Legge federale sul risarcimento alle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate

Progetto 2

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 124 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20032; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20033, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1

La presente legge disciplina le indennità e le riparazioni morali a persone vittime in Svizzera di sterilizzazioni e castrazioni forzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

La presente legge non si applica a sterilizzazioni e castrazioni forzate operate per: a.

eliminare un grave pericolo per la salute fisica e psichica dell'interessato; oppure

b.

curare autori di reati sessuali affetti da gravi disturbi psichici che si sono sottoposti volontariamente a un tale intervento.

Art. 2

Castrazione forzata

È considerata forzata ogni castrazione che rientra nel campo di applicazione della presente legge.

Art. 3

Sterilizzazione forzata

1

È considerata forzata ogni sterilizzazione praticata su persone che non hanno compiuto 16 anni al momento dell'intervento.

1 2 3

RS 101 FF 2003 5483 FF 2003 5525

2003-1507

5519

Risarcimento alle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate. LF

2 È considerata forzata ogni sterilizzazione praticata su persone che hanno compiuto 16 anni se queste non vi hanno acconsentito liberamente dopo essere state informate esaurientemente in merito, cioè quando

a.

l'interessato è stato costretto ad acconsentire mediante pressioni, segnatamente mediante l'abuso di un rapporto di dipendenza; oppure

b.

la libera volontà dell'interessato era inficiata da un vizio quale errore, dolo o timore.

3

Non è considerata forzata la sterilizzazione praticata quando l'interessato era incapace di intendere al momento dell'intervento, se il rappresentante legale vi ha acconsentito e se l'intervento era nell'interesse esclusivo dell'interessato.

Sezione 2: Prestazioni e procedura Art. 4

Indennità e riparazione morale

1

L'interessato può chiedere un'indennità per il danno subito se il suo reddito determinante ai sensi dell'articolo 3c della legge federale del 19 marzo 19654 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non supera il quadruplo dell'importo massimo destinato alla copertura del fabbisogno vitale ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC.

2

L'interessato può chiedere una riparazione morale indipendentemente dal suo reddito.

3 Il diritto alla riparazione morale è personale; non può essere lasciato in eredità, né può essere ceduto.

4 Se l'interessato muore prima della fine della procedura, un erede o un parente prossimo ha il diritto di fare accertare l'illiceità di una sterilizzazione o castrazione.

Art. 5

Inoltro della domanda

1

L'interessato deve inoltrare la domanda entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso contrario il diritto decade.

2 Per la preparazione e l'inoltro della domanda può ricorrere all'assistenza gratuita dell'autorità competente del Cantone di residenza o di un centro di consulenza alle vittime ai sensi dell'articolo 3 della legge del 4 ottobre 19915 sull'aiuto alle vittime di reati (LAV).

Art. 6 1

Condizioni e calcolo delle prestazioni

Gli articoli da 11­15 LAV6 e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia alla concessione e al calcolo dell'indennità e della riparazione morale. La riparazione morale ammonta al massimo a 80 000 franchi.

4 5 6

RS 831.30 RS 312.5 RS 312.5

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2

Se è concessa un'indennità o una riparazione morale in virtù della presente legge, l'interessato non può fare valere per lo stesso motivo diritti fondati sull'articolo 12 della LAV. È fatta salva l'assistenza immediata e quella a lungo termine prestate dai centri di consulenza e assistenza per le vittime.

Art. 7

Autorità competente

1

I Cantoni determinano l'autorità competente di 'esame delle domande e di concessione di indennità o riparazioni morali.

2 La concessione di indennità o riparazioni morali spetta al Cantone le cui autorità hanno ordinato o autorizzato la sterilizzazione o la castrazione forzata. Negli altri casi il Cantone sul cui territorio è stato praticato l'intervento è tenuto a versare l'indennità e le riparazioni morali'.

3 I Cantoni designano un'unica autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione, dotata di facoltà autonoma di esame.

Art. 8 1

Procedura

La domanda di indennità o riparazione morale deve essere motivata brevemente.

2 L'autorità competente determina d'ufficio la fattispecie. Decide con una procedura semplice e veloce.

3

La procedura è gratuita, ad esclusione delle domande evidentemente arbitrarie.

4

Se del caso i centri di consulenza prestano all'interessato assistenza giuridica.

L'articolo 3 capoverso 4 LAV7 si applica per analogia.

Art. 9

Obbligo di mantenere il segreto

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 e i relativi collaboratori sottostanno al segreto d'ufficio.

Art. 10

Obbligo di conservare le prove

È vietato distruggere il materiale che può servire all'accertamento della fattispecie o intralciarne in altro modo la consultazione.

Art. 11

Diritto di consultare le prove

1

Le persone fisiche e giuridiche, i loro successori, come pure le autorità e i servizi amministrativi sono tenuti a procurare all'autorità competente l'accesso alle prove di cui ha bisogno per i relativi accertamenti. Lo stesso obbligo sussiste nei confronti delle autorità o dei centri di consulenza presso i quali è stata inoltrata una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

2 L'obbligo di cui al capoverso 1 prevale su ogni obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto.

7

RS 312.5

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3

Chiunque fa valere di essere stato vittima di una sterilizzazione o castrazione forzata ha il diritto di consultare le prove. Le persone fisiche e giuridiche, come pure le autorità e i servizi amministrativi ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a procurare all'interessato l'accesso alle prove.

Sezione 3: Disposizioni penali Art. 12 1

Chiunque, intenzionalmente, contravviene all'articolo 10 o all'articolo 11 capoversi 1 e 2 è punito con la detenzione o la multa fino a 50 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, può essere ordinata una multa fino a 10 000 franchi.

2 È fatta salva la punibilità delle violazioni del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale8.

3

Alle infrazioni commesse in un'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

4

I Cantoni sono competenti per il perseguimento penale.

Sezione 4: Esecuzione Art. 13

Indennità ai Cantoni

La Confederazione versa ai Cantoni il 50 per cento delle spese effettive di indennità e riparazione morale.

Art. 14 1

Informazione al pubblico

La Confederazione e i Cantoni informano la popolazione a.

sull'entrata in vigore della presente legge,

b.

sul termine d'inoltro di una domanda per indennità e riparazione morale.

2 La campagna d'informazione deve essere organizzata in modo da possibilmente raggiungere tutte le vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate.

8 9

RS 311.0 RS 313.0

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Sezione 5: Disposizioni finali Art. 15

Disposizioni transitorie

Le domande di indennità e riparazione morale inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge in virtù dell'articolo 12 LAV10 sottostanno alla presente legge se si tratta di una fattispecie disciplinata dalla presente legge.

Art. 16 1

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso 'abroga la presente legge non appena tutte le domande di indennità e riparazione morale inoltrate entro il termine di cui all'articolo 5 sono concluse con decisione passata in giudicato.

10

RS 312.5

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