Termine di referendum: 25 gennaio 2007

Legge federale sulla concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: Art. 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere al Museo svizzero dei trasporti un contributo per investimenti edilizi.

1

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per gli anni 2008­2011.

2

Art. 2 Il contributo d'investimento è versato soltanto se:

1 2

a.

il Cantone e la Città di Lucerna partecipano al finanziamento del progetto nella misura di almeno 5 milioni di franchi ciascuno;

b.

l'economia privata partecipa al finanziamento del progetto nella misura di almeno 20 milioni di franchi;

c.

i mutui bancari necessari per gli investimenti edilizi sono stati assegnati in forma giuridicamente vincolante;

d.

le necessarie autorizzazioni di costruzione sono state concesse.

RS 101 FF 2006 2817

2005-3125

7651

Concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti. LF

Art. 3 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 20063 Termine di referendum: 25 gennaio 2007

3

FF 2006 7651

7652