00.459 Iniziativa parlamentare Crediti dei lavoratori in caso di fallimento (Jutzet) Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 2003

Onorevoli colleghi, conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone all'unanimità di approvare il progetto di legge allegato.

23 giugno 2003

Per la Commissione: La presidente, Anita Thanei

2003-2023

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Compendio Secondo il diritto vigente, soltanto i crediti che il lavoratore può fare valere in virtù di un contratto di lavoro e che sono sorti durante il semestre precedente l'apertura del fallimento sono collocati nella prima classe. Di conseguenza, se un datore di lavoro dichiara fallimento durante il secondo semestre dell'anno civile, i crediti del lavoratore inerenti a componenti di salario la cui esigibilità è differita rispetto al momento in cui sorgono ­ è il caso segnatamente della tredicesima mensilità ­ non possono beneficiare del privilegio della collocazione nella prima classe.

Questa situazione è arbitraria e comporta disparità di trattamento poiché la collocazione di taluni crediti del lavoratore nella prima classe dipende da fattori casuali quali il momento della dichiarazione di fallimento e le modalità convenute in materia di esigibilità. La Commissione propone di modificare la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento in modo tale che il privilegio della collocazione nella prima classe non concerna soltanto i crediti sorti durante il semestre precedente la dichiarazione del fallimento me si estenda anche ai crediti divenuti esigibili durante questo periodo.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Situazione iniziale

Il consigliere nazionale Erwin Jutzet ha depositato il 14 dicembre 2000 un'iniziativa parlamentare mirante a modificare la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF)1 affinché siano collocati nella prima classe non soltanto i crediti dei lavoratori sorti durante il semestre precedente la dichiarazione di fallimento bensì anche i crediti esigibili durante tale periodo, in particolare tutte le quote corrispondenti della tredicesima mensilità.

Aderendo alla proposta unanime della sua Commissione degli affari giuridici, il Consiglio nazionale ha deciso senza voti contrari, il 14 marzo 2002, di dare seguito all'iniziativa2. Conformemente all'articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)3, il Consiglio nazionale ha incaricato la sua Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto.

1.2

Lavori della Commissione

Il 28 aprile 2003 la Commissione degli affari giuridici ha trattato l'iniziativa parlamentare menzionata. Il 23 giugno 2003 ha adottato all'unanimità il progetto di legge allegato. Nei suoi lavori essa ha usufruito della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all'articolo 21quater capoverso 2 LRC.

2

Elementi essenziali del progetto

2.1

Problematica del diritto vigente

L'articolo 219 capoverso 4 lettera a LEF stabilisce che «i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie» sono collocati nella prima classe. Il credito del lavoratore può essere collocato nella prima classe soltanto se è sorto durante il semestre precedente la dichiarazione di fallimento. L'esigibilità del credito non è rilevante.4

1 2 3 4

RS 281.1 Boll. Uff. 2002 N 254 RS 171.11 Meier Kurt, Lohnforderungen im Arbeitgeber-Konkurs in: Plädoyer 1998, pag. 38 segg, 41; DTF 5C. 155/2000 consid. 4c)

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Il diritto alla tredicesima mensilità matura ogni mese pro rata ed è esigibile di regola in dicembre. Il Tribunale federale è quindi giunto alla conclusione che soltanto le quote pro rata acquisite durante il semestre precedente la dichiarazione di fallimento possono essere collocate nella prima classe di crediti5.

Attualmente, quando un fallimento è dichiarato nel corso del secondo semestre dell'anno, il lavoratore deve sopportare la collocazione di una parte della tredicesima mensilità nella terza classe di crediti6. Benché sia tenuto a fornire anticipatamente la sua prestazione di lavoro, il lavoratore non può fare valere il suo diritto alla tredicesima mensilità prima del termine convenuto. Il Tribunale federale7 riconosce che l'esigibilità differita della tredicesima mensilità comporta una situazione giuridica insoddisfacente8.

Il fatto che la collocazione di tutti i crediti non esigibili al momento in cui sorgono o di una parte di essi dipenda da un fattore casuale ­ ossia dal momento della dichiarazione di fallimento ­ appare in effetti ingiusto e ingiustificato. La normativa vigente genera disparità di trattamento infondate fra i lavoratori a seconda della data di dichiarazione del fallimento: un fallimento dichiarato in giugno, ad esempio, comporta conseguenze diverse rispetto a un fallimento dichiarato in dicembre. Un altro fattore casuale oltre alla data della dichiarazione di fallimento è costituito dalle modalità di esigibilità dei crediti convenute nel contratto di lavoro (ad es., nel caso della tredicesima mensilità, versamento in due quote durante l'anno o versamento unico a fine anno).

In considerazione del periodo durante il quale il lavoratore deve fornire la sua prestazione anticipatamente alla riscossione della tredicesima mensilità, non v'è alcuna ragione oggettiva che giustifichi l'attuale limitazione del privilegio della collocazione nella prima classe, proprio perché lo statuto della collocazione disciplinato nella legge ha lo scopo di proteggere il lavoratore.

Le altre componenti di salario che non sono esigibili al momento in cui sorgono pongono, in caso di fallimento del datore di lavoro, le medesime difficoltà inerenti alle quote mensili della tredicesima mensilità (ad es. gratifiche, abbuoni, ev. quattordicesima mensilità).

Al fine di rimediare a questa situazione
insoddisfacente per i lavoratori, la Commissione propone di completare l'articolo 219 capoverso 4 lettera a LEF in modo tale che, oltre ai crediti sorti durante il semestre precedente la dichiarazione del fallimento, beneficino parimenti del privilegio della collocazione nella prima classe anche i crediti esigibili durante tale periodo.

5 6 7 8

DTF 5C. 155/2000 Bruni Guglielmo, Die Stellung des Arbeitnehmers im Konkurs des Arbeitgebers in: Basler Juristische Mitteilungen 1982, pag. 281segg., 300 DTF 5C. 155/2000 consid. 4e) Meier, op. cit., pag. 41 seg.

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2.2

Commento alle modifiche proposte

2.2.1

Trattamento privilegiato dei crediti esigibili

Il progetto concerne l'insieme dei crediti del lavoratore la cui esigibilità è differita rispetto al momento in cui sorgono. Esso comporta un'estensione del privilegio classico del lavoratore. Quanto ai crediti immediatamente esigibili, la situazione permane immutata.9

2.2.1.1

Tredicesima mensilità

Tre esempi permettono di illustrare chiaramente i miglioramenti apportati all'attuale situazione dei lavoratori dalle modifiche proposte. Si parte dal presupposto che la tredicesima mensilità sia esigibile ogni anno il 15 dicembre, secondo il contratto di lavoro.

Se il fallimento è dichiarato a fine giugno, le conseguenze del nuovo diritto non variano rispetto a quelle del diritto vigente. Il privilegio include la tredicesima mensilità maturata pro rata temporis da gennaio a giugno.

Se la dichiarazione del fallimento interviene fra luglio e dicembre, le quote del tredicesimo salario acquisite mediante le prestazioni lavorative fornite fino alla dichiarazione di fallimento sono collocate nella prima classe. Questo perché la dichiarazione di fallimento comporta l'esigibilità dei crediti10. Il trattamento privilegiato non è unicamente limitato ­ come de lege lata ­ agli ultimi sei mesi.

Se il fallimento è dichiarato fra gennaio e metà giugno, le quote della tredicesima mensilità acquisite pro rata temporis durante il periodo fra gennaio e la data della dichiarazione di fallimento, sono collocate nella prima classe. Beneficia parimenti di tale privilegio anche la totalità della tredicesima mensilità dell'anno precedente, essendo la stessa divenuta esigibile il 15 dicembre dell'anno precedente e di conseguenza nel quadro dei sei mesi determinanti. Il privilegio risulta di conseguenza «esteso» a 18 mesi.

2.2.1.2

Altre componenti di salario

La quattordicesima mensilità presenta di regola le medesime caratteristiche della tredicesima mensilità: matura pro rata temporis ed è anch'essa caratterizzata da un differimento dell'esigibilità. Essa è quindi interessata dalla nuova legge in modo equivalente alla tredicesima mensilità.

9

10

Contrariamente al parere di Meier, op. cit., pag. 41, l'insorgere di un credito non dev'essere posto sul medesimo piano della sua esigibilità; DTF 5C.155/2000/min, consid. 4.c) Amonn Kurt/Gasser Dominik, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, pag. 334

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Per quanto concerne le gratifiche11 la legge parte dal principio secondo cui le stesse sono soggette a una condizione sospensiva12 fino al momento del loro abituale versamento. Di conseguenza, il diritto alla gratifica non sorge, come nel caso della tredicesima mensilità, pro rata temporis, bensì interamente e soltanto al momento convenuto. Per quanto non sia disposto altrimenti dal contratto, tale diritto diviene esigibile contemporaneamente al momento in cui sorge.13 A tale riguardo il progetto non apporta modifiche, diversamente dal caso in cui i contraenti abbiano differito l'esigibilità della gratifica. Ad esempio, se essi hanno convenuto che una gratifica di Fr. 10 000.­ è dovuta alla fine del 10° anno di servizio ma che il diritto a tale gratifica è esigibile soltanto 12 mesi più tardi, la gratifica è privilegiata a condizione che il fallimento sia dichiarato dopo la nascita del diritto e prima della scadenza dei sei mesi successivi al momento in cui tale diritto è divenuto esigibile. In questo esempio il periodo determinante per la collocazione del diritto alla gratifica nella prima classe è quindi non di sei mesi bensì di diciotto.

Le parti possono convenire che il diritto alla gratifica sorge pro rata temporis.14 A tale riguardo il progetto implica le innovazioni già commentate a proposito della tredicesima mensilità. Va osservato che, di regola, la gratifica ­ contrariamente alla tredicesima mensilità ­ non è versata annualmente. Essa può essere convenuta, ad esempio, ogni volta alla scadenza di cinque anni di servizio. In tal caso il lavoratore acquista il suo diritto alla gratifica lavorando durante cinque anni. Se il fallimento del datore di lavoro subentra alla scadenza di quattro anni e mezzo di servizio, è privilegiato de lege lata soltanto il diritto acquisito mediante il lavoro durante i sei mesi precedenti la dichiarazione del fallimento. Per contro, secondo il progetto, il diritto integrale, ossia il diritto alla gratifica acquisito mediante il lavoro fornito durante quattro anni e mezzo, è privilegiato essendo tutti i crediti esistenti esigibili al momento della dichiarazione del fallimento15.

Tali considerazioni si applicano per analogia alle altri componenti del salario quali i bonus. È essenziale stabilire se l'esigibilità del diritto è differita in rapporto al momento in cui lo stesso sorge.

2.2.2

Diritto transitorio

Per ragioni pratiche, la gerarchia dei privilegi è stabilita in applicazione del diritto vigente al momento della dichiarazione del fallimento, del pignoramento o dell'ottenimento di una moratoria. Il diritto transitorio inerente alla reintroduzione dei

11 12

13 14 15

Un diritto esiste soltanto se convenuto in modo corrispondente, art. 322d cpv. 1 CO; Vischer Frank, Der Arbeitsvertrag, Basilea 1994, pag. 114 Art. 322d cpv. 2 CO e contrario; Vischer, op. cit., pag. 114; Commentario zurighese, Staehelin Adrian/Vischer Frank, Art. 322d CO N 17; di parere contrario Commentario basilese/Rehbinder Manfred, Art. 322d CO N 2, il quale si basa su una decisione del Tribunale federale concernente la qualificazione di una «gratifica» che presentava tutte le caratteristiche di una componente salariale e che di conseguenza non poteva essere sussunto all'articolo 322d CO, cfr. DTF 109 II 447, consid. 5.c).

Commentario zurighese, Staehelin/Vischer, Art. 322d CO N 16 Art. 322d cpv. 2 CO; Bruni, op. cit., pag. 301 Amonn/Gasser, op. cit., pag. 334

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privilegi in materia di fallimento per le assicurazioni sociali16 segue parimenti questo principio incontestato.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Le modifiche proposte non incidono sulle finanze né sugli effettivi del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4

Costituzionalità

In virtù dell'articolo 122 della Costituzione federale17, la legislazione in materia di diritto civile compete alla Confederazione.

16 17

RU 2000 2531 RS 101

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