Legge federale sulla circolazione stradale

Disegno

(LCStr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1o febbraio 20062, ordina: I La legge del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 52 Manifestazioni sportive

Le corse automobilistiche su circuito alla presenza di pubblico con veicoli a motore, come pure le altre manifestazioni sportive su strade pubbliche con veicoli a motore o velocipedi sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni in cui si svolge la manifestazione.

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Il Consiglio federale può vietare determinati tipi di manifestazioni sportive con veicoli a motore. Nella sua decisione, esso tiene in considerazione soprattutto le esigenze della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente.

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L'autorizzazione è rilasciata se: a.

gli organizzatori garantiscono uno svolgimento ineccepibile della manifestazione;

b.

le esigenze della circolazione lo permettono;

c.

sono adottate le misure di sicurezza in base allo stato attuale della tecnica;

d.

non sono prevedibili effetti dannosi per la popolazione e per l'ambiente provocati da rumore, odori o sostanze nocive;

e.

è stata conclusa l'assicurazione responsabilità civile prescritta.

Il rilascio di un'autorizzazione non costituisce un diritto.

FF 2006 1739 FF 2006 1751 RS 741.01

2005-3227

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Circolazione stradale. LF

L'autorità cantonale competente può concedere deroghe alle regole della circolazione se gli organizzatori garantiscono misure di sicurezza sufficienti.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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