Comunicazione della Commissione della concorrenza Decisione della Commissione della concorrenza del 19 dicembre 2005 Considerando I.

che la Commissione della concorrenza, ai sensi dell'articolo 6 LCart, può definire nelle comunicazioni le esigenze in virtù delle quali determinati tipi di accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica giusta l'articolo 5 capoverso 2 LCart;

II.

che, in questo senso, sono ritenuti giustificati gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese nella misura in cui il loro effetto sul mercato sia limitato (art. 6 cpv. 1 lett. e LCart);

III. che sono ritenuti problematici in particolare gli accordi tra imprese concorrenti che portano sui prezzi, sui quantitativi e sulla ripartizione geografica (art. 5 cpv. 3 LCart), nonché le convenzioni di prezzi di rivendita e le assegnazioni di zone nell'ambito di contratti di distribuzione (art. 5 cpv. 4 LCart); IV. che gli accordi tra PMI e quelli tra microimprese possono essere giustificati da motivi di efficienza economica qualora abbiano lo scopo di migliorare la competitività di queste imprese (art. 6 cpv. 1 lett. e LCart); V.

che non è possibile prendere in considerazione l'effetto limitato sul mercato di tali accordi (art. 6 cpv. 1 lett. e LCart) qualora essi toccano l'insieme del mercato;

VI. che le prime esperienze fatte permettono di definire le esigenze in virtù delle quali si può ammettere ai sensi della presente comunicazione che un accordo orizzontale o verticale migliori la competitività e abbia un effetto limitato sul mercato; VII. che la situazione particolare, da un punto di vista del diritto della concorrenza, delle PMI sul mercato interno, ma anche nell'ambito economico generale e internazionale, deve poter essere preso in considerazione e che allo stesso modo la situazione delle microimprese deve pure essere oggetto di un'attenta valutazione; VIII.che il diritto dei terzi di denunciare alle autorità della concorrenza un comportamento contrario al diritto della concorrenza non è precluso e che le pretese di diritto civile dei terzi per intralcio all'accesso o all'esercizio della concorrenza restano riservate; IX. che dall'entrata in vigore della revisione 2003 non è ancora stato possibile mettere in atto un'ampia prassi; X.

che le esperienze fatte con la presente comunicazione dovranno essere valutate al più tardi entro due anni;

la Commissione della concorrenza adotta la seguente comunicazione sulla base dell'articolo 6 capoverso 1 lettera e LCart:

2006-0098

803

A. Disposizioni generali Cifra 1

Rinuncia all'apertura di una procedura

(1) La Commissione della concorrenza considera che gli accordi in materia di concorrenza sono di norma leciti giusta l'articolo 5 LCart qualora abbiano lo scopo di migliorare la competitività delle imprese partecipanti ai sensi della cifra 2 della presente comunicazione e abbiano un effetto limitato sul mercato ai sensi della cifra 3.

(2) Gli accordi in materia di concorrenza a cui partecipano esclusivamente delle microimprese ai sensi della cifra 4 non intralciano di norma in modo notevole la concorrenza.

(3) Nei casi di accordi giusta i capoversi 1 e 2, la Commissione della concorrenza non vede in linea di principio nessuna ragione per aprire un'inchiesta basata sul diritto della concorrenza.

B. Criteri Cifra 2

Miglioramento della competitività

(1) Un accordo in materia di concorrenza ha in linea di principio lo scopo di migliorare la competitività qualora esso permetta di realizzare delle economie di scala e delle economie di scopo tramite misure che tendono ad aumentare l'efficacia della produttività e a favorire l'innovazione o qualora esso stimoli le vendite sui mercati a valle.

(2) Tali miglioramenti possono in particolare risultare da accordi nei seguenti ambiti: a.

produzione (per es. allargamento o diversificazione della produzione, miglioramento della qualità);

b.

ricerca e sviluppo (per es. ricerca e sviluppo in comune);

c.

finanziamento, amministrazione e contabilità (per es. gestione centralizzata degli ordini);

d.

pubblicità e marketing (per es. materiale pubblicitario in comune, fogli pubblicitari in comune);

e.

acquisti, distribuzione e logistica (per es. cooperativa d'acquisto, di trasporto o di magazzino);

f.

entrata sul mercato di prodotti o imprese (per es. accordi di distribuzione, di franchising).

Cifra 3

Effetto limitato sul mercato

(1) Di norma, gli accordi in materia di concorrenza hanno un effetto limitato sul mercato qualora a.

804

le quote di mercato cumulate delle imprese partecipanti a un accordo orizzontale non oltrepassino il 10 % su nessuno dei mercati interessati dall'accordo, o

b.

le quote di mercato detenute da ognuna delle imprese partecipanti a un accordo verticale (in particolare gli accordi di distribuzione) non oltrepassino il 15 % su nessuno dei mercati interessati dall'accordo.

(2) Tuttavia, l'effetto sul mercato non può essere considerato limitato qualora a.

un accordo orizzontale preveda un accordo sulla fissazione diretta o indiretta dei prezzi, una restrizione delle quantità da produrre, acquistare o consegnare, o operi una ripartizione dei mercati per zone o per partner commerciali (v. art. 5 cpv. 3 lett. a­c LCart) o

b.

un accordo verticale preveda un accordo sulla fissazione dei prezzi di rivendita minimi o fissi o una protezione territoriale assoluta (v. art. 5 cpv. 4 LCart).

C. Regole speciali per le microimprese Cifra 4

Definizione

Vengono considerate microimprese le imprese che impiegano meno di 10 persone (collaboratori) e realizzano in Svizzera una cifra d'affari annua massima di 2 milioni di franchi.

Cifra 5

Regole

La Commissione della concorrenza considera in linea di massima che gli accordi conclusi unicamente da microimprese non intralciano notevolmente la concorrenza, a meno che a.

un accordo orizzontale tra microimprese preveda un accordo sulla fissazione diretta o indiretta dei prezzi, una restrizione delle quantità da produrre, acquistare o consegnare, o operi una ripartizione dei mercati per zone o per partner commerciali (v. art. 5 cpv. 3 lett. a­c LCart) o

b.

un accordo verticale tra microimprese preveda un accordo sulla fissazione dei prezzi di rivendita minimi o fissi o una protezione territoriale assoluta (v. art. 5 cpv. 4 LCart).

D. Disposizioni comuni Cifra 6

Imprese

Sono considerate imprese tutte le entità di diritto privato o di diritto pubblico, indipendentemente dal loro statuto giuridico, impegnate nel processo economico e che offrono o richiedono dei beni o dei servizi (art. 2 cpv. 1 e 1bis LCart).

Cifra 7

Accordi

(1) Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese occupanti livelli identici o diversi di mercato, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza (art. 4 cpv. 1 LCart).

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(2) Per accordi orizzontali in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese occupanti lo stesso livello di mercato e che sono effettivamente o potenzialmente concorrenti tra di loro.

(3) Per accordi verticali in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da due o più imprese occupanti livelli di mercato diversi riguardanti le condizioni commerciali secondo cui le imprese partecipanti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

Cifra 8

Numero di collaboratori

(1) Il numero dei collaboratori corrisponde al numero delle persone che hanno esercitato un'attività a tempo pieno presso l'impresa interessata o che sono a carico di quest'ultima nel corso dell'ultimo esercizio. Il lavoro fornito dalle persone che non hanno lavorato durante l'intero anno o che sono attive a tempo parziale è calcolato pro rata. Per le imprese recentemente fondate, che non dispongono ancora di un bilancio di fine anno, è determinante il numero dei collaboratori attivi al momento in cui l'accordo è concluso.

(2) Il numero di collaboratori comprende: a.

le persone attive nell'impresa che si trovano in un rapporto di subordinazione rispetto a quest'ultima (essenzialmente i salariati);

b.

i lavoratori della propria impresa;

c.

i soci che esercitano un'attività regolare presso l'impresa e che ne traggono vantaggi finanziari.

(3) Le persone in formazione professionale assunte sulla base di un contratto di apprendistato non sono calcolate nel numero dei collaboratori.

Cifra 9

Cifra d'affari annuale

Gli articoli 4­8 dell'ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (OCCI; RS 251.4) sono applicabili per analogia al calcolo della cifra d'affari annuale delle imprese partecipanti all'accordo.

Cifra 10

Valutazione

La Commissione della concorrenza valuta gli effetti della presente comunicazione al più tardi dopo due anni.

Cifra 11

Pubblicazione

La presente comunicazione viene pubblicata nel Foglio federale (art. 6 cpv. 3 LCart).

24 gennaio 2006

806

Segreteria della Commissione della concorrenza