Ordinanza dell'Assemblea federale che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 131 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale; visto l'articolo 49 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale amministrativo federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20063, decreta: I Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue: In caso di accettazione nella votazione popolare del 24 settembre 2006

1. Legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri (LStr) Art. 101

Trattamento dei dati

L'Ufficio federale, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 110

Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

Art. 113 Abrogato

1 2 3 4

RS 173.110; RU 2006 1205 RS 173.32; RU 2006 2197 FF 2006 7109 RS ...; RU ... (FF 2005 6545)

2006-1337

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Art. 114 Abrogato Cifra II. 1 dell'allegato Legge del 26 giugno 19985 sull'asilo Art. 109 cpv. 3 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio e di norma sulla base degli atti i ricorsi contro le decisioni secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr6.

3

Cifra II. 3 dell'allegato Legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale federale Art. 83 lett. c n. 5 e 6 (nuovo) Il ricorso è inammissibile contro: c.

le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: 5. le deroghe alle condizioni d'ammissione, 6. la proroga del permesso per frontalieri, il trasferimento del domicilio in un altro Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;

2. Legge del 26 giugno 19988 sull'asilo Art. 106 cpv. 2 Abrogato

5 6 7 8

RS 142.31 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 173.110; RU 2006 1205 RS 142.31

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In caso di accettazione nella votazione popolare del 24 settembre 2006

3. Modifica del 16 dicembre 20059 della legge del 26 giugno 199810 sull'asilo Cifra I: La legge del 26 giugno 199811 è modificata come segue: Art. 98a

Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

L'Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospetti di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, genocidio o tortura.

Art. 105

Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale

Contro le decisioni dell'Ufficio federale può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 108 cpv. 5 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa.

5

Art. 109

Termine d'evasione dei ricorsi

Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32­35a e 40 capoverso 1.

1

Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32­35a, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

2

Il Tribunale amministrativo federale decide immediatamente, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2­4 e all'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS14 .

3

9 10 11 12 13 14

RU ... (FF 2005 6603) RS 142.31 RS 142.31 RS 173.32; RU 2006 2197 RS 172.021 RS 142.20

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4 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro due mesi sui ricorsi contro decisioni materiali che richiedono ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 41.

Art. 110 cpv. 4 4

I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti: a.

il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto secondo l'articolo 22 capoversi 2­4;

b.

l'ordine di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS15.

Art. 111a cpv. 1 1

Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.

Cifra IV: Coordinamento con la legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri (LStr) Art. 105

Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale

Contro le decisioni dell'Ufficio federale può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 200517 sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 109 cpv. 3 Il Tribunale amministrativo federale decide immediatamente, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2­4 e all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr18.

3

Cifra 1 dell'allegato: Legge federale del 26 marzo 193119 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2005, capoverso 6 6

Abrogato

15 16 17 18 19

RS 142.20 RS ...; RU ...(FF 2005 6545) RS 173.32; RU 2006 2197 RS ...; RU ... (FF 2005 6545) RS 142.20

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4. Legge federale del 24 marzo 200020 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero Art. 7 Abrogato

5. Legge federale del 4 ottobre 199121 sul diritto fondiario rurale Art. 88 rubrica e capoverso 3 (nuovo) Rubrica: abrogata Per il rimanente, i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

3

Art. 89 Abrogato

6. Legge federale dell'11 aprile 188922 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 20a, titolo marginale e cpv. 2 n. 3 5. Procedura 2 avanti alle autorità Alla procedura avanti alle cantonali di le disposizioni seguenti: vigilanza

3.

autorità cantonali di vigilanza si applicano

l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti.

Art. 28 P. Comunicazione 1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e circa l'organizzazione dei fallimenti, l'organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorinel Cantone

tà designate per l'applicazione della presente legge.

Il Consiglio federale provvede per la conveniente pubblicità di tali indicazioni.

2

20 21 22

RS 194.1 RS 211.412.11 RS 281.1

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7. Legge federale del 7 ottobre 199423 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 14 cpv. 3 Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico.

Tuttavia, l'interessato può esigere che il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente per la protezione dei dati verifichi la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l'esecuzione della raccomandazione da lui inviata. Il presidente comunica all'interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.

3

8. Legge del 6 ottobre 198924 sulle attività giovanili Titolo prima dell'articolo 10

Sezione 4: Consultazione Art. 10 Abrogato

9. Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 194925 sull'amministrazione dell'esercito Art. 7 cpv. 3 Le controversie relative alle osservazioni di revisione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

3

Art. 14 Eventuali controversie concernenti il diritto al soldo sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

Art. 39 cpv. 4 Le controversie nate dalle pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

4

23 24 25

RS 360 RS 446.1 RS 510.30

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Art. 40 cpv. 5 La Base logistica dell'esercito decide sulle controversie sorte dalle pretese degli alloggiatori verso i Comuni.

5

10. Legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie Art. 15 cpv. 4 La Confederazione si assume le spese d'inchiesta. Essa intraprende azione di regresso nei confronti delle persone che hanno causato l'incidente intenzionalmente o per negligenza grave. Può rivalersi anche su altre persone coinvolte che abbiano causato o considerevolmente esteso la procedura.

4

11. Legge dell'8 ottobre 200427 sui trapianti Art. 68 Contro le decisioni pronunciate in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Se un ricorso contro una decisione relativa all'attribuzione di organi è fondato, il Tribunale amministrativo federale accerta soltanto in quale misura la decisione impugnata viola il diritto federale.

2

Per il rimanente, i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

3

12. Legge del 15 dicembre 200028 sugli agenti terapeutici Art. 84 cpv. 2 L'Istituto è autorizzato a impugnare le decisioni delle autorità cantonali e del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d'esecuzione, mediante i rimedi giuridici del diritto cantonale o del diritto federale.

2

26 27 28

RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2004 4821) RS 812.21

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13. Legge del 6 ottobre 199529 sul servizio civile Art. 65

Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita, purché non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili.

1

I ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile è convocata o trasferita a un impiego per un aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23) non hanno effetto sospensivo.

2

L'organo d'esecuzione può togliere l'effetto sospensivo ai ricorsi contro convocazioni a impieghi nel quadro di programmi prioritari.

3

Per il rimanente, i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

4

14. Legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 53d cpv. 6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.

6

Art. 74

Particolarità dei rimedi giuridici

Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale.

1

La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.

2

29 30

RS 824.0 RS 831 40; RU 2006 2197

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15. Legge federale del 18 dicembre 199831 sulle case da gioco Art. 48 cpv. 3 lett. e (nuova) 3

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può: e.

impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale dinanzi al Tribunale federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione d'esecuzione.

16. Legge dell'8 novembre 193432 sulle banche Art. 24 cpv. 3 I ricorsi al Tribunale amministrativo federale ai sensi del capoverso 2 non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.

3

17. Legge del 24 marzo 199533 sulle borse Art. 38 cpv. 5 5 Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale la decisione dell'autorità di vigilanza concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa non è applicabile.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

31 32 33 34

RS 935.52 RS 952.0 RS 954.1 RS 172.021

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