06.070 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica Islamica del Pakistan del 13 settembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'approvazione di una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Islamica del Pakistan, firmata il 19 luglio 2005 e del pertinente Protocollo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 settembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger.

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-3301

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Compendio La Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Pakistan, stipulata nel 1959 e modificata in singoli punti nel 1962, è stata la prima Convenzione che la Svizzera ha concluso con un Paese in sviluppo. Detta Convenzione deve ora essere riveduta completamente e sostituita da una nuova.

Per quanto riguarda struttura e contenuti, la nuova Convenzione segue di principio gli usuali modelli di convenzione dell'OCSE e della Svizzera ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. È stato possibile negoziare soluzioni che evitano la doppia imposizione e offrono alla Svizzera e alla sua economia una solida base nelle relazioni bilaterali. In alcuni punti si è dovuto tener conto della particolare situazione economica del Pakistan, dovuta alla sua condizione di Paese in sviluppo.

La nuova Convenzione, che aggiorna quella sinora in vigore, contribuirà a rinsaldare le relazioni economiche e a promuovere gli investimenti diretti in Pakistan.

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Messaggio 1

Caratteristiche della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

Il Pakistan conta una popolazione di 152,1 milioni di persone (stima del 2004) e una superficie di 796 100 km2. La situazione politica ed economica del Paese rimane difficile. La stabilità macroeconomica e una crescita economica durevole sono obiettivi prioritari della strategia di lotta del Governo pakistano contro la povertà.

Secondo i dati 2004 degli scambi commerciali, le esportazioni svizzere hanno raggiunto i 340,2 milioni di franchi e le importazioni i 42,2 milioni di franchi. In particolare vengono esportati macchinari, prodotti chimici e farmaceutici, mentre si importano segnatamente tessili e prodotti agricoli. Le imprese svizzere sono presenti sul posto, segnatamente nei settori chimico, farmaceutico e dei macchinari tessili nonché con imprese di consulenza. Dal 6 maggio 1996 è entrata in vigore una convenzione per la protezione degli investimenti tra la Svizzera e il Pakistan.

Il Pakistan è un paese prioritario per la DSC, che vi investe annualmente circa 15 milioni di franchi.

La Convenzione del 1959 per evitare le doppie imposizioni con il Pakistan e modificata in singoli punti nel 1962 è stata la prima Convenzione che la Svizzera ha concluso con un Paese in sviluppo. Detta Convenzione deve ora essere riveduta completamente e sostituita da una nuova.

La nuova Convenzione risponde a una richiesta di revisione pakistana del 1982.

Dopo sei tornate di discussioni iniziate nel 1983, nel 1994 è stato parafato un disegno di Convenzione. In occasione della consultazione svoltasi nel 1995 sono state formulate due critiche nei confronti delle disposizioni della Convenzione. La prima concerneva una disposizione del Protocollo che, invertendo l'onere della prova, avrebbe comportato un rafforzamento della forza d'attrazione della stabile organizzazione, mentre la seconda conferiva al Pakistan il diritto di tassare gli utili realizzati sulle vendite di quote ai pacchetti azionari di almeno il 20 per cento del capitale di una società pakistana.

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, la Svizzera ha presentato proposte di modifica delle due disposizioni e ha chiesto l'avvio di ulteriori negoziati.

Essi si sono tenuti nel mese di novembre del 1998 a Berna e quattro anni più tardi a Islamabad, dove il 15 ottobre 2002 è stato parafato il presente progetto di Convenzione e di Protocollo. Dopo ulteriori ritardi, il progetto di Convenzione è stato firmato a Islamabad il 19 luglio 2005.

1.2

Valutazione

La Convenzione riveduta è il risultato di lunghi e talvolta aspri negoziati con il Pakistan. Le soluzioni convenute per evitare la doppia imposizione riflettono gli sviluppi occorsi nei quattro decenni seguiti all'entrata in vigore della Convenzione precedente. In alcuni punti si è dovuto tenere conto delle particolari richieste formu7285

late dal Pakistan, legate alla sua condizione di Paese in sviluppo. La nuova Convenzione aggiorna quella sinora in vigore. È stato possibile negoziare soluzioni che evitano la doppia imposizione e offrono alla Svizzera e alla sua economia una solida base nelle relazioni bilaterali. La nuova Convenzione contribuirà a rinsaldare le relazioni economiche e a promuovere gli investimenti diretti in Pakistan.

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Spiegazioni dei singoli articoli del Protocollo

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione e a commentare le principali deroghe al modello di convenzione o alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Dato che il Pakistan non riscuote l'imposta sul patrimonio, il campo d'applicazione della Convenzione comprende unicamente le imposte sul reddito.

Art. 5

Stabile organizzazione

Un deposito in relazione a una persona che mette a disposizione di terzi le relative installazioni costituisce una stabile organizzazione (par. 2 lett. f).

I cantieri edili o le catene di montaggio costituiscono una stabile organizzazione quando la loro durata è superiore a sei mesi (par. 3).

Si è in presenza di una stabile organizzazione anche quando un rappresentante dispone di un deposito di merci appartenente all'impresa (par. 5 lett. b).

Nel settore assicurativo, l'incasso dei premi e l'assicurazione dei rischi locali costituiscono una stabile organizzazione. La riassicurazione ne è tuttavia esclusa.

Un rappresentante attivo esclusivamente per una sola impresa non è considerato indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

Sulla base dei risultati di una prima consultazione, in occasione delle ulteriori trattative è stato possibile stralciare dalla disposizione del Protocollo ad articolo 7 il paragrafo 2a del progetto di Protocollo negoziato nel 1994 con il Pakistan relativo all'inversione dell'onere della prova per l'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni e sostituirlo con una nuova disposizione. In relazione al paragrafo 1 dell'articolo 7, tale disposizione rafforza unicamente il principio in vigore secondo cui alla stabile organizzazione va imputata la parte degli utili dell'impresa, nella misura della partecipazione attiva di detta stabile organizzazione al conseguimento di tali utili, anche quando altre parti dell'impresa abbiano contribuito al loro conseguimento. In tal modo è stato possibile tenere conto delle critiche avanzate in occasione della consultazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute dall'impresa (comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione) come se la stabile organizzazione fosse 7286

un'impresa indipendente, nella misura in cui tali spese le possano essere attribuite ragionevolmente indipendentemente dal fatto che siano sorte nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o altrove (par. 3).

Per quanto concerne la deducibilità di pagamenti speciali della stabile organizzazione effettuati alla sede principale, la disposizione del Protocollo precisa che si applicano i principi contenuti nel commento del modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

Mentre la Svizzera ha potuto far valere il principio dell'imposizione di imprese di navigazione aerea nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva, si è dovuto concedere al Pakistan la ripartizione delle imposte sugli utili delle imprese di navigazione marittima. Tale deroga al modello di convenzione dell'OCSE è già stata concessa dalla Svizzera ad altri Paesi in sviluppo (Indonesia e Sri Lanka).

Art. 9

Imprese associate

Questo articolo riprende la regolamentazione contenuta nell'articolo 9 paragrafo 1 del modello di convenzione svizzero.

Art. 10

Dividendi

Nei rapporti di partecipazione, l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 10 per cento se la partecipazione ammonta ad almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In questo ambito, durante ulteriori negoziati è stato possibile conseguire una riduzione di due punti percentuali dell'aliquota residua del 12 per cento convenuta nel 1994. In tutti gli altri casi l'imposta alla fonte ammonta al massimo al 20 per cento.

Art. 11

Interessi

Il diritto dello Stato della fonte di tassare gli interessi è limitato al 10 per cento.

Interessi provenienti dal Pakistan e corrisposti per un credito approvato dalle autorità pakistane nel quadro di un programma di promovimento, sono esenti dall'imposta pakistana alla fonte.

Art. 12

Canoni e prestazioni di servizi connessi

La Convenzione limita l'imposta alla fonte sui canoni al 10 per cento e integra nella nozione di canoni anche le prestazioni fornite nell'ambito di contratti di licenza.

Art. 13

Compensi per prestazioni di servizi tecniche

Nel progetto di Convenzione è stata fissata un'imposta alla fonte del 10 per cento anche per queste prestazioni di servizi. Tuttavia, tale regolamentazione è limitata da una disposizione del Protocollo in base alla quale fintanto che la Svizzera non preleva alcuna imposta alla fonte sui compensi per prestazioni di servizi tecniche, l'imposta alla fonte pakistana su tali compensi non può eccedere il 7,5 per cento.

Resta inteso che ­ in caso di prova delle spese effettuate ­ la base di calcolo è l'80 per cento dell'importo lordo dei compensi. Ne risulta un'imposizione alla fonte effettiva del 6 per cento.

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Art. 14

Utili di capitale

Nella consultazione del 1995, l'attribuzione non esclusiva al Pakistan del diritto di tassare gli utili risultanti dall'alienazione di un pacchetto di azioni pari almeno al 20 per cento del capitale di una società pakistana e il conseguente obbligo del computo dell'imposta svizzera dovuta su tale operazione è stata oggetto di critiche. Nei negoziati successivi è emerso che il Pakistan insisteva sul diritto d'imposizione, mentre la Svizzera, per ragioni di principio, teneva in particolare al principio della residenza. L'unica soluzione che entrava in linea di conto era l'esclusione delle suddette alienazioni di azioni dal campo di applicazione della Convenzione di doppia imposizione; ciò significa che ogni Stato contraente può tassare questi utili secondo il proprio diritto e non è da escludere una doppia imposizione.

Inoltre, è stato possibile evitare la doppia imposizione nel caso di alienazione di beni mobili e immobili e di navi o aeromobili grazie alle regole di attribuzione contenute nei modelli di convenzione, ad eccezione di una regolamentazione speciale per le società immobiliari.

Art. 15

Professioni indipendenti

I redditi che un contribuente ritrae dall'esercizio di una libera professione possono essere imposti nello Stato del luogo di lavoro, se il contribuente dispone in questo Stato di una base fissa o vi soggiorna per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.

Art. 19

Pensioni e rendite

Il diritto esclusivo d'imposizione dello Stato di residenza è esteso a tutte le rendite pagabili vita natural durante e alle rendite temporanee.

Art. 21

Studenti e apprendisti

Conformemente alla prassi convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo, le rimunerazioni per il lavoro subordinato di studenti, apprendisti e praticanti sono esenti dall'imposta, a determinate condizioni, durante un periodo complessivo di al massimo 12 mesi nello Stato in cui essi soggiornano.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Il Pakistan elimina la doppia imposizione ricorrendo al metodo del computo.

La Svizzera applica come di consueto il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione. Per le imposte alla fonte non restituibili su dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi, essa concede il computo globale d'imposta (cambiamento rispetto alla Convenzione attuale). Per gli interessi esenti dall'imposta alla fonte in Pakistan conformemente alla Convenzione, è previsto, su domanda del contribuente, un computo fittizio dell'imposta del 10 per cento dell'importo lordo (par. 2 lett. c).

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Art. 23

Non discriminazione

Era ferma intenzione del Pakistan assicurarsi che la clausola di non discriminazione non obbligasse a trattare allo stesso modo i residenti e i non residenti nell'ambito dell'imposta alla fonte. Per questo motivo è stata integrata nella Convezione una disposizione speciale.

Art. 25

Scambio di informazioni

La richiesta pakistana di prevedere nella Convenzione un ampio scambio di informazioni è stata respinta in ragione della politica restrittiva applicata dalla Svizzera in questo ambito. Durante gli ulteriori negoziati è stata convenuta una clausola d'informazione conforme alla prassi convenzionale svizzera e dello stesso tenore di quella contenuta nella Convenzione di doppia imposizione con l'India. Lo scambio è limitato alle informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per la tassazione e la riscossione delle imposte contemplate nella Convenzione. Lo scambio di informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali, professionali o metodi commerciali è escluso.

Art. 27

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili: ­

per quanto concerne il Pakistan agli anni fiscali che iniziano il 1° luglio dell'anno civile seguente a quello dell'entrata in vigore della Convenzione o successivamente;

­

per quanto concerne la Svizzera agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello dell'entrata in vigore della Convenzione o successivamente;

L'attuale Convenzione del 1595/1962 con il Pakistan è abrogata con l'entrata in vigore della nuova Convenzione.

3

Conseguenze finanziarie

Con la Convenzione di doppia imposizione, entrambi gli Stati contraenti rinunciano, nell'interesse dell'eliminazione delle doppie imposizioni, a determinate entrate fiscali, come già avviene con l'attuale Convenzione con il Pakistan. Con la nuova Convenzione, la Svizzera concede il computo globale d'imposta per le imposte alla fonte riscosse in Pakistan su dividendi, interessi e canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Rispetto alla Convenzione in vigore, questa novità causerà a Confederazione, Cantoni e Comuni minori entrate di scarsa entità, che tuttavia non è possibile quantificare a causa della mancanza di dati precisi.

Le conseguenze fiscali sono controbilanciate dai vantaggi derivanti dalla Convenzione, in particolare la promozione del commercio e l'agevolazione degli investimenti in Pakistan. Del resto, occorre ricordare che le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono concluse innanzitutto nell'interesse dei contribuenti e

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favoriscono la cooperazione economica, ciò che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

4

Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla.

La Convenzione non rientra nella categoria degli atti giuridici sottoposti a referendum obbligatorio. Essa non sottostà neppure al referendum facoltativo per trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 della Costituzione federale. Il trattato internazionale è concluso per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di sei mesi.

Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale le convenzioni che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Sebbene la presente Convenzione contenga norme di diritto, queste si limitano al contenimento della facoltà d'imposizione della Svizzera senza introdurre ulteriori obblighi fiscali. La Convenzione rispecchia l'attuale politica svizzera in materia di eliminazione delle doppie imposizioni e non contiene nessun obbligo, che vada oltre a quanto già convenuto con diversi altri Paesi. Non vi sono pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Inoltre, l'attuazione della Convenzione non richiede l'emanazione di una legge federale. Conformemente alla prassi del nostro Consiglio stabilita nel messaggio del 19 settembre 2003 concernente la Convenzione di doppia imposizione con Israele, il decreto federale concernente la Convenzione di doppia imposizione con il Pakistan non sottostà al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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