ad 01.453 Iniziativa parlamentare Esenzione fiscale per i contributi destinati a sostenere la ricerca scientifica (Stump) Rapporto del 18 febbraio 2003 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 30 aprile 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 18 febbraio 2003 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale concernente l'esenzione fiscale per i contributi destinati a sostenere la ricerca scientifica.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 aprile 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2003-0824

Parere 1

Situazione iniziale

Il 5 ottobre 2001, la consigliera nazionale Doris Stump ha depositato un'iniziativa parlamentare nella quale chiede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i contributi ridistribuiti nell'ambito di un progetto di ricerca tra i partner coinvolti, universitari o meno, come pure per le prestazioni fornite tra i partecipanti al progetto. Il 26 settembre 2002, il Consiglio nazionale ha dato seguito con decisione unanime all'iniziativa parlamentare su proposta della sua Commissione1. L'iniziativa parlamentare è stata trasmessa alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale affinché quest'ultima elaborasse un progetto. La Commissione ha dibattuto il relativo disegno insieme all'Amministrazione federale delle contribuzioni durante le sedute del 17 e 18 febbraio 2003. Il 18 febbraio 2003, essa ha approvato con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti il rapporto e il disegno di legge, da sottoporre al suo Consiglio.

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Valutazione della proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

Da una parte l'iniziativa parlamentare propone di integrare l'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione del suddetto articolo prevede che anche i contributi ricevuti da un gruppo di ricerca e ridistribuiti a persone e istituti che partecipano allo stesso progetto di ricerca e sviluppo siano considerati contributi non facenti parte della controprestazione se il beneficiario è una comunità scientifica. I poli di ricerca nazionali (PRN), ad esempio, sono costituiti da un centro di competenza (Leading House), cui è collegata una rete di partner e istituti del settore universitario o extrauniversitario. Il Leading House di un PRN trasferisce i contributi che riceve dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica ai propri partner incaricati di realizzare i singoli progetti parziali. Si tratta di una ridistribuzione di sovvenzioni e quanto detto vale anche per quelle previste nelle riserve, non assegnate sin dall'inizio ad un progetto parziale, ma la cui distribuzione compete al Leading House. Ai sensi della nuova aggiunta all'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, questa ridistribuzione non dovrebbe più essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto. Poiché non è peculiare dei PRN, ma è ripresa anche nel caso dei contributi della Conferenza universitaria svizzera (CUS) e nel caso di progetti europei e altri progetti internazionali di ricerca, questa procedura varrebbe pure per tutti i progetti analoghi. Secondo il diritto vigente, l'esenzione fiscale per i contributi destinati a sostenere la ricerca scientifica condotta da gruppi di scienziati è prevista in linea di principio solo per il contributo versato al primo destinatario diretto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha esteso questa regola, sia pur entro certi limiti, a coloro che elargiscono sovvenzioni, ad esempio al Fondo nazionale per la ricerca scientifica. La suddetta aggiunta all'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto 1

Boll. Uff. 2002 N 1466

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significherebbe per tutti questi casi che sarebbero disponibili sovvenzioni (non imponibili).

Dall'altra parte l'iniziativa parlamentare propone di introdurre il numero 11bis nell'articolo 18 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Secondo questa disposizione, le prestazioni di istituti e persone che nell'ambito di una comunità partecipano allo stesso progetto di ricerca e sviluppo sono escluse dall'imposta se la comunità riceve i contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. L'eccezione vale solo per le prestazioni che gli istituti e le persone si forniscono reciprocamente allo scopo di realizzare il progetto. Si tratta di prestazioni in denaro, prestazioni personali e prestazioni in natura fornite dai membri della comunità di ricerca alla comunità stessa, analogamente alle prestazioni dei soci di una società semplice. In base alle disposizioni legali, in particolare a quelle concernenti i PRN, i partecipanti devono fornire determinate prestazioni proprie conformi alle condizioni se desiderano ricevere i contributi dal Fondo nazionale. Si tratta segnatamente dell'allestimento di un centro di competenza (Leading House) da parte di un'accademia universitaria quale istituzione di base e della messa a disposizione di personale e infrastruttura da parte degli istituti (corichiedenti) che partecipano al progetto. Il fine del nuovo numero 11bis è evitare l'onere fiscale per le prestazioni proprie fornite dai partner nell'ambito di un progetto di ricerca sovvenzionato e richieste come condizione per la concessione delle sovvenzioni. Anche se la diminuzione del gettito fiscale legata a una simile revisione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto ammonta nel migliore dei casi solo a circa un milione di franchi annui e anche se sussistono taluni motivi a favore delle richieste presentate con la presente iniziativa parlamentare, tale diminuzione del gettito fiscale non è giustificabile alla luce della situazione attuale delle finanze federali e in particolare a causa delle dolorose misure di risparmio che devono essere prese per il loro risanamento.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale respinge la proposta del 18 febbraio 2003 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale.

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