell'impiego, della produttività e dell'innovazione che deve essere sfruttato mediante un adeguamento strutturale sostenuto da politiche liberali degli investimenti e degli scambi.

I ministri hanno adottato una dichiarazione che conferma gli impegni che i Paesi dell'OCSE hanno sottoscritto ispirandosi alla Dichiarazione del Millennio e al Consenso di Monterrey sull'incentivazione dello sviluppo13. La dichiarazione rileva che ogni politica porta frutti soltanto se può svolgersi in un ambiente caratterizzato da una buona ed efficace gestione degli affari pubblici. Ogni Paese sarebbe in fin dei conti il solo responsabile del proprio sviluppo economico e sociale.

Parallelamente al Consiglio ministeriale dell'OCSE, i ministri dell'energia si sono riuniti in seno all'Agenzia internazionale dell'energia (AIE). La delegazione svizzera era diretta dal capo del DATEC. I due consigli ministeriali si sono riuniti il 3 maggio, in parte insieme,
allo scopo di esaminare le interazioni fra la domanda di energia e il problema dell'insufficienza degli investimenti nel settore delle infrastrutture. I ministri si sono mostrati preoccupati per i prezzi elevati del petrolio che frenano la crescita. Si tratterebbe di utilizzare su scala mondiale tutte le tecnologie disponibili al fine di riuscire a coprire la futura domanda di energia e ridurre le emissioni di CO2. Occorrerebbe inoltre migliorare l'efficienza dell'impiego di energia.

Il mandato del segretario generale Donald Johnston (Canada), che dirige l'OCSE da dieci anni, scadrà il 31 maggio 2006. Il 30 novembre 2005 il Consiglio dell'OCSE ha designato Ángel Gurría (Messico) quale nuovo segretario generale.

13

http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/linkto/c-min(2005)2.

1587

3.1.2

Punti salienti delle attività analitiche

3.1.2.1

Riunione dei ministri degli affari sociali

I ministri degli affari sociali dei Paesi dell'OCSE si sono incontrati a Parigi dal 31 marzo al 1° aprile sotto la presidenza dei Paesi Bassi. La riunione era dedicata alle misure a favore delle famiglie e dei ragazzi, alla lotta contro la povertà e alle sfide che rappresentano per i sistemi sociali. La delegazione svizzera era diretta dal capo del DFI. I ministri hanno discusso dei diversi bisogni delle generazioni e hanno proceduto a scambi di opinioni con personalità del mondo universitario e della società civile in merito al ruolo degli attori sociali nel settore della protezione sociale. I ministri hanno rilevato che un'economia forte è la condizione decisiva affinché una società possa raggiungere i propri obiettivi sociali. Politiche economiche efficaci e politiche sociali efficienti si completano reciprocamente. Politiche familiari più favorevoli potrebbero contribuire ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a incentivare il tasso di natalità. Il mantenimento dei regimi di pensione deve essere meglio assicurato. La politica sociale potrebbe contenere la povertà se riuscisse a ridurre gli ostacoli all'impiego. Tutti gli attori dovrebbero cooperare per meglio conciliare dinamismo economico e realizzazione degli obiettivi sociali.

3.1.2.2

Politica dell'impiego

All'inizio di aprile due gruppi di lavoro dell'OCSE si sono occupati del progetto «Prospettive dell'impiego dell'OCSE 2005» e del nuovo orientamento della «Strategia dell'OCSE per l'impiego». Le loro principali conclusioni serviranno da raccomandazioni per la nuova strategia dell'OCSE per l'impiego e saranno presentate alla conferenza ministeriale del 2006.

Nel corso dell'anno in rassegna l'OCSE ha presentato un rapporto di sintesi sull'esame per Paese delle politiche volte a migliorare le prospettive dei lavoratori più anziani sul mercato del lavoro. Questo rapporto è stato discusso in ottobre dal Comitato dell'impiego, del lavoro e degli affari sociali.

3.1.2.3

Politica e sviluppo

Nel quadro di un bilancio intermedio sulla realizzazione degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo, il Consiglio dell'OCSE ha trasmesso al segretario generale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite una dichiarazione contenente una serie di misure necessarie per raggiungere tali obiettivi.

Il Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) ha discusso di misure atte a rafforzare l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo. La «Dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto allo sviluppo» è stata adottata nel quadro di un forum ad alto livello in cui si sono riuniti i ministri e gli alti responsabili di più di 90 Paesi sviluppati e in sviluppo, 27 organizzazioni multilaterali e i rappresentanti della società civile e del settore privato. I temi centrali di questa dichiarazione sono i seguenti: responsabilità personale, armonizzazione, conformazione ai sistemi dei partner, orientamento ai risultati, responsabilità reciproca e obbligo di rendere conto. La riunione ad alto

1588

livello del CAS ha confermato i risultati del forum e adottato dieci principi di cooperazione con gli Stati strutturalmente meno solidi.

Del resto l'aumento degli importi di aiuto pubblico allo sviluppo è rimasto un tema altamente prioritario. Le simulazioni del CAS mostrano che questo aiuto dovrebbe passare da quasi 80 miliardi di dollari nel 2004 a circa 130 miliardi nel 2010, vale a dire un aumento di più del 60 per cento in termini reali. L'aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera nel 2004 ha raggiunto lo 0,41 per cento del prodotto nazionale lordo, superando l'obiettivo dello 0,4 per cento fissato dal Consiglio federale per il 2010. Il forte aumento nel 2004 si spiega con gli adeguamenti statistici effettuati in seguito alla decisione del Consiglio federale del maggio 2005 di considerare anche in futuro come aiuto pubblico allo sviluppo i costi relativi ai richiedenti l'asilo provenienti da Paesi in sviluppo.

Nel corso dell'anno in rassegna la cooperazione allo sviluppo della Svizzera è stata valutata nel quadro di un esame nazionale (peer review). Gli esaminatori della Norvegia e della Nuova Zelanda nonché i rappresentanti del segretariato del CAS hanno formulato raccomandazioni sui punti forti e deboli del sistema svizzero stilando un bilancio globalmente positivo che però presenta zone d'ombra. Hanno espresso raccomandazioni che concernono principalmente l'aumento del volume dell'aiuto e la concentrazione geografica e tematica.

3.1.2.4

Politica dell'educazione

Dando seguito all'invito del presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, il consigliere agli Stati Hans-Ulrich Stöckling e nove ministri dell'educazione dei Paesi dell'OCSE si sono riuniti il 28 e 29 aprile a San Gallo per uno scambio informale. È stato discusso essenzialmente come, in seguito all'inchiesta PISA, i test per allievi che si sono diffusi rapidamente nella maggioranza dei Paesi possono essere utilizzati come informazioni gestionali. La questione di come trattare i risultati individuali di ogni scuola è controversa. Ancora una volta la riunione ministeriale ha dato alla Svizzera l'occasione di fare valere il suo ruolo attivo presso l'OCSE in materia di educazione.

3.1.2.5

Politica agricola

Sia i lavori del Comitato dell'agricoltura dell'OCSE sia l'incontro degli alti funzionari del 14­15 giugno 2005 hanno confermato che, nello sviluppo della politica agricola, anche i Paesi che finora avanzavano argomenti prevalentemente economici valorizzano e svolgono compiti multifunzionali. Il sostegno diretto delle aziende agricole (e non dei mercati) è riconosciuto come la misura più efficace: permette infatti di garantire che i mezzi impiegati giungano effettivamente al produttore e che le sue prestazioni ecologiche vengano indennizzate. La ridistribuzione delle misure di sostegno all'agricoltura sotto forma di pagamenti diretti dissociati dalla produzione è sempre più praticata a livello internazionale. Contemporaneamente il sostegno della produzione e dei prezzi perde di importanza. Anche se il numero dei Paesi che approvano una riforma dell'agricoltura in questa direzione continua a crescere, la questione di una soppressione completa del sostegno del mercato interno non dovrebbe più figurare nei lavori dell'OCSE prima della conclusione del ciclo di Doha.

1589

All'OCSE la Svizzera ha rilevato la necessità di distinguere tra i prodotti agricoli secondo la loro qualità e provenienza nonché l'importanza delle prestazioni fornite oltre all'attività agricola e delle misure prese a questo riguardo. Entrambe le preoccupazioni sono condivise anche dai Paesi esportatori. La Svizzera ha tuttavia criticato il fatto che la stima del sostegno ai produttori (Producer Support Estimate, PSE) non esprima sufficientemente il trasferimento del sostegno all'agricoltura. L'OCSE deve migliorare il calcolo del PSE in questo punto.

3.1.2.6

Politica degli scambi

Al fine di eseguire il mandato del Consiglio dei ministri del 2003, il Comitato degli scambi si è occupato delle raccomandazioni dell'OCSE in materia di scambi contenute nei due studi «Trade and Structural Adjustment» e «Growth in Services» che sono state approvate dal Consiglio dei ministri (cfr. n. 3.1.1). I lavori analitici si sono inoltre concentrati sul contributo che una politica commerciale aperta può dare a livello mondiale in quanto catalizzatore per la crescita, l'impiego, lo sviluppo e la lotta contro la povertà. Si è prestata particolare attenzione alla questione dell'integrazione nel sistema commerciale multilaterale dei nuovi Paesi industrializzati. Sono state discusse soprattutto le soluzioni che prevedono il passaggio a un trattamento commerciale più differenziato e più adeguato ai differenti livelli di sviluppo raggiunti. Il Comitato ha nuovamente condotto consultazioni con Paesi non membri, rappresentanti dell'economia, dei sindacati e delle organizzazioni non governative, contribuendo a migliorare la comprensione e la valutazione materiale e analitica del ciclo di Doha.

3.1.2.7

Esame della politica svizzera di regolamentazione

Negli anni Novanta un gruppo consultivo sulla riforma della regolamentazione («Advisory Group on Regulatory Reform») ha messo a punto, in seno all'OCSE, un modello per confrontare gli sforzi di riforma strutturale compiuti dai Paesi membri, per valutarne il contenuto e per sostenerli mediante uno scambio di informazioni.

Questo modello costituisce la base necessaria per la realizzazione dei cosiddetti esami per Paese. Dopo aver aggiornato a fine 2003 la banca dati dell'OCSE sulla riforma della regolamentazione («Regulatory Reform Database»), costituita appositamente nel 1998, le basi aggiornate per il confronto internazionale e le esperienze del segretariato dell'OCSE raccolte nei suoi precedenti esami per Paese lasciavano prevedere ricche discussioni e analisi nei comitati incaricati degli esami. La Svizzera si è perciò sottoposta a questo esame nel 2005 come 21° Paese.

L'esame consisteva nel rispondere a un questionario dettagliato (in gennaio) e nel raccogliere informazioni in Svizzera; per fare questo l'equipe di esaminatori ha contattato in aprile un centinaio di personalità del mondo politico. Sulla base di rapporti elaborati dalle competenti direzioni del segretariato dell'OCSE, diversi comitati hanno in seguito discusso della politica della Svizzera in materia di riforma della regolamentazione: si trattava del Comitato della concorrenza, di un gruppo di lavoro del Comitato degli scambi, di un comitato dell'Agenzia internazionale dell'energia e del Gruppo consultivo sulla gestione e la riforma della regolamentazione («Advisory Group on Regulatory Management and Reform»).

1590

L'esame ha interessato (1) i punti forti e deboli della legge sulla concorrenza e le prime esperienze con la nuova legge, (2) l'accesso al mercato svizzero dei produttori e degli investitori esteri, (3) l'adeguatezza della legge sull'approvvigionamento elettrico, attualmente in discussione, ad aprire in modo efficace e senza attriti il mercato dell'energia elettrica, (4) lo statuto e il ruolo delle istanze di regolamentazione indipendenti nel settore delle infrastrutture (ad es. la Comco) e (5) la capacità di assicurare nel processo legislativo non solo la qualità dei testi giuridici ma anche la messa in conto delle loro implicazioni economiche e sociali.

In base alle proposte del segretariato dell'OCSE, i comitati hanno formulato per ciascuno dei temi raccomandazioni all'indirizzo della Svizzera allo scopo di migliorare il suo contesto normativo.

In occasione dell'esame finale nel gruppo speciale per la riforma della regolamentazione («Special Group on Regulatory Reform») svoltosi il 6 dicembre, la delegazione svizzera è stata rappresentata dal segretario di Stato dell'economia e dal segretario generale del DATEC. Le discussioni hanno interessato la capacità della Svizzera, nell'attuazione di riforme delle strutture, di integrare in un progetto di riforma coerente, adeguato ed efficace, la problematica della politica della concorrenza, della definizione del ruolo delle istanze della regolamentazione, dell'ammissione di influenze estere e delle conseguenze nazionali della regolamentazione. L'esempio del mercato dell'energia elettrica ha permesso di esporre al meglio le condizioni necessarie alla riforma in una democrazia referendaria con una ripartizione federalistica delle competenze e un governo orientato alla concordanza. I risultati saranno presentati nella primavera 2006.

3.1.2.8

Esame della politica economica svizzera

L'esame periodico della politica economica svizzera è avvenuto il 2 novembre sotto l'egida del Comitato d'esame dell'OCSE. La politica monetaria e la politica finanziaria a breve termine hanno avuto un ruolo minore nelle discussioni poiché il loro orientamento è stato considerato appropriato. Il testo elaborato dal segretariato dell'OCSE si fonda sulla constatazione che gli organi decisionali politici svizzeri devono affrontare principalmente due problematiche: migliorare il bilancio della crescita economica e controllare meglio l'evoluzione delle spese pubbliche.

La delegazione svizzera ha condiviso le raccomandazioni del Comitato che coincidono ampiamente con gli obiettivi fissati negli obiettivi della legislatura 2003­2007.

Il suggerimento di fissare un quadro budgetario a medio termine che comprenda Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali finanziate mediante versamenti obbligatori è stato ritenuto pertinente. L'attenzione è stata tuttavia attirata sulle specificità istituzionali della Svizzera, vale a dire l'autonomia in materia di bilancio dei Cantoni e dei Comuni.

1591

3.1.3

Strumenti nel settore degli investimenti

3.1.3.1

Regole multilaterali di investimento

Elaborate sin dagli anni Sessanta, gli standard dell'OCSE costituiscono ancora oggi il dispositivo normativo multilaterale più importante in materia di investimenti internazionali. Una delle sue componenti principali, ossia la Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, divisa di quattro parti, è aperta anche a Paesi non membri dell'OCSE che adempiono determinati criteri. Con l'ammissione della Romania nel 2005, la Dichiarazione ha accolto nove Paesi non membri. Nel complesso circa il 90 per cento degli investimenti diretti verso l'estero (outflows) e il 75 per cento dei flussi di capitale provenienti dall'estero (inflows) sono riconducibili ai 39 Stati attualmente vincolati dalle regole dell'OCSE in materia di investimenti. La Svizzera occupa in questo settore i primi posti, segnatamente per quanto concerne le quantità di investimenti diretti all'estero.

In questo contesto l'OCSE concentra viepiù i suoi lavori in materia di investimenti sulla cooperazione con i Paesi emergenti non membri che non hanno ancora aderito ai suoi strumenti. Questa cooperazione di lunga data mira ad agevolare lo scambio di esperienze e a identificare le buone pratiche. Ai programmi in corso, segnatamente con l'Europa sudorientale, la Russia e la Cina, dal 2005 è venuto ad aggiungersi un progetto ambizioso con i Paesi del Medio Oriente e del Nordafrica (MENA).

Quale ulteriore compito prioritario, un gruppo di lavoro appositamente costituito sta elaborando un vademecum di «buone pratiche» che riunisce gli elementi essenziali di una promozione sostenibile degli investimenti nazionali e internazionali. Il gruppo di lavoro si compone di delegati di Paesi membri e non membri dell'OCSE nonché di rappresentanti dei partner sociali e della società civile. Sono inoltre proseguiti i lavori di analisi dell'OCSE, che godono di particolare considerazione, relativi allo sviluppo dinamico nel settore degli accordi di investimento bilaterali e regionali e della loro applicazione da parte dei tribunali arbitrali internazionali.

3.1.3.2

Codice per imprese multinazionali

In quanto raccomandazioni per un comportamento responsabile indirizzate alle imprese dai governi, i Principi direttivi dell'OCSE per le imprese multinazionali restano, per la loro portata e il sostegno multilaterale che le legittima, uno strumento unico. Chiunque ritenga che un'impresa di uno dei 39 Stati Parte non rispetti detti principi può rivolgersi a un «Punto di contatto nazionale». Questo, che per la Svizzera è situato presso il Segretariato di Stato dell'economia, si impegna nella ricerca di una soluzione amichevole e informa sul risultato dei propri sforzi.

Dalla revisione dei Principi direttivi nel 2000 sono passati cinque anni: un'occasione per stilare un primo bilancio. In qualità di punto di riferimento internazionale nel settore della responsabilità delle imprese e per regolare alcuni problemi concreti, questi principi si sono viepiù affermati. Tuttavia l'importanza attribuita loro dai singoli Stati è assai diversa e le potenzialità offerte da questo strumento pragmatico in materia di mediazione non sembrano ancora sfruttate in modo ottimale. Per la Svizzera il prosieguo della promozione dei Principi direttivi dell'OCSE resta così un compito fondamentale.

1592

3.1.3.3

Pratiche di corruzione

In numerosi Paesi la corruzione costituisce uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo economico e sociale. Gli sforzi profusi sul piano internazionale per lottare contro questo flagello hanno segnato un passo importante nel 1997 con l'adozione della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione (RS 0.311.21). Grazie a questa Convenzione, sono finora 36 gli Stati firmatari che si sono impegnati a rendere punibile e a perseguire penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri. La Convenzione è completata da una serie di raccomandazioni che concernono segnatamente la contabilità e la verifica dei conti, gli appalti pubblici e il regime fiscale.

La trasposizione della Convenzione nel diritto interno, nonché l'applicazione di quest'ultimo, sono valutate in modo approfondito in occasione di esami per Paesi, effettuati in varie tappe.

Il rapporto d'esame della Svizzera, pubblicato nel 2005, era corredato di dieci raccomandazioni concrete in vista di un'attuazione ancora più efficace della Convenzione. I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno accuratamente valutato le conclusioni del rapporto e intrapreso i primi passi per adottarne le raccomandazioni. Nell'ambito di tale processo, nel gennaio 2006 la Svizzera dovrà fare il punto della situazione all'OCSE, a cui presenterà, all'inizio del 2007, un rapporto dettagliato sulle misure da essa adottate.

Dopo che aveva messo a disposizione un gruppo di esperti per l'esame del Canada (2003), la Svizzera ha rinnovato il suo impegno per l'esame del Belgio nel 2005.

Visto che finora sono una ventina i Paesi che sono stati oggetto di tale esame, questo importante processo è ormai entrato nella sua seconda metà. È stato avviato uno studio per tracciare un bilancio intermedio dei progressi e dei punti deboli riscontrati. Una volta conclusi tutti gli esami per Paese (2007), i relativi risultati permetteranno altresì all'OCSE di definire i compiti che dovrà assolvere in materia di corruzione.

3.1.4

Strumenti in altri settori

3.1.4.1

Cooperazione internazionale nel settore della concorrenza

Nel giugno 2005, il Comitato della concorrenza dell'OCSE ha esaminato nei dettagli la politica della Svizzera in materia di concorrenza nell'ambito di uno studio orizzontale condotto da diversi comitati dell'OCSE sulla legislazione svizzera (cfr.

n. 3.1.2.7). Nel suo rapporto, il Segretariato dell'OCSE giunge alla conclusione che la causa del debole tasso di crescita e del livello elevato dei prezzi in Svizzera va ricercata in particolare nella mancanza di concorrenza. Nonostante le importanti riforme attuate in questo settore, nel nostro Paese non esiste ancora una cultura della concorrenza consolidata. L'approccio restrittivo adottato nei confronti degli accordi di cooperazione in materia di concorrenza avrebbe finora impedito di trattare con rigore i comportamenti contrari alla concorrenza. L'OCSE ritiene inoltre un punto debole il fatto che non tutti i membri della Commissione della concorrenza (Comco) siano indipendenti, il che può comportare conflitti d'interesse. Il Segretariato dell'OCSE raccomanda un potenziamento della cooperazione internazionale, l'introduzione di una legislazione specifica sulla procedura da seguire in materia di cartelli, un'ampia revisione della legge sul mercato interno, una migliore coopera1593

zione tra la Comco e le istanze di regolazione (come la ComCom), un'intensificazione della concorrenza nel settore degli appalti e, più in generale, un'apertura più estesa del mercato svizzero alla concorrenza internazionale.

Ci sono voluti alcuni mesi per portare a termine l'elaborazione di pratiche raccomandate per lo scambio ufficiale di informazioni tra le autorità della concorrenza nelle indagini concernenti i cartelli hard core (Recommended Practices for the Formal Exchange of Information Between Competition Authorities in Hard Core Cartel Investigations). Si tratta di direttive che il Comitato della concorrenza dell'OCSE deve adottare e che non avranno lo statuto di raccomandazione dell'OCSE. Sortiranno pertanto i loro effetti soltanto quando saranno state trasposte in una legge nazionale o in un trattato internazionale. Il documento si concentra sulla protezione dei privati cittadini nell'ambito di una cooperazione tra le autorità della concorrenza. La cooperazione tra Stati non è stata praticamente trattata.

3.1.4.2

Principi dell'OCSE relativi al governo d'impresa

Per completare i principi del governo d'impresa, adottati nel 1999 e riveduti nel 2004, l'OCSE ha definito direttive destinate alle imprese o a organizzazioni assimilate di proprietà dello Stato. Tali direttive concernono il ruolo dello Stato quale proprietario. D'altro canto, intendono parificare le imprese del settore privato e del settore pubblico. A prescindere dal fatto che aderiscano o meno all'OCSE, gli Stati possono essere importanti proprietari o coproprietari di imprese. L'ondata di liberalizzazione e di privatizzazione mondiale degli anni Novanta ha riproposto gli interrogativi che riguardano la condotta e il controllo (governo) di tali imprese. Alla luce delle direttive dell'OCSE, lo Stato proprietario d'impresa deve, tra l'altro, dissociare la sua funzione di proprietario dalle sue funzioni di regolamentazione e di sorveglianza, badando alla parità di trattamento degli azionisti, segnatamente quando esso stesso è azionista maggioritario o azionista minoritario dominante. Inoltre, lo Stato dovrebbe dar prova di un comportamento esemplare in materia di rendiconto, di trasparenza, nonché della costituzione e delle modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione.

3.1.4.3

Pratiche fiscali sleali

Per assicurare la coerenza con le linee direttrici dell'OCSE relative alla trasparenza, la Svizzera doveva adeguare la sua circolare concernente le imprese di servizi.

L'ultimo dissenso relativo alla pratica della deduzione forfettaria di imposte è stato appianato all'inizio del 2005. La circolare corrispondente è stata sostituita.

Il Global forum on taxation dell'OCSE, un organo ad hoc che riunisce sia Stati membri che Stati non membri dell'OCSE, ha proseguito i suoi lavori relativi allo scambio internazionale di informazioni tra autorità fiscali. La Svizzera non ha approvato la costituzione di questo forum. Lo scopo dei lavori del forum è quello di far riconoscere uno standard internazionale in materia di trasparenza e di cooperazione fiscale internazionale, secondo il quale l'assistenza amministrativa, o addirittura l'assistenza giudiziaria, deve essere concessa senza alcuna esigenza di doppia incriminazione e con un accesso illimitato ai documenti bancari, finanziari o di altro tipo.

1594

La messa a punto di un siffatto denominatore comune, che l'OCSE ha definito «Level Playing Field», non corrisponde interamente alla politica svizzera in questo settore, nonostante i recenti impegni che la Svizzera ha assunto per migliorare la sua cooperazione a livello internazionale. Per questo motivo la Svizzera ha ribadito la sua astensione di principio nei confronti di questi lavori. Intende in tal modo assicurare che la sua posizione sia rispettata in seno all'OCSE.

Durante l'anno in rassegna, la prima tappa di questi lavori consisteva nel riunire i dati sugli ordini giuridici degli Stati membri dell'OCSE e sugli enti che si sono impegnati a cooperare con l'OCSE nonché sui centri finanziari importanti (come Hong Kong e Singapore) invitati dall'OCSE a partecipare ai lavori. La Svizzera, in qualità di membro dell'OCSE, non ha mai rifiutato di fornire i dati pertinenti sul suo sistema giuridico e l'ha quindi fatto anche in questo contesto. Ciò non significa tuttavia che aderisce agli standard proposti dal forum. A questo proposito, la Svizzera ha ricordato all'OCSE che le norme proposte dagli enti che non appartengono all'OCSE di cui è prevista l'applicazione negli Stati membri violano il principio del consenso alla base del funzionamento dell'OCSE. Anche il Belgio, l'Austria e il Lussemburgo non sono disposti a riprendere interamente tali standard.

In un secondo tempo, i dati raccolti serviranno a valutare il grado di trasparenza dei sistemi giuridici degli Stati, nonché il grado di capacità di ogni Stato membro o non membro a cooperare in materia fiscale. La Svizzera potrebbe essere di nuovo oggetto di critiche per non fornire assistenza in materia fiscale in modo così esteso come la maggioranza degli Stati dell'OCSE. Recentemente, alcuni enti non membri hanno concluso accordi di scambio d'informazioni in materia fiscale con Stati dell'OCSE, il che può essere considerato come una conseguenza concreta dei lavori del forum.

Mentre in un primo momento l'OCSE aveva ritenuto opportuno promuovere l'idea di adottare misure difensive coordinate contro gli Stati che non si adeguassero ai futuri standard, questa idea è stata abbandonata via via che proseguivano le discussioni. La questione delle misure difensive resterà probabilmente di competenza esclusiva dei singoli Stati.

Nell'intento di promuovere
il dialogo, è stato istituito uno statuto d'osservatore per la riunione del Forum globale di novembre a Melbourne (Australia), permettendo così alla Svizzera di partecipare alla conferenza in tale veste.

3.2

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

L'anno in rassegna si è svolto all'insegna della preprarazione della sesta Conferenza ministeriale dell'OMC che ha avuto luogo a Hong Kong dal 13 al 18 dicembre 2005. Dopo che gli obiettivi della Conferenza ministeriale erano stati riveduti al ribasso durante l'autunno, a Hong Kong è stato possibile prendere le decisioni necessarie al prosieguo del ciclo di Doha. Gli sviluppi dei primi mesi del 2006 mostreranno se il ciclo potrà essere concluso, come previsto, alla fine del 2006. Oltre a questi negoziati, l'OMC si è concentrata sull'applicazione dei suoi accordi, sui negoziati di adesione, sugli esami dei Paesi e sulla procedura di regolamento delle controversie.

1595

3.2.1

Sesta Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong

Nonostante il rilancio del processo di Doha in seguito alla decisione del 1° agosto 2004 del Consiglio generale dell'OMC e gli intensi negoziati a tutti i livelli, in particolare in occasione di diverse conferenze ministeriali nel corso dell'anno in rassegna (di cui l'elenco dei ministri presenti rifletteva bene la diversità politica e geografica dell'OMC), i negoziati del ciclo di Doha hanno subito ritardi. Inizialmente era previsto che diversi gruppi di negoziato definissero, entro la fine di luglio, gli elementi di un possibile risultato, denominati «prime approssimazioni». Tuttavia, a parte qualche lieve progresso, concernente per esempio il metodo di conversione dei dazi doganali specifici in dazi ad valorem per i prodotti agricoli, nel corso delle due ultime settimane di luglio non è stata presa alcuna decisione concreta nei negoziati agricoli. Solo pochi progressi tecnici sono stati realizzati anche negli altri settori di negoziato del ciclo di Doha, cosicché non è stato nemmeno abbozzato un primo pacchetto di negoziati.

Le discussioni sono riprese all'inizio d'autunno nei principali settori di negoziato, quali l'agricoltura, l'accesso al mercato dei prodotti industriali, i servizi, le norme e le agevolazioni degli scambi. In ottobre, gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno presentato proposte intese a sbloccare i negoziati. Le discussioni che ne sono seguite non hanno tuttavia consentito di avvicinare le posizioni dei principali attori. Nonostante gli sforzi considerevoli profusi, i progressi ottenuti si sono rivelati insufficienti per assicurare l'apertura decisiva attesa alla sesta Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong.

Il motivo principale di questa situazione è imputabile al fatto che i negoziati si sono quasi interamente focalizzati sull'agricoltura, mentre praticamente nessun progresso era stato realizzato negli altri settori, sia per quanto riguarda l'accesso al mercato non agricolo, le norme, il regolamento delle controversie, i legami tra scambi e ambiente e tra scambi e sviluppo sia a proposito delle indicazioni geografiche, particolarmente care alla Svizzera. Gli unici progressi registrati riguardano i servizi e, in minor misura, l'agevolazione degli scambi.

Per questi motivi, è stato necessario ridimensionare i risultati attesi a Hong Kong.

Non si trattava più di
prepararvi la conclusione del ciclo di Doha, ma semplicemente di stabilire il quadro operativo per proseguire i negoziati di questo ciclo, un compito che di per sé non era insignificante. Il risultato della Conferenza ministeriale risponde a queste attese. La Dichiarazione ministeriale adottata il 18 dicembre 2005 fornisce indicazioni sulle modalità e i termini da rispettare per tutti i settori del negoziato.

Questi elementi sono particolarmente utili per i negoziati sui servizi, le norme e l'agevolazione degli scambi, dato che questi negoziati sono meno avanzati di quelli sull'agricoltura e l'accesso al mercato dei prodotti industriali. Inoltre, è stato possibile fissare una data per la soppressione delle sovvenzioni agricole all'esportazione (n. 3.2.2). Per i prodotti industriali, occorrerà applicare una formula efficace per ridurre i dazi doganali (la cosiddetta formula svizzera) e garantire un migliore accesso al mercato per i prodotti dei Paesi più poveri. Infine è opportuno rilevare la decisione del Consiglio generale del 6 dicembre 2005 che ha introdotto formalmente nell'Accordo TRIPS la decisione provvisoria del 30 agosto 2003 sull'accesso ai medicamenti per i Paesi poveri in sviluppo. Benché il risultato della Conferenza ministeriale possa essere considerato positivo, soltanto gli sviluppi dei primi mesi

1596

del 2006 mostreranno se il ciclo di Doha potrà essere concluso, come previsto, alla fine del 2006.

3.2.2

Agricoltura

Dato il suo ruolo di coordinatrice del G10, il «Gruppo dei dieci Paesi importatori netti di prodotti agricoli», la Svizzera ha continuato a occupare un posto importante nei negoziati sul dossier agricolo. Questi ultimi vertevano principalmente su tre tematiche: l'accesso al mercato, il sostegno interno e le sovvenzioni alle esportazioni, il cui quadro di negoziato è fissato nella Convenzione del 1° agosto 2004 e, in alcuni settori, è stato delineato in occasione della Conferenza ministeriale. Per quanto riguarda l'accesso al mercato, è necessario effettuare «miglioramenti sostanziali» secondo una formula unica di riduzione tariffale in tutte le fasce dei dazi doganali, a seconda del livello degli stessi: più sono elevati, più le riduzioni dovranno essere importanti; più i prodotti sono sensibili, più saranno trattati in modo flessibile. Si prevede di ridurre «in modo sostanziale» le misure di sostegno interno che comportano una distorsione degli scambi. Tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione dovranno essere eliminate entro il 2013.

Finora gli Stati Uniti, l'UE, il G2014, il G10 (presieduto dalla Svizzera), il G3315 e il gruppo degli Stati ACP16, che conta 79 membri, hanno formulato proposte nel settore dell'agricoltura. I membri dell'OMC continuano a difendere posizioni molto diverse, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato. Gli Stati Uniti sostengono che il Congresso approverà le riduzioni delle sovvenzioni legate alla produzione soltanto in caso di una riduzione tariffale radicale e chiedono una riduzione tariffale del 90 per cento per i dazi doganali (elevati) superiori al 60 per cento ad valorem. Per contro, l'UE, che ha già attuato la riforma della sua politica agricola nel 2003, può accettare importanti riduzioni delle sovvenzioni interne, ma si mantiene sulla difensiva per quanto riguarda l'accesso ai mercati. Ha proposto una riduzione tariffale del 60 per cento per i dazi doganali superiori al 90 per cento ad valorem.

Il G10 adotta una posizione difensiva, principalmente in materia di accesso al mercato. Pur accettando una formula di riduzione tariffale lineare in seno a quattro fasce di dazi doganali, chiede tuttavia una flessibilità limitata e continua ad opporsi alla fissazione di limiti tariffali (tariff cap). Il G10 è anzitutto isolato per quanto riguarda i
limiti tariffali. Il G20, una coalizione di Paesi emergenti e in sviluppo presieduta da Brasile, India e Cina, chiede che i Paesi industrializzati facciano concessioni importanti nei tre pilastri e concedano, per esempio, una riduzione tariffale del 75 per cento sui dazi doganali superiori al 75 per cento ad valorem, mentre il gruppo medesimo offre soltanto la metà. I Paesi in sviluppo, che beneficiano di tariffe preferenziali, temono che queste perdano i loro effetti e insistono per ottenere compensazioni finanziarie. Esigono inoltre dai Paesi industrializzati una franchigia doganale per i loro prodotti tropicali. Lievi progressi sono stati registrati nell'ambito dell'iniziativa sul cotone, lanciata prima dell'ultima Conferenza ministeriale (Cancun) da quattro 14

15 16

G20: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Guatemala, India, Messico, Pakistan, Paraguay, Perù, Sudafrica, Thailandia e Venezuela.

Il G33 è un gruppo di Paesi in sviluppo presieduto da India, Indonesia e Malaysia.

ACP: gruppo dei Paesi in sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; questo gruppo, che riunisce attualmente 79 Paesi (di cui 60 sono membri dell'OMC), intrattiene strette relazioni con l'UE.

1597

Paesi africani (Benin, Burkina Faso, Mali e Niger). Gli Stati Uniti si sono infatti dichiarati disposti a ridurre le loro sovvenzioni legate alla produzione di cotone nella stessa misura delle riduzioni consentite per gli altri prodotti e di sopprimere le sovvenzioni all'esportazione sul cotone entro la fine del 2006.

3.2.3

Prodotti industriali

Per quanto riguarda i prodotti industriali, occorreva determinare le modalità di negoziazione sulla base della decisione del Consiglio generale del 1° agosto 2004. Il principio è il seguente: la riduzione tariffale si effettuerà applicando una formula armonizzata secondo cui più i dazi sono elevati, più devono essere ridotti.

A Hong Kong è stato possibile stabilire che la «formula svizzera» definita in occasione del Ciclo di Tokyo sarà la formula applicata per determinare la riduzione dei dazi. Tuttavia, la sua applicazione è condizionata da numerose clausole speciali valide per i Paesi in sviluppo. Alcuni Paesi in sviluppo (soprattutto l'India, i Caraibi e taluni Paesi africani) hanno dichiarato di poter accettare il ricorso a una simile formula soltanto se i coefficienti saranno nettamente differenti tra i Paesi sviluppati e i Paesi in sviluppo, permettendo così a questi ultimi di abbassare i loro dazi in misura minore. A Hong Kong non è stato possibile fissare i coefficienti. Questi dovranno essere stabiliti entro il 30 aprile 2006, data prevista per la decisione sulle modalità di negoziazione.

Nonostante la maggioranza dei membri consideri auspicabile l'obiettivo di un consolidamento al cento per cento dei dazi nel quadro del Ciclo di Doha, la normativa da applicare per determinare il livello di tale consolidamento resta ancora incerta. A Hong Kong è comunque stato possibile stabilire un metodo per determinare i dazi non consolidati.

Un'altra possibilità per migliorare l'accesso ai mercati e abbassare ulteriormente le tariffe doganali consiste nel concludere iniziative settoriali nel quadro delle quali una massa critica di Paesi (che copra tra il 90 e il 95% del commercio mondiale nel settore in questione) armonizza in determinati settori le proprie tariffe doganali a un livello molto basso, oppure le elimina. A questo proposito ci si può realisticamente attendere una partecipazione volontaria dei Paesi in sviluppo, come ritiene pure la Dichiarazione ministeriale di Hong Kong.

Se la determinazione dei coefficienti e le iniziative settoriali dovessero implicare un migliore accesso al mercato solo in casi isolati, rimarrebbe sempre il processo di domande-offerte, il quale permetterebbe di ottenere un abbassamento tariffale maggiore per i prodotti che presentano un interesse particolare. A
questo proposito occorre segnalare che la Svizzera, che applica dazi contenuti, potrebbe offrire concessioni unicamente nel settore dei tessili. Per la Svizzera sarebbe quindi opportuno che altri membri dell'OMC pervenissero a buoni risultati per i prodotti che la interessano: in virtù del principio della nazione più favorita, essa beneficerebbe infatti delle riduzioni doganali concluse tra altri membri.

I negoziati relativi agli ostacoli non tariffali non sono progrediti di molto.

1598

3.2.4

Servizi (GATS)

Nel maggio 2005, i membri del GATS hanno presentato una nuova offerta concernente il miglioramento dell'accesso al mercato e la non discriminazione nel commercio dei servizi. La Svizzera dimostra grande interesse per questi miglioramenti.

Anch'essa ha quindi presentato una seconda offerta, la quale tiene particolarmente conto dei suoi interessi per il sostegno delle esportazioni di servizi, il miglioramento della promozione della sua piazza economica e il quadro giuridico del servizio pubblico. I negoziati del GATS sono stati portati avanti sulla base di tali offerte.

Vista la necessità di ulteriori miglioramenti, a Hong Kong è stato deciso che i membri del GATS dovranno presentare una terza offerta entro il 31 luglio 2006.

3.2.5

Regole dell'OMC

I negoziati sulle regole dell'OMC non sono ancora molto avanzati. Le discussioni in materia di anti-dumping sono alimentate da numerosi interventi scritti e riguardano principalmente il livello tecnico. Il dibattito è circoscritto essenzialmente alle regole di interpretazione applicabili alle Parti dell'Accordo che devono essere migliorate.

Gli Stati Uniti prendono spesso misure anti-dumping e quindi non sono disposti a impegnarsi veramente nell'ambito di negoziati. Per contro, nei negoziati concernenti gli accordi commerciali regionali sono stati compiuti alcuni progressi nelle procedure volte ad aumentare la trasparenza. I pareri sono ancora molto divergenti sulla questione di fondo principale, vale a dire su che cosa debba intendersi per «substantially all the trade» (un accordo di libero scambio, per essere compatibile con le regole dell'OMC conformemente all'art. XXIV par. 8 lett. b del GATT del 199417, deve fra l'altro coprire «il grosso degli scambi commerciali»). L'esito della discussione dovrebbe avere un influsso sul contenuto dei futuri accordi di libero scambio, e in particolare sulla necessità di liberalizzare ulteriormente l'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

Per quanto concerne la facilitazione degli scambi, conformemente alla decisione presa dal Consiglio generale il 1° agosto 2000 occorre chiarire e migliorare le disposizioni dell'OMC concernenti la libertà di transito (art. V), i diritti e le forme attenenti all'importazione e all'esportazione (art. VIII) e la trasparenza (art. X del GATT del 1994). Anche le condizioni inerenti al trattamento preferenziale dei Paesi in sviluppo e alla cooperazione tecnica devono essere prese in considerazione. I negoziati erano incentrati soprattutto sulle misure operative intese a migliorare i flussi delle merci e sulla trasparenza. Diversi aspetti che interessano i Paesi in sviluppo sono pure stati trattati in modo approfondito. Per la prima volta i negoziati offrono la possibilità di formulare regole con una ripercussione finanziaria e operativa equa dal punto di vista dello sviluppo.

17

Cfr. l'Accordo che istituiscel'Organizzazione modiale del commercio, allegato 1.A.1 (RS 0.632.20) in combinato disposto con RS 0.632.21.

1599

3.2.6

Composizione delle controversie

Nel periodo in rassegna la Svizzera non è stata direttamente Parte a una procedura di composizione delle controversie, nemmeno a titolo di Parte terza. Diversi gruppi speciali (Panel) e l'organo d'appello (Appellate Body) sono stati invitati a pronunciarsi su questioni di interpretazione in ambiti importanti.

I seguenti casi sono degni di essere menzionati. Due controversie riguardavano il sovvenzionamento di prodotti indigeni, vale a dire il cotone sovvenzionato dagli Stati Uniti e lo zucchero dall'UE. In questi due casi gli instanti hanno ottenuto nel 2004 che i regimi di sovvenzione in questione, che provocano distorsioni della concorrenza sui mercati d'esportazione, siano modificati e limitati sostanzialmente.

Il 21 marzo e il 19 maggio 2005 l'organo d'appello ha confermato l'interpretazione data dai gruppi speciali in queste due vertenze. In entrambi i casi si tratta di decisioni di principio che hanno un'influenza diretta sui negoziati nel quadro del Ciclo di Doha. Il 20 aprile 2005 il rapporto di un gruppo speciale su una controversia concernente la registrazione delle indicazioni geografiche nell'UE è stato confermato.

Gli Stati Uniti e l'Australia avevano denunciato la non conformità del diritto comunitario con le regole dell'OMC in questo settore. Il gruppo speciale ha dato ragione agli instanti nel senso che la CE deve rivedere le sue disposizioni sulla registrazione delle indicazioni geografiche fornite da Paesi terzi. Infine, è in corso una procedura sulla conformità con le regole dell'OMC della moratoria decretata dall'UE sulle importazioni di prodotti geneticamente modificati provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada. Non è ancora nota la data in cui il gruppo speciale istituito il 4 marzo 2004 presenterà il proprio rapporto.

3.2.7

Commercio e ambiente

Per la Svizzera l'elemento centrale dei negoziati sull'ambiente nel quadro del Ciclo di Doha è la realizzazione di una maggiore coerenza tra gli accordi sull'ambiente e le regole dell'OMC. Essa ha presentato, con il sostegno dell'UE e di alcuni Paesi in sviluppo, un meccanismo che permette di assicurare l'equivalenza e la complementarietà delle regole in questi due settori. I negoziati a questo proposito tuttavia si trascinano, dato che una maggioranza di Paesi non intende istituire un simile meccanismo. Gli uni affermano che non vi è alcun conflitto tra gli accordi sull'ambiente e le regole dell'OMC e che quindi un siffatto meccanismo è perfettamente inutile, gli altri temono che si instaurino misure protezionistiche. L'abbassamento progressivo degli ostacoli tariffali e non tariffali al commercio dei beni ambientali e il miglioramento della collaborazione tra l'OMC e le segreterie degli accordi sull'ambiente costituiscono altre due priorità. I negoziati sui beni ambientali sono quelli più progrediti. La Dichiarazione ministeriale di Hong Kong invita i membri ad accelerare i loro lavori in questo settore.

3.2.8

Commercio e sviluppo

I negoziati relativi al trattamento speciale e differenziato dei Paesi in sviluppo si rivelano sempre difficili a causa di divergenze di fondo tra i membri dell'OMC. Nel corso dell'anno in rassegna, i membri si sono concentrati su cinque proposte che dovranno andare a beneficio dei Paesi meno sviluppati. Si tratta di promuovere una 1600

maggiore flessibilità per l'esenzione temporanea da impegni, da dazi e dal contingentamento nell'accesso ai mercati. Occorre pure instaurare un migliore coordinamento tra FMI, Banca mondiale e OMC e assicurare una maggiore libertà d'azione in materia di investimenti per promuovere l'economia locale.

Nel corso del secondo semestre del 2005 hanno inoltre avuto luogo diverse discussioni in seno all'OMC sul tema dell'aiuto al commercio (aiuto allo sviluppo nel settore commerciale). La Dichiarazione ministeriale conferisce il mandato di portare avanti le discussioni e di presentare proposte concrete nel corso del 2006. Attualmente la Svizzera è, dopo gli Stati Uniti, il principale donatore bilaterale nel settore dell'aiuto allo sviluppo commerciale.

Per quanto riguarda l'argomento «Attuazione dell'Accordo OMC», il direttore generale, constatando la mancanza di progressi, aveva preso l'iniziativa di procedere a consultazioni all'inizio del 2003 e nel luglio dello stesso anno aveva presentato un rapporto intermedio. Quest'ultimo conteneva proposte che indicavano su quali punti un proseguimento dei negoziati avrebbe offerto possibilità di successo. Mentre i grandi Paesi industrializzati hanno approvato le proposte del direttore generale, alcuni importanti Paesi in sviluppo (Cina, Kenya, India) si sono mostrati scettici e fino ad oggi non è stato registrato alcun progresso. In questi negoziati l'interesse della Svizzera si limita all'estensione della protezione delle indicazioni di provenienza geografica.

3.2.9

Appalti pubblici

La commissione incaricata della revisione dell'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) si è occupata, oltre che del riesame del testo dell'Accordo, del suo adeguamento all'evoluzione recente della prassi degli Stati membri in materia di aggiudicazione, segnatamente per quanto riguarda il ricorso ai mezzi elettronici.

Per quanto concerne l'allargamento dell'accesso ai mercati, taluni partner negoziali hanno comunicato le loro esigenze agli Stati membri e hanno presentato le loro offerte. La revisione dell'Accordo sugli appalti pubblici e i negoziati relativi all'accesso al mercato dovrebbero concludersi nel 2006.

3.2.10

Procedura d'adesione

Con l'adesione della Cambogia e del Nepal in occasione della Conferenza ministeriale di Cancun, quindi dell'Arabia Saudita e di Tonga rispettivamente poco prima e in occasione della Conferenza ministeriale di Hong Kong, l'OMC conterà, non appena tutti avranno ratificato la loro adesione, 150 membri. Attualmente sono in corso negoziati di adesione con 29 Paesi (tra cui l'Algeria, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Bosnia ed Erzegovina, il Kazakistan, il Libano, il Montenegro, la Russia, la Serbia, l'Ucraina e il Vietnam). La Russia ha concluso la parte bilaterale dei negoziati con l'UE e la Cina, ma non è ancora giunta a un'intesa bilaterale con alcuni partner commerciali quali gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e la Svizzera.

1601

3.3

Nazioni Unite

Nel 2005 i lavori delle Nazioni Unite (ONU) si sono incentrati principalmente sulle questioni legate allo sviluppo e sulla riforma generale dell'organizzazione.

La seduta plenaria della sessantesima sessione dell'Assemblea generale è stata l'occasione per stilare il bilancio dei progressi realizzati negli ultimi cinque anni per raggiungere gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo. Essa ha confermato gli impegni presi dalla comunità internazionale nel 2002 a Monterrey in occasione della Conferenza sul finanziamento dello sviluppo e ha sottolineato le interazioni sempre più importanti tra le questioni legate allo sviluppo, alla sicurezza e ai diritti dell'uomo. Nel mese di maggio il Consiglio federale ha presentato un rapporto intermedio sugli sforzi profusi dalla Svizzera per conseguire gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo.

I paragrafi seguenti hanno per oggetto le istituzioni delle Nazioni Unite che presentano un interesse particolare per la Svizzera nel quadro della sua politica economica esterna: Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD) e Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

3.3.1

UNCTAD

La Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), fondata nel 1964 e avente sede a Ginevra, persegue lo scopo di integrare i Paesi in sviluppo nell'economia mondiale. All'interno del sistema delle Nazioni Unite è la principale responsabile delle questioni inerenti al commercio e allo sviluppo. La Svizzera ne è membro fondatore.

L'organizzazione si è dedicata in primo luogo all'attuazione del nuovo piano d'azione («Consenso di São Paulo») adottato nel giugno 2004 in occasione dell'undicesima Conferenza (UNCTAD XI). Questo piano definisce il quadro delle attività dell'UNCTAD per il periodo 2004­2008. Nel 2005 l'ex direttore generale dell'OMC, il thailandese Supachai Panitchpakdi, è stato nominato segretario generale dell'UNCTAD.

La Conferenza annuale di ottobre, che si è tenuta prima della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong, ha avuto per oggetto in particolare i negoziati in corso all'OMC e il loro impatto sulla lotta contro la povertà. Il Ghana è inoltre stato scelto per accogliere la prossima sessione della Conferenza dell'UNCTAD (UNCTAD XII).

La quinta Conferenza delle Nazioni Unite incaricata di rivedere il Codice sulle pratiche commerciali restrittive (FF 1980 III 164) si è tenuta in novembre ad Antalya, in Turchia. Essa ha esaminato i lavori dell'UNCTAD in materia di concorrenza e ha deciso le grandi linee del programma di lavoro per i prossimi cinque anni.

1602

La Svizzera ha fornito il proprio sostegno a diverse iniziative dell'UNCTAD concernenti il commercio e gli investimenti. Per quanto riguarda il commercio essa sostiene, da un lato, un programma regionale inteso a rafforzare le istituzioni nel settore della politica della concorrenza e della protezione dei consumatori dell'America Latina (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua e Perù) e, dall'altro, il programma «Bio trade» nell'America Latina (Paesi andini e Costa Rica) e nell'Africa australe. Quest'ultimo favorisce la promozione commerciale di prodotti la cui coltivazione sostenibile contribuisce a mantenere la biodiversità. Per quanto concerne gli investimenti, la Svizzera ha partecipato a diversi incontri di esperti che avevano per oggetto la creazione di condizioni quadro favorevoli nei Paesi in sviluppo e l'elaborazione di regole internazionali in materia di contabilità.

3.3.2

UNIDO

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) è stata fondata nel 1966 e ha sede a Vienna. Lo scopo dell'organizzazione è di promuovere lo sviluppo industriale sostenibile nei Paesi in sviluppo e in transizione. L'UNIDO è inoltre incaricata, assieme ad altre organizzazioni, di attuare il Protocollo di Montreal per la protezione dello strato d'ozono nonché i progetti del Fondo globale dell'ambiente. La Svizzera fa parte dell'UNIDO sin dalla sua fondazione ed è rappresentata nel Consiglio direttivo (Industrial Development Board).

Kandeh Yumkella (Sierra Leone) è stato nominato direttore generale dell'UNIDO su proposta del Consiglio di sviluppo industriale in occasione dell'undicesima Conferenza generale dell'UNIDO nel mese di dicembre. Egli assumerà la direzione dell'organizzazione nel gennaio 2006 per un primo mandato di quattro anni. La Conferenza generale ha adottato le linee d'azione strategiche per i prossimi 10­15 anni, le quali impongono all'UNIDO di posizionarsi in seno alle agenzie internazionali di sviluppo. Questa strategia divide l'offerta di servizi dell'UNIDO in tre settori: (1) rafforzamento delle capacità produttive nell'industria di trasformazione; (2) rafforzamento delle istituzioni nei settori della metrologia, della normalizzazione e delle procedure di prova; (3) sostegno nel settore dell'ambiente e dell'energia allo scopo di adempiere gli accordi multilaterali sulla protezione dell'ambiente.

Il partenariato tra la Svizzera e l'UNIDO per la promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente attraverso l'insediamento di centri di tecnologie ambientali (Cleaner Production Centers) si è rivelato efficace. I centri finanziati nel quadro di questo programma, che beneficia di un sostegno dal 1998, si trovano in fase di consolidamento (Cambogia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, India, Laos, Marocco, Sudafrica e Vietnam).

Mettendo a disposizione delle imprese locali metodi di misura e di controllo migliori, la Svizzera sostiene da due anni alcuni programmi nel settore delle norme industriali al fine di facilitare l'accesso dei prodotti locali ai mercati dei Paesi industrializzati. Nel 2005 diversi progetti di questo tipo sono stati lanciati in Libano, 1603

Mozambico e Tanzania. Una valutazione intermedia di un progetto condotto in Vietnam durante l'anno in rassegna ha dato risultati positivi, il che conferma che il miglioramento dei test in laboratorio esercita un'influenza positiva sull'esportabilità dei prodotti.

3.3.3

Seguito di Rio e Johannesburg

In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCTAD), tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, è stato adottato il piano d'azione di Rio («Agenda 21») ed è stata istituita la Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD). Inoltre sono state concluse la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e un'iniziativa sulla gestione ecologicamente razionale delle sostanze chimiche. Nell'ambito del Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile del settembre 2002, la comunità internazionale si è impegnata ad adottare provvedimenti per attuare in modo più deciso lo sviluppo sostenibile.

A livello multilaterale la Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD) è competente per il seguito di Rio e Johannesburg. Essa ha concluso la sua tredicesima sessione, tenutasi dall'11 al 22 aprile, adottando una serie di raccomandazioni politiche concernenti l'acqua, l'igiene e gli insediamenti. Essa ha così sottolineato che per raggiungere gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo occorre pure contare su partenariati pubblici-privati nel settore dell'esercizio dei sistemi d'approvvigionamento d'acqua e delle acque di scarico. Per quanto riguarda gli investimenti negli allacciamenti idrici e il loro eventuale sovvenzionamento, la CSD chiede un chiaro orientamento alla lotta contro la povertà. Le raccomandazioni contengono quindi gli obiettivi più importanti per la Svizzera.

Il Protocollo di Kyoto (RS 0.814.011) è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e le Parti contraenti hanno tenuto la loro prima riunione nel mese di novembre a Montreal, nel quadro dell'undicesima Conferenza delle Parti contraenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01). I membri delle due conferenze hanno affrontato la questione della determinazione degli impegni in materia di riduzione dei gas a effetto serra dopo il 2012. Si trattava di definire i nuovi impegni dei Paesi industrializzati e di integrare nel processo i Paesi in sviluppo.

Finora 127 Paesi hanno ratificato il Protocollo di Cartagena (RS 0.451.431) relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (RS 0.451.43). Il Protocollo, che disciplina soprattutto il trasporto internazionale di organismi geneticamente modificati (OGM), non è tuttavia stato ratificato dai principali Paesi
esportatori di OGM, ossia gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia. Nel mese di maggio la Conferenza delle Parti contraenti al Protocollo si è occupata, tra l'altro, del contenuto dei documenti di accompagnamento per le esportazioni di OGM trasformati o utilizzati direttamente per l'alimentazione umana o animale. Queste discussioni saranno portate avanti nel 2006.

1604

In seguito al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile è stata lanciata un'iniziativa sulla gestione ecologicamente razionale dei prodotti chimici. L'iniziativa persegue l'obiettivo di limitare entro il 2020 il consumo e la produzione di prodotti chimici che presentano rischi elevati per la salute e l'ambiente. Un comitato di preparazione ad hoc ha elaborato nel mese di settembre un programma strategico globale e un piano d'azione mondiale per la gestione dei prodotti chimici. La partecipazione al programma, incentrato sulla riduzione dei rischi, la prevenzione dei trasporti illeciti e l'istituzione di un sistema d'informazione, è volontaria.

3.3.4

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

L'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) è un'organizzazione specializzata dell'ONU con sede a Ginevra. Vi sono rappresentati i governi degli Stati membri e i partner sociali (organizzazioni dei lavoratori e del padronato). I compiti dell'OIL consistono essenzialmente nel migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel mondo mediante l'elaborazione di norme internazionali sul lavoro e la vigilanza sul loro rispetto. Gli sforzi per un'applicazione a livello mondiale delle norme fondamentali sul lavoro rappresentano una delle attività centrali dell'OIL a favore di un lavoro dignitoso.

In un'economia globalizzata il rafforzamento della dimensione sociale è molto importante. Le attività dell'OIL sono principalmente incentrate sulla realizzazione del suo mandato di promozione della pace mediante la giustizia sociale, tenendo conto dei risultati delle grandi conferenze dell'ONU. La sfida della dimensione sociale della globalizzazione rappresenta pure un compito significativo per la Svizzera, il quale si iscrive nel quadro del seguito del Vertice sociale di Copenaghen, del Vertice del Millennio e del Vertice mondiale. In occasione di quest'ultimo incontro, i capi di Stato e di Governo hanno rinnovato il loro impegno a favore degli obiettivi di pieno impiego e di lavoro dignitoso per tutti come contributo alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo. La Svizzera intende esaminare in modo più approfondito alcune raccomandazioni che figurano nel rapporto pubblicato nel febbraio 2004 e intitolato «Una globalizzazione giusta ­ creare opportunità per tutti». Si tratterà segnatamente di elaborare progetti volti a far convergere gli aspetti economici, sociali e ambientali nei lavori dei rispettivi organi delle Nazioni Unite, della Banca mondiale, del FMI, dell'OMC e dell'OIL. La Svizzera approva inoltre l'idea di organizzare un forum sulla politica in materia di globalizzazione. Infine, essa ha formulato proposte di riforma per migliorare l'efficacia degli organi dell'OIL.

L'attuazione del piano d'azione elaborato dall'OIL e dal governo del Myanmar (ex Birmania), inteso a lottare contro il lavoro forzato in questo Paese, incontra continuamente ostacoli. Il mediatore distaccato sul posto per raccogliere le denunce sul lavoro forzato e i collaboratori dell'ufficio di collegamento
dell'OIL a Rangoon hanno ricevuto una serie di minacce di morte. Numerosi cittadini birmani continuano ad essere condannati per aver preso contatto con l'OIL. La Conferenza internazionale del lavoro ha chiesto agli Stati membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar anche per quanto riguarda i loro investimenti diretti nelle imprese pubbliche e in quelle legate al regime militare al potere. Le sanzioni contro il Myanmar, 1605

decise dal Consiglio federale nel 2000 e rafforzate nel 2003, restano in vigore (ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar; RS 946.208.2).

A livello bilaterale, due progetti di cooperazione tecnica dell'OIL sono stati sottoposti a una valutazione intermedia: da un lato, il progetto con l'Africa australe, inteso a rafforzare il dialogo e la pace sociale e a promuovere il rispetto delle norme sociali da parte delle imprese; dall'altro, il progetto per la creazione di centri di produzione in Vietnam e India, destinato a sostenere le imprese di tali Paesi nell'assicurare una produzione rispettosa delle norme sociali e ambientali. Secondo le valutazioni, i due progetti hanno sinora raggiunto i loro obiettivi e rispondono a un vero bisogno sul posto; essi saranno portati avanti e potranno essere estesi in queste regioni. Il rispetto delle norme sociali e ambientali nei Paesi menzionati mira a facilitare la partecipazione delle imprese alle catene di produzione mondiali e ad aumentare le loro opportunità di essere competitive sui mercati mondiali. La stessa contribuisce così all'attuazione rapida e concreta degli Obiettivi del Millennio e alla promozione del principio della responsabilità sociale delle imprese, menzionati nel Patto globale (Global Compact) del Segretariato generale delle Nazioni Unite.

3.4

Cooperazione multilaterale nel settore dell'energia

L'Agenzia internazionale dell'energia è un'istituzione autonoma nell'ambito dell'OCSE e conta 26 Stati membri. Il suo obiettivo principale è assicurare un approvvigionamento regolare di energia mediante il petrolio e di lottare contro le crisi di approvvigionamento. Nei suoi trent'anni di esistenza l'Agenzia ha esteso la questione della sicurezza dell'approvvigionamento nel settore petrolifero verso una differenziazione delle fonti energetiche e il promovimento di una maggior efficienza energetica. Il Trattato del 1994 sulla Carta dell'energia, entrato in vigore il 16 aprile 1998, costituisce il quadro legale di una cooperazione europea ed euroasiatica a lungo termine nel settore dell'energia.

L'impennata dei prezzi del petrolio ha caratterizzato nel 2005 i lavori dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE). Dalla metà del 2004 la domanda di petrolio di alcuni Paesi emergenti quali l'India e la Cina è aumentata notevolmente, facendo sì che il prezzo del petrolio sul mercato mondiale sia più che raddoppiato. Le intemperie della fine dell'estate hanno ulteriormente aggravato la situazione sul piano internazionale. All'inizio di settembre l'uragano Katrina ha devastato in misura mai vista l'infrastruttura petrolifera e del gas degli Stati Uniti, il che ha condotto a una considerevole perdita d'approvvigionamento (­ 17 %) nel settore del petrolio e del gas naturale.

Su domanda degli Stati Uniti, il 2 settembre il Consiglio d'amministrazione dell'AIE ha deciso, all'unanimità, di sbloccare il piano d'urgenza e di immettere 60 milioni di barili supplementari nel mercato petrolifero. L'attuazione del piano può avvenire mediante una liberazione di scorte obbligatorie, misure di risparmio o un aumento della produzione. La Svizzera vi partecipa conformemente alle regole dell'AIE. Essa fornisce il suo contributo ­ che rappresenta lo 0,6 per cento del totale previsto dall'AIE, ossia 360 000 barili o 49 500 m3 di gas naturale ­ liberando esclusivamen1606

te scorte obbligatorie. L'8 settembre 2005 il DFE ha emanato un'ordinanza in questo senso (RU 2005 4563; RS 531.211.3).

Nel quadro del Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0), i negoziati bilaterali con i due grandi partner della Svizzera, ossia l'UE e la Russia, sono proseguiti sulle questioni ancora aperte concernenti il Protocollo sul transito. Questo Protocollo costituisce un quadro di regolamentazione per il commercio transfrontaliero di energia trasportata in condotta (in particolare il gas) nella zona euroasiatica. I membri della Carta si sono inoltre occupati di creare e promuovere condizioni quadro propizie agli investitori stranieri nel settore dell'energia. La verifica per Paesi, che vigila affinché i Paesi membri mettano in atto le disposizioni sugli investimenti previsti nel Trattato sulla Carta dell'energia, mira a conseguire questo obiettivo.

4

Sistema finanziario internazionale La ripresa dell'economia mondiale prosegue su solide basi. Tra gli effetti positivi vi è la riduzione dei crediti in corso del Fondo monetario internazionale (FMI), che dall'inizio del 2005 sono diminuiti del 19 per cento, fissandosi a 88,6 miliardi di franchi. Le attività del FMI si sono concentrate sull'orientamento strategico a medio termine dell'istituzione e sull'iniziativa in favore dell'ulteriore riduzione del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati.

Gli organi internazionali di vigilanza hanno sviluppato norme settoriali ed elaborato nuovi principi e linee direttive. La Svizzera partecipa in modo attivo a questi lavori. Dal canto suo, il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI) ha avviato un nuovo ciclo di valutazioni reciproche, nell'ambito del quale la Svizzera è già stata esaminata.

4.1

Fondo monetario internazionale

4.1.1

Situazione dell'economia mondiale

Secondo il FMI l'economia mondiale continuerà nel suo processo di ripresa. Per quanto riguarda il 2005, la crescita mondiale del PIL dovrebbe superare il 4 per cento (nel 2004 è stata del 5,1 %). Gli Stati Uniti, la Cina e altre economie emergenti continuano a fungere da motori della crescita. Anche il Giappone si trova in una fase di ripresa congiunturale. Per contro, in Europa la crescita stenta ancora a decollare.

La Svizzera ritiene che la ripresa dell'economia mondiale prosegua in modo deciso e su solide basi. Questo quadro positivo deve però essere relativizzato alla luce di taluni potenziali pericoli dati dall'accentuarsi degli squilibri a livello mondiale, dalla pressione sui prezzi, dall'aumento dei tassi d'interesse e dall'incertezza per l'evoluzione del prezzo del petrolio. Per ridurre gli squilibri mondiali è necessario il contributo di ogni Paese. Ciò riguarda in particolare la disciplina di bilancio negli USA, dove è anche necessario correggere le debolezze strutturali. In particolare occorrono misure a lungo termine che permettano di accrescere il tasso di risparmio americano, attualmente molto debole, ma anche di contenere i deficit strutturali della previdenza sociale e della sanità. In Europa, oltre alle diverse riforme strutturali 1607

legate alla demografia, è necessario attuare in modo rigoroso il Patto di stabilità e di crescita riveduto in tutta l'area dell'euro. In Asia la flessibilizzazione del regime di cambio dovrà proseguire in modo graduale.

In questo favorevole contesto economico, i tre principali Paesi debitori del FMI, ossia Argentina, Brasile e Turchia, si segnalano per una decisa crescita economica, che dovrebbe permettere loro di rimborsare progressivamente i loro debiti.

L'evoluzione in questi tre Paesi avviene tuttavia in modo assai differenziato. Il Brasile ha deciso di non ricorrere al FMI per ottenere nuovi crediti. Da parte sua, la Turchia ha ottenuto un nuovo programma del FMI. Per quel che riguarda l'Argentina, ha fatto la scelta discutibile di sollecitare nuovi crediti del FMI, senza peraltro manifestare l'intenzione di impegnarsi in sostanziali riforme.

4.1.2

Importanti dossier del FMI

In oltre sessanta anni di esistenza e sull'onda della crescente globalizzazione, il campo di attività del FMI è diventato sempre più vasto. Su richiesta di alcuni dei principali Paesi membri, il direttore esecutivo ha presentato un rapporto sull'indirizzo strategico a medio termine del FMI. Il Comitato internazionale monetario e finanziario (IMFC) si è detto d'accordo di stabilire le attività prioritarie e di focalizzare le competenze principali dell'istituzione.

Per la Svizzera è importante che il FMI tenga fede al suo mandato principale, ossia la tutela della stabilità del sistema finanziario internazionale. In tal senso andrebbero migliorate le analisi economiche di quei Paesi che più influiscono sulla stabilità del sistema finanziario internazionale. Il FMI dovrebbe pure intensificare gli studi sulla liberalizzazione del movimento di capitali, in modo che in questo settore possa sostenere adeguatamente i Paesi membri. Per quanto concerne la soluzione delle crisi, la Svizzera ha proposto un'applicazione più rigorosa delle norme che regolano l'ottenimento di crediti elevati. A proposito della cosiddetta governance del FMI, essa ha comportato il rafforzamento dell'IMFC in quanto forum in cui vengono elaborate decisioni strategiche e discusse le trasformazioni del sistema finanziario internazionale e dell'economia mondiale.

In occasione dell'incontro tenutosi nel luglio 2005 a Gleneagles (GB), il G8 ha deciso di attuare l'iniziativa in favore dell'ulteriore riduzione del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo fissati dall'ONU. Durante la sua assemblea annuale, il FMI ha adottato questa iniziativa che ha l'obiettivo di cancellare i debiti che i Paesi in questione hanno contratto con la Banca mondiale, il FMI e la Banca africana di sviluppo.

La Svizzera sostiene questa iniziativa. Prima dell'assemblea annuale è riuscita ad ottenere, unitamente ad altri Paesi, che l'iniziativa venga attuata in modo tale che sia assicurata la parità di trattamento degli Stati membri. Per garantire che le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi per lo sviluppo siano impiegate adeguatamente e per evitare che s'inneschi una nuova spirale d'indebitamento, l'annullamento del debito sarà vincolato a condizioni di politica economica.

1608

L'annullamento dei debiti nei confronti del FMI sarà finanziato perlopiù con i mezzi propri dell'istituzione, la quale vedrà tuttavia diminuire la sua capacità di accordare altri crediti ai Paesi in sviluppo. Non mancheranno le ripercussioni, tanto più che nel novembre 2005 è stata decisa l'adozione di nuove facilitazioni creditizie a tassi d'interesse agevolati per choc esogeni. Si tratta di uno strumento di garanzia concepito specialmente per i Paesi in sviluppo contraddistinti da un'economia aperta e da settori d'esportazione poco diversificati. Il FMI stima a 800 milioni di franchi il fabbisogno annuale dei relativi crediti. Affinché sia possibile concederli al tasso ridotto dello 0,5 per cento saranno necessari contributi a fondo perso dell'ordine d'un miliardo di franchi su dieci anni. Per mantenere costante il livello dei crediti concessi attraverso il fondo esistente per i Paesi poveri occorrono altri 420 milioni di franchi a fondo perso. Il FMI solleciterà i tradizionali Paesi donatori per ottenere tali fondi. Ulteriori contributi dei Paesi donatori saranno necessari per includere, se possibile, una decina di nuovi Paesi nell'iniziativa per la riduzione del debito. Tali Paesi alla fine del 2005 avevano crediti nei confronti del FMI per un ammontare complessivo di circa 880 milioni di franchi. IL FMI valuta a 3,6 miliardi di franchi i costi legati alla riduzione del debito di Liberia, Somalia e Sudan, tre Paesi che sono in ritardo da anni con i pagamenti.

4.1.3

Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI

Alla fine dell'agosto 2005 la somma delle quote parti nel FMI ammontava a circa 395 miliardi di franchi. L'aliquota della Svizzera corrispondeva alla nostra quota di voto, ossia all'1,63 per cento (circa 6,43 mia fr.). Il FMI ha prelevato circa 1,53 miliardi di franchi sul contributo della Svizzera. L'importo è versato in diritti speciali di prelievo (DSP ­ unità di conto del FMI) e rimunerato. Il contributo della Svizzera al capitale del FMI è versato dalla Banca nazionale svizzera (BNS), sulla base di una garanzia della Confederazione. I contributi rimborsabili della Svizzera al FMI sono elencati nella tavola seguente.

Impegni finanziari della Svizzera nei confronti del FMI, fine agosto 2005 Già utilizzati

Ancora a disposizione

Totale

in milioni di franchi, arrotondati

Posizioni di riserva presso il FMI 1 525 AGC e NAC ­ Strumenti di pagamento internazionali 77 Fondo per la riduzione della povertà 257 e per la crescita (PRGF)

4 906 2 864 667 386

6 431 2 864 744 643

Totale dei contributi finanziari

8 823

10 682

1 859

Fonte: BNS

1609

Oltre a tali prestiti, in questi ultimi anni la Svizzera ha stanziato contributi a fondo perso per la riduzione dei tassi del PRGF e per l'iniziativa di sdebitamento a favore dei Paesi fortemente indebitati (HIPC) del 1999. Nel 2005 la Svizzera ha versato 5,98 milioni di franchi al fondo fiduciario PRGF-HIPC: si tratta della sesta delle dieci rate annuali pari a 3,2 milioni DSP. Nel 2005 la Svizzera ha inoltre partecipato con un contributo a fondo perso unico pari a 2,5 milioni di franchi al fondo del FMI per ridurre gli interessi dei crediti d'urgenza accordati ai Paesi poveri colpiti da catastrofi naturali.

4.2

Il Gruppo dei Dieci (G10)

La riunione dei ministri del G10 e dei governatori delle Banche centrali è stata in gran parte dedicata al rapporto di un gruppo di esperti del G10 sull'invecchiamento della popolazione e sulla necessità di riformare i sistemi di previdenza finanziati con la capitalizzazione, comprese le ripercussioni sui mercati finanziari e sulla politica economica. Alla base di tale rapporto vi è l'importanza crescente degli istituti di previdenza per la stabilità dei mercati finanziari internazionali. Lo studio è stato promosso da Svizzera, Paesi Bassi e Svezia18. Il rapporto è stato discusso in occasione della riunione annuale dei ministri e dei governatori ed è stato pubblicato all'inizio di ottobre. Oltre alla promozione della previdenza privata (finanziata con la capitalizzazione), che in molti Paesi risulta ancora poco sviluppata, sono stati individuati tre ambiti di riforma: anzitutto andranno migliorati il disciplinamento e la vigilanza del settore pensionistico. Secondariamente, gli Stati possono stimolare gli attori del mercato a istituire strumenti finanziari speciali. Infine, occorre tutelare maggiormente gli interessi degli assicurati e migliorare il livello della popolazione per quanto riguarda le conoscenze in materia finanziaria.

4.3

Organi internazionali di sorveglianza

4.3.1

Comitato di Basilea per la supervisione bancaria

L'attività del Comitato di Basilea per la supervisione bancaria si concentra dal 1999 sulla revisione dell'Accordo del 1988 sul capitale proprio (Basilea I). Con la pubblicazione del nuovo Accordo sul capitale proprio (Basilea II) nel giugno 2004, questo progetto di riforma ha conseguito un obiettivo importante; rimanevano tuttavia da elaborare standard minimi che non erano ancora stati disciplinati in modo definitivo.

Questo incarico è stato affidato a vari gruppi di lavoro.

Gli standard minimi attualizzati sono stati posti brevemente in consultazione nell'aprile 2005, prima di essere adottati e pubblicati in luglio dal Comitato di Basilea. Uno studio condotto in autunno («Quantitative Impact Study») permetterà di valutare le ripercussioni quantitative delle nuove prescrizioni. Sulla base di questi risultati, il Comitato di Basilea deciderà nel 2006 l'entità delle esigenze in materia di capitale proprio dell'accordo Basilea II.

18

Il gruppo, diretto da un rappresentante della banca centrale italiana, era composto da esperti provenienti da Italia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Svizzera, da esperti dell'OCSE, del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale europea e del Segretariato del G10.

1610

4.3.2

Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO)

L'attuazione del Protocollo d'intesa adottato nel 2002 sulla cooperazione e lo scambio d'informazioni a livello mondiale tra le autorità preposte alla sorveglianza dei titoli di credito (IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding, MoU) resta al centro delle attività della IOSCO. L'esecuzione e l'applicazione effettiva del MoU rivestono un'importanza cruciale per la cooperazione transfrontaliera. La conferenza annuale del 2005 ha costituito una tappa fondamentale: l'organo supremo dell'organizzazione ha infatti approvato un calendario in base al quale tutti i membri della IOSCO dovranno sottoscrivere l'accordo entro l'inizio del 2010. Il Protocollo può essere firmato senza riserve soltanto dai membri IOSCO che adempiono tutti i requisiti e le condizioni definite dal Protocollo (i cosiddetti firmatari A). Il processo di attuazione del MoU dovrebbe inoltre indurre i membri che non adempiono ancora i requisiti ad adeguare le loro leggi nazionali (firmatari B). Nel 2004, al termine di una speciale procedura d'esame, la Svizzera è stata inserita nell'allegato B del MoU, poiché ha saputo dimostrare in modo convincente di aver avviato i necessari adeguamenti legislativi. Dopo che il Parlamento ha approvato, nella sessione autunnale del 2005, la revisione delle disposizioni della legge sulle borse riguardanti l'assistenza amministrativa (art. 38), a tempo debito occorrerà valutare quali ulteriori passi intraprendere in vista della sottoscrizione integrale dell'accordo.

L'organizzazione si è fissata un'altra priorità: quella di rispondere agli abusi di mercato. Sulla base del rapporto redatto dal Technical Committee («On Strengthening Capital Markets Against Financial Fraud»), la IOSCO ha approfondito gli aspetti emersi dagli scandali scoppiati negli anni scorsi (p. es. i casi Enron e Parmalat), al fine di emanare raccomandazioni volte a inasprire l'applicazione dei principi normativi esistenti o a elaborarne di nuovi. In questo senso, un nuovo gruppo di lavoro si occuperà del governo societario delle società quotate in borsa. Occorrerà prestare particolare attenzione all'indipendenza del consiglio di amministrazione e alla conformità alle norme dell'OCSE. Un altro gruppo di lavoro (Task Force On Non-Audit Services) si occuperà della questione riguardante la compatibilità tra le prestazioni che non
rientrano nell'ambito del controllo in senso stretto, fornite a società quotate in borsa da società di controllo, e il dovere d'indipendenza che incombe a queste ultime.

4.3.3

Joint Forum

Nel marzo 2005 il Joint Forum ha pubblicato la versione finale del suo rapporto sul trasferimento dei rischi di credito nei settori delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e delle assicurazioni. In particolare il rapporto contiene proposte alle autorità di vigilanza sulla gestione del trasferimento dei rischi di credito. Un gruppo di lavoro si è occupato del tema del rischio di liquidità nel quadro di un confronto internazionale e intersettoriale. In base ad analisi di scenari e a piani di finanziamento d'emergenza, si è constatato che le istituzioni finanziarie di tutti i tre settori summenzionati si preparano ad affrontare problemi di liquidità in caso di rifinanziamento. Le differenze nella gestione della liquidità osservate nei vari settori sono da ricondurre principalmente a rischi settoriali differenti dati dalla specifica composizione dei bilanci e a strutture finanziarie differenti.

1611

4.3.4

Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni (IAIS)

Oltre 150 organi di vigilanza del settore assicurativo e circa 60 osservatori dell'economia privata di tutto il mondo sono riuniti nella IAIS. Nel 2004 la IAIS ha sottoposto alla consultazione dei suoi membri un nuovo strumento quadro per la vigilanza della solvibilità degli assicuratori che unifica i numerosi standard esistenti e che dovrebbe fungere da base per l'elaborazione di futuri standard di valutazione della solvibilità. Questo dispositivo contempla tutti i rischi in materia assicurativa e tiene conto di aspetti riguardanti la valutazione, la governance, l'andamento del mercato e la pubblicazione. Esso migliorerà la trasparenza e la comparabilità degli assicuratori e contribuirà a far convergere le disposizioni nel settore assicurativo. È inoltre compatibile con i sistemi di sorveglianza dei rischi applicati dal Comitato di Basilea per la supervisione bancaria e dalla IOSCO. La IAIS ha inoltre emanato una serie di standard tecnici, principi e direttive.

Considerati i timori per i possibili rischi sistemici in materia di riassicurazioni, la IAIS ha realizzato uno schema che consente di allestire una statistica mondiale delle riassicurazioni. L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha partecipato attivamente a questi lavori. I riassicuratori svizzeri hanno fornito i dati necessari e svolto perizie.

4.3.5

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI, Financial Action Task Force on Money Laundering)

Le 40 raccomandazioni del GAFI rivedute e adottate nel giugno 2003 costituiscono lo standard internazionale per la lotta contro il riciclaggio. Esse sono completate da nove raccomandazioni speciali concernenti la lotta contro il finanziamento del terrorismo. La legislazione svizzera è già in parte compatibile con le nuove raccomandazioni del GAFI. Sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti per assicurare la compatibilità con le raccomandazioni. In tal senso, nel gennaio 2005 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge. Una parte degli ambienti economici e i partiti borghesi si sono espressi in modo critico sull'avamprogetto. I risultati della consultazione sono stati pubblicati a fine settembre 2005.

Il GAFI ha elaborato con il FMI e la Banca mondiale un metodo per esaminare secondo gli stessi criteri l'applicazione degli standard a livello mondiale. Su questa base, il GAFI ha dato avvio a un terzo ciclo di valutazioni reciproche dei suoi membri. Belgio, Norvegia, Svizzera, Australia e Italia sono già stati valutati. Il rapporto sulla Svizzera è stato adottato in occasione della seduta plenaria del GAFI, svoltasi nell'ottobre 2005.

Nel terzo ciclo le valutazioni del GAFI avvengono in modo più approfondito e rigoroso dei due precedenti, e questo per i motivi seguenti: a.

il carattere recente della revisione completa delle 40 raccomandazioni e dell'introduzione delle nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo,

b.

il ricorso a una nuova metodologia, assai più precisa,

1612

c.

l'introduzione di una scala di valutazione maggiormente differenziata e rigorosa, e

d.

una considerazione maggiore da parte del GAFI dell'efficacia delle misure adottate.

Il rapporto sulla Svizzera indica che il nostro Paese è dotato di un dispositivo completo, efficace e perlopiù conforme alle raccomandazioni rivedute del GAFI. Nel rapporto vengono in particolare riconosciuti il buon funzionamento del sistema di perseguimento penale e della cooperazione internazionale, nonché l'efficacia del sistema di autoregolazione previsto dalla legislazione sul riciclaggio. Lo stesso vale per l'introduzione dell'approccio in funzione dei rischi per le relazioni d'affari e per l'impiego di una sorveglianza automatizzata delle transazioni.

Nel rapporto si rilevano anche talune lacune nell'attuale dispositivo svizzero, che potrebbero venire in gran parte colmate dal suddetto avamprogetto di legge. Tuttavia, il GAFI ha valutato in maniera troppo severa taluni importanti aspetti del sistema svizzero. È il caso soprattutto delle prescrizioni per l'identificazione dei clienti e del sistema di comunicazione di transazioni sospette. Questa critica è da ricondurre all'approccio formalistico adottato dalle persone incaricate della valutazione, le quali non hanno tenuto sufficientemente in considerazione l'efficacia del dispositivo svizzero per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il GAFI prosegue le sue valutazioni dei Paesi membri. Svezia, Spagna, Stati Uniti, Irlanda e Danimarca saranno sottoposti a valutazione nel corso del primo semestre del 2006.

5

Cooperazione economica allo sviluppo Nel 2005 la Svizzera ha versato 239 milioni di franchi per progetti bilaterali nell'ambito della cooperazione economica con i Paesi in sviluppo o in transizione: 154 milioni di franchi sono stati destinati ai Paesi in sviluppo, 85 milioni di franchi ai Paesi dell'Europa dell'Est e alla CSI.

Fondata di recente, la Sifem SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) ha iniziato la sua attività il 1° giugno. La sua istituzione rappresenta un passo avanti nel sostegno del finanziamento delle imprese.

La cooperazione economica con l'Europa dell'Est e la CSI si è concentrata soprattutto su importanti progetti infrastrutturali nel settore idrico.

La cooperazione con le istituzioni multilaterali di finanziamento è stata contrassegnata dalla conclusione dei negoziati sulla ricostituzione dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e il lancio, da parte dei Paesi del G8, dell'iniziativa in favore della riduzione del debito dei Paesi più poveri.

Importanti nomine sono avvenute con la scelta dei nuovi presidenti della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo, della Banca interamericana di sviluppo e della Banca africana di sviluppo.

1613

5.1

Misure di aiuto ai Paesi in sviluppo o in transizione

Le misure di aiuto ai Paesi in sviluppo o in transizione costituiscono una parte importante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera.

Esse contribuiscono in modo essenziale all'istituzione e al mantenimento delle relazioni della Svizzera con i Paesi in sviluppo e i Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI. Allo stesso tempo rafforzano la posizione della Svizzera nelle istituzioni multilaterali. Le misure del Seco (DFE), competente per la cooperazione economica, completano e rafforzano gli strumenti di cooperazione tecnica impiegati dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in seno al DFAE.

Il principale obiettivo delle misure di aiuto ai Paesi in sviluppo o in transizione rimane la lotta alla povertà. Si tratta cioè di promuovere l'economia di mercato e una crescita sostenibile dei Paesi partner, oltre che una loro migliore integrazione a livello mondiale. I principali fondamenti su cui si basa l'attuazione delle misure d'aiuto sono la promozione di una buona gestione degli affari pubblici nei Paesi partner e la mobilitazione di mezzi privati per favorire il processo di sviluppo o di transizione. L'intervento si attua a quattro livelli: le condizioni quadro macroeconomiche, il commercio, gli investimenti e l'infrastruttura.

5.1.1

Paesi in sviluppo

Nel settore dell'aiuto macroeconomico l'attenzione si è focalizzata sull'attuazione della «Dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto allo sviluppo», adottata in marzo. Scopo principale della dichiarazione è adeguare meglio la cooperazione allo sviluppo ai processi e alle strategie dei Paesi partner e armonizzare maggiormente le pratiche dei singoli Paesi donatori. In tal senso la Svizzera sta svolgendo un ruolo pionieristico, soprattutto nel settore dell'aiuto al bilancio. Durante l'anno in rassegna il nostro Paese ha diretto i programmi di aiuto macroeconomico coordinati con altri Paesi donatori in Mozambico (contributo della Svizzera: 10 milioni di franchi) e in Nicaragua (6,5 milioni) ed assumerà la stessa funzione nel 2006 in Tanzania (6 milioni). La Svizzera è attiva inoltre nei programmi di aiuto al bilancio in Ghana (9 milioni) e in Burkina Faso (8 milioni). In questo contesto ha fornito un importante contributo per realizzare sul terreno gli impegni della Dichiarazione di Parigi. In Mozambico, per esempio, è stato istituito uno strumento innovativo, il Performance Assessment Framework, che non solo permette di misurare i progressi delle riforme in atto nei Paesi partner, ma anche di obbligare i Paesi donatori ad accordarsi su obiettivi vincolanti in materia di coordinamento dell'aiuto.

Anche nel settore finanziario la Svizzera pone l'accento su una maggior efficienza e una miglior concentrazione delle forze dei Paesi donatori. Nell'ambito dell'iniziativa FIRST (Financial Reform and Strengthening Initiative, www.firstinitiative.org), lanciata dalla Svizzera congiuntamente alla Banca mondiale, al FMI, alla Gran Bretagna, ai Paesi Bassi, al Canada e alla Svezia, è stato possibile realizzare una nuova serie di misure di sostegno al settore finanziario (p. es. rafforzare la vigilanza delle banche o lottare contro il riciclaggio). L'iniziativa permette ai Paesi partner di mettere rapidamente in atto, grazie a un aiuto tecnico, le raccomandazioni della Banca mondiale e del FMI nel quadro del Financial Sector Assessment Program.

Tutti questi progetti contribuiscono all'introduzione di standard riconosciuti a livello internazionale, che permettono di aumentare la stabilità dei mercati finanziari dei 1614

Paesi in sviluppo o in transizione. A livello bilaterale, la Svizzera ha operato in stretta collaborazione con la Banca mondiale e altri partner nell'esecuzione di progetti concernenti il settore finanziario di Perù, Tanzania e Vietnam.

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo legata al commercio, l'attenzione si è focalizzata sulla realizzazione del programma di lavoro dell'OMC definito a Doha. La Svizzera ha continuato a fornire il suo sostegno all'iniziativa sul cotone nell'ambito dell'OMC e ai Paesi partner prescelti (Mozambico, Nicaragua, Tanzania) per aiutarli nell'elaborare offerte nel quadro dei negoziati sui servizi all'OMC.

In Mozambico e Tanzania sono stati avviati programmi di promozione delle esportazioni.

Nel settore della promozione del commercio di materie prime lavorate secondo principi di sostenibilità, si è mirato soprattutto a consolidare i programmi in corso.

Una valutazione esterna del programma svizzero sul cotone biologico ha confermato la validità dell'indirizzo prescelto, il cui obiettivo è di far sì che entro il 2007 il 5 per cento del cotone venduto in Svizzera sia di origine biologica. La Svizzera si è impegnata sul piano internazionale per approfondire la questione riguardante la sostenibilità di materie prime quali caffé e soia, affinché questi prodotti, particolarmente importanti per i Paesi in sviluppo, possano trovare sbocchi sui grandi mercati. Essa si è impegnata affinché vengano elaborati, in uno spirito di collaborazione e in una prospettiva sostenibile, criteri per l'acquisto e la commercializzazione delle materie prime. Si è impegnata anche per rafforzare la sostenibilità della lavorazione e della commercializzazione del legno tropicale. Infine, il Seco ha partecipato attivamente ai nuovi negoziati per l'accordo internazionale sul legno tropicale, come pure a varie iniziative destinate ad arginare l'abbattimento e il commercio illegali di legname.

Per promuovere il «commercio equo», il Seco ha sostenuto il Fair Trade Fair, manifestazione indetta dalle principali forze attive in questo settore. In tale contesto, il 31 agosto si è svolto a Berna un simposio internazionale (con il Ghana quale Paese ospite). In occasione della sesta Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi ad Hong Kong il 15 dicembre, è stata organizzata un'analoga manifestazione
internazionale. I due avvenimenti hanno suscitato l'interesse dell'opinione pubblica e dei media, che ne hanno riferito in maniera ampia e con commenti positivi. In ottobre, la fondazione «STEP» (impegnata per la promozione di condizioni eque nella produzione e nel commercio di tappeti) ha festeggiato il suo decimo anno d'esistenza. In futuro sarà autonoma sul piano finanziario.

Nel settore del promovimento degli investimenti, la Swiss Organisation for Facilitating Investments (SOFI) ha sostenuto progetti d'investimento avviati nei Paesi partner da aziende svizzere e dei Paesi dell'OCSE, fornendo loro informazioni, contatti e consigli utili. La SOFI offre ogni anno servizi di consulenza per circa 300 progetti, per un volume d'investimenti pari a circa 100 milioni di franchi. Le attività del Seco si concentrano tuttavia sul miglioramento delle condizioni quadro per gli investimenti e sul promovimento delle PMI nei Paesi partner. Uno dei cardini di questa attività ruota attorno al finanziamento di aziende attraverso intermediari finanziari. Il 1° giugno 2005 la Sifem SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets), una società di finanziamento dello sviluppo fondata dal Seco e con sede a Berna, ha iniziato la sua attività. Sifem è chiamata a gestire il portafoglio esistente, a consigliare il Seco su nuovi investimenti e, su mandato dello stesso Seco, a mettere a disposizione di Paesi in sviluppo o in transizione capitali a lungo termine per progetti economicamente sostenibili nel settore privato. Sulla base di direttive di investimento concordate in comune, la società ha già realizzato varie partecipazioni a fondi 1615

d'investimento con capitale di rischio (segnatamente in India, Marocco, Sudafrica e Vietnam). In tal modo l'impegno del Seco nella mobilitazione di investimenti privati nei Paesi partner si è rafforzato. Parallelamente, il partenariato strategico con la Società finanziaria internazionale (SFI) ha permesso l'avvio di una serie di programmi volti a migliorare l'ambiente commerciale, segnatamente in Africa e nell'America Latina. In occasione dell'anno dell'ONU dedicato al microcredito, il Seco ha sostenuto varie riunioni d'esperti e, attraverso la valorizzazione di prodotti finanziari innovativi, incoraggiato il coinvolgimento del settore privato nella microfinanza.

Nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture è stata data priorità all'ampliamento delle attività nei Paesi in sviluppo più poveri. Un nuovo progetto in Ghana ha l'obiettivo di migliorare la gestione e l'estensione della rete elettrica. In Tanzania, il risanamento e l'estensione della rete di distribuzione idrica in due cittadine sono stati finanziati con contributi della Svizzera; in questo Paese si prevede di introdurre un nuovo modello di partenariato pubblico-privato, comprendente un contratto di leasing per la preparazione dell'acqua. Il progetto lanciato nel 2004 a El Alto, in Bolivia, per l'estensione dell'approvvigionamento idrico ha portato alla messa in servizio di molti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile e all'acqua di scarico. Il futuro dell'approvvigionamento idrico e la prosecuzione del progetto sono incerti, dopo che all'inizio del 2005 il governo boliviano ha deciso di denunciare il contratto concluso con il concessionario privato.

I finanziamenti misti si limitano ormai a pochi Paesi destinatari: Egitto, Cina, Giordania, Tunisia e Vietnam. Essi servono a finanziare progetti che non danno profitti a livello economico, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente. Nell'anno in rassegna è stato lanciato un importante progetto in Egitto per migliorare la donazione di sangue.

5.1.2

Europa dell'Est e CSI

Il finanziamento delle infrastrutture è lo strumento più importante della cooperazione economica con l'Europa dell'Est e la CSI. Il risanamento e la modernizzazione delle infrastrutture di base permettono di migliorare le condizioni di vita della popolazione e di creare al contempo condizioni favorevoli a una crescita economica sostenibile. Il sostegno si concentra sui settori dell'energia (elettricità e riscaldamento a distanza), dell'acqua (potabilizzazione e depurazione delle acque di scarico), dei rifiuti (in particolare i rifiuti speciali) e dei trasporti pubblici. Vanno inoltre aggiunti progetti selezionati nell'ambito catastale. L'aiuto si iscrive in un dialogo politico ed è accompagnato da misure volte a migliorare le strutture istituzionali. Assumono crescente importanza i progetti che prevedono la partecipazione del settore privato.

Nuovi programmi riguardano il risanamento dell'approvvigionamento idrico a Prijedor, in Bosnia ed Erzegovina. In Macedonia è in corso un progetto che, oltre a migliorare l'approvvigionamento idrico a Berovo, promuove la gestione sostenibile dell'acqua nella valle di Bregalnica. Un progetto analogo si sta realizzando nelle città di Ganija e Sheki, in Azerbaigian, in collaborazione con un istituto tedesco per la ricostruzione, la Kreditanstalt für Wiederaufbau. Tutti questi progetti coinvolgono in linea di principio aziende e prodotti svizzeri (quota svizzera di valore aggiunto del 50 per cento almeno).

1616

In Ucraina e nei Balcani, la mobilitazione di capitali a lungo termine per le PMI è stata rafforzata ulteriormente da partecipazioni a fondi di capitale di rischio. Questi investimenti sono preparati dalla Sifem SA. Nel quadro del partenariato strategico con la Società finanziaria internazionale (SFI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è stata lanciata una serie di programmi per migliorare le condizioni quadro del settore privato. Fra questi progetti figurano un'iniziativa per il rafforzamento del governo societario nei Balcani e un progetto in Serbia e Montenegro per il miglioramento del quadro giuridico e normativo per lo sviluppo delle imprese. In Russia è stato lanciato un progetto di sviluppo del mercato ipotecario, mentre in Ucraina è continuato lo sviluppo del programma di governo societario. In Asia centrale il Seco ha esteso al Kirghizistan il sostegno apportato al programma Business Advisory Services della BERS; questo programma, che offre servizi di consulenza alle PMI, è accolto con favore.

Le esperienze derivanti dall'impegno nel settore del legno tropicale sono state messe a frutto per la prima volta nell'ambito della cooperazione con l'Europa dell'Est. La Svizzera ha partecipato a un'iniziativa regionale promossa dalla Banca mondiale per arginare l'abbattimento illegale di alberi e il relativo commercio di legname in Europa e nei Paesi in transizione dell'Europa dell'Est. Gran parte delle importazioni in Svizzera è costituita da legname proveniente da questi territori. Alla prima conferenza ministeriale, tenutasi il 25 novembre a San Pietroburgo, la Svizzera ha svolto il ruolo di mediatore e catalizzatore di questa iniziativa.

Nel settore dell'aiuto macroeconomico si è concluso il vasto programma di miglioramento della gestione dei debiti in Azerbaigian, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Da una parte è migliorato lo stato dei dati riguardanti il debito di ciascun Paese; dall'altra sono state sviluppate le competenze necessarie per definire una strategia a lungo termine per la gestione del debito. In tal modo è stato possibile sostenere gli sforzi di questi Paesi verso la stabilità della loro politica fiscale e il loro avvicinamento al mercato internazionale dei capitali. L'impegno nella gestione del debito, settore strategicamente importante, deve
essere proseguito; sono in corso chiarimenti riguardo ai successivi progetti. Sono anche proseguiti i progetti per lo sviluppo della politica monetaria in Azerbaigian. La cooperazione con questo Paese di concentrazione si è intensificata nel settore finanziario, grazie a un progetto per il rafforzamento dei sistemi di traffico dei pagamenti.

1617

5.2

Istituzioni multilaterali di finanziamento

Nell'ambito degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo, il G8 ha lanciato un'iniziativa per l'annullamento dei debiti multilaterali. Le sfide dell'Africa in materia di politica dello sviluppo sono state al centro delle discussioni della comunità internazionale sui nuovi meccanismi di finanziamento dell'aiuto allo sviluppo.

In agosto il Consiglio federale ha approvato un testo in cui si definiscono le priorità a cui la Svizzera è tenuta ad attenersi nel suo aiuto allo sviluppo multilaterale. Ha pure fissato gli obiettivi per la ripartizione percentuale dei mezzi da destinare fino al 2010 all'aiuto bilaterale e multilaterale19.

5.2.1

Gruppo della Banca mondiale

I negoziati sulla ricostituzione dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) della Banca mondiale si sono conclusi. È stato adottato un piano d'azione per l'Africa e si è deciso di aumentare considerevolmente le attività del settore privato a favore del continente africano nell'ambito della SFI. Paul Wolfowitz, già segretario aggiunto alla difesa degli Stati Uniti, è stato nominato presidente della Banca mondiale. Il suo predecessore, James Wolfensohn nel corso dell'ultimo decennio è riuscito a riorientare la Banca mondiale verso la sua missione principale, cioè la lotta alla povertà.

Partecipazione della Svizzera alla ricostituzione dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) della Banca mondiale Nell'anno in rassegna si sono conclusi i negoziati relativi alla 14a ricostituzione dei fondi dell'IDA. I donatori si sono accordati per aumentare del 30 per cento i mezzi: si tratta di un incremento ambizioso che permetterà di sostenere in modo ancor più efficace gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo. Per i donatori questa è anche l'occasione per onorare i buoni risultati conseguiti dalla Banca mondiale nei Paesi più poveri. La principale innovazione è data dall'introduzione di un sistema di attribuzione che prevede la concessione di prestiti a tassi agevolati oppure di sovvenzioni, così da evitare un indebitamento eccessivo dei Paesi beneficiari e prevenire quindi nuove crisi. Nel corso dei negoziati sono stati trattati altri punti quali lo sviluppo del settore privato, la sostenibilità del finanziamento esterno dei Paesi poveri e l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo, in particolare quella dell'IDA.

La Svizzera ha partecipato con 554,7 milioni di franchi alla ricostituzione dei fondi.

Per ragioni di bilancio, la quota a suo carico nel regime dell'IDA-13 è scesa dal 2,43 al 2,28 per cento. Il nostro Paese rimane tuttavia al decimo posto della lista dei maggiori donatori.

19

Una lista degli impegni finanziari della Svizzera nelle banche multilaterali di sviluppo figura in allegato, n. 8.1.1.

1618

Lancio della nuova iniziativa del G8 per la riduzione del debito In occasione del vertice tenutosi in luglio a Gleneagles, in Scozia, il G8 ha deciso di accordare ai Paesi in sviluppo più poveri una riduzione dei loro debiti nei confronti dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del Fondo africano di sviluppo (FAD) e del Fondo monetario internazionale (FMI). I primi a beneficiarne saranno i 18 Paesi che già si sono impegnati ad avviare riforme chiave nell'ambito dell'Iniziativa globale di sdebitamento dei Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC). I costi per la riduzione del debito dovrebbero ammontare a circa 40 miliardi di dollari. Altri venti Paesi potrebbero beneficiare successivamente di una cancellazione totale dei loro debiti, valutati a circa 15 miliardi di dollari. La comunità dei donatori dovrà tuttavia definire le modalità esatte di questa cancellazione. Mentre gli arretrati nei confronti dell'IDA e del FAD dovranno essere coperti da contributi bilaterali supplementari, la riduzione del debito del FMI sarà perlopiù finanziata da fondi propri dello stesso FMI.

La Svizzera accoglie con favore l'iniziativa del G8, la quale rappresenta un importante contributo finanziario per la riuscita degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo. Per la Svizzera è importante che la capacità finanziaria delle istituzioni finanziarie internazionali sia mantenuta. Il nostro Paese valuterà la possibilità di partecipare all'iniziativa non appena saranno chiarite le sue modalità d'attuazione.

Nuovi meccanismi di finanziamento per l'aiuto allo sviluppo Per conseguire gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo entro il 2015 non bastano buone condizioni quadro politiche ed economiche nei Paesi in sviluppo; ci vuole anche una crescita massiccia dell'aiuto allo sviluppo. A tale scopo, nel 2004 sono stati esaminati vari «meccanismi di finanziamento innovativi» per l'aiuto allo sviluppo. Le proposte andavano dall'istituzione di una facilità di finanziamento internazionale (FFI) che con la garanzia dei Paesi industrializzati dovrebbe mobilitare i capitali necessari sui mercati finanziari internazionali, all'imposizione globale delle transazioni finanziarie, della vendita di armi, del cherosene o all'introduzione di tasse sui biglietti aerei.

Negli scorsi mesi alcuni Paesi si sono accordati per
sviluppare e sostenere finanziariamente questi meccanismi di finanziamento. In settembre, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato un progetto pilota per l'istituzione di una FFI per campagne di vaccinazione. Cinque altri Paesi hanno deciso di introdurre subito una tassa di solidarietà sui biglietti d'aereo. Dal canto suo, la Svizzera continua a seguire con attenzione lo sviluppo di questi meccanismi di finanziamento.

L'Africa al centro degli sforzi per il conseguimento degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo Fra tutte le regioni del mondo, l'Africa subsahariana è di gran lunga quella meno in grado di raggiungere nei tempi stabiliti gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo20.

Negli ultimi due decenni il numero dei poveri è raddoppiato, passando da 150 a 300 milioni, e la pandemia dell'Aids minaccia tutto il continente: ciò nonostante l'Africa sembra essere giunta a una svolta, in quanto numerosi Paesi hanno fatto notevoli

20

Obiettivi del Millennio per lo sviluppo: cfr. allegato 3 del rapporto 2005 sulla cooperazione della Svizzera con l'ONU e con le organizzazioni internazionali che hanno la loro sede in Svizzera, del 18 maggio 2005 (FF 2005 3521).

1619

progressi per quel che concerne la crescita economica, la gestione governativa e la cooperazione nel quadro della NEPAD.

Il G8, in occasione del summenzionato vertice, ha invitato la Banca mondiale a coordinare gli sforzi internazionali per raddoppiare l'aiuto allo sviluppo accordato all'Africa. La Banca mondiale ha quindi adottato un piano d'azione per l'Africa, basato sulle analisi e le raccomandazioni dei principali rapporti d'esperti sullo sviluppo dell'Africa (Sachs Report, Commission for Africa Report ecc.). La Svizzera accoglie con favore questo piano d'azione, con il quale si intende migliorare l'efficacia dell'aiuto in Africa.

Attività del gruppo della Banca mondiale nel settore privato Il consiglio di amministrazione della SFI, incaricata del settore privato della Banca mondiale, ha approvato un ambizioso piano di crescita per i prossimi tre anni. Il volume d'affari dovrebbe aumentare dai 5,4 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2005 a un massimo di 7,2 miliardi nel 2008, somma di cui dovrebbero beneficiare soprattutto i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente. La Svizzera ha auspicato che si presti maggior attenzione alla qualità e all'efficacia di sviluppo dei finanziamenti di progetto. In agenda vi è pure la revisione degli standard ambientali e sociali della SFI, che saranno sottoposti ad ampie consultazioni pubbliche e che dovrebbero essere adottati nel 2006. Il presidente della Banca mondiale ha nominato lo svedese Lars H. Thunell nuovo direttore della SFI.

L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), che fa pure parte del gruppo della Banca mondiale, ha deciso, nel quadro del nuovo piano triennale, di aumentare il proprio bilancio in modo da poter raggiungere un volume d'affari sostenibile. Si è pure discusso fino a che punto l'autonomia dell'agenzia si giustifica ancora.

5.2.2

Banche regionali di sviluppo

Le banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo, le cui sedi rispettive si trovano a Tunisi, Manila e Washington DC, sono in gran parte di proprietà dei Paesi membri delle regioni interessate, ciò che spiega il loro specifico carattere regionale. Per molti Paesi esse costituiscono la principale fonte di divise.

Dalle nuove nomine avvenute nel 2005 in seno ai tre istituti sono attesi cambiamenti.

5.2.2.1

Banca africana di sviluppo

In luglio il ministro delle finanze del Ruanda, Donald Kaberuka, è stato nominato alla presidenza della Banca africana di sviluppo (AfDB). Succede a Omar Kabbaj, che a metà degli anni Novanta era riuscito a risollevare la banca da una crisi esistenziale, ridandole nuovo vigore. Il nuovo presidente Kaberuka, sostenuto dalla Svizzera, assume le redini dell'istituto in un momento cruciale. Alla fine del 2004, con la ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, gli Stati donatori, fra cui la Svizzera, avevano permesso alla banca di estendere il suo importante ruolo nel campo del 1620

finanziamento dello sviluppo dell'Africa. Dal nuovo presidente ci si attende che consolidi l'agenda delle riforme attualmente in corso e che nel contempo applichi con vigore le strategie e le politiche esistenti.

5.2.2.2

Banca asiatica di sviluppo

Nel febbraio 2005 il giapponese Haruhiko Kuroda è succeduto a Tadao Chino, in carica dal 1999, alla testa della Banca asiatica di sviluppo (AsDB). Il occasione della sua entrata in funzione, il nuovo presidente ha dichiarato che, in seguito ai rapidi cambiamenti intervenuti nella regione, la banca deve assumere un nuovo orientamento strategico. L'istituto dovrà concentrarsi maggiormente sulle proprie competenze fondamentali e raddoppiare gli sforzi. Fra queste competenze di base figurano la promozione della cooperazione e dell'integrazione regionali, il finanziamento delle infrastrutture e la promozione del settore privato.

L'AsDB si è dovuta confrontare a due riprese con la violenza delle catastrofi naturali che hanno devastato la regione: alla fine del 2004 il maremoto (tsunami) nell'Oceano indiano, in ottobre il terremoto nel Kashmir. In entrambi i casi la banca ha dato prova della sua capacità di rispondere in modo rapido e flessibile ai bisogni delle popolazioni colpite e di offrire un aiuto efficace alla ricostruzione.

5.2.2.3

Banca interamericana di sviluppo

All'inizio del 2005 è stato possibile concludere i negoziati per un ulteriore aumento del Fondo d'investimento multilaterale (MIF). Questo fondo, gestito dalla Banca interamericana di sviluppo (IDB), è destinato alla promozione del settore privato in America Latina e nei Caraibi. Da anni la Svizzera lavora in stretta collaborazione con il MIF al cofinanziamento di progetti. Per la prima volta ha partecipato al MIF con un contributo pari a 7,5 milioni di dollari.

A fine luglio il colombiano Luis Alberto Moreno è stato nominato presidente dell'IDB, succedendo ad Enrique Iglesias (Uruguay), che da anni era alla testa dell'istituto. Dal nuovo presidente ci si attende un'accelerazione dei progetti di riforma attualmente in corso, che negli ultimi anni erano proceduti un po' a rilento.

Egli è chiamato inoltre a riorientare le attività del settore privato e a promuovere una gestione maggiormente orientata ai risultati.

5.2.3

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

Il consiglio di amministrazione e la direzione della BERS si sono occupati dell'elaborazione di un nuovo piano strategico per i prossimi cinque anni. Dopo l'adesione all'UE di otto Paesi in cui è operativa la BERS, si è posta la questione della ridistribuzione geografica delle attività della banca e quindi dell'adeguamento delle sue modalità di funzionamento. In linea di principio si è convenuto che la BERS si impegni maggiormente nei Paesi più poveri della regione in cui opera. Per quanto concerne la sua attività nei nuovi Stati membri dell'UE, i principali Paesi azionisti dell'UE invitano la BERS a proseguire l'attuale impegno, sia pure in modo ridotto, mentre altri le chiedono di ritirarsi da tali Paesi in tempi relativamente brevi.

1621

La Svizzera ­ che nel suo gruppo di voto rappresenta, a fianco di altri Stati, anche quattro Paesi che si trovano ancora nella prima fase di transizione ­ ha assunto una posizione moderata. Ritiene tuttavia che la BERS debba continuare a operare negli Stati dell'Europa centrale solo nel caso in cui questi lo richiedano espressamente.

Il 1° novembre è stato nominato un nuovo direttore esecutivo chiamato ad occupare la presidenza del gruppo di voto della Svizzera presso la BERS: si tratta di Manuel Sager, diplomatico di carriera, che negli ultimi tempi svolgeva la funzione di capo dell'informazione del DFE. Il direttore esecutivo uscente, Laurent Guye, ha riassunto l'incarico di direttore incaricato degli affari economici nel Patto di stabilità per l'Europa sudorientale.

Nel settore della sicurezza nucleare, la Svizzera partecipa a cinque fondi gestiti dalla BERS: il Nuclear Safety Account (NSA), il Chernobyl Shelter Fund (CSF) e tre fondi (International Decommissionning Support Fonds, IDSF) per lo smantellamento delle centrali nucleari di Kozloduy (Bulgaria), Ignalina (Lituania) e Bohunice (Slovacchia). Finora la Svizzera ha versato 40 milioni di franchi a questi cinque fondi. Durante i negoziati sulla ricostituzione del CSF, la Svizzera si è impegnata a fornire un contributo pari a un milione di euro. I lavori eseguiti nell'ambito dell'IDSF procedono come da programma. Per contro, i progetti del NSA, volti a migliorare la sicurezza delle centrali nucleari nell'Europa dell'Est e in Russia, lamentano forti ritardi dovuti a problemi tecnici. La costruzione di un sarcofago attorno alla centrale di Cernobyl, danneggiata nel 1986, inizierà verosimilmente nel 2006.

6

Rapporti bilaterali Le missioni economiche svizzere in Algeria, Bulgaria, Cina, Estonia, Indonesia, Croazia, Lettonia, Libia, Russia, Singapore e Ungheria sono servite a rafforzare le relazioni economiche bilaterali e a far valere gli interessi dell'economia. In maggio il Consiglio federale ha deciso d'intensificare le relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti. La Svizzera e il Giappone hanno istituito un gruppo di lavoro interstatale per valutare la fattibilità di un accordo di libero scambio.

6.1

Europa occidentale

I frequenti contatti bilaterali a livello governativo hanno permesso alla Svizzera di presentare la sua politica in materia d'integrazione europea, sollevare problemi economici bilaterali e discutere le sue posizioni su temi multilaterali, segnatamente sui negoziati attualmente in corso in seno all'OMC.

In questo contesto si inseriscono la visita, tenutasi il 22 marzo a Berna, del ministro italiano dell'industria e del commercio Antonio Marzano e quella che il capo del DFE ha ricambiato il 25 ottobre a Roma al suo successore Claudio Scajola. Dal 2004 l'Italia è, dopo la Germania, il secondo più importante partner economico della Svizzera. In occasione dell'annuale incontro dei ministri dell'economia di Germania, Austria e Svizzera, svoltosi il 17 e 18 giugno a Friburgo, il capo del DFE ha incontrato i suoi omologhi Wolfgang Clement e Martin Bartenstein. Il 4 novembre si è 1622

recato a Stoccarda per un incontro con il ministro-presidente del Land del BadenWürttemberg Günther Oettinger. Il 12 ottobre, il segretario di Stato dell'economia si è recato a Berlino per colloqui bilaterali.

Le relazioni politiche fra la Svizzera e la Turchia si sono incrinate a seguito dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di due eminenti personalità turche, accusate di aver violato l'articolo 261bis del Codice penale, poiché autori di affermazioni pubbliche volte a negare il genocidio degli Armeni alla fine dell'Impero ottomano. L'apertura di questi procedimenti penali ha indotto il ministro turco del commercio estero ad annullare la visita in Svizzera prevista per il mese di giugno. Anche la visita ufficiale in Turchia, che il capo del DFE avrebbe dovuto effettuare in settembre con una delegazione economica, è stata rinviata a data da stabilire considerata l'indisponibilità delle autorità turche.

6.2

Europa centrale e CSI

In aprile il capo del DFE ha effettuato una visita a Budapest alla testa di una delegazione economica. In giugno il ministro slovacco dell'economia allora in carica, Pavol Rusko, si è recato in Svizzera per una visita ufficiale di lavoro. Il trattato di commercio del 9 marzo 1906 tra la Svizzera e l'Austria-Ungheria, divenuto obsoleto dopo l'adesione dell'Ungheria all'UE, è stato annullato (RS 0.946.294.181; CS 14 645).

Su invito del presidente dello Stato estone Arnold Rüütel, nel febbraio 2005 il capo del DFE ha effettuato una visita di lavoro in Estonia alla testa di una delegazione economica. Nello stesso mese il ministro lettone dell'economia Arturs Karins è stato in visita di lavoro a Berna. In giugno il presidente della Confederazione si è recato a sua volta in Lettonia, su invito della presidente Vaira Vike-Freiberga, accompagnato anche in questo caso da una delegazione economica.

In margine al Forum economico di Davos del 2005, il capo del DFE ha incontrato il vice-primo ministro russo Aleksandr Zhukov. Successivamente, dal 20 al 21 ottobre ha guidato un'importante delegazione economica in visita a Mosca, dove si è incontrato con il ministro russo dell'economia German Gref. In tale occasione si è deciso di organizzare incontri bilaterali annuali fra i due Paesi. La commissione economica mista con la Moldova si è riunita a Berna (aprile), quella con la Russia a Mosca (ottobre). In giugno una delegazione di PMI condotta dal Seco si è recata in Kazakistan.

6.3

Europa sudorientale

L'evoluzione economica diseguale che da alcuni anni si riscontra nei vari Stati dell'Europa sudorientale si conferma. I Paesi candidati ufficialmente all'adesione all'UE, Bulgaria, Croazia e Romania, si sono ripresi molto più rapidamente degli altri Paesi della regione. Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Serbia e Montenegro e Kosovo faranno capo ancora per molto tempo a un consistente aiuto internazionale, tra l'altro a causa dell'instabilità della loro politica interna. Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Romania e Serbia e Montenegro sono Paesi di concentrazione dello Swiss Import Promotion Program (SIPPO) e della Swiss Organisation for Facilitating Investments (SOFI).

1623

La ricostruzione dei Paesi dell'Europa sudorientale è sostenuta a livello internazionale nel quadro del «Patto di stabilità per l'Europa del Sud-est». La Svizzera partecipa in modo determinante a importanti iniziative economiche del Patto di stabilità, quali l'Investment Compact e la Trade Initiative. Numerosi sono i progetti d'infrastrutture energetiche realizzati nella regione dal nostro Paese.

Il rafforzamento delle relazioni contrattuali bilaterali fra la Svizzera e i Paesi dell'Europa rimane uno degli obiettivi da perseguire. L'accordo di protezione degli investimenti firmato nel 2004 con la Bosnia ed Erzegovina è entrato in vigore il 21 maggio 2005. Il 13 aprile 2005 è stata firmata una convenzione con la Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni; i negoziati relativi a un accordo per la protezione degli investimenti sono in fase finale.

In giugno è stato firmato un accordo con la Romania sulla cooperazione nel campo dell'energia e dell'ambiente e in altri settori industriali. Esso aumenterà la quota delle aziende svizzere impegnate nella realizzazione in Romania di progetti commerciali, segnatamente nei settori delle infrastrutture energetiche e delle tecnologie ambientali. Accompagnato da rappresentanti dell'economia, in settembre il capo del DFE si è recato in visita ufficiale in Croazia, mentre in ottobre è stato in Bulgaria.

6.4

America settentrionale

In maggio il Consiglio federale ha deciso di intensificare le relazioni fra la Svizzera e gli Stati Uniti. La questione relativa ad un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti fa parte delle priorità dell'attuazione della strategia di economia esterna del Consiglio federale (cfr. n. 2.2.3). In tal senso, nel mese di luglio il capo del DFE ha, tra l'altro, effettuato una visita di lavoro a Washington. Nel quadro della politica dell'AELS verso Paesi terzi sono continuate le trattative con il Canada per un accordo di libero scambio. Inoltre, si è svolta una riunione del Comitato misto AELSMessico.

Con gli Stati Uniti esiste una stretta cooperazione anche in altri settori legati all'economia. Per poter continuare ad effettuare voli diretti dalla Svizzera verso gli Stati Uniti è stato raggiunto un accordo bilaterale concernente lo scambio di dati dei passeggeri aerei, nel rispetto delle garanzie minime in materia di protezione dei dati.

Contatti bilaterali si sono avuti pure per quanto riguarda la permanenza della Svizzera nel Visa Waiver Program. L'introduzione di dati biometrici nei passaporti svizzeri dovrebbe permettere ai cittadini elvetici di continuare a visitare gli Stati Uniti senza visto. Il termine fissato dagli Stati Uniti è stato prorogato al 26 ottobre 2006.

Negoziati con gli Stati Uniti sono stati inoltre avviati in vista di un accordo sull'impiego di gruppi misti d'inchiesta per la lotta contro il terrorismo e di un accordo di assistenza amministrativa in materia doganale. Questo ultimo accordo potrebbe favorire una migliore armonizzazione degli interessi nel settore commerciale e della sicurezza. Tale aspetto riveste particolare importanza alla luce delle numerose iniziative americane in materia di sicurezza che si ripercuotono sul commercio internazionale, in particolare l'iniziativa per la sicurezza dei container (annuncio 24 ore prima per i carichi marittimi) e la legislazione sulla lotta contro il bioterrorismo (condizioni di importazione degli Stati Uniti nel settore dei prodotti alimentari). La cooperazione fra i due Paesi è proseguita nel settore della lotta contro

1624

la corruzione. Un accordo sta per essere concluso nel settore della scienza e della tecnologia.

6.5

America centrale e meridionale

Dopo una notevole crescita nel 2004 (+ 6,3 %), anche nel 2005 l'America del Sud ha fatto segnare una buona annata economica (+ 4­5 %). Importanti impulsi sono giunti dai prezzi elevati delle materie prime e dalle esportazioni. In diversi Paesi la crescita è da addebitare anche a una politica fiscale monetaria improntata alla stabilità e a eccedenze delle partite correnti.

Lo sviluppo degli affari in questi mercati si confronta tuttavia a talune difficoltà. In primo luogo, le strutture esistenti comportano elevati costi di transazione in occasione dello stabilimento. A ciò si aggiunge la scarsa trasparenza e difficoltà legate all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. In secondo luogo, mancano ancora gli accordi di doppia imposizione con tutta una serie di Paesi. Questa situazione ha ripercussioni non trascurabili sulla redditività delle attività delle imprese svizzere nei Paesi interessati. Finora non è stato possibile concludere accordi per la protezione degli investimenti con il Brasile e la Colombia. Nel quadro dell'applicazione della strategia di politica economica esterna del Consiglio federale, il nostro Paese intensificherà gli sforzi per facilitare l'accesso delle aziende svizzere ai principali mercati (in particolare quello brasiliano). In quei Paesi la crescita economica offre per i prossimi anni buone prospettive nei settori chiave delle esportazioni svizzere.

Nel 2005 la Colombia ha manifestato l'interesse di instaurare relazioni di libero scambio con i Paesi dell'AELS. Negoziati in vista di un accordo di libero scambio con il Mercosur sono previsti solo dopo la conclusione dell'accordo di associazione UE-Mercosur.

In America centrale le aziende svizzere dovrebbero beneficiare degli impulsi dati dall'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio fra vari Paesi della regione21 e gli Stati Uniti (CAFTA).

6.6

Asia/Oceania

Dopo aver fatto segnare nel 2004 una crescita economica del 6,8 per cento, anche nell'anno in rassegna l'Asia è risultata fra le regioni più dinamiche al mondo, e ciò nonostante gli elevati prezzi del petrolio e gli attuali rischi derivanti dall'influenza aviaria. Potenze economiche emergenti nella regione, la Cina e l'India occupano un posto di rilievo nella nuova strategia di politica economica esterna del Consiglio federale, a motivo del loro impressionante sviluppo economico e del loro elevato tasso di crescita.

In occasione del Forum economico mondiale 2005, che costituisce anche una favorevole occasione per intavolare contatti bilaterali, il presidente della Confederazione e il capo del DFE hanno incontrato il vice-primo ministro cinese. A Davos si è pure tenuto un incontro tra il capo del DFE e il presidente pachistano Musharaf.

21

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Repubblica Dominicana.

1625

In aprile il capo del DFE, alla testa di una delegazione economica, ha intrapreso una missione economica a Singapore e in Indonesia. L'inaugurazione dello Swiss Business Hub ASEAN è stata al centro della visita a Singapore, in occasione della quale il capo del DFE è stato accolto dal primo ministro e dal ministro del commercio e dell'industria. Questo quindicesimo Swiss Business Hub è un progetto comune delle ambasciate svizzere presenti nel Sud-Est asiatico e copre tutti i dieci Paesi dell'ASEAN. Sumatra è stata la prima tappa della missione indonesiana del capo del DFE: a Medan e a Banda Aceh la nostra delegazione è stata informata sui progetti che la Svizzera ha avviato, o intende avviare, per la ricostruzione dopo la catastrofe dello tsunami. A Giacarta il capo del DFE ha incontrato il presidente, il vicepresidente, nonché il ministro dell'economia e la ministra del commercio. Tra l'altro, si è deciso di verificare la possibilità di stipulare un accordo di libero scambio fra i Paesi membri dell'AELS e l'Indonesia.

Su invito del governo cinese, in luglio il capo del DFE si è recato in Cina, dove ha incontrato, fra gli altri, il vice-primo ministro e il ministro del commercio. Sotto la sua direzione, la delegazione economica mista ha fatto tappa a Pechino, Suzhou e Shanghai. La missione aveva lo scopo di rafforzare ulteriormente i legami economici e di sviluppare nuovi settori di cooperazione (accordo di libero scambio AELSCina, promozione della piazza economica svizzera).

Alla fine di agosto il capo del DFE si è intrattenuto con il vice-ministro degli affari esteri vietnamita in occasione della firma dell'accordo bilaterale relativo all'adesione del Vietnam all'OMC. In occasione della sua visita a Berna, il ministro dell'industria e del commercio della Mongolia ha auspicato un rafforzamento della cooperazione bilaterale.

In novembre il segretario di Stato dell'economia si è recato in India per una visita di lavoro. In quella occasione sono state affrontate varie questioni bilaterali (problemi di imprese svizzere insediate in India) e si è discusso sui negoziati attualmente in corso all'OMC. A Nuova Delhi e Mumbai (Bombay), il segretario di Stato dell'economia ha partecipato a seminari per la promozione della piazza economica svizzera, organizzati da «Piazza economica: Svizzera» in collaborazione
con servizi cantonali di promozione economica.

In luglio si sono tenute per la settima volta consultazioni economiche bilaterali con il Giappone. Questi colloqui con rappresentanti di governo del terzo più importante mercato della Svizzera (dopo l'Unione europea e gli Stati Uniti) si tengono a scadenze periodiche dal 1995. L'argomento centrale di queste consultazioni era l'istituzione di un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di valutare l'opportunità di concludere un accordo bilaterale di libero scambio. La delegazione svizzera ha colto pure l'occasione per affrontare tutta una serie di questioni in sospeso, in particolare le misure che ostacolano le esportazioni svizzere verso il Giappone (norme di conformità e prescrizioni sanitarie).

Con la Corea del Sud è stato possibile concludere i negoziati nel quadro dell'AELS su un accordo di libero scambio. Lo stesso argomento è stato al centro dei colloqui con la Thailandia e l'Indonesia (cfr. n. 2.2.3).

1626

6.7

Medio Oriente

Gli sviluppi in Medio Oriente sono stati contrassegnati dalla crisi che ha scosso il Libano a seguito dell'assassinio del suo ex primo ministro e dalla pressione internazionale esercitata sulla Siria e causa delle sue implicazioni nella crisi libanese (risoluzioni 1559 e 1636 del Consiglio di sicurezza dell'ONU). Anche l'Iran è stato sottoposto a pressioni internazionali a motivo della sua controversa politica nucleare e delle esternazioni contro Israele da parte del nuovo presidente iraniano. Altri avvenimenti rilevanti sono il ritiro d'Israele dalla striscia di Gaza, così come le elezioni e il referendum sulla costituzione in Iraq. Durante l'anno in rassegna i prezzi del petrolio hanno toccato livelli record a seguito della forte domanda della Cina, dell'India e degli Stati Uniti, ma anche a causa di catastrofi naturali e di difficoltà legate alla produzione. I Paesi produttori di petrolio del Medio Oriente hanno perciò visto crescere notevolmente i loro introiti derivanti dalle esportazioni, ciò che ha comportato un rilancio prodigioso delle economie degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo. Di questa situazione hanno approfittato pure l'industria di esportazione e la piazza d'investimenti svizzere.

Nell'anno in rassegna gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il primo partner commerciale della Svizzera nella regione. L'apertura dello Swiss Business Hub Dubai, le cui prestazioni si estendono anche agli altri mercati del Consiglio di cooperazione del Golfo, ha attirato su questo Paese l'attenzione degli interessi economici svizzeri.

In occasione della cerimonia d'inaugurazione, svoltasi in primavera, il segretario di Stato dell'economia si è recato negli emirati di Abu Dhabi e Dubai.

Le esportazioni svizzere in Iran, che figura anch'esso tra i maggiori beneficiari dell'aumento dei prezzi del petrolio, sono aumentate del 35 per cento circa rispetto all'anno precedente (da gennaio a settembre). Il 24 maggio il capo del DFE ha ricevuto a Berna il ministro iraniano del commercio in visita ufficiale di lavoro. Al termine di questo incontro è stato firmato un accordo commerciale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica d'Iran.

A fine marzo 2005 è stato possibile parafare un accordo sulla protezione degli investimenti fra la Svizzera e l'Arabia Saudita. La firma di
tale accordo dovrebbe avvenire all'inizio del 2006. Con il regno saudita è pure stato parafato un nuovo accordo bilaterale sul trasporto aereo. Nel 2005 l'Arabia Saudita ha concluso tutti i negoziati bilaterali nel quadro della procedura d'adesione all'OMC.

L'accordo concernente la protezione degli investimenti concluso con il Sultanato di Oman nel 2004 è entrato in vigore il 18 gennaio 2005 (RS 0.975.261.6). Con il Sultanato è pure stato parafato un accordo bilaterale sul trasporto aereo.

In occasione della riunione del Comitato misto AELS-Israele, gli Stati dell'AELS e Israele hanno confermato un accordo amministrativo relativo alle prove d'origine. Il comitato ha adottato inoltre un nuovo protocollo sulle regole d'origine dell'accordo di libero scambio AELS-Israele.

6.8

Africa

In occasione del vertice del G8, tenutosi in luglio nella località scozzese di Gleneagles, l'attenzione internazionale si è nuovamente rivolta al continente africano, in particolare all'Africa nera. Si è deciso di incrementare l'aiuto pubblico allo sviluppo 1627

dell'Africa stanziando ogni anno, e fino al 2010, 25 miliardi di dollari supplementari, e di annullare il debito estero di 18 Paesi in sviluppo, la maggior parte dei quali sono africani, pari a 55 miliardi di dollari (cfr n. 5.2.1).

La Svizzera ha intensificato le sue relazioni economiche soprattutto con il Madagascar e la Libia. Nel febbraio 2005 il capo del DFE ha accolto il ministro malgascio dell'economia, delle finanze e del bilancio per un incontro di lavoro. In quell'occasione si è discusso, tra l'altro, della possibilità di rinnovare l'accordo bilaterale del 1964 sulla protezione degli investimenti. In agosto il capo del DFE ha effettuato una visita ufficiale di lavoro in Libia, il più importante fornitore di petrolio grezzo della Svizzera. I temi principali in discussione sono state le relazioni economiche bilaterali, le condizioni quadro per le ditte svizzere in Libia e il processo di trasformazione strutturale del Paese. Durante la visita è stato pure siglato un accordo bilaterale concernente il traffico aereo di linea.

In marzo, i negoziati con il Sudafrica concernenti la revisione della convenzione del 1967 intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito si sono conclusi con la parafatura di un nuovo accordo. In agosto si sono pure conclusi i negoziati concernenti l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU; cfr. n. 2.2.3).

L'accordo sulla protezione degli investimenti fra la Svizzera e l'Algeria è entrato in vigore in agosto. All'inizio di dicembre il capo del DFE si è recato in Algeria con una delegazione economica. Oltre all'inaugurazione di un seminario dedicato alla promozione delle esportazioni di beni e servizi dalla Svizzera, si sono svolte discussioni con rappresentanti del governo. Nel quadro dell'AELS la Svizzera sta inoltre negoziando un accordo di libero scambio con l'Algeria (cfr n. 2.2.2).

Nel febbraio 2005 la Svizzera ha concluso un accordo di consolidamento del debito e un accordo sul trasporto aereo con il Gabon. In maggio è seguito un ulteriore consolidamento del debito del Congo (Brazzaville).

7

Politica economica esterna autonoma Il 1° febbraio 2005 è entrato in vigore il Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 2000 all'Accordo concluso con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) che consente a quest'ultima di estendere la sua attività di controllo alla Svizzera nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Sono state decretate sanzioni economiche nei confronti della Costa d'Avorio, del Sudan e della Repubblica democratica del Congo (Congo-Kinshasa). La Commissione d'inchiesta indipendente, istituita dall'ONU per esaminare lo svolgimento del programma «Oil for Food» destinato all'Iraq ha pubblicato il suo rapporto finale in autunno.

Nell'ambito della garanzia contro i rischi delle esportazioni sono state concesse nuove garanzie relative a mandati di esportazione per un totale di 1,7 miliardi di franchi. In ottobre, le Camere federali hanno approvato un ulteriore promovimento delle esportazioni per gli anni 2006 e 2007.

1628

7.1

Misure di controllo delle esportazioni e misure di embargo

7.1.1

Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa e di armi convenzionali

In agosto, al termine di negoziati con l'UE-3 (Francia, Germania e Gran Bretagna) durati quasi un anno, l'Iran ha respinto un'offerta che prevedeva incentivi economici, ritenendola insufficiente, e ha ripreso a trasformare uranio naturale in gas idoneo ad arricchire l'uranio. UE e Stati Uniti giudicano che vi siano motivi sufficienti per ipotizzare che l'Iran, con il suo programma nucleare, persegua obiettivi militari. La situazione si è aggravata a tal punto che in settembre il Consiglio dei governatori dell'AIEA ha invitato l'Iran a rinunciare a tutte le sue attività nell'ambito dell'arricchimento dell'uranio, nonché a ratificare e applicare il Protocollo aggiuntivo dell'AIEA. In caso contrario, la questione sarebbe stata sottoposta al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Da parte sua, il presidente iraniano ha minacciato di rispondere con una riduzione delle forniture di petrolio iraniano.

Il 18 luglio, gli Stati Uniti e l'India hanno convenuto una stretta collaborazione nel settore del nucleare civile, un fatto che costituisce un'inversione di tendenza radicale nella politica di non proliferazione degli Stati Uniti. Poiché l'India non è disposta a sottoporre tutti i suoi impianti nucleari ai controlli dell'AIEA e a rinunciare alle sue armi nucleari, conformemente ai principi stabiliti nel Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1968 e dal Gruppo dei Paesi fornitori nucleari (NSG) non possono esserle forniti beni nucleari. Numerosi membri del NSG, ma anche deputati del Congresso americano hanno quindi criticato aspramente questa procedura. Anche la Svizzera ha espresso le sue preoccupazioni, segnalando il rischio di creare un precedente, nonché di compromettere il regime di non proliferazione nucleare.

7.1.1.1

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego

L'ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1) contiene allegati che elencano dettagliatamente i beni sottoposti ai quattro regimi di controllo delle esportazioni (Gruppo Australia, Gruppo dei fornitori nucleari, Regime di controllo della tecnologia relativa ai missili e Regime Wassenaar). Gli aggiornamenti decisi nell'ambito di tali regimi sono ripresi regolarmente negli allegati della OBDI. Dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005 hanno avuto esito positivo, a norma della OBDI, le domande di permesso di esportazione elencate qui di seguito:

1629

Autorizzazioni per l'esportazione22 dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005

Settore nucleare: Beni nucleari propriamente detti Beni a duplice impiego Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche Beni a duplice impiego del settore missilistico Settore delle armi convenzionali: Beni a duplice impiego Beni militari specifici Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI)23 Esplosivi (conformemente all'allegato 5 Totale

OBDI)24

Numero di domande

Valore in mio.

di fr.

412 (89) (323)

178,1 (4,6) (173,5)

185

24,3

22

133,7

604 (385) (219)

263,3 (220,6) (42,7)

120

2,9

22

2,5

1365

604,8

Occorre considerare che la maggior parte delle esportazioni di beni sottoposti a controllo non avviene mediante permessi singoli, bensì nel quadro di permessi generali di esportazione. Le esportazioni effettive di beni sottoposti a controllo sono dunque in realtà superiori ai valori che figurano nella tabella qui sopra. Il 30 settembre, 225 aziende erano in possesso di un permesso generale di esportazione ordinario (PGO). Con un PGO si può esportare liberamente per due anni nei 29 Paesi elencati nell'allegato 4 dell'OBDI, che sono i nostri più importanti mercati di smercio e che partecipano ai quattro regimi di controllo delle esportazioni. Il 30 settembre inoltre 11 aziende erano titolari di un permesso generale di esportazione straordinario (PGS). Con un PGS si possono esportare in Paesi diversi da quelli elencati nell'allegato 4 beni sottoposti a controllo. Per ottenere un PGS, le aziende che ne fanno richiesta devono garantire un controllo interno affidabile sull'esportazione di tali beni.

Tre domande di esportazione per beni a duplice impiego nel settore delle armi nucleari, nel settore delle armi biologiche e delle armi convenzionali del valore complessivo di 0,5 milioni di franchi sono state respinte. In 51 casi, o gli esportatori hanno dichiarato al Seco la prevista esportazione di beni non elencati negli allegati dell'OBDI che tuttavia erano destinati o avrebbero potuto essere destinati allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o di loro sistemi vettori, o sono stati informati in tal senso dal Seco (art. 4 OBDI). In 33 casi il Seco ha autorizzato l'esportazione, in 13 casi la domanda di esportazione è stata rifiutata o l'esportazione vietata mediante decisione. Cinque domande sono state ritirate.

22 23 24

Alcune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.

Armi la cui esportazione è controllata solamente a livello nazionale (legge del 20 giugno 1997 sulle armi, RS 514.54), ma non a livello internazionale.

Esplosivi la cui esportazione è controllata solamente a livello nazionale (legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi, RS 941.41), ma non a livello internazionale.

1630

Nel periodo in rassegna, non sono state segnalate violazioni alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego al Ministero pubblico della Confederazione.

7.1.1.2

Ordinanza sul controllo dei composti chimici

Con l'ordinanza del 3 settembre 1997 sul controllo dei composti chimici (OCCC, RS 946.202.21) viene applicata in Svizzera la Convenzione sulle armi chimiche (CAC), che l'11 novembre era stata ratificata da 175 Stati. Rispetto all'anno precedente (165 Stati) è dunque stato compiuto un nuovo passo avanti negli sforzi finalizzati all'universalità della CAC, sostenuta dalla Svizzera. Alcuni Stati del Vicino Oriente e la Corea del Nord non hanno tuttora aderito alla Convenzione.

Dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005 sono state accolte a norma della OCCC 32 domande di esportazione di composti chimici per un valore di 4,1 milioni di franchi.

Nello stesso periodo sono state rilasciate sette autorizzazioni generali di esportazione (AGE). Attualmente 11 aziende sono titolari di un'AGE relativa a beni i cui utilizzatori finali hanno sede in uno Stato aderente alla CAC. In Svizzera circa 50 aziende sottostanno alle ispezioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) che ha sede all'Aia; dieci di esse ­ oltre al Laboratorio AC di Spiez ­ vengono regolarmente controllate. Sino al 31 ottobre sei ispezioni di questo tipo sono state compiute in Svizzera. A norma della CAC, in Svizzera circa 50 aziende sono interessate dagli obblighi di dichiarazione su produzione, stoccaggio, lavorazione, importazione ed esportazione di composti chimici.

7.1.1.3

Ordinanza sull'applicazione delle garanzie

Il 1° febbraio 2005 è entrata in vigore l'ordinanza del 18 agosto 2004 sull'applicazione delle garanzie (RS 732.12). Essa costituisce la base legale per la ratifica del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 2000 all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica AIEA (RS 0.515.031.1), entrato in vigore il 1° febbraio. Il Protocollo aggiuntivo autorizza l'AIEA a estendere notevolmente la propria attività di controllo nell'ambito del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari al fine di individuare precocemente programmi illegali di produzione di armi nucleari. In base al Protocollo aggiuntivo, le centrali nucleari svizzere saranno sottoposte a maggiori controlli da parte dell'AIEA. La Svizzera deve inoltre dichiarare periodicamente la fabbricazione e l'esportazione di determinati beni di equipaggiamento destinati a impianti nucleari. L'AIEA può inviare ispettori nelle imprese che producono beni di questo genere. Finora la Svizzera non è ancora stata oggetto di ispezioni in applicazione del Protocollo aggiuntivo.

1631

7.1.2

Misure di embargo

La Svizzera ha adottato misure economiche coercitive nei confronti della Costa d'Avorio, del Sudan e della Repubblica democratica del Congo, applicando le corrispondenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. I tre regimi di sanzioni messi in atto comprendono embarghi sugli armamenti, il blocco degli averi e delle risorse economiche di determinati destinatari, come pure il divieto di entrata in Svizzera e di transito rivolto a singole persone. Le misure concernenti la Liberia sono state completate con sanzioni finanziarie indirizzate all'ex regime di Charles Taylor. È stata avviata la confisca di beni iracheni bloccati in applicazione della risoluzione 1483 (2003); finora sono stati restituiti all'Iraq circa 9 milioni di franchi. La Commissione d'inchiesta indipendente, incaricata di valutare le irregolarità nello svolgimento del programma «Oil for Food», adottato nel quadro del regime di sanzioni contro l'Iraq, ha pubblicato il suo rapporto finale in autunno. Alla Svizzera è stata espressa riconoscenza per la sua stretta collaborazione con la Commissione.

7.1.2.1

Misure di embargo dell'ONU

Il 19 gennaio 2005, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio (RU 2005 699; RS 946.231.13).

Essa prevede un embargo sugli armamenti, il blocco degli averi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche, imprese e organizzazioni, come pure un divieto di entrata e di transito indirizzato a singole persone fisiche. Trova così applicazione la risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le sanzioni hanno lo scopo di favorire l'osservanza dell'accordo di cessate il fuoco, nonché il processo di pace in Costa d'Avorio. Il competente comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza non ha finora reso noto i nominativi dei destinatari delle restrizioni finanziarie e di viaggio.

Il 19 gennaio 2005 il Consiglio federale ha pure deciso una revisione totale dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RU 2005 313; RS 946.231.16, in precedenza RS 946.208.1). La nuova ordinanza esige, in applicazione della risoluzione 1532 (2004) del Consiglio di sicurezza, il blocco degli averi e delle risorse economiche in possesso o sotto il controllo di Charles Taylor e del suo entourage. Finora non è stato comunicato alcun blocco in tal senso. Su indicazione del competente comitato del Consiglio di sicurezza, gli allegati 1 (Persone interessate dalle sanzioni finanziarie) e 2 (Persone interessate dal divieto di entrata e di transito) sono stati aggiornati il 17 maggio e il 24 giugno 2005 (RU 2005 2055, 2893).

Nel corso del periodo in rassegna, l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203) è stato aggiornato due volte (RU 2005 1191, 3331). Le persone, i gruppi e le organizzazioni che vi figurano non possono essere rifornite con armamenti e i loro averi e risorse economiche sono bloccati. Le persone fisiche elencate non sono autorizzate a entrare in Svizzera o a passare in transito.

1632

Il 25 maggio il Consiglio federale ha deciso di adottare sanzioni nei confronti del Sudan (RU 2005 2223). L'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18) dà applicazione alle risoluzioni 1556 (2004) e 1591 (2005) che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato in seguito al conflitto nel Darfur e alle violazioni dei diritti umani in tale regione. L'ordinanza vieta la fornitura di armamenti al Sudan e prevede la possibilità di adottare restrizioni finanziarie e di viaggio individuali. Il competente comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza non ha finora reso noto i nominativi dei destinatari delle restrizioni finanziarie e di viaggio.

Il 23 giugno è entrata in vigore l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12; RU 2005 2551).

L'ordinanza dà applicazione alle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005) che il Consiglio di sicurezza aveva adottato in seguito alla crisi nel Congo orientale.

L'ordinanza sancisce un embargo sugli armamenti, restrizioni finanziarie e un divieto di entrata e di transito. Il comitato del Consiglio di sicurezza incaricato delle sanzioni nei confronti del Congo ha pubblicato il 1° novembre un elenco di 16 destinatari delle sanzioni finanziarie e del divieto di entrata e di transito. I nomi sono stati integrati il 22 novembre nell'allegato all'ordinanza (RU 2005 5041).

Conformemente alle istruzioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il 18 agosto (RU 2005 4325) sono state aggiunte sette persone all'allegato dell'ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (RS 946.206). In applicazione dell'ordinanza del 18 maggio 2004 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq (RS 946.206.1), finora sono stati confiscati e restituiti all'Iraq valori patrimoniali per un importo complessivo di circa 9 milioni di franchi. Il totale dei fondi annunciati al Seco è di circa 180 milioni di franchi. La Commissione d'inchiesta indipendente («Independent Inquiry Committee», IIC) istituita nell'aprile 2004 su iniziativa del segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, per far luce sui presunti casi di corruzione nella gestione del programma «Oil
for Food» ha presentato il suo rapporto finale in due parti il 7 settembre e il 27 ottobre. La Svizzera ha sostenuto pienamente tale indagine sin dall'inizio. Nel dicembre 2004, il Consiglio federale ha autorizzato il Seco a concedere assistenza amministrativa all'IIC in base alla legge sugli embarghi. Nell'ambito di detta assistenza amministrativa sono stati messi a disposizione dell'IIC voluminosi fascicoli, tra cui numerosi documenti bancari. L'IIC ha pure potuto intervistare in Svizzera oltre 30 rappresentanti di banche, commercianti di petrolio e altre società. Nel suo rapporto finale, la Commissione ha ringraziato la Svizzera, e in particolare la Commissione federale delle banche e il Seco, per lo «straordinario sostegno». Le informazioni contenute nei rapporti dell'IIC verranno esaminate attentamente. Se dovesse risultare che alcune aziende in Svizzera hanno agito illegalmente, verranno adite le vie legali nei confronti dei responsabili. Il Ministero pubblico della Confederazione ha già aperto procedure penali in relazione al programma «Oil for Food».

L'ordinanza dell'8 dicembre 1997 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone (RS 946.209) è stata mantenuta senza modifiche.

1633

7.1.2.2

Misure di embargo dell'UE

L'allegato 2 dell'ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2) è stato adeguato il 25 agosto (RU 2005 4433). Esso contiene un elenco delle persone colpite dalle sanzioni finanziarie o dal divieto di entrata o di transito. Le ordinanze che istituiscono provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207) e del Myanmar (RS 946.208.2) sono state mantenute senza modifiche.

7.1.3

Misure relative ai «diamanti della guerra»

Conformemente all'ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi (ordinanza sui diamanti, RS 946.231.11), dal 1° gennaio 2003 l'importazione, l'esportazione e il deposito doganale di diamanti grezzi sono legali unicamente se le pietre sono accompagnate da un certificato non falsificabile. Il commercio di diamanti grezzi è ancora possibile soltanto con i Paesi che partecipano al sistema di certificazione del cosiddetto «processo Kimberley». Con questo sistema si intende impedire che «diamanti della guerra» (diamanti grezzi utilizzati come fonte finanziaria da gruppi ribelli) si infiltrino nel commercio legale. Fino al 31 ottobre, 44 Stati, oltre alla Comunità europea, avevano aderito al sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi. In ragione della situazione tuttora instabile nella Costa d'Avorio, il governo di tale Paese ha mantenuto la sospensione di tutte le esportazioni di diamanti grezzi in vigore dal 2002. Esso intende così assicurare che i diamanti estratti nella regione settentrionale, controllata dai ribelli, non vengano inseriti nel circuito di Kimberley. Una valutazione completa del sistema di certificazione avrà luogo per la prima volta nel 2006, sotto la presidenza del Botswana. Si tratta di esaminare se il sistema è efficace e di discutere sul suo proseguimento.

Tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005, la Svizzera ha rilasciato 1083 certificati per diamanti grezzi. Nello stesso periodo sono stati importati, ovvero immessi in depositi doganali, diamanti grezzi per un valore di 1,8 miliardi di franchi (12 mio. di carati) e sono stati esportati, ovvero asportati da depositi doganali, diamanti grezzi per un valore di 2,8 miliardi di franchi (13 mio. di carati).

7.2

GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni, conversione del debito

La garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) ha concesso nuove garanzie per un importo complessivo di circa 1,7 miliardi di franchi; l'impegno complessivo ammonta attualmente a circa 8,3 miliardi di franchi. La domanda maggiore ha interessato forniture dirette in Turchia e in Russia. Nel quadro della revisione della GRE, in dicembre il Parlamento ha approvato la legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE).

1634

7.2.1

Garanzia dei rischi delle esportazioni

La domanda di garanzie è nuovamente diminuita rispetto all'anno precedente. Le nuove garanzie per contratti di esportazione hanno raggiunto in totale un importo di circa 1,7 miliardi di franchi (2,3 mia. fr. l'anno precedente). La maggioranza delle domande ha interessato esportazioni verso la Turchia e la Russia che, in termini di volume, costituivano da sole circa il 40 per cento di tutte le nuove garanzie. Nel 2005, le garanzie più importanti sono state concesse per forniture destinate a un progetto di tipografia in Russia (206 mio. fr.) e per una fornitura di macchine tessili alla Turchia (51 mio. fr.). L'impegno totale si è ulteriormente ridotto rispetto all'anno precedente e ammonta complessivamente a circa 8,3 miliardi di franchi.

Oltre la metà dell'impegno concerne i cinque Paesi importatori, vale a dire la Turchia, l'Iran, il Bahrein, la Cina e il Messico.

Nell'anno in esame, la GRE ha indennizzato esportatori e banche per circa 25 milioni di franchi (anno precedente: 9 mio. fr.). Se esistono accordi bilaterali di conversione del debito, come con il Pakistan, le somme versate ritornano alla GRE con l'aggiunta degli interessi maturati fino a quel momento.

La Svizzera non ha concluso nuovi accordi di riassicurazione. I nove accordi esistenti (con l'Austria, la Francia, la Germania, l'Italia, la Polonia, la Spagna, la Svezia, la Repubblica Ceca e i Paesi Bassi) si sono rivelati efficaci; le otto transazioni (riassicurazioni) concluse dal 2001 sulla base di tali accordi consentono all'esportatore di assicurare presso la propria agenzia contro i rischi delle esportazioni anche le forniture provenienti da uno dei suddetti Paesi.

7.2.2

Garanzia dei rischi degli investimenti

Nel 2005 è stata accordata una nuova garanzia dei rischi degli investimenti. Alla fine dell'anno, erano dunque in corso due garanzie per un valore totale di 8 milioni di franchi per investimenti in Ghana e in India. Gli accantonamenti ammontano a 31,8 milioni di franchi.

7.2.3

Finanziamento delle esportazioni

Sono proseguiti i lavori relativi all'adeguamento alle condizioni del mercato dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione. Sono dunque state integrate nell'accordo le condizioni di pagamento flessibili per il finanziamento di progetti e finanziamenti strutturati, applicabili a determinate condizioni. Questa procedura ha comportato un riassetto delle norme relative ai profili di rimborso, per esempio della durata media ponderata del periodo di rimborso. È così stato possibile determinare le modifiche necessarie delle condizioni di rimborso per le diverse modalità di finanziamento delle operazioni a medio e lungo termine. Un accordo settoriale proposto dall'UE concernente le energie rinnovabili e progetti nel settore idrico, che prevede una proroga del termine di rimborso del credito, è stato integrato nell'accordo sui crediti all'esportazione per un periodo di prova di due anni. È stato concluso l'allestimento dell'inventario sui diversi sistemi impiegati dalle agenzie di credito all'esportazione per valutare i rischi di un acquirente privato e calcolare i premi corrispondenti. Tale lavoro consentirà di elaborare proposte nell'ambito della valu1635

tazione dei rischi di un acquirente privato e del calcolo dei premi corrispondenti allo scopo di armonizzare i premi a medio termine anche in questo settore.

In seno al Gruppo dei crediti per l'esportazione dell'OCSE sono continuate le discussioni sulla lotta contro la corruzione in prospettiva della revisione della dichiarazione anticorruzione. In tale ambito, si è tenuto conto delle raccomandazioni concernenti i crediti all'esportazione (cfr. n. 3.1.3.3 del rapporto 2004) indirizzate a vari Paesi, tra cui la Svizzera, nell'ambito delle verifiche relative all'applicazione della convenzione dell'OCSE sulla lotta contro la corruzione (RS 0.311.21). Sono inoltre state avviate le discussioni concernenti la revisione delle direttive ambientali, prevista per il 2006.

In autunno, si è tenuto un incontro informativo tra i partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione, il Gruppo dei crediti per l'esportazione e le organizzazioni della società civile. Vi hanno preso parte numerose organizzazioni non governative e associazioni economiche. Al fine di promuovere lo scambio d'informazioni con i Paesi non membri sono stati organizzati incontri con Paesi che dispongono di agenzie di credito all'esportazione, tra cui la Bulgaria, la Cina, l'India, la Romania e il Sudafrica. Il Brasile partecipa già all'accordo in ragione dei negoziati su un accordo settoriale concernente gli aeromobili civili.

7.2.4

Conversione dei debiti

La Svizzera è interessata dalle conversioni dei debiti concluse nel quadro del Club di Parigi nei casi elencati qui di seguito.

Nel 2005, è stato deciso di concedere, per l'anno in esame, una moratoria sul servizio del debito per consentire ai Paesi toccati dallo tsunami alla fine di dicembre di impiegare le proprie risorse finanziarie per riparare tempestivamente ai danni causati dalla calamità. La Svizzera e l'Indonesia hanno così ristrutturato pagamenti per un totale di 40 milioni di franchi. Tale somma dovrà essere ammortizzata tra la fine del 2006 e il 2009.

Dei quattro Paesi HIPC interessati dallo sdebitamento (parziale) dal dicembre 2004 (Honduras, Repubblica del Congo ­ Brazzaville, Ruanda e Zambia), la Svizzera ha crediti soltanto nei confronti dei primi due. Nel caso della Repubblica del Congo, che si trova all'inizio del processo HIPC, è stata convenuta una riduzione del debito pari al 67 per cento; è previsto uno sdebitamento completo a conclusione del processo. Per quanto concerne l'Honduras, il debito nei confronti della Svizzera dovrebbe essere ridotto da quasi 9 a poco più di 2 milioni di franchi in base a un'analisi della sostenibilità del debito che verrà effettuata dopo la firma dell'accordo bilaterale nel corso del 2006.

Su proposta degli Stati del G8, il Club di Parigi ha concesso alla Nigeria un'ampia ristrutturazione del suo debito: dei 30 miliardi di dollari dovuti sarà condonato circa il 60 per cento; il resto dovrà essere rimborsato a rate entro la metà del 2006. La Nigeria non risulterebbe dunque più debitrice nei confronti dei membri del Club di Parigi. Da parte sua, la Svizzera otterrebbe il rimborso di 97 milioni dei circa 240 milioni di franchi dovuti.

In ragione della situazione favorevole del mercato, molti debitori del Club di Parigi (Polonia, Russia, Perù) hanno chiesto di poter rimborsare i propri debiti anticipatamente al valore nominale. La Polonia ha quindi rimborsato alla Svizzera il saldo dei 1636

debiti ancora in sospeso in base a un accordo bilaterale del 1992 concernente il consolidamento dei debiti, ossia circa 320 milioni di franchi.

7.3

Promozione delle esportazioni, della piazza economica e del turismo

L'organizzazione «Osec Business Network Switzerland» preposta al promovimento delle esportazioni, lo strumento di promozione della piazza economica «Piazza economica: Svizzera» e l'istituzione per la promozione del turismo «Svizzera Turismo» forniscono un contributo importante a uno sviluppo economico sostenibile in Svizzera.

7.3.1

Promozione dell'esportazione

Su mandato del Seco, l'Osec (Osec Business Network Switzerland) sostiene le imprese svizzere e del Liechtenstein, in particolare le PMI, nelle attività di esportazione esistenti e nello sviluppo di nuovi sbocchi all'estero. A complemento dell'iniziativa privata, l'Osec fornisce alle imprese informazioni generali sui mercati, i settori e le tematiche rilevanti dal punto di vista dell'economia esterna, offrendo una prima consulenza su questioni legate all'esportazione, nonché sostegno a livello di commercializzazione all'estero (partecipazione a fiere).

La base legale per la promozione statale delle esportazioni è costituita dalla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14). Conformemente al decreto federale del 25 settembre 2003 sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004­2007 (FF 2003 6015), il Parlamento ha limitato in un primo tempo alla fine del 2005 il credito per la promozione delle esportazioni, incaricando contemporaneamente il Consiglio federale di sottoporre a una valutazione l'applicazione della legge sulla promozione delle esportazioni e di proporre almeno tre alternative di strategia. La valutazione della promozione delle esportazioni è stata affidata al Controllo federale delle finanze.

Durante l'anno in esame, il Parlamento ha dibattuto la proposta del Consiglio federale intesa a proseguire il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007 (cfr. messaggio del 23 febbraio 2005 sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007, FF 2005 2149). Sono state valutate positivamente in particolare le misure volte a migliorare la promozione delle esportazioni avviate dal Seco, dal DFAE e dall'Osec ancora nel corso della valutazione.

Le caratteristiche di tali misure sono l'utilità per il cliente, il principio di sussidiarietà in rapporto ai fornitori privati di prestazioni e il coordinamento delle reti nell'esecuzione del mandato dell'Osec. Entrambe le Camere hanno dunque accolto favorevolmente il proseguimento del finanziamento della promozione delle esportazioni (decreto federale del 4 ottobre 2005 sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007, FF 2005 5339).

Nel prossimo periodo di finanziamento occorrerà continuare a percorrere questa via.
Ulteriori miglioramenti sono auspicabili specie nei settori utilità per il cliente e coordinamento. Si tratta in particolare di potenziare le possibilità di azione dell'Osec 1637

nella rete esterna del DFAE legata alla promozione delle esportazioni e di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i diversi strumenti della Confederazione, ma anche con gli operatori privati della promozione delle esportazioni e dell'economia esterna.

7.3.2

Promozione della piazza economica

Mediante il suo programma «Piazza economica: Svizzera», la Confederazione fornisce ai potenziali investitori informazioni sulle condizioni di insediamento in Svizzera e serve da piattaforma ai servizi cantonali e sovracantonali responsabili della promozione economica. «Piazza economica: Svizzera» è attiva in Europa e America del Nord con due antenne; per quanto riguarda l'Asia è in fase di realizzazione il suo programma in Giappone (con antenna) e in Cina. Nel corso dell'anno in esame sono state organizzate 27 manifestazioni per gli investitori, 15 partecipazioni a fiere e conferenze, due viaggi di giornalisti esteri in Svizzera e manifestazioni promozionali in oltre 15 città del mondo intero. Nel 2004, la promozione della piazza economica ha dato luogo a 526 insediamenti di nuove imprese (+ 18 % rispetto all'anno precedente) e alla creazione di 2289 nuovi posti di lavoro (+ 9 %).

La base legale di «Piazza economica: Svizzera» è costituita dal decreto federale del 6 ottobre 1995 sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera (RS 951.972), il quale scade alla fine di febbraio del 2006.

Nel 2005, il Parlamento ha dibattuto il messaggio del 17 novembre 2004 sulla legge federale per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera (FF 2004 6401), il quale propone il prosieguo e il rafforzamento di «Piazza economica: Svizzera» con un limite di spesa annuo di 4,9 milioni di franchi per il periodo 2006­2007. In questo modo si intende consolidare l'attività svolta finora, rafforzare in modo mirato la prospezione dei mercati tradizionali ed estenderla ai mercati del futuro, attuare una gestione informatica dei progetti e un controllo della qualità, intensificare l'osservazione dei mercati e sviluppare ulteriormente la valutazione dell'efficacia.

Il finanziamento del programma è di durata limitata per non pregiudicare un eventuale nuovo orientamento del promovimento della piazza economica. Il Consiglio federale si è infatti pronunciato a favore di tale riorientamento accogliendo due postulati (04.3199 CET-S «Coordinamento della promozione dell'immagine della Svizzera»; 04.3434 CET-N «Strategia per una promozione coordinata dell'immagine della Svizzera»).

7.3.3

Turismo

All'inizio del 2005, il turismo internazionale subiva i contraccolpi della catastrofe naturale che ha devastato il Sud-est asiatico, dove lo tsunami ha mietuto uno sconfinato numero di vittime, tra cui turisti da tutto il mondo. Lo tsunami ha distrutto importanti infrastrutture turistiche, soprattutto in Indonesia, Thailandia e Sri Lanka ­ Paesi che economicamente dipendono molto dal turismo. Nonostante tali catastrofi, i flussi turistici sono aumentati a livello mondiale in modo abbastanza significativo, di circa il 4 per cento. Il turismo svizzero ha tratto profitto da questa dinamica. Le entrate derivanti dalle esportazioni nel settore del turismo internazionale sono 1638

aumentate del 6 per cento. La domanda proveniente dal principale mercato del turismo svizzero, la Germania, è stata frenata da una flessione della propensione al consumo, mentre i pernottamenti di turisti in provenienza da mercati distanti, quali la Cina, il Giappone e l'Europa orientale sono sensibilmente aumentati. In particolare, ha avuto risvolti positivi sul turismo il memorandum d'intesa del 15 giugno 2004 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare cinese concernente i gruppi turistici (RS 0.935.222.49): il numero dei visitatori in provenienza dalla Cina è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente. Le ripercussioni negative delle inondazioni che in agosto hanno toccato diverse località turistiche svizzere sono risultate limitate.

Nel settore multilaterale, la Svizzera ha continuato ad assumere la presidenza della Commissione per l'Europa dell'Organizzazione mondiale del turismo e del Comitato per il turismo dell'OCSE anche nel 2005. In maggio, ha organizzato un seminario sul futuro del turismo urbano in Europa. La riorganizzazione del Comitato per il turismo ha rappresentato un compito importante. La Svizzera si è impegnata in favore dell'integrazione delle attività relative alla politica del turismo nel «Center for Enterpreneurship, Small and Medium Enterprises and Local Development». Ha partecipato all'elaborazione del nuovo programma di lavoro orientato sui bisogni dei Paesi turistici sviluppati, nonché al suo finanziamento. Nel quadro di un programma pluriennale, il Comitato per il turismo dell'OCSE dovrà occuparsi prioritariamente della gestione del cambiamento strutturale nelle economie turistiche tradizionali e delle misure di politica del turismo necessarie a tale scopo.

1639

8

Allegati

8.1

Allegati 8.1.1­8.1.2 Parte I:

1640

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

8.1.1

Impegno finanziario della Svizzera nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo nel 2005

Versamenti della Svizzera alla Banca mondiale (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali IBRD, quota di capitale SFI, quota di capitale MIGA, quota di capitale IDA, contributo Iniziative speciali e cofinanziamenti Fondo mondiale per l'ambiente1 Fondo mondiale per l'AIDS, la tubercolosi e la malaria1 Iniziativa a favore dei Paesi poveri fortemente indebitati World Bank Institute Cofinanziamento di altri programmi2 Fondo per consulenti e persone distaccate2 Partenariati SFI2 Totale dei versamenti della Svizzera 1 2

2004

2005

147,0 0 0 0 147,0

153,0 0 0 0 153,8

64,7 24,8 5,9 5,3 2,0 19,6 0,3 6,8

65,0 22,7 5,0 0,0 0,0 17,4 2,7 17,2

211,7

218,0

Fondi gestiti dalla Banca mondiale.

Fonte: Banca mondiale; le cifre concernono l'anno fiscale 2003/04 e 2004/05.

Versamenti della Svizzera alla Banca africana di sviluppo (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali AfDB, quota di capitale AfDF, contributo Iniziative speciali e cofinanziamenti Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate Totale dei versamenti della Svizzera

2004

2005

46,7 1,7 45,0

43,7 1,7 42,0

0,5 0,0 0,5

0,0 0,0 0,0

47,2

43,7

1641

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica di sviluppo (in mio. di fr.)

Impegni istituzionali AsDB, quota di capitale AsDF, contributo Iniziative speciali e cofinanziamenti Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate Totale dei versamenti della Svizzera

2004

2005

17,8 0,4 17,3

17,1 0,4 16,7

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

17,8

17,1

Versamenti della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo (in mio. di fr.)

2004

2005

Impegni istituzionali IDB, quota di capitale SSI, quota di capitale FOS, contributi

5,2 0,5 1,2 3,4

4,4 0,0 1,2 3,2

Iniziative speciali e cofinanziamenti Contributo al FIM Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate

0,0 0,0 0,0 0.0

0,0 0,0 0,0 0,0

Totale dei versamenti della Svizzera

5,2

4,4

Versamenti della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (in mio. di fr.)

2004

2005

9,6 9,6

9,9 9,9

Iniziative speciali e cofinanziamenti Partenariati e cofinanziamenti Fondo per consulenti e persone distaccate

19,9 18,0 1,9

15,7 14,7 1,0

Totale dei versamenti della Svizzera

29,5

25,6

Impegni istituzionali BERS, quota di capitale

1642

8.1.2

Ispezioni pre-imbarco effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri e sottoposte ad autorizzazione

L'ordinanza del 17 maggio 1995 sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (RS 946.202.8), emanata in relazione con l'Accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco (RS 0.632.20, Allegato 1A.10), disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (essenzialmente la verifica di qualità, quantità e prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri da società specializzate. Tali società necessitano di un'autorizzazione del DFE per ogni Stato mandatario.

Secondo l'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni preimbarco e i Paesi ai quali essa si riferisce.

Attualmente sono cinque le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: la Société Générale de Surveillance S.A. (SGS) a Ginevra, la Cotecna Inspection S.A. (Cotecna) a Ginevra, il Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG (Véritas) a Weiningen, la Inspectorate (Suisse) S.A. (Inspectorate) a Prilly e la Intertek Testing Services Switzerland Ltd (ITS) ad Attiswil. Le rispettive autorizzazioni si riferiscono a 35 Paesi, quattro dei quali non sono membri dell'OMC. Sono elencati qui di seguito in ordine alfabetico25 i Paesi e gli enti per l'ispezione pre-imbarco interessati (stato il 1° dicembre 2005)26.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ente per le ispezioni pre-imbarco

Autorizzazione valida dal:

Angola Bangladesh Benin Bolivia Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Ciad Comore (*) Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Costa d'Avorio Ecuador

Véritas ITS Véritas Inspectorate Cotecna SGS SGS SGS Véritas Cotecna Véritas SGS Véritas SGS Cotecna Véritas ITS ITS

28.02.2002 07.06.2000 21.06.2000 01.09.1996 10.08.2004 01.09.1996 28.09.2000 01.09.1996 02.01.2004 15.08.1996 21.06.2000 08.12.1997 15.03.2000 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 27.03.2001 15.02.2001

Georgia 25 26

Questo elenco può altresì contenere autorizzazioni i cui mandati di ispezione sono semplicemente sospesi, ma non rescissi.

Questo elenco si trova anche su Internet (in tedesco): (http://www.seco.admin.ch/ imperia/md/content/aussenwirtschaft/grundlagen/versandkontroll_laenderliste.pdf).

1643

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ente per le ispezioni pre-imbarco

Autorizzazione valida dal:

Gibuti Haiti Indonesia Iran (*)

Cotecna SGS SGS SGS Véritas ITS Véritas SGS ITS Cotecna SGS SGS ITS Cotecna SGS Véritas ITS Cotecna Cotecna SGS Cotecna ITS ITS SGS

15.08.1996 12.09.2003 09.04.2003 01.03.2000 06.03.2001 02.12.2002 08.12.1997 16.04.2003 22.08.2003 03.10.2003 01.09.1996 02.11.2000 27.03.2001 08.12.1997 01.09.1999 02.01.2004 02.12.2002 22.08.2001 18.02.1999 01.04.1999 01.09.1996 27.03.2001 07.06.2000 10.04.2001

Liberia (*) Madagascar Malawi Mali Mauritania Moldova Mozambico Niger Nigeria Repubblica Centrafricana Ruanda Senegal Tanzania (senza Zanzibar) Tanzania (solo Zanzibar) Togo Uganda Uzbekistan (*)

1644

8.2

Allegati 8.2.1­8.2.3 Parte II:

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione)

1645

1646