Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina2

Appendice 2

Concluso a Ginevra il 17 dicembre 2004 Dichiarazione di applicazione provvisoria depositata dalla Svizzera il 6 aprile 2005 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° giugno 20053

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera in qualità di Membri dell'Associazione europea di libero scambio (qui di seguito: gli Stati dell'AELS) e la Repubblica Tunisina (qui di seguito: la Tunisia), denominati qui di seguito le Parti, considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel dicembre 1995 a Zermatt, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli; richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e all'istituzione di una vasta e armonica zona di libero scambio tra i Paesi europei e del bacino mediterraneo e coscienti degli obiettivi d'integrazione fra i Paesi del Maghreb; considerata l'importanza che le Parti attribuiscono all'osservanza dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite4 e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che sono il fondamento stesso di una cooperazione fra gli Stati dell'AELS e la Tunisia; animati dal desiderio di creare condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in zone di comune interesse, sulla base dei principi di equità, mutuo vantaggio e non discriminazione e sulla base del diritto internazionale; richiamati gli impegni assunti riguardo all'osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio5 (qui di seguito: l'OMC), nonché da ulteriori strumenti della cooperazione multilaterale e bilaterale;

1 2

3 4 5

Dal testo originale francese (RO 2005 5387) Gli Allegati e i Protocolli all'Accordo non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, nonché consultabili (in lingua francese ed inglese) sul sito Internet del Segretariato dell'AELS all'indirizzo: http://secretariat.efta.int.

Il campo d'applicazione del presente Accordo sarà pubblicato in occasione della sua entrata in vigore.

RS 0.120 RS 0.632.20

2005-3479

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; preso atto dell'intenzione degli Stati dell'AELS di sostenere gli sforzi atti a liberalizzare l'economia tunisina e di contribuire in tal modo al miglioramento delle condizioni economiche e sociali in Tunisia; disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo; persuasi che il presente Accordo crei condizioni in grado di incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; convinti che il presente Accordo realizzi condizioni favorevoli al consolidamento delle relazioni bilaterali nonché multilaterali tra le Parti nei settori economico, finanziario, scientifico, tecnico, sociale e culturale; hanno deciso, nell'intento di raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (qui di seguito: il presente Accordo):

I. Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Tunisia instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, allo scopo di incentivare le attività economiche nei rispettivi territori e, conseguentemente, di aumentare il livello di vita, migliorare le condizioni dell'occupazione e contribuire all'integrazione economica euromediterranea.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato, si prefigge di: (a) realizzare la liberalizzazione degli scambi conformemente all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio6 (qui di seguito: GATT 1994); (b) sviluppare progressivamente un contesto favorevole all'incremento dei flussi d'investimento e del commercio di servizi; (c) prevedere condizioni di equa concorrenza negli scambi tra le Parti al presente Accordo e garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale; (d) sostenere lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra le Parti mediante l'estensione degli scambi, della cooperazione economica e dell'assistenza tecnica.

6

RS 0.632.20; Allegato 1A.1

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Art. 2

Relazioni commerciali rette dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, da un lato, e la Tunisia, dall'altro, ma non alle relazioni commerciali fra i differenti Stati dell'AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Art. 3

Applicazione territoriale

Il presente Accordo è applicabile al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I.

II. Commercio di merci Art. 4

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Tunisia: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci7 (SA), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato II; (b) i prodotti agricoli trasformati che figurano nel Protocollo A, tenuto conto delle modalità particolari previste in tale Protocollo; (c) i pesci e gli altri prodotti del mare che figurano nell'Allegato III.

2. Gli accordi bilaterali sul commercio di prodotti agricoli conclusi fra la Tunisia ed ognuno degli Stati dell'AELS rappresentano una parte degli strumenti che istituiscono una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

Art. 5

Regole d'origine e metodi di cooperazione in materia di amministrazione doganale

Il Protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 6

Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia non viene introdotto alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell'AELS aboliscono tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

3. La Tunisia abolisce gradualmente i suoi dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell'Allegato IV.

7

RS 0.632.11

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Art. 7

Dazi di base

1. Il dazio applicabile alle importazioni fra le Parti è il dazio consolidato OMC o, se inferiore, il dazio applicabile valido al 1° gennaio 2004. Se prima, durante o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, sarà applicato il dazio ridotto.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo le Parti si comunicano le rispettive aliquote di dazio applicabili.

Art. 8

Dazi fiscali

Le disposizioni dell'articolo 6 sono applicabili anche ai dazi fiscali.

Art. 9

Dazi e restrizioni quantitative delle esportazioni

Fatte salve le disposizioni del GATT 1994, gli Stati dell'AELS e la Tunisia non applicano alle loro esportazioni reciproche dazi o gravami con effetto equivalente né tanto meno restrizioni quantitative o misure con effetto equivalente.

Art. 10

Restrizioni quantitative delle importazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Fatte salve le disposizioni del GATT 1994: (a) negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia non è introdotto alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equivalente; (b) a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e la Tunisia aboliscono nei loro scambi commerciali le restrizioni quantitative delle importazioni e i provvedimenti con effetto equivalente.

2. Le disposizioni del capoverso 1(b) non si applicano ai prodotti della categoria D dell'Allegato IV. Il regime applicabile a questi prodotti è riesaminato dal Comitato misto quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 11

Imposizione e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposta interna, provvedimento o pratica fiscale in conformità all'articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne superiore all'importo dell'imposta diretta o indiretta applicata a tali prodotti.

1678

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Art. 12

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti in materia di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità sono retti dalle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi8.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore dei regolamenti tecnici, degli standard e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati preparando contemporaneamente il terreno per accordi di riconoscimento reciproco. Le Parti si consultano reciprocamente nel quadro del Comitato misto in vista della concretizzazione di questi obiettivi.

3. Fatto salvo il capoverso 1, le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se la Tunisia o uno Stato dell'AELS ritengono che uno o più Stati dell'AELS o la Tunisia abbiano adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, un ostacolo al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conforme alle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Art. 13

Misure sanitarie e fitosanitarie

I diritti e gli obblighi delle Parti in materia sanitaria e fitosanitaria sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie9.

Art. 14

Monopoli di Stato

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi del GATT 1994, gli Stati dell'AELS e la Tunisia si adoperano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati in modo che, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS e della Tunisia per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo de jure o de facto supervisionano, determinano o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo.

Queste disposizioni si applicano anche ai monopoli delegati dallo Stato ad altri organismi.

Art. 15

Sovvenzioni

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative10 e dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura11.

8 9 10 11

RS 0.632.20; Allegato 1A.6 RS 0.632.20; Allegato 1A.4 RS 0.632.20; Allegato 1A.13 RS 0.632.20; Allegato 1A.3

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

2. Qualora ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un'altra Parte, uno Stato Parte al presente Accordo può adottare provvedimenti adeguati sulla base degli Accordi summenzionati e dei pertinenti regolamenti interni d'applicazione.

3. Prima di iniziare una procedura d'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Tunisia o in uno Stato dell'AELS conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere state oggetto di sovvenzioni e fissa un termine di trenta giorni per trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 16

Misure antidumping

1. I diritti e gli obblighi delle Parti quanto all'applicazione delle misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 1994 e dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 199412.

2. Dopo che uno Stato dell'AELS o la Tunisia ha ricevuto una domanda debitamente documentata e prima dell'apertura di un'inchiesta conformemente alle disposizioni dell'Accordo di cui al capoverso 1, detta Parte lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere l'oggetto di una pratica di dumping e permetterà l'avvio di consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Il risultato delle consultazioni è comunicato alle altre Parti.

3. Le Parti si impegnano, su domanda di una delle Parti, a riunirsi in seno al Comitato misto per rivedere il contenuto del presente articolo.

Art. 17

Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Tunisia: (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che hanno lo scopo o l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.

2. Le disposizioni del capoverso 1 si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi speciali o esclusivi, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de iure o de facto, l'adempimento dei compiti pubblici ad esse impartiti.

3. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non posso essere interpretate in modo da creare eventuali obblighi diretti per le aziende.

12

RS 0.632.20; Allegato 1A.8

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

4. Se una delle Parti ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei capoversi 1 e 2, le Parti implicate devono offrire al Comitato misto tutta l'assistenza necessaria per esaminare la pratica ed eventualmente abolirla.

Qualora la Parte implicata non ponga fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest'ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro un periodo di trenta giorni dal deposito della domanda delle consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine di rimediare alle difficoltà causate dalla pratica incriminata. L'applicazione e la revoca di queste misure sono disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 37.

Art. 18

Misure d'urgenza applicabili all'importazione di prodotti specifici

1. Qualora, in seguito all'applicazione del presente Accordo, le importazioni di un determinato prodotto originario di una Parte e destinato al territorio di un'altra Parte aumentino in proporzioni e a condizioni che causano o rischiano di causare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, o gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà che possono condurre ad un deterioramento grave della situazione economica di una regione della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia in virtù dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia13.

2. Prima di applicare misure di salvaguardia in virtù dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, le Parti che intendono adottare tali misure devono fornire al Comitato misto tutte le informazioni richieste per un esame completo della situazione al fine di giungere ad una soluzione accettabile per le Parti.

3. Nell'intento di trovare una soluzione, le Parti si impegnano ad avviare immediatamente consultazioni in seno al Comitato misto. Qualora le consultazioni intese ad evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia si concludano senza che sia stato raggiunto un accordo entro il termine di trenta giorni dal loro avvio, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può provvedervi conformemente all'articolo XIX del GATT 1994 e all'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.

4. La Parte che sottopone l'importazione di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà descritte nel presente articolo a una procedura amministrativa avente lo scopo di fornire rapidamente informazioni sulle tendenze dei flussi di scambio, deve informare l'altra Parte.

5. In circostanze critiche, le misure di cui al capoverso 1 possono essere applicate senza una consultazione preventiva per evitare che un ritardo causi difficoltà alle quali sarebbe difficile rimediare. Una consultazione dovrà aver luogo immediatamente dopo l'adozione delle misure.

6. La selezione dei provvedimenti di salvaguardia in virtù del presente articolo va fatta dando la priorità ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente Accordo.

13

RS 0.632.20; Allegato 1A.14

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

7. Le misure di salvaguardia sono notificate senza indugio al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato, in particolare allo scopo di definire un calendario per la loro revoca non appena le circostanze lo consentono.

Art. 19

Adeguamento strutturale

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, la Tunisia può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi ad aumentare i dazi doganali.

2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all'origine di importanti problemi sociali.

3. I dazi all'importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Tunisia ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS non possono eccedere il 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può superare il 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali dagli Stati dell'AELS, come definiti all'articolo 4 capoverso 1 lettera a, realizzate durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

4. La Tunisia informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, si terranno consultazioni in seno al Comitato misto, su domanda degli Stati dell'AELS, per definire tali provvedimenti e stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Tunisia comunica al Comitato misto le scadenze previste per l'abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l'abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, salvo che il Comitato misto fissi un calendario diverso.

5. I provvedimenti eccezionali specificati nel presente articolo sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni. Tutti i provvedimenti eccezionali di adeguamento strutturale possono essere mantenuti tuttalpiù per tre anni dopo lo scadere del periodo transitorio massimo di cui è fatta menzione nell'allegato IV. Il Comitato misto può decidere di fissare scadenze diverse da quelle indicate nel presente capoverso.

Art. 20

Riesportazione e penuria grave

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 comporti: (a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure (b) la penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare provvedimenti adeguati.

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

2. La Parte che intende adottare provvedimenti in virtù del presente articolo è tenuta a notificarlo senza indugio alle altre Parti nonché al Comitato misto. Il Comitato misto esamina la situazione e adotta la decisione più opportuna per porvi fine. In assenza di una tale decisione entro trenta giorni dalla data in cui la situazione è stata notificata al Comitato misto, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine di rimediare al problema. I provvedimenti sono immediatamente notificati al Comitato misto. La selezione dei provvedimenti va fatta dando la priorità ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente Accordo.

3. Qualora circostanze eccezionali e gravi impongano un intervento immediato che esclude, a seconda dei casi, la possibilità di procedere all'informazione preventiva o a un esame, la Parte implicata può applicare immediatamente i provvedimenti temporanei necessari per far fronte alla situazione. Essa deve informarne immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

4. I provvedimenti adottati sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato misto allo scopo di definire un calendario per la loro revoca non appena le circostanze lo consentono.

Art. 21

Deroghe generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito di merci giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 22

Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: (i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o (ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, dell'armamento nucleare o di altri ordigni esplosivi atomici; o (iii) adottati in tempo di guerra in caso di gravi tensioni internazionali.

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

III. Protezione della proprietà intellettuale Art. 23

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale adottando anche provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'articolo 3 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio14 (qui di seguito: ADPIC).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti convengono di modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell'Allegato V, su domanda di una di esse e d'intesa con tutte le Parti, al fine di migliorare il livello di protezione e di promuovere lo sviluppo degli scambi fra le Parti.

IV. Investimenti Art. 24

Condizioni relative agli investimenti

1. Le Parti creano condizioni stabili, favorevoli e trasparenti per le società delle altre Parti che investono o intendono investire nei loro territori.

2. Gli investimenti degli investitori di una Parte beneficiano sul territorio delle altre Parti della massima protezione e sicurezza e godono in qualunque momento di un trattamento equo e giusto conforme al diritto internazionale.

Art. 25

Promozione degli investimenti

Le Parti riconoscono l'importanza della promozione reciproca dei flussi di investimento e delle tecnologie per realizzare la crescita e lo sviluppo economico. A tal fine, la cooperazione comprende: (a) mezzi adeguati che consentano di individuare le possibilità d'investimento e i canali d'informazione riguardanti le regole dell'investimento;

14

RS 0.632.20; Allegato 1C

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

(b) la fornitura di informazioni sulle misure di promozione dell'investimento all'estero adottate dalle Parti (assistenza tecnica, sostegno finanziario, assicurazione degli investimenti, ecc.); (c) la creazione di un quadro giuridico idoneo ad aumentare i flussi di investimento anche attraverso la conclusione di accordi internazionali; e (d) l'elaborazione e la messa a punto di progetti di sviluppo anche in vista della partecipazione di investitori stranieri.

V. Servizi Art. 26

Scambi di servizi

1. Le Parti si adoperano per giungere a una liberalizzazione graduale e all'apertura reciproca dei mercati nell'ambito degli scambi di servizi sulla base delle disposizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi15 (qui di seguito: AGSS), tenendo conto dei lavori compiuti sotto l'egida dell'OMC. A tal fine, le Parti si impegnano a vagliare congiuntamente le evoluzioni nell'ambito dei servizi e a prendere in considerazione l'adozione di misure di liberalizzazione tenendo conto l'articolo V AGSS.

2. Ove, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte conceda ad una Parte non contraente benefici supplementari in materia di accesso al proprio mercato dei servizi, essa si dichiara disposta a sottoporre la questione a consultazioni in seno al Comitato misto, alla luce degli obiettivi di cui al capoverso 1.

VI. Pagamenti correnti e movimento di capitali Art. 27

Pagamenti per transazioni correnti

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per le transazioni correnti siano fatti in valuta liberamente convertibile.

Art. 28

Movimenti di capitale

Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati dell'AELS e la Tunisia assicurano, a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, che i capitali connessi a investimenti diretti in Tunisia, in società costituite in conformità con le leggi correnti, possano circolare liberamente e che il rendimento di tali investimenti e tutti i benefici che ne derivano possano essere convertiti e rimpatriati.

15

RS 0.632.20; Allegato 1B

1685

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Art. 29

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

La Tunisia o uno o più Stati dell'AELS che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà inerenti la bilancia dei pagamenti possono adottare, conformemente alle condizioni previste dal GATT 1994 e agli articoli VIII e XIV dell'Accordo sul Fondo monetario internazionale16, restrizioni sulle transazioni correnti che abbiano una durata limitata e che non superino la portata strettamente necessaria per rimediare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Gli Stati dell'AELS o la Tunisia informano immediatamente le altre Parti e, appena possibile, comunicano il calendario per la revoca delle misure in questione.

VII. Appalti pubblici Art. 30

Appalti pubblici

1. Le Parti si prefiggono la liberalizzazione reciproca e graduale dei rispettivi appalti pubblici.

2. Ove una Parte conceda ad una Parte non contraente l'accesso ai propri appalti pubblici, essa si impegna a sottoporre la questione alle consultazioni in seno al Comitato misto, alla luce degli obiettivi di cui al capoverso 1.

VIII. Cooperazione economica e assistenza tecnica Art. 31

Obiettivi e campo d'applicazione

1. Gli Stati dell'AELS dichiarano la propria disponibilità a impegnarsi in materia di cooperazione economica e ad accordare assistenza tecnica alla Tunisia nel rispetto degli obiettivi della loro politica nazionale in vista di: (a) agevolare il perseguimento degli obiettivi generali del presente Accordo e, in particolare, migliorare le possibilità di scambio e di investimento risultanti dal presente Accordo; (b) sostenere gli sforzi della Tunisia finalizzati ad uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

2. La cooperazione e l'assistenza saranno incentrate sui settori confrontati a difficoltà interne o coinvolti nel processo di liberalizzazione dell'economia tunisina, nonché sui settori suscettibili di avvicinare le economie degli Stati dell'AELS e della Tunisia, in particolare quelli che generano crescita e occupazione.

Art. 32

Metodi e mezzi

1. La cooperazione e l'assistenza si realizzano o su base bilaterale, o mediante programmi dell'AELS o ancora combinando la cooperazione bilaterale ai programmi dell'AELS.

16

RS 0.979.1

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Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

2. Le Parti cooperano nell'intento di identificare e impiegare i metodi e i mezzi più efficaci per l'applicazione del presente capitolo. A tal fine, esse possono coordinare i propri sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

3. L'obiettivo della preservazione dell'ambiente è tenuto in debita considerazione nell'ambito dell'assistenza nei vari settori interessati.

4. I mezzi della cooperazione e dell'assistenza possono includere: (a) lo scambio di informazioni, il trasferimento di tecnologia e la formazione; (b) la messa a punto di iniziative congiunte quali seminari e workshop; (c) l'assistenza tecnica e amministrativa; (d) la cooperazione finanziaria sotto forma, ad esempio, di mutui preferenziali e fondi di sviluppo.

Art. 33

Ambiti di cooperazione

La cooperazione e l'assistenza riguardano tutti gli ambiti identificati congiuntamente dalle Parti che possono servire a migliorare la capacità della Tunisia di beneficiare dell'aumento degli scambi e degli investimenti internazionali e comprendono in particolare: (a) la promozione e l'agevolazione degli scambi nonché la promozione delle opportunità di mercato; (b) le questioni doganali e d'origine, compresa la formazione professionale in ambito doganale; (c) la modernizzazione di settori economici quali la pesca, l'acquacoltura, la manifattura, l'industria alimentare, i servizi finanziari, il turismo; (d) le regolamentazioni tecniche e le misure sanitarie e fitosanitarie, comprese la standardizzazione e la certificazione; e (e) l'assistenza in ambito regolamentare e l'applicazione delle leggi in ambiti quali la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici.

IX. Disposizioni istituzionali e procedurali Art. 34

Il Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto.

Nel Comitato misto tutte le Parti sono rappresentate.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto.

Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di ulteriori soppressioni di ostacoli al commercio fra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo.

In merito ad altre questioni, il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

1687

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Art. 35

Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su domanda di una delle Parti, ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta ogni due anni.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

3. Qualora in seno al Comitato misto un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore il giorno in cui è notificata la revoca della riserva, salvo se non è menzionata esplicitamente un'altra data.

4. Ai fini del presente Accordo il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno che deve disciplinare, fra l'altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione del presidente e la durata del suo mandato.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 36

Adempimento degli obblighi e consultazioni

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adempimento degli obblighi risultanti dal presente Accordo. In caso di divergenza circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente.

2. Una parte può chiedere per scritto all'altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili.

3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al capoverso 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Art. 37

Provvedimenti provvisori

Se uno Stato dell'AELS ritiene che la Tunisia sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo, o viceversa, e se il Comitato misto non è giunto ad una soluzione mutuamente accettabile entro tre mesi, la Parte interessata può adottare provvedimenti provvisori adeguati e strettamente necessari per riequilibrare la situazione. La priorità deve essere data ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto, che tiene consultazioni periodiche in vista della loro revoca. I provvedimenti devono essere revocati quando le condizioni non giustificano più il loro mantenimento o quando, nel caso in cui la controversia sia soggetta all'arbitrato, è stata pronunciata ed eseguita una sentenza arbitrale.

1688

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Art. 38

Arbitrato

1. Qualora una controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi risultanti dal presente Accordo non sia stata composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all'arbitrato indirizzando una notifica scritta all'altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti. Ove più Parti ricorrano a una procedura d'arbitrato per una controversia con la stessa Parte e riguardante la stessa questione, dovrà essere costituito, ogni qualvolta ciò risulti possibile, un unico tribunale arbitrale con il compito di giudicare la controversia.

2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati dall'Allegato VI. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

X. Disposizioni finali Art. 39

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e, se necessario, di presentare alla loro attenzione eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel capoverso 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le loro procedure.

Art. 40

Allegati e Protocolli

Gli Allegati e Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 41

Emendamenti

1. Gli emendamenti al presente Accordo, approvati dal Comitato misto, sono sottoposti alle Parti per accettazione, ratifica o approvazione.

2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.

1689

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Art. 42

Relazioni con altri accordi internazionali

1. Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime delle relazioni commerciali istituito dal presente Accordo.

2. Le Parti confermano i diritti e gli obblighi risultanti dall'Accordo OMC, dagli accordi negoziati sotto la sua egida e da altri accordi internazionali di cui sono parti contraenti.

3. Ove una delle Parti aderisca a un'unione doganale o a un accordo di libero scambio con una terza parte, essa deve essere disposta, su richiesta di una qualunque Parte, ad entrare in consultazione con la Parte richiedente.

Art. 43

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può decidere di aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l'adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, alle condizioni e con le modalità fissate nella decisione. Lo strumento di adesione è depositato presso il Governo depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento d'adesione o, laddove intervenga più tardi, alla data dell'approvazione dei termini e delle condizioni d'adesione da parte delle Parti esistenti.

Art. 44

Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo depositario.

2. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Governo depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° giugno 2005 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Tunisia abbia anch'essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Se non entra in vigore il 1° giugno 2005, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica da parte della Tunisia e di almeno uno Stato dell'AELS.

1690

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

4. Per lo Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

5. Qualunque Stato dell'AELS può applicare il presente Accordo a titolo provvisorio se le sue regole costituzionali lo consentono. L'applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù del presente capoverso deve essere notificata al Governo depositario.

Art. 46

Governo depositario

Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 17 dicembre 2004, in due esemplari originali in inglese e in francese, ciascun testo facente parimente fede. In caso di conflitto, la versione inglese prevale. Un esemplare originale in ciascuna delle due lingue sarà depositata presso il Governo di Norvegia.

(Seguono le firme)

1691

Traduzione17 Appendice 3

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli Concluso il 17 dicembre 2004 Applicato provvisoriamente per la Svizzera dal 1° giugno 2005

Abdelbaki Hermassi Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina Sua Eccellenza Signor Joseph Deiss Presidente della Confederazione Svizzera Capo del Dipartimento federale dell'economia Ginevra, 17 dicembre 2004 Signor Presidente, mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna, del seguente tenore: «Mi pregio riferirmi alle trattative sull'Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e la Repubblica Tunisina (di seguito: la Tunisia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 4 di questo Accordo.

Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative: I.

concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Tunisia alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera;

II.

concessioni tariffali accordate dalla Tunisia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell'Allegato II alla presente lettera;

III. ai fini dell'applicazione degli Allegati I e II, l'Allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa; IV. gli Allegati I­III sono parti integranti del presente Accordo.

Le Parti al presente Accordo dichiarano la loro volontà di promuovere, su base reciproca, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli nel quadro delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da loro sottoscritti. Con17

Dal testo originale francese (RO 2005 5405)

1692

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

vocheranno senza indugio consultazioni nel caso in cui si verificassero difficoltà nello scambio di prodotti agricoli e si adopereranno per trovare soluzioni adeguate.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera mediante il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192318.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

Il presente Accordo rimarrà in vigore finché sarà valido l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

La denuncia, da parte della Tunisia o della Svizzera, dell'Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; quest'ultimo cesserà di essere in vigore alla data di scadenza dell'Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Tunisia in merito al contenuto della presente lettera.» Mi pregio confermarLe l'accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Repubblica Tunisina: Abdelbaki Hermassi

18

RS 0.631.112.514

1693

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica Tunisina19 Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Applicabile

Aliquota NPF meno

fr./100 kg peso lordo (1)

(2)

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: ­ altre: ex 90 10 ­ ­ di selvaggina, di struzzi ex 90 80 ­ ­ altre, cammelli

(3)

(4)

0208.

0603

10 31 10 41 10 51 10 59 90 10 90 90 0701.

Patate, fresche o refrigerate: ­ altre: 90 10 ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*

0702.

00 10 00 20 00 30 00 90

19 20

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: ­ freschi: ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ garofani: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* ­ ­ ­ rose: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*: ­ ­ ­ ­ ­ legnosi ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ essiccati, allo stato naturale ­ ­ altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)

Pomodori, freschi o refrigerati: ­ pomodori ciliegia (cherry): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ pomodori peretti (di forma allungata): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri: ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile

esente esente

esente esente 20.­ 20.­ esente esente

esente20

esente esente esente esente

Se la data d'entrata in vigore o d'applicazione dell'Acc. non coincide con l'inizio dell'anno civile, le quantità dei contingenti annuali saranno fissate pro rata temporis.

Contingente doganale preferenziale annuo di 1500 tonnellate.

1694

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Applicabile

Aliquota NPF meno

fr./100 kg peso lordo (1)

(2)

0703.

(3)

(4)

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: 20 00 ­ aglio esente

0707.

00 10 00 11 00 20 00 21 00 30 00 31 00 40 00 41 0708.

10 20 10 21

90 80 90 81 90 90

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: ­ cetrioli: ­ ­ cetrioli per insalata ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ cetrioli nostrani o cetrioli-slicer: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ altri cetrioli: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: ­ piselli (Pisum sativum): ­ ­ altri: ­ ­ ­ dal 16 agosto al 19 maggio ­ ­ ­ dal 20 maggio al 15 agosto: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ altri legumi da granella: ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ ­ dal 1° novembre al 31 maggio ­ ­ ­ ­ dal 1° giugno al 31 ottobre: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ ­ altri

Altri legumi, freschi o refrigerati: ­ carciofi: 10 10 ­ ­ dal 1° novembre al 31 maggio ­ ­ dal 1° giugno al 31 ottobre: 10 11 ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ altri: ex 90 99 ­ ­ olive

5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­

esente 5.­

esente 5.­ esente

0709.

esente 5.­ 5.­

1695

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Applicabile

Aliquota NPF meno

fr./100 kg peso lordo (1)

(2)

(3)

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 20 00 ­ olive ex 40 00 ­ cetrioli e cetriolini

(4)

0711.

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ­ altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: ­ ­ patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate: 90 21 ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)* ­ ­ altri: ex 90 81 ­ ­ ­ aglio e pomodori, non mescolati, in recipienti eccedenti 5 kg ex 90 89 ­ ­ ­ aglio e pomodori, non mescolati, in recipienti non eccedenti 5 kg

5.­ 5.­

0712.

0713.

0802.

esente esente

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, per l'alimentazione umana: ­ piselli (Pisum sativum): ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 10 19 ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: 10 99 ­ ­ ­ altri ­ fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var.

equina, Vicia faba var. minor): ­ ­ altre: 50 99 ­ ­ ­ altre

esente

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ­ mandorle: 11 00 ­ ­ con guscio 12 00 ­ ­ sgusciate

esente esente

0804.

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: 10 00 ­ datteri

0805.

Agrumi, freschi o secchi: 10 00 ­ arance 20 00 ­ mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi 50 00 ­ limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, citrus latifolia)

1696

10.­

esente esente

esente esente esente

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Applicabile

Aliquota NPF meno

fr./100 kg peso lordo (1)

(2)

(3)

0806.

Uve, fresche o secche: 20 00 ­ secche

esente

0807.

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: ­ meloni (compresi i cocomeri): 11 00 ­ ­ meloni 19 00 ­ ­ altri

esente esente

0809.

10 11 10 18 10 91 10 98

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche ­ albicocche: ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

Altre frutta fresche: ­ altre: 90 92 ­ ­ frutta tropicali ex 90 99 ­ ­ granate

(4)

esente esente esente esente

0810.

esente esente

0812.

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate: ­ altre: ex 90 90 ­ ­ agrumi

0813.

0814.

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: 10 00 ­ albicocche

5.­

esente

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), esente fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

1697

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Applicabile

Aliquota NPF meno

fr./100 kg peso lordo (1)

(2)

1212.

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ­ noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: ­ vergini ­ ­ altri: ­ ­ ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, per usi tecnici ­ ­ ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, per l'alimentazione umana, nei limiti di un contîngente doganale preferenziale annuo ­ ­ ­ altri, per usi tecnici ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ altri: ­ ­ ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, per usi tecnici ­ ­ ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l ­ ­ ­ altri, per usi tecnici ­ ­ ­ altri

30 00 1509.

ex 10 91 ex 10 91 ex 10 99 ex 10 99 ex 90 91 ex 90 91 ex 90 99 ex 90 99

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: ex 00 91 ­ greggi, per usi tecnici ex 00 99 ­ altri, per usi tecnici

(3)

esente

esente esente21 esente

Contingente doganale preferenziale annuo di 1000 tonnellate.

1698

5.50

esente esente

1510.

21

(4)

esente esente

5.50 5.50

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Applicabile

Aliquota NPF meno

fr./100 kg peso lordo (1)

(2)

2204.

(3)

(4)

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009: 10 00 ­ vini spumanti 65.­ ­ altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole: ­ ­ in recipienti di capacità non eccedente 2 l: 21 50 ­ ­ ­ vini dolci, specialità e mistelle 7.50 ­ ­ altri: 29 50 ­ ­ ­ vini dolci, specialità e mistelle 8.­

Note esplicative relative all'Allegato 1 **) Queste concessioni saranno accordate anche per le importazioni dalla Tunisia verso il Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato di unione doganale del 29 mar. 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.22 1) In caso di divergenze relative alla designazione della merce giusta la colonna 2, fa stato la legge sulla tariffa delle dogane23 svizzere.

2) L'asterisco (*) alla colonna 2 significa che le riduzioni di dazio previste nella colonna 3 saranno accordate nell'ambito dei rispettivi contingenti doganali convenuti in seno all'OMC.

22 23

RS 0.631.112.514 RS 632.10

1699

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Allegato II

Concessions tarifaires offertes par la RépubliqueTunisienne à la Confédération suisse24 La Tunisie appliquera des taux du droit de douane pour les produits originaires de Suisse25 énumérés ci-après au moins aussi favorables que ceux appliqués par la Tunisie pour des produits originaires de l'UE, le cas échéant, dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel figurant ci-après. La Tunisie notifiera à la Suisse toute modification des droits de douane des produits originaires de la CE énumérés ci-dessous.

Position du Tarif

Désignation de la marchandise

Quantité annuelle26 en poids net (tonnes)

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : 0402. 10

­ en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

0402. 21

­ en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %; sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402. 99

­ autres

0406.30

­ Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

50 t

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Illimité

0902

Thé, même aromatisé

Illimité

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

Illimité

24 25

26

100 t

Il testo del presente All. esiste soltanto in francese.

Ces taux du droit de douane seront appliqués également par la République Tunisienne aux importations originaires du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein restera en vigueur.

Au cas où la date d'entrée en vigueur ou d'application du présent accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les quantités des contingents annuels seront fixées pro rata temporis.

1700

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Position du Tarif

Désignation de la marchandise

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Illimité

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel natural; sucres et mélasses caramélisés: 1702. 30

­ Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: ­ ­ glucose additionné d'aromatisants ou de colorants ­ ­ autres

1702. 90

­ Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: ­ ­ autres sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants ­ ­ autres

50 t

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

Illimité

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Illimité

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

Illimité

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Illimité

1701

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Position du Tarif

Désignation de la marchandise

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Illimité

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: 2309. 10

aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

2309. 90

autres

50 t

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: 2402. 10

­ cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

Illimité

2402. 20

­ cigarettes contenant du tabac

Illimité

2402. 90

­ autres

Illimité

1702

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Allegato III

Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo 1.

Per l'attuazione del presente Allegato saranno applicate le definizioni di cui all'articolo 1 del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia. Ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» ivi presente verrà considerato come un riferimento alla Svizzera.

2.

(1) Per l'applicazione del presente Accordo un prodotto è considerato originario della Tunisia o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.

(2) a) b) c) d)

Sono considerati interamente ottenuti in Tunisia o in Svizzera: i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; gli animali viventi ivi nati e allevati; i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati; le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati nei capoversi (2) a)­c).

(3) I materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente ottenuto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.

3.

In deroga al paragrafo 1, sono pure considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Tunisia o in Svizzera e contenenti materiali che non sono stati ivi interamente ottenuti, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e alle trasformazioni.

4.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, i prodotti originari dell'altra Parte contraente ai sensi del presente Allegato si considerano originari della Parte contraente interessata. Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto nello Stato Parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione tuttavia che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni indicate all'articolo 7 del Protocollo B dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

5.

(1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che dalla Tunisia sono trasportati direttamente in Svizzera senza transitare sul territorio di un altro Stato. Tuttavia, i prodotti originari della Tunisia o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Tunisia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempre che il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in 1703

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e non subiscano operazioni che non siano lo scarico e il carico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione.

(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova del rispetto delle condizioni enunciate nel capoverso 1) conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 (2), Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

6.

Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera o in Tunisia su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

7.

Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia relative al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto di ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per materiali del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Tunisia.

1704

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Appendice all'Allegato III

Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell'Allegato III per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale.

I prodotti menzionati nella lista non sono coperti interamente dall'Accordo.

È pertanto necessario consultare gli Allegati I e II dell'Accordo.

Voce di tariffa SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Formaggi e latticini

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

0406 0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Frutti temporaneamente conservati (per esempio con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati Frutta secca, diversa da quella delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo

0812

0813

Fabbricazione in cui: ­ tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e ­ il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: ­ tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e ­ il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1705

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario

0814

Fabbricazione in cui: ­ tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e ­ il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

0902

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Tè, anche aromatizzato

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1302

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati ­ mucillagini e ispessenti derivati da Fabbricazione a partire da mucillagini vegetali, modificati e ispessenti non modificati ­ altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Olio di oliva e sue frazioni, anche Fabbricazione in cui tutti i materiali raffinati, ma non modificati chimivegetali utilizzati devono essere camente interamente ottenuti Altri oli e loro frazioni, ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali esclusivamente dalle olive, anche vegetali utilizzati devono essere raffinati, ma non modificati chimiinteramente ottenuti camente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le loro frazioni della voce 1509 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ­ maltosio e fruttosio chimicamente Fabbricazione a partire da materiali puri di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1702 ­ altri zuccheri allo stato solido, con Fabbricazione in cui il valore dei aggiunta di aromatizzanti o di materiali del capitolo 17 utilizzati coloranti non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere già originari

0901

1509 1510

1702

1706

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa SA

Designazione delle merci

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

2007

2008

2009

Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Confetture, gelatine, marmellate, Fabbricazione in cui: puree e paste di frutta, ottenute ­ tutti i materiali utilizzati devono mediante cottura, con o senza aggiunessere classificati in una voce ta di zuccheri o di altri dolcificanti diversa da quella del prodotto, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove ­ frutta a guscio, senza aggiunta di Fabbricazione in cui il valore della zucchero o alcole frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e 1202-1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ burro di arachidi; miscugli a base Fabbricazione in cui tutti i materiali di cereali; cuori di palma; granoutilizzati devono essere classificati in turco una voce diversa da quella del prodotto ­ altri, esclusi i frutti e i frutti a Fabbricazione in cui: guscio preparati in modo diverso ­ tutti i materiali utilizzati devono dalla cottura in acqua o al vapore, essere classificati in una voce senza aggiunta di zuccheri, congediversa da quella del prodotto, e lati ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ­ altri Fabbricazione in cui tutti i frutti, i frutti da guscio o tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti Succhi di frutta (compresi i mosti di Fabbricazione in cui: uva) o di ortaggi o legumi, non ­ tutti i materiali utilizzati devono fermentati, senza aggiunta di alcole, essere classificati in una voce con o senza aggiunta di zuccheri o di diversa da quella del prodotto, e altri dolcificanti ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1707

Commercio di prodotti agricoli. Accordo con la Tunisia

Voce di tariffa SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione di materiali non originari, che conferiscono il carattere di prodotto originario

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uva diversi dalla voce 2009

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta Fabbricazione: ­ a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e ­ in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere tutti interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

2204

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

1708