Termine di referendum: 8 aprile 2004
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati del 19 dicembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 20022, decreta: Art. 1 Il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati, firmato il 9 luglio 2001, è approvato.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 La legge federale del 20 marzo 19813 sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue: Art. 25 cpv. 2bis 2bis È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.
Art. 101 cpv. 2 Se un accordo internazionale ratificato dalla Svizzera lo prevede, il condannato può essere consegnato senza il suo consenso. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dall'accordo.
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RS 101 FF 2002 3864 RS 351.1
2001-2734
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Protocollo sul trasferimento dei condannati. DF
Art. 3 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
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2 Il
Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica legislativa di cui all'articolo 2.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 30 dicembre 20034 Termine di referendum: 8 aprile 2004
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FF 2003 7147
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