Termine di referendum: 13 luglio 2006

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20042, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell'Europa dell'Est nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia, nonché nella transizione verso l'economia di mercato e nell'instaurazione delle relative strutture sociali.

1

Sono Stati dell'Europa dell'Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell'Europa dell'Est e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

2

Nell'ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Malta e Cipro.

3

Art. 2

Obiettivi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est persegue i seguenti obiettivi:

1 2

a.

la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;

b.

la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell'economica di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l'aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

RS 101 FF 2004 1705

2006-0945

3273

Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Art. 3

Principi

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

1

I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell'Europa dell'Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

2

Essi presuppongono che lo Stato o l'istituzione partner prenda propri efficaci provvedimenti.

3

Art. 4

Democrazia e diritti dell'uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In caso di grave violazione di questi principi, esso può prendere provvedimenti e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5

Modalità

I provvedimenti possono essere eseguiti nell'ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.

Art. 6

Coordinamento

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell'Europa dell'Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.

Sezione 2: Provvedimenti Art. 7

Forme di cooperazione

La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est può assumere le seguenti forme: a.

cooperazione tecnica;

b.

cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l'aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'indebitamento e le garanzie di credito;

c.

provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale;

d.

provvedimenti atti a promuovere l'impiego di mezzi del settore privato;

e.

qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti secondo le lettere a­d, idonea al raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 2.

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Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Art. 8

Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di: a.

contributi a fondo perso;

b.

mutui;

c.

partecipazioni;

d.

garanzie.

Art. 9

Provvedimenti misti

I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento Art. 10

Crediti quadro

I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale semplice.

Art. 11

Emolumenti per garanzie di credito

Se concede garanzie di credito, la Confederazione può riscuotere emolumenti dai beneficiari delle garanzie. Questi emolumenti contribuiscono a coprire le spese amministrative e i costi derivanti da eventuali danni.

1

L'emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, nonché dell'importo e della durata della garanzia.

2

3 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli emolumenti; al riguardo può tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati dell'Europa dell'Est.

4

I danni devono essere coperti in primo luogo con i proventi degli emolumenti.

Sezione 4: Esecuzione Art. 12

Priorità

Il Consiglio federale fissa le priorità e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi della stessa e tiene conto dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

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Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Art. 13

Accordi e contratti

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un'organizzazione internazionale.

1

Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

2

Art. 14 1

Collaborazione con terzi

La progettazione e l'esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

2

Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative.

3

Per adempiere gli obiettivi secondo la presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

4

Art. 15

Coordinamento nell'amministrazione federale

Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all'amministrazione federale nell'ambito della politica nei confronti dell'Europa dell'Est.

Art. 16

Trattamento dei dati

Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

1

a.

cognome, nome e data di nascita;

b.

luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;

c.

religione;

d.

stato civile;

e.

numero AVS;

f.

informazioni sulla carriera professionale e militare;

g.

profili della personalità;

h.

attività politiche e sindacali;

i.

indicazioni sulla salute.

I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione se questo servizio ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti legali.

2

3276

Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Art. 17

Commissione consultiva

La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 18

Valutazioni e rapporto

Il Consiglio federale vigila sull'utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

1

2

Riferisce all'Assemblea federale su ogni periodo di credito.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20

Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 24 marzo 19954 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è abrogato.

Art. 21

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 20035 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Art. 1 cpv. 2 lett. b 2

Sono fatte salve le misure ai sensi: b.

3 4 5 6

della legge federale del 24 marzo 20066 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

RS 974.0 RU 1998 868, 2000 1915 RS 193.9 RS ...; RU ... (FF 2006 3273)

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Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

2. Legge federale del 24 marzo 20007 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti Art. 1 cpv. 2 2

Sono salve le misure previste dalle seguenti leggi federali: a.

legge federale del 19 marzo 19768 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

b.

legge federale del 24 marzo 20069 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

3. Legge federale del 19 marzo 197610 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Art. 11 cpv. 2 Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

2

Art. 13a

Trattamento dei dati

Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

1

a.

cognome, nome e data di nascita;

b.

luogo d'origine, cittadinanza e numero di passaporto;

c.

religione;

d.

stato civile;

e.

numero AVS;

f.

informazioni sulla carriera professionale e militare;

g.

profili della personalità;

h.

attività politiche e sindacali;

i.

indicazioni sulla salute.

I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione o all'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni se essi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

2

7 8 9 10

RS 973.20 RS 974.0 RS ...; RU ... (FF 2006 3273) RS 974.0

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Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. LF

Art. 22

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha validità per dieci anni.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 aprile 200611 Termine di referendum: 13 luglio 2006

11

FF 2006 3273

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