Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 21 maggio 2008

Iniziativa popolare federale «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)», presentata il 31 ottobre 2006; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)», presentata il 31 ottobre 2006, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Fehr Hans-Jürg, Pilatusstrasse 60, 8203 Sciaffusa 2. Maillard Pierre-Yves, rue du Maupas 10, 1004 Losanna

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-2913

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Iniziativa popolare federale

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Schenker Silvia, St. Johanns-Parkweg 11, 4056 Basilea Wyss Ursula, Rabbentalstrasse 83, 3013 Berna Ambrosetti Renzo, El Riaa 5, 6513 Monte Carasso Aubert Josiane, Grand-Rue 11, 1347 Le Sentier Baerlocher Thomas, Schafgässlein 10, 4058 Basilea Banga Boris, Haldenstrasse 12D, 2540 Grenchen Berset Alain, route du Centre 35, 1782 Belfaux Christen Thomas, Matterstrasse 2, 3006 Berna Cuénod Timothée, Grellingerstrasse 13, 4052 Basilea Fässler Hildegard, Tulpenweg 7, 9472 Grabs Fehlmann Rielle Laurence, rue Monnier 7, 1206 Ginevra Geiser Barbara, Postgasse 28, 3011 Berna Goll Christine, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zurigo Heim Bea, Untere Kohliweidstrasse 27, 4656 Starrkirch-Wil Kiener Nellen Margret, Dorfstrasse 32, 3065 Bolligen Leutenegger Oberholzer Susanne, Dürrbergstrasse 8, 4132 Muttenz Marti Anliker Irène, Olivenweg 48, 3018 Berna Naef Martin, Dienerstrasse 70, 8004 Zurigo Nordmann Roger, Beaulieu 45, 1004 Losanna Rechsteiner Paul, Davidstrasse 45, 9000 San Gallo Rennwald Jean-Claude, rue de la Quère 17, 2830 Courrendlin Rey Jean-Noël, chemin de la Brunière 19, 1958 St-Léonard Roth-Bernasconi Maria, chemin des Fauvettes 20, 1212 Grand-Lancy Sommaruga Simonetta, Jurablickstrasse 65, 3095 Spiegel b. Bern Stojanovic Nenad, via Cantonale, 6978 Gandria

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: PS Svizzera, Spitalgasse 34, Casella postale 7876, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 21 novembre 2006.

7 novembre 2006

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 129, rubrica e cpv. 2bis (nuovo) Armonizzazione fiscale Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono tuttavia rispettare i seguenti principi: 2bis

a.

per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabile alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;

b.

per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;

c.

per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole che vivono con figli o con persone bisognose di cui assumono principalmente il sostentamento, gli importi previsti per le persone sole nelle lettere a e b possono essere aumentati;

d.

l'aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con l'aumento della sostanza imponibile.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 e 9 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 129 cpv. 2bis (Armonizzazione fiscale) La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 129 capoverso 2bis.

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Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

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RS 101

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3 Un termine adeguato è concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione.

9. Disposizione transitoria dell'art. 135 (Perequazione finanziaria) Scaduto il termine concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione alle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 129 capoverso 2bis, i Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base a tale articolo versano, prelevandoli dalle entrate fiscali supplementari risultanti da tale adeguamento, contributi supplementari nel quadro della perequazione finanziaria tra Cantoni per un periodo di tempo stabilito da una legge federale.

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La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione.

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