B Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 13b cpv. 1 lett. c e d (nuovo) 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

c.

incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 13f della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 della legge del 26 giugno 19983 sull'asilo (LAsi);

d.

incarcerare lo straniero se, fondandosi sull'articolo 32 capoverso 2 lettere a­c o sull'articolo 33 LAsi, l'ufficio competente ha deciso di non entrare nel merito.

Art. 13f (nuovo) Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura prevista dalla presente legge devono collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge. Devono in particolare:

1 2 3

a.

fornire indicazioni veritiere e complete sugli elementi essenziali ai fini della regolamentazione della dimora;

b.

fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per procurarli entro un congruo termine;

FF 2003 4857 RS 142.20 RS 142.31

5058

2003-1255

Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

c.

procurarsi i documenti di legittimazione o collaborare a ottenerli dalle autorità.

Art. 14f (nuovo) 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza delle persone di cui all'articolo 44a LAsi4. L'articolo 92 LAsi si applica per analogia.

2

Per le persone di cui al capoverso 1 la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità forfettaria per le spese occasionate: a.

dall'aiuto immediato; e

b.

dall'esecuzione dell'allontanamento. Il versamento di questa indennità può essere limitato nel tempo.

Disposizione transitoria della modifica del ...

La Confederazione può versare ai Cantoni contributi forfettari secondo l'articolo 14f capoverso 2 se una decisione di non entrata nel merito presa in base agli articoli 32­34 e una decisione di allontanamento presa in base all'articolo 44 LAsi5 sono passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente legge. I contributi forfettari possono essere versati per nove mesi al massimo dopo l'entrata in vigore della presente legge, salvo per persone per le quali l'Ufficio federale dei rifugiati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si è impegnato ad assistere i Cantoni nell'esecuzione dell'allontanamento.

2. Legge federale del 26 giugno 19986 sull'asilo Art. 27 cpv. 3 primo periodo e cpv. 4 (nuovo) 3

L'Ufficio federale ripartisce i richiedenti ai Cantoni (Cantoni d'attribuzione). ...

4

Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo presso i centri di registrazione (art. 32­34). Questa norma non si applica segnatamente se:

4 5 6

a.

non è stata pronunciata una decisione su ricorso entro un termine adeguato dalla presentazione della domanda d'asilo;

b.

il richiedente è perseguito penalmente o è stato condannato per aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto; oppure

c.

l'esecuzione dell'allontanamento è imminente.

RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

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Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

Art. 32 cpv. 2 lett. f (nuova) 2

Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente: f.

è stato oggetto di una decisione negativa in materia d'asilo in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, a meno che dall'audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Art. 36 cpv. 1 1 Nei casi di cui agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a e f, 33 e 34, ha luogo un'audizione secondo gli articoli 29 e 30. Lo stesso vale per i casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza.

Art. 37

Decisione di non entrata nel merito

Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro 10 giorni feriali dal deposito della domanda e dev'essere motivata sommariamente.

Art. 44a (nuovo) Statuto giuridico delle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito Alle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato secondo gli articoli 32­34 e di una decisione di allontanamento definitiva si applicano le disposizioni della LDDS7. È fatto salvo l'articolo 14.

Art. 45 cpv. 2 Abrogato Art. 46 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.

1bis

Per l'esecuzione dell'allontanamento delle persone che conformemente all'articolo 27 capoverso 4 non sono state attribuite ad alcun Cantone è competente il Cantone indicato nella decisione d'allontanamento in base all'articolo 45 capoverso 1 lettera f. Per designare il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento, si applica per analogia la chiave per la ripartizione dei richiedenti l'asilo fra i Cantoni.

7

RS 142.20

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Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

Art. 88 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Per le persone di cui all'articolo 44a, i sussidi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono retti dall'articolo 14f LDDS8.

Art. 108a (nuovo) Termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito Il termine di ricorso contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 è di cinque giorni feriali.

Art. 109

Termine di disbrigo delle decisioni di non entrata nel merito

1

La Commissione di ricorso pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32­35 e 40 capoverso 1.

2 In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti procedurali, la Commissione di ricorso pronuncia entro il termine di cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32­34.

Art. 110 cpv. 1 1

Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; per i ricorsi contro decisioni di cui agli articoli 32­34, di tre giorni.

Art. 112 cpv. 1

1

Se è stata ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento giusta gli articoli 23 capoverso 2 o 42 capoverso 3, lo straniero può, entro 24 ore, presentare alla Commissione di ricorso un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Lo straniero dev'essere informato sui suoi diritti.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

1 Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 37.

2

Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 emanate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

3

Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 presentati prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 109.

4

Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che sono stati assistiti nell'esecuzione dell'allontanamento fino all'entrata in vigore della presente modifica di legge

8 9

RS 142.20 RS 172.021

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Legge federale sulle misure urgenti del programma di sgravio 2003

dall'Ufficio federale dei rifugiati ricevono nondimeno l'assistenza secondo l'articolo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

3. Legge federale del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell'ambiente Art. 50

Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade

1

Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:

2

a.

per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della Confederazione secondo le aliquote fissate per tali strade;

b.

per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale con il 20­35 per cento; per il calcolo del sussidio sono determinanti sia la capacità finanziaria del Cantone sia i costi del risanamento.

I sussidi federali sono versati ai Cantoni.

4. Legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 103 cpv. 3 Abrogato II 1

La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al ... (1 anno dopo la sua promulgazione).

10 11

RS 814.01 RS 831.10

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