Termine di referendum: 25 gennaio 2007
Legge federale sulla concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti del 6 ottobre 2006
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: Art. 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere al Museo svizzero dei trasporti un contributo per investimenti edilizi.
1
L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per gli anni 20082011.
2
Art. 2 Il contributo d'investimento è versato soltanto se:
1 2
a.
il Cantone e la Città di Lucerna partecipano al finanziamento del progetto nella misura di almeno 5 milioni di franchi ciascuno;
b.
l'economia privata partecipa al finanziamento del progetto nella misura di almeno 20 milioni di franchi;
c.
i mutui bancari necessari per gli investimenti edilizi sono stati assegnati in forma giuridicamente vincolante;
d.
le necessarie autorizzazioni di costruzione sono state concesse.
RS 101 FF 2006 2817
2005-3125
7651
Concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti. LF
Art. 3 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006
Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 17 ottobre 20063 Termine di referendum: 25 gennaio 2007
3
FF 2006 7651
7652