Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 10 febbraio 2006, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderklinik ­ Eleonorenstiftung, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zurigo, concernente la domanda del 20 gennaio 2006 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il prof. dr. med. Felix H. Sennhauser, direttore medico, è confermato nella sua funzione di responsabile della ricerca interna al Kinderspital Zürich, oggetto dell'autorizzazione 2. Scopo ed estensione della consultazione dei dati L'autorizzazione include il diritto di consultare i dati rilevanti per progetti di ricerca interni contenuti nelle banche dati interne e nei sistemi elettronici di informazione dell'ospedale, nonché nelle cartelle mediche e nelle microschede.

Per il resto non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedente.

3. Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati alla Commissione peritale i cambiamenti elencati qui di seguito: ­

avvicendamento del direttore medico;

­

modifica della struttura amministrativa e organizzativa del Kinderspital Zürich;

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modifica della gestione dei dati;

­

modifica del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale, dopo aver ricevuto tale comunicazione, decide sulla necessità di emettere una nuova decisione di autorizzazione completiva.

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2006-0934

4. Rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione e in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo presso la Commissione federale per la protezione dei dati, Casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

5. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione e all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Dopo essersi annunciati telefonicamente (telefono 031 324 94 02) ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

4 aprile 2006

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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