Termine di referendum: 8 aprile 2004

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (Crediti dei lavoratori) Modifica del 19 dicembre 2003 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20031; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20032, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18893 sull'esecuzione e sul fallimento č modificata come segue: Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. a a.

I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie.

II Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2003 I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

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FF 2003 5537 FF 2003 5547 RS 281.1

2003-2024

7103

Esecuzione e sul fallimento. LF

III 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 dicembre 20034 Termine di referendum: 8 aprile 2004

4

FF 2003 7103

7104