Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi il 1o gennaio 2007 del 19 ottobre 2006
Secondo l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'Ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d'adeguamento per il primo adeguamento e quelli successivi.
Primo adeguamento Il 1o gennaio 2007 devono essere adeguate per la prima volta tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso del 2003. Il tasso d'adeguamento č del 3,1 per cento.
Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 di questa ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Il 1o gennaio 2007 le rendite superstiti e invaliditā saranno adeguate come segue: Anno d'inizio della rendita
Ultimo adeguamento
Adeguamento successivi il 1o gennaio 2007
19852001
1o gennaio 2005
2,2 per cento
2002
1o gennaio 2006
0,8 per cento
19 ottobre 2006
8062
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
2006-2744