Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 18 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 9 ottobre 2001, del 18 gennaio 2002 e del 22 agosto 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 17 cpv. 1 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13a mensilità, adeguamenti salariali) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2003 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

18 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 8667­8668, 2000 3437, 2001 5245, 2002 437, 5360­5361 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

2003-1223

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