Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi il 1o gennaio 2007 del 19 ottobre 2006

Secondo l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'Ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d'adeguamento per il primo adeguamento e quelli successivi.

Primo adeguamento Il 1o gennaio 2007 devono essere adeguate per la prima volta tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso del 2003. Il tasso d'adeguamento č del 3,1 per cento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 di questa ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Il 1o gennaio 2007 le rendite superstiti e invaliditā saranno adeguate come segue: Anno d'inizio della rendita

Ultimo adeguamento

Adeguamento successivi il 1o gennaio 2007

1985­2001

1o gennaio 2005

2,2 per cento

2002

1o gennaio 2006

0,8 per cento

19 ottobre 2006

8062

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2006-2744