04.429 Iniziativa parlamentare Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 15 settembre 2006

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche, che trasmettiamo contemporaneamente al Consiglio federale per parere.

Nel contempo vi chiediamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2000 P

99.3510

Una lingua ufficiale quale prima lingua straniera insegnata (N 13.6.00, Zwygart)

2001 M

00.3034

Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)

2000 M

00.3193

Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 22.6.00, Commissione 00.016 CN; S 3.10.00)

Con 15 voti contro 6 la Commissione propone di approvare il progetto allegato. Una minoranza (Füglistaller, Pfister Theophil) propone invece di non entrare in materia.

15 settembre 2006

In nome della Commissione: La presidente, Kathy Riklin

2006-2544

8229

Compendio Il 12 novembre 2004 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso all'unanimità di dare seguito all'iniziativa parlamentare 04.429 Levrat «Legge federale sulle lingue nazionali».

L'autore dell'iniziativa chiedeva che venisse sottoposto alle Camere l'avamprogetto di legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing), inviato dal Consiglio federale in consultazione il 23 ottobre 2001. Il 3 febbraio 2005 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha approvato la decisione della CSEC-N. L'iniziativa parlamentare si era resa necessaria perché, il 28 aprile 2004, il Consiglio federale aveva respinto il disegno di legge sulle lingue federali e il messaggio afferente. Contrariamente a quanto chiesto nell'iniziativa, la Commissione non si è basata sull'avamprogetto dell'ottobre 2001, ma sul disegno dell'aprile 2004, rivisto dall'Amministrazione. In questo modo, ha potuto tenere conto dei lavori preliminari e, pertanto, anche dei risultati della consultazione.

Oltre che necessaria, la CSEC-N ritiene che la legge sulle lingue sia un mandato costituzionale previsto nell'articolo 70 della Costituzione. Con questo progetto di legge la Commissione esprime la convinzione secondo cui è compito comune della Confederazione e dei Cantoni preservare, promuovere e sfruttare al meglio la ricchezza linguistica del nostro Paese, nonché reagire alle nuove sfide in ambito di politica linguistica. Tali sfide sono costituite dai problemi delle lingue minoritarie, dall'importanza della politica linguistica per la comprensione nella Svizzera plurilingue, dalla crescente diffusione dell'inglese come lingua di lavoro e del tempo libero, nonché dalla forte presenza delle lingue degli immigrati. Secondo la Commissione, la filosofia cardine di questa legge dovrebbe essere che la Confederazione promuove le lingue in qualsiasi ambito essa svolga un ruolo di una responsabilità culturale tale che le consenta di farlo.

La peculiarità della Svizzera in quanto Paese plurilingue è dovuta al fatto che più lingue sono riconosciute ufficialmente. Questo rende il plurilinguismo parte integrante della coscienza nazionale e una specificità dell'identità nazionale. La Costituzione
esprime in modo chiaro questa realtà laddove conferisce alla Confederazione e ai Cantoni un mandato globale di politica linguistica. Obiettivi del mandato, previsto nell'articolo 70 Cost., sono la conservazione del quadrilinguismo del Paese e la promozione della comprensione e dello scambio tra le comunità linguistiche.

Fondandosi sul suddetto mandato, diversi interventi parlamentari chiedono che vengano adottati provvedimenti specifici in materia di politica linguistica e della comprensione.

Il presente progetto di legge tiene adeguatamente conto del mandato globale di politica linguistica. Il testo disciplina l'uso delle lingue ufficiali in seno alle autorità federali e nelle loro relazioni con i cittadini (art. 70 cpv. 1 Cost.), sancendo esplicitamente la parità delle lingue ufficiali e disciplinando lo statuto e l'uso del romancio in quanto lingua parzialmente ufficiale della Confederazione. Il progetto concretizza il mandato di politica della comprensione (art. 70 cpv. 3 Cost.) nel contesto

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della politica linguistica con una serie di provvedimenti concreti volti a promuovere il plurilinguismo individuale e sociale. Esso disciplina inoltre il sostegno ai Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali (art. 70 cpv. 4 Cost.). Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 1995 sull'aiuto finanziario della Confederazione per la salvaguardia e la promozione delle lingue e delle culture romancia e italiana sono state integrate nella Sezione 5 del progetto (art. 70 cpv. 5 Cost.).

La strategia sulla promozione dell'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo, adottata dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 25 marzo 2004, ha suscitato un dibattito controverso a livello nazionale sulla questione della prima lingua straniera (una seconda lingua nazionale o l'inglese) e della seconda lingua nazionale nell'insegnamento obbligatorio. La maggioranza della CSEC-N intende risolvere la controversia a favore delle lingue nazionali e ha già sostenuto questa posizione con l'impegno assunto dal Parlamento nel 2001, dando seguito all'iniziativa parlamentare Berberat (00.425). Gli articoli costituzionali sulla formazione, approvati dall'85,6 per cento del popolo il 21 maggio 2006, consentono alla Confederazione di emanare norme qualora fallissero gli sforzi di coordinamento dei Cantoni (art. 62 cpv. 4 Cost.). La Commissione è consapevole del fatto che spetta ai Cantoni risolvere la questione e ne ha discusso più volte con la CDPE, la cui posizione è riportata nel presente rapporto. La maggioranza della CSEC-N ritiene tuttavia che, per ragioni istituzionali e di politica linguistica, sia indispensabile definire chiare direttive a favore delle lingue.

La Commissione ha quindi approvato il progetto nella votazione sul complesso con 15 voti contro 6. Una minoranza preferisce non entrare in materia per considerazioni di ordine finanziario e di politica della formazione.

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Indice Compendio

8230

1 Parte generale 1.1 Genesi della legge sulle lingue 1.1.1 Lavori preliminari dell'Amministrazione e delle autorità cantonali 1.1.2 Procedura di consultazione 1.1.3 Decisione del Consiglio federale del 28 aprile 2004 1.1.4 Lavori della Commissione 1.2 Il vigente diritto delle lingue della Confederazione 1.2.1 Il mandato costituzionale di politica linguistica 1.2.1.1 Competenza della Confederazione in materia di politica linguistica 1.2.1.2 Leggi federali, ordinanze e direttive interne all'Amministrazione 1.3 Interventi parlamentari 1.3.1 Interventi relativi alla comprensione 1.3.2 Interventi relativi agli scambi, alla formazione e alla ricerca 1.3.3 Interventi relativi al sostegno dei Cantoni plurilingui 1.3.4 Iniziative parlamentari 1.4 Iniziativa cantonale 1.5 Lingue nazionali e inglese 1.5.1 La Commissione antepone le lingue nazionali all'inglese 1.5.2 L'inglese in Svizzera 1.5.3 Riforma dell'insegnamento delle lingue nei Cantoni

8234 8234

2 Parte speciale 2.1 Spiegazioni su alcuni punti chiave 2.1.1 Scambi a tutti i livelli di formazione 2.1.1.1 Attività di scambio in corso 2.1.1.2 Attività di scambio nell'ottica della Fondazione ch 2.1.2 Altri provvedimenti di promozione linguistica nell'insegnamento 2.1.2.1 Presupposti per l'insegnamento di una seconda e terza lingua nazionale 2.1.2.2 Conoscenze della lingua nazionale locale 2.1.2.3 Promozione della lingua materna degli alloglotti 2.1.3 L'Istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo 2.2 Indagine conoscitiva presso la CDPE 2.3 Perizia giuridica Borghi 2.4 Ripercussioni a livello politico ed economico 2.5 Commento al progetto di legge 2.5.1 Disposizioni generali (Sezione 1, art. 1­3 LLing) 2.5.2 Lingue ufficiali della Confederazione (Sezione 2, art. 4­13 LLing) 2.5.3 Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche (Sezione 3, art. 14­21 LLing) 8232

8234 8235 8236 8236 8237 8237 8238 8239 8240 8240 8241 8242 8242 8243 8243 8243 8244 8244 8246 8246 8246 8247 8247 8248 8248 8249 8249 8250 8251 8252 8252 8253 8253 8254 8259

2.5.4 Sostegno ai Cantoni plurilingui (Sezione 4, art. 22 LLing) 2.5.5 Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana (Sezione 5, art. 23 LLing) 2.5.6 Esecuzione e valutazione (Sezione 6, art. 24­26 LLing) 2.5.7 Disposizioni finali (Sezione 7, art. 27­28 LLing)

8265 8266 8267 8267

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 3.1 Per la Confederazione 3.1.1 Spese attuali 3.1.2 Costi supplementari per l'entrata in vigore della LLing 3.2 Per i Cantoni e i Comuni

8268 8268 8268 8268 8269

4 Costituzionalità

8269

5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale

8269

Glossario sul diritto delle lingue e sulla politica linguistica

8271

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Disegno)

8283

8233

Rapporto 1

Parte generale

1.1

Genesi della legge sulle lingue

1.1.1

Lavori preliminari dell'Amministrazione e delle autorità cantonali

Il disegno di legge sulle lingue è stato preceduto da un'annosa discussione in materia di politica linguistica, avviata con la mozione Bundi del 21 giugno 1985 (85.516 Lingua retoromancia. Conservazione), che aveva portato alla revisione dell'articolo 116 Cost. sulle lingue1. Il rifiuto dell'Accordo SEE nel 1992 non aveva giocato a favore della politica linguistica, ragione per cui era stata costituita una Commissione per la comprensione reciproca2. La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) è inoltre intervenuta a più riprese per sostenere provvedimenti in materia di politica linguistica. Vi è quindi stata la revisione totale della Costituzione federale3, con la quale le disposizioni costituzionali relative alle lingue sono state ampliate e riordinate. L'elaborazione di una legge sulle lingue figura nel programma di legislatura del Consiglio federale dal 1995.

Nel 1996 l'Ufficio federale della cultura ha iniziato a elaborare l'avamprogetto di legge. Fondandosi sui lavori preliminari dei singoli gruppi di lavoro, gli organi cantonali (in particolare la CPDE e la Fondazione ch) hanno incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di partecipare attivamente all'elaborazione dell'avamprogetto. Nel febbraio del 2000 è stato istituito a tal fine un «Gruppo di lavoro paritetico legge sulle lingue, Confederazione e Cantoni» (GLP) con il mandato di chiarire le questioni di competenza risultanti dal diritto costituzionale e di preparare un avamprogetto di legge poggiante su un ampio consenso. L'Ufficio federale di giustizia ha svolto una perizia giuridica sulla costituzionalità dei provvedimenti proposti4. I servizi cantonali hanno a loro volta richiesto altre due perizie giuridiche5. Il rapporto peritale della CDPE sul coordinamento dell'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo (denominato «Concetto generale per l'insegnamento delle lingue») ha svolto un ruolo centrale nelle discussioni, sfociando infine nella strategia adottata dalla CDPE il 25 marzo 2004 per sviluppare l'inse-

1 2

3 4 5

Votazione popolare del 10 marzo 1996.

92.083 Rapporto delle Commissioni della comprensione delle due Camere del 22 ottobre 1993, il cui titolo riprende una frase di Carl Spitteler: «das Missverhältnis soll uns bekümmern» («preoccuparci delle nostre incomprensioni») (FF 1994 I 18), accompagnato da raccomandazioni e da una mozione (93.3527).

Votazione popolare del 18 aprile 1999.

Constitutionalité des mesures fédérales en matière de compétence linguistique, 16.6.1999.

Prof. Augustin Macheret, Avis de droit concernant la portée de l'art. 116 Cst. féd. et du nouvel art. 70 Cst. féd. dans le domaine scolaire, 25.4.2000. Prof. Regula Kägi-Diener e Prof. Rainer J. Schweizer, Kompetenzen im Sprachen- und Kulturrecht, 17.8.2000.

8234

gnamento delle lingue6. Il 29 marzo 2001 il GLP ha concluso i suoi lavori e ha presentato un avamprogetto di legge corredato di un rapporto esplicativo.7

1.1.2

Procedura di consultazione

Con decisione del 17 ottobre 2001 il Consiglio federale ha autorizzato il DFI ad avviare la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge sulle lingue presentato dal GLP. Sono pervenuti 97 pareri di Cantoni, partiti, Comuni e commissioni federali, organizzazioni statali e altre organizzazioni attive in ambito di politica culturale, linguistica, della formazione e della scienza, nonché di altri gruppi d'interesse specifici. Il 16 ottobre 2002 il Consiglio federale ha pubblicato i risultati della procedura.8 Nel complesso, l'avamprogetto di legge sulle lingue è stato accolto positivamente. Si è ampiamente riconosciuta la necessità di creare una base legislativa. Molto ben accolte sono state in particolare le sezioni 1 (Disposizioni generali), 2 (Lingue ufficiali della Confederazione), 4 (Sostegno ai Cantoni plurilingui) e 5 (Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana). I pareri critici si sono concentrati sulla sezione 3 (Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche): sono emerse opinioni divergenti in merito all'interpretazione e all'attuazione del mandato della Confederazione relativo alla politica della comprensione, che conformemente all'articolo 70 capoverso 3 Cost. sussiste parallelamente a quello dei Cantoni. Le discussioni si sono incentrate sull'obbligo da parte della Confederazione di sostenere i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti (ed eventualmente in che misura) oltre a dover svolgere i propri. Adducendo considerazioni finanziarie, e in accordo con la CDPE, diversi Cantoni hanno sottolineato la necessità di concentrarsi su un numero limitato di settori (scambi, Istituzione per la promozione del plurilinguismo, Cantoni plurilingui, romancio e italiano).

Alcuni Cantoni e partiti hanno respinto l'intera sezione relativa alla promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche. Altri hanno chiesto che la Confederazione si concentrasse su due compiti inerenti alla politica della comprensione (promozione degli scambi scolastici e creazione di un'istituzione destinata alla promozione del plurilinguismo). Un terzo gruppo, leggermente più numeroso, si è detto favorevole a un impegno della Confederazione per la promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e in parte anche dell'integrazione linguistica degli alloglotti.

6

7

8

Concetto generale per l'insegnamento delle lingue elaborato da un gruppo di esperti e sottoposto alla CDPE (15.7.1998) (http://www.romsem.unibas.ch/sprachenkonzept/Konzept.html -> in tedesco e francese).

Avamprogetto per la procedura di consultazione e rapporto esplicativo relativo alla genesi e al significato dell'avamprogetto di legge sulle lingue (LLing), 29.3.2001 (www.bak.admin.ch, Politica linguistica).

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing); rapporto sui risultati della procedura di consultazione, 16.10.2002 (reperibile sul sito dell'UFC: www.bak.admin.ch, Lingue e minoranze culturali).

8235

1.1.3

Decisione del Consiglio federale del 28 aprile 2004

Durante una fase intermedia, il 25 giugno 2003, il DFI ha presentato al Consiglio federale un documento interlocutorio sui lavori preliminari relativi alla LLing, includendo cifre concrete per il finanziamento della legge e proponendo un'entrata in vigore scaglionata. In seguito a questi lavori, è stato incaricato di elaborare il messaggio afferente e di presentarlo al Consiglio federale per decisione. Il 28 aprile 2004 quest'ultimo ha inaspettatamente respinto il disegno e il messaggio perché, a suo avviso, la Confederazione disporrebbe già degli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi definiti nella legge sulle lingue.

1.1.4

Lavori della Commissione

Negli ultimi anni la CSEC-N si è più volte espressa in materia di politica linguistica, occupandosi ampiamente della questione dell'insegnamento delle lingue. In una lettera del 28 ottobre 1998 alla responsabile del DFI ha comunicato che, dopo ferventi discussioni, si è schierata all'unanimità per l'insegnamento di una lingua nazionale quale prima lingua straniera, per ragioni sia di ordine politico sia culturale.

Anche nei rapporti della Commissione della gestione (CdG) del 1998 e 1999 è stato criticato il ritardo nell'attuazione dei provvedimenti chiesti nel rapporto sulla comprensione (92.083). In una seconda lettera al Consiglio federale, datata 30 settembre 2002, sull'attuazione delle iniziative parlamentari Robert (92.455 Promovimento dell'educazione bilingue) e Berberat (00.425 Insegnamento delle lingue ufficiali della Confederazione), la CSEC-N ha espresso l'aspettativa di una celere attuazione delle iniziative nel quadro della legge sulle lingue (cfr. n. 1.3.4.).

In seguito alla decisione negativa del Consiglio federale nell'aprile 2004, la CSEC-N si è riunita in seduta straordinaria il 3 giugno 2004 e, con 13 voti contro 4 e un'astensione, ha deciso di presentare alla Camera (4 giugno 2004) una dichiarazione sulla legge sulle lingue. Nel documento si dichiarava insoddisfatto della decisione del Consiglio federale, discostandosene, e approvava invece la proposta, formulata dalla Commissione del programma di legislatura, di elaborare una legge sulle lingue.

Basandosi sulle decisioni delle Commissioni delle due Camere sull'iniziativa parlamentare Levrat, il 24 giugno 2005 la CSEC-N ha iniziato a esaminare il progetto di legge. Contrariamente a quanto chiedeva l'iniziativa, non ha tuttavia lavorato sul testo che il Consiglio federale aveva inviato in consultazione il 23 ottobre 2001, bensì sulla versione che includeva i risultati della consultazione. In questo modo ha potuto tener conto di tutti i lavori preliminari.

Durante la prima seduta la Commissione ha discusso con una delegazione della CDPE e della Fondazione ch (cfr. n. 2.2). Ha inoltre raccolto informazioni da specialisti delle varie regioni linguistiche e ambiti tecnici. Per la deliberazione di dettaglio sono state svolte quattro sedute. Prima di prendere una decisione sull'insegnamento delle lingue straniere nella scuola
dell'obbligo, la CSEC-N ha incontrato nuovamente la delegazione della CDPE il 31 marzo 2006. La Commissione ha inoltre incaricato Marco Borghi, professore all'Università di Friburgo, di preparare una perizia giuridica su alcune questioni controverse (cfr. n. 2.3). Durante la quinta seduta, tenutasi il 4 luglio 2006, la CSEC-N ha proceduto a una seconda lettura del disegno di legge, tenendo conto della perizia giuridica del prof. Borghi e delle spiegazioni aggiuntive della CDPE sulle questioni controverse (art. 14­16 LLing).

8236

1.2

Il vigente diritto delle lingue della Confederazione

1.2.1

Il mandato costituzionale di politica linguistica

La Costituzione federale contiene diversi articoli importanti sotto il profilo della politica linguistica. Già nel preambolo il Popolo e i Cantoni esprimono la volontà di vivere la sua molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci. La molteplicità linguistica è in questo ambito un fattore capitale. L'articolo 4 Cost.

definisce lingue nazionali della Svizzera il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Esso parte da una definizione generale delle lingue nazionali, che comprende le forme scritte e orali nonché tutti gli idiomi e i dialetti delle quattro lingue citate. Le quattro lingue nazionali hanno, in linea di massima, gli stessi diritti e valore. Il fatto che la molteplicità linguistica sia considerata un elemento essenziale della Svizzera trova espressione anche in altri articoli della Costituzione federale, ad esempio in relazione con la promozione della cultura da parte della Confederazione (art. 69 cpv. 3 Cost.), la radiotelevisione (art. 93 cpv. 2 Cost.), l'elezione del Consiglio federale (art. 175 cpv. 4 Cost.) e dei giudici del Tribunale federale (art. 188 cpv. 4 Cost.).

L'articolo 18 Cost. sancisce la libertà linguistica in quanto diritto fondamentale e in tal modo garantisce a ognuno il diritto di esprimersi nella lingua di sua scelta, in particolare nella sua lingua principale. Il fatto che quello delle lingue sia un diritto fondamentale traspare anche nel divieto di discriminazione a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost.), come pure nel diritto di essere informati in una lingua comprensibile sui motivi di una eventuale privazione della libertà e sui diritti spettanti (art. 31 cpv. 2 Cost.) ovvero sulle imputazioni contestate (art. 32 cpv. 2 Cost.).

Vanno inoltre menzionati gli articoli relativi alla formazione: secondo l'articolo 61a Cost., la Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca nei settori della formazione; l'articolo 62 capoverso 4 Cost. conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare norme se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico.

Per l'attuazione del mandato di politica linguistica è determinante, oltre agli interventi parlamentari, l'articolo 70 Cost. riportato qui di seguito: Art. 70

Cost. Lingue

Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

1

I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

2

3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

5

8237

L'articolo 70 capoverso 1 Cost. dichiara il tedesco, il francese e l'italiano lingue ufficiali ed equipollenti a tutti gli effetti, il romancio lingua ufficiale nei rapporti della Confederazione con le persone di lingua romancia.

Il capoverso 2 ricorda nel primo periodo che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali. I Cantoni sono tenuti a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone al fine di garantire la loro buona intesa. Il principio di territorialità qui descritto relativizza da un lato la libertà linguistica, ma dall'altro è a sua volta relativizzato dalla protezione delle minoranze garantita costituzionalmente. L'obiettivo principale rimane il mantenimento della pace linguistica.

Il capoverso 3 impegna la Confederazione e i Cantoni a prendere misure volte a promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

L'adempimento del mandato costituzionale presuppone che la Confederazione e i Cantoni collaborino nella preparazione e nell'attuazione di misure concrete.

Secondo il capoverso 4, la Confederazione deve sostenere finanziariamente i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali di politica linguistica.

Il capoverso 5 impegna la Confederazione a sostenere i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. Questo sostegno non nasce nel 1996 con l'introduzione di una base costituzionale esplicita; già prima la Confederazione aveva infatti preso analoghi provvedimenti fondati sull'articolo sulle lingue del 1938. Il principio della parità tra le lingue nazionali e i diversi gruppi linguistici aveva spinto la Confederazione a favorire la conservazione e la promozione delle lingue nazionali minacciate.

1.2.1.1

Competenza della Confederazione in materia di politica linguistica

Conformemente alla Costituzione federale, i Cantoni sono sovrani «per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione» (art. 3 Cost.). La Confederazione «adempie i compiti che le sono assegnati della Costituzione» (art. 42 cpv. 1) e «assume i compiti che esigono un disciplinamento unitario» (art. 42 cpv. 2).

Le nuove disposizioni negli articoli relativi alla formazione (art. 61a e 62 Cost.) non assegnano alla Confederazione nuove competenze per disciplinare le questioni linguistiche in ambito formativo né limitano le competenze in vigore9. Esse consentono tuttavia alla Confederazione di emanare norme se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico.

Le disposizioni contenute nell'art. 70 capoversi 1, 3, 4 e 5 Cost. attribuiscono alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti in materia di politica linguistica, in particolare per quanto riguarda le lingue ufficiali (cpv. 1), il sostegno dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali (cpv. 4), nonché il sostegno dei Cantoni dei Grigioni e Ticino nella conservazione e nella promozione delle lingue italiana e romancia (cpv. 5). La regolamentazione delle lingue ufficiali dei Cantoni è invece di competenza esclusiva dei Cantoni stessi, i quali sono però 9

Borghi, perizia giuridica del 27.6.2006 (cfr. n. 2.3).

8238

tenuti a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone (cpv. 2).

Secondo l'articolo 70 capoverso 3 Cost., la Confederazione è tenuta a concretizzare il mandato costituzionale che le è stato assegnato. Mentre i capoversi 4 e 5 dell'articolo 70 assegnano alla Confederazione un ruolo di sostegno, il capoverso 3 la impegna a promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

L'obbligo della Confederazione e dei Cantoni non va quindi inteso soltanto in termini di sussidiarietà; esso include infatti la realizzazione di iniziative che consentano di raggiungere gli obiettivi prefissi. Questa competenza parallela non incide sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, definita in altre disposizioni costituzionali. In base a tale ripartizione la Confederazione deve, da un lato, adottare provvedimenti diretti per incoraggiare il plurilinguismo nei settori in cui dispone di competenze specifiche e, dall'altro, adottare provvedimenti indiretti per sostenere i Cantoni nella promozione del plurilinguismo nei loro ambiti di competenza, in particolare nella scuola dell'obbligo10.

1.2.1.2

Leggi federali, ordinanze e direttive interne all'Amministrazione

Fondandosi sugli articoli costituzionali relativi alle lingue, il legislatore ha emanato diverse disposizioni che si prefiggono di salvaguardare e promuovere l'italiano e il romancio e che disciplinano l'uso delle lingue ufficiali da parte della Confederazione.

La legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3) disciplina il sostegno finanziario della Confederazione ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per gli sforzi da essi profusi ai fini della salvaguardia e della promozione delle lingue e delle culture romancia e italiana. La Confederazione stanzia ogni anno aiuti finanziari per sostenere iniziative di carattere generale, nonché le organizzazioni e istituzioni impegnate a livello sovraregionale. La legge consente inoltre di sostenere l'attività editoriale nella Svizzera romancia e italiana nonché la promozione della stampa romancia, al fine di proteggere questa lingua (RS 441.31).

La legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl; RS 170.512) prevede che la pubblicazione avvenga simultaneamente nelle tre lingue ufficiali della Confederazione (art. 14), ossia in tedesco, francese e italiano. Per quanto concerne il romancio, la legge prescrive che gli atti legislativi federali di particolare importanza siano pubblicati in lingua romancia (art. 15). In occasione della revisione della LPubl era emerso che la sede più adeguata di quest'ultima disposizione era la LLing, dato che il romancio è lingua ufficiale soltanto nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 secondo periodo Cost.) e non in ambito legislativo.

La legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110) disciplina l'uso delle lingue nazionali negli atti procedurali scritti (art. 30 cpv. 1).

10

Borghi, op. cit.

8239

L'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione (RS 172.081) disciplina la traduzione delle pubblicazioni ufficiali e di altri testi importanti nelle lingue ufficiali della Confederazione; per il romancio si applicano disposizioni speciali. L'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (RS 172.31) prevede che le lingue siano rappresentate equamente in seno alle commissioni (art. 9). L'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (RS 741.21) disciplina l'uso delle lingue per i nomi delle località sui cartelli stradali, sugli indicatori di direzione, ecc. (art. 49 cpv. 1).

Le istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale sono volte a promuovere il plurilinguismo sul posto di lavoro, a mettere a profitto le peculiarità multiculturali dell'Amministrazione e a garantire un'adeguata rappresentanza di tutte e quattro le comunità linguistiche. Il numero 9 di questo disposto prescrive che l'immagine istituzionale dell'Amministrazione federale rifletta il quadrilinguismo e che nei moduli e nelle intestazioni si tenga conto delle lingue nazionali.

Il disegno di legge federale sulla radiotelevisione (RS 784.40, n. 3, stato il 28 marzo 2006) contiene un mandato sulla politica linguistica e di coesione applicabile ai programmi che impegna la Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR) a garantire a tutta la popolazione un'offerta uguale di programmi radiotelevisivi nelle tre lingue ufficiali e a considerare i bisogni della Svizzera romancia. Per gli argomenti d'interesse nazionale va utilizzata di norma la lingua standard (art. 24 cpv. 5). La legge entrerà probabilmente in vigore nel primo trimestre del 2007.

La legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione «Pro Helvetia» (RS 447.1) attribuisce a questa fondazione culturale un ruolo anche nell'ambito della politica della coesione. Essa promuove tra l'altro lo scambio di valori culturali tra le regioni linguistiche (art. 2 cpv. 1 lett. c). La legge è in fase di revisione.

1.3

Interventi parlamentari

Qui di seguito sono riassunti, per temi, diversi interventi parlamentari che sono serviti da riferimento per l'elaborazione del presente progetto. Benché, nel frattempo, questi interventi siano stati tolti di ruolo (eccetto uno, come riportato nella lettera d'accompagnamento della Presidente), essi hanno ampiamente ispirato il contenuto della LLing.

1.3.1

Interventi relativi alla comprensione

Dopo il rifiuto da parte del Popolo e dei Cantoni dell'Accordo SEE (6 dicembre 1992), la mozione Rhinow11 e le analoghe mozioni delle Commissioni12 (delle due Camere)13 per la comprensione hanno incaricato il Consiglio federale di prendere 11 12 13

92.3493 Mo Rhinow del 7.12.1992, Comprensione tra le comunità linguistiche.

93.3526, 93.3527 Mo delle Commissioni della comprensione del 22.10.1993: Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera.

Cfr. anche rapporto delle Commissioni della comprensione delle due Camere (92.083), op. cit.

8240

diversi provvedimenti volti a promuovere la comprensione e la coesione nazionale.

Queste richieste sono formulate in termini generici e in parte esulato dal semplice mandato inerente alla politica delle lingue. Devono quindi essere intese come una sorta di mandato permanente applicabile all'attività politica del Consiglio federale. Il mandato concreto di politica linguistica delle mozioni sulla comprensione reciproca è servito da traccia per l'elaborazione della legge sulle lingue.

La mozione della Commissione speciale14 incaricata di esaminare in via preliminare le linee direttive del programma di legislatura 1999­2003 ha rammentato al Consiglio federale il mandato assegnato dalle mozioni sulla comprensione del 22 ottobre 1993 invitandolo a presentare al Parlamento un elenco di provvedimenti volti a migliorare la comprensione reciproca e a consolidare la collaborazione tra le differenti realtà politico-culturali nella Svizzera italiana, francese e tedesca.

Il postulato Brügger15 chiedeva che, in occasione di conferenze internazionali, il Consiglio federale tenesse conto delle lingue nazionali in maniera più sistematica.

La mozione Ruey16 invitava il Consiglio federale a prendere provvedimenti legali, o altre misure disciplinari, per assicurare che i quadri superiori dell'Amministrazione federale padroneggiassero, oltre alla propria, una seconda lingua ufficiale, e capissero passivamente una terza lingua.

1.3.2

Interventi relativi agli scambi, alla formazione e alla ricerca

Riallacciandosi al rapporto delle Commissioni della comprensione, il postulato della CSEC-N del 3 febbraio 199417 invitava il Consiglio federale ad adottare provvedimenti concreti a favore dello scambio di giovani, in particolare di apprendisti e alunni delle scuole medie. Il postulato Maitre18 chiedeva che si introducesse un soggiorno linguistico negli iter formativi degli apprendisti e degli alunni delle scuole medie. Il postulato Schmid Peter19 esigeva riduzioni sui biglietti dei trasporti per promuovere lo scambio di studenti tra le diverse regioni del Paese.

Il postulato Zwygart20 invitava il Consiglio federale a esaminare i mezzi per garantire che nella scuola dell'obbligo fosse insegnata come prima lingua straniera una delle lingue ufficiali svizzere. Il postulato Rennwald21 chiedeva di sviluppare, in collaborazione con la CDPE, progetti volti a fare in modo che un numero crescente di cittadini svizzeri padroneggi tre lingue, ossia la lingua materna, una seconda lingua ufficiale e una lingua straniera.

14 15 16 17 18 19 20 21

00.3193 Mo Commissione 00.016 CN del 9.5.2000, Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale.

91.3261 Po Brügger del 21.6.1991, Rispetto delle lingue nazionali nelle Conferenze internazionali.

05.3750 Mo Ruey del 06.12.2005, Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri superiori dell'amministrazione federale.

94.3017 Po WBK NR del 3.2.1994, Provvedimenti per la comprensione.

99.3303 Po Maitre del 17.6.1999, L'istruzione quale contributo alla coesione nazionale.

94.3141 Po Schmid Peter del 17.3.1994, Scambi di allievi ­ Riduzione delle spese di trasferta.

99.3510 Po Zwygart del 7.10.1999, Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera.

00.3463 Po Rennwald del 27.9.2000, Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue.

8241

La mozione Bezzola22, trasmessa sotto forma di postulato, invitava il Consiglio federale ad adoperarsi affinché l'Istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo prevista dalla legge sulle lingue fosse costituita nel Cantone dei Grigioni e i lavori preliminari in corso non pregiudicassero la scelta di questa sede.

La mozione Simoneschi23 incaricava il Consiglio federale di eliminare le discriminazioni nei confronti dell'italiano nei bandi di concorso dell'Amministrazione federale.

Nell'ambito della revisione della legge sulla formazione professionale (LFPr), il legislatore ha specificato (art. 15 cpv. 4) che l'insegnamento obbligatorio di una seconda lingua va disciplinato nelle ordinanze sulla formazione professionale.

1.3.3

Interventi relativi al sostegno dei Cantoni plurilingui

La mozione Jutzet24 incaricava il Consiglio federale, «sulla base dell'articolo 70 capoverso 4 della Costituzione federale, a presentare al Parlamento un disegno di legge concernente il sostegno ai Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali».

1.3.4

Iniziative parlamentari

L'iniziativa parlamentare Robert25 chiedeva ai Cantoni di incoraggiare la formazione bilingue nelle lingue nazionali e invitava la Confederazione a sostenere i Cantoni nella promozione di un'educazione bilingue adattata alle esigenze regionali e culturali, in particolare nei settori della ricerca fondamentale, delle misure d'accompagnamento e della valorizzazione dei progetti. Il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa il 16 marzo 1994. Il 23 novembre 1995 la CSEC-N si è espressa in favore di un'attuazione dell'iniziativa nell'ambito della legislazione relativa all'articolo sulle lingue e ha incaricato il Consiglio di prorogare conseguentemente il termine per l'esame dell'iniziativa. Nella lettera del 30 settembre 2002 indirizzata al Consiglio federale, la Commissione ha ribadito l'auspicio che le richieste contenute nell'iniziativa fossero realizzate nell'ambito della legge sulle lingue. Il presente progetto di legge tiene conto dell'iniziativa parlamentare Robert - nel frattempo tolta di ruolo - appoggiando la creazione di un'istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo.

L'iniziativa parlamentare Berberat26 chiedeva che l'articolo 70 Cost. fosse completato con un capoverso 3bis dal seguente tenore: «I Cantoni si adoperano affinché la seconda lingua insegnata nelle scuole sia una lingua ufficiale della Confederazione».

Il 22 marzo 2001 il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa con 72 voti contro 67. Con lettera del 30 settembre 2002 al Consiglio federale, la CSEC-N ha 22 23 24 25 26

01.3714 Mo Bezzola del 6.12.2001, Per la creazione di un istituto del plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni.

05.3186 Mo Simoneschi del 18. 3. 2005, Discriminazioni linguistiche nei bandi di concorso.

00.3034 Mo Jutzet del 8.3.2000, Sostegno ai Cantoni plurilingui.

92.455 Iv. Pa. Robert del 18.12.1992, Promozione dell'educazione bilingue.

00.425 Iv. Pa. Berberat del 21.6.2000, Insegnamento delle lingue ufficiali della Confederazione.

8242

chiesto che nella legge sulle lingue si tenesse conto anche dell'iniziativa. Nel rapporto del 14 maggio 2003 ha inoltre chiesto una proroga dei termini e ha sottolineato, ancora una volta, di propendere per la trattazione dell'iniziativa parlamentare Berberat nell'ambito della legge sulle lingue, e ciò in accordo con l'autore dell'iniziativa stessa. L'articolo 15 LLing e la disposizione quadro relativa alla formazione (art. 62 Cost.) tengono conto dell'iniziativa Berberat.

1.4

Iniziativa cantonale

La CSEC-S ha dato seguito all'iniziativa cantonale depositata dal Cantone Ticino il 28 aprile 2005 (05.305 Salvaguardia del plurilinguismo a supporto della coesione nazionale: un compito irrinunciabile). In quanto Commissione della Camera prioritaria, la CSEC-S potrà proporre di toglierla di ruolo dopo l'adozione della legge sulle lingue. La CSEC-N ha sospeso l'esame dell'iniziativa con l'intenzione di attuarla nell'ambito dei lavori per tale legge.

1.5

Lingue nazionali e inglese

1.5.1

La Commissione antepone le lingue nazionali all'inglese

La CSEC-N ha più volte sottolineato l'importanza del plurilinguismo in quanto uno dei pilastri fondamentali della Svizzera (n. 1.1.4) e ritiene che si possa e debba salvaguardarlo insegnando le lingue nazionali nelle lezioni di lingua straniera. La conoscenza delle lingue nazionali sarà sempre fondamentale per una comprensione interculturale. Consideratane l'importanza a livello mondiale, l'inglese dovrebbe comunque figurare tra le lingue straniere insegnate alla scuola dell'obbligo. Forte di questa convinzione, nella deliberazione di dettaglio la CSEC-N ha ripreso una disposizione che disciplina la fattispecie nello spirito dell'iniziativa Berberat, dando la precedenza all'insegnamento delle lingue nazionali, senza tuttavia trascurare l'inglese. Nel suo rapporto del 26 ottobre 2000 relativo all'iniziativa Berberat, la Commissione affermava che apprendere una lingua straniera significa familiarizzarsi con un'altra cultura e con un altro modo di pensare; aggiungeva che questo processo di apprendimento contribuisce enormemente alla coesione nazionale, il cemento invisibile che tiene unito il nostro Paese. Questo aspetto assume un'importanza centrale anche nel rapporto delle Commissioni della comprensione.

Per la minoranza della Commissione, invece, l'ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere non è fondamentale. L'essenziale è piuttosto che, alla fine della scuola dell'obbligo, si possano assicurare competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale. La proposta della minoranza collima con la strategia adottata dalla CDPE il 25 marzo 2004 e mira ad evitare formulazioni troppo rigorose che, causando un conflitto linguistico, rimetterebbero in discussione la legge sulle lingue e condurrebbero, in ultima analisi, alla scelta dell'inglese come prima lingua straniera in tutti i Cantoni.

8243

1.5.2

L'inglese in Svizzera

Negli ultimi anni l'inglese si è trovato sempre più al centro delle discussioni sulla politica linguistica in Svizzera. Questo dibattito è stato suscitato dalla crescente popolarità e uso dell'inglese nella cultura dei giovani e nel mondo del lavoro e in quello scientifico. Il dibattito sulla riforma dell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole svizzere, parzialmente distorto dai mass media, è culminato nell'alternativa tra l'inglese e le lingue nazionali. La questione dell'inglese in Svizzera è stata affrontata anche in una serie di interventi parlamentari.27 Nell'ambito dell'elaborazione della legge sulle lingue, la Confederazione ha chiesto ad alcuni esperti di redigere un rapporto sull'inglese in Svizzera28, da cui risulta un timore diffuso che l'inglese prenda il sopravvento nelle scuole e nelle comunicazioni interne al nostro Paese. Una «lingua franca» inglese è considerata un serio pericolo per il plurilinguismo e per la comprensione in Svizzera. Finora mancano tuttavia dati empirici che confermino un uso crescente dell'inglese come lingua di comunicazione tra persone appartenenti a gruppi linguistici diversi.

Da un sondaggio rappresentativo che Isopublic (Istituto di sondaggi d'opinione e di ricerche di mercato) ha effettuato nel settembre del 2000 su 1000 aventi diritto di voto della Svizzera di lingua francese e tedesca risulta che le persone di lingua francese sono più inclini ad apprendere le altre lingue nazionali. Mentre tra i germanofoni intervistati, il 65 per cento preferisce l'inglese come prima lingua straniera, tra i francofoni questa quota scende al 45 per cento. Rispetto ai risultati di sondaggi realizzati in passato, tra le persone di lingua francese la scelta dell'inglese come prima lingua straniera ha perso terreno a vantaggio del tedesco; nella Svizzera tedesca si è invece rafforzata ai danni del francese. Più di un quarto degli intervistati, sia francofoni che germanofoni, predilige però l'inglese come prima lingua di comunicazione tra diversi gruppi linguistici in Svizzera.

1.5.3

Riforma dell'insegnamento delle lingue nei Cantoni

Già da alcuni anni la riforma dell'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo in Svizzera è oggetto di intense discussioni. I punti cardine della riforma consistono nel potenziare e migliorare l'insegnamento delle lingue (prima e seconda lingua), nell'anticipare l'introduzione delle lingue straniere (al 3° anno al più tardi 27

28

I principali interventi relativi all'inglese in Svizzera presentati dal 1997 sono: interpellanza Hubmann dell'8.10.1997, L'inglese, lingua di comunicazione nella Svizzera plurilingue? (97.3459); postulato Fässler del 16.6.1999, Impiegati di vendita al minuto. Insegnamento dell'inglese (99.3272); mozione Zbinden del 3.9.1999, Scuola obbligatoria.

Riforma a livello nazionale (99.3454); postulato Zwygart del 7.10.1999, Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (99.3510); mozione Hess del 21.12.1999, Tutela delle lingue nazionali dagli anglicismi (99.3612); iniziativa parlamentare Berberat del 21.6.2000, Insegnamento delle lingue ufficiali della Confederazione (00.425); interpellanza Gruppo ecologista del 19.9.2000, Pace linguistica in pericolo (00.3428); postulato Schwaab del 17.4.2002, Proteggere le lingue nazionali dall'inglese (02.3193); mozione Hess del 21.12.1999, Tutela delle lingue nazionali dagli anglicismi (99.3612).

Murray, Heather/Wegmüller, Ursula/Ali Khan, Fayaz (2001), rapporto sull'inglese in Svizzera dell'UFES (www.bbw.admin.ch/html/pages/services/publikationen/pdf/20011d.pdf -> in tedesco e francese).

8244

per la prima lingua straniera) e nell'aggiungere una seconda lingua straniera obbligatoria per tutti (seconda lingua nazionale o inglese, dalla quinta elementare). Le riflessioni sull'insegnamento delle lingue si riallacciano essenzialmente al Concetto generale per l'insegnamento delle lingue, il rapporto di esperti redatto per volere della CDPE nel 1997.

Durante l'assemblea plenaria del 25 marzo 2004 i direttori cantonali della pubblica educazione hanno approvato la strategia sull'evoluzione dell'insegnamento delle lingue con 24 voti a favore e due astensioni (AI, LU). La CDPE si è così pronunciata a favore dell'insegnamento di una seconda lingua nazionale per tutti gli allievi della scuola elementare (al più tardi dal quinto anno scolastico). In un Paese plurilingue è politicamente imperativo insegnare precocemente una seconda lingua straniera. La CDPE concorda anche con l'obiettivo di dare a tutti gli studenti la possibilità di migliorare le proprie conoscenze in altre lingue nazionali e in inglese.

Il calendario, definito di comune accordo, prevede le tappe riportate qui di seguito.

Entro il 2006­2007 sarà introdotta in tutti i Cantoni una seconda lingua nazionale a partire dal 5° anno scolastico e l'inglese dal 7° anno al più tardi.

Dal 2010 al più tardi sarà introdotta una prima lingua straniera dal 3° anno scolastico e una seconda lingua straniera dal 5° anno. La Svizzera centrale (UR, SZ, OW, NW, ZG) ha già anticipato l'insegnamento dell'inglese al 3° anno a partire dall'anno accademico 2005/2006, mantenendo (eccetto in NW) l'insegnamento obbligatorio del francese a partire dal 5° anno scolastico. A Zurigo, già nell'anno accademico 2004/2005, l'inglese è stato introdotto al 2° anno scolastico.

L'ordine in cui verranno insegnate le lingue straniere viene coordinato dalle quattro conferenze regionali della CDPE. In base alle decisioni prese e alle dichiarazioni d'intenti delle conferenze regionali si delinea la seguente soluzione: la maggior parte dei Cantoni della Svizzera tedesca adotterà l'inglese come prima lingua straniera (dal 2° o 3° anno scolastico) e il francese continuerà ad essere insegnato dal 5° anno (Conferenza della Svizzera centrale, Conferenza della Svizzera orientale e Zurigo).

Nella Svizzera occidentale il tedesco viene già insegnato a partire dal 3° anno e resterà
la prima lingua straniera; l'inglese sarà anticipato al 5° anno (dichiarazione della CDPE della Svizzera occidentale). Nelle regioni di frontiera e bilingui (tedesco, francese) il francese sarà insegnato al più tardi dal 3° anno e l'inglese dal 5° anno scolastico (dichiarazione dei Cantoni di frontiera BS, BL, SO e dei Cantoni bilingui BE, FR e VS). Nei Cantoni Ticino e dei Grigioni la prima lingua straniera rimane una lingua nazionale.

Questa soluzione sarebbe anche vantaggiosa in termini di mobilità, in quanto lo scarto nell'insegnamento delle lingue straniere si ridurrebbe a due anni e verrebbe chiaramente indicato il livello di competenza da raggiungere secondo il progetto «Armonizzazione della scuola obbligatoria» (HarmoS). Una clausola di mobilità inciterebbe inoltre i Cantoni a permettere a tutti i bambini che immigrano nel loro territorio di integrarsi nei corsi di lingua.

Diversi Cantoni della Svizzera tedesca si sono opposti alla decisione della CDPE di introdurre due lingue straniere nella scuola elementare: la prima iniziativa popolare al riguardo è stata depositata nel Cantone di Zurigo, proprio il Cantone pioniere (insieme ad Appenzello Interno) per l'introduzione anticipata dell'inglese, rispetto al francese, alla scuola elementare. Nel frattempo è stato costituito un comitato intercantonale per la promozione di una sola lingua straniera alla scuola elementare.

8245

Analoghe iniziative cantonali dei Cantoni di Sciaffusa, Turgovia e Zugo sono state respinte (votazioni in febbraio e maggio 2006). L'iniziativa popolare di Zurigo è stata respinta dal Gran Consiglio il 10 luglio 2006 con 90 voti contro 65; dovrebbe essere sottoposta a votazione popolare il 26 novembre prossimo.

Vincolatività degli standard per l'insegnamento delle lingue Secondo la strategia adottata dalla CDPE, gli obiettivi relativi agli standard per l'insegnamento delle lingue saranno raggiunti soltanto migliorando le modalità di insegnamento e promuovendo l'apprendimento precoce delle lingue. A tal fine i Cantoni intendono rafforzare la loro collaborazione, investendo nella formazione e nel perfezionamento del corpo insegnante, potenziando la didattica e svolgendo valutazioni scientifiche. Dovranno inoltre essere definiti i requisiti linguistici e didattici dei docenti29.

Alla fine della scuola dell'obbligo si dovrà raggiungere lo stesso livello linguistico in entrambe le lingue straniere (seconda lingua nazionale e inglese). Per raggiungere il livello di competenza auspicato non è determinante la successione cronologica delle lingue da insegnare, bensì l'intensità dell'apprendimento. Questo metodo è corroborato dal progetto CDPE HarmoS, iniziato nel 2003, che prevede la definizione e la verifica periodica di obiettivi d'apprendimento - vincolanti per tutta la Svizzera - nella prima lingua, in matematica e scienze naturali alla fine del nono, sesto e secondo anno di scolarità, e nelle lingue straniere (seconda lingua nazionale e inglese) alla fine del nono e sesto anno.

Nel febbraio 2006 la CDPE ha inviato in consultazione l'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola dell'obbligo (concordato HarmoS). La procedura si concluderà il 30 novembre 2006. Secondo il programma attuale, la ratifica da parte dei Cantoni è prevista per l'ottobre 2007.

2

Parte speciale

2.1

Spiegazioni su alcuni punti chiave

2.1.1

Scambi a tutti i livelli di formazione

Nella dichiarazione del 3 giugno 2004 relativa alla legge sulle lingue, la Commissione rilevava che l'impegno per la salvaguardia e la promozione dei valori fondamentali del nostro Paese non si esaurisce nella trasmissione di sterili conoscenze linguistiche, ma si fonda piuttosto su un interscambio attivo e sull'esperienza diretta di più ampi modelli culturali. Gli scambi pratici rappresentano, secondo la Commissione, il cuore della legge sulle lingue perché consentono di intensificare la comprensione reciproca tra le comunità linguistiche del nostro Paese nonché l'apertura ad altre lingue e culture, contribuendo così alla coesione nazionale.

29

Il progetto si riferisce al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

8246

2.1.1.1

Attività di scambio in corso

La Confederazione e i Cantoni promuovono già oggi gli scambi scolastici ed extrascolastici nei rispettivi settori di competenza. La Confederazione sostiene la mobilità internazionale a livello universitario assegnando borse di mobilità (Erasmus). Anche nell'ambito della formazione professionale la Confederazione si adopera per offrire possibilità di scambio con l'Ue (progetto Leonardo) e all'interno del Paese. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) promuove, nell'ambito del programma «Primo impiego», offerte di scambio per giovani disoccupati che hanno concluso la formazione professionale. La Confederazione sostiene inoltre lo scambio internazionale extrascolastico di giovani attraverso l'associazione mantello svizzera Intermundo e, nell'ambito degli scambi scolastici, collabora con la Fondazione ch per la collaborazione confederale (ch Scambio di Giovani).

La maggior parte dei progetti di scambio in ambito scolastico sono organizzati da responsabili a livello cantonale e coordinati dalla Fondazione ch. In Svizzera vi partecipano ogni anno dai 15 000 ai 16 000 studenti. L'aumento annuo di circa il 10 per cento delle attività di scambio che si è registrato negli ultimi anni ne testimonia il crescente successo. Gli scambi più frequenti sono quelli bilaterali tra classi in Svizzera, in particolare nella scuola secondaria di primo grado.

Gli scambi di singoli studenti avvengono soprattutto a livello internazionale e sono per lo più proposti, a titolo oneroso, da organizzazioni private. All'interno della Svizzera sono invece organizzati da alcuni Cantoni (ad es. il progetto «Scambio individuale», un programma comune della Svizzera nord-occidentale, della Svizzera occidentale e del Ticino, e il programma del «decimo anno scolastico in un'altra lingua», offerto dal Cantone di Friburgo in collaborazione con altri Cantoni).

Per quanto riguarda i docenti, sono circa 30­40 quelli che partecipano annualmente a uno scambio di posti o si recano in un altro istituto scolastico come uditori nell'ambito dello scambio di personale insegnante. Sempre più spesso i futuri docenti potranno o dovranno prevedere un soggiorno in un'altra regione linguistica durante la formazione di base. Alcune alte scuole pedagogiche prevedono nei loro programmi di formazione questi soggiorni senza spese supplementari (ad es. nel
Cantone del Vallese, tra Berna­Giura­Neuchâtel e l'Alta Scuola Pedagogica di Soletta).

Non vi sono invece dati specifici sugli scambi per apprendisti. Questo tipo di programmi è offerto solitamente, a titolo gratuito, da Cantoni, regioni confinanti e organizzazioni private.

2.1.1.2

Attività di scambio nell'ottica della Fondazione ch

L'attività principale della Fondazione ch consiste nello sviluppare scambi nazionali e internazionali tra studenti e insegnanti di qualsiasi livello formativo. L'obiettivo nel medio termine è di duplicare il numero delle persone che partecipano ai programmi di scambio. Avvalendosi delle istituzioni esistenti (ch Scambio di Giovani), la Fondazione intende potenziare le offerte e i servizi proposti nonché integrare i programmi di scambio negli iter formativi di studenti e insegnanti in Svizzera.

Considerate le diverse proporzioni delle regioni linguistiche della Svizzera, ci si auspica che, nel lungo termine, l'agenzia ch Scambio di Giovani sia particolarmente 8247

attiva nelle regioni linguistiche più piccole, offrendo progetti di scambi supplementari.

Le agenzie per gli scambi nazionali e internazionali di allievi e docenti svolgono le seguenti attività: ­

consulenza e assistenza alle persone interessate a progetti di scambio in Svizzera e all'estero;

­

sviluppo di progetti innovativi di scambi nonché sostegno e valutazione di progetti esistenti e nuovi;

­

informazione e documentazione su progetti di scambi nonché sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

­

creazione di materiale didattico destinato agli scambi e offerte di perfezionamento per docenti e responsabili della formazione;

­

coordinamento dei responsabili cantonali dei programmi di scambio nonché delle informazioni da fornire alle organizzazioni svizzere ed estere operanti del settore.

Per gestire i programmi di scambio, la CDPE vorrebbe creare, in stretta collaborazione con la Confederazione, un'agenzia specializzata nel settore30. Invece di creare una nuova struttura, la CSEC-N ritiene che si dovrebbero aumentare gli aiuti diretti alle organizzazioni esistenti.

2.1.2

Altri provvedimenti di promozione linguistica nell'insegnamento

La Commissione è consapevole del fatto che l'organizzazione dell'insegnamento nella scuola dell'obbligo compete ai Cantoni. La Confederazione può tuttavia intervenire sussidiariamente per assistere i Cantoni nello svolgimento di compiti speciali.

A questo scopo, la Commissione ha approvato tre disposizioni volte a promuovere le competenze linguistiche: esse mirano a ottimizzare i presupposti fondamentali per l'insegnamento della seconda e terza lingua nazionale (cfr. n. 2.4, commento art. 16).

2.1.2.1

Presupposti per l'insegnamento di una seconda e terza lingua nazionale

La scuola dell'obbligo dovrebbe sfruttare i notevoli progressi realizzati nella ricerca e nell'applicazione di nuovi ed efficienti metodi per l'insegnamento di una seconda e terza lingua, soprattutto grazie all'apprendimento integrato di lingua e contenuti (Content and Language Integrated Learning CLIL, insegnamento per immersione linguistica, insegnamento bilingue, ecc.). A tal fine, è indispensabile che i docenti seguano corsi di perfezionamento e d'aggiornamento per familiarizzarsi con i nuovi metodi e per sviluppare le adeguate competenze linguistiche. Quest'ultimo obiettivo 30

Cfr. Rapporto annuale 2005 della CDPE (in tedesco e francese) http://www.edk.ch/PDF_Downloads/LLTG/Jahresbericht2005_d.pdf; http://www.edk.ch/PDF_Downloads/LLTG/Jahresbericht2005_f.pdf

8248

può essere raggiunto anche con una più intensa attività di scambio. Per acquisire buone conoscenze di una seconda e terza lingua sono inoltre necessari ausili didattici di alta qualità.

2.1.2.2

Conoscenze della lingua nazionale locale

La lingua nazionale locale (forma standard) nella scuola dell'obbligo può essere promossa soltanto se vengono ottimizzate le condizioni d'insegnamento. Diversi studi (International Adult Literacy Survey/IALS 1999, PISA 2000) hanno rilevato grandi lacune nella capacità di lettura dei giovani. Sulla scorta di questi risultati, la CDPE ha raccomandato, in una dichiarazione del 7 marzo 2002, di prevedere provvedimenti volti a promuovere la competenza in lettura31 e, il 12 giugno 2003, ha approvato un piano d'azione basato sullo studio PISA 2000, diretto in particolare a bambini e giovani di lingua straniera e a persone svantaggiate in ambito formativo.

L'attività di promozione si limita anche in questo caso alla dotazione di apposito materiale didattico.

2.1.2.3

Promozione della lingua materna degli alloglotti

La promozione della lingua materna (o prima lingua) degli alloglotti in Svizzera include due ambiti: da una parte la diffusione dell'italiano e del romancio al di fuori delle regioni linguistiche di riferimento e, dall'altra, il rapporto con le lingue non nazionali parlate dagli immigrati.

Dato che molti romanci abitano al di fuori della loro regione linguistica, è necessario adottare provvedimenti particolari per prevenire un ulteriore arretramento della quarta lingua nazionale.

Anche l'italiano, parlato sempre meno al di fuori della Svizzera italiana, ha perso terreno. Il governo del Cantone Ticino ha più volte sottolineato la necessità di promuovere l'italiano con il sostegno della Confederazione affinché l'uso di questa lingua non continui a retrocedere anche nelle regioni in cui è diffuso.

Le stesse considerazioni valgono per la lingua materna di immigranti stranieri (pari a circa il 9% della popolazione svizzera secondo il censimento del 2000). Oggi sono offerti corsi facoltativi di lingua e cultura d'origine (corsi HSK) nelle principali lingue non nazionali, nonché corsi di italiano (per i cittadini italiani) e di francese (per i cittadini francesi). I corsi HSK sono per lo più finanziati e organizzati dai Paesi d'origine insieme alle associazioni di genitori. L'offerta è concentrata nei Comuni dove vive una cospicua quantità di bambini d'immigrati, vale a dire i centri urbani dei Cantoni di Zurigo, Basilea e Ginevra. Le autorità scolastiche del posto mettono a disposizione i locali, assicurano il coordinamento e l'informazione e stabiliscono le necessarie condizioni quadro.

31

Raccomandazioni del 15 giugno 1984 sul rapporto tra lingua scritta e orale nell'insegnamento scolastico; decisione strategica del 25 marzo 2004 riguardante l'insegnamento delle lingue nella scuola obbligatoria; CDPE: piano d'azione «PISA 2000» ­ misure successive, del 12 giugno 2003.

8249

Una buona padronanza della prima lingua facilita sensibilmente l'apprendimento di una seconda lingua e migliora quindi l'integrazione e il profitto scolastico dei figli degli immigrati. Gli effetti positivi dell'insegnamento della prima lingua sono dimostrati scientificamente.32 Le misure promozionali si limiteranno al miglioramento dei presupposti per l'insegnamento, ad esempio all'aggiornamento dei docenti.

Contrariamente alle possibilità di promozione della prima lingua previste nella nuova legge sugli stranieri (LStr) e nell'ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri (OintS, RS 142.205), i provvedimenti dell'articolo 16 lettera c LLing si limitano alla scuola dell'obbligo. Il programma prioritario sostenuto dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) per l'integrazione degli stranieri non interessa il settore scolastico.

2.1.3

L'Istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo

Nel 1989 la CDPE suggerì la creazione di un Centro linguistico svizzero, presentando un progetto che venne poi ripreso per l'elaborazione della legge sulle lingue. Il centro di competenza sarebbe destinato a promuovere la ricerca applicata in questo settore e ad assumere la funzione di centro scientifico di prestazioni per l'elaborazione, l'attuazione e la diffusione di conoscenze specifiche, in particolare nell'ambito del plurilinguismo a livello scolastico. Il progetto soddisfava inoltre le richieste avanzate nell'iniziativa parlamentare Robert (92.455), ossia che la Confederazione sostenesse gli sforzi dei Cantoni intesi a promuovere un'educazione bilingue adattata alle esigenze regionali e culturali, in particolare nei settori della ricerca fondamentale, delle misure d'accompagnamento e della valutazione dei progetti.

Nel rapporto del 2005 la CDPE33 accorda nuovamente un'importanza prioritaria alla creazione di questo centro, partendo dal presupposto che la Confederazione contribuirà al progetto, garantendone il finanziamento praticamente nella sua interezza.

La CSEC ritiene invece che non sia compito della Confederazione creare un centro di competenza per il plurilinguismo; Confederazione e Cantoni dovrebbero sostenere insieme progetti per riunire e potenziare il sapere disponibile, ad esempio a livello universitario, e integrare così le lacunose competenze scientifiche in materia di plurilinguismo. Per quanto riguarda la ricerca applicata, ad esempio, in Svizzera manca un'istituzione scientifica che si occupi, in maniera interdisciplinare e incen-

32

33

Cummins, Jim/Swain, Merrill (1986), rapporto sul bilinguismo nell'istruzione (Bilingualism in Education. Aspects of Theory, Research and Practice. London and New York: Longman); Bauer, Rupprecht S./Meder,/Meder, Gregor/Previsic, Vlatko (1992), rapporto sull'educazione interculturale e il bilinguismo (Interkulturelle Erziehung und Zweisprachigkeit. Hohengehren: Schneider); Müller, Romano (1997), fondamenti di psicologia sociale del bilinguismo di immigrati in ambito scolastico (Theoretische Grundlagen und empirische Studien bei zweisprachigen und einsprachigen SchülerInnen aus der 6.­10. Klasse in der Schweiz, Aarau et al.:Sauerländer); Reich, Hans H./Roth,/Roth, Hans-Joachim et al. (2002), rapporto sull'apprendimento linguistico di ragazzi bilingui (Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und Jugendlicher. Ein Überblick über den Stand der nationalen und internationalen Forschung. Hamburg: SIZ SchulinformationsZentrum).

op. cit.

8250

trandosi sull'applicazione, di questioni di politica sociale e della formazione attinenti al plurilinguismo a livello nazionale.

Le riforme dell'insegnamento delle lingue in atto nei Cantoni vanno sostenute, coordinate e seguite con un approccio scientifico. Occorre inoltre mettere a punto e trasmettere le conoscenze tecniche, ad esempio sull'insegnamento per immersione linguistica e altre nuove forme di insegnamento plurilingue. La valutazione continua dell'insegnamento delle lingue richiede parimenti un coordinamento a livello svizzero. Il centro auspicato dalla CDPE dovrebbe sviluppare, sostenere e valutare nuove forme d'insegnamento e di formazione plurilingui nonché trasmettere attivamente conoscenze tecniche sul plurilinguismo, collaborando ad esempio con le scuole universitarie nella definizione di programmi di formazione oppure fornendo spunti per la formazione dei docenti delle alte scuole pedagogiche. Le sue attività includeranno inoltre l'informazione, la documentazione e la sensibilizzazione del pubblico in materia di plurilinguismo.

Quando, nel gennaio 2003, il Consiglio federale ha promosso il Programma di ricerca del Fondo nazionale svizzero «Plurilinguismo e competenza linguistica in Svizzera» (PNR 56), contava appunto sulla creazione della suddetta Istituzione. Il NFP 56 prevede l'elaborazione degli ultimi risultati della ricerca fondamentale sul tema del plurilinguismo nonché la formazione di specialisti. Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) ha approvato 25 progetti, da concludere entro il 2008. I lavori in corso possono essere visti come un mezzo per gettare le fondamenta teoriche e di risorse umane di una fruttuosa collaborazione.

2.2

Indagine conoscitiva presso la CDPE

Durante l'esame della legge sulle lingue, la CSEC-N ha sentito la CDPE il 24 giugno 2005 e il 31 marzo 2006, dopo che quest'ultima aveva espresso per iscritto le sue preoccupazioni su alcune decisioni della Commissione. Qui di seguito sono riassunte le dichiarazioni della CDPE in occasione dei due colloqui.

Ad art. 15 cpv. 3 (proposta della maggioranza): la Conferenza respinge fermamente questa disposizione per le seguenti ragioni: ­

nella strategia sull'evoluzione dell'insegnamento, i Cantoni hanno optato di comune accordo per una soluzione flessibile. L'articolo 62 Cost. si applicherebbe soltanto se fallisse il compromesso della CDPE;

­

la disposizione dell'articolo 15 capoverso 3 avvierebbe una guerra su più fronti e porterebbe a un referendum contro la LLing;

­

la lotta a favore della seconda lingua nazionale può essere vinta soltanto lasciando la libertà di scelta tra l'inglese e una seconda lingua nazionale;

­

la CDPE vuole che nella scuola elementare sia insegnata più di una lingua straniera e si schiera quindi per il mantenimento della seconda lingua nazionale.

Le competenze linguistiche da acquisire sono determinate mediante obiettivi di apprendimento (HarmoS).

8251

La CDPE e la Fondazione ch chiedono che nella sezione 3 della legge sulle lingue vengano definite chiare priorità, tenendo conto innanzitutto degli interessi dei Cantoni: ­

con la legge sulle lingue la Confederazione deve adempiere il mandato costituzionale;

­

le misure per la promozione della comprensione reciproca e dei programmi di scambio vanno limitate ai seguenti punti: a) creazione di un centro di competenza per il plurilinguismo b) promozione delle attività di scambio c) sostegno ai Cantoni plurilingui d) promozione del romancio e dell'italiano.

La CDPE propone inoltre di abbandonare i provvedimenti previsti negli articoli 15­16 e 18­20 (che la maggioranza della CSEC-N ritiene molto importanti per la politica linguistica) perché rientrano nell'ambito di competenza cantonale e comporterebbero una dispersione inefficace di sovvenzioni di piccola entità. La Confederazione dovrebbe invece impiegare i mezzi a disposizione nei suoi ambiti di competenza e in particolare nella formazione professionale.

2.3

Perizia giuridica Borghi

Il 31 marzo 2006 la CSEC-N ha incaricato il professor Marco Borghi (università di Friburgo) di svolgere una perizia giuridica: il suo compito consisteva nel verificare la sistematica degli articoli 14­16 della legge sulle lingue per preparare una proposta di applicazione a questi tre articoli del principio di sussidiarietà; doveva inoltre controllarne la costituzionalità alla luce dei nuovi articoli costituzionali sulla formazione. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, il prof. Borghi è giunto alla conclusione che le nuove disposizioni costituzionali (art. 61a e 62 cpv. 4) non contengono nuove competenze legislative, ma non limitano neppure le competenze della Confederazione previste nell'articolo 70 Cost. (cfr. n. 1.2.2.); gli articoli 14­16 sono quindi costituzionali.

2.4

Ripercussioni a livello politico ed economico

La necessità di un intervento statale deriva dal mandato di politica linguistica e di comprensione reciproca definito nell'articolo 70 Cost., che mira a rafforzare il plurilinguismo istituzionale e individuale in quanto premesse per la comunicazione e la comprensione tra diverse comunità linguistiche. Accanto agli argomenti di ordine istituzionale, la necessità di un intervento è giustificata da esigenze concrete, risultanti da una serie di nuove sfide sociali, che hanno in parte anche radici economiche.

Nell'attuale situazione economica, sociale e politica, il plurilinguismo è destinato a diventare un fattore decisivo per il successo professionale di sempre più persone, di qualsiasi indirizzo professionale. Il plurilinguismo offre alla piazza economica svizzera, e quindi ai suoi abitanti, numerose opportunità non ancora sufficientemente sfruttate. Lo scambio linguistico facilita anche lo scambio economico e la pace linguistica contribuisce alla pace sociale, uno dei vantaggi tradizionali della nostra 8252

piazza economica. A tal proposito, il professor François Grin dell'università di Ginevra si è schierato dalla parte della Commissione durante i colloqui del 24 giugno 2005.

La legge sulle lingue interessa, in linea di massima, tutte le lingue nazionali.

Nell'ottica della promozione del plurilinguismo istituzionale, essa concerne in particolare il romancio e l'italiano in quanto lingue minoritarie, ma anche i Cantoni plurilingui, che saranno sostenuti nell'adempimento dei loro compiti speciali. Le misure a sostegno del plurilinguismo individuale interessano tutte le lingue nazionali e prevedono attività di scambio, la creazione di un'Istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo e la messa a punto di migliori presupposti per l'insegnamento di una seconda e terza lingua nazionale. I principali beneficiari delle nuove conoscenze e metodologie di apprendimento linguistico saranno soprattutto i giovani e le persone in formazione.

Buone competenze linguistiche individuali non facilitano soltanto il successo professionale e la mobilità delle persone, ma accrescono anche la competitività di tutta l'economia svizzera perché, nell'odierna società della comunicazione, disporre di lavoratori con buone conoscenze linguistiche costituisce un innegabile vantaggio. In tutte le branche dell'economia, un ricco portfolio linguistico aumenta le qualificazioni degli impiegati. L'integrazione linguistica degli alloglotti facilita inoltre la comprensione nel mondo del lavoro, con effetti positivi sulla produttività. Le misure previste, che mirano in primo luogo a promuovere le lingue nazionali, consentiranno anche di trovare soluzioni per integrare l'inglese nel nostro sistema d'istruzione accanto alle lingue nazionali.

Nell'attuale controverso dibattito nazionale sul plurilinguismo il Parlamento può utilizzare la legge sulle lingue per dare un segnale positivo in direzione di quella pace linguistica così importante per la coesione nazionale e l'economia svizzera e fondamento della pace sociale. La Svizzera potrebbe inoltre ottenere e preservare un importante vantaggio competitivo.

2.5

Commento al progetto di legge

2.5.1

Disposizioni generali (Sezione 1, art. 1­3 LLing)

Art. 1

Oggetto

L'articolo 1 enuncia il mandato di politica linguistica sancito nell'articolo 70 Cost. Il mandato concerne diverse misure di politica linguistica, disciplinate in modo dettagliato nel presente progetto. Le lettere a­d dell'articolo 1 riassumono gli ambiti trattati nelle sezioni 2­5: lingue ufficiali della Confederazione; promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche; sostegno ai Cantoni plurilingui; salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana. Viene fornito un quadro complessivo degli intenti normativi e dell'attività di promozione della Confederazione in ambito linguistico. La legge contiene un programma che evidenzia le interconnessioni fra la politica linguistica e quella della comprensione nei singoli settori.

8253

Art. 2

Scopo

In questo articolo figurano i principali obiettivi della politica linguistica della Confederazione. Dal momento che il quadrilinguismo è considerato come un elemento essenziale della Svizzera, la sua salvaguardia e il suo rafforzamento sono una priorità irrinunciabile per la Confederazione e per i Cantoni. Uno Stato democratico plurilingue presuppone l'uguaglianza dello statuto giuridico e il libero uso nonché le medesime possibilità di sviluppo delle differenti lingue nazionali riconosciute dalla Costituzione. Per realizzare tale premessa occorre innanzitutto tener conto delle minoranze linguistiche, che devono quindi poter beneficiare di un sostegno speciale da parte dello Stato. La coesistenza pacifica di diversi gruppi linguistici richiede anche reciproco rispetto e tolleranza, due condizioni realizzabili soltanto promuovendo la comprensione e gli scambi oltre le rispettive frontiere linguistiche. La comunicazione interculturale e una buona intesa reciproca sono inoltre favorite da competenze linguistiche nelle lingue nazionali, trasmesse in particolare dai sistemi di educazione cantonali. Le conoscenze linguistiche sono, del resto, fondamentali anche per una buona collaborazione a tutti i livelli istituzionali.

Art. 3

Principi

I quattro principi sanciti nel capoverso 1 sono tratti dalle pertinenti disposizioni costituzionali in materia di politica linguistica e di diritto delle lingue. Sono rammentati in quanto capisaldi della politica linguistica e della comprensione. Il principio della parità delle lingue nazionali è sancito nell'articolo 4 Cost. I diritti individuali figurano nell'articolo 8 Cost. (divieto di discriminazione) e nell'articolo 18 Cost. (libertà di lingua) e rivestono un'importanza particolare per i membri delle minoranze linguistiche in quanto fondamento giuridico per la salvaguardia della propria lingua. Il diritto fondamentale della libertà di lingua, come gli altri diritti fondamentali, può tuttavia essere soggetto a restrizioni, come indica implicitamente la lettera c. L'obiettivo principale resta comunque il mantenimento di una convivenza armoniosa dei membri dei diversi gruppi linguistici. L'articolo 70 Cost. ricorda che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali. La Confederazione dovrà invece tener conto, nelle diverse attività statali, della composizione linguistica delle regioni. La competenza parallela della Confederazione e dei Cantoni per promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche è sancita nell'articolo 70 capoverso 3 Cost. ed esplicitata nella lettera d.

Il capoverso 2 stabilisce che, nell'adempimento dei suoi compiti di politica linguistica e di comprensione reciproca, la Confederazione collabora con i Cantoni.

2.5.2 Art. 4

Lingue ufficiali della Confederazione (Sezione 2, art. 4­13 LLing) Campo d'applicazione

La normativa sulle lingue ufficiali della Confederazione è applicabile alle autorità federali (cpv. 1), fra le quali figurano le Camere federali, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale. Quest'ultima è definita nell'articolo 2 capoversi 1­3 della legge del 27 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010), a cui sottostanno i dipartimenti federali, la Cancelleria 8254

federale, gli uffici e gli aggruppamenti, come pure le unità amministrative decentralizzate. Le disposizioni sulle lingue ufficiali sono inoltre applicabili ai tribunali della Confederazione e alle commissioni extraparlamentari istituite dal Consiglio federale o da un Dipartimento.

L'estensione del campo d'applicazione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che, pur non appartenendo all'Amministrazione federale adempiono compiti pubblici (cpv. 2), non è automatica. Il Consiglio federale ha cioè la facoltà di emanare separatamente le corrispondenti disposizioni, in via di ordinanza, per le singole organizzazioni interessate.

Art. 5

Lingue ufficiali

Il capoverso 1 riproduce il tenore dell'articolo 70 capoverso 1 Cost.: il tedesco, il francese e l'italiano sono lingue ufficiali della Confederazione. Il romancio è lingua ufficiale solo nei rapporti con le persone di lingua romancia. In altri termini, ad eccezione del romancio, cui è ascritto un ruolo ufficiale limitato, le lingue ufficiali della Confederazione sono fondamentalmente equivalenti.

Il capoverso 2 disciplina l'uso delle lingue da parte delle autorità federali, escludendo in particolare il ricorso ai dialetti nelle discussioni di carattere formale.

Art. 6

Scelta della lingua

Le disposizioni di questo articolo disciplinano la scelta della lingua nei rapporti tra singoli e Confederazione, e viceversa. La libera scelta nei rapporti scritti o parlati è, in linea di massima, limitata alle quattro lingue ufficiali. Mentre, per scritto, la Confederazione risponde nelle quattro lingue ufficiali, il capoverso 2 prevede una limitazione per la comunicazione orale, che non sempre può essere garantita in tutte le lingue ufficiali.

Il capoverso 3 tiene conto della situazione particolare delle persone di lingua romancia. Queste possono esprimersi per scritto nei cinque idiomi e in rumantsch grischun.

La flessibilità linguistica introdotta da questa disposizione si spiega con il fatto che, pur non esprimendosi di norma in rumantsch grischun, le persone di lingua romancia lo capiscono. Nelle comunicazioni scritte con le persone di lingua romancia, la Confederazione, come del resto anche il Cantone dei Grigioni, utilizza il rumantsch grischun.

Con l'eccezione di cui al capoverso 4 si tiene conto di forme organizzative o ambiti di attività specifici. I servizi federali che svolgono compiti speciali in una struttura decentralizzata e in un ambito ristretto (ad es. dogana, arsenali) possono pertanto adeguare l'uso delle lingue ufficiali alle circostanze in cui operano. In tal modo il legislatore si attiene anche al principio sancito nell'articolo 3 lettera c LLing.

L'impegno delle autorità federali a favore della comprensione si rivolge anche a persone che non parlano o che non capiscono nessuna lingua ufficiale (cpv. 5). Le garanzie costituzionali (in particolare art. 8 Cost. e la CEDU) definiscono i rapporti tra le autorità giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni con persone alloglotte.

Quando una persona che non parla nessuna delle nostre lingue ufficiali si rivolge a un'autorità federale, quest'ultima si adopera per fornire una risposta e per comunicare in una lingua che detta persona possa capire. Questa disposizione non comporta tuttavia l'obbligo da parte delle autorità federali di comunicare in qualsivoglia lingua non nazionale.

8255

Art. 7

Comprensibilità

Per la Commissione è assodato che il modo in cui le autorità federali si servono della lingua nella legislazione, in dichiarazioni e nei testi informativi è fondamentale per la comunicazione all'interno dello Stato. Per questo, l'articolo 7 capoverso 1 stabilisce i criteri qualitativi a cui si devono attenere i testi redatti dalle autorità federali.

Queste sono tenute ad adeguare il loro linguaggio alle circostanze concrete e a comunicare in modo comprensibile con la popolazione.

D'altro canto, dovranno usare un linguaggio adeguato alle esigenze dei destinatari.

La lingua ufficiale deve dunque tenere conto del fatto che la popolazione è composta di donne e uomini. Gli sforzi intrapresi già da tempo dalla Confederazione per garantire la parità dei sessi a livello linguistico saranno pertanto continuati. L'applicazione di questa disposizione a tutte le lingue ufficiali apre possibilità per ulteriori sviluppi in questa direzione, fermo restando che si dovranno considerare le specificità di ogni lingua.

Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale adotti le misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi di cui al capoverso 1. Oltre a provvedimenti in materia di formazione, ci si riferisce ad esempio a lavori terminologici e a ricerche sui linguaggi specialistici.

Una minoranza della Commissione (Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Kunz) chiede che il capoverso 2 sia stralciato in quanto conseguenza logica dell'articolo sullo scopo e quindi ridondante.

Art. 8

Camere federali

Il capoverso 1 sancisce il principio dell'equivalenza delle lingue nazionali quali lingue di lavoro nelle Camere federali.

Il capoverso 2 precisa il principio di cui al capoverso 1, specificando che la documentazione rilevante per la procedura legislativa dovrà essere disponibile di norma nelle tre lingue ufficiali al momento dei dibattiti (commissioni o sedute plenarie).

Con questa formulazione flessibile s'intende dare maggior peso alla parità delle lingue ufficiali, senza tuttavia ostacolare i lavori parlamentari con normative troppo rigide. Sebbene la condizione definita in questa disposizione vada al di là della pratica attuale, il Parlamento ha già dibattuto la questione e ha deciso di conseguenza nell'ambito della revisione dei Regolamenti delle Camere34. La progressiva estensione dei servizi di traduzione in lingua italiana, in atto dal 1991, permetterà di raggiungere l'obiettivo fissato.

Grazie al riconoscimento del romancio come lingua (almeno in parte) ufficiale della Confederazione i parlamentari hanno la possibilità di esprimersi in questa lingua durante i dibattiti. Previa richiesta, è fornita la traduzione nelle altre lingue.

Art. 9

Consiglio federale e Amministrazione federale

Una politica linguistica mirata e coerente presuppone in primo luogo che il Consiglio federale e gli impiegati della Confederazione pratichino il plurilinguismo.

Questo richiede un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche (cfr. art. 21 LLing) come pure il diritto per gli impiegati di lavorare in tedesco, in francese o in 34

Cfr. art. 37 RCN e art. 31 RCSt.

8256

italiano. Tali presupposti sono del resto enunciati anche nelle Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale (n. 5).

Nella risposta alle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il Consiglio federale si è chiaramente espresso sull'importanza di poter scegliere la lingua di lavoro: «È necessario che ognuno possa lavorare nella propria lingua: si tratta di mantenere e difendere tale diritto, precisando però che ciò non deve condurre ad una frattura della comunicazione diretta, ma che deve essere alla base di un funzionamento fondamentalmente flessibile, diretto e plurilingue» (92.036 Rapporto del 10 aprile 1992 delle Commissioni della gestione dell'Assemblea federale sulle ispezioni e le richieste nel 1991, FF 1992 III 417, in particolare p. 457).

Fra gli strumenti che consentirebbero la libera scelta della lingua di lavoro di cui al capoverso 2 figurano anche i servizi di traduzione in lingua tedesca, tutt'ora insufficienti. In generale, nell'Amministrazione federale vi è una disparità di trattamento per quanto concerne l'attività traduttiva: mentre tradurre in francese e in italiano dal tedesco è considerato del tutto naturale, la traduzione in senso inverso lo è molto meno. Occorre pertanto adoperarsi affinché tali prestazioni possano essere offerte in modo integrale. Il fatto di poter disporre di terminologia specialistica nelle lingue ufficiali è un ulteriore importante ausilio, garantito dal servizio plurilingue di terminologia della Cancelleria federale e offerto gratuitamente sulla banca dati terminologica TERMDAT.

Una minoranza della Commissione (Füglistaller, Fattebert, Freysinger) ritiene che il capoverso 2 sia superfluo perché la lingua scelta per la comunicazione sarà sempre la lingua materna e non sono quindi necessari strumenti ausiliari.

Art. 10

Pubblicazioni in tedesco, francese e italiano

Per quanto concerne le pubblicazioni, il capoverso 1 sottolinea dapprima la parità di principio delle tre lingue ufficiali a pieno titolo (tedesco, francese e italiano). Questa disposizione corrisponde all'articolo 14 capoverso 1 LPubl del 18 giugno 2004 (RS 170.512). L'ultima parte del capoverso consente alcune deroghe. L'articolo 14 capoverso 2 della LPubl in vigore prevede che, in determinati casi, il Consiglio federale può stabilire se rinunciare eccezionalmente alla pubblicazione nelle tre lingue ufficiali di testi interni (ad es. allegati a ordinanze) o di ordinanze di diritto internazionale, ovvero alla pubblicazione in una di queste lingue. Questa eccezione si applica tuttavia soltanto a testi che, ai sensi dell'articolo 5 LPubl, non vengono pubblicati nella Raccolta Ufficiale (nella RU figura soltanto il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti).

La pubblicazione simultanea delle tre versioni prevista al capoverso 2 non vale soltanto per i testi che sottostanno all'obbligo di pubblicazione in virtù della LPubl o di altre disposizioni del diritto federale, ma anche per altri testi di particolare importanza, ad esempio per la documentazione relativa alle procedure di consultazione.

Oltre alle eccezioni previste dall'articolo 14 LPubl il diritto federale contempla alcune disposizioni che consentono di derogare al principio della pubblicazione nelle tre lingue ufficiali (ad es. l'art 6a della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, LNA; RS 748.0). Il presente progetto non incide su tali normative speciali, che continueranno pertanto ad essere applicabili.

8257

Art. 11

Pubblicazioni in romancio

Questa disposizione disciplina la pubblicazione in romancio ed enuncia i criteri generali per la scelta dei testi, non specificandone tuttavia la natura. Può trattarsi di atti normativi di particolare importanza, come ad esempio la Costituzione federale, o di testi di legge relativi al diritto delle lingue che concernono in particolare la comunità di lingua romancia. I testi pubblicati saranno costantemente aggiornati. In base alle esperienze fatte sinora, l'esigenza di una versione in lingua romancia è meno sentita per gli atti normativi che per i rapporti o gli opuscoli (ad esempio i rapporti triennali sull'attuazione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie oppure i rapporti sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, la Confederazione in breve, ecc.). Anche una selezione di comunicati stampa dovrebbe essere messa direttamente a disposizione dei mass media romanci.

Quanto alla scelta dei testi da pubblicare in romancio, la Cancelleria federale collabora strettamente con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni che, tra l'altro, fornisce alla Confederazione servizi di traduzione. I testi sono scelti anche d'intesa con gli uffici interessati.

Gli atti normativi in romancio sono pubblicati sotto forma di estratti dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), se possibile, contemporaneamente alle altre lingue ufficiali. Questa versione non esplica tuttavia i medesimi effetti giuridici delle pubblicazioni legali, giacché soltanto quanto pubblicato nella Raccolta ufficiale vincola i destinatari delle disposizioni (art. 8 LPubl). Affinché gli impegni relativi a tale normativa possano essere adempiuti, la Cancelleria federale deve poter disporre del personale e dei mezzi finanziari necessari. Occorrerà comunque trovare una soluzione all'interno delle strutture esistenti.

Con l'integrazione di questa disposizione nella LLing si potrà abrogare l'articolo 15 LPubl, che disciplina attualmente le pubblicazioni in romancio (cfr. allegato). Questa soluzione è giustificata dal particolare statuto giuridico del romancio e dalla pratica in materia di pubblicazioni ufficiali.

Art. 12

Avvisi, scritte e documenti

Questo articolo vincola la Confederazione a scegliere, nei rapporti con determinati gruppi della popolazione, la lingua ufficiale parlata dal gruppo destinatario, secondo il principio del raggio di diffusione della comunicazione (in applicazione dei principi sanciti nell'art. 3 lett. c e d).

I capoversi 2­4 definiscono gli ambiti nei quali vanno utilizzate simultaneamente le quattro lingue ufficiali. Secondo il capoverso 2 lettera a, gli stampati vanno presentati nelle quattro lingue ufficiali. Questa disposizione lascia aperta la possibilità di aggiungere eventuali scritte in inglese. Anche i moduli destinati al pubblico devono essere disponibili nelle quattro lingue ufficiali, a meno che non siano destinati a una cerchia ristretta di persone. L'Amministrazione centrale della Confederazione si presenta ovunque in Svizzera - e nelle pagine iniziali dei siti - in quattro lingue, fornendo così un esempio concreto di plurilinguismo vissuto. In particolare, gli uffici e i servizi federali devono riportare le proprie denominazioni nelle quattro lingue. Il riconoscimento costituzionale di quattro lingue ufficiali della Confederazione esige anche una corrispondente politica di comunicazione da parte delle autorità.

8258

Art. 13

Trattati internazionali

La presente disposizione disciplina l'utilizzo delle lingue ufficiali nei trattati internazionali e nelle decisioni di diritto internazionale. L'obiettivo è garantire che le lingue ufficiali siano rispettate anche nell'elaborazione dei trattati internazionali. Il fatto che in Svizzera vi siano quattro lingue ufficiali non deve giustificare la scelta dell'inglese per i trattati internazionali. Se per i trattati bilaterali è obbligatorio fornire una versione originale in una lingua ufficiale della Confederazione, per quelli multilaterali occorre, nella misura del possibile, adoperarsi affinché questa venga elaborata.

Il capoverso 3 menziona le eccezioni previste nella legge sulle pubblicazioni ufficiali e nella legislazione federale. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPubl, il Consiglio federale può decidere, in determinati casi, di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali testi del diritto interno o internazionale. Sono inoltre fatte salve altre deroghe previste in disposizioni speciali del diritto federale (ad es. art. 6a legge federale sulla navigazione aerea, RS 748.0).

2.5.3 Art. 14

Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche (Sezione 3, art. 14­21 LLing) Scambi in ambito scolastico

Le attività di scambio di cui al capoverso 1 favoriscono le competenze linguistiche individuali nelle lingue nazionali, apportano un contributo essenziale alla buona intesa tra le comunità linguistiche, incoraggiano la mobilità e apportano quindi un profitto sia sociale sia personale. Nei rispettivi ambiti di competenza, la Confederazione e i Cantoni promuovono le diverse forme di scambio (individuale, di classi, soggiorni linguistici, scambio tra docenti). Il soggiorno in un'altra regione linguistica del Paese dev'essere promosso in modo mirato, integrandolo nei programmi di formazione bilingui. Nell'ottica della politica per la comprensione reciproca, lo scambio scolastico va incentivato soprattutto all'interno della Svizzera. Se non fosse possibile soddisfare tutte le richieste di scambi all'interno del Paese, si potrà estendere l'offerta ai Paesi limitrofi, come si è fatto sinora. Lo scambio transfrontaliero va inoltre visto come una possibilità per ottimizzare le competenze linguistiche nell'ambito della formazione e del perfezionamento dei docenti.

Questi programmi servono in particolare a migliorare le competenze linguistiche individuali, consentendo di immergersi in una cultura confinante e di apprendere modelli di vita vicini, ma allo stesso tempo lontani. Lo sviluppo delle attività di scambio in ambito scolastico persegue in particolare due obiettivi: colmare le lacune esistenti e consolidare i risultati raggiunti. Si tratta inoltre di rendere possibili innovazioni che consentano di infondere vitalità al settore degli scambi e di aumentarne l'attrattiva grazie a nuove idee e offerte.

Il capoverso 2 prevede che la Confederazione possa concedere aiuti finanziari ai Cantoni che predispongono autonomamente attività di scambio e alle organizzazioni di scambio investite di un mandato da parte della Confederazione e dei Cantoni. Tali organizzazioni possono assumere compiti di coordinamento per conto della Confederazione o dei Cantoni.

8259

Una minoranza della Commissione (Füglistaller, Fattebert, Kunz, Pfister Theophil) propone di stralciare l'intero articolo in quanto ritiene che le attività di scambio siano organizzate già in modo ottimale e che non sia quindi necessario un intervento della Confederazione. Trattandosi inoltre di un'offerta formativa, non dovrebbe essere inclusa nella legge sulle lingue.

Una seconda minoranza (Savary, Dormond Béguelin, Graf Maya, Lang, Schenker Silvia, Stump, Widmer) propone invece di conferire un carattere obbligatorio al sostegno da parte della Confederazione perché gli scambi rappresentano il cuore stesso della legge e del mandato costituzionale di politica linguistica.

Art. 15

Insegnamento

Nei limiti delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni pongono come obiettivo prioritario dell'insegnamento la promozione delle competenze linguistiche nelle lingue nazionali locali (prima lingua locale), segnatamente nella loro forma standard. La padronanza della lingua nazionale locale è d'importanza fondamentale soprattutto nell'iter scolastico e professionale.

Eccettuati i due politecnici federali, nessun'altra scuola interessata da questa disposizione è gestita direttamente dalla Confederazione. Nell'ambito della formazione professionale, la Confederazione dispone invece di ampie competenze normative, che utilizza nella politica linguistica ponendo l'accento sui requisiti dell'insegnamento delle lingue standard. In questo senso, si pensa di escludere l'insegnamento in dialetto o per lo meno di limitarlo sensibilmente.

La prassi in vigore e la posizione della CDPE sono riportate in dettaglio nel numero 1.5.

In base alla normativa sull'equipollenza dei diplomi di maturità, la Confederazione e la CDPE riconoscono i diplomi di maturità bilingue dei licei cantonali (cfr. art. 18 ordinanza sulla maturità della Confederazione del 15 febbraio 1995, RS 413.11 e art. 18 regolamento di riconoscimento della CDPE del 16 febbraio 1995). La Confederazione consente inoltre di conseguire un attestato di maturità bilingue nell'ambito degli esami svizzeri di maturità che organizza (cfr. art. 17 ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, RS 413.12).

Il capoverso 3 è fonte di conflitto tra la maggioranza della Commissione e la CDPE.

Per ragioni di politica istituzionale e di comprensione reciproca, la maggioranza della Commissione insiste sull'insegnamento di una lingua nazionale come prima lingua straniera, come richiesto anche dall'iniziativa parlamentare Berberat (00.425) (cfr. n. 1.3.4.) e dal postulato Zwygart (99.3510) (cfr. n. 1.3.2), entrambi accolti dal Consiglio nazionale contro il parere del Consiglio federale. L'obiettivo della CSECN è sostenere la comprensione tra comunità linguistiche e contrastare la crescente importanza dell'inglese a livello nazionale.

Una minoranza (Sadis, Brunschwig Graf, Egerszegi-Obrist, Galladé, Häberli-Koller, Ineichen, Müller-Hemmi, Noser, Reymond, Riklin), in accordo con la strategia della CDPE, ritiene che l'incoraggiamento del
plurilinguismo non rappresenti un ostacolo alla coesione nazionale, ma vada piuttosto di pari passo con le esigenze di comprensione reciproca insite in un Paese plurilingue.

Mettere in competizione le lingue nazionali e l'inglese, o qualsiasi altra lingua straniera, sarebbe un errore di fondo.

8260

Esigere che alla fine della scuola dell'obbligo si conosca almeno una seconda lingua nazionale è più importante di stabilire quale debba essere la prima lingua straniera.

La minoranza chiede inoltre che l'insegnamento delle lingue nazionali tenga conto degli aspetti culturali di un Paese plurilingue come la Svizzera.

Art. 16

Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica

L'aggiunta del capoverso 3 nell'articolo 15 conferisce maggiore importanza al presente articolo.

La Confederazione può sostenere i Cantoni nella promozione dell'insegnamento delle lingue nazionali, favorendo in particolare la creazione dei presupposti dell'offerta didattica. Appoggia quindi le misure destinate a favorire l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale (lett. a), nonché a migliorare le conoscenze degli alloglotti nella lingua locale (lett. b) e nella loro prima lingua (lett. c).

Gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni saranno impiegati in particolare per il perfezionamento didattico e linguistico dei docenti e per la creazione di adeguati mezzi didattici. Va inoltre sovvenzionato l'insegnamento di una terza lingua nazionale ­ nella maggior parte dei casi l'italiano ­ affinché possa continuare a essere proposto e organizzato in modo da suscitare interesse.

Secondo la lettera c, la Confederazione può fornire aiuti finanziari ai Cantoni anche per promuovere la conoscenza della prima lingua da parte degli alloglotti. Dalle esperienze effettuate risulta che buone conoscenze della prima lingua hanno un effetto positivo sul profitto scolastico e sulla capacità di assimilare la lingua nazionale locale. Una buona padronanza della prima lingua ed esperienze positive con la cultura d'origine consentono un più rapido apprendimento di altre lingue. Le misure d'incoraggiamento concernono in particolare il romancio e l'italiano al di fuori delle rispettive regioni di diffusione, come pure le lingue non nazionali. Se vi sarà sufficiente domanda, la Confederazione sosterrà corsi di romancio e di italiano. Il finanziamento di corsi di lingua e cultura dei Paesi di provenienza degli alloglotti (corsi HSK) contribuirà a garantirne la qualità.

Una minoranza (Savary, Bruderer, Fässler, Galladé, Genner, Graf Maya, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Stump) chiede che la disposizione sia formulata in modo imperativo perché ritiene che finanziare corsi di lingua straniera sia cruciale per la coesione nazionale e per l'integrazione degli alloglotti.

Una seconda minoranza (Füglistaller, Kunz, Pfister Theophil, Reymond, Rutschmann, Wäfler) propone invece di stralciare l'articolo, invocando la sovranità cantonale in materia di insegnamento e il conseguente obbligo di sovvenzione.

Contesta inoltre di nuovo l'opportunità di inserire questioni legate alla formazione nella legge sulle lingue.

Art. 17

Istituzione scientifica per la promozione del plurilinguismo (IPP)

La creazione della suddetta istituzione riflette una grande esigenza a livello cantonale, sopratutto alla luce delle attuali riforme sull'insegnamento delle lingue. L'IPP sarà sia un istituto di ricerca sia una piattaforma nazionale per lo scambio d'informazioni su problematiche e aspetti del plurilinguismo nella ricerca, nella formazione e nella politica. Svolgerà ricerca applicata sul plurilinguismo, in particolare sul plurilinguismo nelle scuole; in questo ambito, come pure in quelli summenzionati, l'Istituzione offrirà un'ampia gamma di prestazioni (sostegno, consulenza, trasmis8261

sione del sapere, ecc.). L'IPP coordinerà, a livello nazionale, la ricerca sul plurilinguismo e definirà altri campi prioritari di ricerca. Grazie alle sue attività informative e di documentazione faciliterà l'accesso alle conoscenze basilari in questo campo, sensibilizzando nel contempo l'opinione pubblica.

La Confederazione e i Cantoni possono sostenere l'istituzione; le attività di gestione e coordinamento saranno affidate a un istituto di ricerca universitario o parauniversitario dotato di una rete di contatti che vanno al di là dei confini istituzionali e linguistici.

La maggioranza della Commissione vede di buon occhio un'istituzione di questo tipo, ma non intende partecipare alla sua creazione né accordare un carattere obbligatorio al suo finanziamento. Non vuole infatti distribuire fondi in modo avventato e preferisce appoggiare progetti in corso, incoraggiandone l'interazione.

Una prima minoranza (Freysinger, Fattebert, Füglistaller, Kunz, Pfister Theophil) propone di stralciare integralmente l'articolo 17 sottolineandone l'inutilità e i costi di attuazione. Il coordinamento è competenza dei Cantoni e, sinora, è stato garantito senza aiuto da parte della Confederazione.

Una seconda minoranza (Freysinger, Fattebert, Füglistaller) chiede che (qualora la proposta della prima minoranza fosse respinta) il sostegno della Confederazione sia limitato a centri di competenza che possono svolgere i compiti nel quadro degli istituti linguistici universitari esistenti.

Art. 18

Pubblicazione di opere scientifiche

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la traduzione e la pubblicazione di opere scientifiche in materia di politica linguistica e della comprensione che, per considerazioni di ordine istituzionale, devono essere plurilingui. Il presupposto per il sostegno è che le opere siano destinate a un ampio pubblico. Questa misura colma una lacuna tra l'attività traduttiva in ambito letterario e culturale (promossa dalla Fondazione ch e da Pro Helvetia).

Una minoranza (Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Füglistaller, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil) propone di stralciare l'articolo, sostenendo che le opere di carattere scientifico non sono di norma destinate al grande pubblico.

Inoltre, è legittimo attendersi che chi lavora in ambiti scientifici disponga di competenze linguistiche: l'articolo mira quindi semplicemente a stabilire una sovvenzione.

I compiti che vi vengono descritti potrebbero essere svolti dal FNS.

Art. 19

Sostegno a organizzazioni

Secondo la lettera a, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche nelle rispettive lingue ufficiali. Affinché i media possano disporre di fonti d'informazione svizzere da tutte le regioni linguistiche, occorre che tale servizio sia pubblico. Nel mondo dei mass media le agenzie di stampa, prima fra tutte l'Agenzia telegrafica svizzera (ATS), assumono un ruolo sempre più rilevante proprio perché, senza le loro prestazioni, le reti televisive e radiofoniche, ma anche la stampa, non potrebbero adempiere la funzione di «servizio pubblico» in senso lato. Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 19 sono concessi su domanda. Per quanto riguarda la promozione di un'agenzia di stampa romancia, si rinvia all'articolo 23 LLing.

8262

La lettera b estende la possibilità di ricevere aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale o regionale, sempre che le loro attività includano la promozione della comprensione reciproca e del plurilinguismo. In tal modo viene disciplinato il cofinanziamento da parte della Confederazione (praticato in alcuni casi già da tempo) di organizzazioni e istituzioni che negli ultimi anni si sono concentrate su compiti inerenti specificamente alla politica linguistica e della comprensione. La concessione di sussidi è pertanto vincolata a un convenzione sulle prestazioni. Stralciando questo articolo si sopprimerebbero provvedimenti in corso. La Confederazione sostiene attualmente le seguenti organizzazioni: Forum Helveticum, Incontri Svizzeri/Rencontres Suisses/Treffpunkt Schweiz, Coscienza Svizzera, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Demokratie, Service de Presse Suisse e Schweizerischer Feuilletondienst (integrato nell'ATS). Per organizzazioni «d'importanza nazionale» s'intende che le loro attività devono dare un impulso esemplare o di grande impatto a favore della comprensione all'interno e all'esterno delle regioni linguistiche interessate. Non si esige tuttavia che ogni singola organizzazione sia attiva in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.

Questa disposizione si applica anche alle organizzazioni e istituzioni che operano in un settore specificamente linguistico, realizzando progetti di varia natura (es. forum del bilinguismo a Bienne), pubblicazioni (es. rivista Babylonia della Fondazione Lingue e Culture), sensibilizzano un vasto pubblico sui problemi del plurilinguismo e divulgando informazioni in materia.

La lettera c estende la gamma di beneficiari degli aiuti finanziari a enti pubblici che promuovono progetti a favore della comprensione tra le comunità linguistiche.

Una minoranza (Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Kunz, Noser) propone di stralciare l'articolo, opponendosi alla sovvenzione di agenzie private. Gli aiuti finanziari previsti nella lettera b potrebbero inoltre causare costi imprevisti. La minoranza ritiene infine che anche i Cantoni respingerebbero questa disposizione perché non è pertinente alla legge sulle lingue.

Una seconda minoranza (Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Füglistaller, Ineichen, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil, Sadis) si oppone soltanto alla lettera c.

Art. 20

Aiuti finanziari per traduzioni

La Confederazione fornisce alle organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e attive a livello nazionale aiuti finanziari per la traduzione di testi. Molte organizzazioni non statali che non appartengono alla categoria definita nell'articolo 19 lettera b LLing lavorano in più regioni linguistiche (ad es. diverse organizzazioni femminili). Le informazioni scritte che forniscono sono redatte sovente in più di una lingua nazionale, il che comporta notevoli costi di traduzione. Benché le loro attività non vertano principalmente sulla politica linguistica o della comprensione, l'impegno per assicurare una comunicazione plurilingue interna ed esterna ha un'importanza da non sottovalutare per la promozione dei contatti e della comunicazione tra le diverse regioni linguistiche.

Questa disposizione è stata integrata nella legge in base ai pareri espressi da diverse organizzazioni nell'ambito della procedura di consultazione. L'Unione svizzera delle donne evangeliche aveva inoltre presentato tale istanza nel dicembre 2002 con una corrispondente petizione alla Confederazione corredata di circa 2700 firme. Le indennità per siffatti lavori di traduzione saranno versate da un organo centrale.

8263

Una minoranza (Füglistaller, Fattebert, Freysinger, Ineichen, Kunz) propone di stralciare l'articolo perché la promozione delle lingue nazionali mediante la traduzione non ha alcuna incidenza in termini di crescita economica. La disposizione sarebbe inoltre motivata da considerazioni di politica degli stranieri e, in futuro, potrebbero essere le organizzazioni di stranieri a fornire i servizi di traduzione per la Confederazione. Un'eventuale esternalizzazione delle traduzioni da parte della Confederazione dovrebbe almeno comportare un risparmio.

Art. 21

Plurilinguismo nel servizio pubblico

Per garantire il plurilinguismo nel servizio pubblico, il personale federale e cantonale deve disporre delle necessarie competenze nelle lingue nazionali. Se tali competenze mancano o sono insufficienti, vanno acquisite mediante formazione e perfezionamento. Negli ultimi anni la collaborazione tra servizi amministrativi ha assunto sempre più importanza ai diversi livelli istituzionali. Buone conoscenze delle lingue nazionali sono indispensabili per le procedure amministrative e per la comunicazione interna o esterna; esse facilitano un'efficiente collaborazione tra le amministrazioni cantonali e tra queste e la Confederazione, contribuendo pertanto alla politica della comprensione. La mozione Ruey del 6 dicembre 2005 (05.3750 Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri superiori dell'amministrazione federale) ha ribadito l'esigenza di un plurilinguismo chiedendo che qualsiasi quadro superiore dell'Amministrazione federale padroneggiasse più lingue ufficiali.

Il capoverso 1 sancisce l'obbligo da parte della Confederazione di promuovere le competenze linguistiche del personale federale nelle lingue nazionali. La disposizione si applica anche all'esercito, date le possibilità di cui dispone per adottare misure a favore del plurilinguismo e della comprensione (cpv. 2).

Una minoranza della Commissione (Füglistaller, Fattebert, Ineichen, Kunz, Pfister Theophil) propone di stralciare il capoverso: sarebbe lecito attendersi, da parte degli impiegati dell'Amministrazione, la padronanza di una lingua nazionale e la conoscenza di una seconda. Si creerebbe così una disparità tra il personale dell'Amministrazione federale e quello dell'economia privata, dove le conoscenze linguistiche (se indispensabili) possono determinare l'ottenimento di un posto.

Un'Amministrazione plurilingue equilibrata non presuppone soltanto buone conoscenze linguistiche da parte del personale. Nel capoverso 2 la Confederazione s'impegna anche a provvedere a un'equa rappresentanza delle diverse comunità linguistiche nelle autorità federali e presso le commissioni extraparlamentari.

Tale impegno corrisponde del resto anche alla politica del personale delineata nella legge sul personale federale (RS 172.220.1) e nella pertinente ordinanza (RS 172.220.111.3), secondo cui i datori di lavoro adottano misure per
promuovere il plurilinguismo, un'adeguata rappresentanza delle comunità linguistiche e la reciproca comprensione (art. 4 cpv. 2 lett. e LPers e art. 7 OPers). In virtù dell'articolo 7 OPers, nelle Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 sulla promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale, sono state adottate disposizioni che permettono di promuovere il plurilinguismo sul posto di lavoro e di sfruttare le risorse multiculturali dell'Amministrazione.

Il capoverso 3 consente alla Confederazione di concedere ai Cantoni e ai Comuni aiuti finanziari destinati alla formazione e al perfezionamento del personale nelle lingue nazionali. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi avviene in modo centralizzato per il tramite dell'Ufficio federale del personale.

8264

Una minoranza della Commissione (Füglistaller, Brunschwig Graf, Fattebert, Freysinger, Ineichen, Kunz, Markwalder Bär, Noser, Pfister Theophil, Sadis) propone di stralciare il capoverso, sostenendo che la formazione continua del personale cantonale e comunale va finanziato rispettivamente da Cantoni e Comuni.

Il capoverso 4 stabilisce che le banche dati terminologiche della Confederazione e dei Cantoni sono messe gratuitamente a disposizione dei rispettivi organi. Questo consente di armonizzare e di ottimizzare la qualità della terminologia amministrativa ai vari livelli statali. Come rilevato nell'articolo 9 capoverso 2, il servizio plurilingue di terminologia della Cancelleria federale fornisce un contributo sostanziale alla creazione di una terminologia specialistica chiara ed uniforme grazie alla banca dati terminologica TERMDAT, a disposizione anche dei Cantoni e dei Comuni.

2.5.4 Art. 22

Sostegno ai Cantoni plurilingui (Sezione 4, art. 22 LLing) Aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui

In una prospettiva di comprensione nazionale, i Cantoni plurilingui rivestono un'importante funzione di collegamento, fornendo un prezioso contributo al mantenimento della pluralità linguistica della Svizzera. Per questi Cantoni il plurilinguismo comporta certo maggiori oneri finanziari, ma costituisce anche un vantaggio e una ricchezza materiale e immateriale. Gli aiuti finanziari della Confederazione non mirano a indennizzare i costi legati al plurilinguismo in sè, come hanno del resto esposto gli stessi Cantoni plurilingui il 22 settembre 2000 in un parere comune dinanzi al gruppo di lavoro paritetico «Legge sulle lingue». Sono piuttosto destinati a sostenere l'ulteriore sviluppo del bilinguismo o del trilinguismo mediante un migliore sfruttamento delle possibilità e risorse disponibili. Tali aiuti finanziari devono permettere ai Cantoni plurilingui di realizzare iniziative e compiti speciali in ambito amministrativo, didattico e di politica linguistica e culturale. Un siffatto intervento della Confederazione si riallaccia alle decisioni del Parlamento riguardanti le iniziative cantonali dei Cantoni di Berna (91.312) del 6 novembre 1991, Friburgo (92.305) del 2 settembre 1992 e del Vallese (92.306) del 17 settembre 1992. Le iniziative cantonali furono respinte dal Consiglio nazionale35 e dal Consiglio degli Stati36 con la motivazione che il plurilinguismo non dovesse essere indennizzato forfetariamente nelle modalità richieste dai Cantoni plurilingui.

Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per adempiere i loro compiti speciali. Il margine d'azione della Confederazione è fortemente condizionato dal quadro finanziario fissato dal legislatore. Gli aiuti finanziari sono versati su domanda.

Il capoverso 2 enumera i quattro Cantoni plurilingui che possono sollecitare aiuti finanziari per i loro compiti speciali.

Il capoverso 3 precisa cosa si debba intendere per «compiti speciali» dei Cantoni plurilingui. Si tratta in particolare degli oneri supplementari nell'ambito degli organi pubblici (rapporti con la popolazione, pubblicazioni e funzionamento pratico di 35 36

Boll. uff. 1995 N 227.

Boll. uff. 1994 S 709.

8265

un'amministrazione plurilingue, del Parlamento e dei tribunali ecc.) e delle scuole.

Considerata l'evoluzione della politica linguistica che accompagna la riforma dell'insegnamento delle lingue, i Cantoni plurilingui potranno in effetti assumere compiti speciali e svolgere un ruolo pionieristico per la promozione dell'insegnamento bilingue, avvalendosi delle proprie risorse ed esperienze in ambito multilingue.

Con l'articolo 22 si adempie la richiesta, avanzata nella mozione Jutzet (00.3034), di elaborare una disposizione di legge in attuazione dell'articolo 70 capoverso 4 Cost.

2.5.5 Art. 23

Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana (Sezione 5, art. 23 LLing) Aiuti finanziari ai Cantoni dei Grigioni e Ticino

Questa disposizione recepisce l'articolo 2 della legge del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana (RS 441.3), integrando quindi tale atto normativo nella legge sulle lingue.

Per il momento non sono necessarie norme supplementari.

In virtù dell'articolo 70 capoverso 5 Cost., gli aiuti finanziari figuranti in questa sezione sono destinati alle lingue nazionali minacciate e poco diffuse, ossia il romancio nel Cantone dei Grigioni e l'italiano nei Cantoni dei Grigioni e Ticino. Nel caso dei Grigioni, che beneficerà d'ora in poi di aiuti finanziari giusta gli articoli 22 e 23, occorrerà distinguere chiaramente i compiti speciali per un migliore sfruttamento e rafforzamento del trilinguismo da quelli destinati alla salvaguardia e alla promozione della lingua e cultura romancia e italiana.

Conformemente al capoverso 1 lettera a, la Confederazione concede aiuti finanziari per il sostegno di misure proprie al Cantone. A tenore della lettera b sono previsti aiuti finanziari per organizzazioni e istituzioni che svolgono compiti a livello sovraregionale. La disposizione concerne soprattutto la Lia Rumantscha, la Pro Grigioni Italiano e l'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (nel Cantone Ticino). La lettera c riguarda la promozione dell'attività editoriale nella Svizzera romancia e nella Svizzera italiana. Si sostengono in particolare pubblicazioni in romancio e in italiano che non potrebbero finanziarsi autonomamente vista l'esiguità del mercato interno.

Il capoverso 2 autorizza la Confederazione a sostenere la stampa romancia, sovvenzionando giornali e riviste pubblicati regolarmente o un'agenzia di stampa romancia, come la Agentura da Novitads Rumantscha (ANR). È invece escluso il sostegno diretto di singole testate e parallela sovvenzione dell'ANR.

Il capoverso 3 subordina l'aiuto finanziario della Confederazione a un adeguato contributo da parte dei Cantoni dei Grigioni e Ticino, pari ad almeno un quarto degli aiuti versati dalla Confederazione. Questa quota, piuttosto esigua, è stata fissata tenendo conto delle importanti prestazioni di politica linguistica e culturale fornite da questi due Cantoni.

8266

2.5.6 Art. 24

Esecuzione e valutazione (Sezione 6, art. 24­26 LLing) Concessione di aiuti finanziari

L'articolo 24 disciplina, conformemente alla legge sui sussidi (RS 616.1), le modalità per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione necessari all'attuazione della LLing. Il versamento di aiuti finanziari presuppone la presentazione di una domanda nella quale si espongano le misure previste e il relativo piano finanziario.

A seconda dell'ambito, le domande sono presentate annualmente o per più anni.

Quest'ultimo caso concerne in particolare gli aiuti finanziari concessi sotto forma di convenzioni sulle prestazioni, ad esempio quelli a un'agenzia nazionale per gli scambi o ai Cantoni plurilingui. Gli aiuti finanziari sono versati annualmente.

Art. 25

Esclusione del sostegno multiplo

Dato che le misure volte a promuovere le lingue nel settore formativo potrebbero sovrapporsi con le normative della LLing relative ai Cantoni plurilingui, questa disposizione esclude che una stessa misura benefici di un sostegno multiplo.

In virtù dell'articolo 14, ad esempio, la Confederazione sovvenziona attività di scambio cantonali a livello scolastico; nei Cantoni plurilingui questa misura non può pertanto beneficiare di un ulteriore finanziamento a titolo di compito speciale secondo l'articolo 22.

Art. 26

Rapporto e valutazione

I richiedenti informeranno la Confederazione sull'impiego dei mezzi e sull'efficacia dei provvedimenti. I rapporti sono presentati annualmente o periodicamente. Dal canto suo, la Confederazione esaminerà regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure sostenute.

2.5.7 Art. 27

Disposizioni finali (Sezione 7, art. 27­28 LLing) Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. Sono interessati i seguenti atti normativi: ­

la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3), interamente recepita nella LLing (art. 23);

­

la legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512), che rimanda alla LLing (art. 15) in merito al disciplinamento concernente il romancio quale lingua ufficiale della Confederazione;

­

la legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (RS 273), nella quale, in seguito al riconoscimento del romancio come lingua ufficiale della Confederazione (art. 70 cpv. 1 Cost., art. 5 LLing), l'articolo 4 capoverso 1 può essere formulato in modo più semplice e sancire l'uso di «una lingua ufficiale» da parte del giudice e delle parti; 8267

­

Art. 28

la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (RS 312.0), la quale, visto il riconoscimento del romancio come lingua ufficiale della Confederazione, deve precisare meglio quali lingue ufficiali il procuratore generale può utilizzare dinanzi alla Corte penale federale.

Referendum ed entrata in vigore

La LLing sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1

Per la Confederazione

I mezzi necessari per l'attuazione della LLing includono: ­

spese attuali;

­

costi supplementari per l'entrata in vigore.

3.1.1

Spese attuali

In virtù della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3), integrata nell'articolo 23 LLing, la Confederazione versa annualmente aiuti finanziari ai Cantoni dei Grigioni e Ticino. A tal fine, nel piano finanziario 2007 (come da preventivo 2006) sono previsti 6,84 milioni di franchi, 4 559 000 dei quali al Cantone dei Grigioni e 2 280 000 al Cantone Ticino.

Lo stesso piano finanziario attribuisce 800 000 franchi (come da preventivo 2006) alle organizzazioni attive nel settore della politica per la comprensione reciproca.

B 2006

PF 2007

Ticino Grigioni Organizzazioni/politica per la comprensione

2 280 000 4 559 000 800 000

2 280 000 4 559 000 800 000

Totale

7 639 000

7 639 000

3.1.2

Costi supplementari per l'entrata in vigore della LLing

La Commissione constata che per l'attuazione della legge sulle lingue sarà necessario un finanziamento supplementare. Chiede pertanto al Consiglio federale di fornire tutti gli opportuni chiarimenti nel suo parere.

8268

I compiti aggiuntivi che dovrà svolgere l'UFC in seguito all'entrata in vigore della LLing saranno gestibili con le risorse umane a disposizione.

3.2

Per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni e i Comuni assumono, sinora con poche eccezioni, gli oneri finanziari per l'organizzazione e lo svolgimento delle misure formative di loro competenza nell'ambito dell'insegnamento delle lingue. Gli aiuti finanziari versati dalla Confederazione per le misure previste nella legge obbligheranno i Cantoni a consacrare più mezzi propri a determinati settori (es. per le attività di scambio o per il sostegno a un'istituzione scientifica). D'altro canto, le sovvenzioni federali dovrebbero alleggerire l'onere finanziario dei Cantoni plurilingui nel settore linguistico37.

4

Costituzionalità

La legge sulle lingue è conforme agli articoli costituzionali afferenti (art. 4, 18 e 70 Cost.).

5

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

La LLing corrisponde appieno agli accordi internazionali in materia di diritto delle lingue ratificati dalla Svizzera.

L'articolo 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) garantisce la tutela delle minoranze linguistiche. L'articolo 26, in combinato disposto con l'articolo 2, proibisce qualsiasi discriminazione, anche di natura linguistica. L'articolo 14 capoverso 3 lettere a ed f garantisce inoltre a chiunque venga accusato di un reato il diritto di essere informato sull'accusa in una lingua a lui comprensibile o a farsi assistere da un interprete.

Siffatte garanzie sono previste anche nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) (cfr. art. 5 n. 2 e art. 6 n. 3). L'articolo 14 della Convenzione proibisce inoltre le discriminazioni per ragioni di lingua che ledono i diritti garantiti dalla CEDU.

L'articolo 30 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) prevede la tutela dei minori appartenenti a minoranze linguistiche.

Gli articoli 13 e 15 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) concernono il diritto all'istruzione e i diritti culturali; mirano inoltre a promuovere le lingue minoritarie.

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1) contempla diverse disposizioni relative alla libertà di lingua: il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua minoritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto (art. 10); il diritto di ogni persona appartenente a una minoranza linguistica nazionale di utiliz37

Cfr. perizia giuridica Borghi, 1.2.1.1 e 1.2.1.3.

8269

zare il suo cognome e i suoi nomi nella lingua minoritaria oltre che il diritto al loro riconoscimento ufficiale (art. 11); e il diritto d'imparare la lingua minoritaria e di creare e gestire corrispondenti stabilimenti privati d'insegnamento e di formazione (art. 13 e 14).

La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie mira a proteggere e promuovere le lingue regionali e minoritarie quale elemento minacciato del patrimonio culturale europeo. In Svizzera le disposizioni per la promozione della Carta concernono l'italiano e il romancio. La Carta include i settori dell'istruzione, della giustizia, dell'amministrazione, dei media, della cultura, dell'economia, delle politiche sociali e degli scambi internazionali (art. 8­14).

La LLing non interferisce con il diritto comunitario europeo (diritto CE), giacché quest'ultimo non disciplina tale ambito giuridico. Le competenze in materia di politica linguistica sono di spettanza dei singoli Stati membri.

8270

Glossario sul diritto delle lingue e sulla politica linguistica38 alloglotto Chi parla una lingua diversa da quella della maggioranza degli abitati di un'altra comunità.

DE anderssprachig FR allophone RM alloglot area linguistica; regione linguistica; territorio linguistico; spazio linguistico Area geografica propria di un fenomeno linguistico o di un gruppo di fenomeni linguistici.

DE Sprachgebiet; Sprachregion; Sprachraum FR aire linguistique; région linguistique; territoire linguistique; espace linguistique RM territori linguistic; regiun linguistica; spazi linguistic articolo sulle lingue Articolo della Costituzione federale svizzera che enuncia i principi del diritto linguistico svizzero e definisce le lingue nazionali e ufficiali della Confederazione come pure le linee direttive della politica linguistica.

Articoli 4, 18 e 70 della Costituzione.

DE Sprachenartikel FR article sur les langues RM artitgel da linguas assimilazione linguistica Processo mediante il quale gli immigrati o membri di una minoranza linguistica includono nel loro repertorio linguistico la lingua di un'altra comunità abbandonando nel contempo la propria lingua.

integrazione linguistica DE sprachliche Assimilation FR assimilation linguistique RM assimilaziun linguistica bilinguismo Caratteristica di una persona che conosce due lingue o coesistenza di due lingue in seno a una comunità o in una regione.

plurilinguismo DE Zweisprachigkeit; Bilingualismus; Bilinguismus FR bilinguisme RM bilinguitad; bilinguissem

38

Questo glossario riprende termini estratti da una più ampia collezione sull'argomento che può essere consultata in TERMDAT (intranet: http://termdat.bk.admin.ch), la banca dati terminologica dell'Amministrazione federale. Una copia cartacea dell'intera collezione può essere richiesta alla Sezione di terminologia della Cancelleria federale (termdat@bk.admin.ch).

Le definizioni sono delimitazioni concettuali terminologiche che non considerano la totalità degli aspetti giuridici e scientifici.

8271

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992; Carta europea delle lingue; Carta delle lingue Dichiarazione di principio del Consiglio d'Europa, che obbliga gli Stati firmatari a proteggere e promuovere le lingue regionali e minoritarie usate sul loro territorio.

DE Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vom 5. November 1992; Europäische Sprachencharta; Sprachencharta FR Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1992; Charte européenne des langues; Charte des langues RM Charta europeica da las linguas regiunalas u minoritaras dals 5 da november 1992; Charta europeica da las linguas; Charta da las linguas competenza linguistica Insieme delle conoscenze e attitudini di una persona in una o più lingue.

DE Sprachkompetenz; Sprachfähigkeit; Sprachvermögen FR compétence linguistique; compétence langagière RM cumpetenza linguistica; abilitad linguistica comprensione Capacità di persone o di comunità di diversa cultura, lingua, religione, provenienza, ecc. di capire il modo di pensare e di vivere degli altri e di rispettarlo nell'interesse di una coesistenza armoniosa.

scambio DE Verständigung FR compréhension RM chapientscha comunità linguistica; collettività linguistica; gruppo linguistico Gruppo di esseri umani che usano la stessa lingua o lo stesso dialetto.

DE Sprachgemeinschaft; Sprachgruppe FR communauté linguistique; groupe linguistique RM cuminanza linguistica; gruppa linguistica Concetto generale per l'insegnamento delle lingue; Concetto generale delle lingue Concezione globale dei provvedimenti da adottare in ambito scolastico ed extrascolastico per migliorare le conoscenze linguistiche e per ampliare il repertorio linguistico individuale.

DE Gesamtsprachenkonzept; GSK FR Concept général pour l'enseignement des langues; Concept général des langues; CEL RM Concept general per l'instrucziun da linguas; Concept general da las linguas confine linguistico; frontiera linguistica Linea ideale che separa due regioni linguistiche.

DE Sprachgrenze FR frontière linguistique RM cunfin linguistic

8272

conflitto linguistico Conflitto in seno a un'unità politica o sociale plurilingue generato da problematiche connesse all'uguaglianza, ai privilegi o agli svantaggi di una lingua o di una
comunità linguistica rispetto alle altre.

pace linguistica, questione linguistica
DE Sprachenkonflikt; Sprachkonflikt; Sprachenstreit FR conflit linguistique RM conflict linguistic conoscenze linguistiche Capacità di esprimersi in una lingua e/o di comprenderla.

Si distinguono conoscenze linguistiche attive e passive.

DE Sprachkenntnisse FR connaissances linguistiques RM enconuschientschas linguisticas; enconuschientschas da la lingua conservazione di una lingua salvaguardia di una lingua Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali; Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali DE Rahmenübereinkommen vom 1. Februar 1995 zum Schutz nationaler Minderheiten; Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten FR Convention-cadre du 1er février 1995 pour la protection des minorités nationales; Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales RM Convenziun da basa dal 1. da favrer 1995 per proteger las minoritads naziunalas; Convenziun da basa dal cussegl da l'Europa per proteger las minoritads naziunalas dialetto Varietà di lingua che ha un proprio sistema lessicale, sintattico e fonetico di diffusione prevalentemente orale e che viene usata in un ambiente più ristretto rispetto alla lingua standard.

DE Dialekt; Mundart FR dialecte; patois RM dialect


diglossia Coesistenza in una comunità di parlanti di due varietà linguistiche (in genere una varietà standard e una varietà dialettale), riservate ciascuna a un ambito funzionale specifico.

DE Diglossie FR diglossie RM diglossia

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diritto delle lingue; diritto linguistico Parte del diritto che disciplina l'uso delle lingue nella loro funzione sociale.

DE Sprachenrecht FR droit des langues; droit linguistique RM dretg da linguas discriminazione linguistica Pregiudizio recato a una persona o a una comunità basato su criteri linguistici.

DE sprachliche Diskriminierung FR discrimination linguistique RM discriminaziun linguistica frontiera linguistica confine linguistico gruppo linguistico comunità linguistica idioma Varietà di lingua specifica di una persona, una comunità o una regione.

Spesso sinonimo di lingua o di dialetto.

DE Idiom FR idiome RM idiom


insegnamento bilingue Metodo didattico in cui le materie, linguistiche e altre, sono insegnate in due lingue.

In Svizzera generalmente usato come sinonimo di insegnamento per immersione.

DE zweisprachiger Unterricht; bilingualer Unterricht; Zweisprachenunterricht FR enseignement bilingue RM instrucziun bilingua insegnamento per immersione Metodo d'insegnamento delle lingue in cui la o le lingue da imparare non sono soltanto insegnate nel quadro delle discipline linguistiche ma sono anche usate per l'insegnamento di altre materie.

insegnamento bilingue DE Immersionsunterricht; immersiver Unterricht FR enseignement par immersion RM instrucziun d'immersiun integrazione linguistica Processo mediante il quale gli immigrati includono nel loro repertorio linguistico la lingua di accoglienza senza abbandonare la loro lingua di origine.

assimilazione linguistica DE sprachliche Integration; sprachliche Eingliederung FR intégration linguistique RM integraziun linguistica

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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche; Legge sulle lingue; LLing Legge federale che mira a rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera, a promuovere il plurilinguismo individuale e istituzionale nell'uso delle lingue nazionali e a consolidare la coesione interna del Paese mediante la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche.

DE Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften; Sprachengesetz; SpG FR Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques; Loi sur les langues; LLC RM Lescha federala davart las linguas naziunalas e la chapientscha tranter las cuminanzas linguisticas; Lescha da linguas; LLing libertà di lingua; libertà linguistica Diritto fondamentale di esprimersi in una lingua scelta liberamente, soprattutto nella propria lingua principale.

DE Sprachenfreiheit FR liberté de la langue; liberté linguistique RM libertad da lingua lingua Sistema di segni vocali, grafici o gestuali propri ai membri di una medesima comunità e usato come strumento di comunicazione.

DE Sprache; Einzelsprache FR langue RM lingua lingua cantonale; lingua del Cantone Lingua usata in un Cantone dov'è considerata come parte integrante della sua cultura e riconosciuta giuridicamente.

lingua nazionale DE Kantonssprache; Landessprache FR langue cantonale; langue du canton; langue nationale RM lingua chantunala; lingua dal chantun lingua colta lingua standard lingua dei migranti; lingua della migrazione Lingua parlata da persone immigrate.

lingua di origine DE Migrantensprache; Immigrantensprache; Migrationssprache FR langue des migrants; langue de la migration RM lingua dals immigrants; lingua da migraziun lingua di lavoro Lingua usata in seno a un'istituzione, un'organizzazione o un'impresa nell'attività lavorativa ufficiale.

lingua ufficiale DE Arbeitssprache FR langue de travail RM lingua da lavur

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lingua di origine; lingua di provenienza Lingua usata nella regione da cui proviene una persona immigrata.

migranti DE Herkunftssprache FR langue d'origine RM lingua d'origin



lingua dei

lingua dominante lingua principale lingua franca lingua veicolare lingua locale; lingua del luogo; parlata locale Lingua parlata dalla maggioranza della popolazione di un Comune.

Spesso sinonimo di lingua regionale.

DE Ortssprache; Lokalsprache FR langue locale; langue du lieu; parler local RM lingua locala lingua maggioritaria; lingua di maggioranza Lingua usata su un determinato territorio da una popolazione numericamente superiore alle altre comunità linguistiche.

maggioranza linguistica DE Mehrheitssprache FR langue majoritaire RM lingua maioritara; lingua da la maioritad lingua minoritaria; lingua di minoranza Lingua usata su un determinato territorio da una popolazione numericamente inferiore alle altre comunità linguistiche.

minoranza linguistica DE Minderheitssprache; Minderheitensprache FR langue minoritaire RM lingua minoritara; lingua da la minoritad lingua nazionale Lingua usata in uno Stato dov'è considerata come parte integrante della sua cultura e riconosciuta giuridicamente.

lingua cantonale DE Landessprache; Nationalsprache FR langue nationale RM lingua naziunala lingua parzialmente ufficiale; lingua semiufficiale Lingua che non gode di tutte le prerogative riconosciute alle lingue ufficiali ed è considerata ufficiale soltanto nei rapporti tra le autorità e i membri della comunità linguistica corrispondente.

Il romancio ha lo statuto di lingua parzialmente ufficiale della Confederazione Svizzera.

lingua ufficiale, lingua ufficiale a pieno titolo DE Teilamtssprache FR langue partiellement officielle; langue semi-officielle RM lingua parzialmain uffiziala; lingua semiuffiziala

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lingua principale; lingua dominante(1) Lingua in cui si pensa e di cui si ha la migliore padronanza.

la lingua più importante in una comunità multilingue.

prima lingua DE Hauptsprache; dominante Sprache FR langue principale; langue dominante RM lingua principala; lingua dominanta

(1) anche

lingua regionale; lingua della regione Lingua parlata dalla maggioranza della popolazione di una regione.

Spesso sinonimo di lingua locale.

DE Gebietssprache; Regionalsprache FR langue régionale; langue de la région RM lingua regiunala; lingua da la regiun lingua seconda; seconda lingua; L2 Lingua non nativa, acquisita dopo la prima lingua e usata quotidianamente.

lingua straniera DE Zweitsprache; S2 FR langue seconde; deuxième langue; L2 RM segunda lingua; L2


lingua semiufficiale lingua parzialmente ufficiale lingua standard; lingua colta; lingua scritta
Varietà di lingua correntemente usata come il miglior mezzo di comunicazione da
parte di persone che possono usare altre varietà e che generalmente viene sottoposta a unificazione e affidata a istituzioni regolatrici.

DE Standardsprache; Standardvarietät; Hochsprache; Schriftsprache FR langue standard; variété standard RM lingua da standard; lingua da scrittira

lingua straniera Lingua di un'altra comunità linguistica, generalmente imparata a scuola.

lingua seconda DE Fremdsprache FR langue étrangère RM lingua estra lingua straniera precoce Lingua straniera insegnata sin dai primi anni di scolarità.

prima lingua straniera DE Frühfremdsprache FR langue étrangère précoce RM lingua estra tempriva

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lingua ufficiale Lingua alla quale è riconosciuta, selettivamente rispetto ad altri idiomi, la qualità di mezzo tecnico necessario alla manifestazione della volontà statuale e dei rapporti tra individuo e autorità.

lingua ufficiale a pieno titolo, lingua parzialmente ufficiale DE Amtssprache FR langue officielle RM lingua uffiziala lingua ufficiale a pieno titolo; lingua ufficiale a pieno effetto Lingua alla quale sono riconosciute tutte le prerogative di una lingua ufficiale e a cui spetta almeno il medesimo statuto di eventuali altre lingue ufficiali.

lingua parzialmente ufficiale DE Vollamtssprache FR langue officielle de plein droit RM lingua uffiziala da plain dretg lingua veicolare; lingua franca Lingua che serve alla comunicazione tra persone o comunità di lingue diverse.

DE Verkehrssprache; Lingua franca FR langue véhiculaire; lingua franca RM lingua franca maggioranza linguistica; gruppo linguistico maggioritario Gruppo linguistico numericamente superiore a uno o più altri gruppi linguistici che vivono nella stessa collettività.

lingua maggioritaria DE sprachliche Mehrheit; Sprachmehrheit FR majorité linguistique; groupe linguistique majoritaire RM maioritad linguistica; gruppa linguistica maioritara mantenimento di una lingua salvaguardia di una lingua minoranza linguistica; gruppo linguistico minoritario Gruppo linguistico numericamente inferiore a uno o più altri gruppi linguistici che vivono nella stessa collettività.

lingua minoritaria DE sprachliche Minderheit; Sprachminderheit FR minorité linguistique; groupe linguistique minoritaire RM minoritad linguistica; gruppa linguistica minoritara monolinguismo Caratteristica di una persona che conosce solo una lingua o fatto che un'unica lingua è usata in seno a una comunità o in una regione.

bilinguismo, plurilinguismo DE Einsprachigkeit; Monolingualismus FR monolinguisme; unilinguisme RM monolinguitad; monolinguissem

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multilinguismo plurilinguismo ordinamento delle lingue regime linguistico pace linguistica; pace delle lingue Coesistenza armoniosa di diverse comunità linguistiche nella medesima unità politica, sociale o territoriale.

conflitto linguistico, questione linguistica DE Sprachenfrieden; Sprachfrieden FR paix linguistique; paix des langues RM pasch linguistica parlata locale lingua locale plurilinguismo; multilinguismo Caratteristica di una persona che conosce più lingue o coesistenza di più lingue in seno a una comunità o in una regione.

Si distingue tra plurilinguismo individuale, sociale, territoriale, istituzionale, ecc.

DE Mehrsprachigkeit; Vielsprachigkeit; Multilingualismus; Multilinguismus; Plurilingualismus FR plurilinguisme; multilinguisme RM plurilinguitad; plurilinguissem; multilinguitad; multilinguissem plurilinguismo individuale Caratteristica di una persona capace di usare più lingue attivamente o passivamente.

DE individuelle Mehrsprachigkeit FR plurilinguisme individuel RM plurilinguitad individuala plurilinguismo istituzionale Caratteristica di un'istituzione che lavora ufficialmente in più lingue.

DE institutionelle Mehrsprachigkeit FR plurilinguisme institutionnel RM plurilinguitad instituziunala plurilinguismo sociale; plurilinguismo collettivo Coesistenza di più lingue in seno a una comunità in cui una parte dei membri conosce solo una di tali lingue.

DE gesellschaftliche Mehrsprachigkeit; soziale Mehrsprachigkeit; kollektive Mehrsprachigkeit FR plurilinguisme social; plurilinguisme collectif RM plurilinguitad sociala; plurilinguitad collectiva plurilinguismo territoriale Coesistenza di più lingue in una determinata regione.

DE territoriale Mehrsprachigkeit FR plurilinguisme territorial RM plurilinguitad territoriala

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politica della comprensione Insieme dei provvedimenti politici e amministrativi intesi a promuovere la
comprensione tra le comunità linguistiche a livello nazionale e regionale.
DE Verständigungspolitik FR politique de la compréhension RM politica da chapientscha politica linguistica; politica delle lingue Insieme degli interventi e delle opzioni di uno Stato o di istituzioni volti a influenzare uno o più aspetti della situazione linguistica in un Paese o una comunità.

DE Sprachenpolitik; Sprachpolitik FR politique linguistique; politique des langues RM politica linguistica; politica da linguas Portfolio europeo delle lingue; PEL Documento che attesta le conoscenze linguistiche acquisite in ambito scolastico ed extrascolastico.

Comprende il passaporto linguistico, la biografia di apprendimento linguistico e il dossier.

DE Europäisches Sprachenportfolio; ESP FR Portfolio européen des langues; PEL RM Portfolio europeic da linguas; PEL prima lingua(1); lingua materna(2); madrelingua(3); madre lingua(4); L1 Lingua acquisita fin dall'infanzia nel corso dell'apprendimento del linguaggio e ancora usata.

(1) preferito; (2) (3) (4) termini problematici, visto che la «lingua materna» o «madrelingua» non è sempre la lingua della madre; (3) (4) anche, per chi risiede all'estero, la lingua del Paese d'origine.

lingua principale DE Erstsprache; Primärsprache; Muttersprache; S1 FR langue première; première langue; langue maternelle; L1 RM emprima lingua; lingua materna; L1 prima lingua straniera Prima lingua straniera insegnata a scuola.

lingua straniera precoce DE Einstiegsfremdsprache FR langue étrangère initiale; première langue étrangère RM emprima lingua estra principio territoriale; principio della territorialità Principio giuridico secondo il quale, nell'area geografica di un'unità politica (Comune, Distretto, Cantone), solamente la sua lingua ufficiale è riconosciuta come lingua d'uso per i rapporti ufficiali.

DE Territorialitätsprinzip; Territorialprinzip; Sprachgebietsprinzip FR principe de la territorialité; principe territorial RM princip territorial; princip da la territorialitad

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promozione linguistica; promozione di una lingua Insieme dei provvedimenti intesi a favorire e incoraggiare la conoscenza e l'uso di una lingua.

DE Sprachförderung FR promotion linguistique; promotion d'une langue RM promoziun d'ina lingua questione linguistica; questione delle lingue Insieme delle problematiche culturali, sociali, economiche e politiche connesse con l'uso di più lingue in seno a una comunità.

conflitto linguistico DE Sprachenfrage FR question linguistique; question des langues RM dumonda da las linguas regime linguistico; regolamentazione delle lingue; ordinamento delle lingue; ordinamento linguistico Insieme delle norme giuridiche che disciplinano lo statuto e l'uso delle lingue in una determinata unità politica (per es. Stato, Cantone).

DE Sprachenregelung; Sprachenordnung; Sprachenregime FR régime linguistique; réglementation des langues RM reglamentaziun da las linguas regione linguistica area linguistica repertorio linguistico Insieme di lingue o varietà linguistiche che una persona o una comunità è in grado di usare.

DE Sprachrepertoire; sprachliches Repertoire FR répertoire linguistique RM repertori linguistic salvaguardia di una lingua; conservazione di una lingua; mantenimento di una lingua Insieme dei provvedimenti volti a tutelare la vitalità e lo sviluppo di una lingua minacciata.

DE Spracherhaltung; Spracherhalt FR sauvegarde d'une langue; maintien d'une langue RM mantegniment d'ina lingua scambio Processo che consente a persone o comunità di diversa cultura, lingua, religione, provenienza, ecc. di partecipare al modo di pensare e di vivere altrui attraverso attività in comune (per es. soggiorni di studenti, apprendisti o insegnanti presso centri di formazione di altre comunità) e che contribuisce a migliorare la reciproca
comprensione.
Spesso al plurale.

DE Austausch FR échange RM barat 8281

seconda lingua lingua seconda sovranità linguistica Competenza di un'autorità o un'istituzione di regolare l'uso di una lingua per una zona geografica o un ambito determinato.

DE Sprachenhoheit; Sprachhoheit FR souveraineté linguistique RM suveranitad linguistica statuto di una lingua; statuto linguistico Posizione spettante a una lingua in seno a una collettività (lingua nazionale, lingua ufficiale) o in un determinato campo (per es. lingua procedurale), in virtù dell'evoluzione storica o di un intervento di pianificazione linguistica.

DE Status einer Sprache; Sprachstatus FR statut d'une langue RM status d'ina lingua territorio linguistico area linguistica varietà linguistica; varietà di lingua; forma linguistica; forma di lingua Forma di lingua che per certe caratteristiche si distingue da altre forme della stessa lingua.
Lingua standard e dialetto sono per es. due varietà di una lingua.
DE Sprachvarietät; Varietät; Sprachform FR variété linguistique; variété de langue; forme linguistique RM varietad linguistica; furma linguistica

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