Termine di referendum: 13 luglio 2006

Codice penale svizzero e Codice penale militare (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) Modifica del 24 marzo 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20051, decreta: I Il Codice penale, nel tenore del 13 dicembre 20022, è modificato come segue: Art. 42 cpv. 4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.

4

Art. 59 cpv. 3 Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.

3

Art. 64 cpv.1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 3 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se ...

1

1 2

FF 2005 4197 FF 2002 7351

2005-1306

3301

Codice penale svizzero e Codice penale militare

L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86­88).

2

Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.

3

Art. 64b Esame della liberazione

1

2

L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta: a.

almeno una volta all'anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1);

b.

almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l'internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).

L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1: a.

fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto;

b.

fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4;

c.

dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;

d.

dopo aver sentito l'autore.

Art. 65 cpv. 2 2 Se, durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l'internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.

Art. 75a Misure particolari di sicurezza

3302

La commissione di cui all'articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista delll'autorizzazione di un regime aperto, se:

1

Codice penale svizzero e Codice penale militare

a.

l'autore ha commesso un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1; e

b.

l'autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.

2 Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.

La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.

3

Art. 90 cpv. 2bis e 4bis 2bis Le misure di cui agli articoli 59­61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.

Art. 91 cpv. 2 lett. c e d 2

Le sanzioni disciplinari sono: c.

la multa;

d.

ex lett. c

Art. 369 cpv. 4, 4bis, 4ter e 6 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:

4

a.

quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59­61 e 64;

b.

dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20033 sul diritto penale minorile.

4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.

3

FF 2003 3844

3303

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66­67b o gli articoli 48, 50 e 50a del Codice penale militare del 13 giugno 1927, nella versione del 21 marzo 20034, sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.

4ter

6

Il termine decorre: a.

in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;

b.

in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.

Art. 371 cpv. 1 e 3bis Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un'interdizione dall'esercizio di una professione secondo l'articolo 67.

1

3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.

Disposizioni transitorie n. 2, nonché n. 3 cpv. 2 e 3 2. Misure: decisione e esecuzione Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56­65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:

1

a.

il giudice può ordinare l'internamento a posteriori secondo l'articolo 65 capoverso 2 soltanto se l'internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;

b.

il collocamento di giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 marzo 19715) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59­61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l'internamento prosegue secondo il nuovo diritto.

2

4 5

FF 2003 2438 RU 1971 777

3304

Codice penale svizzero e Codice penale militare

3. ...

Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'autorità competente elimina d'ufficio le iscrizioni concernenti:

2

a.

le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 marzo 19716), eccetto quelle ordinate in virtù dell'articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;

b.

il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 marzo 1971);

c.

l'obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 marzo 1971).

Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.

3

II Il Codice penale militare del 13 giugno 1927, nel tenore del 21 marzo 20037, è modificato come segue: Art. 36 cpv. 4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 60c.

4

Disposizioni transitorie n. 2 cpv. 2 2. ...

Le iscrizioni cancellate secondo il diritto anteriore non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 aprile 20068 Termine di referendum: 13 luglio 2006 6 7 8

RU 1971 777 FF 2003 2438 FF 2006 3301

3305

Codice penale svizzero e Codice penale militare

3306