Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Disegno

(Legge sul diritto d'autore, LDA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64 e 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: I La legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d'autore è modificata come segue: Art. 19 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 5 (nuovo) Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.

2

Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse: ...

3

Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né al diritto al compenso di cui all'articolo 20 capoverso 3.

5

Art. 24 cpv. 1bis (nuovo) Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.

1bis

1 2 3

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

FF 2006 3135 RS 231.1

2005-2768

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Legge sul diritto d'autore

Art. 24a (nuovo) Riproduzioni temporanee La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se: a.

è transitoria o accessoria;

b.

è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;

c.

serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e

d.

è priva di significato economico proprio.

Art. 24b (nuovo) Riproduzione ai fini di diffusione Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 21 giugno 19914 sulla radiotelevisione.

1

Le riproduzioni allestite conformemente al capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2.

2

Art. 24c (nuovo)

Utilizzazione da parte di disabili

Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o molto difficoltosa.

1

Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

2

L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

3

Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

4

Art. 40 cpv. 1 lett. abis (nuova) e b, nonché cpv. 3 1

Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: abis. l'esercizio di diritti esclusivi conformemente agli articoli 22 e 24b; b.

l'esercizio dei diritti al compenso previsti nella presente legge (art. 13, 20, 24c e 35);

3 La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

4

RS 784.40

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Legge sul diritto d'autore

Art. 52 cpv. 2 Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sul diritto d'autore

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