Traduzione1

Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) del 20 dicembre 1996

Le Parti contraenti, desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, riconoscendo la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici, riconoscendo quanto profondamente incidano sulla produzione e sull'utilizzazione delle esecuzioni e dei fonogrammi lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione, hanno convenuto quanto segue:

Capo I Disposizioni generali Art. 1

Rapporto con altre convenzioni

1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (nel seguito: «Convenzione di Roma»).

2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa.

Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati.

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Dal testo originale francese.

2005-2772

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Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente trattato, si intende per: a.

«artisti interpreti o esecutori», gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore;

b.

«fonogramma», qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva;

c.

«fissazione», l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo;

d.

«produttore di fonogrammi», la persona fisica o giuridica che prende l'iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni;

e.

«pubblicazione» di un'esecuzione fissata o di un fonogramma, la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente;

f.

«radiodiffusione», la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per «radiodiffusione» si intende altresì la trasmissione via satellite. Per «radiodiffusione» si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;

g.

«comunicazione al pubblico» di un'esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell'articolo 15, si intende per «comunicazione al pubblico» anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.

Art. 3

Beneficiari della protezione

1. Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi che siano cittadini di altre Parti contraenti.

2. Per cittadini di altre Parti contraenti si intendono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi che soddisfano i requisiti per la tutela istituita dalla Convenzione di Roma, ove tutte le Parti contraenti del presente trattato siano Stati contraenti della Convenzione stessa. Ai fini della determinazione dei suddetti requisiti, le Parti contraenti si attengono alle definizioni di cui all'articolo 2 del presente trattato.

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Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

3. Le Parti contraenti che si avvalgono delle facoltà di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione di Roma o che si avvalgono, ai sensi del suo articolo 5, dell'articolo 17 della Convenzione stessa, possono depositare la notifica ivi prevista presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Art. 4

Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parte contraenti, secondo la definizione di cui all'articolo 3 paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un'equa remunerazione di cui all'articolo 15.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un'altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall'articolo 15 paragrafo 3.

Capo II Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori Art. 5

Diritti morali

1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'artista interprete o esecutore, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo e le esecuzioni fissate in fonogrammi, conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'esecuzione, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione che rechi pregiudizio alla sua reputazione.

2. I diritti riconosciuti all'artista interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente trattato o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell'artista interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'artista.

3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta.

Art. 6

Diritti patrimoniali sulle esecuzioni non fissate

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro esecuzioni: i.

la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di un'esecuzione radiodiffusa;

ii.

la fissazione della loro esecuzione non fissata.

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Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

Art. 7

Diritto di riproduzione

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma.

Art. 8

Diritto di distribuzione

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale dell'esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso dell'artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.

Art. 9

Diritto di noleggio

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso dell'artista.

2. In deroga al paragrafo 1, se al 15 aprile 1994 in una Parte contraente vige un sistema di equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori per il noleggio di esemplari delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto, purché il noleggio a scopo di lucro dei fonogrammi non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti.

Art. 10

Diritto di messa a disposizione

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Capo III Diritti dei produttori di fonogrammi Art. 11

Diritto di riproduzione

I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma.

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Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

Art. 12 Diritto di distribuzione 1. I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà del fonogramma originale o di un esemplare dello stesso, con il consenso del produttore, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.

Art. 13

Diritto di noleggio

1. I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso del produttore.

2. In deroga al paragrafo 1, se al 15 aprile 1994 in una Parte vige un sistema di equa remunerazione dei produttori di fonogrammi per il noleggio di esemplari dei loro fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto, purché il noleggio dei fonogrammi non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione dei produttori.

Art. 14

Diritto di messa a disposizione

I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Capo IV Disposizioni comuni Art. 15

Diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico

1. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.

2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi.

La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.

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Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Art. 16

Limitazioni e eccezioni

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

2. Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle esecuzioni o dei fonogrammi e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi.

Art. 17

Durata della protezione

1. La durata della protezione da concedere agli artisti interpreti o esecutori in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di cinquant'anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione è stata fissata su fonogramma.

2. La durata della protezione da concedere ai produttori di fonogrammi in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di cinquant'anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui è stato pubblicato il fonogramma ovvero, in difetto di pubblicazione entro cinquant'anni dalla fissazione del fonogramma, a decorrere dalla fine dell'anno della fissazione.

Art. 18

Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori e dai produttori di fonogrammi ai fini dell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato e dalla Convenzione di Berna e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro esecuzioni e fonogrammi, atti non autorizzati dai suddetti artisti e produttori o vietati per legge.

Art. 19

Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

1. Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna: i.

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rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti, senza previo consenso;

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ii.

distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza previo consenso, esecuzioni, esemplari di esecuzioni fissate o fonogrammi, sapendo che ne sono state rimosse o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti.

2. Ai fini del presente articolo, per informazioni sulla gestione dei diritti si intende qualunque informazione che identifichi l'artista interprete o esecutore, il produttore di fonogrammi, il fonogramma e il titolare di diritti sull'esecuzione o sul fonogramma, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'esecuzione o del fonogramma e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche una sola di queste figuri su un esemplare dell'esecuzione fissata o del fonogramma o compaia in una qualche comunicazione o messa a disposizione del pubblico a questi relative.

Art. 20

Formalità

Il godimento e l'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato non sono soggetti a formalità alcuna.

Art. 21

Riserve

Fatto salvo l'articolo 15 paragrafo 3, non sono ammesse riserve al presente trattato.

Art. 22

Efficacia temporale

1. Le Parti contraenti applicano, in quanto compatibile, l'articolo 18 della Convenzione di Berna ai diritti riconosciuti dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente ha la facoltà di limitare l'applicazione dell'articolo 5 alle esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo che il trattato stesso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.

Art. 23 Applicazione dei diritti 1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del trattato stesso.

2. Le Parti contraenti garantiscono che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire l'adozione di provvedimenti efficaci contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

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Capo V Disposizioni amministrative e finali Art. 24 1. a.

Assemblea Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

b.

Ciascuna Parte è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e esperti.

c.

Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito «OMPI») fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2. a.

L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione del presente trattato.

b.

L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 26 paragrafo 2 concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.

c.

L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.

3. a.

Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.

b.

Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

4. L'assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI.

5. L'assemblea adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.

Art. 25

Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.

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Art. 26

Requisiti per l'adesione

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.

2. L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.

3. La Comunità europea è Parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.

Art. 27

Diritti e obblighi

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dal trattato stesso.

Art. 28

Firma

Il presente trattato rimane aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'OMPI e della Comunità europea fino al 31 dicembre 1997.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui gli Stati hanno depositato i trenta strumenti di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.

Art. 30

Data effettiva di adesione

Sono vincolati dal presente trattato: i.

i trenta Stati di cui all'articolo 29 dalla data di entrata in vigore del trattato;

ii.

ogni altro Stato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento presso il Direttore generale dell'OMPI;

iii. la Comunità europea, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ove detto strumento sia stato depositato dopo l'entrata in vigore del trattato a norma dell'articolo 29, ovvero allo scadere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del trattato, ove lo strumento sia stato depositato prima di tale data; iv. qualunque altra organizzazione intergovernativa che sia ammessa a diventare Parte del presente trattato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 31

Denuncia

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

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Art. 32

Lingue

1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.

2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel precedente paragrafo su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.

Art. 33

Depositario

Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.

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Dichiarazioni concordate In merito all'art. 1 par. 2 Resta inteso che l'articolo 1 paragrafo 2 chiarisce il rapporto fra i diritti sui fonogrammi contemplati dal presente trattato e il diritto d'autore sulle opere fissate in fonogrammi. Qualora siano necessarie sia l'autorizzazione dell'autore di un'opera siffatta sia quella dell'artista interprete o esecutore o del produttore titolari di diritti sul fonogramma non viene meno la necessità dell'autorizzazione dell'autore per il solo fatto che è richiesta anche quella dell'interprete o esecutore o del produttore e viceversa.

È altesì inteso che l'articolo 1 paragrafo 2 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di riconoscere agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi altri diritti esclusivi oltre a quelli già contemplati dal presente trattato.

In merito all'art. 2 lett. b) Resta inteso che la definizione di fonogramma di cui all'articolo 2 lettera b) non determina alcun pregiudizio dei diritti sui fonogrammi per effetto della loro fissazione in un'opera cinematografica o altra opera audiovisiva.

In merito all'art. 2 lett. e) e agli art. 8, 9, 12 e 13 Per «esemplari» e «originale o esemplare degli stessi» oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.

In merito all'art. 3 Resta inteso che per «cittadino di un altro Stato contraente» di cui all'articolo 5 lettera a) e all'articolo 16 lettera a) punto iv) della Convenzione di Roma, si intende, nel caso di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del presente trattato, il cittadino di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

In merito all'art. 3 par. 2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2, resta inteso che per fissazione si intende l'approntamento del nastro matrice («bande-mère», «master tape»).

In merito agli art. 7, 11 e 16 Il diritto di riproduzione sancito dagli articoli 7 e 11 e le eccezioni di cui all'articolo 16 si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione di esecuzioni e fonogrammi in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di esecuzioni o fonogrammi protetti in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi degli articoli citati.

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In merito all'art. 15 Resta inteso che l'articolo 15 non rappresenta la soluzione definitiva circa il livello di tutela dei diritti di radiodiffusione e comunicazione al pubblico di cui dovrebbero godere il produttore di fonogrammi e l'artista interprete o esecutore nell'epoca digitale. Le delegazioni non sono riuscite a pervenire a un consenso sulle diverse proposte in merito al riconoscimento di taluni diritti di esclusiva in determinate circostanze né sui diritti che devono essere riconosciuti senza possibilità di riserve e hanno pertanto lasciato aperta la questione in attesa di trovare una soluzione in futuro.

Resta inteso che l'articolo 15 non impedisce di conferire il diritto ivi sancito agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi di folclore, qualora detti fonogrammi non siano stati pubblicati a scopo di lucro.

In merito all'art. 16 La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 16 (Limitazioni e eccezioni) del presente trattato.

In merito all'art. 19 La dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 19 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente trattato.

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