Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione

Disegno

(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20032, decreta:

Capitolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina la sorveglianza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi da parte della Confederazione.

2

La presente legge ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati dai rischi d'insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.

Art. 2

1

2

1 2

Campo d'applicazione

Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a.

le imprese di assicurazione svizzere che esercitano l'attività assicurativa diretta o riassicurativa;

b.

le imprese di assicurazione con sede sociale all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni deroganti contenute in trattati internazionali;

c.

gli intermediari assicurativi;

d.

i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi.

Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a.

le imprese di assicurazione con sede sociale all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione;

b.

le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza.

RS 101 FF 2003 3233

2002-2427

3315

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

3

Se circostanze particolari lo giustificano, l'autorità di sorveglianza può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.

4

Il Consiglio federale definisce l'attività assicurativa esercitata in Svizzera.

Capitolo 2: Avvio dell'attività assicurativa Sezione 1: Autorizzazione Art. 3

Obbligo d'autorizzazione

1

Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve esservi autorizzata dall'autorità di sorveglianza.

2 L'autorizzazione è obbligatoria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

Art. 4

Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio

1

Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare all'autorità di sorveglianza una domanda corredata di un piano d'esercizio.

2

Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a.

gli statuti;

b.

l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione;

c.

se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità di vigilanza estera o un'attestazione equivalente;

d.

indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve;

e.

il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura di una nuova impresa di assicurazione;

f.

indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione;

g.

i nominativi delle persone incaricate dell'alta direzione, sorveglianza, controllo e gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale;

h.

il nominativo dell'attuario responsabile;

i.

la denominazione dell'organo di revisione esterno e delle persone responsabili del mandato e, se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo, l'organizzazione del mandato

3316

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

dell'organo di revisione esterno del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo; j.

i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione;

k.

i rami assicurativi previsti e il genere dei rischi da assicurare;

l.

se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia;

m. indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; n.

il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione;

o.

i costi previsti per la costituzione dell'impresa di assicurazione;

p.

i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi;

q.

indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi.

3

Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo che presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati.

4

L'autorità di sorveglianza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione.

Art. 5

Modifiche del piano d'esercizio

1

Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, i, k devono essere sottoposte per approvazione, prima di attuarle, all'autorità di sorveglianza. Devono inoltre essere sottoposte per approvazione le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

2 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n, q devono essere comunicate all'autorità di sorveglianza; esse sono considerate approvate se l'autorità di sorveglianza non avvia un esame della comunicazione entro quattro settimane.

Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione

1

L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.

2 Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

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Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

3 L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi.

4

L'autorità di sorveglianza pubblica le autorizzazioni rilasciate.

Sezione 2: Condizioni Art. 7

Forma giuridica

Le imprese di assicurazione sono costituite in società anonime o cooperative.

Art. 8

Capitale minimo

1

Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale minimo situato, a seconda dei rami assicurativi in cui esercita l'attività, tra i tre e i venti milioni di franchi.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il capitale minimo per i singoli rami assicurativi.

3

L'autorità di sorveglianza stabilisce il capitale necessario nel singolo caso.

Art. 9

Fondi propri

1

L'impresa di assicurazione deve disporre di sufficienti fondi propri liberi e non gravati in riferimento all'insieme delle sue attività (margine di solvibilità).

2

Nel determinare il margine di solvibilità si tiene conto dei rami assicurativi, del campo d'attività geografico, del volume d'affari e dei rischi ai quali è esposta l'impresa di assicurazione.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti i fondi propri computabili.

L'autorità di sorveglianza emana prescrizioni concernenti il calcolo e l'ammontare necessario del margine di solvibilità.

Art. 10

Fondo d'organizzazione

1

Oltre al capitale, un'impresa di assicurazione deve disporre di un fondo d'organizzazione atto a coprire in particolare le spese di fondazione e d'impianto oppure derivanti da un'estensione straordinaria della sua attività. All'avvio dell'attività, il fondo d'organizzazione corrisponde di regola al 50 per cento al massimo del capitale minimo di cui all'articolo 8.

2 Il Consiglio federale disciplina l'ammontare, la costituzione, la durata di conservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3 L'autorità di sorveglianza stabilisce l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso.

3318

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 11

Scopo dell'impresa

1

Un'impresa di assicurazione può esercitare, oltre agli affari assicurativi, soltanto attività che vi sono direttamente connesse.

2 L'autorità di sorveglianza può autorizzare l'esercizio di altre attività, purché non siano pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati.

Art. 12

Cumulo dell'esercizio dell'assicurazione sulla vita e di altri rami assicurativi

Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita possono esercitare, accanto a quest'ultima, soltanto l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione malattie.

Art. 13

Adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia

L'impresa che intende esercitare l'attività nel ramo assicurativo della responsabilità civile dei veicoli a motore deve aderire all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia secondo gli articoli 74 e 76 della legge del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale.

Art. 14

Garanzia di un'attività irreprensibile

1

Devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: a.

le persone incaricate dell'alta direzione, della sorveglianza, del controllo e della gestione;

b.

per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.

2

Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1.

3 In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, il capoverso 1 si applica per analogia.

Sezione 3: Condizioni complementari per le imprese di assicurazione estere Art. 15 1 Un'impresa di assicurazione estera che intende esercitare un'attività assicurativa in Svizzera deve:

a.

3

essere autorizzata a esercitare l'attività assicurativa nel Paese in cui ha la sede sociale; RS 741.01

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Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

2

b.

istituire una succursale in Svizzera e nominare un mandatario generale quale direttore;

c.

disporre, presso la sua sede principale, di un capitale secondo l'articolo 8 e di un margine di solvibilità secondo l'articolo 9, comprendente anche il volume di affari in Svizzera;

d.

disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione secondo l'articolo 10 e dei corrispondenti elementi patrimoniali;

e.

depositare in Svizzera una cauzione corrispondente a una determinata frazione del margine di solvibilità relativo agli affari svizzeri. L'autorità di sorveglianza stabilisce tale frazione e determina il calcolo, il luogo di custodia e gli elementi patrimoniali computabili.

Sono fatte salve le disposizioni contrarie contenute in trattati internazionali.

Capitolo 3: Esercizio dell'attività assicurativa Sezione 1: Dotazione finanziaria Art. 16

Riserve tecniche d'assicurazione

1

L'impresa di assicurazione costituisce sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività.

2 Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche d'assicurazione. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l'entità delle riserve tecniche d'assicurazione.

Art. 17

Patrimonio vincolato

1

L'impresa di assicurazione costituisce un patrimonio vincolato destinato a garantire gli obblighi derivanti dai contratti d'assicurazione.

2 L'impresa di assicurazione non è tenuta a garantire conformemente al capoverso 1 i suoi portafogli esteri per i quali deve costituire garanzie equivalenti all'estero.

Art. 18

Importo legale del patrimonio vincolato

L'importo legale del patrimonio vincolato comprende le riserve tecniche d'assicurazione di cui all'articolo 16 e un supplemento adeguato. L'autorità di sorveglianza stabilisce tale supplemento.

Art. 19 1

Copertura del patrimonio vincolato

Gli elementi del patrimonio vincolato sono utilizzati per coprire gli obblighi che il patrimonio vincolato deve garantire.

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Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

2

Se il portafoglio è trasferito a un'altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano all'impresa di assicurazione che assume il portafoglio, salvo decisione contraria dell'autorità di sorveglianza.

Art. 20

Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari tecnici.

Art. 21

Partecipazioni

1

Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera che intende partecipare a un'altra impresa deve notificarlo all'autorità di sorveglianza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa. e le partecipazioni di altre persone a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera.

2 Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve notificarlo all'autorità di sorveglianza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione.

3 Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l'impresa di assicurazione cessi di essere sua filiale, deve informarne l'autorità di sorveglianza.

4

L'autorità di sorveglianza può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

Sezione 2: Gestione dei rischi Art. 22 1 L'impresa di assicurazione deve essere organizzata in modo tale da essere in grado di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

2

L'autorità di sorveglianza emana prescrizioni concernenti il genere dei rischi da individuare e il loro controllo da parte dell'impresa di assicurazione.

3321

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Sezione 3: Attuario responsabile Art. 23

Nomina e funzione

1

Le imprese di assicurazione nominano un attuario responsabile, al quale permettono di accedere a tutti i documenti d'affari.

2 L'attuario responsabile deve godere di buona reputazione, essere professionalmente qualificato e in grado di valutare correttamente le conseguenze finanziarie dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il Consiglio federale ne definisce i requisiti professionali.

3 L'impresa di assicurazione deve comunicare immediatamente all'autorità di sorveglianza la revoca o le dimissioni dell'attuario responsabile.

Art. 24 1

Compiti

L'attuario responsabile assicura che: a.

il margine di solvibilità sia calcolato correttamente e il patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto di sorveglianza;

b.

le basi attuariali utilizzate siano appropriate; e

c.

le riserve tecniche costituite siano sufficienti.

2

Se constata insufficienze, l'attuario responsabile ne informa immediatamente la direzione dell'impresa di assicurazione.

3

L'attuario responsabile allestisce periodicamente un rapporto a destinazione della direzione o, nel caso delle imprese di assicurazione estere, del mandatario generale.

Per quanto riguarda le insufficienze constatate, vi indica i provvedimenti proposti e quelli effettivamente adottati.

4

L'autorità di sorveglianza emana prescrizioni di dettaglio concernenti i compiti dell'attuario responsabile e il contenuto del rapporto.

Sezione 4: Rapporti Art. 25

Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza

1

Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo. Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.

2 Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo.

L'autorità di sorveglianza stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e definisce le informazioni e i documenti da allegarvi.

3322

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

3

Le imprese di assicurazione presentano all'autorità di sorveglianza il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo. Le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l'attività riassicurativa li presentano al più tardi il 30 giugno.

4

Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull'esercizio trascorso.

5

Il conto annuale è pubblicato nel rapporto dell'autorità di sorveglianza (art. 46).

6

L'autorità di sorveglianza può ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno. Essa può inoltre definire requisiti particolari per il rapporto di gestione.

Art. 26

Disposizioni particolari concernenti il rendiconto

1

Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva generale di cui agli articoli 671 e 860 del Codice delle obbligazioni (CO)4 conformemente al loro piano d'esercizio.

Le prescrizioni del diritto della società anonima concernenti la costituzione e lo scioglimento di riserve latenti non si applicano alle riserve tecniche d'assicurazione.

2

Le spese di costituzione, aumento del capitale e organizzazione sono addebitate al fondo d'organizzazione per l'esercizio durante il quale si producono.

3

Per le imprese di assicurazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni deroganti alle norme del CO per quanto riguarda la stima degli attivi e dei passivi e la struttura del conto annuale.

Sezione 5: Revisione Art. 27

Vigilanza interna sugli affari

1

L'impresa di assicurazione istituisce un sistema efficace di controllo interno che ingloba tutti gli affari. Essa nomina inoltre un organo di revisione interno indipendente dalla gestione (ispettorato).

2 In singoli casi giustificati, l'autorità di sorveglianza può esonerare un'impresa di assicurazione dall'obbligo di istituire un ispettorato.

3 L'ispettorato allestisce, almeno una volta all'anno, un rapporto sulla sua attività e lo presenta all'organo di revisione esterno.

Art. 28

Organo di revisione esterno

1

L'impresa di assicurazione incarica un organo di revisione esterno di controllare la sua gestione.

2

Della revisione esterna possono essere incaricati unicamente organi di revisione e revisori:

4

RS 220

3323

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

a.

che offrono la garanzia di una revisione irreprensibile dal profilo tecnico e personale;

b.

indipendenti dall'impresa di assicurazione e dalle società di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo cui essa appartiene; e

c.

riconosciuti dall'autorità di sorveglianza per esercitare la revisione di imprese di assicurazione.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento di cui al capoverso 2. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari tecnici.

Art. 29

Compiti dell'organo di revisione esterno

1

L'organo di revisione esterno controlla se il conto annuale è allestito, dal profilo formale e contenutistico, conformemente alle prescrizioni legali, agli statuti e ai regolamenti. Esso verifica inoltre, attenendosi alle istruzioni dell'autorità di sorveglianza, che le disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze d'esecuzione siano rispettate.

2 L'organo di revisione esterno allestisce un rapporto sulle sue constatazioni. Ne invia una copia all'autorità di sorveglianza.

3 L'autorità di sorveglianza può affidare mandati supplementari all'organo di revisione esterno e ordinargli esami particolari. Le relative spese sono a carico dell'impresa di assicurazione.

4 L'impresa di assicurazione permette all'organo di revisione di consultare in qualsiasi momento i libri e giustificativi contabili, mette a sua disposizione i documenti necessari ai fini della verifica e della valutazione degli attivi e passivi e gli fornisce tutte le informazioni necessarie per adempiere il suo compito.

Art. 30

Obbligo di notificazione dell'organo di revisione esterno

L'organo di revisione esterno notifica immediatamente all'autorità di sorveglianza le seguenti constatazioni: a.

reati;

b.

gravi irregolarità;

c.

infrazioni all'obbligo di garantire un'attività irreprensibile;

d.

fatti suscettibili di compromettere la solvibilità dell'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

Sezione 6: Disposizioni particolari per singoli rami assicurativi Art. 31

Disposizioni restrittive

Allo scopo di tutelare gli assicurati, il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive per i diversi rami assicurativi.

3324

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 32

Assicurazione della protezione giuridica

1

Un'impresa di assicurazione che intende esercitare l'assicurazione della protezione giuridica contemporaneamente ad altri rami assicurativi deve: a.

affidare la liquidazione dei sinistri del ramo assicurativo della protezione giuridica a un'impresa giuridicamente autonoma (impresa di gestione dei sinistri) oppure

b.

concedere agli assicurati, non appena il contratto d'assicurazione permette loro di chiedere l'intervento dell'impresa di assicurazione, il diritto di affidare la difesa dei loro interessi a un avvocato indipendente di loro scelta oppure, per quanto lo conceda l'atto procedurale applicabile, a un'altra persona che adempie le qualifiche richieste da tale atto.

2 Il Consiglio federale disciplina i rapporti tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di gestione dei sinistri. Esso emana prescrizioni concernenti la forma e il contenuto del contratto d'assicurazione relativo alla protezione giuridica, segnatamente per quanto concerne la procedura in caso di divergenza d'opinioni che sorga tra l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri e l'assicurato in merito ai provvedimenti da adottare per liquidare il sinistro.

Art. 33

Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

1

Un'impresa di assicurazione può stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi include la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

2 L'estensione della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione.

3

L'autorità di sorveglianza esamina, tenendo conto delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4

5

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a.

le basi per il calcolo dei premi;

b.

l'estensione della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i relativi limiti della garanzia;

c.

il genere e l'estensione delle statistiche che le imprese di assicurazione devono allestire.

Il Consiglio federale può: a.

determinare, se necessario, le condizioni d'assicurazione;

b.

prendere i provvedimenti necessari per raggiungere la compensazione dell'onere dei sinistri tra le imprese di assicurazione, in particolare ordinare l'adesione a un'organizzazione di diritto privato gestita dalle stesse imprese di assicurazione.

3325

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 34

Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore

Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore comunicano all'autorità di sorveglianza il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da esse designato in ogni Stato appartenente allo Spazio economico europeo conformemente all'articolo 79b della legge del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale.

Art. 35

Riassicurazione

1

Gli articoli 15, 17-20, 32-34, 36, 37, 53-57 e 60 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.

2

Le altre disposizioni si applicano per analogia.

Art. 36

Assicurazione sulla vita

1

Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.

2 Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze allestiscono un conteggio annuale verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite.

3

Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti: a.

le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;

b.

le basi per il calcolo delle eccedenze;

c.

le basi e l'estensione della distribuzione delle eccedenze.

Art. 37

Disciplinamento particolare per l'esercizio della previdenza professionale

1 Le imprese di assicurazione che esercitano la previdenza professionale costituiscono un patrimonio vincolato separato per adempiere i loro obblighi nel quadro della previdenza professionale.

2 Le imprese di assicurazione che esercitano la previdenza professionale tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Nel conto d'esercizio figurano segnatamente:

a.

5

l'eventuale diminuzione della riserva per future partecipazioni alle eccedenze;

RS 741.01

3326

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

b.

3

i premi, suddivisi in premi di risparmio, premi di rischio e premi destinati a coprire i costi;

c.

le prestazioni;

d.

eventuali parti di eccedenze assegnate definitivamente agli stipulanti nell'esercizio precedente, ma versate nell'esercizio in corso;

e.

i redditi di capitali nonché gli utili e le perdite non realizzati sugli investimenti di capitale;

f.

i costi e i redditi degli strumenti finanziari derivati impiegati;

g.

le spese di chiusura e amministrative comprovate;

h.

le spese comprovate della gestione patrimoniale;

i.

i premi e le prestazioni concernenti la riassicurazione di rischi d'invalidità e mortalità e di altri rischi;

j.

la costituzione e lo scioglimento di riserve tecniche comprovate e di riserve di fluttuazione a destinazione vincolata comprovate.

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: a.

le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conto d'esercizio;

b.

le basi per il calcolo della partecipazione alle eccedenze;

c.

i principi secondo cui è distribuita la partecipazione alle eccedenze calcolata.

4 La partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio ammonta almeno al 90 per cento della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b.

5

La partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio è trasferita agli istituti di previdenza.

6 Se il conto d'esercizio attesta una perdita, per l'esercizio corrispondente non è versata alcuna partecipazione alle eccedenze. La perdita attestata è riportata all'esercizio successivo, nell'ambito del quale sarà considerata per il calcolo della partecipazione alle eccedenze.

Capitolo 4: Intermediari assicurativi Art. 38

Definizione

Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.

3327

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 39

Attività d'intermediazione proibita

Agli intermediari assicurativi è proibito esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione soggette alla presente legge ma non autorizzate a esercitare attività assicurative.

Art. 40

Registro

1

L'autorità di sorveglianza tiene un registro degli intermediari assicurativi (registro).

2

Il registro è pubblico.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 41

Iscrizione a registro

1

Gli intermediari assicurativi non vincolati giuridicamente, economicamente o in altro modo a un'impresa di assicurazione devono farsi iscrivere nel registro.

2

Gli altri intermediari assicurativi hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro.

Art. 42 1

Condizioni per l'iscrizione a registro

Nel registro è iscritto soltanto chi: a.

dimostra di avere qualifiche professionali sufficienti o, se si tratta di una persona giuridica, dimostra di disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di tali qualifiche;

b.

ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale o ha fornito garanzie finanziarie equivalenti.

2 Il Consiglio federale definisce le qualifiche professionali necessarie e fissa l'ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari tecnici.

Art. 43

Obbligo d'informare

1

In occasione del primo contatto, gli intermediari assicurativi devono fornire all'assicurato almeno le seguenti informazioni: a.

la loro identità e il loro indirizzo;

b.

se le coperture assicurative che propongono in un determinato ramo assicurativo provengono da una sola o da più imprese di assicurazione e quali sono tali imprese;

c.

i loro legami contrattuali con le imprese di assicurazione per le quali opera e i nomi di tali imprese;

d.

la persona che deve essere ritenuta responsabile di negligenze, errori o informazioni sbagliate in relazione alla loro attività d'intermediazione;

e.

il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l'estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione.

3328

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite su un supporto durevole e accessibile per il consumatore.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 5: Sorveglianza Sezione 1: In generale Art. 44 1

Compiti

L'autorità di sorveglianza adempie i seguenti compiti: a.

vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza;

b.

controlla che le imprese di assicurazione offrano la garanzia di un'attività irreprensibile;

c.

vigila sul rispetto del piano d'esercizio;

d.

vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare;

e.

vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore;

f.

protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e i consumatori contro gli abusi compiuti da intermediari assicurativi;

g.

interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati o dei consumatori.

2

L'autorità di sorveglianza può affidare in qualsiasi momento a terzi l'incarico di controllare il rispetto della presente legge. Le spese sono a carico dell'impresa di assicurazione. I terzi incaricati sono esonerati dall'obbligo del segreto nei confronti dell'autorità di sorveglianza.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni intese a concretizzare i singoli compiti.

Art. 45 1

Diritto di controllare e obbligo d'informare

L'autorità di sorveglianza può effettuare controlli in qualsiasi momento.

2

Le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e l'organo di revisione esterno devono fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti di cui ha bisogno per adempiere il suo compito. I revisori sono esonerati dall'obbligo del segreto nei confronti dell'autorità di sorveglianza.

6

RS 741.01

3329

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

3 La direzione dell'impresa di assicurazione deve informare immediatamente l'autorità di sorveglianza in merito a tutti gli eventi rilevanti per la sorveglianza.

4 Se un'impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, l'obbligo d'informare si applica anche a tali persone.

Art. 46

Rapporto dell'autorità di sorveglianza

L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività e sulle imprese di assicurazione che essa sorveglia.

Art. 47

Pubblicazione di decisioni

1

L'autorità di sorveglianza pubblica periodicamente le decisioni concernenti il diritto delle assicurazioni.

2

I tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

Art. 48

Finanziamento della sorveglianza degli assicuratori

1

L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

Per coprire le spese di sorveglianza che non sono coperte da emolumenti, essa riscuote annualmente una tassa di sorveglianza dalle imprese di assicurazione, dai gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi nonché dagli intermediari assicurativi secondo l'articolo 41 capoverso 1, che sottostanno alla sorveglianza.

2 La tassa di sorveglianza è riscossa sulla base delle spese intervenute nell'anno contabile e determinata in funzione della parte dei premi incassati dalla singola impresa di assicurazione rispetto al totale dei premi incassati da tutte le imprese di assicurazione oppure in funzione dell'onere provocato.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso definisce segnatamente le spese di sorveglianza computabili e l'ammontare determinante dei premi incassati e fissa gli importi degli emolumenti.

Sezione 2: Provvedimenti conservativi Art. 49

Principio

1

Se un'impresa di assicurazione o un intermediario non rispetta le prescrizioni della presente legge o gli ordini dell'autorità di sorveglianza oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, l'autorità di sorveglianza adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati.

2

L'autorità di sorveglianza può in particolare: a.

3330

vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione;

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

b.

ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali;

c.

trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le competenze degli organi di un'impresa di assicurazione;

d.

trasferire a un'altra impresa di assicurazione, con il suo accordo, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato;

e.

ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato;

f.

esigere la revoca delle persone incaricate dell'alta direzione, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell'attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore;

g.

stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all'articolo 40.

Art. 50

Liquidazione

Se un'impresa di assicurazione entra in liquidazione, l'autorità di sorveglianza può nominare il liquidatore.

Art. 51

Dichiarazione di fallimento

1

La dichiarazione di fallimento di un'impresa di assicurazione necessita del consenso dell'autorità di sorveglianza. Questa rilascia il suo consenso se non esistono possibilità di risanamento.

2 Le competenze di cui all'articolo 170 della legge federale dell'11 aprile 18897 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) spettano all'autorità di sorveglianza.

Art. 52

Liquidazione del fallimento

1

L'autorità di sorveglianza può nominare un'amministrazione speciale per la liquidazione del fallimento e conferirle tutte le competenze spettanti all'assemblea dei creditori; può inoltre designare un mandatario per rappresentare il portafoglio nei confronti dell'amministrazione del fallimento.

2

Per quanto concerne la grida ai creditori, l'autorità di sorveglianza può prendere disposizioni speciali deroganti alla LEF.

3 I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell'impresa di assicurazione sono considerati insinuati.

4

Il ricavato della vendita del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti in virtù dell'articolo 17.

L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

7

RS 281.1

3331

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Sezione 3: Provvedimenti conservativi supplementari applicabili all'assicurazione sulla vita Art. 53

Fallimento dell'impresa di assicurazione

1

In deroga all'articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 2 aprile 19088 sul contratto d'assicurazione, la dichiarazione di fallimento non estingue le assicurazioni sulla vita garantite dal patrimonio vincolato.

2

Per quanto concerne le assicurazioni di cui al capoverso 1, l'autorità di sorveglianza può vietare il riscatto e i prestiti e anticipi su polizza e, nel caso previsto nell'articolo 36 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione, il pagamento della riserva matematica, oppure concedere un differimento sia all'impresa di assicurazione per adempiere i suoi obblighi sia agli stipulanti per pagare i loro premi.

3 Durante il differimento del pagamento dei premi, il contratto d'assicurazione può essere annullato o trasformato in un'assicurazione liberata soltanto se lo stipulante ne fa richiesta scritta.

Art. 54

Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato

Se non adotta provvedimenti particolari, l'autorità di sorveglianza incarica l'amministrazione del fallimento di realizzare il patrimonio vincolato. L'incarico di realizzazione estingue i contratti d'assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono allora far valere le pretese contemplate nell'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 19089 sul contratto d'assicurazione, come pure le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.

Sezione 4: Provvedimenti conservativi supplementari applicabili alle imprese di assicurazione estere Art. 55

Esclusione dei crediti di terzi

Per un'impresa estera, gli elementi del patrimonio vincolato e delle cauzioni sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio garantito dalla presente legge. Tali elementi possono essere utilizzati per coprire i crediti di terzi soltanto se le pretese degli assicurati sono state completamente soddisfatte.

8 9

RS 221.229.1 RS 221.229.1

3332

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 56

Foro d'esecuzione e realizzazione forzata

1

Per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio garantito dalla presente legge, un'impresa di assicurazione estera è escussa in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF10) nel luogo in cui si trova la sua succursale svizzera.

Se l'autorità di sorveglianza svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione è proseguita nel luogo in cui si trova il fondo.

2 Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa l'autorità di sorveglianza entro tre giorni.

3

Se l'impresa di assicurazione non dimostra, entro quattordici giorni dal deposito della domanda di realizzazione del pegno, di aver soddisfatto completamente il creditore, l'autorità di sorveglianza comunica all'ufficio delle esecuzioni, dopo avere sentito l'impresa di assicurazione, quali elementi del patrimonio vincolato e di un'eventuale cauzione sono svincolati per la realizzazione.

Art. 57

Restrizioni della facoltà di disporre

Se l'autorità di sorveglianza del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione limita o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa, l'autorità di sorveglianza svizzera, su richiesta di quella estera, può adottare nei confronti dell'impresa gli stessi provvedimenti per l'insieme degli affari svizzeri.

Sezione 5: Cessazione dell'attività assicurativa Art. 58

Rinuncia

1

Un'impresa di assicurazione che rinuncia all'autorizzazione deve presentare all'autorità di sorveglianza, per approvazione, un piano di liquidazione.

2

Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa: a.

la liquidazione degli obblighi finanziari risultanti dai contratti d'assicurazione;

b.

i mezzi stanziati a tal fine; e

c.

la persona incaricata della liquidazione.

3

Se l'impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l'articolo 59 capoverso 2 è applicabile per analogia.

4 L'impresa di assicurazione che ha rinunciato all'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d'assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

5 L'impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riceve le cauzioni da essa depositate.

10

RS 281.1

3333

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 59

Revoca dell'autorizzazione

1

L'autorità di sorveglianza può revocare l'autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi a un'impresa di assicurazione che: a.

non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione o

b.

ha cessato la sua attività da più di sei mesi.

2

L'autorità di sorveglianza adotta tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente quelli di cui all'articolo 49.

3

Un'impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d'assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

Art. 60

Trasferimento del portafoglio

1

Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un'altra impresa di assicurazione necessita dell'approvazione dell'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza approva il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.

2

Se il trasferimento del portafoglio è deciso dall'autorità di sorveglianza, questa ne determina le condizioni.

3 L'impresa di assicurazione assuntrice del portafoglio informa individualmente gli stipulanti da essa assunti, entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione, in merito al trasferimento del portafoglio e al diritto di disdetta. Lo stipulante ha il diritto di rescindere il contratto d'assicurazione entro tre mesi dall'informazione individuale.

4 L'autorità di sorveglianza può decidere l'esclusione del diritto di disdetta se il trasferimento del portafoglio non implica, dal profilo economico, un cambiamento del partner contrattuale dello stipulante.

Art. 61

Pubblicazioni

1

L'autorità di sorveglianza pubblica, a spese dell'impresa di assicurazione, la rinuncia all'autorizzazione a esercitare l'attività o la revoca della stessa.

2 L'autorità di sorveglianza pubblica, a spese dell'impresa assuntrice del portafoglio, l'approvazione di un trasferimento di portafoglio.

Capitolo 6: Disposizioni particolari concernenti la sorveglianza dei gruppi assicurativi e dei conglomerati assicurativi Sezione 1: Gruppi assicurativi Art. 62

Gruppo assicurativo

Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se: a.

3334

almeno una è un'impresa di assicurazione;

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

b.

nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e

c.

costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.

Art. 63

Assoggettamento alla sorveglianza di gruppi

1

L'autorità di sorveglianza può assoggettare alla sorveglianza di gruppi un gruppo assicurativo di cui fa parte un'impresa con sede in Svizzera se il gruppo assicurativo è effettivamente gestito a partire dalla Svizzera. Se tale non è il caso e all'estero non è esercitata alcuna sorveglianza equivalente, l'autorità di sorveglianza può assoggettare il gruppo assicurativo alla sorveglianza di gruppi.

2

Se autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del gruppo assicurativo, l'autorità di sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di conglomerati, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e i contenuti della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del gruppo assicurativo che hanno sede in Svizzera.

Art. 64

Relazione con la sorveglianza individuale

La sorveglianza di gruppi secondo la presente sezione è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di un'impresa di assicurazione.

Art. 65

Garanzia di un'attività irreprensibile

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia alle persone incaricate dell'alta direzione, della sorveglianza, del controllo e della gestione del gruppo assicurativo nonché alla gestione dei rischi del gruppo assicurativo.

Art. 66

Vigilanza sui rischi

L'autorità di sorveglianza può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai gruppi e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo.

Art. 67 1

Fondi propri

Il Consiglio federale determina i fondi propri computabili a livello di gruppo.

2

L'autorità di sorveglianza stabilisce i fondi propri necessari. Nel farlo, si fonda sui principi riconosciuti nel settore assicurativo a livello internazionale e tiene conto dell'importanza degli altri campi d'attività e dei relativi rischi.

Art. 68

Revisione esterna

I gruppi assicurativi devono disporre di un organo di revisione esterno. Gli articoli 28 e 29 si applicano per analogia.

3335

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 69

Obbligo d'informare

Se un'impresa di assicurazione appartiene a un gruppo assicurativo, l'obbligo d'informare secondo l'articolo 45 incombe a tutte le imprese del gruppo.

Sezione 2: Conglomerati assicurativi Art. 70

Conglomerato assicurativo

Due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se: a.

almeno una è un'impresa di assicurazione;

b.

almeno una è una banca o un commerciante di valori mobiliari di notevole importanza economica;

c.

nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e

d.

costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.

Art. 71

Assoggettamento alla sorveglianza di conglomerati

1

L'autorità di sorveglianza può assoggettare alla sorveglianza di conglomerati un conglomerato assicurativo di cui fa parte un'impresa con sede in Svizzera se il conglomerato assicurativo è effettivamente gestito a partire dalla Svizzera. Se tale non è il caso e all'estero non è esercitata alcuna sorveglianza equivalente, l'autorità di sorveglianza può assoggettare il conglomerato assicurativo alla sorveglianza di conglomerati.

2

Se altre autorità svizzere o estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, l'autorità di sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e i contenuti della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.

Art. 72

Relazione con la sorveglianza individuale e di gruppi

La sorveglianza di conglomerati secondo la presente sezione è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale e di gruppi assicurativi o finanziari da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

Art. 73

Garanzia di un'attività irreprensibile

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia alle persone incaricate dell'alta direzione, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo.

3336

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 74

Vigilanza sui rischi

L'autorità di sorveglianza può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai conglomerati e sulla concentrazione dei rischi a livello di conglomerato.

Art. 75

Fondi propri

1

Il Consiglio federale determina i fondi propri computabili a livello di conglomerato.

2

L'autorità di sorveglianza stabilisce i fondi propri necessari. Nel farlo, si fonda sui principi riconosciuti nel settore assicurativo e finanziario a livello internazionale e tiene conto dell'importanza di questi campi d'attività e dei relativi rischi.

Art. 76

Revisione esterna

I conglomerati assicurativi devono disporre di un organo di revisione esterno. Gli articoli 28 e 29 si applicano per analogia.

Art. 77

Obbligo d'informare

Se un'impresa di assicurazione appartiene a un conglomerato assicurativo, l'obbligo d'informare di cui all'articolo 45 incombe a tutte le imprese del conglomerato.

Capitolo 7: Cooperazione e procedura Art. 78

Scambio d'informazioni a livello nazionale

L'autorità di sorveglianza è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di sorveglianza dei mercati finanziari e alla Banca Nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 79

Cooperazione con le autorità di sorveglianza estere

1

Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari.

2

L'autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico soltanto se tali autorità sono vincolate al segreto professionale o al segreto d'ufficio e se: a.

utilizzano le informazioni trasmesse esclusivamente ai fini della sorveglianza diretta nel loro ambito di competenza; e

3337

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

b.

trasmettono tali informazioni ad autorità competenti e organi incaricati di adempiere compiti di sorveglianza nell'interesse pubblico soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità svizzera di sorveglianza o in virtù di un'autorizzazione generale contenuta in un trattato internazionale.

3

L'autorità di sorveglianza nega l'autorizzazione se le informazioni sono destinate a essere trasmesse ad autorità preposte al perseguimento penale e l'assistenza internazionale in materia penale sarebbe esclusa. Essa decide d'intesa con l'autorità svizzera competente per l'assistenza giudiziaria.

4 Se le informazioni che l'autorità di sorveglianza dovrebbe trasmettere concernono singoli assicurati, si applica la legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.

5 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a concludere accordi internazionali che disciplinano la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari.

Art. 80

Verifiche transfrontiera

1

Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può effettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di imprese di assicurazione della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro della sorveglianza di gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi ai sensi della presente legge.

2

L'autorità di sorveglianza può permettere alle autorità estere di sorveglianza degli assicuratori o dei mercati finanziari, responsabili nel quadro del controllo nel Paese d'origine della sorveglianza su base consolidata delle imprese di assicurazione sottoposte a verifica, di effettuare verifiche dirette presso succursali svizzere di imprese di assicurazione estere, a condizione che tali autorità siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale e: a.

utilizzino le informazioni ricevute esclusivamente per la sorveglianza su base consolidata di imprese di assicurazione e di altri intermediari finanziari sottoposti all'obbligo d'autorizzazione; e

b.

non trasmettano le informazioni ricevute a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico senza il consenso preventivo dell'autorità di sorveglianza svizzera o in virtù di un'autorizzazione generale contenuta in un trattato internazionale.

3

L'autorità di sorveglianza nega l'autorizzazione se le informazioni sono destinate a essere trasmesse ad autorità di perseguimento penale e l'assistenza giudiziaria in materia penale sarebbe esclusa. Essa decide d'intesa con l'autorità svizzera competente per l'assistenza giudiziaria.

4 Nel corso di verifiche transfrontiera dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla sorveglianza su base consolidata di imprese di assicurazione o intermediari finanziari. Possono essere acquisite in particolare le informa-

11

RS 172.021

3338

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

zioni intese a chiarire se un'impresa di assicurazione o un intermediario finanziario, considerando tutto il gruppo: a.

sia organizzato in maniera adeguata;

b.

rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;

c.

sia diretto da persone che offrono la garanzia di un'attività irreprensibile;

d.

rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi e

e.

adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

5

L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere di sorveglianza degli assicuratori e dei mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da un ufficio di revisione. L'impresa di assicurazione interessata può esigere tale accompagnamento.

6

Sono considerate succursali di imprese di assicurazione ai sensi del presente articolo: a.

le filiali, le succursali e le rappresentanze di imprese di assicurazione;

b.

altre imprese la cui attività rientri nella sorveglianza su base consolidata esercitata da un'autorità di sorveglianza degli assicuratori o dei mercati finanziari.

7

Le succursali organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle autorità estere di sorveglianza delle imprese di assicurazione o degli intermediari finanziari nonché all'autorità di sorveglianza le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte dell'autorità di sorveglianza e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

8

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali che disciplinano la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari.

Art. 81

Commissione di ricorso

1

La Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private decide in prima istanza sui ricorsi contro le decisioni prese dall'autorità di sorveglianza in applicazione della presente legge e degli altri atti normativi inerenti alla sorveglianza degli assicuratori.

2

Le decisioni della Commissione sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 82

Contenzioso

1

Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra le imprese di assicurazione o fra queste e gli assicurati.

2 Per le controversie relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie secondo la legge federale del 18 marzo 199412 sull'assicurazione 12

RS 832.10

3339

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

3 Nelle controversie di cui al capoverso 2 non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte o parte di queste spese a carico della parte temeraria.

Capitolo 8: Disposizioni penali Art. 83 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque: a.

viola un obbligo secondo l'articolo 13;

b.

viola gli obblighi di notificare secondo l'articolo 21;

c.

non presenta entro il termine legale il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza di cui all'articolo 25;

d.

non costituisce le riserve tecniche prescritte dal diritto di sorveglianza o approvate nel singolo caso;

e.

viola l'obbligo di informare previsto dall'articolo 43;

f.

viola le disposizioni dell'articolo 79c capoverso 1 della legge del 19 dicembre 195813 sulla circolazione stradale relative alla liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore;

g.

viola una prescrizione esecutiva la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale; o

h.

viola una decisione emanata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.

3

L'autorità di sorveglianza persegue e giudica tali infrazioni secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo.

Art. 84 1

Delitti

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 franchi chiunque:

13 14

a.

esercita l'attività assicurativa senza l'autorizzazione prescritta;

b.

conclude contratti d'assicurazione per conto di un'impresa di assicurazione non autorizzata a esercitare in Svizzera oppure agisce in veste di intermediario per la conclusione di tali contratti;

RS 741.01 RS 313.0

3340

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

2

c.

pur essendovi obbligato, non si fa iscrivere nel registro degli intermediari assicurativi o svolge l'attività di intermediario assicurativo dopo essere stato radiato dal registro;

d.

espone in modo contrario alla verità o dissimula all'autorità di sorveglianza la situazione degli affari dell'impresa di assicurazione, di intermediari assicurativi o di persone cui sono delegate funzioni essenziali;

e.

fornisce indicazioni contrarie alla verità o incomplete nel piano d'esercizio o in un rapporto allestito in virtù della presente legge;

f.

non sottopone per approvazione modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 1 o non notifica modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 2;

g.

non rispetta i requisiti minimi, fissati nel diritto di sorveglianza o decisi nel singolo caso, per i fondi propri;

h.

ritira dal patrimonio vincolato elementi di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto;

i.

attesta in un documento, contrariamente alla verità, fatti importanti concernenti il patrimonio vincolato o fornisce in altro modo all'autorità di sorveglianza false indicazioni sul patrimonio vincolato o sugli investimenti del capitale;

j.

commette qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato;

k.

quale attuario responsabile, non adempie gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24;

l.

in quanto revisore presso un organo di revisione, non adempie gli obblighi di cui agli articoli 29 e 30.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

3

Il giudice può interdire al condannato alla detenzione, per una durata massima di cinque anni, qualsiasi attività dirigente in un'impresa di assicurazione sottoposta alla presente legge. La durata dell'esecuzione di una pena o di una misura privative della libertà non è computata nella durata dell'interdizione. Per il rimanente si applica l'articolo 54 del Codice penale15.

4

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo.

5 L'esame e il giudizio delle fattispecie penali secondo il presente articolo incombono ai Cantoni.

15 16

RS 311.0 RS 313.0

3341

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 85

Esecuzione

1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso designa l'autorità di sorveglianza.

2 Prima di emanare prescrizioni, il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.

3 Ai Cantoni è fatto salvo il diritto di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre alle imprese di assicurazione private contro l'incendio modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e alla prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali ed esigere che a tale scopo forniscano indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro l'incendio relative al loro territorio.

Art. 86

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 87

Disposizioni transitorie

1

Le imprese di assicurazione che hanno ottenuto in virtù del diritto anteriore un'autorizzazione a esercitare rami assicurativi a complemento di altri rami possono esercitarli in modo indipendente a partire dall'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti di quest'ultima.

2

I termini per la presentazione dei rapporti di cui all'articolo 25 devono essere rispettati per la prima volta per l'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3

Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 41 capoverso 1 devono annunciarsi presso l'autorità di sorveglianza per l'iscrizione nel registro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4

Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l'acquisizione delle qualifiche professionali delle persone di cui agli articoli 23, 28 e 42.

5

Le imprese di assicurazione con un capitale inferiore a quello prescritto nell'articolo 8 devono aumentarlo entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

6

Chi gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo senza esercitare in Svizzera l'attività assicurativa deve annunciarsi presso l'autorità di sorveglianza entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7 I gruppi assicurativi o i conglomerati assicurativi devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

8

L'autorità di sorveglianza può prorogare, su domanda tempestiva e motivata, i termini di cui ai capoversi 5-7.

3342

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 88

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3343

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Allegato (art. 86)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Le seguenti leggi sono abrogate: 1.

Legge federale del 4 febbraio 191917 sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione;

2.

Legge federale del 25 giugno 193018 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita;

3.

Legge federale del 23 giugno 197819 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati;

4.

Legge federale del 20 marzo 199220 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

5.

Legge federale del 18 giugno 199321 sull'assicurazione diretta sulla vita.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni22 Art. 671 cpv. 6 e 860 cpv. 4 Abrogati

17 18 19 20 21 22

CS 10 290; RU 1978 1836, 1992 2363, 1993 3209, 1995 1227 CS 10 297; RU 1978 1836, 1992 288 2363, 1993 3211, 1995 1227 RU 1978 1836, 1988 414, 1992 288 733 2363, 1993 3204, 1995 1328 3517 5679, 2000 2355, 2003 232 RU 1992 2363, 1993 3247 RU 1993 3221 RS 220

3344

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

2. Legge federale del 25 giugno 197623 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale Art. 10

Sorveglianza e sanzioni

1

L'Ufficio federale delle assicurazioni private sorveglia la riscossione e il versamento del contributo conformemente alla legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.

2

È applicabile l'articolo 83 della legge del ....24 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

3 Nel caso d'infrazione grave, l'Ufficio federale delle assicurazioni private può intimare all'assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell'autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, essa gli revoca l'autorizzazione a esercitare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

3. Legge federale del 25 giugno 198225 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 68 cpv. 2 Abrogato

4. Legge federale del 18 marzo 199426 sull'assicurazione malattie Art. 11 lett. b L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è gestita: b.

23 24 25 26 27

dalle imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del ...27 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che esercitano l'assicurazione malattie e dispongono dell'autorizzazione secondo l'articolo 13.

RS 741.81 RS ...; RU ... (FF 2003 3315) RS 831.40 RS 832.10 RS ...; RU ... (FF 2003 3315)

3345

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

5. Legge federale del 20 marzo 198128 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 68 cpv. 1 lett. a 1

Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del ...29 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);

a.

6. Legge federale dell'8 novembre 193430 sulle banche e le casse di risparmio Art. 3b Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la Commissione delle banche può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

Art. 3c 1

Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se: a.

almeno è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari;

b.

operano prevalentemente nel settore finanziario; e

c.

formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2 È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

Art. 3d 1

La Commissione delle banche può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso: a.

28 29 30

gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o un commerciante di valori immobiliari oppure RS 832.20 RS ...; RU ... (FF 2003 3315) RS 952.0

3346

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

b.

è effettivamente gestito a partire dalla Svizzera.

2

Se contemporaneamente altre autorità svizzere o estere rivendicano la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la Commissione delle banche, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, la Commissione delle banche consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

Art. 3e 1

La sorveglianza di gruppi da parte della Commissione delle banche è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca.

2

La sorveglianza di conglomerati da parte della Commissione delle banche è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un'impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

Art. 3f 1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili dell'alta direzione, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

2 Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

Art. 3g 1

La Commissione delle banche è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

2

La Commissione delle banche è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirli nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa tiene conto delle regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché dell'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e dei rischi connessi.

Art. 3h 1

I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono disporre di un organo di revisione esterno riconosciuto, indipendente e qualificato. La Commissione delle banche disciplina le esigenze specifiche inerenti all'organo di revisione e al contenuto del rapporto di revisione.

3347

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

2

La Commissione delle banche può incaricare l'organo di revisione esterno o terzi qualificati di eseguire controlli particolari. Le spese sono a carico delle imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

3 Le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario e i loro organi devono fornire e produrre alla Commissione delle banche tutte le informazioni e i documenti di cui essa necessita per adempiere il suo compito.

Art. 3bis cpv. 1bis 1bis Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la Commissione delle banche può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

1

Chiunque gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario senza gestire una banca in Svizzera deve annunciarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

2 I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

La Commissione delle banche può prorogare tali termini su domanda tempestiva e motivata.

7. Legge federale del 24 marzo 199531 sulle borse e il commercio di valori mobiliari Art. 10 cpv. 5 5 Se il commerciante fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, le condizioni d'autorizzazione definite nella legge dell'8 novembre 193432 sulle banche in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari si applicano per analogia.

Art. 14

Base consolidata

Le prescrizioni della legge dell'8 novembre 193433 sulle banche in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari si applicano per analogia.

31 32 33

RS 954.1 RS 952.0 RS 952.0

3348

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

8. Legge federale del 10 ottobre 199734 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario Art. 2 cpv. 2 lett. c 2

Sono intermediari finanziari: gli istituti di assicurazione conformemente alla legge del ...35 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che praticano l'assicurazione diretta sulla vita oppure offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento, nonché gli intermediari assicurativi secondo l'articolo 41 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

c.

Art. 2 cpv. 3 lett. d Abrogata Art. 13 cpv. 2 2

La sorveglianza può essere esercitata da un'autorità di sorveglianza designata da una legge specifica se: a.

l'intermediario finanziario appartiene a un gruppo che sottostà a una sorveglianza istituita da una legge speciale ai sensi dell'articolo 12, che comprende la sorveglianza relativa al rispetto degli obblighi conformemente a questa legge;

b.

l'intermediario finanziario adempie le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 della presente legge;

c.

l'intermediario finanziario mette a disposizione dell'autorità di sorveglianza istituita da una legge speciale tutte le informazioni e i documenti di cui essa necessita per adempiere il suo compito;

d.

il gruppo garantisce di controllare il rispetto, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi conformemente alla presente legge e di vegliare alla loro applicazione.

Art. 14 cpv. 1 1

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto né sottostanno a una sorveglianza esercitata da un'autorità di sorveglianza istituita da una legge speciale conformemente all'articolo 13 capoverso 2 devono richiedere all'autorità di controllo un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.

34 35

RS 955.0 RS ...; RU ... (FF 2003 3315)

3349