06.031 Messaggio concernente il decreto federale che approva due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e la modifica della legge sul diritto d'autore del 10 marzo 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), nonché le disposizioni di attuazione nella legislazione nazionale della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini e il disegno di ulteriori modifiche di tale legge.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1999 M 99.3557

Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.1999, Christen)

2000 M 00.3127

Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.06.2000, Weigelt)

2001 M 01.3401

Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.2001, Aeppli Wartmann)

2001 P

01.3417

Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.2001, Commissione degli affari giuridici CN)

2002 P

02.3356

Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.2002, Baumann J. Alexander)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-2765

3135

Compendio Il progetto è anzitutto incentrato sulla ratifica di due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). La trasposizione nel diritto svizzero delle norme del Trattato OMPI sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty; WCT) e del Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty; WPPT) consente di adeguare il diritto d'autore al progresso tecnologico. Le altre modifiche della legge sul diritto d'autore, che estendono le restrizioni del diritto d'autore, perseguono lo stesso obiettivo.

Situazione iniziale Il WCT e il WPPT sono stati adottati nel dicembre 1996, sotto l'egida dell'OMPI.

Essi disciplinano la protezione degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi in relazione con le tecnologie della comunicazione transfrontaliera come Internet. Denominati per questa ragione anche «Trattati Internet», il WCT e il WPPT sono entrati in vigore rispettivamente il 6 marzo e il 20 maggio 2002; da allora, hanno ampiamente superato il numero di 30 ratifiche o adesioni necessario per la loro entrata in vigore.

Tutti i principali Stati industrializzati hanno già firmato entrambi i Trattati e si apprestano a ratificarli. Negli Stati Uniti e in Giappone tale procedura è già conclusa. Gli USA hanno proceduto alla ratifica fondandosi sul «Digital Millennium Copyright Act» del 1998 in cui sono previste norme di protezione che vanno addirittura oltre. La Comunità europea intende ratificare i Trattati OMPI contemporaneamente ai suoi Stati membri. A tal fine ha emanato la direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva sulla società dell'informazione), che prevede parimenti un livello di protezione superiore a quello dei «Trattati Internet». Per garantire un giusto equilibrio tra i vari interessi in campo, tale direttiva fornisce anche indicazioni destinate agli Stati membri dell'UE per tutelare gli interessi degli utilizzatori di opere e dei consumatori.

Contenuto del progetto Il progetto pone l'accento su tre aspetti nell'applicazione dei Trattati OMPI. In primo luogo, il riconoscimento del dritto di mettere a disposizione opere e altri oggetti protetti su Internet
mediante una modifica materiale della legge sul diritto d'autore (LDA) che permetta di adeguare il livello di protezione a quello previsto dai due Trattati. In secondo luogo, l'iscrizione nella legge del divieto di eludere i provvedimenti tecnici, quali i dispositivi elettronici di controllo dell'accesso e della riproduzione. Infine, l'introduzione di una protezione delle informazioni elettroniche che permettono di identificare le opere, altri oggetti protetti e le condizioni alle quali possono essere utilizzati.

3136

Le altre modifiche della legge sul diritto d'autore riguardano una serie di proposte che tengono conto soprattutto delle esigenze degli utilizzatori di opere e dei consumatori. Il disegno prevede infatti di estendere l'eccezione al diritto d'autore di cui beneficiano già le biblioteche e gli archivi affinché possano conservare i documenti di cui sono i custodi. Propone altresì di restringere il diritto d'autore per prendere in considerazione le esigenze degli organismi di diffusione. Prevede inoltre di sancire nella legge un'eccezione al diritto d'autore a favore delle persone andicappate e di limitare il diritto di riproduzione affinché i provider di servizi Internet possano difendersi contro pretese eccessive derivanti da azioni in responsabilità civile.

Inoltre, le riproduzioni di opere accessibili su richiesta per il tramite di servizi elettronici a pagamento sono esentate dalla rimunerazione percepita per la riproduzione ad uso privato. Questa misura è intesa a evitare un'imposizione multipla dei consumatori.

3137

Indice Compendio

3136

Indice delle abbreviazioni

3140

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Ratifica dei Trattati OMPI e modifiche della legge sul diritto d'autore 1.1.1 Situazione iniziale 1.1.1.1 Lo sviluppo tecnologico 1.1.1.2 Prescrizioni internazionali e regionali 1.1.2 Panoramica sul contenuto dei Trattati OMPI 1.1.3 Trattati applicabili direttamente solo a titolo parziale 1.1.4 Apprezzamento 1.1.5 Panoramica sulle modifiche della legge sul diritto d'autore per l'applicazione dei Trattati OMPI 1.1.5.1 Situazione iniziale 1.1.5.2 La nuova normativa proposta 1.1.5.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.1.5.3.1 Motivazione 1.1.5.3.2 Analisi di altre soluzioni possibili 1.1.5.4 Punti di vista e pareri nella procedura preparlamentare 1.1.5.4.1 Ratifica dei Trattati OMPI 1.1.5.4.2 Attuazione dei Trattati OMPI 1.2 Altre modifiche della legge sul diritto d'autore 1.2.1 Situazione iniziale 1.2.2 La nuova normativa proposta 1.2.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.2.3.1 Motivazione 1.2.3.2 Analisi delle possibili soluzioni 1.2.3.3 Punti di vista e pareri nella procedura preparlamentare 1.2.3.3.1 Richieste considerate nella revisione 1.2.3.3.2 Richieste non considerate nella revisione 1.3 Conformità tra compiti e finanze 1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 1.5 Interventi parlamentari

3141 3141 3141 3141 3142 3142 3143 3143

2 Commento ai singoli articoli 2.1 Trattato OMPI sul diritto d'autore 2.2 Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi 2.3 Modifiche della legge sul diritto d'autore in vista dell'applicazione dei Trattati OMPI 2.4 Ulteriori modifiche della legge sul diritto d'autore

3155 3155 3160 3165 3173

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale 3.1.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 3.2 Per l'economia 3.2.1 Necessità e possibilità di intervento dello Stato

3178 3178 3178 3178 3178

3138

3144 3144 3144 3144 3144 3145 3145 3146 3146 3147 3147 3148 3148 3148 3149 3149 3149 3150 3152 3153 3153

3.2.2 Conseguenze per i singoli gruppi sociali 3.2.3 Valutazione di alcuni provvedimenti 3.2.4 Ripercussioni sull'economia in generale 3.3 Regolamentazioni alternative 3.4 Aspetti pratici dell'esecuzione

3180 3181 3181 3182 3182

4 Programma di legislatura

3183

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.1.1 Ratifica dei trattati OMPI e modifiche della legge sul diritto d'autore 5.1.2 Altre modifiche della legge sul diritto d'autore 5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Delega di competenze legislative

3183 3183

Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Disegno)

3183 3183 3183 3183 3185 3187

Decreto federale che approva due trattati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d'autore (Disegno)

3191

Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT)

3197

Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT)

3207

3139

Indice delle abbreviazioni Accordo TRIPS

Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS 0.632.20

AELS

Associazione europea di libero scambio

CC

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210

Convenzione di Berna

Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971; RS 0.231.15

Convenzione di Roma

Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; RS 0.231.171

Cost.

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; RS 101

CP

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Direttiva sulla società dell'informazione

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

D-LDA

Disegno di legge sul diritto d'autore

DRM

Sistema di gestione dei diritti digitali

GU

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Legge sul diritto d'autore/ LDA

Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini; RS 231.1

LOGA

Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OMC

Organizzazione mondiale del commercio (sede a Ginevra)/World Trade Organization

OMPI

Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (sede a Ginevra)/World Intellectual Property Organization

WCT

Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore/WIPO Copyright Treaty

WPPT

Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi/WIPO Performances and Phonograms Treaty

3140

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Ratifica dei Trattati OMPI e modifiche della legge sul diritto d'autore

1.1.1

Situazione iniziale

1.1.1.1

Lo sviluppo tecnologico

Lo sviluppo tecnologico costituisce una sfida per il diritto d'autore, rendendo la legislazione obsoleta via via che si presentano innovazioni che a loro volta modificano le strutture sociali ed economiche sulle quali si fonda la protezione del diritto d'autore. L'adeguamento del diritto d'autore deve tenerne conto: non può pertanto limitarsi unicamente a tutelare gli interessi dei titolari del diritto e a colmare le lacune in materia di protezione, che le tecnologie creano aprendo la strada a sempre nuove possibilità d'utilizzazione. Oltre a ciò, deve considerare anche l'imperativo della libertà dei flussi informativi (free flow of information), assurto a credo della moderna società dell'informazione. Solamente rispettando tali premesse la protezione della proprietà intellettuale sarà recepita non come una minaccia, ma come una necessaria condizione quadro per l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La necessità di adeguare la legge sul diritto d'autore al progresso tecnologico è incontestabile. Il vigente diritto è infatti ancora improntato alle tecnologie analogiche. In ambito digitale non è in grado di garantire né le legittime rivendicazioni dei titolari del diritto di un'adeguata protezione né l'esigenza della società dell'informazione di un utilizzo efficace delle moderne tecnologie per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore. I titolari del diritto si sentono impotenti di fronte alle nuove forme di pirateria che, fondandosi su possibilità di riproduzione rivoluzionarie e su una rete di dati estesa in tutto il mondo, hanno raggiunto dimensioni inimmaginabili. Per di più, secondo il diritto vigente, i fornitori di trasmissioni elettroniche possono essere ritenuti responsabili delle violazioni del diritto d'autore dei loro clienti. Ne consegue che, in ambito digitale, gli utenti non sanno più dove si situa il confine fra accesso legale e illegale e fra utilizzazione lecita e illecita. In quanto consumatori sono inoltre confrontati a misure di protezione tecniche come il blocco della riproduzione, con le quali sono impedite anche le utilizzazioni di contenuti protetti legalmente ammesse. Per risolvere questi problemi, il disegno propone modifiche legislative ponderate che tengono conto non solo dei legittimi interessi dei titolari del diritto,
ma garantiscono anche la possibilità di utilizzare le moderne tecnologie della comunicazione conformemente alle esigenze che si presentano.

Così facendo, contribuisce allo sviluppo della società dell'informazione.

3141

1.1.1.2

Prescrizioni internazionali e regionali

L'adeguamento della protezione del diritto d'autore all'era della tecnologia digitale si inserisce nel prolungamento degli sforzi compiuti sul piano internazionale.

Nel 1989 le Parti contraenti alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Convenzione di Berna)1 hanno adottato un programma di lavoro inteso a eliminare le incertezze legate all'applicazione e all'interpretazione della Convenzione. Durante i lavori dei comitati d'esperti è emerso che il rapido mutamento tecnologico in atto richiedeva altre modifiche nell'ambito della protezione del diritto d'autore e delle prestazioni a livello internazionale. Dopo i preparativi dei comitati d'esperti, dal 2 al 20 dicembre 1996, si è svolta a Ginevra la Conferenza diplomatica dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, alla quale hanno partecipato 127 Stati membri dell'OMPI, l'Unione europea e altri Stati, i cui negoziati sono sfociati in due trattati: il Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), entrambi entrati in vigore nel 2002.

La loro ricetta per ammodernare la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi consiste nell'armonizzare la protezione a un livello per quanto possibile elevato. Si tratta dunque di una chiara svolta politica. Pertanto alla Conferenza dei ministri dei principali Stati industrializzati, tenutasi a Bruxelles nel 1995, quale importante condizione quadro per lo sviluppo della società dell'informazione è stata sostenuta l'efficace protezione della proprietà intellettuale, ritenendo che fosse nell'interesse della società dell'informazione proteggere in modo adeguato i beni immateriali che circolano su Internet.

Sul piano regionale va menzionate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva sulla società dell'informazione)2. Grazie a tale direttiva la Comunità europea ha definito per gli Stati membri le linee direttrici della protezione della proprietà intellettuale in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. La direttiva mira a un'attuazione armonizzata di entrambi i Trattati OMPI da parte degli Stati
membri e, di conseguenza, a un'armonizzazione del diritto a un livello di protezione il più elevato possibile. D'altro canto considera anche l'esigenza di un flusso dei dati per quanto possibile libero, un'esigenza particolarmente sentita nella società dell'informazione. È quanto emerge in particolare nel disciplinamento delle limitazioni alla protezione e del loro rapporto con la protezione di provvedimenti tecnici (cfr. n. 2.3, art. 39b D-LDA).

1.1.2

Panoramica sul contenuto dei Trattati OMPI

Il WCT disciplina la protezione degli autori e si fonda sulla Convenzione di Berna, da un lato, precisandone e ampliandone i diritti e, dall'altro, costituendo nuove prerogative esclusive. Il WPPT armonizza i diritti di protezione affini a un livello di protezione più elevato rispetto alla Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 1 2

Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971; RS 0.231.15 GU L 167 del 22 giugno 2001 pag. 10.

3142

sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma)3. Il campo di applicazione materiale del WPPT è tuttavia più ristretto di quello della Convenzione di Roma.

La protezione degli interpreti nel settore audiovisivo è limitato a esecuzioni non definite e la protezione degli organismi di diffusione rimane completamente esclusa.

In compenso, secondo il WPPT sono ora protette le rappresentazioni folcloristiche (art. 2 WPPT) e la protezione degli artisti interpreti comporta anche dei diritti morali (art. 5 WPPT).

Per conferire validità alla protezione contro le utilizzazioni illecite di contenuti protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi anche nell'ambito della tecnologia digitale, sono state prese in particolare due misure che caratterizzano sia il WCT sia il WPPT. Esse riguardano, da un lato, il riconoscimento del diritto esclusivo di messa a disposizione di opere e prestazioni protette per il tramite di servizi su richiesta («on-demand») (art. 8 WCT, art. 10 e 14 WPPT) e, dall'altro, l'obbligo di prevedere una protezione giuridica per le misure tecnologiche (art. 11 WCT e 18 WPPT).

L'obbligo si riferisce a misure tecniche come i controlli di accesso e il blocco della riproduzione, impiegate in ambito digitale per impedire l'utilizzazione illecita di contenuti protetti. Inoltre esiste l'obbligo di vietare l'alterazione o la soppressione di informazioni sulla gestione dei diritti (art. 12 WCT e 19 WPPT).

1.1.3

Trattati applicabili direttamente solo a titolo parziale

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un trattato è applicabile direttamente se contiene sufficienti normative chiare e ben definite, sulla base delle quali è possibile prendere una decisione concreta. Non è invece tale se prescrive semplicemente agli Stati contraenti come deve essere disciplinata una materia e, anziché rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie, interpella il legislatore (DTF 124 IV 23).

Benché il WCT e il WPPT contengano tutta una serie di disposizioni applicabili direttamente (cfr. anche n. 5.3), tra cui si annoverano in particolare i diritti degli autori (art. 5­8 WCT), degli interpreti (art. 5­10 WPPT) e dei produttori di fonogrammi (art. 11­14 WPPT), contemplati da entrambi i Trattati, in questi ultimi si trovano però anche disposizioni non applicabili direttamente. Ne fanno parte, ad esempio, gli obblighi riguardanti la protezione di misure tecnologiche (art. 11 WCT e art. 18 WPPT) e la protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti (art. 12 WCT e art. 19 WPPT). Tali obblighi si rivolgono agli Stati contraenti e devono essere applicati dal legislatore. Conformemente ai criteri di valutazione stabiliti dal Tribunale federale, i Trattati sono applicabili direttamente soltanto a titolo parziale.

1.1.4

Apprezzamento

I Trattati OMPI ammodernano la protezione internazionale dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini allo scopo di adeguarlo alle esigenze della società dell'informazione, indicando al legislatore nazionale la via verso un sistema di protezione che si estenda anche all'ambito digitale. Con le loro indicazioni istituzionali 3

RS 0.231.171

3143

per la configurazione della protezione, entrambi i Trattati forniscono inoltre un contributo significativo all'unificazione del diritto, una condizione quadro importante per i nuovi sistemi di comunicazione transfrontalieri o globali. Agli Stati contraenti viene però anche concesso un certo margine di manovra per l'applicazione degli obblighi risultanti dai Trattati, il che vale in particolare per l'obbligo di introdurre una protezione di misure tecnologiche, al centro degli sforzi di armonizzazione. Con la ratifica del WCT e del WPPT, la Svizzera contribuirà all'armonizzazione su scala mondiale del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini. È nel suo interesse, l'esistenza di buone condizioni quadro costituisce la base per l'utilizzo e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione digitale in uno Stato industriale moderno.

1.1.5

Panoramica sulle modifiche della legge sul diritto d'autore per l'applicazione dei Trattati OMPI

1.1.5.1

Situazione iniziale

L'impulso formale per la revisione è stato dato da una mozione, nel frattempo tolta di ruolo, della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (97.3008 Protezione del diritto d'autore e nuove tecnologie della comunicazione). Essa incaricava il nostro Consiglio di assicurare un'adeguata protezione del diritto d'autore nell'ambito della tecnologia digitale e di Internet. Secondo il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 luglio 2001 (01.3417 Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale), la revisione deve tener conto delle disposizioni dei Trattati OMPI e di quelle della Comunità europea.

1.1.5.2

La nuova normativa proposta

Nell'adeguare la protezione del diritto d'autore allo sviluppo tecnologico, il presente progetto riprende le norme definite nei Trattati OMPI e si impronta alle ulteriori prescrizioni della direttiva sulla società dell'informazione che mira a un equilibrio degli interessi.

1.1.5.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.1.5.3.1

Motivazione

Secondo i Trattati OMPI va precisato che la messa a disposizione di opere e prestazioni per il tramite dei cosiddetti servizi «on-demand» è un diritto esclusivo riservato all'autore e ai titolari del diritto di protezione sulle prestazioni. È pur vero che questo nuovo tipo d'utilizzazione potrebbe essere contemplato anche mediante i diritti d'utilizzazione tradizionali come già sancito nell'articolo 10 LDA. Tuttavia, per creare una situazione giuridica inequivocabile e conforme alle esigenze internazionali, il catalogo dei diritti delle varie categorie di titolari del diritto è stato completato con il cosiddetto diritto su richiesta (diritto «on-demand») ovvero con il diritto di messa a disposizione. In vista di porre sullo stesso piano tutti i titolari del diritto di protezione sulle prestazioni, il diritto su richiesta è riconosciuto anche agli organismi di radiodiffusione, conformemente al diritto europeo.

3144

Inoltre, la protezione dell'artista interprete o esecutore non comprende più soltanto le rappresentazioni di opere, ma è stata estesa anche alle rappresentazioni folcloristiche e all'artista stesso è stata riconosciuta una protezione della personalità. Entrambe le misure sono necessarie per adeguare i diritti di protezione affini alle esigenze del WPPT.

Oltre a tali modifiche di diritto materiale, che sono in parte semplici precisazioni, il disegno prevede un nuovo sistema di protezione a sé stante per i provvedimenti tecnici grazie ai quali i titolari del diritto sono in grado di controllare l'utilizzazione delle loro opere e delle loro prestazioni in ambito digitale. In relazione con tale sistema vi è anche la protezione delle informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti. La protezione giuridica contro l'elusione dei provvedimenti tecnici conferisce al diritto d'autore una nuova dimensione, nel senso che non si riferisce al bene immateriale in sé, ma alle possibilità tecniche di controllo come il blocco dell'accesso o della riproduzione. Nell'attuarla nel diritto nazionale si dovrà provvedere affinché le utilizzazioni delle opere legalmente autorizzate, che in parte sottostanno all'obbligo del compenso, non vengano spinte nell'illegalità dalla protezione contro l'elusione dei provvedimenti tecnici. In relazione con l'attuazione di tale protezione sono inoltre stati presi provvedimenti per tutelare gli utilizzatori e i consumatori da un utilizzo abusivo delle possibilità tecniche di controllo da parte dei titolari del diritto (cfr. n. 2.3, art. 39b D-LDA).

1.1.5.3.2

Analisi di altre soluzioni possibili

È stata esaminata un'applicazione dei due Trattati nella quale il livello di protezione fondamentalmente non viene innalzato al di sopra degli standard minimi prescritti.

Indispensabili per la ratifica dei Trattati sono quindi il divieto di elusione dei provvedimenti tecnici, la protezione delle informazioni elettroniche per la gestione dei diritti, la protezione delle rappresentazioni folcloristiche, la protezione dei musicisti e dei produttori di fonogrammi riguardo alla distribuzione delle loro prestazioni attraverso Internet e il miglioramento della protezione della personalità per i musicisti. In caso di una limitazione rigida della revisione ai punti summenzionati sarebbe stata poco considerata la richiesta, formulata dagli ambienti economici e sostenuta dai partiti di Governo, di estendere la protezione contro l'elusione al di là delle esigenze minime inerenti al diritto convenzionale. Inoltre, sarebbe stato introdotto un «sistema a due velocità» per gli artisti interpreti o esecutori, poiché gli standard di protezione più elevati previsti dal WPPT sarebbero stati vincolanti soltanto per il settore musicale. Si sarebbe parimenti rinunciato all'equiparazione della protezione degli organismi di diffusione a quella dei produttori di fonogrammi, poiché il WPPT non si riferisce a detti organismi. Se si fosse optato per questa soluzione minima l'accettazione del presente disegno sarebbe stata molto più moderata, motivo per cui non era praticabile.

1.1.5.4

Punti di vista e pareri nella procedura preparlamentare

Oggetto della consultazione era un avamprogetto con relativo commento contenente sia le modifiche di legge necessarie per la ratifica dei Trattati OMPI, sia quelle 3145

supplementari. La procedura di consultazione è stata avviata il 1° ottobre 2004 ed è durata fino al 31 gennaio 2005. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è accessibile sulla homepage dell'Istituto federale della proprietà intellettuale: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j103.shtm.

1.1.5.4.1

Ratifica dei Trattati OMPI

Nel quadro della consultazione è rimasta incontestata la necessità per la Svizzera di ratificare i due Trattati OMPI. 21 Cantoni, tutti i partiti governativi, le organizzazioni di operatori della cultura, le associazioni dell'industria dell'intrattenimento, molte associazioni di punta dell'economia e Swisscom sono favorevoli alla ratifica dei Trattati OMPI. Gli altri partecipanti alla consultazione, in particolare le organizzazioni degli utenti e quelle dei consumatori, non si sono espressi in merito.

Sussistono tuttavia forti divergenze d'opinione sul modo di utilizzare il margine di manovra lasciato agli Stati per attuare i due Trattati e su quali misure supplementari devono essere adottate per poter adeguare la LDA alla tecnologia digitale. A tale proposito, il PSS, i sindacati, la maggior parte delle organizzazioni di operatori della cultura, l'Associazione svizzera dei librai e degli editori (SBVV) e il Centre Patronal giudicano positivamente il progetto. In questa cerchia è sostenuta l'opinione secondo cui i vari interessi sono stati considerati in maniera equilibrata. Stampa Svizzera, Impressum (i giornalisti svizzeri) e l'industria dell'intrattenimento sono invece di tutt'altra opinione e respingono il progetto in quanto troppo favorevole agli utenti e ai consumatori. La Federazione degli utilizzatori dei diritti d'autore e dei diritti affini (DUN), le associazioni economiche dalla parte degli utenti e le organizzazioni dei consumatori ritengono, al contrario, che gli interessi degli aventi diritto siano stati difesi in modo eccessivo. Più della metà dei Cantoni, la SSR e l'Associazione delle radio private svizzere (ARPS) hanno l'impressione che gli interessi degli utenti non siano stati sufficientemente presi in considerazione. Economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori, che rappresentano interessi divergenti poiché tra i loro membri figurano sia produttori che utenti di prestazioni protette dal diritto d'autore, respingono il progetto perché lo ritengono disequilibrato.

1.1.5.4.2

Attuazione dei Trattati OMPI

Secondo le organizzazioni degli utenti e dei consumatori, per principio il livello di protezione non dovrebbe essere superiore agli standard minimi prescritti nei Trattati.

Le richieste dell'industria dell'intrattenimento e in parte anche quelle delle organizzazioni di operatori della cultura superano invece gli standard minimi del WCT e del WPPT, rifacendosi sul livello di protezione più elevato contemplato dal diritto comunitario. Qui di seguito sono elencati i più importanti punti di discussione riguardanti l'attuazione dei Trattati.

Evoluzione dei diritti di protezione affini: oltre alle organizzazioni di difesa degli utenti e dei consumatori, anche il PPD e il PLS si sono espressi a favore di un innalzamento del livello di protezione dei diritti affini, tuttavia non oltre quanto sia richiesto per la ratifica del WPPT. L'UDC e il PSS ritengono che la protezione dei diritti morali degli artisti interpreti, prevista nel WPPT, sia già contemplata dall'articolo 28 segg. CC e che pertanto non sussista un'esigenza normativa a tal 3146

proposito. Per contro, numerose organizzazioni di operatori della cultura e dei titolari dei diritti si esprimono a favore di una disposizione speciale sui diritti morali nella LDA.

La DUN critica inoltre l'estensione, prevista nel progetto, della protezione degli artisti interpreti per le esecuzioni di opere alle rappresentazioni folcloristiche.

L'industria dell'intrattenimento deplora la mancanza di un diritto esclusivo di noleggio e di prestito e chiede una proroga da 50 a 70 anni del termine di protezione per le interpretazioni, le esecuzioni, i fonogrammi e i videogrammi Protezione dei provvedimenti tecnici: riguardo alla configurazione di questa protezione vi sono forti divergenze d'opinione. La DUN e le organizzazioni di consumatori sostengono che su questo punto il progetto risponda in modo eccessivo agli interessi dei titolari del diritto, perché la protezione prevista andrebbe al di là delle esigenze minime dei due Trattati. La DUN chiede in particolare che venga stralciata la norma, contenuta nel progetto, secondo la quale sono vietati anche gli atti preparatori all'elusione dei provvedimenti tecnici, quali la fabbricazione e l'offerta di apparecchi adatti a tale scopo.

Il PLR, l'UDC, l'Associazione economica svizzera della burotica, dell'informatica, della telematica e dell'organizzazione (SWICO) e l'industria dell'intrattenimento si impegnano invece a favore di un divieto di elusione illimitato, come prescrive l'UE ai suoi Stati membri. Queste cerchie chiedono a maggioranza lo stralcio della disposizione secondo cui il divieto non può essere imposto se l'elusione del provvedimento tecnico permette un'utilizzazione lecita dell'opera.

Il PPD, la maggior parte delle associazioni di operatori della cultura, le società di gestione collettiva e la SFP considerano equilibrata la soluzione di regolamentare il divieto di elusione.

Linee guida per l'applicazione dei provvedimenti tecnici: la DUN e le organizzazioni dei consumatori chiedono una procedura semplice che permetta di imporre agli utilizzatori di dispositivi tecnici di bloccaggio l'applicazione immediata di una restrizione del diritto d'autore. Gli operatori della cultura e le organizzazioni ad esse vicine, pur non essendo fondamentalmente contro una garanzia delle restrizioni della protezione contro l'utilizzazione di provvedimenti
tecnici, esprimono riserve in merito all'applicabilità di una procedura di questo tipo. L'industria dell'intrattenimento, la Stampa Svizzera e Impressum propongono di limitare il diritto degli utilizzatori di togliere i sistemi tecnici di controllo a determinate restrizioni della protezione. Anche la presa di posizione di Economiesuisse va in questa direzione.

La SFP, l'Unione svizzera degli editori (SVMV) e i Liberi/e giornalisti/e professionisti/e Zurigo (FBZ) chiedono la soppressione dell'applicazione delle restrizioni del diritto d'autore contro gli utilizzatori di provvedimenti tecnici.

1.2

Altre modifiche della legge sul diritto d'autore

1.2.1

Situazione iniziale

Lo scarto esistente tra il diritto vigente e lo sviluppo tecnologico (cfr. n. 1.1.1.1) non si manifesta soltanto nelle lacune in materia di protezione, che dovrebbero essere colmate dall'applicazione dei due Trattati dell'OMPI, ma riguarda anche le restrizioni della protezione che, come per altri diritti, sono state definite in funzione delle 3147

tecnologie analogiche e pertanto non sono adeguate all'ambiente digitale. La restrizione della protezione per l'utilizzazione dell'opera per uso privato e il relativo sistema di remunerazione devono così essere corretti al fine di evitare che i consumatori che si procurano opere mediante i servizi su richiesta siano esposti a una doppia imposizione. Inoltre, il fatto che, secondo il diritto vigente, anche la riproduzione temporanea di natura meramente tecnica necessiti di una licenza, ostacola l'utilizzo di sistemi di comunicazione digitali (cfr. commento all'art. 24a D-LDA).

La direttiva sulla società dell'informazione prevede a tale scopo una restrizione della protezione vincolante per gli Stati membri della CE. Appare inoltre non più al passo con i tempi l'eccezione alla protezione a scopi di archiviazione, poiché lascia troppo poco margine di manovra agli archivi, alle biblioteche e a enti analoghi per garantire a lungo termine la conservazione delle loro collezioni grazie alla tecnologia digitale.

Inoltre, i problemi causati dall'impiego dei fonogrammi disponibili sul mercato a scopi di radiodiffusione hanno comportato il deposito di un'iniziativa parlamentare4 (cfr. commento all'art. 24b D-LDA); nel quadro delle deliberazioni sulla legge sui disabili è stato chiesto di facilitare loro l'accesso alle opere protette. Anche questa necessità d'intervento dovrà essere considerata nell'ambito della rielaborazione delle restrizioni della protezione.

1.2.2

La nuova normativa proposta

Questo progetto ha quale obiettivo di adeguare le limitazioni della protezione del diritto d'autore alle nuove realtà ed esigenze nate dallo sviluppo tecnologico. Inoltre, esso permette di colmare le lacune nelle restrizioni alla protezione che riguardano gli organismi di diffusione e i disabili.

La legge prevede l'introduzione di quattro nuove restrizioni della protezione che riguardano: l'archiviazione di opere (art. 24 cpv. 1bis D-LDA), le riproduzioni temporanee dovute a motivi tecnici (art. 24a D-LDA), la riproduzione ai fini di diffusione di supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio (art. 24b D-LDA) e la riproduzione di opere in una forma accessibile ai disabili (art. 24c D-LDA). Inoltre, la restrizione della protezione per l'utilizzazione di opere per uso privato (art. 19 LDA) viene adeguata al commercio elettronico mediante un nuovo capoverso 5.

1.2.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.2.3.1

Motivazione

L'obiettivo principale della presente revisione è quello di ratificare i due Trattati OMPI. La relativa trasposizione nel diritto nazionale porta a un miglioramento della posizione giuridica dei beneficiari della protezione, ma non vengono presi in considerazione gli interessi degli utenti e dei consumatori. Tuttavia, nell'adeguare il diritto d'autore alla diffusione delle informazioni in forma digitale occorre considerare anche questi interessi. Sono quindi necessarie modifiche della LDA, che vadano oltre le esigenze di applicazione dei Trattati a che, in particolare, coinvolgono restri4

02.0421 Iv. pa Modifica della LDA. Registrazione di fonogrammi a scopo di diffusione radiotelevisiva.

3148

zioni della protezione in questo processo di adeguamento. Solamente questa via, già imboccata dalla direttiva sulla società dell'informazione, conduce a un'adeguata ponderazione degli interessi.

1.2.3.2

Analisi delle possibili soluzioni

Sono ipotizzabili due alternative. La prima consiste nel limitare la revisione alla ratifica dei Trattati OMPI e alle modifiche di legge necessarie a tal fine. Procedendo in questo modo, il progetto di ulteriori adeguamenti della legge sul diritto d'autore sarebbe superfluo. Come già menzionato, questa soluzione minima avrebbe comportato uno squilibrio degli interessi in gioco. Inoltre non è eurocompatibile: il divario tra la LDA in vigore e la direttiva sulla società dell'informazione si accentuerebbe.

Con questa variante non è quindi possibile realizzare un risultato ponderato né eurocompatibile.

La seconda opzione consiste nell'estendere questi sforzi di revisione orientati verso l'ammodernamento del diritto d'autore alla nuova valutazione di decisioni di principio che il legislatore ha preso in occasione della revisione totale del 1992. su questa soluzione puntano diversi interventi parlamentari (cfr. n. 1.5), che chiedono di prendere in considerazione nella revisione sia le richieste degli utenti e dei fabbricanti (articolo a favore dei fabbricanti5, inasprimento del controllo dell'opportunità delle tariffe6), sia quelle dei promotori della cultura (diritto di seguito7 e prestito bibliotecario8), che all'epoca erano state respinte. Dalla consultazione è risultato che le posizioni relative a queste richieste non sono mutate (cfr. n. 1.2.3.3.2): continuano a essere controverse. Non vi è pertanto motivo di non attenersi alla ponderazione degli interessi effettuata nel 1992. In base a queste considerazioni, si è infine rinunciato anche a introdurre una tassa sugli apparecchi per la riproduzione per uso privato9.

1.2.3.3

Punti di vista e pareri nella procedura preparlamentare

1.2.3.3.1

Richieste considerate nella revisione

Introduzione di nuove restrizioni della protezione: la DUN, Swisscom, la SSR, la ARPS, l'Union Romande de Radios Régionales (RRR) e Telesuisse salutano le restrizioni supplementari della protezione a favore dei disabili e quelle destinate a permettere l'utilizzazione di opere nel settore digitale. Un gran numero di organizzazioni appartenenti all'industria dell'intrattenimento respinge la restrizione del diritto d'autore a favore degli organismi di diffusione. La SIG, l'Associazione svizzera dei musicisti (ASM), il Sindacato svizzero dei massmedia (SSM) e l'Associazione svizzera degli artisti da palcoscenico (SBKV) le accettano a condizione che gli

5 6 7 8 9

00.3127 Mozione Weigelt. Diritto d'autore dei fabbricanti.

02.3322 Mozione Triponez. Moderazione nell'applicazione dei diritti d'autore.

01.3401 Mozione Aeppli Wartmann. Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore.

04.3288 Mozione Müller-Hemmi. Diritti d'autore. Percentuali da versare alle biblioteche.

04.3163 Mozione Thanei. Riscossione di diritti d'autore sugli apparecchi.

3149

organismi di diffusione non siano ancora ulteriormente privilegiati nella loro qualità di produttori.

Limitazione dell'uso privato: l'industria cinematografica, IFPI-Svizzera, Stampa Svizzera, Impressum e la SVMV chiedono una limitazione della licenza legale per la riproduzione di opere per uso privato. Da un lato si intende chiarire che a tal fine non possono essere utilizzate fonti illegali. Dall'altro, la possibilità di fare allestire da terzi copie per uso privato, dovrebbe essere limitata al settore della reprografia.

Infine si afferma che l'eccezione inscritta nel diritto vigente, in forma di clausola generale, ostacola le forme di gestione digitale e, pertanto, contravviene all'articolo 10 WCCT e all'articolo 16 WPPT.

La DUN respinge invece una restrizione dell'eccezione a favore dell'uso privato, segnalando che i titolari del diritto sono indennizzati per la riproduzione di opere per uso privato mediante un sistema di remunerazione applicabile sia nel settore analogico sia in quello digitale. A parte Impressum, anche le organizzazioni di operatori della cultura e le società di gestione collettiva si esprimono a favore di un mantenimento della normativa vigente, chiedendo tuttavia che il suo campo d'applicazione sia precisato sotto vari aspetti. Bisognerebbe in particolare chiarire che la sfera privata è esclusa dal divieto dell'utilizzo di fonti illegali e che l'utilizzazione di opere in reti di dati all'interno delle imprese rientra nell'uso privato. Questa seconda precisazione è chiesta anche dalla DUN, dalle associazioni di punta dell'economia e dalla SBVV.

Altre richieste: per evitare una doppia imposizione che può risultare dall'accavallamento della normativa sui compensi per la riproduzione di opere per uso privato con l'utilizzo di sistemi di gestione dei diritti digitali (Digital Rights Management, DRM) le organizzazioni di difesa degli utenti e quelle dei consumatori, Economiesuisse e altre associazioni economiche chiedono due misure: da un lato, che si tenga conto, nel quadro della procedura d'approvazione delle tariffe, del grado di controllo della riproduzione di opere mediante sistemi DRM per calcolare l'indennità forfetaria; dall'altro, che i titolari dei diritti che utilizzano simili sistemi siano esclusi dalla distribuzione dell'indennizzo forfetario legale perché sono indennizzati direttamente dagli utenti.

1.2.3.3.2

Richieste non considerate nella revisione

Diverse richieste di revisione presentate nei lavori preliminari basandosi su interventi parlamentari ed esaminate da gruppi di lavoro non sono state considerate nel presente progetto (cfr. n. 1.2.3.2). Il PSS ritiene sostanzialmente giusto che il progetto non tenga conto di queste richieste controverse e si concentri sul vero e proprio obiettivo della revisione. Il PPD propone di perseguire in una prima tappa soltanto l'attuazione dei Trattati OMPI e di rimandare a un momento successivo la trattazione delle richieste di revisione supplementari. Riguardo alle singole richieste occorre osservare quanto segue: Miglioramento della posizione dei datori di lavoro e dei produttori: il PLR, Economiesuisse, l'organizzazione mantello delle PMI (USAM), la DUN, altre associazioni economiche e la SSR criticano il fatto che il progetto non preveda alcuna disposizione secondo cui il diritto d'autore spetta a quei datori di lavoro o produttori che si assumono la responsabilità e il rischio finanziario per la creazione dell'opera. Un 3150

simile articolo sui fabbricanti non solo migliorerebbe l'attrattiva della piazza economica svizzera, ma garantirebbe anche una maggiore certezza del diritto. Swissfilm sostiene questa richiesta nel caso in cui la revisione non dovesse rimanere limitata all'attuazione dei Trattati OMPI.

Il PSS, i sindacati e gli operatori della cultura e le loro organizzazioni salutano invece il fatto che un articolo sui fabbricanti sia stato inserito nel progetto. Già lo status quo secondo cui i datori di lavoro o i produttori di regola si possono fare cedere tutti i diritti d'autore svantaggerebbe gli autori. Un intervento nella situazione giuridica vigente e che poggia sul principio delle libertà contrattuale dovrebbe, a suo parere, portare a un diritto contrattuale per gli autori che li proteggerebbe da un'eccessiva circonvenzione.

Completamento del sistema di rimunerazione: la proposta di prevedere la possibilità del compenso per la riproduzione di opere per uso privato anche mediante un supplemento sugli apparecchi utilizzati a tale scopo ha incontrato una forte opposizione.

L'introduzione del cosiddetto «compenso sugli apparecchi» è respinta da quattro Cantoni, dai partiti di Governo borghesi, dall'Unione delle città e dei comuni e dal DUN, da Economiesuisse, dalla maggior parte delle altre associazioni di utenti e dell'economia e inoltre anche dalle organizzazioni di consumatori. Si teme che un compenso sugli apparecchi porti a un'imposizione supplementare ingiustificata degli utenti che danneggerà la piazza economica Svizzera.

Cinque Cantoni approvano l'introduzione del compenso sugli apparecchi con la riserva che non ne risultino costi supplementari per gli enti pubblici. Il PSS, il PLS, il PSdL, le associazioni di operatori della cultura, la SBVV, la Swiss interactive media and software association (Simsa), l'ARPS, il Centre Patronal, i sindacati e le società di gestione collettiva vi vedono una misura necessaria a migliorare il sistema di rimunerazione per la riproduzione di opere per uso privato e ad adeguarlo allo sviluppo tecnologico.

Inasprimento del controllo dell'opportunità delle tariffe: la DUN e le associazioni di punta dell'economia (esclusi i sindacati) chiedono di completare i criteri che la legge prevede per valutare l'opportunità delle indennità stabilite mediante tariffe. Ritengono
che la normativa vigente sia troppo unilateralmente orientata sugli interessi dei titolari del diritto e critica il fatto che nell'esaminare l'opportunità non si consideri se l'indennità sia economicamente sopportabile dagli utenti.

Di tutt'altra opinione è IFPI-Svizzera, che giudica troppo restrittivi i criteri di opportunità e chiede di abolire il limite legale per cui l'indennità per i diritti di protezione affini può ammontare al massimo al tre per cento del ricavo dell'utilizzazione. La SUISA respinge un inasprimento del controllo delle tariffe e fa notare che le proposte discusse nel quadro dei lavori preparatori si sarebbero rivelate o inattuabili oppure contrarie al diritto internazionale e alla Costituzione.

Introduzione del diritto di seguito: gli operatori della cultura e le organizzazioni a essi vicine chiedono di completare il progetto con una normativa sul diritto di seguito conformemente alle prescrizioni della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale10. In questo modo gli artisti partecipano alle entrate che il commercio d'arte realizza con le successive vendite delle loro opere. I fautori del diritto di seguito, ai quali appartiene anche un Cantone, vedono 10

GU L 272 del 13 ottobre 2001, pag. 32.

3151

inoltre nel suo riconoscimento un importante contributo all'armonizzazione con il diritto comunitario.

L'Associazione del commercio d'arte della Svizzera (KHVS), l'Associazione svizzera dei collezionisti (SVK) ed Economiesuisse sono contro l'introduzione del diritto di seguito, poiché così la piazza economica svizzera perderebbe un importante vantaggio nei confronti dell'UE nel settore del commercio d'arte.

Introduzione di un compenso per il prestito bibliotecario: gli operatori della cultura e la SBVV chiedono di accogliere nel progetto un diritto al compenso degli autori nei confronti delle biblioteche, ciò che porterebbe a un ulteriore avvicinamento al diritto dell'UE e corrisponderebbe al concetto fondamentale del diritto d'autore, secondo cui l'utilizzazione dell'opera dovrebbe essere indennizzata. Un Cantone sostiene questa richiesta a condizione che le biblioteche degli istituti scolastici vengano escluse da questa normativa.

L'Associazione delle biblioteche e delle bibliotecarie e dei bibliotecari svizzeri (BBS) saluta invece il fatto che questo diritto al compenso non sia stato ripreso nel progetto e respinge decisamente l'imposizione del prestito bibliotecario con un sistema di compensazione retto dal diritto d'autore.

Nella consultazione sono per finire confluite ancora richieste di revisione che non sono in relazione con l'attuazione dei due Trattati OMPI, né poggiano su interventi parlamentari. Esse si riferiscono all'introduzione di una protezione speciale per fotografie (Comedia, Stampa Svizzera, Suisseculture e VSB) e per banche dati (Simsa e Stampa Svizzera) e alla concessione di un diritto d'azione per le associazioni di difesa degli utenti (DUN), i titolari di licenze e i singoli interpreti partecipanti a una rappresentazione (PS, SIG, Suisseculture, l'Unione delle città e GDS (Giuriste e Giuristi democratici svizzeri). Riguardo alla protezione di programmi per computer, vengono chieste talune precisazioni e ulteriori adeguamenti al diritto dell'UE (Swico). Per finire, la SUISA propone l'introduzione del principio dell'esaurimento nazionale e l'industria cinematografica un completamento della normativa sull'esaurimento del diritto di distribuzione in relazione con le opere audiovisive. Le proposte non sono state inserite nel progetto (cfr. n. 1.2.3.1). Lo Swiss internet user
group (SIUG) propone di introdurre un'ulteriore restrizione alla protezione per l'utilizzazione di opere a scopi di ricerca e l'Associazione dei musei svizzeri (AMS) una per l'utilizzazione di opere delle arti figurative a scopi di esposizione.

1.3

Conformità tra compiti e finanze

L'istituzione di un osservatorio secondo l'articolo 39b D-LDA crea nuovi compiti per la Confederazione che possono essere assunti dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini o dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Essa richiede la creazione di un impiego al cinquanta per cento al massimo.

3152

1.4

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Anche la Comunità europea punta alla ratifica dei due trattati OMPI. A tale scopo, come già menzionato, ha emanato la direttiva sulla società dell'informazione (cfr.

n. 1.1.1.2). Il progetto di revisione della LDA si rifà direttamente alla direttiva europea, in particolare in merito ai punti in cui i Trattati OMPI lasciano un certo margine di manovra al legislatore nazionale, come nel caso dell'obbligo di prevedere una protezione giuridica per i provvedimenti tecnici (cfr. n. 2.3, art. 39a D-LDA).

Inoltre, nell'attuare il WPPT, il progetto considera tutte le categorie di titolari di diritti affini, così come lo prevede anche la suddetta direttiva (cfr. n. 2.3, art. 33, 36 e 37 D-LDA). Per finire, esso si richiama inoltre alla direttiva per le questioni che riguardano le nuove restrizioni del diritto d'autore (cfr. n. 2.4). La presente revisione comporta dunque una marcata armonizzazione del diritto svizzero e del diritto comunitario nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini.

L'iscrizione nella legge del diritto di sequela e del diritto di prestito (partecipazione delle biblioteche), proposta negli interventi parlamentari, costituirebbe un passo in più sulla via dell'armonizzazione con il diritto europeo. Dalla procedura di consultazione è emerso tuttavia che tali richieste, che erano state respinte in occasione della revisione totale della legge sul diritto d'autore del 1992, rimangono controverse (cfr.

n. 1.2.3.3.2) e che non sono state addotte argomentazioni che giustificherebbero un riesame. Per tali punti, il progetto si attiene al quadro fissato nella revisione totale del 1992 e non si allinea quindi al diritto comunitario.

1.5

Interventi parlamentari

Il progetto consente di stralciare dal ruolo gli interventi parlamentari seguenti: La mozione Christen dell'8 ottobre 1999 (99.3557 Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni) ha per oggetto il rafforzamento della posizione degli utenti nei confronti delle società di gestione collettive. Trasformata in postulato, è stata esaminata nel corso dei lavori legislativi preliminari, che hanno evidenziato che era possibile ottenere un certo miglioramento della procedura di approvazione delle tariffe mediante ordinanza.

La mozione Weigelt del 23 marzo 2000 (00.3127 Diritto d'autore dei fabbricanti) chiede che sia migliorata la protezione dei produttori di opere tutelate dal diritto d'autore. Anch'essa è stata trasformata in postulato. Poiché dai lavori preparatori non è scaturita alcuna soluzione di compromesso, si è rinunciato a disciplinare tale questione nell'ambito del presente progetto (cfr. n. 1.2.3.3.2).

Per quanto concerne la rivendicazione di un articolo a favore dei produttori, la procedura di consultazione ha mostrato che, nell'interesse della certezza del diritto e di un'interpretazione pragmatica della legge, occorre precisare la portata del principio della trasferibilità dei diritti d'autore sancita nell'articolo 16 capoverso 1 LDA. È infatti importante sapere ­ questione essenziale per l'economia ­ se il trasferimento dei diritti include anche le utilizzazioni future. La legge non risponde in modo esplicito ma, poiché non fissa alcuna restrizione al trasferimento contrattuale dei diritti d'autore né sul piano temporale né su quello contenutistico, non ne impedisce il trasferimento senza riserve, incluse le forme future di utilizzazione. Queste conclusioni risultano anche dai lavori preparatori, pertanto la legge non necessita di chiarimenti in proposito.

3153

Per tale motivo, nel progetto di revisione totale della legge sul diritto d'autore del 199211 il nostro Consiglio era rimasto fedele al principio della trasferibilità del diritto d'autore tra vivi, poiché intendeva conformarsi all'istruzione emanata dal Parlamento nella sua decisione di rinvio, secondo la quale gli interessi degli utenti di opere e dei produttori devono essere tenuti maggiormente in considerazione in vista dell'importanza crescente che assumono le creazioni collettive e le opere di autori salariati12. Un'interpretazione restrittiva del principio della trasferibilità dei diritti d'autore tra vivi sarebbe in contraddizione con questa intenzione e, del resto, è incompatibile anche con le spiegazioni contenute nel messaggio del 1989, secondo il quale è consentito «cedere diritti d'autore senza limiti di tempo né restrizioni quanto al contenuto dell'opera» e l'avente causa dell'autore, nella sua qualità di cessionario, beneficia dello stesso statuto del titolare originario dei diritti13. Rimasta incontestata nelle deliberazioni del Parlamento, questa interpretazione implica il fatto che l'autore rinuncia alle utilizzazioni future dell'opera quando trasferisce esplicitamente e senza riserve i suoi diritti a terzi o quando conclude una convenzione che, in base alla teoria della finalità dei contratti (art. 16 cpv. 2 LDA), conduce allo stesso risultato. Questa opinione è molto diffusa anche nella dottrina14.

La mozione Aeppli Wartmann del 22 giugno 2001 (01.3401 Iscrizione del diritto di seguito nella legge sul diritto d'autore) esige che sia introdotto un diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale. Dall'esame di tale mozione, anch'essa trasformata in postulato, è emerso che il diritto di seguito rimane una questione controversa e che è respinto a larga maggioranza. Di conseguenza, abbiamo rinunciato a tenerne conto nella presente revisione (cfr. n. 1.2.3.3.2).

Il postulato della Commissione degli affari giuridici del 3 luglio 2001 (01.3417 Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale) incarica il nostro Consiglio di tenere conto delle disposizioni dei trattati OMPI e della direttiva sulla società dell'informazione nell'adeguamento del diritto d'autore alle nuove tecnologie della comunicazione. Il progetto prende in considerazione tali disposizioni.

Il postulato
Baumann J. Alexander del 21 giugno 2002 (02.3356 Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato) chiede che siano presi in esame provvedimenti che consentano di adeguare alle nuove tecnologie il sistema di rimunerazione delle riproduzioni riservate all'uso privato. La presente revisione tiene conto di tale postulato (cfr. n. 1.2).

Da ultimo, il postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 2002 (02.3389 Conseguenze della revisione della legge sul cinema) incarica il Consiglio federale di riferire sugli effetti che l'articolo 12 capoverso 1bis LDA ha sulla concorrenza. Questo intervento può essere stralciato dal ruolo poiché l'articolo in questione è stato modificato nell'ambito della revisione della legge sui cartelli.

11 12 13 14

FF 1989 III 413 segg.

FF 1989 III 413 467 FF 1989 III 413 467 In particolare Büren/Meer, in SIWR II/1, II ed., p. 245.

3154

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Trattato OMPI sul diritto d'autore

Preambolo Il WCT mira alla protezione dell'autore e costituisce pertanto un incentivo supplementare alla creazione artistica e letteraria. Il trattato fa riferimento ai profondi mutamenti avvenuti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ribadisce la necessità di adeguare le norme internazionali a questa evoluzione. Si prefigge inoltre di raggiungere un equilibrio fra i diritti degli autori e l'interesse pubblico all'istruzione, alla ricerca e all'accesso all'informazione.

Il diritto internazionale deve pertanto tenere il passo con le nuove conquiste, impedendo l'insorgere di squilibri tra le forze in campo. È fuori discussione mettere a disposizione le opere in maniera illimitata e gratuita ­ come lo esige una parte degli utenti nell'ambito di Internet. Tuttavia, nemmeno i diritti d'autore possono essere illimitati, bensì devono considerare gli interessi pubblici prevalenti.

Art. 1 Conformemente al paragrafo 1, il WCT è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione di Berna. A causa di tale qualifica, il Trattato non può né contraddire la Convenzione di Berna né prevedere un livello di protezione inferiore. Secondo il paragrafo 4, le Parti contraenti devono conformarsi alle disposizioni materiali (art. 1­21) e all'annesso della Convenzione di Berna.

Secondo il diritto internazionale dei trattati, la connessione esistente tra questi due atti ha come conseguenza che, in caso di regolamentazione divergente, la supremazia spetta alla Convenzione di Berna. Per prevenire siffatte divergenze, il WCT deve essere conforme alla Convenzione. Un buon esempio in proposito lo fornisce la dichiarazione concordata in merito all'articolo 1 paragrafo 4, secondo cui il diritto di riproduzione di cui all'articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi previste si applicano a pieno titolo all'ambiente digitale e il caricamento su supporto elettronico costituisce riproduzione ai sensi del citato articolo 9.

L'obbligo incondizionato di osservare le disposizioni materiali e l'annesso della Convenzione di Berna è rilevante soprattutto per le Parti contraenti che non hanno firmato la Convenzione. I contenuti principali delle citate disposizioni della Convenzione di Berna sono la definizione dell'espressione «opere letterarie ed artistiche», il principio del
trattamento nazionale, il principio della protezione non vincolata a esigenze formali, i diritti morali dell'autore e i diritti esclusivi, quali il diritto di riproduzione, di adattamento, di esecuzione e di rappresentazione, nonché i diritti di radiodiffusione e di comunicazione.

Dal secondo periodo del paragrafo 1 risulta che ­ eccettuato il rinvio alla Convenzione di Berna nel paragrafo 4 ­ non vi è nessun altro rinvio giuridico a trattati internazionali. Ciò nondimeno, nell'ambito dei negoziati per la conclusione del Trattato ci si è preoccupati della compatibilità con altri trattati internazionali, quale

3155

l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)15.

Art. 2 Con la definizione dell'oggetto della protezione viene ripreso, quasi alla lettera, l'articolo 9 paragrafo 2 dell'Accordo TRIPS; ne consegue che i due trattati hanno il medesimo campo d'applicazione materiale. Pur non essendo esplicitata nella Convenzione di Berna, la portata della protezione non è mai stata oggetto di contestazioni da parte degli Stati contraenti.

Art. 3 Gli articoli 2­6 della Convenzione di Berna si applicano mutatis mutandis ai nuovi diritti del WCT o ai diritti più estesi previsti dal WCT. In tal senso sono intesi in particolare l'elenco di opere letterarie ed artistiche, nonché i principi del trattamento nazionale e della protezione non vincolata a esigenze formali. L'applicazione per analogia dei più importanti principi della Convenzione di Berna alle norme del WCT era la via più semplice per evitare contraddizioni fra i due trattati, come per esempio l'espressione «Parti contraenti» nel WCT e «Paesi dell'Unione» nella Convenzione di Berna (cfr. dichiarazione concordata in merito all'art. 3).

Art. 4 L'articolo 4 non amplia la nozione di programma per computer, bensì si tratta di una precisazione. Da tempo è infatti incontestato che i software beneficiano di protezione ai sensi del diritto d'autore, di conseguenza anche la dichiarazione concordata in merito all'articolo 4 sancisce che la portata della protezione del presente articolo è conforme alla Convenzione di Berna e corrisponde alle pertinenti disposizioni dell'Accordo TRIPS.

Art. 5 Anche questa disposizione sulla compilazione di dati e sulle banche dati recita semplicemente quanto già vale in virtù della Convenzione di Berna e dell'Accordo TRIPS (cfr. dichiarazione concordata in merito all'art. 5).

Art. 6 La disposizione prevede un diritto di distribuzione che concerne tutte le opere letterarie e artistiche. La concessione di tale diritto esclusivo costituisce un'importante innovazione del WCT rispetto alla Convenzione di Berna e all'Accordo TRIPS. La dichiarazione concordata in merito agli articoli 6 e 7 limita tuttavia il campo d'applicazione della presente disposizione alla distribuzione di copie oggetto di una fissazione su supporto materiale, escludendo in tal modo la trasmissione digitale.
Il disciplinamento dell'importante seppur controversa questione dell'esaurimento è lasciato alle Parti contraenti. In ogni caso, secondo il paragrafo 2, l'esaurimento di 15

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS 0.632.20, allegato 1C.

3156

tale diritto può aver luogo unicamente dopo che l'autore del primo atto dispositivo vi ha acconsentito.

Art. 7 Un diritto esclusivo di noleggio è stato previsto per la prima volta a livello multilaterale nell'Accordo TRIPS che funge parimenti da base per l'elaborazione del presente articolo. Nella configurazione del diritto non vi sono differenze di rilievo fra i due Trattati.

Il diritto esclusivo di noleggio è limitato alla comunicazione fisica di programmi per elaboratore, di opere cinematografiche e di opere incluse in fonogrammi (cfr. dichiarazione concordata in merito agli art. 6 e 7). Il presente articolo prevede tuttavia notevoli eccezioni. Una riserva è stata introdotta a favore degli Stati che applicano un sistema che assicura all'autore di opere incluse in fonogrammi un compenso adeguato per il noleggio. Tali Stati possono mantenere il loro sistema a condizione che il diritto esclusivo di riproduzione non ne risulti notevolmente pregiudicato. Per di più, la dichiarazione concordata in merito all'articolo 7 stabilisce che un Paese il cui diritto nazionale non contempla un diritto esclusivo di noleggio per gli autori di opere incluse in fonogrammi non è obbligato a modificare il suo diritto in tal senso.

Inoltre, le Parti contraenti possono prevedere un diritto di noleggio più ampio.

Art. 8 Per la prima volta è statuito un diritto generale di comunicazione al pubblico che vale a prescindere dal tipo di opera. La messa a disposizione del pubblico non comporta un esaurimento del diritto di distribuzione. Tale formulazione comprende anche la trasmissione in reti digitali e copre anche eventuali trasmissioni non interattive. Questa disposizione elimina dunque un'incertezza del diritto derivante dal progresso tecnologico. La dichiarazione concordata in merito all'articolo 8 precisa che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o a effettuare una trasmissione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente articolo.

Art. 9 L'articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione di Berna non si applica alle opere fotografiche, pertanto soggiacciono anch'esse alla durata minima della protezione di 50 anni (art. 1 par. 4 WCT in combinato disposto con art. 7 par. 1 della Convenzione di Berna). Questa nuova disposizione del WCT pone fine alla differenza del grado
di protezione delle opere fotografiche e, di conseguenza, anche al loro trattamento differenziato.

Secondo la Convenzione di Berna, i Paesi dell'Unione sono liberi di accordare una protezione di maggiore durata. Gli Stati membri dell'Unione europea adottano per tutti i tipi di opere una durata della protezione di 70 anni. Eccettuati i programmi per elaboratore, ciò vale anche per la Svizzera.

Art. 10 Secondo il paragrafo 1, le Parti contraenti possono mantenere o introdurre le limitazioni o le eccezioni che adempiono il test dei tre livelli. Tali limitazioni o eccezioni 3157

sono ammissibili se sono circoscritte a taluni casi speciali, se non sono in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e se non comportano un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dell'autore.

Il presente articolo mira a raggiungere un buon equilibrio fra gli interessi dell'autore e gli interessi pubblici, concretizzando in tal modo un principio enunciato nel preambolo. Il test dei tre livelli è stato sancito per la prima volta nell'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna, ma si riferiva unicamente a limitazioni ed eccezioni riguardanti il diritto di riproduzione. Più tardi fu ripreso come regola generale di eccezione e di limitazione nell'articolo 13 dell'Accordo TRIPS.

Il primo livello di tale test vieta la formulazione di disposizioni d'eccezione che hanno carattere di clausole generali: l'obiettivo perseguito con l'eccezione o la limitazione deve essere chiaramente definito. Il secondo livello esige che l'eccezione o la limitazione siano sottoposte a un esame della proporzionalità in vista delle possibilità di sfruttamento del diritto d'autore. Cosa sia il normale sfruttamento dipende sia dal tipo di diritto in questione sia dal mercato di sbocco. Il terzo livello consiste in un esame della proporzionalità in senso stretto: gli interessi legittimi dell'autore possono essere limitati soltanto nella misura in cui questa limitazione non comporti un pregiudizio ingiustificato.

Il paragrafo 2 estende esplicitamente tali condizioni d'ammissibilità alle eccezioni e limitazioni secondo la Convenzione di Berna. La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 precisa che il campo d'applicazione delle eccezioni e limitazioni secondo la Convenzione di Berna rimane immutato, poiché il test dei tre livelli è sancito implicitamente anche in tale Convenzione. Per di più, tale test è pienamente applicabile anche in ambito digitale.

Art. 11 Le Parti contraenti devono prevedere una sufficiente protezione giuridica contro l'elusione delle misure tecnologiche.

Questa misura accompagnatoria è una delle principali innovazioni del presente Trattato. Serve a garantire l'applicazione del diritto materiale nel nuovo ambito tecnologico e vuole dare agli autori e ai titolari del diritto la possibilità di difendersi efficacemente contro la pirateria. Gli autori o i titolari del
diritto d'autore non sono tuttavia obbligati ad adottare tali misure di protezione.

Il WCT non definisce le espressioni «adeguata tutela giuridica» e «mezzi di ricorso efficaci», lasciando così alle Parti contraenti un margine di manovra per l'attuazione.

L'adeguatezza delle sanzioni materiali può essere approvata soltanto se tali sanzioni sono sufficientemente severe per poter raggiungere lo scopo auspicato, ma nello stesso tempo considerano gli interessi degli utilizzatori e della comunità ai sensi delle considerazioni formulate nel preambolo. Quale ausilio per concretizzare la nozione di «mezzi di ricorso efficaci», si può ricorrere all'articolo 14 paragrafo 2 WCT, anche se non è direttamente applicabile. Secondo tale disposizione, infatti, devono essere previste adeguate procedure d'applicazione che consentano di impedire violazioni e costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Oltre alle procedure di diritto civile, anche le procedure penali possono servire a raggiungere tale scopo. Le Parti contraenti non sono tuttavia tenute a introdurre queste ultime procedure.

3158

Soltanto le misure di protezione tecnologiche efficaci sono protette contro l'elusione. Gli autori devono adottare provvedimenti tecnici che garantiscono una protezione minima. Le Parti contraenti sono tenute soltanto a tutelare i mezzi tecnici per proteggere i diritti contemplati dal presente Trattato o dalla Convenzione di Berna. Sono tuttavia legittimate a estendere la protezione ad altri diritti e sono libere di stabilire eccezioni legali.

Art. 12 Conformemente all'articolo 11 WCT, le Parti contraenti devono mettere a disposizione sufficienti sanzioni materiali e procedure d'applicazione. La protezione ha per oggetto le informazioni elettroniche per la gestione dei diritti. Secondo il paragrafo 2, si tratta di indicazioni intese a identificare l'opera e il titolare del diritto, nonché di indicazioni circa le condizioni d'utilizzazione dell'opera e di numeri o codici che servono a tal fine. Le informazioni devono figurare sulla copia dell'opera o apparire con la sua comunicazione al pubblico. Le Parti contraenti sono libere di proteggere altre informazioni.

Il paragrafo 1 stabilisce due fattispecie per le quali le Parti contraenti devono prevedere sanzioni giuridiche sufficienti ed efficaci: rimuovere o alterare illecitamente informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti, nonché distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere o comunicare al pubblico illecitamente opere o copie di opere consapevoli delle precedenti manipolazioni illecite. Il paragrafo 1 stabilisce inoltre condizioni alla fattispecie soggettiva. Nelle procedure di diritto civile è già sufficiente l'ignoranza per negligenza del fatto, affinché gli atti illeciti producano, rendano possibile, facilitino o nascondano la violazione di uno dei diritti contemplati dal WCT o dalla Convenzione di Berna. Le sanzioni giuridiche che le Parti contraenti devono prevedere possono essere anche di natura penale. Visto che l'articolo 12 prescrive esigenze minime di protezione, le Parti contraenti possono decretare esigenze più severe.

Secondo la dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 non si tratta unicamente di proteggere la gestione dei diritti esclusivi contemplati dal WCT o dalla Convenzione di Berna, ma anche di garantire il diritto a un'equa remunerazione.

Questa dichiarazione precisa inoltre che l'articolo
12 non deve ostacolare la libera circolazione delle merci né impedire il godimento dei diritti protetti in forza del Trattato.

Art. 13 Per quanto riguarda l'applicazione in termini temporali, il presente articolo rinvia alla norma della Convenzione di Berna, secondo la quale il presente Trattato si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non sono ancora divenute di pubblico dominio. Se in tale momento la durata della protezione è scaduta, la protezione non è più ripristinata. Secondo l'articolo 18 paragrafo 3 della Convenzione di Berna, i particolari in merito possono essere disciplinati a livello bilaterale o nazionale. Queste disposizioni si applicano anche in caso di nuove adesioni all'Unione o di estensione della protezione giuridica (art. 18 par. 4 Convenzione di Berna).

3159

Art. 14 L'applicazione del diritto rimane di competenza delle Parti contraenti, le quali devono adottare i provvedimenti necessari all'applicazione del presente Trattato conformemente alla loro legislazione nazionale. Sono infatti ordinate procedure d'applicazione come misure cautelari per impedire violazioni e provvedimenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. La procedura penale non è richiesta esplicitamente.

Art. 15­18 Nessuna osservazione.

Art. 19 Il presente Trattato è rimasto aperto alla firma fino al 31 dicembre 1997. 50 Stati e la Comunità europea hanno fatto uso di tale possibilità entro il termine. La Svizzera, l'Estonia e la Slovacchia l'hanno sottoscritto il 29 dicembre 1997.

Art. 20 Il trentesimo strumento di ratifica o d'adesione è stato depositato dal Gabon il 6 dicembre 2001, motivo per cui il WCT è in vigore dal 6 marzo 2002.

Art. 21 Nessuna osservazione.

Art. 22 Non sono ammesse riserve al presente Trattato. Le riserve secondo la Convenzione di Berna sono tuttora ammesse nell'ambito del rinvio di cui all'articolo 1 paragrafo 4 WCT.

Art. 23­25 Nessuna osservazione.

2.2

Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi

Preambolo Il preambolo del WPPT è praticamente uguale a quello del WCT, eccettuato il fatto che la protezione del presente Trattato riguarda i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e che il considerando sulla funzione di incentivo è stato omesso.

3160

Art. 1 Il WPPT è un accordo internazionale indipendente e non costituisce un accordo particolare. Il presente Trattato non pregiudica gli obblighi esistenti derivanti dalla Convenzione di Roma. Lascia altresì del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati internazionali e non influisce nemmeno sulla protezione del diritto d'autore. L'indipendenza della protezione del diritto d'autore dalla protezione della prestazione è spiegata nella dichiarazione concordata in merito all'articolo 1.

Tale dichiarazione stabilisce inoltre che le Parti contraenti possono riconoscere ai beneficiari della protezione delle prestazioni altri diritti esclusivi.

Art. 2 Le definizioni dei termini e delle espressioni corrispondono per lo più a quelle dell'articolo 3 della Convenzione di Roma. A prescindere da alcune modifiche e aggiornamenti, nel presente Trattato figurano nuove nozioni, quali quella di «fissazione» e di «comunicazione al pubblico».

Art. 3 Il criterio per determinare la cerchia dei beneficiari della protezione è la cittadinanza. Per la definizione della nozione di cittadinanza, il paragrafo 2 rinvia alla Convenzione di Roma.

La Svizzera ha posto una riserva e dichiarato, fondandosi sull'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione di Roma, che non avrebbe applicato il criterio della «fissazione» (cfr. commento alla Convenzione di Roma)16. Secondo il paragrafo 3, detta riserva deve essere presentata al Direttore generale dell'OMPI in occasione del deposito dell'atto di notifica.

Art. 4 Il principio del trattamento nazionale ai sensi del presente articolo è più limitato rispetto a quello della Convenzione di Berna. Riguarda infatti soltanto i diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal presente Trattato e il diritto a un'equa remunerazione. Non si applica dunque ai diritti più estesi previsti dalla legislazione nazionale.

Inoltre, secondo il paragrafo 2, l'obbligo del trattamento nazionale non si applica qualora una Parte contraente limiti o escluda il diritto a una remunerazione per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico (cfr. art. 15 par. 3 WPPT).

Art. 5 Il paragrafo 1 riconosce agli artisti interpreti e agli artisti esecutori due diritti morali: il diritto di rivendicare la paternità delle loro esecuzioni e il diritto all'integrità delle stesse. Detti artisti
conservano i diritti morali, che peraltro si limitano alle esecuzioni dal vivo e alle esecuzioni fissate in fonogrammi, anche qualora abbiano ceduto i loro diritti patrimoniali. I diritti morali degli artisti, che figurano per la prima volta in un accordo internazionale, costituiscono una delle conquiste più importanti del presente Trattato, anche se la questione della possibilità di trasferimento o di rinuncia a tali diritti è stata lasciata aperta.

16

RS 0.231.171

3161

Il paragrafo 2 mira al coordinamento del termine di protezione delle competenze in materia di diritti patrimoniali e morali. Le Parti contraenti che, al momento della ratifica del presente Trattato o dell'adesione al medesimo, non prevedono, nell'ambito dei diritti di protezione affini, diritti morali che sussistono dopo la morte dell'artista, hanno la facoltà di stabilire che tali diritti non siano mantenuti dopo la sua morte. Nell'interesse della certezza del diritto e di un disciplinamento per quanto possibile semplice e unitario, la Svizzera non intende fare uso di questa possibilità.

Secondo il paragrafo 3, per quanto riguarda i mezzi di ricorso, si applica il diritto della Parte contraente in cui è richiesta la protezione.

Art. 6 In base all'articolo 7 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione di Roma e all'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo TRIPS, ma per la prima volta configurato come diritto esclusivo, il presente articolo riconosce agli artisti interpreti o esecutori diritti patrimoniali sulle loro esecuzioni non fissate. Oltre alle esecuzioni musicali, la protezione comprende anche le esecuzioni audiovisive e visive.

Art. 7 Il presente articolo prevede per gli artisti interpreti o esecutori un diritto esclusivo generale di riproduzione relativo alle loro esecuzioni fissate in fonogrammi. Il diritto comprende le riproduzioni dirette e indirette e si applica completamente anche all'ambito digitale (cfr. dichiarazione concordata in merito agli art. 7, 11 e 16).

Pertanto, sia il caricamento su supporto elettronico di un'esecuzione già fissata in formato digitale sia la digitalizzazione di un'esecuzione già caricata su supporto analogico costituiscono una riproduzione.

Art. 8 Il presente articolo riconosce agli artisti interpreti o esecutori un diritto esclusivo di distribuzione relativo agli esemplari fissati che possono essere immessi in commercio come oggetti tangibili (cfr. dichiarazione concordata in merito agli art. 2 lett. e, 8, 9, 12 e 13). Il disciplinamento della questione dell'esaurimento è lasciato alle Parti contraenti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 WCT.

Art. 9 La presente disposizione concede agli artisti interpreti o esecutori un diritto esclusivo di noleggio. Tale diritto è tuttavia limitato in quanto comprende unicamente il noleggio al pubblico a
scopo di lucro ed è accordato a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti.

Secondo il paragrafo 2, le Parti contraenti possono mantenere un sistema già esistente di equa remunerazione per il noleggio, sempre che il noleggio a scopo di lucro non comprometta in misura notevole il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti interpreti o esecutori (cfr. la disposizione parallela nell'art. 7 par. 3 WCT).

3162

Art. 10 Il diritto di messa a disposizione del pubblico di esecuzioni fissate, sancito nel presente articolo, corrisponde in ampia misura al diritto di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 WCT. Sono ora compresi, in particolare, anche i servizi su richiesta.

Art. 11 Conformemente alla disposizione dell'articolo 7 WPPT, i produttori di fonogrammi godono di un diritto esclusivo di riproduzione.

Art. 12 Il presente articolo riconosce ai produttori di fonogrammi un diritto di messa a disposizione del pubblico mediante cessione dei loro diritti di proprietà, diritto analogo a quello sancito negli articoli 6 WCT e 8 WPPT. Anche in questo caso il disciplinamento della questione dell'esaurimento è lasciato alle Parti contraenti.

Art. 13 In merito al diritto esclusivo di noleggio a scopo di lucro dei produttori di fonogrammi e alla riserva in favore delle Parti contraenti con un sistema di equa remunerazione per il noleggio rinviamo alle spiegazioni relative all'articolo 9 WPPT.

Art. 14 Il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dei produttori di fonogrammi corrisponde per lo più a quello degli artisti interpreti o esecutori di cui all'articolo 10 WPPT.

Art. 15 Secondo il paragrafo 1, agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi è riconosciuto il diritto a un compenso quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico.

I fonogrammi ai sensi del paragrafo 4 cui ciascuno può liberamente accedere da un luogo e in un momento di sua scelta sono equiparati ai fonogrammi di cui al paragrafo 1. Come risulta dalla dichiarazione concordata in merito all'articolo 15, trattandosi di esecuzioni folcloristiche o della loro registrazione, in deroga al paragrafo 1, il diritto a un compenso sussiste anche quando i fonogrammi non sono stati pubblicati a fini di commercio.

Il diritto a un compenso spetta a entrambi i gruppi. Secondo il paragrafo 2, le Parti contraenti possono tuttavia stabilire se sono legittimati a rivendicare tale diritto soltanto gli artisti interpreti o esecutori oppure soltanto i produttori di fonogrammi ovvero entrambi. In mancanza di un accordo fra gli interessati, le Parti contraenti possono inoltre determinare le condizioni di ripartizione del compenso.

Secondo il paragrafo 3,
ciascuna Parte contraente può formulare una riserva relativa all'applicazione del paragrafo 1, nella quale dichiara di limitare i diritti al compenso o di non applicare la disposizione.

3163

La disposizione si fonda sostanzialmente sugli articoli 12 e 16 della Convenzione di Roma. Le Parti contraenti non hanno raggiunto un consenso sulla portata del diritto di radiodiffusione e di ritrasmissione, motivo per cui la questione è rimasta aperta (cfr. dichiarazione concordata in merito all'art. 15). Per poter sancire una regolamentazione comune, i Paesi dovrebbero formulare alcune riserve. Anche questa disposizione stabilisce solo uno standard minimo di protezione che le Parti contraenti sono tuttavia libere di superare.

Art. 16 Questa disposizione limitativa è formulata in senso più restrittivo rispetto a quella di cui all'articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione di Roma. Le limitazioni e le eccezioni sono ammesse unicamente nel rispetto del test dei tre livelli (cfr. art. 10 WCT e la dichiarazione concordata in merito all'art. 16).

Art. 17 La disposizione sancisce, in conformità con l'articolo 14 numero 5 primo periodo dell'Accordo TRIPS, una durata minima della protezione di 50 anni per i diritti degli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi. Anche la Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 199317 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi prevede una durata analoga della protezione minima.

Art. 18 In analogia con l'articolo 11 WCT, la presente disposizione impone alle Parti contraenti di prevedere una protezione giuridica adeguata contro l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.

Art. 19 Il tenore della presente disposizione corrisponde all'articolo 12 WCT.

Art. 20 Contrariamente all'articolo 11 della Convenzione di Roma e all'articolo 14 numero 6 dell'Accordo TRIPS, che autorizzano le Parti contraenti a prescrivere esigenze formali, questa disposizione precisa che il godimento e l'esercizio dei diritti contemplati nel presente Trattato non sono soggetti ad alcuna formalità.

Art. 21 Ad eccezione delle riserve formulate in virtù dell'articolo 15 paragrafo 3 del presente Trattato, non sono ammesse altre riserve al WPPT.

17

GU L 290 del 24 novembre 1993, p. 9­13.

3164

Art. 22 Per quanto riguarda il campo d'applicazione temporale si rinvia, come già nell'articolo 13 WCT, all'articolo 18 della Convenzione di Berna.

Il paragrafo 2 prevede una disposizione derogatoria che consente a ciascuna Parte contraente di limitare l'applicazione dei diritti morali degli artisti interpreti o esecutori conformemente all'articolo 5 del presente Trattato alle esecuzioni che hanno avuto luogo dopo che il Trattato stesso è entrato in vigore nei confronti di ciascuna Parte.

Art. 23 Il tenore della presente disposizione corrisponde all'articolo 14 WCT.

Art. 24­33 Queste disposizioni amministrative e finali corrispondono agli articoli 15­21 e 23­25 WCT. Va semplicemente aggiunto che la Svizzera ha firmato il presente Trattato il 29 dicembre 1997, lo stesso giorno in cui ha firmato il WCT. Il WPPT è entrato in vigore il 20 maggio 2002 dopo che l'Honduras, quale trentesimo Stato, vi ha aderito.

2.3

Modifiche della legge sul diritto d'autore in vista dell'applicazione dei Trattati OMPI

Art. 10

Utilizzazione dell'opera

La ratifica del WCT non implica la necessità di adeguare i diritti esclusivi di utilizzazione, che la legge attuale conferisce all'autore. Considerato che in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 LDA all'autore è riservato il diritto esclusivo di utilizzare liberamente la sua opera, la vigente LDA contempla già anche il diritto di messa a disposizione di opere mediante servizi su richiesta previsto nell'articolo 8 WCT, diritto che non figura nella Convenzione di Berna.

Questo diritto su richiesta può essere desunto anche dall'articolo 10 capoverso 2 lettera c LDA. Secondo il messaggio concernente la LDA18, la nozione di «far vedere o udire altrove» comprende segnatamente anche la comunicazione senza supporto fisico di un'opera mediante un sistema di reti. Ciononostante è opportuno iscrivere esplicitamente nel capoverso 2 lettera c la messa a disposizione di opere come facoltà esclusiva dell'autore. Ne viene così sottolineata la rilevanza in ambito digitale e nell'interesse della certezza del diritto è precisato che la LDA conferisce all'autore un diritto esclusivo di mettere a disposizione le sue opere in Internet o mediante sistemi di comunicazione analoghi. Tale diritto è conforme all'articolo 8 WCT e all'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva sulla società dell'informazione.

Il WCT lascia agli Stati contraenti il compito di definire quando una messa a disposizione di opere è rivolta al pubblico e diventa quindi rilevante dal profilo del diritto d'autore. Secondo l'articolo 10 LDA, il diritto dell'autore si estende a tutte le comunicazioni senza supporto fisico di opere destinate a una cerchia di persone diversa da 18

FF 1989 III 463

3165

quella definita nell'articolo 19 capoverso 1 lettera a o b LDA. Questo non significa tuttavia che un'opera che, in base all'articolo 19 capoverso 1 lettera c LDA, è memorizzata nella rete interna di un'impresa sotto forma di copia digitale, possa essere resa accessibile agli impiegati di tale impresa unicamente con l'autorizzazione dei titolari del diritto. Questa disposizione d'eccezione, sebbene si riferisca di per sé soltanto al diritto di riproduzione, consente naturalmente anche la diffusione all'interno dell'impresa di riproduzioni a scopo d'informazione o di documentazione, indipendentemente dal fatto che tale diffusione avvenga con o senza supporto fisico19.

La distinzione tra il diritto di messa a disposizione e la licenza legale a favore dell'uso privato non avviene in base alla cerchia in cui ha luogo la consultazione dell'opera resa accessibile. La restrizione del diritto d'autore a favore dell'uso privato si applica a tale diritto solo se la messa a disposizione e la consultazione avvengono in una delle cerchie definite nell'articolo 19 capoverso 1 LDA.

La formulazione «mediante un procedimento qualsiasi» precisa che tale diritto non dipende dalla tecnologia utilizzata per la messa a disposizione. Non è dunque rilevante il fatto che, per esempio, essa avvenga con o senza filo.

Il capoverso 2 lettera f stabilisce che anche il diritto di far vedere o udire un'opera messa a disposizione è considerato un diritto esclusivo dell'autore. Come si possono far vedere o udire emissioni su uno schermo, per esempio, in un ristorante, così si possono anche far vedere o udire opere rese accessibili a una cerchia di persone diversa da quella per la quale è autorizzato l'uso privato. In tal senso, il far vedere o udire un'opera costituisce una seconda utilizzazione riservata all'autore non soltanto per quanto riguarda la diffusione o la ritrasmissione, ma anche per quanto riguarda la messa a disposizione mediante servizi su richiesta.

Art. 33

Diritti dell'artista interprete

Nel capoverso 1 la definizione di artista interprete, conformemente all'articolo 2 lettera a WPPT, è estesa alle espressioni del folclore. Pertanto sono protette anche le esecuzioni che non si fondano su un'opera, ma che rappresentano un'espressione del folclore. Le opere portano l'impronta di un'attività creatrice originale caratterizzata dalla personalità dell'autore («das Gepräge einer eigenartigen Geistesschöpfung», DTF 110 IV 102 «Harlekin»). Questo criterio dell'originalità manca all'arte popolare, che si orienta principalmente alla tradizione e le cui creazioni mutano solo gradualmente. Ne fanno parte, per esempio, le danze folcloristiche, per le quali non vi sono coreografie protette. In Svizzera, questa protezione del folklore potrebbe concernere, per esempio, l'esecuzione effettuata da uno sbandieratore.

I diritti esclusivi dell'artista interprete enumerati nel capoverso 2 si riferiscono sia alle esecuzioni dal vivo sia alle esecuzioni fissate. L'enumerazione, che è esaustiva, contempla un nuovo diritto nella lettera a, quello della messa a disposizione. Questa nuova facoltà, che si ispira ampiamente all'articolo 10 WPPT, riguarda la messa a disposizione di esecuzioni fissate di opere. A differenza di quanto stabilito dall'articolo 10 WPPT, il presente diritto comprende non soltanto le esecuzioni fissate su supporto audio, ma anche quelle fissate su supporto audiovisivo. Per di più, grazie a un completamento della lettera e, all'artista interprete è ora riservato anche il diritto 19

Stesso parere: Christoph Gasser, 1997, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, ASR Heft 604, Zurigo, Stämpfli, p. 98 con rinvio a Cherpillod.

3166

esclusivo di far vedere o udire le esecuzioni che sono state messe a disposizione del pubblico.

Art. 33a

Diritti della personalità dell'artista interprete

Nel WPPT, in considerazione delle possibilità di manipolazione offerte dalle moderne tecnologie, è stata introdotta una protezione della personalità dell'artista interprete o esecutore, che si ispira fortemente al «diritto morale» dell'autore secondo l'articolo 6bis della Convenzione di Berna. La ratifica del WPPT implica dunque la concessione di una corrispondente protezione.

Come nell'articolo 5 WPPT, anche nell'articolo 33a D-LDA è fatta una distinzione fra due aspetti della protezione della personalità, vale a dire il diritto di rivendicare la paternità della prestazione e il diritto di rivendicare l'integrità della prestazione.

Nel capoverso 1 è sancito il diritto dell'artista interprete al riconoscimento della sua qualità di interprete per la sua prestazione. La disposizione corrisponde a quella dell'articolo 9 capoverso 1 LDA, dalla quale non si può desumere un diritto assoluto dell'autore di essere menzionato come tale. L'omissione del nome dell'artista interprete è pertanto ammessa se il tipo dell'utilizzazione lo impone o se tale omissione è conforme alla prassi. Si pensi, per esempio, a un'emissione radiofonica con un sottofondo musicale.

La protezione dell'integrità della prestazione prevista dal WPPT è garantita dalla protezione della personalità secondo l'articolo 28 e seguenti del Codice civile (CC)20, che può essere lesa anche dalla deformazione o mutilazione di una prestazione. Ciò è sancito nel capoverso 2.

A differenza dell'articolo 5 WPPT, l'articolo 33a D-LDA non si riferisce solo alle prestazioni sonore, ma garantisce all'artista interprete una protezione generale della personalità, quindi anche per le prestazioni in ambito audiovisivo. A prescindere dal fatto che non sia opportuno discriminare gli artisti interpreti attivi nel settore audiovisivo, si può dare per scontato che un futuro trattato dell'OMPI sulla protezione delle esecuzioni audiovisive preveda una componente relativa ai diritti della personalità.

Art. 36

Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi

La lettera a si riferisce ai diritti di riproduzione e di distribuzione e lascia immutata la portata della protezione attuale. Il diritto di riproduzione va tuttavia inteso come una competenza generale ai sensi dell'articolo 11 WPPT. Esso comprende sia la riproduzione diretta sia quella indiretta, indipendentemente dal modo e dalla forma in cui è effettuata. La lettera b completa la fattispecie aggiungendo il cosiddetto diritto su richiesta (on-demand) e protegge pertanto il produttore di supporti audio e audiovisivi anche per quanto concerne la messa a disposizione delle sue prestazioni mediante servizi elettronici. Grazie all'inserimento di questa nuova competenza esclusiva nell'elenco dei diritti sono adempite le esigenze minime del WPPT in materia di protezione dei produttori di supporti audio.

La disposizione va oltre la protezione conferita dal WPPT nel senso che tali diritti sono accordati non soltanto ai produttori di supporti audio, ma anche ai produttori di

20

RS 210

3167

supporti audiovisivi. Questo corrisponde al principio della vigente LDA di trattare alla stessa stregua i supporti audio e i supporti audiovisivi.

Art. 37

Diritti degli organismi di diffusione

La lettera e estende i diritti degli organismi di diffusione accordando a questi ultimi la medesima competenza che viene ora riconosciuta ai produttori di supporti audio e audiovisivi. Questo significa che solo l'organismo di diffusione che ha prodotto l'emissione è legittimato a metterla a disposizione mediante servizi su richiesta.

Il fatto di equiparare la protezione degli organismi di diffusione a quella dei produttori di supporti audio e audiovisivi corrisponde alla volontà, sul piano internazionale, di migliorare la protezione degli organismi di diffusione prendendo come modello la protezione conferita dal WPPT ai produttori di supporti audio. Anche la Direttiva sulla società dell'informazione, che disciplina i rispettivi provvedimenti nell'intero settore dei diritti di protezione affini, va in questa direzione.

Art. 39

Durata della protezione

Conformemente al capoverso 1, il termine di protezione inizia con la pubblicazione del supporto audio o audiovisivo. Solo se quest'ultima non ha luogo, si considera il momento della fabbricazione. Questa disposizione è conforme all'articolo 17 capoverso 2 WPPT, che disciplina il periodo di protezione per i fonogrammi. Diversamente dall'articolo 17 WPPT, che differenzia la durata di protezione della prestazione e la durata del fonogramma, questa disposizione prevede che sia il termine di protezione della prestazione sia quello dei supporti audio e audiovisivi nei quali è stata fissata decorre dal momento della pubblicazione. Ciò significa che, in caso di pubblicazione del supporto audio o audiovisivo nel quale è fissata la prestazione, la durata di protezione di quest'ultima si calcola a partire dal momento della pubblicazione del supporto e non dalla fabbricazione dello stesso.

Il capoverso 1bis regola il termine di protezione applicabile al diritto dell'artista interprete di rivendicare la paternità della prestazione in conformità con l'articolo 5 capoverso 2 WPPT. Questo diritto della personalità si estingue alla scadenza del termine di protezione secondo il capoverso 1. Se l'artista interprete vive più a lungo, la protezione si estingue con il suo decesso.

Non è necessario disciplinare la durata della protezione dell'artista interprete dai pregiudizi alle sue esecuzioni; conformemente all'articolo 33a capoverso 2, essa è disciplinata dagli articoli 28 segg. CC21.

Art. 39a

Protezione dei provvedimenti tecnici

La presente disposizione protegge i provvedimenti tecnici che il titolare del diritto applica per impedire o controllare utilizzazioni non autorizzate delle sue opere o prestazioni in ambito digitale. I Trattati OMPI, grazie agli obblighi sanciti negli articoli 11 WCT e 18 WPPT, costituiscono il fondamento giuridico di questo nuovo tipo di protezione, attuato dalla presente disposizione.

Il divieto di elusione previsto nel capoverso 1 si applica anche alle azioni volte a rendere inutilizzabili tali provvedimenti, per esempio sopprimendoli o distruggendo21

RS 210

3168

le. Conformemente ai Trattati OMPI, i provvedimenti tecnici non sono protetti in modo generale, ma solo se sono in rapporto con opere o prestazioni protette a loro volta dal diritto d'autore. Detto divieto di elusione non è pertanto applicabile ai provvedimenti tecnici che riguardano opere o prestazioni che non sono di pubblico dominio o contenuti non protetti.

Il capoverso 2, che descrive nel dettaglio i provvedimenti tecnici protetti secondo il capoverso 1, prevede un'ulteriore restrizione del divieto di elusione. Secondo tale disposizione, sebbene la protezione non dipenda dal tipo di tecnologie o installazioni utilizzate, i provvedimenti sono protetti solo se sono destinati e anche atti a impedire impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti dal diritto d'autore. Ciò significa che devono anche esplicare un effetto. La protezione contro l'elusione si limita inoltre a impedire gli impieghi non autorizzati di opere o di prestazioni protette. Conformemente all'articolo 11 WCT e all'articolo 18 WPPT, per atti non autorizzati si intendono le utilizzazioni che la legge riserva ai titolari del diritto. Le restrizioni del diritto d'autore prevalgono dunque sulla protezione dei provvedimenti tecnici.

In generale, l'elusione dei provvedimenti tecnici consiste tuttavia in un atto preparatorio a una violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini. Costituisce un pericolo per tali diritti in quanto rende possibile un'utilizzazione non autorizzata o illecita di opere o prestazioni protette. In tal senso, è giustificato vietare l'atto di elusione come tale. Se risulta tuttavia che l'elusione dei provvedimenti tecnici è servita soltanto a rendere possibile un'utilizzazione lecita, il motivo che giustifica il diritto di elusione, ossia la protezione dagli impieghi non autorizzati, viene a cadere.

Un divieto di elusione che mira alla protezione del diritto d'autore può essere tuttavia unicamente un provvedimento ausiliario che completa i diritti riconosciuti dalla legge. Pertanto, non può essere assoluto e non può nemmeno impedire le utilizzazioni che il legislatore ha previsto a favore della comunità limitando la durata e i diritti della protezione. Un divieto di elusione assoluto modificherebbe la ponderazione degli interessi, che sta alla base della legge, e implicherebbe
un vero e proprio sconvolgimento del sistema. Il confine fra utilizzazioni autorizzate e non autorizzate di opere e prestazioni protette è definito dai diritti spettanti ai beneficiari della protezione e dalle restrizioni di tali diritti e la protezione contro l'elusione non influisce minimamente su di esso. Di conseguenza, il titolare del diritto non può vietare le utilizzazioni lecite nemmeno se queste comportano l'elusione dei provvedimenti tecnici. Sono parimenti esclusi dal divieto di elusione anche gli interventi sui provvedimenti tecnici, che non mirano a un'utilizzazione dell'opera, ma servono per scopi scientifici o sono effettuati per testare o migliorare i provvedimenti tecnici.

Il capoverso 3 vieta gli atti finalizzati a preparare e consentire l'elusione dei provvedimenti tecnici. In tal modo la protezione, conformemente al diritto europeo (art. 6 par. 2 della Direttiva sulla società dell'informazione), va oltre gli obblighi derivanti dagli articoli 11 WCT e 18 WPPT. Mediante questa disposizione, i titolari del diritto ottengono un ampio controllo sulle attrezzature e le prestazioni di servizio che rendono possibile l'elusione. Ai fini della protezione dei provvedimenti tecnici, tale divieto concernente gli atti preparatori dell'elusione potrebbe essere uno strumento ancora più efficace del divieto di elusione sancito nel capoverso 1.

Il capoverso 4 concreta i limiti della protezione contro l'elusione menzionati in precedenza (cfr. commento al capoverso 2) rispetto alle restrizioni del diritto d'autore. L'elusione dei provvedimenti tecnici è vietata ma la violazione di tale 3169

divieto non può essere perseguita né civilmente né penalmente se l'elusione è servita esclusivamente a consentire un'utilizzazione lecita dell'oggetto protetto. È lecita un'utilizzazione che rientra in una restrizione della protezione, che riguarda opere escluse dalla protezione del diritto d'autore secondo l'articolo 5 LDA o che si riferisce a opere e prestazioni il cui termine di protezione è scaduto. Da questa disposizione si evince che la protezione dei provvedimenti tecnici fondata sul diritto d'autore non va oltre il diritto d'autore materiale e non concerne la protezione dei controlli di accesso esistenti per le transazioni commerciali elettroniche, garantita dall'articolo 150bis CP22.

Art. 39b

Osservatorio dei provvedimenti tecnici

Sebbene nell'articolo 39a D-LDA la protezione dei provvedimenti tecnici sia stata configurata in modo tale che i suoi effetti non vadano oltre il diritto d'autore materiale e le limitazioni che esso implica, i provvedimenti tecnici, indipendentemente dalla loro protezione giuridica, possono tuttavia impedire utilizzazioni che secondo le restrizioni del diritto d'autore sono autorizzate. Occorre dunque chiedersi se ed eventualmente quali misure siano necessarie per impedire che l'applicazione di dispositivi di bloccaggio pregiudichi le restrizioni della protezione. La Direttiva sulla società dell'informazione obbliga gli Stati membri ad adottare misure legislative qualora insorgano simili problemi e non vengano presi provvedimenti volontari per risolverli.

Rifacendosi a questo concetto, che dà la priorità all'autoregolamentazione, si intende istituire un osservatorio che, conformemente al capoverso 1, ha due compiti. Secondo la lettera a, deve occuparsi di verificare gli effetti dei provvedimenti tecnici sulle utilizzazioni legalmente autorizzate delle opere, ovvero se la loro applicazione in questo contesto pregiudica gli interessi pubblici. Deve poi assumere una funzione di collegamento tra chi applica i provvedimenti tecnici e le cerchie di utenti che ne sono interessate (lett. b). In questo modo è confrontato direttamente con i problemi risultanti dall'applicazione di tali provvedimenti, pertanto deve valutarli e, in caso di bisogno, promuovere la ricerca di soluzioni concertate tra chi li applica e gli utenti che ne sono interessati. Esso informa inoltre le autorità politiche se la sua attività di mediazione basta a risolvere i problemi su base volontaria oppure se, in base al capoverso 2, devono essere adottati ulteriori provvedimenti.

Nel valutare le ripercussioni dei provvedimenti tecnici, non si deve solo considerare se un'utilizzazione legalmente autorizzata sia limitata o impedita. Occorre piuttosto chiedersi fino a che punto siano effettivamente pregiudicati gli interessi della collettività o di determinate cerchie di utenti che il legislatore ha considerato con una restrizione. Così, ad esempio, il bloccaggio della riproduzione che l'industria dell'intrattenimento installa sui suoi CD e DVD, sebbene impedisca di copiare opere per uso privato, non pregiudica in alcun modo la protezione
della sfera privata che, conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a LDA, costituisce una restrizione derivante da un diritto fondamentale della protezione del diritto d'autore23. I dispositivi di bloccaggio della riproduzione che impediscono di clonare copie di opere digitali quali CD e DVD non cambiano nulla al fatto che la protezione della sfera

22 23

RS 311.0 Cfr. messaggio del 19 giugno 1989 concernente una legge federale sul diritto d'autore, FF 1989 III 474.

3170

privata sia, in sostanza, prioritaria24. La valutazione delle ripercussioni dei provvedimenti tecnici ha dunque lo scopo di determinare se tali provvedimenti siano in contraddizione con l'obiettivo perseguito da una restrizione della protezione. Soltanto in questo caso l'osservatorio aiuterà le cerchie interessate con la sua mediazione.

Il capoverso 2 prevede che l'organizzazione e la procedura dell'osservatorio vengano disciplinate mediante ordinanza. Inoltre, ci è conferita la competenza di sviluppare tale osservatorio assegnandogli ulteriori compiti. Possiamo tuttavia avvalerci di questa competenza solo qualora l'attività di mediazione conformemente al capoverso 1 non dovesse essere sufficiente per evitare che gli interessi pubblici siano pregiudicati a causa della divergenza tra provvedimenti tecnici e restrizioni della protezione. A queste condizioni, potrebbe per esempio essere introdotta una procedura di esame e di approvazione delle direttive che stabiliscono in maniera vincolante quali misure debbano essere adottate da chi applica i provvedimenti tecnici al fine di correggere gli interventi nelle restrizioni della protezione che potrebbero pregiudicare gli interessi pubblici. Tale procedura di approvazione potrebbe essere istituita dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini secondo il modello della sorveglianza delle tariffe ed essere assegnata a questa stessa istanza quale compito supplementare.

I compiti dell'osservatorio andrebbero ripresi da una delle due autorità che svolge un'attività di sorveglianza nel settore del diritto d'autore: da un lato, l'Istituto federale della proprietà intellettuale nella sua qualità di autorità di sorveglianza delle società di gestione (art. 52 LDA) e, dall'altro, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini, che è competente per l'esame e l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55 cpv. 1 LDA).

Entrambe le autorità hanno le conoscenze tecniche necessarie per assumere nuovi compiti e in entrambi i casi questa assunzione sarebbe legata a un effetto sinergico.

Il fatto che l'attività di mediazione prevista nel capoverso 1 lettera b rientri piuttosto nei compiti della Commissione arbitrale federale propendere
la scelta di istituire l'osservatorio presso questa autorità. Tale attribuzione sarebbe appropriata anche nell'ottica di un eventuale sviluppo dell'attività di mediazione nel senso summenzionato.

Art. 39c

Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti

La presente disposizione protegge le informazioni elettroniche. Esse consentono di identificare l'oggetto protetto e l'autore o il titolare e spiegano le modalità e le condizioni della sua utilizzazione. La normativa attua gli obblighi risultanti dagli articoli 12 WCT e 19 WPPT e sanziona unicamente gli atti che violano i diritti d'autore e i diritti di protezione affini. La presente disposizione non comporta tuttavia alcun obbligo per il titolare del diritto o della licenza esclusiva di impiegare informazioni elettroniche per la gestione dei diritti.

Il capoverso 1 prevede il divieto di rimuovere o alterare le informazioni elettroniche per la gestione dei diritti.

Nel capoverso 2, sul modello degli articoli 12 paragrafo 2 WCT e 19 paragrafo 2 WPPT, è definito l'oggetto della protezione.

24

Non ci si attiene a questo principio unicamente in relazione alla protezione di programmi per computer (art. 19 cpv. 4 LDA).

3171

Secondo il capoverso 3, sono altresì vietate la comunicazione senza supporto fisico e la diffusione di esemplari riprodotti se tali atti riguardano oggetti protetti dai quali sono state rimosse o alterate le informazioni elettroniche per la gestione dei diritti.

Contrariamente ai provvedimenti tecnici, le informazioni elettroniche per la gestione dei diritti non possono impedire le utilizzazioni legalmente autorizzate, per cui si rinuncia a inserire una disposizione corrispondente all'articolo 39a capoverso 4 DLDA, che si applica tuttavia se le informazioni elettroniche per la gestione dei diritti sono rimosse o alterate per eludere provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un'utilizzazione autorizzata. In questo caso non si può applicare il divieto di rimuovere o alterare le informazioni per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini.

Art. 62

Azione d'esecuzione di una prestazione

Le azioni d'esecuzione di una prestazione di cui al capoverso 1 contemplano anche la protezione dei provvedimenti tecnici secondo l'articolo 39a D-LDA e la protezione delle informazioni elettroniche per la gestione dei diritti secondo l'articolo 39c DLDA. Il capoverso 1bis lo precisa. È legittimato all'azione chiunque rischia di essere leso nei suoi diritti d'autore o nei suoi diritti di protezione affini a causa di atti che violano la protezione dei provvedimenti tecnici o delle informazioni per la gestione dei diritti.

Art. 67

Violazione del diritto d'autore

La lettera gbis si riferisce alla prerogativa dell'autore, definita nell'articolo 10 capoverso 2 lettera cbis D-LDA, di mettere a disposizione l'opera mediante servizi su richiesta. La lettera i è stata estesa, in accordo con l'articolo 10 capoverso 2 lettera f D-LDA, al diritto di far vedere o udire le opere messe a disposizione. In tal modo, le fattispecie elencate nella presente disposizione sono conformi all'elenco dei diritti di cui all'articolo 10 capoverso 2 D-LDA.

Art. 69

Lesione di diritti di protezione affini

Il capoverso 1 lettera e è stato adeguato all'articolo 33 capoverso 2 lettera e D-LDA, in base al quale tale diritto comprende anche quello di far vedere o udire una prestazione a partire da una trasmissione interattiva. La lettera ebis dichiara fattispecie penale la violazione del diritto dell'artista interprete al riconoscimento della sua qualità di interprete per la sua prestazione (art. 33a cpv. 1 D-LDA). Con la lettera eter l'elenco delle violazioni dei diritti di protezione affini viene esteso, in base agli articoli 33 capoverso 2 lettera d, 36 lettera b e 37 lettera e D-LDA, alla messa a disposizione di prestazioni, supporti audio e audiovisivi ed emissioni.

Art. 69a

Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti

Oltre alla violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini, è punita anche la violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e della protezione delle informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti (art. 39a AP-LDA).

La sanzione che figura nel capoverso 1 corrisponde a quella prevista nell'articolo 150bis del Codice penale, che disciplina la protezione delle transazioni elettroniche.

3172

Le lettere a-d elencano le fattispecie penali che costituiscono una violazione della protezione dei provvedimenti tecnici. Secondo la lettera a, l'elusione dei provvedimenti tecnici è punibile solo se è volta a consentire un'utilizzazione non autorizzata.

Nelle lettere e ed f figurano gli atti puniti dalla legge che costituiscono una violazione della protezione delle informazioni elettroniche per la gestione dei diritti.

In conformità con le disposizioni penali concernenti la violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini, il capoverso 2 prevede per chi agisce per mestiere il perseguimento d'ufficio e una sanzione più severa.

Il capoverso 3 pone esigenze supplementari alla fattispecie soggettiva della violazione della protezione delle informazioni elettroniche per la gestione dei diritti. In base a tali esigenze, gli atti previsti nel capoverso 1 lettere d ed e sono punibili soltanto se la persona che li commette sa o in base alle circostanze è tenuta a sapere che in tal modo prepara o dissimula una violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini.

2.4 Art. 19

Ulteriori modifiche della legge sul diritto d'autore Utilizzazione dell'opera per uso privato

La presente restrizione della protezione riguardo alla riproduzione di opere per l'utilizzazione per uso privato è adeguata all'ambito digitale mediante varie precisazioni e un nuovo capoverso 5. La spiegazione dei confini di questa restrizione della protezione avviene anche nell'ottica del cosiddetto test dei tre livelli (cfr. n. 2.1, art. 10 WCT, al quale, conformemente all'articolo 10 WCT e all'articolo 16 WPPT, gli Stati contraenti devono attenersi nello stabilire le limitazioni.

Il capoverso 2 contiene due precisazioni. La prima consiste nell'avvertenza che la facoltà di far allestire da terzi copie per uso privato vale con riserva del capoverso 3.

In tal modo è chiaro che per le copie allestite da terzi su ordinazione di una persona legittimata a usarle a titolo privato ai sensi del capoverso 1 sono, in ogni caso, applicabili le limitazioni che figurano nel capoverso 3. La seconda precisazione riguarda il secondo periodo della disposizione. Specifica che il termine «terzi» ai sensi del capoverso 2 non si applica soltanto alle biblioteche che mettono a disposizione dei loro utilizzatori fotocopiatrici, ma anche ad altri istituti o imprese che offrono tale possibilità o alla loro clientela.

Un'ulteriore precisazione riguarda il capoverso 3. Esso specifica che per cerchia privata esclusa dalle limitazioni della presente disposizione s'intende unicamente quella descritta nel capoverso 1 lettera a LDA. Questo significa che la copia integrale dell'opera disponibile in commercio è consentita unicamente a una persona fisica che utilizza tale copia per uso privato. In questo contesto, la formulazione «al di fuori della cerchia privata» non va intesa in senso geografico. Il processo di copiatura può avvenire anche all'infuori dell'ambito personale di chi lo effettua, ma non può essere effettuato da una persona che non appartiene né alla cerchia dei parenti né a quella degli amici del destinatario della copia.

Il nuovo capoverso 5 si riferisce a pratiche di riproduzione connesse all'operazione di scaricare opere messe lecitamente a disposizione mediante servizi su richiesta quali iTunes. Per simili riproduzioni, esso sopprime le disposizioni limitative che, conformemente al capoverso 1 lettera c e al capoverso 3, si applicano alla copia di 3173

opere per uso privato. Ciò è necessario affinché, oltre alle persone fisiche, anche gli enti giuridici quali istituti scolastici, imprese, amministrazioni pubbliche, biblioteche, istituti ecc. possano procurarsi opere direttamente mediante il commercio elettronico, senza entrare in conflitto con le condizioni per la riproduzione per uso privato. Inoltre, con il capoverso 5, le riproduzioni legate all'acquisto elettronico di opere possono essere escluse dalla normativa sui compensi contemplata dall'articolo 20 capoversi 2 e 3 LDA. Nello scaricare opere mediante servizi elettronici a pagamento, i consumatori non devono essere gravati ulteriormente dalla suddetta normativa per la riproduzione per uso privato. Nel fissare l'ammontare dell'indennizzo, occorrerà tenere conto della limitazione dell'obbligo di compenso, sempre che il compenso per supporti vergini (art. 20 cpv. 3 LDA) contempli anche supporti di memorizzazione utilizzati per scaricare opere mediante servizi su richiesta.

Secondo il capoverso 5, solo tali pratiche di riproduzione non sono legate a condizioni e diritti al compenso connessi al richiamo di opere messe lecitamente a disposizione. La disposizione non si applica se le opere sono state scaricate per uso privato a partire da una fonte illegale, ad esempio un mercatino di scambi.

Conformemente al capoverso 3 lettera a, l'impiego di una fonte illegale è inammissibile in quanto serve ad aggirare l'acquisto di esemplari di opere disponibili in commercio. Questa limitazione dell'uso privato si applica, per analogia, anche alle opere proposte attraverso il commercio elettronico, tuttavia non all'utilizzazione di opere da parte di una persona fisica per uso privato. Nell'utilizzazione di opere nell'ambito ristretto della sfera privata non si deve quindi fare una distinzione tra fonti legali e illegali, che potrebbe risultare difficile nel singolo caso.

Art. 24

Esemplari d'archivio e copie di sicurezza

Il nuovo capoverso 1bis estende l'attuale restrizione della protezione agli esemplari d'archivio e alle copie di sicurezza. L'estensione è necessaria poiché l'ambito digitale pone notevoli problemi alle istituzioni che si occupano di conservare le nostre conoscenze e le nostre conquiste culturali. Per potere garantire la sicurezza e la conservazione delle loro collezioni, devono avere la possibilità di gestirle su supporti d'informazione analogici e digitali, secondo l'ultimo stato della tecnologia. Ne fa parte soprattutto l'allestimento di archivi elettronici nei quali possono essere memorizzati in maniera sicura e razionale dati protetti e dati non protetti. Affinché i dati memorizzati digitalmente rimangano in una forma leggibile, devono essere trasferiti su nuovi supporti di memorizzazione ed essere adeguati costantemente al nuovo ambiente software e hardware. Occorre inoltre considerare che l'inalterabilità dei supporti di dati digitali è nettamente più breve rispetto a quella dei supporti di dati analogici (libri, dischi in vinile ecc.). Gli archivi digitali devono perciò essere rinnovati periodicamente. Ciò implica pratiche di riproduzione che, nell'interesse di conservare la conoscenza e la cultura, dovrebbero essere escluse dalla protezione del diritto d'autore. Non sono tuttavia interessate da questa restrizione le procedure di riproduzione e di memorizzazione alle quali, oltre alla conservazione delle collezioni, è collegato anche uno scopo commerciale, ad esempio l'approntamento di una banca dati dalla quale possono essere richiamate opere memorizzate. Sarebbe parimenti inammissibile duplicare l'esemplare di un'opera disponibile sul mercato (ad es. un CD o un DVD), per evitare l'acquisto di un esemplare necessario all'archiviazione.

3174

Art. 24a

Riproduzioni temporanee

Questa disposizione tiene conto delle esigenze della moderna tecnologia della comunicazione, escludendo dalla protezione determinati atti di riproduzione, tecnicamente indispensabili, temporanei e accessori. In queste restrizioni della protezione rientrano per esempio le riproduzioni che avvengono al momento della registrazione sul server di provider d'accesso quando qualcuno richiama via Internet opere o altri oggetti protetti. Si tratta dunque di riproduzioni transitorie risultanti dall'uso vero e proprio dell'opera ­ per esempio dalla sua messa a disposizione ­ e che pertanto non hanno un rilievo economico proprio. Le condizioni enumerate nelle lettere a­d devono essere soddisfatte cumulativamente affinché si applichi la presente restrizione. Di conseguenza, sono autorizzati anche il «browsing» e il «caching», sempre che i relativi atti di riproduzione soddisfino i requisiti di questa restrizione della protezione.

Questa nuova disposizione, che ricalca l'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva della società dell'informazione, è di grande importanza in ambito digitale ed è l'unica restrizione della protezione che gli Stati membri dell'Unione europea devono effettivamente attuare. Questa restrizione limita la responsabilità dei provider d'accesso nei confronti del titolare del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini nell'interesse di un impiego efficace dei moderni sistemi di comunicazione. È tuttavia applicabile unicamente a determinati casi particolari che non pregiudicano il normale sfruttamento dell'opera e delle prestazioni protette. In tal modo, questa restrizione della protezione corrisponde alle esigenze del cosiddetto test dei tre livelli che, conformemente all'articolo 10 WCT e all'articolo 16 WPPT, va sempre rispettato quando sono previste restrizioni della protezione.

Art. 24b

Riproduzione ai fini di diffusione

Questa nuova disposizione limita il diritto di riproduzione in relazione con la registrazione di opere musicali non teatrali ai fini di diffusione. Nell'avamprogetto del 1989 avevamo già previsto un'eccezione analoga (cfr. FF 1989 III 479), che fu però stralciata durante i dibattiti parlamentari perché, tenuto conto della prassi vigente in materia di diritto d'autore, si rivelò superflua. L'introduzione della protezione dei diritti affini ha tuttavia portato a una nuova situazione. È pur vero che, secondo l'articolo 35 LDA, per l'utilizzazione ai fini di diffusione di supporti audio disponibili in commercio esiste soltanto un diritto al compenso che, in conformità al diritto di diffusione di opere musicali esercitato dalle società di gestione collettiva, è sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale licenza legale non si estende tuttavia agli atti di riproduzione connessi all'utilizzazione ai fini di diffusione di supporti audio. Ciò significa che la norma voluta dal legislatore con l'articolo 35 LDA non è applicabile nella prassi perché gli organismi di diffusione devono versare il compenso per il diritto di riproduzione degli artisti interpreti e dei produttori di supporti audio separatamente e all'infuori dalla sorveglianza della Confederazione e, di conseguenza, dal controllo dell'adeguatezza delle tariffe.

Il capoverso 1 sottopone il diritto di riproduzione degli autori di musica, degli artisti interpreti e dei produttori, per quanto riguarda l'utilizzazione ai fini di diffusione di supporti audio e audiovisivi, all'obbligo della gestione collettiva. Per tale tipo d'utilizzazione, crea pertanto un ordinamento uniforme e a sé stante e completa la norma voluta con l'articolo 35 LDA. La limitazione del diritto di riproduzione 3175

connessa con questa normativa si basa sull'articolo 11bis capoverso 3 della Convenzione di Berna e sull'articolo 15 capoverso 1 lettera c della Convenzione di Roma. A questa eccezione si possono tuttavia appellare solamente gli organismi di diffusione soggetti alla legge federale del 21 giugno 199125 sulla radiotelevisione. Poiché lo sviluppo tecnologico rende vaga la nozione di organismi di diffusione, che non è definita nella LDA, con questa restrizione si vuole evitare un'estensione del campo di applicazione e una conseguente incertezza del diritto. La disposizione si applica soltanto ai supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio e non ad altre fissazioni di interpretazioni musicali. In ambito digitale, l'espressione "disponibili in commercio" va però intesa nel senso che la nuova disposizione contempla anche il commercio elettronico di opere musicali.

Sottoporre il diritto di riproduzione ai fini di diffusione alla gestione collettiva obbligatoria significa far valere, per i titolari originali, il diritto di riproduzione nell'ambito definito dalla presente disposizione unicamente mediante una società di gestione autorizzata. In tal modo, ai titolari originali del diritto è precluso anche l'esercizio del diritto di vietare. Infatti, la gestione collettiva del diritto di riproduzione, quando esso è collegato con il diritto di diffusione, esclude l'esercizio individuale del diritto di vietare. Pertanto, unicamente le società di gestione stesse potrebbero esercitare il diritto di vietare, a condizione tuttavia di rispettare i loro obblighi (art. 44 segg.). Inoltre non è consentito che una categoria di titolari del diritto eluda la gestione collettiva obbligatoria negando il proprio diritto di riproduzione alle società di gestione. In questo contesto, il diritto di vietare può avere solamente la funzione di imporre agli utilizzatori le condizioni tariffarie che sono state stabilite.

Finora, il compenso per la riproduzione di supporti audio e audiovisivi ai fini di diffusione ha potuto essere negoziato dagli artisti interpreti e dai produttori con gli organismi di diffusione nell'ambito della loro autonomia. Conformemente alla nuova regolamentazione, tale compenso dovrà essere integrato nelle tariffe di diffusione esistenti, che soggiacciono all'esame dell'adeguatezza effettuato dalla
Commissione federale arbitrale.

Il capoverso 2 attua le premesse dalle quali la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma fanno dipendere l'introduzione di una tale restrizione della protezione. Il margine di manovra esistente in base alle due Convenzioni non è sfruttato nel senso che il diritto svizzero non prevede una licenza gratuita per la riproduzione ai fini di diffusione. Il capoverso 2 precisa che la presente restrizione della protezione riguarda esclusivamente il diritto di riproduzione. Questo significa in particolare che la disposizione non è applicabile se la musica è utilizzata per la colonna sonora di un telefilm. Infatti, il collegamento di una musica con un'altra opera non concerne più soltanto il diritto di riproduzione, ma anche il diritto all'integrità dell'opera di cui all'articolo 11 capoverso 1 LDA. In tale contesto, si parla anche del cosiddetto diritto di sincronizzazione.

Art. 24c

Utilizzazione da parte di disabili

La presente disposizione modifica i limiti del diritto d'autore mediante una restrizione della protezione in favore dei disabili. Intende facilitare ai disabili l'accesso a opere protette dal diritto d'autore, consentendo di raggiungere l'obiettivo fissato

25

RS 784.40

3176

dalla legge federale del 13 dicembre 200226 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis), entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Secondo il capoverso 1 è consentito riprodurre opere già pubblicate in una forma che le renda fruibili ai disabili. Tale restrizione della protezione permette per esempio di trasporre nella scrittura per ciechi un'opera letteraria pubblicata sotto forma di libro affinché anche gli ipovedenti ne possano fruire. Il capoverso 2 precisa che tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione a condizione di essere destinati all'uso esclusivo dei disabili. Di conseguenza, non è ammesso offrire a persone non disabili esemplari dell'opera allestiti in virtù di tale eccezione.

Il capoverso 3 prevede che l'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera; secondo il capoverso 4 tale diritto può essere esercitato solo da una società di gestione autorizzata. L'allestimento e la distribuzione di singoli esemplari dell'opera sono tuttavia esentati dall'obbligo del compenso.

La delimitazione fra quando il ricorso a tale eccezione è soggetto all'obbligo del compenso e quando non lo è avviene a livello tariffario e sottostà al controllo dell'adeguatezza effettuato dalla Commissione arbitrale federale.

Va infine menzionato che, secondo l'articolo 38 LDA, detta restrizione della protezione riguarda non soltanto i diritti d'autore ma anche i diritti di protezione affini.

Art. 40

Ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione

Il capoverso 1, per motivi di sistematica, distingue fra quattro settori di gestione sottoposti alla sorveglianza della Confederazione e non più soltanto fra due come avveniva finora. La lettera a rimane immutata e si riferisce ai diritti esclusivi sulle opere musicali non teatrali il cui esercizio soggiace alla sorveglianza della Confederazione. La lettera abis si riferisce ora ai diritti esclusivi che, secondo l'articolo 22 LDA e l'articolo 24b D-LDA, possono essere esercitati soltanto collettivamente e sotto la sorveglianza della Confederazione. La lettera b si riferisce ai diritti al compenso contenuti nella legge, ai quali si aggiunge ora quello dell'articolo 24c capoverso 3 D-LDA, e che possono essere esercitati solamente dalle società di gestione autorizzate e sotto la sorveglianza della Confederazione. Il capoverso 3 precisa che la riserva della gestione personale si riferisce unicamente all'esercizio dei diritti sulle opere musicali non teatrali.

Art. 52

Autorità di sorveglianza

La riveduta ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 200427 (OgeEm), che disciplina i dettagli dell'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 199728 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), regolamenta ora gli emolumenti nell'Amministrazione federale. Non è quindi più necessaria una normativa di diritto speciale in materia di emolumenti, per cui il capoverso 2 può essere abrogato.

26 27 28

RS 151.3 RS 172.041.1 RS 172.010

3177

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sul personale

3.1.1

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La revisione della legge sul diritto d'autore attribuisce alla Confederazione nuovi compiti in seguito all'istituzione di un osservatorio conformemente all'articolo 39b D-LDA. L'attribuzione dell'osservatorio a un'autorità esistente sarà disciplinata mediante ordinanza. Tale osservatorio sarà istituito presso la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini o presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) permettendo, in entrambi i casi, di avvalersi di strutture già esistenti che possiedono le conoscenze necessarie. Dal profilo delle risorse umane, le due opzioni sono equivalenti, poiché questa attività supplementare richiede soltanto un posto a metà tempo. Le ripercussioni finanziarie sul bilancio della Confederazione sono quindi minime. Sono addirittura nulle se questo nuovo compito venisse assunto dall'IPI, dato che quest'ultimo tiene una contabilità propria che non ha alcuna incidenza sul conto finanziario della Confederazione.

Per quanto si possa prevedere, il disegno non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale nemmeno per i Cantoni e i Comuni.

Anche nella sua qualità di utilizzatore di opere e di prestazioni protette, l'ente pubblico non dovrà attendersi maggiori oneri.

3.2

Per l'economia

3.2.1

Necessità e possibilità di intervento dello Stato

Senza la protezione del diritto d'autore, i beni culturali sarebbero esposti a un disfunzionamento del mercato. Infatti, se non fossero protetti, una volta pubblicati questi beni immateriali sfuggirebbero al controllo del loro autore e, di conseguenza, sarebbero alla mercè di chiunque volesse farne uso e sfruttarli liberamente.

Una volta resi pubblici, i beni culturali diventano quindi di dominio pubblico. La loro caratteristica di non-esclusività (non è possibile impedire a terzi di utilizzarli) unita a quella di non-antagonismo (l'utilizzazione del sapere da parte di una persona non esclude né limita l'utilizzazione dello stesso sapere da parte di altre persone) fanno sì che, se il mercato non fosse regolamentato, la creazione o la diffusione di questi beni non sarebbe sufficientemente stimolata.

La stimolazione della creazione costituisce quindi l'argomento economico che giustifica l'intervento regolatore dello Stato finalizzato a mantenere e a sviluppare un sistema di protezione della proprietà intellettuale. Gli investimenti messi in atto per creare un'opera o fornire una prestazione connessa con l'opera in questione devono essere remunerati. Di conseguenza, un bene protetto può essere utilizzato soltanto se l'autore, l'artista interprete, il produttore di supporti audio o audiovisivi oppure l'organismo di diffusione ne ha dato il relativo consenso (mediante licenza).

Statuendo l'esclusività dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini si mettono a punto i mezzi di controllo di questi beni immateriali che, di fatto, sono incontrollabili, creando altresì le premesse per il funzionamento del mercato dei beni culturali e

3178

gli incentivi necessari agli investimenti nelle diverse branche dell'economia culturale.

La presente revisione intende adeguare la legislazione attuale alle sfide della società dell'informazione e alle innovazioni tecniche di diffusione della stessa. La società dell'informazione è caratterizzata da innovazioni che avvengono a cicli sempre più brevi e da una crescente importanza dell'accesso al sapere e della sua divulgazione.

Essa offre altresì nuovi sbocchi commerciali sviluppando forme inedite di utilizzazione delle opere e delle prestazioni protette mediante transazioni elettroniche e servizi29. Per garantire l'innovazione occorre pertanto adeguare il quadro giuridico a queste nuove realtà.

Le tecnologie digitali hanno fortemente contribuito a semplificare la trasmissione e la riproduzione di opere e prestazioni protette. Il moltiplicarsi degli atti di pirateria30 costituisce una minaccia non solo per i grandi gruppi ma anche per le piccole e medie imprese, per non parlare di chi crea la cultura. Dimostra inoltre che l'attuale sistema di protezione improntato alle tecnologie analogiche non è più sufficiente per confrontarsi con queste nuove esigenze. È quindi indispensabile migliorare il sistema per proteggere in modo appropriato, anche in ambito digitale, gli operatori della cultura, promuovere un clima favorevole alle creazioni artistiche e favorire lo sviluppo dei settori economici interessati.

La protezione del diritto d'autore si è sempre inserita in un contesto internazionale.

Nell'era attuale delle reti globali d'informazione, l'armonizzazione dei sistemi di protezione nazionali riveste un'importanza ancora maggiore per le relazioni commerciali internazionali. Infatti, le differenze fra gli ordinamenti giuridici nazionali e i livelli di protezione possono costituire ostacoli non tariffari al commercio. Per evitare tali ostacoli e offrire all'economia culturale condizioni quadro conformi alle norme internazionali, è particolarmente importante adeguare la legislazione svizzera sia alle prescrizioni internazionali (WCT, WPPT) sia alla Direttiva europea sulla società dell'informazione.

La legge sul diritto d'autore non è soltanto uno strumento di politica culturale, ma anche di politica economica e, in tal senso, mira a equilibrare gli interessi in gioco.

Da un lato, deve stimolare la
promozione della creazione di beni culturali e, dall'altro, deve tener conto dell'interesse pubblico generale ad accedere il più liberamente possibile all'informazione e a utilizzare le tecnologie della comunicazione

29

30

Il volume d'affari complessivo dell'economia culturale in senso stretto (industrie della musica, del cinema e del libro, arte e arte drammatica) in Svizzera è di 5,3 miliardi di franchi (nel 2000). Insieme all'economia culturale in senso lato (diffusione culturale e mediale) giunge a una cifra d'affari di 17 miliardi di franchi (nel 2000), che corrisponde a 82 000 impieghi nel settore o al 2% dell'economia totale. La crescita dell'attività nel settore culturale svizzero è pari al 4,5%, situandosi ben al di sopra della media. Cfr. Kultur, Wirtschaft, Schweiz, Das Umsatz- und Beschäftigungspotential des kulturellen Sektors, erster Kulturwirtschaftsbericht Schweiz, Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zurigo 2003.

Secondo alcune stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) le contraffazioni rappresentano circa il 7­9% del commercio mondiale.

L'industria del cinema e della televisione in senso stretto è tra le più colpite. Secondo l'Associazione svizzera di lotta contro la pirateria (Schweizer Vereinigung zur Bekämpfung der Piraterie), l'industria audiovisiva stima, a livello di grossisti, perdite pari a 90 milioni di franchi. Questa cifra non comprende le perdite, ben più elevate, registrate nell'industria musicale.

3179

in costante evoluzione. Il legislatore deve quindi trovare il giusto equilibrio, nel pieno rispetto degli standard definiti a livello internazionale.

3.2.2

Conseguenze per i singoli gruppi sociali

Titolari del diritto I provvedimenti introdotti dalla revisione del diritto d'autore contribuiscono a migliorare la protezione degli autori e degli altri titolari. Da un lato, tali provvedimenti permettono loro di trarre profitto dalle loro opere e prestazioni anche nel settore delle tecnologie digitali. Dall'altro, creano le premesse necessarie per lottare efficacemente contro le nuove forme di pirateria. Infatti, le tecniche digitali hanno aperto nuove possibilità di sfruttamento che richiedono nuove basi legali per poter essere impiegate in modo ottimale sia nell'interesse degli autori che nell'interesse pubblico. È necessario definire nuove condizioni quadro per l'economia culturale, che continua a essere orientata verso le forme di utilizzazione analogica, affinché possa svilupparsi nell'ambiente digitale senza pregiudicare gli interessi degli autori.

Intermediari culturali Gli intermediari culturali, l'anello di congiunzione tra gli autori e il pubblico, sono tributari di una buona protezione degli investimenti. Se la protezione del diritto d'autore non fosse estesa alle forme di sfruttamento digitale delle opere e delle prestazioni, le attuali strutture della produzione e della diffusione culturale non potrebbero adeguarsi al nuovo ambiente. Ne sono un esempio lampante le difficoltà che stanno attualmente attraversando i produttori di supporti audio e audiovisivi. La ratifica e l'attuazione dei due trattati OMPI e l'introduzione delle nuove restrizioni del diritto d'autore nella legge (art. 24a e b D-LDA) permetteranno di colmare tali lacune.

Consumatori Dal profilo del consumatore, si potrebbe essere portati a pensare che la protezione del diritto d'autore comporti di fatto soltanto un aumento dei prezzi dei beni culturali: in ogni caso, è la conclusione a cui si giunge raffrontando il prezzo di una copia dell'opera prodotta legalmente con quello di una copia pirata. Occorre tuttavia considerare che, di solito, la copia pirata nasce dall'appropriazione indebita e senza sforzi di una prestazione fornita da un terzo. La pirateria permette quindi di risparmiare anzitutto sugli investimenti nella produzione e la commercializzazione, per esempio di un CD. Tali investimenti corrispondono a parecchie volte gli emolumenti per la licenza che il produttore di fonogrammi deve versare all'autore. L'assenza
di protezione contro la pirateria pregiudica gli investimenti da cui dipende la creazione e la diffusione di beni culturali e questo non può certo essere nell'interesse dei consumatori, dato che frenerebbe la creatività e comporterebbe una diminuzione dell'offerta culturale. Permettendo di mantenere un'offerta culturale più ampia possibile, il progetto di revisione è quindi nell'interesse dei consumatori.

Piccole e medie imprese (PMI) In qualità d'intermediari culturali, le PMI ­ sia che si tratti di editori, produttori di software o di fonogrammi ­ dipendono dalle condizioni giuridiche generali poiché consentono loro di commercializzare i loro prodotti in modo redditizio. Il nuovo 3180

diritto su richiesta, la protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni elettroniche per la gestione dei diritti consentono a queste imprese di sviluppare nuovi modelli commerciali.

3.2.3

Valutazione di alcuni provvedimenti

È difficile prevedere e quantificare le ripercussioni economiche dei provvedimenti preconizzati. Infatti, nella maggior parte dei casi le conseguenze saranno indirette. I provvedimenti commentati qui di seguito si prefiggono anzitutto di stimolare la creatività nell'economia culturale e, indirettamente, lo sviluppo della società dell'informazione.

Diritto su richiesta Questo diritto conferisce ai titolari la possibilità di controllare l'utilizzazione delle loro opere e prestazioni in Internet. Ciò consente loro di proporle in forme inedite di utilizzazione elettronica, completando e, in parte, sostituendo alcune utilizzazioni tradizionali. Favorire questa evoluzione è anche nell'interesse dei consumatori, la cui domanda di modi di trasmissione elettronica dell'informazione più efficaci e più rapidi è in costante aumento. È difficile dire se queste nuove forme di trasmissione, che facilitano i flussi d'informazioni, renderanno anche meno care le opere. Se i costi di produzione non diminuiranno molto, quelli delle transazioni potrebbero invece diminuire sensibilmente grazie ai vantaggi della distribuzione digitale.

Altri provvedimenti La protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti è un nuovo strumento di lotta contro la pirateria nel settore digitale imposto dalle norme internazionali. Dato che non fonda nuovi diritti per gli autori e gli altri titolari, questo strumento deve permettere all'economia culturale di svilupparsi normalmente in ambito digitale. La protezione giuridica conferita ai provvedimenti di carattere tecnico (p. es. blocco delle copie o dell'accesso) grazie ai quali il titolare del diritto può controllare l'utilizzazione delle sue opere e prestazioni protette, accessibili sotto forma digitale, permette appunto di raggiungere tale obiettivo. Il disegno di revisione prevede tuttavia anche provvedimenti intesi a tutelare il consumatore dall'impiego abusivo di mezzi tecnici di controllo (cfr. art. 39b D-LDA).

Il presente disegno prevede inoltre una serie di nuove restrizioni del diritto d'autore destinate a facilitare l'accesso alle opere e alle prestazioni protette, senza tuttavia pregiudicarne il normale sfruttamento da parte dei titolari del diritto. Le restrizioni tengono conto della necessità di garantire la libertà dei flussi d'informazione nella società dell'informazione.

3.2.4

Ripercussioni sull'economia in generale

Nel valutare l'impatto del presente disegno sull'economia in generale occorre considerare che si tratta di attuare norme internazionali allo scopo di adeguare alle esigenze imposte dalle nuove tecnologie un sistema di protezione che ha dato buona prova di sé. Il miglioramento della protezione non è soltanto nell'interesse degli autori e dei produttori, ma è anche la condizione necessaria allo sviluppo 3181

dell'economia culturale in un nuovo ambiente. L'obiettivo è di incrementare la competitività dell'industria dei beni culturali e di migliorare la certezza del diritto nel settore dell'utilizzazione delle opere e delle prestazioni protette. Solo una protezione che possa esplicare tutti i suoi effetti nel nuovo ambiente della società dell'informazione può stimolare gli investimenti necessari a qualsiasi attività creatrice e innovativa, senza la quale non vi sarebbe creazione di valore nell'industria culturale.

Lo scopo del diritto d'autore è stimolare la creatività e incentivare gli investimenti nei beni culturali in settori in cui il libero mercato sarebbe un ostacolo a tale sviluppo. La produzione di beni culturali ha per corollario la creazione di posti di lavoro, una crescita più sostenuta e, di conseguenza, una migliore attrattiva della piazza economica svizzera. La creatività e la protezione degli investimenti sono fattori essenziali per la creazione di valore aggiunto, ma a loro volta dipendono da fattori, fra i più disparati, e da ulteriori condizioni quadro, per cui è quasi impossibile quantificare con precisione le ripercussioni economiche dei provvedimenti proposti.

Un quadro giuridico armonizzato è garante della certezza del diritto e di un livello di protezione elevato nell'ambito della proprietà intellettuale, due condizioni essenziali per stimolare gli investimenti nella creatività e l'innovazione e accrescere la competitività dell'industria svizzera.

È probabile che l'adeguamento della protezione del diritto d'autore alle esigenze tecnologiche della società dell'informazione comporti un aumento degli scambi commerciali dei beni protetti. Nuove imprese potrebbero cogliere tale opportunità per inserirsi nel mercato dei beni culturali.

3.3

Regolamentazioni alternative

Lo status quo sarebbe la sola alternativa possibile alla maggior parte delle misure di regolamentazione proposte. La crisi che vari settori dell'industria culturale stanno attraversando e gli sviluppi in atto a livello internazionale (WCT e WPPT) e regionale (Direttiva sulla società dell'informazione) mostrano tuttavia chiaramente che, nel settore del diritto d'autore, lo status quo non può essere la risposta allo sviluppo tecnologico e alle sfide della società dell'informazione.

3.4

Aspetti pratici dell'esecuzione

La revisione parziale della LDA permette di ottimizzare l'esecuzione della legislazione sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini. Le modifiche proposte contribuiscono a migliorare la certezza del diritto e, di conseguenza, a semplificarne l'esecuzione.

3182

4

Programma di legislatura

La revisione è stata annunciata nel rapporto sul programma di legislatura 2003­ 200731.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

5.1.1

Ratifica dei trattati OMPI e modifiche della legge sul diritto d'autore

Il decreto federale che approva due trattati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d'autore poggia sugli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Il primo articolo attribuisce alla Confederazione una competenza generale negli affari esteri, mentre il secondo conferisce all'Assemblea federale la competenza di concludere trattati internazionali.

5.1.2

Altre modifiche della legge sul diritto d'autore

Le altre modifiche della legge sul diritto d'autore si fondano, come la legge in vigore, sugli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale (art. 31bis cpv. 2, 64 e 64bis Cost. 1874).

5.2

Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è stata emendata dall'Accordo del 21 giugno 200132. Quest'ultimo include la protezione della proprietà intellettuale che è retta dall'articolo 19 e dall'allegato J. L'articolo 2 paragrafo 2 di detto allegato prevede per gli Stati membri l'obbligo di aderire al WCT e al WPPT entro il 1° gennaio 2005. Questo accordo è stato approvato con decreto federale del 14 dicembre 200133, ratificato dalla Svizzera il 12 aprile 2002 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. Con la revisione della legge sul diritto d'autore e la ratifica dei due trattati OMPI, la Svizzera adempie così anche agli obblighi che ha assunto nell'ambito dell'AELS.

5.3

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 della Costituzione federale, sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione 31 32 33

FF 2004 1017 RS 0.632.31 RU 2003 2684 segg.

3183

internazionale (n. 2) e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n.

3).

Entrambe le Convenzioni internazionali possono essere denunciate in qualsiasi momento. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI (cfr. art. 23 WCT e art. 31 WPPT). Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte di detti trattati (cfr.

art. 17 WCT e art. 26 WPPT). La Svizzera è membro dell'OMPI dal 26 aprile 1970, motivo per cui non è necessaria un'altra adesione a un'organizzazione internazionale.

L'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200234 sull'Assemblea federale definisce l'espressione «disposizioni che contengono norme di diritto» come disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono ritenute «importanti» le disposizioni che nel diritto svizzero, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. Secondo l'articolo 164 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, devono essere retti a livello formale di legge i diritti e i doveri delle persone.

Il WCT contempla soprattutto disposizioni quadro che impongono al legislatore svizzero di emanare regolamentazioni. Le disposizioni più importanti riguardano la protezione sia delle misure tecnologiche (art. 11 WCT) sia delle informazioni sulla gestione dei diritti (art. 12 WCT) e devono essere trasposte a livello di legge. Il WCT prevede un diritto direttamente applicabile: il diritto della messa a disposizione del pubblico, detto anche di comunicazione al pubblico (art. 8 WCT) o diritto su richiesta. Benché tale diritto sia già contemplato nella clausola generale dell'articolo 10 capoverso 1 LDA, il legislatore preferisce, nell'interesse della certezza del diritto e in conformità con l'articolo 8 WCT, formularlo esplicitamente nella lettera cbis dell'articolo 10 capoverso 2 e farlo così figurare nell'elenco non esaustivo di tale articolo.

Anche il WPPT contempla, oltre alle disposizioni quadro, norme di diritto materiale direttamente applicabili dalle Parti contraenti e che non figurano
nell'attuale legislazione svizzera. Il trattato conferisce agli artisti interpreti o esecutori diritti morali (art. 5 WPPT) che vanno oltre la protezione della personalità prevista dagli articoli 28 e seguenti del Codice civile35. Inoltre concede agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico (art. 10 e 14 WPPT) che non figura ancora nell'attuale LDA. (Sulle disposizioni direttamente applicabili cfr. anche n. 1.1.3).

Entrambi i trattati internazionali che la Svizzera intende ratificare comprendono disposizioni importanti che devono essere attuate a livello di legge. Il decreto federale relativo all'approvazione della loro ratifica va pertanto sottoposto a referendum facoltativo.

34 35

RS 171.10 RS 210

3184

5.4

Delega di competenze legislative

L'articolo 39b capoverso 2 D-LDA conferisce al nostro Consiglio la competenza di disciplinare mediante ordinanza l'organizzazione dell'osservatorio dei provvedimenti tecnici e le relative procedure. Questa delega è conforme all'autonomia del Consiglio federale in materia di organizzazione delle unità amministrative (art. 8 LOGA36) e sgrava la legge. Ci spetta inoltre la competenza di estendere il campo di attività di tale osservatorio mediante l'attribuzione di nuovi compiti. Questa norma di delega permette di reagire in tempo utile agli sviluppi della tecnologia.

36

RS 172.010

3185

3186