Traduzione1

Accordo

Allegato 2

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Guyana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 13 dicembre 2005 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Guyana, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede nel territorio di questa stessa Parte e vi svolgono attività economiche reali; (c) gli enti giuridici che, pur non essendo stati costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b).

(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;

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Del testo originale francese (RO 2006 ...).

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(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione avente valore economico; (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il knowhow e la clientela; (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità in applicazione della legge.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, nella misura in cui tale Stato possa esercitare su di esse diritti sovrani o la giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente, conformemente alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 3

Promozione e ammissione

(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti nel proprio territorio di investitori dell'altra Parte contraente e li ammette in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver ammesso un investimento nel proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni in relazione con tale investimento, comprese quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4

Protezione e trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali nel territorio dell'altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'incremento di tali investimenti.

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(2) Ciascuna Parte contraente accorda nel proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole all'investitore interessato.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda nel proprio territorio agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole all'investitore interessato.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo non impediscono a una Parte contraente di accordare incentivi speciali unicamente a cittadini e società proprie, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, allo scopo di promuovere la creazione di imprese locali, a condizione che questi incentivi non pregiudichino in modo notevole gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente o le attività connesse.

(5) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un'unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 5

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente, accorda a questi investitori il trasferimento, senza indugio e in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti, in particolare, ma non esclusivamente: (a) dei redditi; (b) dei rimborsi di prestiti; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) dei conferimenti supplementari di capitale necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) Per evitare qualsiasi ambiguità, si conferma che il diritto dell'investitore di trasferire liberamente gli importi relativi al proprio investimento lascia impregiudicato qualsiasi obbligo fiscale che gli incombe.

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Art. 6

Espropriazione e indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato.

Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi.

L'ammontare dell'indennizzo, interesse compreso, è pagato in una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all'avente diritto.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti nel territorio dell'altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

Art. 7

Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 8

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti e, impregiudicato l'articolo 9 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non consentono di giungere ad una soluzione entro sei mesi dalla domanda di consultazioni e se l'investitore interessato vi acconsente per scritto, la controversia è sottoposta al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati. Ogni parte può avviare la procedura indirizzando una richiesta a tal fine al Segretario generale del Centro, come previsto dagli articoli 28 e 36 della Convenzione summenzionata. Qualora le parti fossero in disaccordo sulla procedura più appropriata, conciliazione o arbitrato, la scelta spetta all'investitore interessato. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia o dell'esecuzione del lodo, 2

RS 0.975.2

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eccepire il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

(3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore nel territorio di una Parte contraente e che, prima dell'insorgere della controversia, era controllata da investitori dell'altra Parte, è considerata società dell'altra Parte contraente conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington.

(4) Nessuna delle Parti contraenti intenta un'azione per via diplomatica per una controversia sottoposta al Centro, salvo che: (a) il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale decida che la controversia non è di competenza del Centro; oppure che (b) l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi al lodo.

Art. 9

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal vicepresidente o, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

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Art. 10

Altri obblighi

(1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo nella misura in cui sono più favorevoli.

(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 11

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati reciprocamente l'adempimento delle formalità legali richieste l'entrata in vigore di accordi internazionali; esso ha effetto per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1­10 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Fatto a Hong Kong, il 13 dicembre 2005, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica della Guyana:

Joseph Deiss

Clement Rohee

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