Termine di referendum: 18 gennaio 2007

Legge federale sull'impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell'oro della Banca nazionale del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 20032, decreta: Art. 1

Devoluzione al Fondo AVS

La quota spettante alla Confederazione del ricavo della vendita delle 1300 tonnellate di oro che la Banca nazionale non ha pił bisogno per la sua politica monetaria, secondo l'articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale, č accreditata al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 2 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostą a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale la pubblica nel Foglio federale se l'iniziativa popolare3 «Utili della Banca nazionale per l'AVS» sarą stata ritirata, oppure respinta in votazione popolare.

2

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare.

3

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

1 2 3

RS 101 FF 2003 5340 L'iniziativa popolare é stata respinta dal popolo il 24 settembre 2006.

2005-3471

7531

Impiego della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell'oro della Banca nazionale. LF

Data di pubblicazione: 10 ottobre 20064 Termine di referendum: 18 gennaio 2007

4

FF 2006 7531

7532