Allegato 1

Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione) del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina: a.

la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);

b.

le condizioni per la concessione di sussidi federali;

c.

la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2

a.

borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che non devono essere restituite;

b.

prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che devono essere restituite.

RS 101; RU ... (FF 2003 5745) FF 2005 5349

2005-1693

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Sezione 2: Sussidi federali Art. 3

Principi

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi alle spese annue per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

1

La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni degli articoli 5­11.

2

3

I sussidi sono versati in forma forfettaria.

Art. 4

Calcolo dei sussidi federali

Il credito della Confederazione per le borse e i prestiti di studio è ripartito fra i singoli Cantoni in base alla loro popolazione.

Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali Art. 5

Beneficiari di borse e prestiti di studio

Possono beneficiare di borse e prestiti di studio:

3 4 5

a.

i cittadini svizzeri;

b.

gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera;

c.

i rifugiati e gli apolidi residenti in Svizzera e da essa riconosciuti;

d.

i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sempre che, conformemente all'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo alla partecipazione dei nuovi Stati membri dell'Unione europea, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio;

e.

i cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, sempre che, conformemente alla Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, nella versione dell'Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio.

RS 0.142.112.681 RU 2006 995 RS 0.632.31

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Art. 6

Idoneità del richiedente

L'idoneità alla formazione deve essere considerata per il versamento di borse e prestiti di studio.

1

È idoneo alla formazione chiunque adempia le condizioni di ammissione e di promozione dei centri di formazione.

2

Art. 7

Centri di formazione riconosciuti

Le borse e i prestiti di studio sono versati per le formazioni in centri di formazione riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone.

Art. 8

Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio

Il versamento di borse e prestiti di studio non può essere subordinato alla scelta di un determinato indirizzo di studio o luogo di studio.

Art. 9 1

Durata

Le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione.

Per i cicli di studi pluriennali il versamento di sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi.

2

Art. 10

Strutture di formazione particolari

Per il versamento di borse e prestiti di studio, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso dei cicli di studi strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.

Art. 11

Cambiamento di formazione

Se per motivi importanti gli studenti cambiano formazione, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione.

Sezione 4: Cantone competente Art. 12 Le borse e i prestiti di studio sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio (domicilio giuridico).

1

2

Il domicilio giuridico è: a.

il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente;

b.

per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): il Cantone d'origine; 7697

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c.

per i rifugiati e apolidi maggiorenni, riconosciuti dalla Svizzera, i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato;

d.

per le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione e prima di iniziare la formazione per la quale chiedono borse e prestiti di studio, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione.

Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.

3

Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica Art. 13

Promozione dell'armonizzazione intercantonale

La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

1

Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

2

Art. 14

Statistica

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 16

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 19 marzo 19656 sulle indennità di studio è abrogata.

6

RU 1965 475, 1979 1687, 1999 2374

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